Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
Le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita capitalizzata ex art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell'INAIL ed esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/12/2014, n. 25733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25733 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9999-2012 proposto da:
LI FE, IN ST in proprio nonché in qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore CE, IN ZI in proprio nonché in qualità di esercente la potestà parentale sul figlio minore ND, IN IT in proprio nonché in qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore RD RI, IN LU in proprio nonché in qualità di esercente la potestà parentale sulla figlia minore NA, IN OV, tutti in qualità di eredi di IN RE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato GOBBI LUISA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEARDINI ST giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL (01165400589), in persona del Direttore Centrale Prestazioni Dott. SORRENTINI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso l'AVVOCATURA CENTRALE di codesto Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI ND giusta procura speciale in calce al controricorso;
CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.. in persona del funzionario procuratore ad lites Dr. PENZO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RR IA CATERINA, RA AN, RR WA, ZE NZ IA, RR ND giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.; TI NT;
RI CC OM;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3268/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2011, R.G.N. 2869/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato LUISA GOBBI;
udito l'Avvocato ND ROSSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO ANfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa pubblica il 24 novembre 2011, la Corte di appello di Milano riformava solo in parte la sentenza del Tribunale della medesima Città che - accertata la responsabilità esclusiva di GR UC OM, conducente dell'autocarro di proprietà di TI NT, assicurato presso la Levante OR S.p.A. (successivamente Carige NI S.p.A.), nella determinazione del sinistro stradale nel quale aveva perso la vita IN TO - aveva accolto parzialmente le domande risarcitorie dei congiunti della vittima del sinistro, liquidando: la somma di Euro 100.000,00, a titolo di "danno morale", partitamente in favore della moglie RZ OF e dei figli IN IZ, ST, AN CA, NN e GI, mentre respingeva la domanda risarcitoria per il medesimo titolo nei confronti dei nipoti della vittima;
la somma di Euro 57.843,20 in favore della ZA (con condanna del relativo versamento all'Inail, intervenuto in surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.); "somme varie in favore dei figli secondo criteri valutativi connessi agli specifici rapporti, di convivenza o di lavoro, intercorsi con il padre"; il "danno emergente" in favore di IN IZ.
1.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale - sui primi tre motivi di gravame dei congiunti di IN TO (investenti l'erronea valutazione del danno morale, la mancata liquidazione di tale danno ai nipoti, la mancata liquidazione del danno esistenziale) - premetteva che il "danno morale" al quale aveva "avuto riguardo il Tribunale risultava in sostanza considerato come già diretto a designare, più propriamente, il danno non patrimoniale, categoria in sè senz'altro comprensiva del pregiudizio insieme afferente ai vari possibili suoi profili descrittivi, e però infine convergenti in una nozione unitaria e globale del pregiudizio stesso". Soggiungeva il giudice di appello che non solo del "danno esistenziale" non si aveva "comprovazione utile", ma in ogni caso non era "possibile accedere alla pretesa cumulabilità dei vari titoli di danno configurati dagli appellanti" (oltre al danno esistenziale, il danno edonistico e il danno biologico di natura psichica), essendo "privi di giuridica consistenza" e, comunque, "semplice parte di un insieme di voci risarcitorie a contenuto essenzialmente duplicativo/replicativo".
1.2. - In punto di liquidazione effettiva, la Corte territoriale riteneva riduttiva soltanto quella effettuata nei confronti della ZA, in ragione della lunga convivenza coniugale, protrattasi dal 1960, e della presenza di cinque figli, con la conseguenza che, sulla originaria somma di Euro 100.000,00 andavano aggiunti ulteriori Euro 80.000,00, oltre accessori di legge.
1.3. - Quanto ai figli della vittima del sinistro, all'epoca del fatto "tutti ampiamente maggiorenni" (e di anni 25, 28, 33, 36 e 38), il giudice di appello reputava congruo il risarcimento stabilito dal Tribunale, in forza di "usuali criteri determinativi applicati in ipotesi analoghe" e in assenza "di apprezzabili elementi differenziali per doversi discostare dalla loro adozione". Nè - si osservava ancora nella sentenza impugnata - la circostanza della convivenza familiare di tre dei cinque figli (IZ di anni 38;
NN di anni 28, coniugata con figli;
GI di anni 25) poteva risultare utile al riguardo, "essendo il protrarsi nel tempo di tale coabitazione una situazione, non molto frequente, che non poteva oltre un certo limite risolversi in un fattore incrementativo ai fini in oggetto, quasi direttamente correlato alla progressione della durata di quella". Il giudice di appello escludeva, poi, un risarcimento aggiuntivo per la voce di danno "di natura psichica" risarcita dal primo giudice ai figli NN e GI, in quanto concretante una duplicazione rispetto alla liquidazione, in sè adeguata, del danno morale, "inteso più largamente come danno non patrimoniale".
1.4. - La Corte territoriale confermava, inoltre, la decisione del Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dei nipoti del defunto, in ragione "determinante" della "loro ancor tenera età all'epoca", così da doversi escludere "una consapevole percezione emotiva avuta dalla perdita occorsa" e "una vissuta condizione afflittiva inerente"; là dove, inoltre, delle nipoti IN SI e IN AT "già nelle conclusioni formulate in primo grado ne era stata omessa la menzione". 1.5. - Quanto al danno patrimoniale, il giudice di appello, oltre a rilevare che "i mezzi di prova formulati" non erano stati "ribaditi nelle conclusioni del primo grado, e perciò da intendersi abbandonati e non riproponibili nell'attuale", gli stessi "non erano comunque idonei" a dimostrare il profitto conseguito dalla vittima del sinistro nell'esercizio della propria attività di impresa individuale di costruzioni, risultando altresì "ininfluenti, perché privi di ogni concludenza, taluni allegatisi documenti contrattuali circa opere commesse", residuando come unico elemento utile reddituale il "modello Unico 98", che era "nell'ordine dei 30 milioni di lire". Sicché, era da reputarsi ragionevole che una quota ideale di un terzo di detto reddito fosse destinata alla moglie, per cui la somma capitalizzata di Euro 57.843,80 era comunque assorbita dal diritto di surrogazione, ex art. 1916 cod. civ., dell'Inail per la rendita erogata alla vedova nella misura di Euro 177.373,90, ritualmente intervenuto nel giudizio di primo grado, entro "l'udienza istruttoria conclusiva".
1.6. - Il giudice del gravame rigettava, poi, la censura sull'incongrua liquidazione effettuata in favore dei figli conviventi NN e GI (rispettivamente di anni 28 e 25), essendo stato limitato al raggiungimento del trentesimo anno di età l'equivalente pecuniario del mantenimento assicurato dal padre;
a tal fine, si osservava che la doglianza non era stata "sviluppata in una apposita istanza conclusiva di riforma" e che, in ogni caso, il predetto limite temporale era condivisibile, in assenza di "incapacità lavorativa dei soggetti, vuoi di loro bisogno" e di altra situazione di "oggettivo rilievo per inferirne che, quanto con evidenza era frutto di un particolare, elettivo comportamento del genitore nei loro confronti, dovesse protrarsi ancor più nel tempo", ma "con un obbligato riverbero di effetti", non consentito, "su terzi".
1.7. - La Corte territoriale rigettava, del pari, la censura di incongruità della liquidazione (pari alla somma di Euro 8.000,00, ciascuno) effettuata in favore dei figli IZ (nato nell'anno 1961) e ST (nato nell'anno 1963), rispettivamente collaboratore e dipendente nell'impresa paterna, escludendo che la inopinata morte del titolare dell'impresa (nato nell'anno 1943) potesse essere "causa certa dell'interrotta attività imprenditoriale", considerato che, per l'età del genitore, "non potevano non essersi da tempo prospettato ... un suo approssimantesi ritiro dall'attività", con conseguente organizzazione per succedergli nell'impresa o per una "diversa soluzione lavorativa- professionale". Sicché, anche in assenza di deduzioni su "altre rilevanti condizioni specifiche dell'assetto aziendale", il suo cessato esercizio era probabilmente frutto di una scelta "in sostanza discrezionale dei potenziali successori ... piuttosto che forzatamente indotta, invece, dal drammatico evento". 2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono ZA OF, IN IZ (anche in qualità di esercente la potestà sul figlio minore ND), IN NN (anche in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore RA KA), IN GI, IN ST (anche in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore AT) e IN AN CA (anche in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore SI), tutti in qualità di eredi di IN TO, affidando le sorti dell'impugnazione a tredici motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso la Carige NI S.p.A. e l'Inail;
quest'ultimo ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati PO NI S.p.A. (già Aurora NI S.p.A.), TI NT e GR UC OM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "erronea motivazione su un punto decisivo della controversia ... relativamente alla equiparazione del "danno morale" come liquidato dal giudice di primo grado con il danno non patrimoniale omnicomprensivo".
Sarebbe "affetta da errore la motivazione" della Corte territoriale là dove "afferma che il "danno morale" siccome riconosciuto dal Tribunale nella sentenza di primo grado, fosse omnicomprensivo di ogni danno di natura non patrimoniale subito dagli odierni ricorrenti", mentre, invece, il giudice di primo grado, "in quel concetto di danno morale, liquidato ai valori minimi tabellari dell'epoca, aveva inteso liquidare solo il danno morale propriamente detto, ovvero la sofferenza transeunte, il patimento per la perdita del congiunto", non ricomprendendo alcun altro aspetto del danno non patrimoniale e sicuramente non il cd. "danno esistenziale". 1.1. - Il motivo è inammissibile.
In disparte la confusione di piani che viene operata nell'invocare un'erronea motivazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 prospettandosi, poi, un divaricamento rispetto agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di danno non patrimoniale, il mezzo, comunque, non aggredisce l'intrinseca statuizione di merito resa dalla sentenza di secondo grado, ma si riferisce ad un supposto errore interpretativo del giudice che l'ha resa nella lettura della decisione del Tribunale, dimenticando, però, che è la sentenza di appello ad essere impugnata in questa sede e che essa ha effetto completamente sostitutivo di quella di primo grado (tra le tante, Cass., 10 gennaio 2003, n. 255). 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. e artt. 2, 29, 30 e 31 Cost..
La Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle norme sopra indicate, non avendo tenuto conto, alla luce della giurisprudenza di legittimità (e, segnatamente, delle Sezioni Unite del 2008), che il "danno non patrimoniale" è "voce di danno che contiene in sè tutti i danni di natura non patrimoniale, di cui il danno morale (considerato come dolore) è solamente uno dei danni che lo compongono" e ciò nell'ottica dell'integrale risarcimento del danno alla persona. E la domanda originaria di essi ricorrenti era rivolta anche ad ottenere il risarcimento "per l'indubbia esterna modificazione peggiorativa subita dalla loro sfera esistenziale/parentale", oggetto di tutela anche a livello costituzionale, mentre sarebbe illegittima una liquidazione limitata al solo "danno morale". Inoltre, non potrebbe ritenersi "ammissibile" una liquidazione di Euro 100.000,00 per ciascun figlio della vittima deceduta nel sinistro, là dove le tabelle del Tribunale di Milano ante 2008 "prevedevano il risarcimento del solo danno morale, rimanendo esterna ad essa forbice qualsivoglia altra somma a titolo di danno non patrimoniale", là dove le medesime tabelle sono state adeguate dopo il 2008 e prevedono, nel 2011, una liquidazione "del danno non patrimoniale omnicomprensivo" da Euro 150.000,00 a Euro 300.000,00.
3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,
per statuizione "ultra petitum".
Sarebbe incorsa in ultrapetizione la sentenza impugnata per aver riconosciuto, nel 2011, una liquidazione del danno non patrimoniale omnicomprensivo, in luogo di quella a titolo soltanto di "danno morale" effettuata in primo grado, per i figli del de cuius, in una somma pari ad Euro 100.000,00 e ciò in riferimento "alla mancata domanda riconvenzionale non svolta sul punto dalla difesa di Carige Ass.ni S.p.A.".
4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1.
La Corte territoriale avrebbe errato a non utilizzare la tabella di liquidazione esistente al momento della decisione - e cioè quella elaborata nel 2011 dal Tribunale di Milano - ed a fondare la statuizione sulla tabella ante 2008, che prevedeva forbici risarcitorie per il solo danno morale, non ricomprensive del danno da perdita del rapporto parentale.
5. - Con il quinto mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazione "sul punto del mancato adeguamento alle tabelle di Milano 2009-2011".
La Corte d'appello non avrebbe motivato sul mancato adeguamento della liquidazione rispetto alle nuove tabelle del Tribunale milanese relative al periodo 2009-2011.
5.1. - I motivi dal secondo al quinto, in quanto connessi, possono essere scrutinati congiuntamente.
5.1.1. - È palesemente inammissibile la censura - presente espressamente nel secondo motivo, ma sottesa anche agli altri - sulla mancata considerazione del cd. "danno parentale", per aver la Corte territoriale incentrato la decisione sul solo "danno morale", siccome non ricomprensivo di tutti gli aspetti da risarcirsi ai sensi dell'art. 2059 cod. civ.. Essa, infatti, si estranea completamente dalla ratio decidendo, della sentenza impugnata, la quale (come posto in rilievo nel p.
1.1. del "Ritenuto in fatto" che precede e come dagli stessi ricorrenti dedotto, seppur contraddittoriamente con la doglianza in esame) si muove proprio nell'ottica della omnicomprensività del danno non patrimoniale (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), avendo considerato la liquidazione effettuata dal Tribunale non già come cd. "danno morale soggettivo", ma come rivolta a ristorare tutti i vari possibili suoi profili descrittivi, e però infine convergenti in una "nozione unitaria e globale del pregiudizio stesso", cosi da calibrare il risarcimento alla fattispecie in esame, che attiene proprio ad una allegata lesione del rapporto parentale.
5.1.2. - In tal senso è superata anche la doglianza di ultrapetizione veicolata dal terzo motivo, anch'essa lungi dal cogliere l'anzidetta ratio decidendi.
5.1.3. - Sono, altresì, inammissibili le ulteriori censure che investono l'applicazione, da parte del giudice di appello, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano prima del 2008 e cioè prima dell'intervento delle Sezioni Unite civili del novembre di quell'anno (segnatamente, la citata Cass., sez. un., n. 26972 del 2008). Anche esse, infatti, muovono dall'erroneo presupposto -innanzi evidenziato - che la liquidazione del giudice di primo grado fosse limitata al solo danno morale, mentre la Corte territoriale ha affermato, per l'appunto, che essa rispondeva al paradigma della liquidazione del danno non patrimoniale nell'ottica bipolare di cui alle citate Sezioni Unite, fornendo, quindi, una motivazione puntuale sulla congruità della misura omnicomprensiva del risarcimento spettante ai figli del defunto, quale specifica ratio decidendi non direttamente aggredita dai motivi in esame e, in ogni caso, di stretto merito.
Le doglianze, quindi, si collocano su un piano di non consentita astrattezza, postulando un mero automatismo della misura risarcitoria derivante dalla meccanica applicazione di tabelle aggiornate nell'ottica dell'omnicomprensività del danno non patrimoniale (e, dunque, le tabelle post 2008), che, però, in siffatti termini, non è dato configurare. Dette tabelle rappresentano, infatti, un criterio di liquidazione che funge da parametro di conformità rispetto ad una valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., dal quale il giudice, ricorrendo in concreto circostanze idonee, può motivatamente discostarsi (cfr. anche Cass., 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò, come detto, è quanto avvenuto nella specie, avendo la Corte di appello liquidato il danno non patrimoniale, in consonanza con i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2008, in forza di una valutazione ancorata a circostanze concrete e specifiche, sulla cui portata le censure dei ricorrenti non si soffermano.
6. - Con il sesto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,
2727 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il danno non patrimoniale patito dagli attori sarebbe stato "ampiamente allegato e provato", posto che tale dimostrazione può avvenire anche tramite presunzioni.
Peraltro, dalla prova testimoniale espletata in istruttoria emergeva chiaramente che il defunto "si era prodigato in vita per mantenere unita la famiglia", tant'è che tre dei cinque figli ancora coabitavano con i genitori, mentre gli altri due lavoravano nell'impresa edile paterna e tutti "si rivolgevano costantemente a lui, facendo affidamento sull'esperienza ed i consigli, non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto sotto quello umano e relazionale". Si trattava, peraltro, di "famiglia ... talmente allargata che persino i nipoti KA ed ND vivevano nell'abitazione" con i nonni e beneficiavano delle relative attenzioni.
Sicché, in un siffatto contesto allegatorio e probatorio, la Corte territoriale non avrebbe considerato gli esiti della prova testimoniale e mancato di utilizzare la prova presuntiva, errando nel reputare che la convivenza anche protrattasi oltre la maggiore età non dimostrasse l'unità del nucleo familiare e l'intensità dei relativi rapporti.
6.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.
La Corte di appello ha valutato (cfr. pp.
1.3 e 1.4. del "Ritenuto in fatto" che precede) tutte le circostanze dedotte ed emergenti dalle risultanze istruttorie, ma ne ha dato una lettura, plausibile, diversa da quella che intendono ora accreditare i ricorrenti, così da surrogarsi, in modo inammissibile, nell'esercizio di un potere riservato esclusivamente al giudice del merito.
7. - Con il settimo mezzo è prospettato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazione "in merito al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale ai nipoti". La Corte territoriale non avrebbe esaminato le risultanze della prova testimoniale (deposizioni TO e Di IN) sulle quali avrebbe dovuto fondare presuntivamente la prova del danno non patrimoniale patito dai nipoti della vittima deceduta nel sinistro, in tal modo disconoscendo anche il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammette siffatto risarcimento. 7.1. - Il motivo è infondato.
La decisione del giudice di appello non postula la irrisarcibilità, in aure, del danno non patrimoniale in capo ai nipoti per la perdita del nonno, ma motiva (vedi p.
1.4. del "Ritenuto in fatto" che precede), in modo plausibile, sulla circostanza per cui la tenera età dei minori stessi li rendeva incapaci di percepire l'assenza del loro parente e, dunque, di patire un pregiudizio non patrimoniale. Tale ratio decidendi non è stata affatto aggredita dalla censura in esame, neppure tramite l'indicazione del contenuto delle prove testimoniali (trascritto nel contesto del motivo precedente) volte a provare soltanto che il nonno si dedicava affettivamente ai nipoti, quale circostanza non messa in discussione e, tuttavia, non congruente rispetto al percorso argomentativo del giudice del merito. 8. - Con l'ottavo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di "norme di legge", nonché dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "in relazione al mancato riconoscimento del danno relativo alle nipoti IN SI e IN AT per omessa menzione nelle conclusioni formulate in primo grado (art. 189 cod. proc. civ.)". La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare rinunciata la domanda risarcitoria nei confronti delle anzidette nipoti, non essendovi "elementi atti a supportare" una tale ipotesi. 8.1. - Il motivo (oltre a difettare di autosufficienza in relazione gli atti processuali su cui si sarebbe dovuto valutare la supposta erronea interpretazione ascritta alla Corte di appello) è assorbito dalla statuizione di rigetto del motivo che precede, che ha reso intangibile la ratio decidendi sulla insussistenza del pregiudizio lamentato.
9. - Con il nono mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di "norme di legge", nonché dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "in relazione agli artt. 1916 e 1223 c.c. ed al diritto di surrogazione dell'Inail per le somme di cui alla rendita (danno patrimoniale)".
La Corte milanese avrebbe errato a portare in compensazione con il risarcimento per lucro cessante le somme percepite dalla vedova della vittima del sinistro a titolo di rendita Inail per l'infortunio mortale del coniuge, trattandosi di titoli diversi e, quindi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21897 del 2009), non potendo operare il principio della compensatio lucri cum damno.
9.1. - Il motivo è infondato.
La decisione della Corte di appello (di ritenere la somma spettante, a titolo di danno patrimoniale, al coniuge del danneggiato, deceduto nel sinistro per cui è causa, assorbita dalla maggior somma erogata dall'Inail al medesimo coniuge a titolo di rendita), è armonica rispetto ai principi espressi dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 15 aprile 1998, n. 3806; Cass., 15 luglio 2005, n. 15022; cfr. anche: Cass., sez. un., 13 marzo 1987, n. 2639; Cass., 18 aprile 1997, n. 3361; Cass., 26 giugno 2012, n. 10649), che il Collegio condivide ed intende far propri, superando l'isolato precedente evocato dai ricorrenti.
In tal senso, qualora l'Inail, a seguito di un incidente, abbia provveduto a liquidare al danneggiato una rendita capitalizzata, a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28 (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 142), le somme corrisposte dall'ente previdenziale debbono essere detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile. Ciò in quanto il valore capitale della rendita dell'Inail corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore (o del responsabile).
Difatti, nel caso di esercizio da parte dell'INAIL dell'azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del leso si trasferisce all'Istituto previdenziale per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l'infortunato perde la legittimazione all'azione risarcitoria solo entro tale limite, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno fosse solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa. È da escludere, quindi, che, nella fattispecie, possa trovare applicazione l'istituto della compensatici lucri cum damno (e, dunque, anche a prescindere dalla sua inconfigurabilità rispetto all'ipotesi di erogazione di prestazione previdenziale o assicurativo in genere: cfr. Cass., 13 giugno 2014, n. 13537), posto che, come detto, la prestazione eseguita nei confronti del danneggiato da un assicuratore sociale, il quale abbia diritto di surroga nei confronti del danneggiante, comporta che, con l'esercizio della surrogazione (segnatamente, con la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga), il danneggiato creditore perde la titolarità del credito ed in essa succede l'assicuratore surrogatosi. 10. - Con il decimo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 268 e 183-184 cod. proc. civ..
L'Inail, intervenendo in giudizio soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe svolto una domanda di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. fondata "su documentazione probatoria allegata alla propria comparsa di intervento" (relativa a prospetti riepilogativi degli importi versati alla ZA a titolo di rendita) non più producibile in giudizio, per essere spirato il termine ex art. 184 cod. proc. civ. "in relazione agli artt. 1916 e 1223 c.c. ed al diritto di surrogazione dell'Inail per le somme di cui alla rendita (danno patrimoniale)".
10.1. - Il motivo è inammissibile.
Dalla impugnata sentenza risulta che il motivo di gravame fatto allora valere dagli attuali ricorrenti si incentrava sulla tardività dell'intervento dell'Inail, in quanto avvenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (là dove la soluzione di ammissibilità di un siffatto intervento invece fornita dalla Corte territoriale è giuridicamente corretta: cfr. Cass., 26 maggio 2014, n. 11681), senza riferimento alcuno alla tardività della produzione documentale da parte del medesimo Istituto, su cui, invece, è incentrata la doglianza in questa sede. Sicché, i ricorrenti avrebbero dovuto, al fine di rispettare il principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (che opera anche nel caso di deduzione di vizio in procedendo, quale è quello in esame: cfr. Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077) e così consentire a questa Corte di operare come "giudice del fatto processuale", dar conto del contenuto all'uopo rilevante degli atti processuali (a partire dall'atto di intervento in primo grado dell'Inail e dalle eventuali difese avverso di esso, indicando puntualmente anche la sede ove poterli reperire), in modo da rendere chiaramente intelligibili i termini esatti della vicenda processuale implicata.
Tanto, nella specie, non è accaduto, venendo così in rilievo una carenza ancor più significativa, giacché - dati i principi sopra rammentati in punto di surroga dell'Inail e di limiti al diritto del danneggiato, quest'ultimo beneficiario di una erogazione ex lege (e, dunque, a carico della fiscalità generale) - l'indicazione dell'ammontare della rendita, in quanto allegazione fondante della domanda di surroga, poteva (presumibilmente) aver già trovato ingresso con l'atto di intervento, con la conseguenza che si sarebbe posta, per la controparte interessata, la necessità di contrastare detta allegazione in forza di specifica contestazione. 11. - Con l'undicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di "norme di legge" (artt. 1226, 2056, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.), nonché dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nel ritenere che un terzo del reddito del defunto fosse destinato alla moglie, la Corte territoriale avrebbe errato ad individuare "una quota sibi troppo alta", contraria ad equità, soprattutto se considerata nel contesto di una famiglia allargata quale era quella dei IN.
Il giudice di appello avrebbe altresì errato nel riconoscimento "risicatissimo" del danno patrimoniale ai figli del defunto, solo in ragione della circostanza, non decisiva, dalla maggiore età, essendo provato per testi che le elargizioni erano comunque effettuate dal padre.
Del pari erronea sarebbe la motivazione in relazione al danno patrimoniale riconosciuto in misura esigua ai figli IZ e ST, inseriti nell'azienda paterna, i quali hanno cessato l'attività lavorativa "a seguito della chiusura dell'azienda del padre in conseguenza della morte del medesimo". Peraltro, anche la somma di L. 30 milioni individuata come reddito del defunto sarebbe sottostimata.
11. - Il motivo non può trovare accoglimento.
Esso non coglie appieno la ratio decidendo, della sentenza impugnata quanto alla ritenuta congruità del risarcimento riconosciuto in primo grado sia ai figli conviventi (cfr. p.
1.6. del "Ritenuto in fatto" che precede), che a quelli che collaboravano o lavorano nell'impresa paterna (cfr. p.
1.7. del "Ritenuto in fatto" che precede); ratio che si snoda, nell'uno e nell'altro caso, in base ad una pluralità di circostanze di cui la censura non tiene conto o che indica in una prospettiva ribaltata.
Per il resto, le doglianze impingono, in modo inammissibile, in una valutazione di stretto merito, quale è quella delle risultanze probatorie (tra cui il reddito del defunto, comprovato da documentazione), delle quali si cerca di fornire una lettura diversa, da quella alla quale è pervenuto plausibilmente il giudice di appello.
12. - Con il dodicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di "norme di legge" (artt. 1226 e 2056 cod. civ.), nonché dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. La Corte territoriale avrebbe errato nell'applicare, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale, il coefficiente di capitalizzazione anticipata per la liquidazione del danno patrimoniale relativo alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922 e non già quello relativo alla vita media attuale, per il quale risulterebbe corretto e "più equo" il riferimento al parametro indicato dal "quaderno n. 41/1990 del Consiglio Superiore della Magistratura".
12. - Il motivo è inammissibile.
È assorbente rilevare al riguardo che nel thema decidendum della sentenza impugnata non vi è traccia della questione dedotta con il mezzo in esame.
Sicché, la relativa censura ora proposta - diretta ad una modifica in melius dell'ammontare del risarcimento - difetta assolutamente di autosufficienza in riferimento, quantomeno, ai contenuti della sentenza di primo grado ed a quelli dell'atto di appello, avendo i ricorrenti, in tal modo, mancato di dare contezza del fatto che la asserita errata applicazione in primo grado del coefficiente di capitalizzazione anticipata fosse questione già sollevata in sede di gravame (per l'appunto, come critica della sentenza di primo grado) e, dunque, non si fosse già formato, sul punto, il giudicato sul quantum debeatur.
13. - Con il tredicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di "norme di legge" (artt. 1226, 2056, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.), nonché dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Quanto all'individuazione del montante annuo di reddito in L. 30 milioni, come desunti dal modello della dichiarazioni dei redditi del 1998, la Corte territoriale avrebbe errato a non considerare quello di L. 42.563.000 ivi indicato, nonché a non ammettere la prova testimoniale "a conferma" dei contratti di appalto prodotti in atti ai fini di provare il reddito dell'impresa edile, mancando in ogni caso di valutarli.
13.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.
La Corte d'appello, diversamente da quanto censurato dai ricorrenti, ha fatto riferimento (cfr. p.
1.5. del "Ritenuto in fatto" che precede), nella valutazione del reddito della vittima del sinistro, al "profitto" e non già ad altre indicazioni ritenute inconferenti;
così come, per quanto concerne la prova testimoniale a conferma dei contratti di appalto, essa è stata ritenuta superflua (ove non inammissibile, evidentemente ai sensi degli artt. 2712 e ss. cod. civ.), poiché si è escluso che da detti contratti potessero emergere indicazioni utili e concludenti. Si tratta, dunque, di plausibili valutazioni di merito nell'apprezzamento delle risultanze probatorie riservate soltanto al giudice di merito, peraltro censurate in modo inammissibile, sia tramite una diversa lettura degli atti di causa, sia in palese difetto di autosufficienza (quanto alla trascrizione dei contenuti rilevanti dell'anzidetta documentazione).
14. - Il ricorso va, pertanto, rigettato ed i ricorrenti soccombenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, come rispettivamente liquidate in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente. Nulla è da disporsi in punto di spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge, in favore della Carige NI S.p.A. ed in complessivi Euro 10.460,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge, in favore dell'Inail. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2014