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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1395/2023;
promossa da:
(di seguito, , c.f. in persona del legale Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentante dott. , con sede in Montebelluna (TV), via Feltrina Sud n. 172, Parte_3 rappresentata ed assistita, dall'avv. Francesco Lombardi come da procura allegata all'atto introduttivo
-parte attrice in opposizione- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede in Torre Canavese (TO), Strada Preie n. 7, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giovanni Luca Panzica del Foro di Torino, in forza di procura alle liti del 14.02.2023 conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica in via telematica ed autenticata anche con firma digitale, congiunta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
-parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Nel merito, in via principale:
a) accertarsi e dichiararsi che e hanno concluso l'accordo Parte_1 Controparte_1 descritto al punto [5] dell'atto di citazione 12.04.2023;
b) accertarsi e dichiararsi che agli ordini di cui alla Tabella 3 dell'atto di citazione 12.04.23 vanno applicati i prezzi unitari di cui alla Tabella 2 del medesimo atto per ordinativi uguali o superiori a
2000 pezzi;
c) accertarsi e dichiararsi che ha già corrisposto a l'importo di € Parte_1 CP_1
121.241,00 + iva per le causali di cui al presente giudizio;
d) accertarsi e dichiararsi, pertanto, che ha illegittimamente applicato e fatturato Controparte_1 agli ordini di cui alla Tabella 3 i prezzi unitari di cui alla Tabella 1 dell'atto di citazione 13.04.23 anche per ordinativi pari o superiori a 2000 pezzi;
e) per l'effetto, rideterminarsi gli importi che erano effettivamente dovuti da a Parte_1 nel minor importo pari ad € 90.114,32 + iva o nella misura che risulterà di Controparte_1 giustizia e, per l'effetto,
f) effettuata la compensazione parziale, condannarsi a restituire/corrispondere a Controparte_1
quanto da questa sin qui Parte_1 indebitamente corrisposto pari alla differenza tra quanto già pagato (€. 121.241,00 + iva) e quanto effettivamente dovuto in relazione agli ordini di cui alla Tabella 3 (€ 90.114,32 + iva) ossia l'importo di € 31.126,67 + iva, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
g) in ogni caso, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero le n. 3 fatture nn. 329/F, 490/F e
617/F;
h) revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo con condanna di a restituire quanto ricevuto in forza del CP_1 provvedimento 30.11.23 dell'intestato Giudice ovverossia l'importo di € 126.214,47 pagato da
in data 11.12.2023 (con riserva di ripetizione), oltre interessi dalla data del Parte_1 pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
Nel merito, in via subordinata:
i) per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertato che gli errori materiali nelle dichiarazioni/ordini in cui è incorsa erano Parte_1 facilmente riconoscibili da parte di e che questa, anche in violazione del principio CP_1 della buona fede contrattuale, non si è attivata per eliminarne le illegittime conseguenze e, anzi, ne ha tratto illecito profitto, condannarsi a risarcire il danno subito da da CP_1 Parte_1 quantificarsi nel maggior esborso eseguito rispetto a quanto effettivamente dovuto ossia €
31.126,67 + iva con riguardo alle fatture già pagate oltre ad € 95.013,88 + iva con riguardo alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo;
l) in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo con condanna di a restituire quanto ricevuto in CP_1 forza del provvedimento 30.11.23 dell'intestato Giudice ovverossia l'importo di € 126.214,47 pagato da in data 11.12.2023 (con riserva di ripetizione), oltre interessi dalla Parte_1 data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta CTU contabile diretta a determinare, sulla base della documentazione dimessa in atti e dell'accordo come descritto al punto [5], gli importi effettivamente dovuti da a e quelli indebitamente fatturati e Parte_1 Controparte_1 percepiti da quest'ultima.
Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
respinta ogni avversaria istanza, domanda, deduzione, eccezione e produzione documentale;
NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE
Accertare l'infondatezza dell'opposizione proposta e di ogni domanda ivi contenuta, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e ogni domanda ivi formulata da Parte_1
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto dichiarare in ogni caso tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 146.946,36 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex art. 5, D.lgs 231/02,
[...] maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria all'effettivo saldo, o, in estremo subordine, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio (domanda giudiziale) fino al saldo effettivo, per le ragioni esposte in atti o di altra veriore somma risultante dovuta all'esito del presente giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande dedotte dalla convenuta opposta
in via principale ed in via subordinata, confermare l'Ordinanza emessa dal G.I. Dott. CP_1
Ghio in data 30.11.2023, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 421/2023 opposto, limitatamente all'importo capitale di € 115.880,48, poiché riconosciuto come dovuto dalla opponente, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dal deposito del ricorso monitorio sino al saldo, oltre ad un concorso per spese legali in favore della convenuta opposta di € 4.000,00 oltre r.f. spese gen. avv., cpa ed iva ed esposti documentati della fase monitoria e di merito, come da proposta conciliativa formulata dal G.I. Dott. Ghio nella predetta Ordinanza, accettata dalla
in data 28.12.2023 e rifiutata dalla opponente . CP_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere la richiesta di CTU formulata da parte avversa, per i motivi esposti a pag. 16 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., in quanto esplorativa e ininfluente ai fini del decidere la presente controversia;
- ammettersi interrogatorio formale del legale rapp.te della e prova per testi in Parte_1 materia contraria sui capitoli in fatto dedotti da parte opponente, indicando all'uopo i seguenti testi:
- Il sig. , plant manager presso Tes_1 Controparte_1
- SI.ra , impiegata amministrativa presso Parte_4 Controparte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi, oltre R.F. spese gen. avv. ed accessori di legge del giudizio di opposizione, e delle spese del procedimento monitorio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha promosso Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2023 (reso nell'ambito del giudizio monitorio n.
625/2023 R.G.) con il quale le veniva intimato di pagare la complessiva somma di Euro €
146.946,36 oltre interessi moratori e spese della procedura, derivante dalle fatture insolute e impagate per la fornitura e la somministrazione di prestazioni rese dall'opposta.
Alla base dell'opposizione spiegata ha allegato, in principalità, l'inesistenza della pretesa creditoria azionata evidenziando le seguenti circostanze fattuali:
• è un'azienda leader nella lavorazione e produzione di componenti in fibra di Parte_1 carbonio e materiali compositi per il settore dell'automotive ed in tale ambito, nel 2021, l'azienda le ha commissionato la produzione e consegna della struttura solida di sedili per il CP_2 progetto Seat secondo specifiche della stessa. CP_2
• In particolare, la società ha ordinato alla società di utilizzare determinate CP_2 Parte_1 staffe per la produzione delle predette strutture prodotte dalla soc. con i relativi CP_1 codici identificativi:
• - CUP090 staffa superiore centrale
• - CUP094 staffa inferiore post sx
• - CUP096 staffa inferiore post dx
• - CUP115 staffa posteriore sup sx
• - CUP117 staffa posteriore sup dx
• - CUP126 staffa inferiore post sx
• - CUP128 staffa inferiore post sx
• per un primo periodo, i rapporti tra le parti relativi alla fornitura delle staffe sono stati regolati dall'accordo di cui alla mail del 1.2.2021 (doc. 1 ; doc. 1 ) ove era indicato il Pt_1 CP_1 prezzo unitario di ogni tipologia di staffa e la quantità minima dell'ordine (da 50 a 100 pezzi, a seconda della tipologia di staffa) con l'applicazione dei prezzi concordati;
• successivamente, a partire dal 1.7.2021, i rapporti tra le parti sono stati regolati dall'accordo cui alla mail del 1.7.2021 (doc. 2 ; doc. 2 c.d. lettera di trapasso) che Pt_1 CP_1 prevedeva prezzi unitari inferiori e una quantità minima di ordine di 2.000 pezzi per ciascun tipo di staffa.
• Vigente tale ultimo accordo, aveva effettuato sette ordini di staffe (docc. 3-9); Parte_1
• per il materiale consegnato da erano state emesse n. 12 fatture (docc. 10-21 CP_1
), di cui le prime nove (docc. 10-18 ) per complessivi € 121.241,00 oltre iva - Pt_1 Pt_1 integralmente saldate da le ultime tre (docc. 19-21 ) non erano Controparte_3 Pt_1 state saldate ed erano poste a fondamento della pretesa monitoria;
• con riferimento agli ordini effettuati a partire dal 1.7.2021 erroneamente la aveva Parte_1 indicato, anche per alcuni ordini di 2.000 colli o più (quindi nel rispetto del secondo accordo), i prezzi unitari di cui al precedente accordo del 1.2.2021 e aveva conseguentemente CP_1 fatturato tale maggior prezzo;
• gli ordini nn. P021-03289 e P021-03937 (docc. 4-5 ) costituivano in realtà un unico ordine Pt_1
(doc. 22 ), con conseguente necessità di applicazione dei prezzi di cui all'accordo del Pt_1
1.7.2021 e, comunque, aveva applicato i prezzi di cui all'accordo del 1.2.2021 CP_1 anziché quelli dell'accordo del 1.7.2021
• gli ordini nn. P021-04487 e P021-04504 (docc. 6-7 ) costituivano un unico ordine (doc. 23 Pt_1
) con conseguente necessità di applicazione dei prezzi di cui all'accordo del 1.7.2021; Pt_1
• solo nell'autunno 2022 si era avveduta delle problematiche di cui sopra, rilevando Parte_1 che rispetto alle 9 fatture integralmente saldate per l'importo complessivo di € 121.241,00 oltre iva, alla avrebbe dovuto in realtà esserle corrisposto il minor importo di € 56.433,06 CP_1 oltre iva, sussistendo quindi un credito a favore di . Parte_1
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento dell'importo di € 31.126,67, derivante quale somma in CP_1 compensazione rispetto ai rapporti di dare e avere tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.08.2023 si è costituita tempestivamente la società contestato in fatto e in diritto le avverse allegazioni attoree e chiedendo, per Controparte_1
l'effetto, il rigetto dell'opposizione.
Ha allegato parte convenuta, in particolare, che i prezzi dell'accordo di cui al 1.7.2021 erano applicabili esclusivamente in caso di consegna dell'ordinativo minimo (2000 pezzi) in un unico luogo, con la conseguenza che in caso di consegne frazionate (come nel caso di specie) o in luoghi differenti avrebbero dovuto applicarsi i prezzi di cui all'accordo del 1.2.2021.
Ha evidenziato, dunque, come correttamente per gli ordini nn. P021-03289 e P021-03937 (docc. 4-
5 ) e nn. P021-04487 e P021-04504 (docc. 6-7 ) a erano stati Pt_1 Pt_1 CP_1 applicati i prezzi previsti dall'accordo del 1.2.2021 in quanto i tempi di consegna erano differenti.
All'udienza del 03.05.2023 le parti hanno insistito reciprocamente per le istanze in atti. Il giudice, con ordinanza emessa fuori udienza, ha concesso la provvisoria esecutorietà del d.i. sino alla concorrenza di € 115.880,48, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa istruita con produzione documentale perviene -ora- in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni occorsa in data
11.12.2024, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e concessione dei termini di rito (60 + 20 gg) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente, ritiene questo Giudice di respingere la richiesta delle parti sull'ammissione delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni.
La causa ha natura documentale e risulta essere istruita per la decisione, non si ravvisano ragioni novitarie e/o elementi sopravvenuti per discostarsi dall'ordinanza istruttoria emessa dal Giudicante in data 05.07.2024.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la controversia deve essere decisa unicamente sulla base delle allegazioni tempestivamente introdotte dalle parti nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e tenuto conto delle domande tempestivamente formulate;
non saranno considerate le eccezioni e argomentazioni che sono state sviluppate tardivamente.
***
L'opposizione promossa dall'opponente è fondata per le ragioni sinteticamente espresse di seguito.
Parte attrice ha promosso l'opposizione basando la contestazione sulla non debenza delle somme ingiunte dando atto come fra le parti fossero intercorsi accordi specifici a partire dal 01.07.2021 in forza dei quali oltre un determinato numero di pezzi prototipali ordinati da la Pt_1 Parte_1 società opposta avrebbe dovuto applicare i prezzi di seguito convenuti.
Allega e documenta, in particolare, parte attrice che per lotti minimi non inferiori a 2000 pezzi,
(committente estranea al giudizio), e avevano CP_2 Parte_1 Controparte_1 concordato i prezzi unitari di seguito riportati:
Tabella 2 Codice Descrizione Prezzo unitario € Lotto minimo
AACUP090 staffa superiore 1,02 2000 centrale
AACUP094 staffa inferiore 1,36 2000 post sx
AACUP096 staffa inferiore 1,36 2000 post dx
AACUP115 staffa posteriore 0,932 2000 sup dx AACUP117 staffa posteriore 0,932 2000 sup dx
AACUP126 staffa inferiore 1,36 2000 post sx
AACUP128 staffa inferiore 1,36 2000 post sx
Ha allegato, altresì, che dal mese di luglio 2021 (quindi vigente il nuovo accordo), l'opponente ha inviato all'opposta tra gli altri, n. 7 ordini di staffe (come espressi nella tabella 3 di cui all'atto introduttivo), indicando per mero errore nell'ordinativo il prezzo più elevato di cui al precedente accordo, benché avesse provveduto ad ordinare un quantitativo di pezzi superiori a 2.000, quindi a tariffa agevolata (cfr. tabella 2 atto introduttivo e doc. 2 fasc. opponente). ha dunque fatturato sulla base di detti ordinativi errati. Controparte_1
L'attrice ha infine allegato con riferimento alle fatture nn. 604/F, 608/F, 649/F, 650/F, 686/F, 756/F,
829/F, 223/F e 250/F (non costituenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto) che la soc. CP_1 avrebbe dovuto fatturare, in luogo di euro 121.241,00 effettivamente fatturati e già onorati,
[...] la minor somma di euro 56.433,06, oltre IVA, vantando dunque l'attrice in opposizione un credito pari ad 31.126,67 nei confronti della . CP_1
L'opposta replica alle suddette allegazioni evidenziando come il nuovo accordo vigente dal
01.07.2021 prevedeva la tariffa agevolata alla compresenza di due presupposti: ordinativi sopra i
2.000 pezzi con consegna sul posto in un'unica tranche (c.d. clausola DAP/ DDP).
L'opposta evidenzia, infine, che per gli ordini nn. P021-03289 (cfr. doc. 4) e P021-03937 (cfr. doc.
5) la fatturazione effettuata dalla fosse del tutto corretta tenuto conto che benché si CP_1 trattasse di ordinativo superiore a 2.000 pezzi non era stata rispettata la consegna in unico ordine
(RESA DAP), bensì frazionata, con ciò evidentemente legittimando la tariffa di cui al primo accordo, applicabile sia per ordinativi minori di 2.000 pezzi e sia per ordinativi maggiori di 2.000 pezzi ma la cui consegna era prevista frazionata con aggravio di spese per la soc. CP_1
[...]
Ad avviso dello scrivente giudice la tesi sostenuta da parte convenuta non è supportata dalla documentazione in atti.
L'opposizione promossa dalla si fonda in sostanza sull'erronea fatturazione Parte_1
(derivata, a sua volta, da erronea indicazione del mero ordinativo).
L'errata indicazione del prezzo nell'ordinativo, a ben vedere, attiene non alla formazione del consenso dei contraenti -ma all'esecuzione del contratto- di talché la stessa fatturazione se
“fotografa” una discrasia rispetto agli impegni assunti dai contraenti- (secondo gli accordi assunti e richiamati sopra) in assenza di prova di diversa formazione del consenso delle parti sui corrispettivi pattuiti- dà diritto di rettifica sul maggior o minor importo percepito ovvero versato nel caso di specie (sul punto su questione diversa ancorché analoga vedasi la giurisprudenza di legittimità formatosi sull'erronea indicazione in bolletta del somministrante che dà diritto al maggior compenso se non fatturato correttamente- Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 16/07/2002 (Rv. 555784
- 01).
In sostanza mentre l'accordo e la volontà dei contraenti è suggellato nei documenti con cui sono stabiliti a monte i prezzi delle staffe e i quantitativi minimi (docc. 1 e 2), i singoli ordinativi provenienti dalla società sono unicamente esecuzione dell'accordo generale Parte_1
(non potendosi certo derogare in peius o in melius alle disposizioni iniziali volute dai contraenti che sono suggellate nelle lettere di trapasso).
Nessun rilievo assume, poi, la c.d. clausola resa DAP la quale secondo le prospettazioni di parte convenuta sarebbe assente nel primo accordo del 01.02.2021 (doc. 1 fasc. opponente) e sarebbe, invece, apposta nel secondo accordo del 08.07.2021.
In realtà dai documenti prodotti (doc. 1 e 2 fasc. convenuta) si evince chiaramente (e non vi può essere dubbio alcuno) che sia nel primo accordo, quanto nel secondo accordo (c.d. lettera di trapasso) è del tutto assente detta clausola, essendo pertanto irrilevante il luogo di consegna, mentre è presente la dicitura resa DDT che -effettivamente- nella prassi commerciale vale unicamente a significare che tutte le spese e i rischi sono a carico del mittente sino all'effettiva consegna.
La clausola DDP (Delivered Duty Paid) è universalmente conosciuta come clausola che delimita la responsabilità ovvero come una regola di consegna che stabilisce che il venditore consegna la merce al compratore “già sdoganata”, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore si assume, quindi, tutti i costi e i rischi associati alla consegna.
Non pare convincente, quindi, la tesi sostenuta dall'opposta secondo cui il nuovo accordo del
01.07.2021 (a tariffa agevolata) doveva intendersi basato non già sul numero di ordinativo minimo ma anche -e soprattutto- sul luogo di consegna di detto ordinativo essendo, dunque, anche la consegna unitaria del pezzo a determinare la tariffa agevolata e non già l'ordinativo minimo.
Questa tesi -per quanto suggestiva- non trova riscontro nei documenti di causa, essendo evidente
(dalle mail prodotte doc. 1 e 2) che la tariffa agevolata per l'acquisto della merce era stata pattuita nell'interesse di entrambe le parti e prevedendo che grandi Parte_1 Controparte_1 quantitativi avessero prezzi calmierati consentendo una programmazione anche economica per la la quale avrebbe applicato sì delle scontistiche ma solo a fronte della certezza Controparte_1 di poter programmare la lavorazione per un grande numero di pezzi (nel senso “applico uno sconto solo se mi garantisci un ordinativo minimo”).
Non è assolutamente evincibile da nessuna parte, né dal carteggio prodotto, né dai documenti in atti che il luogo di consegna della merce (e i tempi) incidessero sulla determinazione del prezzo.
D'altra parte, la dicitura “consegna” rileva unicamente a determinare la vigenza del nuovo accordo come si intende chiaramente anche dal testo della mail “Gentilissimi SIg. , , Per_1 Per_2 in anticipo all'invio della lettera ufficiale, con la presente ufficializzo il trapasso dei componenti con codice e prezzo seriale per il seguente progetto:
• SEAT
La tabella seguente mostra i componenti per i quali è da noi autorizzata ad acquisto Pt_1 diretto presso . CP_1
I prezzi sotto citati sono validi per dal 01/07/2021.” (doc. 2 fasc. opponente). Pt_5
Risulta, poi, altresì irrilevante il doc. 10 prodotto dalla convenuta opposta recante un conteggio con sovrapprezzi che la avrebbe applicato per le c.d. consegne urgenti, Controparte_1 comunicando dette variazioni direttamente alla soc. committente (comunicazione del CP_2
16.12.2022). Si tratta, infatti, di accordi che sono stati presi non direttamente fra le parti in causa ma tra la e la soc. (committente che non è parte in causa), la mail è poi CP_1 CP_2 datata 16.12.2022 quindi ben successiva alle fatture azionate. (Fattura n. 329 del 31.05.2022,
Fattura n. 490 del 29.07.2022, Fattura n. 617 del 28.09.2022 docc. 3,4,5 fase monitoria).
L'opposizione è, dunque, fondata e va integralmente accolta.
Parte opponente chiede la revoca del d.i. opposto formulando, all'uopo, apposita domanda di accertamento volta a far dichiarare che gli accordi presi fra le parti fossero per gli ordinativi di cui alla tabella 3 i prezzi unitari della tabella 2 e che dunque nulla risulta dovuto per le fatture azionate con il monitorio.
Evidenzia, poi, l'opponente che operando le reciproche poste di compensazione risulta a favore della un controcredito ad Euro 31.116,67 e ciò tenuto conto dei pagamenti Parte_1 già occorsi e dell'erronea fatturazione.
I predetti conteggi sono stati puntualmente allegati dall'opponente e non contestati specificamente dalla convenuta opposta, la quale si è limitata a dare una lettura diversa degli accordi presi fra le parti, rendendo superflua qualsiasi CTU contabile volta a rideterminare i rapporti di dare e avere fra le parti.
Tuttavia, non può operarsi nessuna condanna di detto importo : in favore dell'opponente, quale controcredito risultante in capo alla società posto che non è stata formulata Parte_1 nessuna specifica domanda riconvenzionale, ma il credito derivante dai rapporti di dare e avere è stato solo conteggiato come eccezione di compensazione avverso la pretesa creditoria azionata dalla società convenuta.
Non può dunque procedersi ad alcuna condanna atteso che non è stata formulata domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito il distinguo esistente a livello dogmatico fra domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione. Secondo la Suprema Corte, la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto (alias opponente) ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore in caso di eccezione.
La Cassazione ha chiarito che i due istituti si distinguono per le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che domanda al giudice in base a tale fatto. (cfr. Cass sentenza n. 21472 del 25 ottobre 2016)
Si ha, cioè, eccezione allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva (volta cioè a paralizzare l'avversa pretesa creditoria) e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore.
Si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati. (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 3612 del 06/08/1977, Rv. 387226; conf., ex multís, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
3843 del 06/06/1983, Rv. 428766; Sez. 2, Sentenza n. 246 del 10/01/1981, Rv. 410656; Sez. L,
Sentenza n. 363 del 16/01/1987, Rv. 450109; Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 02/04/1997, Rv.
503443; Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379; Sez. L, Sentenza n. 9965 del
21/07/2001, Rv. 548391; Sez. 1, Sentenza n. 20178 del 24/09/2010, Rv. 614253; Sez. L, Sentenza
n. 16339 del 04/08/2015, Rv. 636348).
Ed infatti: “Nell'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore medesimo, domandando anche l'eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice.” Sez. 3 - , Sentenza n. 21472 del 25/10/2016 (Rv. 642956
- 02)
Nel caso di specie non è stata formulata specifica domanda riconvenzionale nei termini sopra sunteggiati e dunque è inibito a questo giudice disporre qualsivoglia condanna.
Ciò posto, tenuto conto che è stata già concessa la provvisoria esecutorietà parziale con distinto provvedimento del 30.11.2023 e parte opponente ha dato atto di aver, in ottemperanza al prefato provvedimento, effettuato in data 11.12.2023 il pagamento in favore della società opposta di Euro
€ 126.214,47, secondo la quantificazione operata dalla società (cfr. comparsa Controparte_1 conclusionale del 17.02.2025). Il decreto ingiuntivo va revocato e parte opposta deve essere, conseguentemente, condannata a restituire la somma che è stata già corrisposta dall'opponente pari ad Euro 126.214,47 (di cui euro
94.984,00 per capitale, € 20.896,48 per iva, € 10.333,99 per interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.) oltre interessi dall'occorso pagamento sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'opposta liquidate secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022) nel limite dell'accolto, ridotti del 30%, tenuto conto che le questioni di fatto e di diritto trattate hanno comportato un limitato dispendio di energie processuali per la difesa, senza peraltro doversi provvedere all'espletamento dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
ACCOGLIE l'opposizione promossa da c.f. per le ragioni Parte_1 P.IVA_3 di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 421/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data
13.03.2023
Dato atto dell'occorso pagamento in corso di causa a favore dell'opposta CONDANNA l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
alla restituzione in favore dell'opponente della somma di Euro € 126.214,47 oltre P.IVA_2 interessi moratori dall'occorso pagamento al saldo;
CONDANNA l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. e P. IVA al pagamento delle spese di lite nei riguardi di P.IVA_2 Parte_1
c.f. che liquida nella somma di Euro 9.872,10 a titolo di compensi ex DM
[...] P.IVA_1
55/2014 e s.m.i. (agg. al D.M. 147/2022), oltre esposti documentati pari ad Euro 406,50, oltre 15%
IVA e c.p.a. come per legge;
RIGETTA e ritiene assorbita ogni e diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 10.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1395/2023;
promossa da:
(di seguito, , c.f. in persona del legale Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentante dott. , con sede in Montebelluna (TV), via Feltrina Sud n. 172, Parte_3 rappresentata ed assistita, dall'avv. Francesco Lombardi come da procura allegata all'atto introduttivo
-parte attrice in opposizione- in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
, con sede in Torre Canavese (TO), Strada Preie n. 7, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giovanni Luca Panzica del Foro di Torino, in forza di procura alle liti del 14.02.2023 conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica in via telematica ed autenticata anche con firma digitale, congiunta al ricorso per decreto ingiuntivo opposto
-parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Nel merito, in via principale:
a) accertarsi e dichiararsi che e hanno concluso l'accordo Parte_1 Controparte_1 descritto al punto [5] dell'atto di citazione 12.04.2023;
b) accertarsi e dichiararsi che agli ordini di cui alla Tabella 3 dell'atto di citazione 12.04.23 vanno applicati i prezzi unitari di cui alla Tabella 2 del medesimo atto per ordinativi uguali o superiori a
2000 pezzi;
c) accertarsi e dichiararsi che ha già corrisposto a l'importo di € Parte_1 CP_1
121.241,00 + iva per le causali di cui al presente giudizio;
d) accertarsi e dichiararsi, pertanto, che ha illegittimamente applicato e fatturato Controparte_1 agli ordini di cui alla Tabella 3 i prezzi unitari di cui alla Tabella 1 dell'atto di citazione 13.04.23 anche per ordinativi pari o superiori a 2000 pezzi;
e) per l'effetto, rideterminarsi gli importi che erano effettivamente dovuti da a Parte_1 nel minor importo pari ad € 90.114,32 + iva o nella misura che risulterà di Controparte_1 giustizia e, per l'effetto,
f) effettuata la compensazione parziale, condannarsi a restituire/corrispondere a Controparte_1
quanto da questa sin qui Parte_1 indebitamente corrisposto pari alla differenza tra quanto già pagato (€. 121.241,00 + iva) e quanto effettivamente dovuto in relazione agli ordini di cui alla Tabella 3 (€ 90.114,32 + iva) ossia l'importo di € 31.126,67 + iva, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
g) in ogni caso, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero le n. 3 fatture nn. 329/F, 490/F e
617/F;
h) revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo con condanna di a restituire quanto ricevuto in forza del CP_1 provvedimento 30.11.23 dell'intestato Giudice ovverossia l'importo di € 126.214,47 pagato da
in data 11.12.2023 (con riserva di ripetizione), oltre interessi dalla data del Parte_1 pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
Nel merito, in via subordinata:
i) per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertato che gli errori materiali nelle dichiarazioni/ordini in cui è incorsa erano Parte_1 facilmente riconoscibili da parte di e che questa, anche in violazione del principio CP_1 della buona fede contrattuale, non si è attivata per eliminarne le illegittime conseguenze e, anzi, ne ha tratto illecito profitto, condannarsi a risarcire il danno subito da da CP_1 Parte_1 quantificarsi nel maggior esborso eseguito rispetto a quanto effettivamente dovuto ossia €
31.126,67 + iva con riguardo alle fatture già pagate oltre ad € 95.013,88 + iva con riguardo alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo;
l) in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo con condanna di a restituire quanto ricevuto in CP_1 forza del provvedimento 30.11.23 dell'intestato Giudice ovverossia l'importo di € 126.214,47 pagato da in data 11.12.2023 (con riserva di ripetizione), oltre interessi dalla Parte_1 data del pagamento a quella dell'effettiva restituzione.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta CTU contabile diretta a determinare, sulla base della documentazione dimessa in atti e dell'accordo come descritto al punto [5], gli importi effettivamente dovuti da a e quelli indebitamente fatturati e Parte_1 Controparte_1 percepiti da quest'ultima.
Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
respinta ogni avversaria istanza, domanda, deduzione, eccezione e produzione documentale;
NEL MERITO,
IN VIA PRINCIPALE
Accertare l'infondatezza dell'opposizione proposta e di ogni domanda ivi contenuta, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione e ogni domanda ivi formulata da Parte_1
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto dichiarare in ogni caso tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 146.946,36 (IVA inclusa), oltre interessi moratori ex art. 5, D.lgs 231/02,
[...] maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria all'effettivo saldo, o, in estremo subordine, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data del deposito del ricorso monitorio (domanda giudiziale) fino al saldo effettivo, per le ragioni esposte in atti o di altra veriore somma risultante dovuta all'esito del presente giudizio;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande dedotte dalla convenuta opposta
in via principale ed in via subordinata, confermare l'Ordinanza emessa dal G.I. Dott. CP_1
Ghio in data 30.11.2023, di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 421/2023 opposto, limitatamente all'importo capitale di € 115.880,48, poiché riconosciuto come dovuto dalla opponente, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dal deposito del ricorso monitorio sino al saldo, oltre ad un concorso per spese legali in favore della convenuta opposta di € 4.000,00 oltre r.f. spese gen. avv., cpa ed iva ed esposti documentati della fase monitoria e di merito, come da proposta conciliativa formulata dal G.I. Dott. Ghio nella predetta Ordinanza, accettata dalla
in data 28.12.2023 e rifiutata dalla opponente . CP_1 Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere la richiesta di CTU formulata da parte avversa, per i motivi esposti a pag. 16 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., in quanto esplorativa e ininfluente ai fini del decidere la presente controversia;
- ammettersi interrogatorio formale del legale rapp.te della e prova per testi in Parte_1 materia contraria sui capitoli in fatto dedotti da parte opponente, indicando all'uopo i seguenti testi:
- Il sig. , plant manager presso Tes_1 Controparte_1
- SI.ra , impiegata amministrativa presso Parte_4 Controparte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi, oltre R.F. spese gen. avv. ed accessori di legge del giudizio di opposizione, e delle spese del procedimento monitorio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha promosso Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2023 (reso nell'ambito del giudizio monitorio n.
625/2023 R.G.) con il quale le veniva intimato di pagare la complessiva somma di Euro €
146.946,36 oltre interessi moratori e spese della procedura, derivante dalle fatture insolute e impagate per la fornitura e la somministrazione di prestazioni rese dall'opposta.
Alla base dell'opposizione spiegata ha allegato, in principalità, l'inesistenza della pretesa creditoria azionata evidenziando le seguenti circostanze fattuali:
• è un'azienda leader nella lavorazione e produzione di componenti in fibra di Parte_1 carbonio e materiali compositi per il settore dell'automotive ed in tale ambito, nel 2021, l'azienda le ha commissionato la produzione e consegna della struttura solida di sedili per il CP_2 progetto Seat secondo specifiche della stessa. CP_2
• In particolare, la società ha ordinato alla società di utilizzare determinate CP_2 Parte_1 staffe per la produzione delle predette strutture prodotte dalla soc. con i relativi CP_1 codici identificativi:
• - CUP090 staffa superiore centrale
• - CUP094 staffa inferiore post sx
• - CUP096 staffa inferiore post dx
• - CUP115 staffa posteriore sup sx
• - CUP117 staffa posteriore sup dx
• - CUP126 staffa inferiore post sx
• - CUP128 staffa inferiore post sx
• per un primo periodo, i rapporti tra le parti relativi alla fornitura delle staffe sono stati regolati dall'accordo di cui alla mail del 1.2.2021 (doc. 1 ; doc. 1 ) ove era indicato il Pt_1 CP_1 prezzo unitario di ogni tipologia di staffa e la quantità minima dell'ordine (da 50 a 100 pezzi, a seconda della tipologia di staffa) con l'applicazione dei prezzi concordati;
• successivamente, a partire dal 1.7.2021, i rapporti tra le parti sono stati regolati dall'accordo cui alla mail del 1.7.2021 (doc. 2 ; doc. 2 c.d. lettera di trapasso) che Pt_1 CP_1 prevedeva prezzi unitari inferiori e una quantità minima di ordine di 2.000 pezzi per ciascun tipo di staffa.
• Vigente tale ultimo accordo, aveva effettuato sette ordini di staffe (docc. 3-9); Parte_1
• per il materiale consegnato da erano state emesse n. 12 fatture (docc. 10-21 CP_1
), di cui le prime nove (docc. 10-18 ) per complessivi € 121.241,00 oltre iva - Pt_1 Pt_1 integralmente saldate da le ultime tre (docc. 19-21 ) non erano Controparte_3 Pt_1 state saldate ed erano poste a fondamento della pretesa monitoria;
• con riferimento agli ordini effettuati a partire dal 1.7.2021 erroneamente la aveva Parte_1 indicato, anche per alcuni ordini di 2.000 colli o più (quindi nel rispetto del secondo accordo), i prezzi unitari di cui al precedente accordo del 1.2.2021 e aveva conseguentemente CP_1 fatturato tale maggior prezzo;
• gli ordini nn. P021-03289 e P021-03937 (docc. 4-5 ) costituivano in realtà un unico ordine Pt_1
(doc. 22 ), con conseguente necessità di applicazione dei prezzi di cui all'accordo del Pt_1
1.7.2021 e, comunque, aveva applicato i prezzi di cui all'accordo del 1.2.2021 CP_1 anziché quelli dell'accordo del 1.7.2021
• gli ordini nn. P021-04487 e P021-04504 (docc. 6-7 ) costituivano un unico ordine (doc. 23 Pt_1
) con conseguente necessità di applicazione dei prezzi di cui all'accordo del 1.7.2021; Pt_1
• solo nell'autunno 2022 si era avveduta delle problematiche di cui sopra, rilevando Parte_1 che rispetto alle 9 fatture integralmente saldate per l'importo complessivo di € 121.241,00 oltre iva, alla avrebbe dovuto in realtà esserle corrisposto il minor importo di € 56.433,06 CP_1 oltre iva, sussistendo quindi un credito a favore di . Parte_1
Ciò premesso, l'opponente ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento dell'importo di € 31.126,67, derivante quale somma in CP_1 compensazione rispetto ai rapporti di dare e avere tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03.08.2023 si è costituita tempestivamente la società contestato in fatto e in diritto le avverse allegazioni attoree e chiedendo, per Controparte_1
l'effetto, il rigetto dell'opposizione.
Ha allegato parte convenuta, in particolare, che i prezzi dell'accordo di cui al 1.7.2021 erano applicabili esclusivamente in caso di consegna dell'ordinativo minimo (2000 pezzi) in un unico luogo, con la conseguenza che in caso di consegne frazionate (come nel caso di specie) o in luoghi differenti avrebbero dovuto applicarsi i prezzi di cui all'accordo del 1.2.2021.
Ha evidenziato, dunque, come correttamente per gli ordini nn. P021-03289 e P021-03937 (docc. 4-
5 ) e nn. P021-04487 e P021-04504 (docc. 6-7 ) a erano stati Pt_1 Pt_1 CP_1 applicati i prezzi previsti dall'accordo del 1.2.2021 in quanto i tempi di consegna erano differenti.
All'udienza del 03.05.2023 le parti hanno insistito reciprocamente per le istanze in atti. Il giudice, con ordinanza emessa fuori udienza, ha concesso la provvisoria esecutorietà del d.i. sino alla concorrenza di € 115.880,48, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa istruita con produzione documentale perviene -ora- in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni occorsa in data
11.12.2024, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e concessione dei termini di rito (60 + 20 gg) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente, ritiene questo Giudice di respingere la richiesta delle parti sull'ammissione delle istanze istruttorie riproposte in sede di conclusioni.
La causa ha natura documentale e risulta essere istruita per la decisione, non si ravvisano ragioni novitarie e/o elementi sopravvenuti per discostarsi dall'ordinanza istruttoria emessa dal Giudicante in data 05.07.2024.
Sempre in via preliminare si evidenzia che la controversia deve essere decisa unicamente sulla base delle allegazioni tempestivamente introdotte dalle parti nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. e tenuto conto delle domande tempestivamente formulate;
non saranno considerate le eccezioni e argomentazioni che sono state sviluppate tardivamente.
***
L'opposizione promossa dall'opponente è fondata per le ragioni sinteticamente espresse di seguito.
Parte attrice ha promosso l'opposizione basando la contestazione sulla non debenza delle somme ingiunte dando atto come fra le parti fossero intercorsi accordi specifici a partire dal 01.07.2021 in forza dei quali oltre un determinato numero di pezzi prototipali ordinati da la Pt_1 Parte_1 società opposta avrebbe dovuto applicare i prezzi di seguito convenuti.
Allega e documenta, in particolare, parte attrice che per lotti minimi non inferiori a 2000 pezzi,
(committente estranea al giudizio), e avevano CP_2 Parte_1 Controparte_1 concordato i prezzi unitari di seguito riportati:
Tabella 2 Codice Descrizione Prezzo unitario € Lotto minimo
AACUP090 staffa superiore 1,02 2000 centrale
AACUP094 staffa inferiore 1,36 2000 post sx
AACUP096 staffa inferiore 1,36 2000 post dx
AACUP115 staffa posteriore 0,932 2000 sup dx AACUP117 staffa posteriore 0,932 2000 sup dx
AACUP126 staffa inferiore 1,36 2000 post sx
AACUP128 staffa inferiore 1,36 2000 post sx
Ha allegato, altresì, che dal mese di luglio 2021 (quindi vigente il nuovo accordo), l'opponente ha inviato all'opposta tra gli altri, n. 7 ordini di staffe (come espressi nella tabella 3 di cui all'atto introduttivo), indicando per mero errore nell'ordinativo il prezzo più elevato di cui al precedente accordo, benché avesse provveduto ad ordinare un quantitativo di pezzi superiori a 2.000, quindi a tariffa agevolata (cfr. tabella 2 atto introduttivo e doc. 2 fasc. opponente). ha dunque fatturato sulla base di detti ordinativi errati. Controparte_1
L'attrice ha infine allegato con riferimento alle fatture nn. 604/F, 608/F, 649/F, 650/F, 686/F, 756/F,
829/F, 223/F e 250/F (non costituenti oggetto del decreto ingiuntivo opposto) che la soc. CP_1 avrebbe dovuto fatturare, in luogo di euro 121.241,00 effettivamente fatturati e già onorati,
[...] la minor somma di euro 56.433,06, oltre IVA, vantando dunque l'attrice in opposizione un credito pari ad 31.126,67 nei confronti della . CP_1
L'opposta replica alle suddette allegazioni evidenziando come il nuovo accordo vigente dal
01.07.2021 prevedeva la tariffa agevolata alla compresenza di due presupposti: ordinativi sopra i
2.000 pezzi con consegna sul posto in un'unica tranche (c.d. clausola DAP/ DDP).
L'opposta evidenzia, infine, che per gli ordini nn. P021-03289 (cfr. doc. 4) e P021-03937 (cfr. doc.
5) la fatturazione effettuata dalla fosse del tutto corretta tenuto conto che benché si CP_1 trattasse di ordinativo superiore a 2.000 pezzi non era stata rispettata la consegna in unico ordine
(RESA DAP), bensì frazionata, con ciò evidentemente legittimando la tariffa di cui al primo accordo, applicabile sia per ordinativi minori di 2.000 pezzi e sia per ordinativi maggiori di 2.000 pezzi ma la cui consegna era prevista frazionata con aggravio di spese per la soc. CP_1
[...]
Ad avviso dello scrivente giudice la tesi sostenuta da parte convenuta non è supportata dalla documentazione in atti.
L'opposizione promossa dalla si fonda in sostanza sull'erronea fatturazione Parte_1
(derivata, a sua volta, da erronea indicazione del mero ordinativo).
L'errata indicazione del prezzo nell'ordinativo, a ben vedere, attiene non alla formazione del consenso dei contraenti -ma all'esecuzione del contratto- di talché la stessa fatturazione se
“fotografa” una discrasia rispetto agli impegni assunti dai contraenti- (secondo gli accordi assunti e richiamati sopra) in assenza di prova di diversa formazione del consenso delle parti sui corrispettivi pattuiti- dà diritto di rettifica sul maggior o minor importo percepito ovvero versato nel caso di specie (sul punto su questione diversa ancorché analoga vedasi la giurisprudenza di legittimità formatosi sull'erronea indicazione in bolletta del somministrante che dà diritto al maggior compenso se non fatturato correttamente- Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 16/07/2002 (Rv. 555784
- 01).
In sostanza mentre l'accordo e la volontà dei contraenti è suggellato nei documenti con cui sono stabiliti a monte i prezzi delle staffe e i quantitativi minimi (docc. 1 e 2), i singoli ordinativi provenienti dalla società sono unicamente esecuzione dell'accordo generale Parte_1
(non potendosi certo derogare in peius o in melius alle disposizioni iniziali volute dai contraenti che sono suggellate nelle lettere di trapasso).
Nessun rilievo assume, poi, la c.d. clausola resa DAP la quale secondo le prospettazioni di parte convenuta sarebbe assente nel primo accordo del 01.02.2021 (doc. 1 fasc. opponente) e sarebbe, invece, apposta nel secondo accordo del 08.07.2021.
In realtà dai documenti prodotti (doc. 1 e 2 fasc. convenuta) si evince chiaramente (e non vi può essere dubbio alcuno) che sia nel primo accordo, quanto nel secondo accordo (c.d. lettera di trapasso) è del tutto assente detta clausola, essendo pertanto irrilevante il luogo di consegna, mentre è presente la dicitura resa DDT che -effettivamente- nella prassi commerciale vale unicamente a significare che tutte le spese e i rischi sono a carico del mittente sino all'effettiva consegna.
La clausola DDP (Delivered Duty Paid) è universalmente conosciuta come clausola che delimita la responsabilità ovvero come una regola di consegna che stabilisce che il venditore consegna la merce al compratore “già sdoganata”, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore si assume, quindi, tutti i costi e i rischi associati alla consegna.
Non pare convincente, quindi, la tesi sostenuta dall'opposta secondo cui il nuovo accordo del
01.07.2021 (a tariffa agevolata) doveva intendersi basato non già sul numero di ordinativo minimo ma anche -e soprattutto- sul luogo di consegna di detto ordinativo essendo, dunque, anche la consegna unitaria del pezzo a determinare la tariffa agevolata e non già l'ordinativo minimo.
Questa tesi -per quanto suggestiva- non trova riscontro nei documenti di causa, essendo evidente
(dalle mail prodotte doc. 1 e 2) che la tariffa agevolata per l'acquisto della merce era stata pattuita nell'interesse di entrambe le parti e prevedendo che grandi Parte_1 Controparte_1 quantitativi avessero prezzi calmierati consentendo una programmazione anche economica per la la quale avrebbe applicato sì delle scontistiche ma solo a fronte della certezza Controparte_1 di poter programmare la lavorazione per un grande numero di pezzi (nel senso “applico uno sconto solo se mi garantisci un ordinativo minimo”).
Non è assolutamente evincibile da nessuna parte, né dal carteggio prodotto, né dai documenti in atti che il luogo di consegna della merce (e i tempi) incidessero sulla determinazione del prezzo.
D'altra parte, la dicitura “consegna” rileva unicamente a determinare la vigenza del nuovo accordo come si intende chiaramente anche dal testo della mail “Gentilissimi SIg. , , Per_1 Per_2 in anticipo all'invio della lettera ufficiale, con la presente ufficializzo il trapasso dei componenti con codice e prezzo seriale per il seguente progetto:
• SEAT
La tabella seguente mostra i componenti per i quali è da noi autorizzata ad acquisto Pt_1 diretto presso . CP_1
I prezzi sotto citati sono validi per dal 01/07/2021.” (doc. 2 fasc. opponente). Pt_5
Risulta, poi, altresì irrilevante il doc. 10 prodotto dalla convenuta opposta recante un conteggio con sovrapprezzi che la avrebbe applicato per le c.d. consegne urgenti, Controparte_1 comunicando dette variazioni direttamente alla soc. committente (comunicazione del CP_2
16.12.2022). Si tratta, infatti, di accordi che sono stati presi non direttamente fra le parti in causa ma tra la e la soc. (committente che non è parte in causa), la mail è poi CP_1 CP_2 datata 16.12.2022 quindi ben successiva alle fatture azionate. (Fattura n. 329 del 31.05.2022,
Fattura n. 490 del 29.07.2022, Fattura n. 617 del 28.09.2022 docc. 3,4,5 fase monitoria).
L'opposizione è, dunque, fondata e va integralmente accolta.
Parte opponente chiede la revoca del d.i. opposto formulando, all'uopo, apposita domanda di accertamento volta a far dichiarare che gli accordi presi fra le parti fossero per gli ordinativi di cui alla tabella 3 i prezzi unitari della tabella 2 e che dunque nulla risulta dovuto per le fatture azionate con il monitorio.
Evidenzia, poi, l'opponente che operando le reciproche poste di compensazione risulta a favore della un controcredito ad Euro 31.116,67 e ciò tenuto conto dei pagamenti Parte_1 già occorsi e dell'erronea fatturazione.
I predetti conteggi sono stati puntualmente allegati dall'opponente e non contestati specificamente dalla convenuta opposta, la quale si è limitata a dare una lettura diversa degli accordi presi fra le parti, rendendo superflua qualsiasi CTU contabile volta a rideterminare i rapporti di dare e avere fra le parti.
Tuttavia, non può operarsi nessuna condanna di detto importo : in favore dell'opponente, quale controcredito risultante in capo alla società posto che non è stata formulata Parte_1 nessuna specifica domanda riconvenzionale, ma il credito derivante dai rapporti di dare e avere è stato solo conteggiato come eccezione di compensazione avverso la pretesa creditoria azionata dalla società convenuta.
Non può dunque procedersi ad alcuna condanna atteso che non è stata formulata domanda riconvenzionale.
La giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito il distinguo esistente a livello dogmatico fra domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione. Secondo la Suprema Corte, la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto (alias opponente) ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell'attore in caso di eccezione.
La Cassazione ha chiarito che i due istituti si distinguono per le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che domanda al giudice in base a tale fatto. (cfr. Cass sentenza n. 21472 del 25 ottobre 2016)
Si ha, cioè, eccezione allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva (volta cioè a paralizzare l'avversa pretesa creditoria) e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore.
Si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati. (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 3612 del 06/08/1977, Rv. 387226; conf., ex multís, Cass., Sez. 2, Sentenza n.
3843 del 06/06/1983, Rv. 428766; Sez. 2, Sentenza n. 246 del 10/01/1981, Rv. 410656; Sez. L,
Sentenza n. 363 del 16/01/1987, Rv. 450109; Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 02/04/1997, Rv.
503443; Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379; Sez. L, Sentenza n. 9965 del
21/07/2001, Rv. 548391; Sez. 1, Sentenza n. 20178 del 24/09/2010, Rv. 614253; Sez. L, Sentenza
n. 16339 del 04/08/2015, Rv. 636348).
Ed infatti: “Nell'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore medesimo, domandando anche l'eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto in base a tale differente prospettazione, qualora una siffatta domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, la stessa può e deve comunque essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle richieste di parte attrice.” Sez. 3 - , Sentenza n. 21472 del 25/10/2016 (Rv. 642956
- 02)
Nel caso di specie non è stata formulata specifica domanda riconvenzionale nei termini sopra sunteggiati e dunque è inibito a questo giudice disporre qualsivoglia condanna.
Ciò posto, tenuto conto che è stata già concessa la provvisoria esecutorietà parziale con distinto provvedimento del 30.11.2023 e parte opponente ha dato atto di aver, in ottemperanza al prefato provvedimento, effettuato in data 11.12.2023 il pagamento in favore della società opposta di Euro
€ 126.214,47, secondo la quantificazione operata dalla società (cfr. comparsa Controparte_1 conclusionale del 17.02.2025). Il decreto ingiuntivo va revocato e parte opposta deve essere, conseguentemente, condannata a restituire la somma che è stata già corrisposta dall'opponente pari ad Euro 126.214,47 (di cui euro
94.984,00 per capitale, € 20.896,48 per iva, € 10.333,99 per interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.) oltre interessi dall'occorso pagamento sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'opposta liquidate secondo i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022) nel limite dell'accolto, ridotti del 30%, tenuto conto che le questioni di fatto e di diritto trattate hanno comportato un limitato dispendio di energie processuali per la difesa, senza peraltro doversi provvedere all'espletamento dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti:
ACCOGLIE l'opposizione promossa da c.f. per le ragioni Parte_1 P.IVA_3 di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 421/2023 emesso dal Tribunale di Ivrea in data
13.03.2023
Dato atto dell'occorso pagamento in corso di causa a favore dell'opposta CONDANNA l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P. IVA Controparte_1
alla restituzione in favore dell'opponente della somma di Euro € 126.214,47 oltre P.IVA_2 interessi moratori dall'occorso pagamento al saldo;
CONDANNA l'opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. e P. IVA al pagamento delle spese di lite nei riguardi di P.IVA_2 Parte_1
c.f. che liquida nella somma di Euro 9.872,10 a titolo di compensi ex DM
[...] P.IVA_1
55/2014 e s.m.i. (agg. al D.M. 147/2022), oltre esposti documentati pari ad Euro 406,50, oltre 15%
IVA e c.p.a. come per legge;
RIGETTA e ritiene assorbita ogni e diversa domanda formulata dalle parti.
Così deciso in Ivrea 10.04.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)