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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3757/2025 R.G.
TRA
(nato a Rionero in [...] -PZ- il 07.08.1950 e residente a [...]; Parte_1
c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Gravante come da mandato CodiceFiscale_1 in atti, ricorrente
E
(nata a [...] -LE- il 12.10.1966 ed ivi residente;
c.f.: Controparte_1 C.F._2
). resistente contumace
[...] avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 17 novembre 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.05.2025 adiva il Tribunale di Lecce Parte_1 esponendo: - di aver acquistato nella procedura esecutiva immobiliare distinta dal n. 229/2020
R.G.E. la piena proprietà del seguente cespite immobiliare “Lotto Unico – Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una casa per civile abitazione, sita a Casarano (Lecce) in via Corsica n° 7
- 8 e 8 A, al piano terra, composta da ingresso, soggiorno, vano pluriuso, cucina, scoperto di pertinenza esclusiva, nonché un vano cantina al piano interrato. Confina: con detta via, con proprietà , con proprietà salvo altri. Censita nel N.C.E.U. di Casarano al Per_1 Per_2
Foglio 20, Particella 1764, Sub 1, Categoria A / 4, vani 2, 5, piano terra, rendita euro 99,42, e, stesso Foglio 20, Particella 1764, Sub 2, Categoria A/4, vani 2,5, al piano terra, rendita euro
99,42”; - che il Decreto di trasferimento della proprietà era stato emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lecce il 24.05.2023 e depositato in Cancelleria il successivo 26 maggio;
- che il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare, nel suddetto Decreto di trasferimento, aveva ingiunto ai debitori esecutati ed a chiunque altro si trovasse, senza valido titolo, nel possesso o nella detenzione degli immobili trasferiti, di rilasciare l'immobile oggetto del medesimo decreto di trasferimento nella piena e libera disponibilità dell'aggiudicatario: - che egli aveva constatato che
, nonostante lo specifico dovere giuridico di liberare l'immobile, si trovava Controparte_1 ancora all'interno dello stesso e non lo aveva ancora liberato;
- che, di conseguenza, egli aveva inviato due formali missive con richiesta e poi diffida di immediato rilascio dell'immobile indebitamente occupato senza titolo, entrambe rimaste inevase;
- che egli aveva poi intrapreso il procedimento di mediazione, conclusosi in data 07.03.2024 con esito negativo;
- che egli, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, aveva diritto di ottenerne la piena disponibilità, completamente libero da persone e sgombero da cose;
concludeva chiedendo: 1) accertare e dichiarare che occupava, senza alcun titolo, l'immobile di proprietà di lui;
2) Controparte_1 condannare la convenuta a rilasciare l'immobile, completamente libero da persone e sgombero da cose, immettendo nel pieno e legittimo possesso il proprietario, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
3) con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 13.06.2025 il Tribunale fissava udienza per la comparizione delle parti, disponendone la notifica alla controparte in uno al ricorso, che veniva ritualmente eseguita dal ricorrente;
rimasta e dichiarata contumace e stante anche la mancanza di Controparte_1 richieste istruttorie, il Tribunale assegnava termine per note conclusive, fissando l'udienza del
17.11.2025 per la discussione, all'esito della quale riserva la causa in decisione, senza ulteriori termini.
Nell'azione di rilascio per occupazione sine titulo, una volta che il ricorrente abbia provato la proprietà del bene e l'occupazione da parte del convenuto, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esistenza di un legittimo titolo di detenzione.
Orbene, ha dimostrato in giudizio di essere proprietario dell'immobile Parte_1 per cui è causa in base al decreto di trasferimento del 24-26.05.2023 emesso nella procedura esecutiva n. 229/2020 r.g.e. del Tribunale di Lecce, prodotto in atti.
Quanto all'occupazione sine titulo dell'immobile in questione, essa è confermata dalla dichiarazione del 24.09.2025 in atti, sottoscritta dalla stessa occupante , la Controparte_1 quale, in ogni caso, non ha comprovato (e, invero, neppure allegato) di trovarsi nel possesso o nella detenzione del bene in virtù di un valido titolo giustificativo. va pertanto condannata all'immediato rilascio dell'immobile e al Controparte_1 pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (dimidiata per l'assenza di attività istruttoria) e decisionale, tutti ridotti del 30% ex art 4 comma 4 per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
Va esclusa la rimborsabilità delle spese di mediazione, non costituendo condizione di procedibilità per le domande di rilascio fondate sull'occupazione senza titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposta, così provvede: 1) dichiara che occupa, senza alcun titolo, l'immobile di proprietà di Controparte_1
sito in Casarano (Lecce) in via Corsica n° 7 - 8 e 8 A, al piano terra e al piano Parte_1 interrato, censita nel N.C.E.U. di Casarano al Foglio 20, Particella 1764, Sub 1 e 2, come meglio descritto in parte motiva;
2) condanna a rilasciare l'immobile, libero da persone e sgombero da Controparte_1 cose, e a immettere nel pieno e legittimo possesso il proprietario , fissando Parte_1 all'uopo per l'esecuzione del rilascio la data del 29 dicembre 2025;
3) condanna, infine, al pagamento in favore dell'Avv. Walter Gravante, Controparte_1 procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 3.243,61, di cui euro 277,71 per esborsi ed euro 2.965,90 per compensi, oltre rimborso forfettario a 15%, cp e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Provvisoria esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 25 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)