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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/05/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 918/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA RUGABELLA N. 1 20122 C.F._2
MILANO presso lo studio dell'avv. MONEGAT MARIAGRAZIA, che li rappresentano e difendono come da delega in atti, unitamente all'avv. LUPOI MAURIZIO
( ) VIA A. BERTOLONI, 55 00197 ROMA;
C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente domiciliata in presso lo studio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. CERA MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CERA MARIACHIARA ( C.F._4
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 31 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTEVERDE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ARDIZZONE DARIO ( ) VIA G. C.F._6
LEOPARDI, 31 20123 MILANO;
APPELLATO
C.F. ) Controparte_3 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza appellata e disattesa qualunque diversa istanza, deduzione e difesa:
Condannare CP_1
nella qualità di trustee del Trust “Lorymar” a versare a ciascuno degli appellanti un quarto del patrimonio del Trust alla data del 13 febbraio 2023 come risultante dal rendiconto della medesima e con le opportune detrazioni come segue: un quarto CP_1
pagina 2 di 14 delle somme indicate in tale rendiconto come "somme tecnicamente disponibili" (€
3.846.809,51) e quindi € 961.702,38; meno un quarto del compenso 2023 del trustee fino al 13 febbraio 2023 (€ 3.125,00) e quindi € 781,25; meno un terzo delle spese di giudizio anticipate dal trustee ai tre soccombenti (€
57.135,07 ) e quindi € 19.045,02; meno, per quanto riguarda la sola appellante , l'anticipazione ricevuta il 15 Pt_1
dicembre 2023 (€ 20.000)
e quindi a la somma di euro 941.876,11 (€ 961.702,38 - € Parte_2
781,25 - € 19.045,02)
e a la somma di euro 921.876,11 (€ 961.702,38 - Parte_1
€ 781,25 - € 19.045,02 - € 20.000)
a versare agli appellanti gli interessi su tali importi dal 14 febbraio 2023 alla data del soddisfo.
Dichiarare che il trust “Lorymar” è cessato per quanto riguarda gli appellanti il 13 febbraio 2023 e dare atto che gli appellanti nulla reclamano dei successivi fruttuosi investimenti fatti dal trustee e dei relativi rendimenti.
3. Condannare e il chiamato CP_1 Controparte_2
a. a restituire ogni importo ricevuto in esecuzione della condanna alle spese pronunciata dal Tribunale anche a titolo di spese di procedura esecutiva e legali;
b. a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, distraendo l'importo degli onorari in favore dei difensori, i quali dichiarano di non averli riscossi:
pagina 3 di 14 Indicando per il primo grado l'onorario nella medesima misura di cui alla condanna del
Tribunale e quindi euro 37.951, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'onorario, Iva e Cpa come per legge;
indicando per questo grado compensi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 , oltre le spese e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'onorario,
Iva e Cpa come per legge, giusta nota spese che verrà depositata.
Dichiarare inammissibile la comparsa di costituzione del chiamato Controparte_2
rispetto alla quale gli appellanti contestano quanto dedotto argomentato
[...]
e concluso e dichiarano di non accettare il contraddittorio su questioni eccentriche e non pertinenti al thema decidendum, consistente nella cessazione anticipata del trust con il consenso di tutti i beneficiari o solo dei beneficiari che la abbiano richiesta.
Per : CP_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:
(i) in via principale, comunque rilevata la non corrispondenza della traduzione depositata dagli attori sub n. 26 con il testo di cui al documento depositato dagli attori pure sub 26 , con ogni relativo effetto, respingere – in quanto inammissibile e/o comunque infondato – l'appello proposto da e Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1840/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Milano, sez. I, in data 21 febbraio 2024, all'esito del giudizio r.g. n. 20108/2023, confermando la predetta sentenza se del caso con diversa motivazione;
(ii) per l'effetto e comunque, condannare e Parte_2 [...]
alla rifusione, in favore di di spese e Parte_1 Controparte_1
competenze di causa, oltre spese generali, CPA e IVA.
pagina 4 di 14 Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
In via Pregiudiziale e/o Preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale allegata all'atto di appello e, rilevata la difformità tra la produzione (docc. 10 e 26 di parte appellante) e la traduzione depositata con le note degli Appellanti del 5 luglio 2024, come contestato e meglio argomentato nella nostra memoria autorizzata del 10.9.2024, stralciare la documentazione relativa dal fascicolo, assumendo ogni opportuno provvedimento;
Dichiarare ai sensi e per l'affetto dell'art. 448 bis c.p.c. l'appello inammissibile in quanto manifestamente infondato e perché non sono state impugnate tutte le motivazioni poste alla base della sentenza ma solo alcune che da sole non sono sufficienti a far venir meno l'impianto motivazionale della decisione impugnata;
Dichiarare in ogni caso – a prescindere dalle contestazioni sulla traduzione e sulle nuove produzioni depositate da controparte con la nota del 5 luglio 2024, inammissibilmente prodotti i nuovi documenti prodotti in appello nn. 26 e 27 degli Appellati ed espungerli dal fascicolo di causa
Nel Merito:
Respingere l'appello in quanto infondato in fatto come in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza gravata.
In Via Subordinata:
Nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande degli Appellanti e/o della domanda subordinata che venisse riproposta in appello dal Trustee, disporre con miglior formula affinché il Trustee quantifichi gli oneri impropri, le spese patite e i costi sostenuti dal Trust, direttamente o indirettamente, ed imputabili ai Signori e Pt_2
pagina 5 di 14 e , al fine di determinate e quantificare l'esatto Controparte_3 Parte_1
importo devolvibile ai sensi dell'atto istitutivo.
Accertare e dichiarare che la OR non ha diritto ad alcuna Parte_1
devoluzione del Fondo in Trust, con ogni conseguente provvedimento.
In via Istruttoria:
Riservata ogni produzione e istanza anche a seguito delle difese avversarie in replica alle argomentazioni e contestazioni dell'esponente.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di avvocato
pagina 6 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1840\2024, pubblicata il 21 febbraio 2024, respingeva la domanda proposta da e quali Parte_1 Parte_2
ricorrenti, e dalla intervenuta nei confronti di quale Controparte_3 Controparte_1 trustee del trust “Lorymar”, e del terzo chiamato condannando i Controparte_2
ricorrenti e la intervenuta al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta e del predetto terzo chiamato.
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
e , con ricorso ex art. 281 decies Parte_1 Parte_2
c.p.c., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la deducendo che, in data Controparte_1
21-12-2012, era stato costituto da , , Parte_1 Parte_2
e un trust, denominato Lorymar, Controparte_3 Controparte_2
della durata di 25 anni, regolato dalla legge di Jersey, al solo ed esclusivo fine di “sovvenire alle necessità della vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo e vincolato nel loro esclusivo interesse”, nel quale era stata conferita dai disponenti la partecipazione nel capitale sociale della società Parte_3
I ricorrenti, dopo aver dedotto come gli originari disponenti coincidessero con i beneficiari attuali, esponevano come il trustee gli avesse comunicato che l'intera partecipazione nella Controparte_1
Part società , unico bene conferito in Trust, era stata alienata, e che nella disponibilità del medesimo rimaneva solo liquidità per un patrimonio stimato al 24 giugno 2022 in Euro 6.977.000,00.
Allegavano ancora i ricorrenti come in data 29 luglio 2022, il trustee avesse proceduto alla devoluzione anticipata, in forma paritetica e con atti separati, a favore dei beneficiari attuali, di parte di tale patrimonio liquidando a favore di ciascuno euro 800.000,00, e come nonostante i molti mesi trascorsi della predetta liquidazione parziale, non avesse più compiuto atti di distribuzione, rimanendo nella disponibilità di ingentissime somme, senza portarle a reddito, con un evidente pregiudizio per i beneficiari.
e assumevano di avere inutilmente Parte_1 Parte_2
richiesto al trustee il versamento della somma residua a ciascuno di essi spettante, istanza fondata sul diritto di Jersey Isole del Canale, dal quale il Trust Lorymar era regolato, ottenendo tuttavia solo risposte interlocutorie dalla che infine aveva comunicato ai ricorrenti e agli altri beneficiari CP_1
pagina 7 di 14 che era in corso di deposito presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Milano un ricorso nel quale, attesa la natura straordinaria di una eventuale definitiva devoluzione del patrimonio e constatata la mancanza di una posizione unitaria di tutti i beneficiari, veniva richiesta una pronuncia del
Tribunale.
I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna del trustee al pagamento delle somme ad ognuno spettanti, pari a un quarto delle disponibilità del trust, il tutto con gli interessi dalla data della domanda stragiudiziale al saldo e dalla domanda giudiziale ex art. 1284, co. 4, cod. civ., questi ultimi posti a carico di quale trustee del Trust Lorymar, personalmente e non del fondo in trust. Controparte_1
Interveniva volontariamente nel giudizio chiedendo la condanna della Controparte_3
al pagamento in suo favore della somma di euro 3.841.428,88, maggiorata degli interessi di CP_1
legge dalla data della richiesta alla data del soddisfo.
Si costituiva nel processo ottenendo l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio nei Controparte_1
confronti di quarto beneficiario, nonché disponente, del Trust Controparte_2
Lorymar, e contestando la fondatezza della domanda dei ricorrenti.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda Controparte_2
dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.
Assumeva il terzo chiamato come sulla base dell'atto istitutivo del Trust e in mancanza di unanimità, nessuno poteva pretendere la liquidazione del fondo in trust e, conseguentemente, lo scioglimento anticipato del trust, facendo inoltre rilevare come il proprio dissenso alla liquidazione del fondo in trust e allo scioglimento anticipato del trust fosse fondato su legittime pretese risarcitorie nei confronti di e e , che avevano causato, con le loro plurime condotte Pt_2 Controparte_3 Parte_1
illecite e illegittime, ingenti danni al trust.
Sulla base della sola istruzione documentale della causa, il tribunale decideva la controversia nei termini indicati sopra.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale, prima di entrare nel merito della questione fondamentale dibattuta in giudizio, rappresentata dall'esistenza o meno del diritto dei ricorrenti, e della intervenuta, di ottenere la devoluzione della quota di competenza, riassumeva il contenuto dell'atto istitutivo del trust, dal cui tenore emergeva : che il trust era stato istituito per venire incontro alle necessità della vita dei “Beneficiari” ;
-che il fondo era stato costituito dai beni e diritti trasferiti al Trustee;
da ogni reddito eventualmente pagina 8 di 14 accumulato;
da ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento;
-che la gestione di tali beni, diritti e redditi era finalizzata esclusivamente a soddisfare le necessità della vita dei Beneficiari;
-che il termine finale era previsto una volta decorsi 25 anni dal termine iniziale;
-che ogni beneficiario non poteva in alcun modo disporre dei diritti né dei poteri attribuiti dall'atto costitutivo se non in quanto dall'atto espressamente consentito.
Dovendo trovare applicazione la legge di Jersey, il primo giudice provvedeva poi ad esaminare il parere dello studio legale Ogier ed i contributi della dottrina, allegati dai ricorrenti, ritenendo che nessuno di essi permettesse di ritenere fondata la richiesta liquidazione.
Detta pronuncia è stata impugnata da e da Parte_1 Parte_2
che chiedono l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in forza di quattro motivi
[...]
di appello.
Mentre è rimasta contumace, si sono costituite le altre due parti Controparte_3
appellate.
La ha contestato il fondamento della impugnazione, chiedendone il rigetto. Controparte_1
ha eccepito la manifesta infondatezza dell'appello e Controparte_2
l'inammissibilità della nuova produzione da parte degli appellanti quanto ai documenti n.26 e n.27, ed ha chiesto il rigetto della impugnazione, facendo rilevare come il Tribunale di Milano, in sede di volontaria giurisdizione, provvedendo sulla istanza della aveva dichiarato l'insussistenza dei CP_1
presupposti per lo scioglimento del trust.
All'udienza del 2-7-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio dell'8 gennaio
2025.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità della nuova produzione degli appellanti, avente ad oggetto i documenti n. 26 e n. 27.
Il primo costituisce, secondo l'assunto degli appellanti, la parte mancante di un documento già prodotto in primo grado, il secondo è rappresentato da una mail inviata da autore di uno dei Controparte_4
pagina 9 di 14 pareri legali prodotti nel giudizio di primo grado.
Con riguardo ad entrambi i documenti, gli appellanti non hanno dimostrato, e neppure ancor prima allegato, le ragioni per le quali una tale produzione non è stata possibile in primo grado, per fatti ad essi non imputabili, che non possono essere individuati nel mero fatto di avere chiesto a terzi, dopo la scadenza dei termini istruttori del giudizio di primo grado, l'invio di documentazione ritenuta utile, potendo le parti, altrimenti, facilmente aggirare il disposto del terzo comma dell'art. 345 c.p.c.
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che in un trust con più beneficiari, ciascuno dei quali destinatario di una quota del patrimonio del trust, un singolo beneficiario non potesse pretendere la propria quota prima del termine finale del trust.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la liquidazione della quota di un beneficiario avrebbe determinato la cessazione dell'intero trust.
A sostegno dei primi due motivi, gli appellanti assumono come il primo giudice non avesse correttamente interpretato il parere dello studio legale Ogier, traendo da esso la errata conseguenza che il precedente giurisprudenziale , avesse affermato la possibilità di liquidazione Controparte_5
anticipata della quota solo nel caso di un unico beneficiario.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la estensione dei principi affermati dal precedente v Vautier”, che riguardava l'unico beneficiario di un trust testamentario, includeva i trust con Controparte_5
più beneficiari, dove il trustee doveva consegnare, in caso di richiesta, la quota al beneficiario al quale questa spettasse incondizionatamente, proseguendo il trust con gli altri beneficiari.
Aggiungono gli appellanti come il tribunale avesse trascurato di considerare i commenti di autorevoli giuristi italiani sulla questione dibattuta in causa, che interpretando il diritto del Jersey avevano affermato il diritto di ogni beneficiario di ottenere, in anticipo sulla durata prevista del trust, la liquidazione della propria quota, salvo l'esistenza di un
contro
-interesse degli altri beneficiari di eguale valore.
Ciò comportava il diritto di ogni beneficiario, anche nel caso di dissenso degli altri, di ottenere la liquidazione della propria quota, anche prima del termine stabilito nell'atto costitutivo del trust.
Con il terzo motivo gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva attribuito rilevanza, per escludere la possibilità di liquidazione anticipata delle quote, alle pretese e alle contestazioni formulate dal beneficiario che non permettevano di ritenere il Controparte_2
diritto del singolo beneficiario incondizionato e pacifico.
pagina 10 di 14 Assumono le parti appellanti come il tribunale avesse erroneamente ricostruito il concetto di “difficoltà nella divisione”, impeditivo della liquidazione della quota del singolo beneficiario.
Questa ipotesi, fanno rilevare gli appellanti, poteva ricorrere solo nel caso in cui, attesa la composizione del patrimonio del trust, il distacco di una quota avesse cagionato un pregiudizio od una svalutazione delle altre quote rimaste nel trust.
Nel caso in esame, ciò non poteva verificarsi, perché il patrimonio era composto da denaro.
Sempre secondo le parti appellanti, il tribunale aveva errato anche nel ritenere che gli elementi di conflittualità tra alcuni dei beneficiari, fossero ostativi alla liquidazione anticipata delle quote del trust.
Assumono gli appellanti come, potendo il beneficiario asseritamente creditore nei confronti degli altri rivalersi sulla quota di questi, eventuali conflitti tra gli stessi non potevano impedire la liquidazione anticipata della quota di ognuno di essi, che corrispondeva ad un diritto incondizionato e pacifico.
Con il quarto motivo le parti appellanti censurano la sentenza impugnata per “avere collocato il trust in una visione contrattualistica, affermando fra l'altro che il beneficiario soddisfatto in anticipo rimane beneficiario e che la liquidazione della quota ha presupposti diversi dalla sua anticipazione”.
Gli appellanti, pur dubitando della rilevanza di dette affermazioni sul decisum, ne assumono tuttavia l'erroneità, dovendo escludersi, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, la natura del trust, di contratto tra disponente e trustee, trattandosi di un rapporto tra il trustee ed i beni a lui affidati.
I quattro motivi che, per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Le ragioni poste dal tribunale per escludere la fondatezza della pretesa di liquidazione anticipata di alcune delle quote del trust, sono condivise dalla Corte.
Non è anzitutto posto in dubbio che l'atto istitutivo del trust stabilisca una durata dello stesso di 25 anni, e non preveda un diritto del singolo beneficiario di chiedere, anticipatamente, la liquidazione della propria quota.
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, né dal parere dello studio legale Ogier, né dal precedente giurisprudenziale, dallo stesso richiamato, , può ricavarsi Controparte_6
l'esistenza del loro diritto ad ottenere, in via anticipata rispetto alla scadenza stabilita nell'atto istitutivo del trust, la liquidazione della quota di spettanza.
Nel parere sopra indicato, al punto n.
3.7 si afferma conclusivamente come :”Nulla nell'atto istitutivo del trust impedisce al trustee di distribuire il fondo in trust rimanente ai sensi dell'articolo VII, il che porterebbe di per sé alla fine del trust (in quanto non vi sarebbe più alcun bene che lo costituisce”.
Come correttamente rilevato dal tribunale, il parere non risulta pertinente al caso in esame, in quanto si pagina 11 di 14 fonda su presupposti non condivisibili, quali: la circostanza che ogni beneficiario abbia un diritto pacifico ed incondizionato alla liquidazione di una quota del fondo e che non vi siano difficoltà nella divisione;
che la richiesta di liquidazione determini la fine di trust, per sopravvenuta inesistenza dei beni che lo costituiscono.
Entrambi difettano nel caso di specie, atteso che come emerge dalle allegazioni di Controparte_2
supportate dalla documentazione dal medesimo prodotta, ricorrono anzitutto elementi
[...]
di conflittualità tra i beneficiari, sfociati nella proposizione di numerosi procedimenti giudiziari collegati con il patrimonio del Trust Lorymar.
Risulta quindi evidente come la fattispecie all'esame del Collegio non riguardi l'ipotesi di un diritto del beneficiario pacifico ed incondizionato, dal che discende l'inapplicabilità al caso di specie dei principi riportati nel parere Ogier.
Inoltre, la conclusione cui perviene il detto parere, secondo cui la distribuzione (di alcune) delle quote determinerebbe lo scioglimento del trust, non corrisponde neppure alla prospettazione, ed alle domande, degli appellanti, che evocano piuttosto un mero scioglimento parziale del trust, ma non la sua estinzione.
Nel detto parere viene riportato il “paragrafo 22-006, Lewin on Trust”, che menziona il diritto del beneficiario alla immediata liquidazione di una quota del fondo, con la premessa tuttavia che questo regoli il caso “in relazione ai beneficiari che hanno un diritto incondizionato, non all'intera proprietà del trust, ma ad una quota indivisa”.
Il precedente giurisprudenziale “Saunder v Vautier”, menzionato nel predetto parere, che pacificamente aveva ad oggetto un caso diverso da quello dibattuto nel presente giudizio, trattandosi di un solo beneficiario di un trust istituito per testamento, è ritenuto, dallo studio legale Ogier, applicabile estensivamente al caso di un “beneficiario maggiorenne e capace di intendere e di volere, titolare di un diritto incondizionato sui beni che fanno parte del fondo in trust”, il quale può “chiedere al trustee di trasferire tali beni a lui..secondo le sue volontà, ponendo così fine al trust”.
Sempre nel parere “Ogier” si legge come la regola di “Saunders v Vautier” è diventata “norma ai sensi dell'art. 43 della legge sul trust (Jersey) del 1984..che prevede al paragrafo 43(3) : Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) e indipendentemente da quanto previsto nell'atto di trust, se tutti i beneficiari sono in essere e sono stati accertati.. essi possono richiedere dl trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro”.
pagina 12 di 14 Il tenore di detta disposizione, laddove fa coincidere la distribuzione delle quote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato in senso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dello stesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà dei beneficiari di porre fine al trust, che nella fattispecie in esame deve pacificamente escludersi.
In conclusione, ciò che emerge dalle fonti invocate dagli appellanti è che, al di fuori dell'esistenza di una comune volontà di tutti i beneficiari di porre fine al trust, la possibilità della liquidazione della
(intera) quota da parte di un beneficiario, presupponga o una concorde ed unica volontà di tutti i beneficiari, e questo è il contenuto dell'art. 43 della Trusts (Jersey) Law 1984, che regola il potere di tutti i beneficiari di chiedere la cessazione anticipata del trust, o l'esistenza di un diritto pacifico ed incondizionato da parte del medesimo, che, nella fattispecie, per le ragioni già indicate dal tribunale, e condivise dalla Corte, non sussiste.
L'appello proposto risulta, per le ragioni che precedono, infondato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza delle parti appellanti, sulle stesse devono gravare le spese processuali delle due parti appellate, liquidate, per ognuna, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione applicabile (cause di valore da 1.000.001 ad euro 2.000.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 24.064,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da e Parte_1 CP_2 Parte_2
e conseguentemente conferma la sentenza di primo grado;
b)condanna le parti appellanti al pagamento, in favore di delle spese processuali di questo Controparte_1
grado di appello, liquidate in euro 24.064,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) condanna le parti appellanti al pagamento, in favore di delle spese Controparte_2
processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 24.064,00 per compenso oltre iva, cpa e 15%
pagina 13 di 14 per rimborso spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 918/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in VIA RUGABELLA N. 1 20122 C.F._2
MILANO presso lo studio dell'avv. MONEGAT MARIAGRAZIA, che li rappresentano e difendono come da delega in atti, unitamente all'avv. LUPOI MAURIZIO
( ) VIA A. BERTOLONI, 55 00197 ROMA;
C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), elettivamente domiciliata in presso lo studio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. CERA MARIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CERA MARIACHIARA ( C.F._4
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 31 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTEVERDE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ARDIZZONE DARIO ( ) VIA G. C.F._6
LEOPARDI, 31 20123 MILANO;
APPELLATO
C.F. ) Controparte_3 C.F._7
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Parte_2
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza appellata e disattesa qualunque diversa istanza, deduzione e difesa:
Condannare CP_1
nella qualità di trustee del Trust “Lorymar” a versare a ciascuno degli appellanti un quarto del patrimonio del Trust alla data del 13 febbraio 2023 come risultante dal rendiconto della medesima e con le opportune detrazioni come segue: un quarto CP_1
pagina 2 di 14 delle somme indicate in tale rendiconto come "somme tecnicamente disponibili" (€
3.846.809,51) e quindi € 961.702,38; meno un quarto del compenso 2023 del trustee fino al 13 febbraio 2023 (€ 3.125,00) e quindi € 781,25; meno un terzo delle spese di giudizio anticipate dal trustee ai tre soccombenti (€
57.135,07 ) e quindi € 19.045,02; meno, per quanto riguarda la sola appellante , l'anticipazione ricevuta il 15 Pt_1
dicembre 2023 (€ 20.000)
e quindi a la somma di euro 941.876,11 (€ 961.702,38 - € Parte_2
781,25 - € 19.045,02)
e a la somma di euro 921.876,11 (€ 961.702,38 - Parte_1
€ 781,25 - € 19.045,02 - € 20.000)
a versare agli appellanti gli interessi su tali importi dal 14 febbraio 2023 alla data del soddisfo.
Dichiarare che il trust “Lorymar” è cessato per quanto riguarda gli appellanti il 13 febbraio 2023 e dare atto che gli appellanti nulla reclamano dei successivi fruttuosi investimenti fatti dal trustee e dei relativi rendimenti.
3. Condannare e il chiamato CP_1 Controparte_2
a. a restituire ogni importo ricevuto in esecuzione della condanna alle spese pronunciata dal Tribunale anche a titolo di spese di procedura esecutiva e legali;
b. a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, distraendo l'importo degli onorari in favore dei difensori, i quali dichiarano di non averli riscossi:
pagina 3 di 14 Indicando per il primo grado l'onorario nella medesima misura di cui alla condanna del
Tribunale e quindi euro 37.951, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'onorario, Iva e Cpa come per legge;
indicando per questo grado compensi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 , oltre le spese e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dell'onorario,
Iva e Cpa come per legge, giusta nota spese che verrà depositata.
Dichiarare inammissibile la comparsa di costituzione del chiamato Controparte_2
rispetto alla quale gli appellanti contestano quanto dedotto argomentato
[...]
e concluso e dichiarano di non accettare il contraddittorio su questioni eccentriche e non pertinenti al thema decidendum, consistente nella cessazione anticipata del trust con il consenso di tutti i beneficiari o solo dei beneficiari che la abbiano richiesta.
Per : CP_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:
(i) in via principale, comunque rilevata la non corrispondenza della traduzione depositata dagli attori sub n. 26 con il testo di cui al documento depositato dagli attori pure sub 26 , con ogni relativo effetto, respingere – in quanto inammissibile e/o comunque infondato – l'appello proposto da e Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 1840/2024 emessa dal Tribunale di Parte_1
Milano, sez. I, in data 21 febbraio 2024, all'esito del giudizio r.g. n. 20108/2023, confermando la predetta sentenza se del caso con diversa motivazione;
(ii) per l'effetto e comunque, condannare e Parte_2 [...]
alla rifusione, in favore di di spese e Parte_1 Controparte_1
competenze di causa, oltre spese generali, CPA e IVA.
pagina 4 di 14 Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione
In via Pregiudiziale e/o Preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale allegata all'atto di appello e, rilevata la difformità tra la produzione (docc. 10 e 26 di parte appellante) e la traduzione depositata con le note degli Appellanti del 5 luglio 2024, come contestato e meglio argomentato nella nostra memoria autorizzata del 10.9.2024, stralciare la documentazione relativa dal fascicolo, assumendo ogni opportuno provvedimento;
Dichiarare ai sensi e per l'affetto dell'art. 448 bis c.p.c. l'appello inammissibile in quanto manifestamente infondato e perché non sono state impugnate tutte le motivazioni poste alla base della sentenza ma solo alcune che da sole non sono sufficienti a far venir meno l'impianto motivazionale della decisione impugnata;
Dichiarare in ogni caso – a prescindere dalle contestazioni sulla traduzione e sulle nuove produzioni depositate da controparte con la nota del 5 luglio 2024, inammissibilmente prodotti i nuovi documenti prodotti in appello nn. 26 e 27 degli Appellati ed espungerli dal fascicolo di causa
Nel Merito:
Respingere l'appello in quanto infondato in fatto come in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza gravata.
In Via Subordinata:
Nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande degli Appellanti e/o della domanda subordinata che venisse riproposta in appello dal Trustee, disporre con miglior formula affinché il Trustee quantifichi gli oneri impropri, le spese patite e i costi sostenuti dal Trust, direttamente o indirettamente, ed imputabili ai Signori e Pt_2
pagina 5 di 14 e , al fine di determinate e quantificare l'esatto Controparte_3 Parte_1
importo devolvibile ai sensi dell'atto istitutivo.
Accertare e dichiarare che la OR non ha diritto ad alcuna Parte_1
devoluzione del Fondo in Trust, con ogni conseguente provvedimento.
In via Istruttoria:
Riservata ogni produzione e istanza anche a seguito delle difese avversarie in replica alle argomentazioni e contestazioni dell'esponente.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di avvocato
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1840\2024, pubblicata il 21 febbraio 2024, respingeva la domanda proposta da e quali Parte_1 Parte_2
ricorrenti, e dalla intervenuta nei confronti di quale Controparte_3 Controparte_1 trustee del trust “Lorymar”, e del terzo chiamato condannando i Controparte_2
ricorrenti e la intervenuta al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta e del predetto terzo chiamato.
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
e , con ricorso ex art. 281 decies Parte_1 Parte_2
c.p.c., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la deducendo che, in data Controparte_1
21-12-2012, era stato costituto da , , Parte_1 Parte_2
e un trust, denominato Lorymar, Controparte_3 Controparte_2
della durata di 25 anni, regolato dalla legge di Jersey, al solo ed esclusivo fine di “sovvenire alle necessità della vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo e vincolato nel loro esclusivo interesse”, nel quale era stata conferita dai disponenti la partecipazione nel capitale sociale della società Parte_3
I ricorrenti, dopo aver dedotto come gli originari disponenti coincidessero con i beneficiari attuali, esponevano come il trustee gli avesse comunicato che l'intera partecipazione nella Controparte_1
Part società , unico bene conferito in Trust, era stata alienata, e che nella disponibilità del medesimo rimaneva solo liquidità per un patrimonio stimato al 24 giugno 2022 in Euro 6.977.000,00.
Allegavano ancora i ricorrenti come in data 29 luglio 2022, il trustee avesse proceduto alla devoluzione anticipata, in forma paritetica e con atti separati, a favore dei beneficiari attuali, di parte di tale patrimonio liquidando a favore di ciascuno euro 800.000,00, e come nonostante i molti mesi trascorsi della predetta liquidazione parziale, non avesse più compiuto atti di distribuzione, rimanendo nella disponibilità di ingentissime somme, senza portarle a reddito, con un evidente pregiudizio per i beneficiari.
e assumevano di avere inutilmente Parte_1 Parte_2
richiesto al trustee il versamento della somma residua a ciascuno di essi spettante, istanza fondata sul diritto di Jersey Isole del Canale, dal quale il Trust Lorymar era regolato, ottenendo tuttavia solo risposte interlocutorie dalla che infine aveva comunicato ai ricorrenti e agli altri beneficiari CP_1
pagina 7 di 14 che era in corso di deposito presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Milano un ricorso nel quale, attesa la natura straordinaria di una eventuale definitiva devoluzione del patrimonio e constatata la mancanza di una posizione unitaria di tutti i beneficiari, veniva richiesta una pronuncia del
Tribunale.
I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna del trustee al pagamento delle somme ad ognuno spettanti, pari a un quarto delle disponibilità del trust, il tutto con gli interessi dalla data della domanda stragiudiziale al saldo e dalla domanda giudiziale ex art. 1284, co. 4, cod. civ., questi ultimi posti a carico di quale trustee del Trust Lorymar, personalmente e non del fondo in trust. Controparte_1
Interveniva volontariamente nel giudizio chiedendo la condanna della Controparte_3
al pagamento in suo favore della somma di euro 3.841.428,88, maggiorata degli interessi di CP_1
legge dalla data della richiesta alla data del soddisfo.
Si costituiva nel processo ottenendo l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio nei Controparte_1
confronti di quarto beneficiario, nonché disponente, del Trust Controparte_2
Lorymar, e contestando la fondatezza della domanda dei ricorrenti.
Si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda Controparte_2
dei ricorrenti e chiedendone il rigetto.
Assumeva il terzo chiamato come sulla base dell'atto istitutivo del Trust e in mancanza di unanimità, nessuno poteva pretendere la liquidazione del fondo in trust e, conseguentemente, lo scioglimento anticipato del trust, facendo inoltre rilevare come il proprio dissenso alla liquidazione del fondo in trust e allo scioglimento anticipato del trust fosse fondato su legittime pretese risarcitorie nei confronti di e e , che avevano causato, con le loro plurime condotte Pt_2 Controparte_3 Parte_1
illecite e illegittime, ingenti danni al trust.
Sulla base della sola istruzione documentale della causa, il tribunale decideva la controversia nei termini indicati sopra.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale, prima di entrare nel merito della questione fondamentale dibattuta in giudizio, rappresentata dall'esistenza o meno del diritto dei ricorrenti, e della intervenuta, di ottenere la devoluzione della quota di competenza, riassumeva il contenuto dell'atto istitutivo del trust, dal cui tenore emergeva : che il trust era stato istituito per venire incontro alle necessità della vita dei “Beneficiari” ;
-che il fondo era stato costituito dai beni e diritti trasferiti al Trustee;
da ogni reddito eventualmente pagina 8 di 14 accumulato;
da ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento;
-che la gestione di tali beni, diritti e redditi era finalizzata esclusivamente a soddisfare le necessità della vita dei Beneficiari;
-che il termine finale era previsto una volta decorsi 25 anni dal termine iniziale;
-che ogni beneficiario non poteva in alcun modo disporre dei diritti né dei poteri attribuiti dall'atto costitutivo se non in quanto dall'atto espressamente consentito.
Dovendo trovare applicazione la legge di Jersey, il primo giudice provvedeva poi ad esaminare il parere dello studio legale Ogier ed i contributi della dottrina, allegati dai ricorrenti, ritenendo che nessuno di essi permettesse di ritenere fondata la richiesta liquidazione.
Detta pronuncia è stata impugnata da e da Parte_1 Parte_2
che chiedono l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, in forza di quattro motivi
[...]
di appello.
Mentre è rimasta contumace, si sono costituite le altre due parti Controparte_3
appellate.
La ha contestato il fondamento della impugnazione, chiedendone il rigetto. Controparte_1
ha eccepito la manifesta infondatezza dell'appello e Controparte_2
l'inammissibilità della nuova produzione da parte degli appellanti quanto ai documenti n.26 e n.27, ed ha chiesto il rigetto della impugnazione, facendo rilevare come il Tribunale di Milano, in sede di volontaria giurisdizione, provvedendo sulla istanza della aveva dichiarato l'insussistenza dei CP_1
presupposti per lo scioglimento del trust.
All'udienza del 2-7-2024, il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 dicembre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per il deposito delle memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e delle note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 dicembre 2024, nella camera di consiglio dell'8 gennaio
2025.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità della nuova produzione degli appellanti, avente ad oggetto i documenti n. 26 e n. 27.
Il primo costituisce, secondo l'assunto degli appellanti, la parte mancante di un documento già prodotto in primo grado, il secondo è rappresentato da una mail inviata da autore di uno dei Controparte_4
pagina 9 di 14 pareri legali prodotti nel giudizio di primo grado.
Con riguardo ad entrambi i documenti, gli appellanti non hanno dimostrato, e neppure ancor prima allegato, le ragioni per le quali una tale produzione non è stata possibile in primo grado, per fatti ad essi non imputabili, che non possono essere individuati nel mero fatto di avere chiesto a terzi, dopo la scadenza dei termini istruttori del giudizio di primo grado, l'invio di documentazione ritenuta utile, potendo le parti, altrimenti, facilmente aggirare il disposto del terzo comma dell'art. 345 c.p.c.
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che in un trust con più beneficiari, ciascuno dei quali destinatario di una quota del patrimonio del trust, un singolo beneficiario non potesse pretendere la propria quota prima del termine finale del trust.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la liquidazione della quota di un beneficiario avrebbe determinato la cessazione dell'intero trust.
A sostegno dei primi due motivi, gli appellanti assumono come il primo giudice non avesse correttamente interpretato il parere dello studio legale Ogier, traendo da esso la errata conseguenza che il precedente giurisprudenziale , avesse affermato la possibilità di liquidazione Controparte_5
anticipata della quota solo nel caso di un unico beneficiario.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la estensione dei principi affermati dal precedente v Vautier”, che riguardava l'unico beneficiario di un trust testamentario, includeva i trust con Controparte_5
più beneficiari, dove il trustee doveva consegnare, in caso di richiesta, la quota al beneficiario al quale questa spettasse incondizionatamente, proseguendo il trust con gli altri beneficiari.
Aggiungono gli appellanti come il tribunale avesse trascurato di considerare i commenti di autorevoli giuristi italiani sulla questione dibattuta in causa, che interpretando il diritto del Jersey avevano affermato il diritto di ogni beneficiario di ottenere, in anticipo sulla durata prevista del trust, la liquidazione della propria quota, salvo l'esistenza di un
contro
-interesse degli altri beneficiari di eguale valore.
Ciò comportava il diritto di ogni beneficiario, anche nel caso di dissenso degli altri, di ottenere la liquidazione della propria quota, anche prima del termine stabilito nell'atto costitutivo del trust.
Con il terzo motivo gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva attribuito rilevanza, per escludere la possibilità di liquidazione anticipata delle quote, alle pretese e alle contestazioni formulate dal beneficiario che non permettevano di ritenere il Controparte_2
diritto del singolo beneficiario incondizionato e pacifico.
pagina 10 di 14 Assumono le parti appellanti come il tribunale avesse erroneamente ricostruito il concetto di “difficoltà nella divisione”, impeditivo della liquidazione della quota del singolo beneficiario.
Questa ipotesi, fanno rilevare gli appellanti, poteva ricorrere solo nel caso in cui, attesa la composizione del patrimonio del trust, il distacco di una quota avesse cagionato un pregiudizio od una svalutazione delle altre quote rimaste nel trust.
Nel caso in esame, ciò non poteva verificarsi, perché il patrimonio era composto da denaro.
Sempre secondo le parti appellanti, il tribunale aveva errato anche nel ritenere che gli elementi di conflittualità tra alcuni dei beneficiari, fossero ostativi alla liquidazione anticipata delle quote del trust.
Assumono gli appellanti come, potendo il beneficiario asseritamente creditore nei confronti degli altri rivalersi sulla quota di questi, eventuali conflitti tra gli stessi non potevano impedire la liquidazione anticipata della quota di ognuno di essi, che corrispondeva ad un diritto incondizionato e pacifico.
Con il quarto motivo le parti appellanti censurano la sentenza impugnata per “avere collocato il trust in una visione contrattualistica, affermando fra l'altro che il beneficiario soddisfatto in anticipo rimane beneficiario e che la liquidazione della quota ha presupposti diversi dalla sua anticipazione”.
Gli appellanti, pur dubitando della rilevanza di dette affermazioni sul decisum, ne assumono tuttavia l'erroneità, dovendo escludersi, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, la natura del trust, di contratto tra disponente e trustee, trattandosi di un rapporto tra il trustee ed i beni a lui affidati.
I quattro motivi che, per la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Le ragioni poste dal tribunale per escludere la fondatezza della pretesa di liquidazione anticipata di alcune delle quote del trust, sono condivise dalla Corte.
Non è anzitutto posto in dubbio che l'atto istitutivo del trust stabilisca una durata dello stesso di 25 anni, e non preveda un diritto del singolo beneficiario di chiedere, anticipatamente, la liquidazione della propria quota.
Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, né dal parere dello studio legale Ogier, né dal precedente giurisprudenziale, dallo stesso richiamato, , può ricavarsi Controparte_6
l'esistenza del loro diritto ad ottenere, in via anticipata rispetto alla scadenza stabilita nell'atto istitutivo del trust, la liquidazione della quota di spettanza.
Nel parere sopra indicato, al punto n.
3.7 si afferma conclusivamente come :”Nulla nell'atto istitutivo del trust impedisce al trustee di distribuire il fondo in trust rimanente ai sensi dell'articolo VII, il che porterebbe di per sé alla fine del trust (in quanto non vi sarebbe più alcun bene che lo costituisce”.
Come correttamente rilevato dal tribunale, il parere non risulta pertinente al caso in esame, in quanto si pagina 11 di 14 fonda su presupposti non condivisibili, quali: la circostanza che ogni beneficiario abbia un diritto pacifico ed incondizionato alla liquidazione di una quota del fondo e che non vi siano difficoltà nella divisione;
che la richiesta di liquidazione determini la fine di trust, per sopravvenuta inesistenza dei beni che lo costituiscono.
Entrambi difettano nel caso di specie, atteso che come emerge dalle allegazioni di Controparte_2
supportate dalla documentazione dal medesimo prodotta, ricorrono anzitutto elementi
[...]
di conflittualità tra i beneficiari, sfociati nella proposizione di numerosi procedimenti giudiziari collegati con il patrimonio del Trust Lorymar.
Risulta quindi evidente come la fattispecie all'esame del Collegio non riguardi l'ipotesi di un diritto del beneficiario pacifico ed incondizionato, dal che discende l'inapplicabilità al caso di specie dei principi riportati nel parere Ogier.
Inoltre, la conclusione cui perviene il detto parere, secondo cui la distribuzione (di alcune) delle quote determinerebbe lo scioglimento del trust, non corrisponde neppure alla prospettazione, ed alle domande, degli appellanti, che evocano piuttosto un mero scioglimento parziale del trust, ma non la sua estinzione.
Nel detto parere viene riportato il “paragrafo 22-006, Lewin on Trust”, che menziona il diritto del beneficiario alla immediata liquidazione di una quota del fondo, con la premessa tuttavia che questo regoli il caso “in relazione ai beneficiari che hanno un diritto incondizionato, non all'intera proprietà del trust, ma ad una quota indivisa”.
Il precedente giurisprudenziale “Saunder v Vautier”, menzionato nel predetto parere, che pacificamente aveva ad oggetto un caso diverso da quello dibattuto nel presente giudizio, trattandosi di un solo beneficiario di un trust istituito per testamento, è ritenuto, dallo studio legale Ogier, applicabile estensivamente al caso di un “beneficiario maggiorenne e capace di intendere e di volere, titolare di un diritto incondizionato sui beni che fanno parte del fondo in trust”, il quale può “chiedere al trustee di trasferire tali beni a lui..secondo le sue volontà, ponendo così fine al trust”.
Sempre nel parere “Ogier” si legge come la regola di “Saunders v Vautier” è diventata “norma ai sensi dell'art. 43 della legge sul trust (Jersey) del 1984..che prevede al paragrafo 43(3) : Fatti salvi i poteri del tribunale ai sensi del paragrafo (4) e indipendentemente da quanto previsto nell'atto di trust, se tutti i beneficiari sono in essere e sono stati accertati.. essi possono richiedere dl trustee di porre fine al trust e di distribuire i beni del trust tra di loro”.
pagina 12 di 14 Il tenore di detta disposizione, laddove fa coincidere la distribuzione delle quote con la cessazione del trust, non può che essere interpretato in senso ostativo alla possibilità di uno scioglimento solo parziale dello stesso, e quindi evoca una concorde quanto totalitaria volontà dei beneficiari di porre fine al trust, che nella fattispecie in esame deve pacificamente escludersi.
In conclusione, ciò che emerge dalle fonti invocate dagli appellanti è che, al di fuori dell'esistenza di una comune volontà di tutti i beneficiari di porre fine al trust, la possibilità della liquidazione della
(intera) quota da parte di un beneficiario, presupponga o una concorde ed unica volontà di tutti i beneficiari, e questo è il contenuto dell'art. 43 della Trusts (Jersey) Law 1984, che regola il potere di tutti i beneficiari di chiedere la cessazione anticipata del trust, o l'esistenza di un diritto pacifico ed incondizionato da parte del medesimo, che, nella fattispecie, per le ragioni già indicate dal tribunale, e condivise dalla Corte, non sussiste.
L'appello proposto risulta, per le ragioni che precedono, infondato, e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza delle parti appellanti, sulle stesse devono gravare le spese processuali delle due parti appellate, liquidate, per ognuna, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), avuto riguardo allo scaglione applicabile (cause di valore da 1.000.001 ad euro 2.000.000), per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 24.064,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello proposto da e Parte_1 CP_2 Parte_2
e conseguentemente conferma la sentenza di primo grado;
b)condanna le parti appellanti al pagamento, in favore di delle spese processuali di questo Controparte_1
grado di appello, liquidate in euro 24.064,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c) condanna le parti appellanti al pagamento, in favore di delle spese Controparte_2
processuali di questo grado di appello, liquidate in euro 24.064,00 per compenso oltre iva, cpa e 15%
pagina 13 di 14 per rimborso spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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