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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3279/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. LORENZETTI Parte_1
RC;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
LORENZETTI RC.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'On.le Tribunale di NA voglia omologare la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI
1-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza dove lo riterranno più opportuno dandone all'altro tempestiva comunicazione;
2-La disponibilità della casa coniugale, in affitto, resta assegnata alla moglie;
3-Il marito, su concorde decisione dei coniugi, lascerà l'abitazione familiare non appena avrà la disponibilità di un altro appartamento, anche se ciò dovesse avvenire prima della sottoscrizione del presente ricorso;
4-I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno parimenti la potestà parentale sugli stessi, decidendo autonomamente le questioni di ordinaria amministrazione.
- 1 - I figli e abiteranno stabilmente con la madre ed il padre potrà trattenerli presso Per_1 Per_2 di sé un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9,00 del sabato mattina sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola ed inoltre ogni martedì mattina il padre andrà a prendere i figli a casa della loro madre per ivi ricondurli il giovedì mattina, il tutto compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici, sportivi o ludici dei minori.
Durante le vacanze natalizie varranno gli stessi accordi più sopra indicati alternandosi, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro così come i giorni dell'ultimo dell'anno e del Capodanno con genitore ed il giorno dell'Epifania con l'altro.
Durante le vacanze pasquali varranno gli stessi accordi più sopra indicati e, ad anni alterni, il giorno della Pasqua sarà trascorso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Anche le altre festività annuali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre e la madre.
Nel periodo estivo il padre potrà vedere e trattenere con sé i figli per 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 15 giugno di ogni anno comprendendo ad anni alterni il girono di Ferragosto e sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici, sportivi o ludici dei minori.
Per ogni altro aspetto della gestione condivisa dei figli minori, anche in relazione alle attività extra- scolastiche, deve intendersi qui trascritto il Piano genitoriale sottoscritto dalle Parti e allegato al presente atto.
4-I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, quindi, di non aver nulla a che reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento e/o alimenti.
I coniugi dichiarano, altresì, di non avere più nulla a che pretendere gli uni verso gli altri, per qualsiasi titolo, causa o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale e di aver già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale, secondo termini e modalità tra essi direttamente concordati;
6-Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ogni mese.
Il marito si obbliga altresì a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese di carattere straordinario relativamente ai due figli minori.
In relazione a tali spese i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal Tribunale di
NA nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 10.7.2024, con l'impegno tra le parti di concordarle preventivamente anche in ordine al tipo e all'opportunità;
7-L'autovettura Alfa Mito tg FR 043 GK di proprietà del marito rimarrà in suo uso, la Peugeot 307 tg DH 270 DF e la roulotte EL ' 92 di proprietà della moglie rimarranno in uso alla stessa”.
- 2 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Jesi il 25/06/2022, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 17/12/2015) e (in data 08/11/2021) e che con il tempo, Per_1 Per_2 pur permanendo un sincero sentimento di affetto e un completo reciproco rispetto, è venuto a mancare l'affectio coniugalis che contraddistingue la convivenza tra i coniugi.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 06/11/2025.
3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la omologa della separazione consensuale alle condizioni sopra trascritte.
Su richiesta del Giudice relatore contenuta nel provvedimento del 18/11/2025, le parti, con note scritte, depositate il 19/11/2025, hanno inoltre chiarito la rispettiva situazione abitativa nei seguenti termini: “la Sig.ra continua a vivere nell'abitazione, in affitto, in via Del Parte_2
Tornabrocco 2 di Jesi mentre il Sig. si è recentemente trasferito in Via Contadini 18 Parte_1 di Jesi”.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziano la domanda delle parti congiunta sul punto e i chiarimenti pervenuti in ordine alla rispettiva situazione abitativa attuale.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori (anche in considerazione della loro tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore - anche considerata la rispettiva situazione abitativa attuale - il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Jesi il 25/06/2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Jesi al n. 14, parte 2, serie A, dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, sopra riportate e precisate con note scritte depositate il 19/11/2025; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3279/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. LORENZETTI Parte_1
RC;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
LORENZETTI RC.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [chiedono che l'On.le Tribunale di NA voglia omologare la separazione consensuale tra i coniugi alle seguenti] “CONDIZIONI
1-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza dove lo riterranno più opportuno dandone all'altro tempestiva comunicazione;
2-La disponibilità della casa coniugale, in affitto, resta assegnata alla moglie;
3-Il marito, su concorde decisione dei coniugi, lascerà l'abitazione familiare non appena avrà la disponibilità di un altro appartamento, anche se ciò dovesse avvenire prima della sottoscrizione del presente ricorso;
4-I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno parimenti la potestà parentale sugli stessi, decidendo autonomamente le questioni di ordinaria amministrazione.
- 1 - I figli e abiteranno stabilmente con la madre ed il padre potrà trattenerli presso Per_1 Per_2 di sé un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9,00 del sabato mattina sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarli a scuola ed inoltre ogni martedì mattina il padre andrà a prendere i figli a casa della loro madre per ivi ricondurli il giovedì mattina, il tutto compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici, sportivi o ludici dei minori.
Durante le vacanze natalizie varranno gli stessi accordi più sopra indicati alternandosi, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro così come i giorni dell'ultimo dell'anno e del Capodanno con genitore ed il giorno dell'Epifania con l'altro.
Durante le vacanze pasquali varranno gli stessi accordi più sopra indicati e, ad anni alterni, il giorno della Pasqua sarà trascorso con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Anche le altre festività annuali saranno trascorse dai minori ad anni alterni con il padre e la madre.
Nel periodo estivo il padre potrà vedere e trattenere con sé i figli per 15 giorni, anche consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 15 giugno di ogni anno comprendendo ad anni alterni il girono di Ferragosto e sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici, sportivi o ludici dei minori.
Per ogni altro aspetto della gestione condivisa dei figli minori, anche in relazione alle attività extra- scolastiche, deve intendersi qui trascritto il Piano genitoriale sottoscritto dalle Parti e allegato al presente atto.
4-I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, quindi, di non aver nulla a che reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento e/o alimenti.
I coniugi dichiarano, altresì, di non avere più nulla a che pretendere gli uni verso gli altri, per qualsiasi titolo, causa o ragione dipendente dal rapporto matrimoniale e di aver già definito ogni altra questione di natura economica e patrimoniale, secondo termini e modalità tra essi direttamente concordati;
6-Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, un assegno mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ogni mese.
Il marito si obbliga altresì a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese di carattere straordinario relativamente ai due figli minori.
In relazione a tali spese i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal Tribunale di
NA nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia in vigore dal 10.7.2024, con l'impegno tra le parti di concordarle preventivamente anche in ordine al tipo e all'opportunità;
7-L'autovettura Alfa Mito tg FR 043 GK di proprietà del marito rimarrà in suo uso, la Peugeot 307 tg DH 270 DF e la roulotte EL ' 92 di proprietà della moglie rimarranno in uso alla stessa”.
- 2 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Jesi il 25/06/2022, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 17/12/2015) e (in data 08/11/2021) e che con il tempo, Per_1 Per_2 pur permanendo un sincero sentimento di affetto e un completo reciproco rispetto, è venuto a mancare l'affectio coniugalis che contraddistingue la convivenza tra i coniugi.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 06/11/2025.
3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la omologa della separazione consensuale alle condizioni sopra trascritte.
Su richiesta del Giudice relatore contenuta nel provvedimento del 18/11/2025, le parti, con note scritte, depositate il 19/11/2025, hanno inoltre chiarito la rispettiva situazione abitativa nei seguenti termini: “la Sig.ra continua a vivere nell'abitazione, in affitto, in via Del Parte_2
Tornabrocco 2 di Jesi mentre il Sig. si è recentemente trasferito in Via Contadini 18 Parte_1 di Jesi”.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziano la domanda delle parti congiunta sul punto e i chiarimenti pervenuti in ordine alla rispettiva situazione abitativa attuale.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori (anche in considerazione della loro tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore - anche considerata la rispettiva situazione abitativa attuale - il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 3 - 6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Jesi il 25/06/2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Jesi al n. 14, parte 2, serie A, dell'anno 2022; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, sopra riportate e precisate con note scritte depositate il 19/11/2025; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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