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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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30 novembre 2021
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19 aprile 2025
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Art. 2233-quater. (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello, e gradi corrispondenti:
a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.
3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.
3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.
3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni.
3-quinquies. ((Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026)) .
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello, e gradi corrispondenti:
a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.
3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.
3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre.
3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni.
3-quinquies. ((Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026)) .
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 25/11/2024, n. 20993Provvedimento: […] tutti tenenti del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente effettivo con anzianità di grado 9 gennaio 2017, esponevano di essere stati iscritti nel quadro di avanzamento per anzianità al grado di capitano, formato per il 2019, lamentando il malgoverno della disciplina specifica prevista in via transitoria dall'art. 2233 quater Codice dell'Ordinamento Militare (di seguito COM) che stabilisce al comma 3 “I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, […]Leggi di più...
- scavalcamento in ruolo·
- notifica militare·
- irragionevolezza·
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- anzianità assoluta·
- art. 146 cpc·
- eccesso di potere·
- art. 2233 quater COM·
- compensazione spese legali