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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3095/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Piazza Martiri della Libertà n.16.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAPERINI Controparte_1 C.F._2
MICHELA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Piazza Martiri della Libertà n.16.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in EC (FI) il 29.07.2022 dalla cui unione nasceva in data 29.06.2016 il figlio e in data 4.08.2023 il figlio . CP_2 Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato al ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a EC (FI) il 29.07.2022, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di EC (FI) al n° 15, Parte II, Serie A, anno 2015;
2. AFFIDA congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La domiciliazione prevalente dei figli rimarrà insieme alla madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli garantendo così la crescita equilibrata e serena degli stessi.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in San Miniato via Gargozzi 11, lett. f) alla sig.ra Pt_1
che la abiterà insieme ai figli e;
CP_2 Per_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ I genitori convengono che, salvo diversi accordi che tengano conto degli impegni extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori medesimi, il padre eserciterà il diritto di visita secondo questa alternanza settimanale: nella prima settimana terrà con sé i figli e il martedì ed il giovedì dal mattino o dall'uscita di scuola durante Per_2 Per_1
il periodo scolastico fino alle ore 19,00 circa del giorno successivo in cui verranno prelevati dalla madre presso l'abitazione della nonna paterna, con cui attualmente risiede il padre. Il figlio negli stessi giorni rimarrà presso l'abitazione paterna Per_1
insieme alla nonna in quanto non è iscritto ad alcuna scuola per la tenera età. Il week end dal sabato mattina fino al lunedì mattina in cui verrà riaccompagnato a Per_2
scuola dal padre e rimarrà con la nonna paterna sino alla sera in cui verrà ripreso Per_1
dalla madre.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per un massimo di quindici giorni consecutivi, da articolare, occorrendo, anche in due periodi distinti della durata di una settimana ciascuno, periodi di vacanza da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Le festività di Natale e Pasqua, secondo il calendario scolastico, saranno suddivise al 50% fra i coniugi, previo accordo tra loro, in modo tale, che comunque, i figli trascorrano le festività con l'uno o l'altro genitore alternate di anno in anno. Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti significativi anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata dei minori nell'armonia dei rapporti familiari.
➢ Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento di ciascun figlio la somma di € 150,00 mediante bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate dalla Parte_1
entro il 12 di ogni mese. Tale accordo viene raggiunto dai coniugi in considerazione del fatto che la nonna paterna, collabora quotidianamente nella Persona_3
gestione dei bambini tenendoli presso la propria abitazione quando i genitori lavorano
L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla impegnandosi il Parte_1
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a tal fine ed a Controparte_1
mettere a disposizione della moglie tutta la documentazione utile ai fini Isee.
➢ Con riguardo alle spese straordinarie, i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno. Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti convengono quanto segue:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto extra - urbano. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori.
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
➢ I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno all'altra e viceversa.
➢ I coniugi danno atto di aver già regolato i rapporti patrimoniali tra di loro e dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra e viceversa rinunciando espressamente ad ogni rivendicazione anche in merito ai beni mobili nonché ai beni mobili registrati. 1
➢ Le parti si danno fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto proprio e dei figli, obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta.
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di EC perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5. DICHIARA le spese di lite compensate;
Così deciso a Pisa il 05/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3095/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAPERINI Parte_1 C.F._1
MICHELA, elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) Piazza Martiri della Libertà n.16.
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAPERINI Controparte_1 C.F._2
MICHELA, elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Piazza Martiri della Libertà n.16.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in EC (FI) il 29.07.2022 dalla cui unione nasceva in data 29.06.2016 il figlio e in data 4.08.2023 il figlio . CP_2 Per_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato al ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a EC (FI) il 29.07.2022, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di EC (FI) al n° 15, Parte II, Serie A, anno 2015;
2. AFFIDA congiuntamente i figli ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La domiciliazione prevalente dei figli rimarrà insieme alla madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli garantendo così la crescita equilibrata e serena degli stessi.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in San Miniato via Gargozzi 11, lett. f) alla sig.ra Pt_1
che la abiterà insieme ai figli e;
CP_2 Per_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ I genitori convengono che, salvo diversi accordi che tengano conto degli impegni extrascolastici dei figli e lavorativi dei genitori medesimi, il padre eserciterà il diritto di visita secondo questa alternanza settimanale: nella prima settimana terrà con sé i figli e il martedì ed il giovedì dal mattino o dall'uscita di scuola durante Per_2 Per_1
il periodo scolastico fino alle ore 19,00 circa del giorno successivo in cui verranno prelevati dalla madre presso l'abitazione della nonna paterna, con cui attualmente risiede il padre. Il figlio negli stessi giorni rimarrà presso l'abitazione paterna Per_1
insieme alla nonna in quanto non è iscritto ad alcuna scuola per la tenera età. Il week end dal sabato mattina fino al lunedì mattina in cui verrà riaccompagnato a Per_2
scuola dal padre e rimarrà con la nonna paterna sino alla sera in cui verrà ripreso Per_1
dalla madre.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per un massimo di quindici giorni consecutivi, da articolare, occorrendo, anche in due periodi distinti della durata di una settimana ciascuno, periodi di vacanza da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Le festività di Natale e Pasqua, secondo il calendario scolastico, saranno suddivise al 50% fra i coniugi, previo accordo tra loro, in modo tale, che comunque, i figli trascorrano le festività con l'uno o l'altro genitore alternate di anno in anno. Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione di rapporti significativi anche con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, sì da consentire una crescita equilibrata dei minori nell'armonia dei rapporti familiari.
➢ Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento di ciascun figlio la somma di € 150,00 mediante bonifico bancario sulle coordinate che saranno indicate dalla Parte_1
entro il 12 di ogni mese. Tale accordo viene raggiunto dai coniugi in considerazione del fatto che la nonna paterna, collabora quotidianamente nella Persona_3
gestione dei bambini tenendoli presso la propria abitazione quando i genitori lavorano
L'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla impegnandosi il Parte_1
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria a tal fine ed a Controparte_1
mettere a disposizione della moglie tutta la documentazione utile ai fini Isee.
➢ Con riguardo alle spese straordinarie, i coniugi provvederanno nella misura del 50% ciascuno. Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie le parti convengono quanto segue:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese di trasporto extra - urbano. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori.
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
➢ I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nessun assegno di mantenimento sarà dovuto dall'uno all'altra e viceversa.
➢ I coniugi danno atto di aver già regolato i rapporti patrimoniali tra di loro e dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra e viceversa rinunciando espressamente ad ogni rivendicazione anche in merito ai beni mobili nonché ai beni mobili registrati. 1
➢ Le parti si danno fin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto proprio e dei figli, obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta.
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di EC perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5. DICHIARA le spese di lite compensate;
Così deciso a Pisa il 05/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori