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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1072 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Carbone, presso il cui studio a
Palermo, via Nunzio Morello n. 23, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
15/06/1998 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 472/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-22/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 25/03/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 01/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
"1) I coniugi nulla avranno reciprocamente a pretendere per il proprio mantenimento;
2) La casa familiare sarà assegnata al sig. Parte_1
3) La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione Pt_2
(condizione già soddisfatta dalla sig.ra a seguito di Sentenza di separazione); Pt_2
4) Il figlio economicamente indipendente, vivrà con la madre, Persona_1
mentre la figlia , maggiorenne, studentessa ed economicamente non indipendente, Per_2
vivrà con il padre;
5) Il sig. stante che è l'unico coniuge ad avere un reddito da Parte_1
lavoro, si impegna a mantenere la figlia finché la stessa, terminato il Persona_3
percorso di studi, non diventi economicamente indipendente;
6) Ciascun coniuge si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico;
7) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto;
8) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato i loro rapporti patrimoniali
e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, azione o ragione”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 15/06/1998 da nato a [...] il Parte_1
25/02/1971 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17/07/1976 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
del giorno 01/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 48, parte II, serie A, dell'anno 1998).
2 3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1072 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Carbone, presso il cui studio a
Palermo, via Nunzio Morello n. 23, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
15/06/1998 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 472/2024 emessa da questo
Tribunale in data 19-22/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 25/03/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 01/03/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
"1) I coniugi nulla avranno reciprocamente a pretendere per il proprio mantenimento;
2) La casa familiare sarà assegnata al sig. Parte_1
3) La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza presso altra abitazione Pt_2
(condizione già soddisfatta dalla sig.ra a seguito di Sentenza di separazione); Pt_2
4) Il figlio economicamente indipendente, vivrà con la madre, Persona_1
mentre la figlia , maggiorenne, studentessa ed economicamente non indipendente, Per_2
vivrà con il padre;
5) Il sig. stante che è l'unico coniuge ad avere un reddito da Parte_1
lavoro, si impegna a mantenere la figlia finché la stessa, terminato il Persona_3
percorso di studi, non diventi economicamente indipendente;
6) Ciascun coniuge si obbliga a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito, anche telefonico;
7) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto;
8) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di avere regolato i loro rapporti patrimoniali
e di non avere più nulla a pretendere per nessun titolo, azione o ragione”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 15/06/1998 da nato a [...] il Parte_1
25/02/1971 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17/07/1976 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
del giorno 01/03/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 48, parte II, serie A, dell'anno 1998).
2 3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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