Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.