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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 447 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
E rappresentate e difese per procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto introduttivo di primo grado, dell'avv. Claudio Elmo ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Cosenza al Viale degli Alimena n.92,
APPELLANTI
CONTRO “ ” (c.f. ), sito in Rende (CS) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re pt. sig. RN MA, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento, in Cosenza alla via Nicola Serra 109 presso lo studio dell'avv. Michele
Iapicca che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
APPELLATO
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per le appellanti E : “Voglia la Ecc.ma Corte Parte_1 Parte_2 di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi sopra esposti, in parziale riforma della sentenza n.1397/2020 del Tribunale
Ordinario di Cosenza, pubblicata in data 31/07/2020:
1) disporre l'annullamento, con declaratoria d'inefficacia, delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini del sito in Rende (Cs) alle Controparte_1
Via G. Mameli n.18 – Via C. Menotti n.24/36, adottate nella seduta del 12/12/2014, al
1° punto dell'O.d.G. – “Revoca/Nomina dell'amministratore di condominio” -, concernenti rispettivamente, la revoca dell'amministratore rag. e la nomina a Parte_1 nuovo amministratore del sig. RN MA;
2) con vittoria di spese e compensi di lite.”
Per il “ ”: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_1 rigettare l'avversa richiesta di riforma poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza di primo grado, corretta e precisa, per le stesse motivazioni giudicate in primo grado,
- preliminarmente riconfermando il difetto di legittimazione ad impugnare da parte della sig.ra (condomino), poiché la delibera ha ad oggetto solo la revoca e la nomina di Pt_2 amministratore;
- nel merito perchè tutti i motivi di impugnazione sono infondati in fatto e in diritto;
- con richiesta di risarcimento danni per lite temeraria, da quantificare in corso di causa ovvero, in mancanza, da liquidare in via equitativa, a causa della palese infondatezza del gravame, causativo di ingenti spese in assistenza legale per il CP_1 - Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre i favore del deducente procuratore, antistatario''.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16/01/2015, le sigg.re e Parte_1 Parte_2
– la prima, quale amministratore condominiale, l'altra, quale CO –
[...] impugnavano, dinanzi al Tribunale Ordinario di Cosenza, la delibera assembleare emessa dal nella seduta del 12/12/2014, ed in Controparte_1 particolare: al 1° punto dell'O.d.G. – “Revoca/Nomina dell'amministratore di condominio” – concernenti la revoca dell'amministratore rag. , nonché Parte_1 la nomina a nuovo amministratore del sig. RN MA.
Deduceva la di avere ricevuto in data 11.11.2014 richiesta di convocazione di Pt_1 assemblea ex art. 66 disp. att. c.c. a firma di taluni condomini poiché ritenevano concluso il mandato in capo ad essa istante che, dal canto suo, non riteneva vero tale dato poiché l'esercizio finanziario si sarebbe concluso annualmente il 31.12.2014, e che per ciò erano in corso le rendicontazioni che si potevano protrarre fino al marzo dell'anno successivo, per tale ragione disattendeva la richiesta di convocazione dell'assemblea.
All'esito di tanto i medesimi condomini convocavano l'assemblea, ex art. 66 disp.att., per le date del 11.12.2014 e 12.12.2014, rispettivamente in prima e in seconda convocazione, con all'o.d.g. 1) Revoca/Nomina dell'amministratore di condominio;
2) varie ed eventuali.
Sosteneva quindi la di avere ricevuto avviso di tale ultima convocazione solo Pt_1 in data 15.12.2014 ritirando il plico presso l'ufficio postale e che nella seduta indicata veniva revocata, con nomina del sig. MA RN come nuovo amministratore del convenuto, con voti favorevoli 29 per millesimi 549,16; il relativo verbale CP_1 veniva comunicato il 18.12.2014 dal Sig. MA con richiesta di passaggio di consegne, dei documenti e quant'altro. Alla CO assente sig.ra non veniva Pt_2 comunicato alcun verbale. Affermava che prima della discussione del primo punto all'o.d.g. il presidente del consesso esternava la situazione riguardante il rapporto di utenza tra il ed il gestore Eni Gas e Power, che non era presente quale CP_1 voce da esaminare e discutere nella convocazione del 12.12.2014, e proprio perché non indicata avrebbe posto la in una condizione di svantaggio ai fini di una Pt_1 eventuale riconferma. Deduceva ancora la irregolarità del verbale di assemblea, la mancanza di ordine del giorno, di firme di sottoscrizione, la violazione dell'art. 23 del Regolamento di
Condominio e dell'art. 1136, ultimo comma c.c.; omessa indicazione nominativa di voti espressi in delibera di assemblea, mancata accettazione della nomina di amministratore, omessa comunicazione di dati anagrafici e professionali ed infine tardiva comunicazione dell'avviso di convocazione di assemblea alla CO
avvenuta in data 15.12.2014 per compiuta giacenza. Chiedeva quindi Pt_2
l'accoglimento di tutte le istanze e richieste.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale preliminarmente eccepiva la CP_1 carenza di legittimazione ad agire della CO , ritenendo unico Parte_2 legittimato all'impugnazione l'amministratore revocato – quindi, nel caso di specie, la rag. - in quanto la delibera impugnata aveva ad oggetto Parte_1 determinazioni collettive e non di singoli condomini e per tale ragione l'unico legittimato ad agire sarebbe l'amministratore revocato rag. , nonché Pt_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria;
contestava, nel merito, i motivi di impugnazione delle delibere;
lamentava, con domanda riconvenzionale, il comportamento della rag. che avrebbe Pt_1 inadempiuto alla consegna della documentazione condominiale, richiedendo quindi il risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.
Il giudizio cautelare instaurato all'uopo, recante il n. 225-1/15 RGAC si concludeva in data 29.12.17 con ordinanza di rigetto per mancanza di fumus e periculum.
Instauratosi il contraddittorio, disposti gli scambi di memorie ex art. 183 6°comma c.p.c., nonché il successivo tentativo di conciliazione dinanzi ad Organismo di
Mediazione – promosso da parte attrice e definitosi con esito negativo, come da verbale del 30/11/2016 - espletata l'attività istruttoria, consistita nell'esperimento di prova testimoniale, con escussione di testi per ambo le parti, dopo alcuni rinvii – con avvicendamento, anche, nella persona del Giudicante - all'udienza del 14/02/2020, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.
Con sentenza n. 1397/2020, emessa il 31/07/2020 e pubblicata in pari data, il
Tribunale Ordinario di Cosenza, definitivamente decidendo, statuiva quanto segue:
“(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta la domanda;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
compensa le spese di lite. (…)”. CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le sigg.re Parte_1
e con atto di citazione notificato il 03.03.2021 fondato sui seguenti Parte_2 motivi, riportati sinteticamente:
1) VIOLAZIONE ART.669 OCTIES C.P.C. - ERRATA CP_2
VALUTAZIONE – ERRATO GIUDIZIO.
Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel porre a fondamento della sua pronuncia di merito l'Ordinanza, nel sub-procedimento cautelare iscritto al n. 225-
1/2015 R.G., emessa in data 29/12/2017, pubblicata il 02/01/2018; ma ha anche errato nella valutazione del contenuto dello stesso provvedimento, che ha comportato il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate.
2) VIOLAZIONE ART.1137 C.C. - ERRATA VALUTAZIONE – ERRONEITÀ DEL
GIUDIZIO
Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che atteneva, in realtà, a diversa fattispecie, pervenendo all'errata valutazione di una carenza di legittimazione ad agire, in capo all'attrice , in base alla quale affermava che, come riportato nella Parte_2
Sentenza gravata, “(…) la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore …….., Cass. civ., sez. II, 04.05.2005. (…)”.
3) ERRATA VALUTAZIONE IN FATTO – OMESSA CORRISPONDENZA TRA
CHIESTO E PRONUNCIATO – VIOLAZIONE ART.112 C.P.C.
Il Giudice di primo grado, in primo luogo, nella ricostruzione del fatto, avrebbe errato nell'affermare “(…) Ha sostenuto la di avere ricevuto avviso di tale ultima Pt_1 convocazione in data 15.12.2014 ritirando il plico presso l'ufficio postale (…)”, giacché, nell'esposizione attorea, risultava essere stata l'attrice ad aver avuto cognizione Pt_2 della convocazione assembleare in data 15/12/2014, quando ella, rinvenuto l'avviso nella cassetta postale, si recava all'ufficio postale per il ritiro del plico. In realtà, la regolarità della convocazione non costituiva motivo di impugnazione di parte attrice, che invece lamentava, quale primo motivo – come ricordato in premessa - la
“Trattazione di argomento non all'ordine del giorno – violazione dell'art.66 3° comma disp. att. c.c. – interferenza negli obblighi di rendiconto dell'amministratore ex art.1713
c.c. – indebita influenza su delibera di revoca dell'amministratore rag. ”. Pt_1
4) OMESSA INDICAZIONE NOMINATIVA DEI VOTI ESPRESSI FAVOREVOLI
SU DELIBERA DI NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE – NULLITÀ DELIBERA DI
NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE – VIOLAZIONE ART.1136 C.C.
La delibera di nomina del sig. RN MA, ha avuto luogo, come testualmente riportato nel verbale assembleare, “.. con voti favorevoli 29 (per come sopra espressi) - pari a complessivi m/m 549,16 …”, quindi senza alcuna specificazione, né dei singoli condomini che avessero manifestato il loro voto favorevole, né del valore dei rispettivi millesimi di rappresentanza.
5) NULLITÀ ED IRREGOLARITÀ DEL VERBALE DI ASSEMBLEA –
MANCANZA DI ORDINE DEL GIORNO - MANCANZA DI FIRME DI
SOTTOSCRIZIONE - VIOLAZIONE ART. 23, 4° COMMA REGOLAMENTO DI
CONDOMINIO - VIOLAZIONE ART.1136 ULT. COMMA C.C. – ERRATA
VALUTAZIONE DI PROVA - VIOLAZIONE ART.116 C.P.C.
Come dedotto in primo grado, il verbale di assemblea del 12/12/2014 (v. doc.5, fascicolo attoreo di I grado), trasmesso alla rag. in allegato alla lettera Pt_1 raccomandata a.r. del 16/12/2014 - con cui il sig. RN MA comunicava alla medesima rag. , in allegato alla stessa missiva, copia del “Verbale Assemblea Pt_1
Condominiale” del 12/12/2014, contenente la nomina del nuovo amministratore - risulterebbe illegittimo, attesa in primo luogo la mancanza, in seno allo stesso verbale, di un ordine del giorno della seduta. Inoltre, il suddetto verbale assembleare del
12/12/2014, comunicato alla rag. , sarebbe del tutto carente delle firme di Pt_1 sottoscrizione, da parte del presidente, del segretario e degli altri condomini, pretesi firmatari;
ciò in violazione dell'art. 23, 4°comma, del Regolamento di Condominio.
6) MANCATA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DA
PARTE DEL SIG. NA MA – NULLITÀ DELLA NOMINA EX ART.1129 14°
COMMA C.C. - OMESSA COMUNICAZIONE DI DATI ANAGRAFICI E
PROFESSIONALI – VIOLAZIONE ART. 1129 2°COMMA C.C. – ERRATA
VALUTAZIONE DI PROVA - VIOLAZIONE ART. 116 C.P.C.
Parte appellante (attrice in primo grado) ha evidenziato come la delibera di nomina del sig. RN MA non sia stata seguita dalla “accettazione della nomina”, da parte dello stesso amministratore nominato, espressamente prevista dall'art.1129 14°comma c.c., che prescrive come “… all'atto dell'accettazione della nomina …” il nominato amministratore “… deve specificare analiticamente …” l'importo dovuto a titolo di compenso per la sua attività, ciò “… a pena di nullità della nomina stessa …”. Il compenso annuo lordo di € 5.472,00 indicato nella delibera di nomina del sig. MA, costituirebbe soltanto l'espressione della determinazione assembleare, che non ha trovato conferma in una esplicita “accettazione della nomina” da parte dello stesso sig. MA
7) TARDIVA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEARE ALLA CONDOMINA - VIOLAZIONE Parte_2
DELL'ART.66 3°COMMA DISP. ATT. C.C. – OMESSA VALUTAZIONE DI PROVA -
VIOLAZIONE ART.116 C.P.C.
Come dedotto da parte attrice in primo grado, la CO , Parte_2 assente all'assemblea del 12/12/2014, ha ricevuto tardivamente l'avviso di convocazione assembleare, che le era stato inviato in data 02/12/2014, con tentativo di recapito – ed immissione del relativo avviso nella cassetta postale – che sarebbe avvenuto il 05/12/2014, con ritiro del plico presso l'ufficio postale effettuato dalla medesima all'indomani del suo rientro dalla Francia, avvenuto il giorno prima –
14/12/2014 -, dove ella si era recata per un impegno di lavoro. A seguito della suddetta circostanza, l'attrice, che vive da sola all'interno dell'unità immobiliare sita nel fabbricato del Condominio in questione, ha avuto conoscenza dell'indetta assemblea soltanto in data 15/12/2014, il giorno dopo del suo arrivo.
Atteso quanto sopra, le appellanti chiedono che, a modifica della sentenza di I grado, la Corte accolga il proposto gravame e quindi statuire che la deliberazione assembleare di nomina dell'amministratore MA RN, emessa nella seduta del 12/12/2014,
è nulla per tutti i motivi addotti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.06.2021 si è costituito il CP_1
”, in persona del legale rappresentante l'Amministratore pro tempore, il
[...] quale ha contestato integralmente il contenuto delle avverse deduzioni e richieste chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Ha dedotto in primis il appellato, che il giudizio cautelare, iscritto con il CP_1
n. 225-1/15 RGAC, si concludeva in data 29.12.17 con ordinanza di rigetto per mancanza di fumus e periculum, mentre il giudizio ordinario terminava, dopo lo svolgimento di fase istruttoria finalizzata soprattutto alla prova della domanda riconvenzionale del con sentenza di rigetto di tutte le domande di CP_1 annullamento (e della riconvenzionale), con spese compensate.
Il giudice di prime cure, con motivazione chiara e concisa, rigettava ogni motivo di censura indicato in citazione dalle attrici, ritenendo immotivate le circostanza addotte dalla ex amministratrice, dichiarando corretta la decisione assembleare poiché sorretta da valido quorum sia costitutivo che deliberativo.
Allo stesso modo si pronunciava, con rIferimento al punto n. 3, in ordine alla presenza,
a verbale di dati più che sufficienti per desumere la presenza di voti per millesimi
549,16 in favore del nuovo amministratore RN MA, sancendo la regolarità della sua nomina, il quale aveva comunicato l'accettazione dell'incarico sia con la dichiarazione presente a verbale, che in seguito alle dichiarazioni testimoniali rese in udienza dal sig. che riferiva l'affissione in bacheca di avvisi, informative e Tes_1 dati fiscali riconducibili al sig. MA RN. Infine, sul punto relativo alla presunta omessa convocazione della il Tribunale dichiarava corretta la convocazione Pt_2 assembleare ex art. 66 disp. att. C.C., per avvenuta spedizione del plico contenente l'invito a partecipare rivolto alla sig.ra almeno cinque giorni prima, precisando Pt_2 che l'avviso era rimasto in giacenza dal 5/12, e quindi molto prima dell'adunanza prevista per il 12/12/14. Il appellato censurava quindi ogni motivo di CP_1 impugnazione, chiedendo l'integrale rigetto del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, previa sostituzione del relatore con l'ausiliario Avv.to Rosario M. Giuffrè, con ordinanza del 08.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Riguardo al primo motivo, afferente la presunta violazione dell'art. 669 octies cpc, non
è condivisibile la censura secondo la quale il Tribunale di Cosenza avrebbe fondato il proprio convincimento solo sulla scorta della decisione cautelare;
infatti il Tribunale ha precisato che le motivazioni addotte dalla ex amministratrice per non aver convocato l'assemblea (cioè la necessità di completare il rendiconto) erano del tutto immotivate, riprendendo in parte la motivazione dell'ordinanza di rigetto della fase cautelare, dichiarando corretta la decisione assembleare poiché sorretta da valido quorum sia costitutivo che deliberativo. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha precisato la validità della delibera di primo grado messa in discussione dalle attrici nei punti 1 e 2 della citazione introduttiva del primo grado, evidenziando sia la regolarità del quorum costitutivo e deliberativo che dell'ODG sottoposto all'attenzione assembleare, assolutamente corretto poiché riguardante la discussione di un unico punto, oggetto di autoconvocazione ex art. 66 disp att cc, cioè la revoca dell'amm.re
. Pt_1
In ordine al secondo motivo, il Tribunale ha inoltre correttamente affermato il difetto di legittimazione ad agire del ON , nel senso che la delibera Parte_2 afferente decisioni collettive non possa essere impugnata dal singolo ON.
L'oggetto della delibera investita dalla odierna impugnazione riguarda solo ed esclusivamente la revoca/nomina dell'amministratore, per cui legittimato ad agire ed unico soggetto, quindi, a potere impugnare queste tipologie di deliberazioni dell'assemblea condominiale, è in via esclusiva l'amministratore del condominio. In tal senso, Cassazione civile, sez. II, 31/01/2018, n. 2411: Nel condominio di edifici, il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, ha come limite quello delle controversie che abbiano ad oggetto non i diritti su un servizio comune ma bensì la sua gestione, volta a soddisfare solo esigenze collettive della comunità condominiale.
Con riguardo al terzo motivo di appello, il giudice ha statuito che nessuna irregolarità si è verificata riguardo il quorum deliberativo, pari a 549,16 millesimi,
l'assemblea si è limitata a discutere solo sull'argomento di cui all'O.D.G., e cioè su revoca e conseguente nomina del nuovo Amministratote condominiale, per cui il motivo risulta infondato.
Riguardo la questione dei voti e dei millesimi che hanno determinato la nomina dell'amministratore MA, il Tribunale ha evidenziato la presenza, a verbale di dati più che sufficienti per desumere la presenza di voti per millesimi 549,16 in favore del nuovo amministratore RN MA, sancendo la regolarità della sua nomina, ponendo in evidenza che esso contiene elementi sufficienti a far ritenere che, escludendo i nominativi dei condomini che avevano votato un nominativo diverso rispetto a quello eletto, è evidente che tutti gli altri hanno votato per quest'ultimo il quale ha raggiunto un voto finale pari a 549,16 millesimi. La delibera è pertanto valida e regolare.
Riguardo al motivo afferente la mancata accettazione della nomina di amministratore
è stato dimostrato in giudizio come la stessa sia avvenuta sia in modo espresso, poiché apposta in calce al verbale assembleare, che in modo tacito o per fatto concludente, desumibile dalla spedizione della raccomandata informativa della sua nomina e del verbale ai condomini assenti. Inoltre, come correttamente evidenziato in sentenza,
l'accettazione è stata confermata anche dal teste , escusso all'udienza del Tes_1
06.03.18, che ha pure precisato l'affissione dei dati dell'amministratore nella bacheca condominiale, nonché la predisposizione delle missive inviate a tutti i condomini contenenti i dati del nuovo amministratore. Pertanto, anche questo motivo di gravame non ha pregio.
Gli appellanti deducono la mancata trascrizione dell'ODG da trattare, affermando che il verbale inviato ai condomini sarebbe privo di firme di sottoscrizione in violazione dell'art. 23 comma IV del regolamento di condominio. Invero, nel fascicolo di primo grado di parte convenuta è stata prodotta una copia conforme del detto verbale, la cui ultima pagina scritta a mano reca le sottoscrizioni del segretario, del Presidente e dei condomini più altre sette Per_1 Per_2 Per_3 Pt_3 Per_4 Per_5 indecifrabili;
il verbale assembleare, quindi, soddisfa in pieno tutti i requisiti di forma previsti dall'art. 23 comma IV del Regolamento condominiale del Parte_4
.
[...]
Si evince altresì che nel verbale impugnato, così come prodotto, risulta l'ODG da discutere: Punto 1. Revoca/nomina dell'Amm.re di condominio.
Infine, sul punto relativo alla presunta omessa convocazione della La sentenza Pt_2 impugnata prende posizione sul motivo di impugnazione – oggi anche di appello - dichiarando la regolarità dell'autoconvocazione comunicata sia alla che alla Pt_2
poiché il relativo avviso, regolarmente spedito a mezzo posta, è rimasto in Pt_1 giacenza fino al 15/12/14. Infatti, il Tribunale ha ritenuto corretta la convocazione assembleare, disposta ex art. 66 disp att cc, per avvenuta spedizione del plico contenente l'invito a partecipare rivolto alla sig.ra almeno cinque giorni prima, Pt_2 precisando che l'avviso era rimasto in giacenza dal 5/12 e quindi molto prima dell'adunanza prevista per il 12/12/14. Non vi è motivo per discostarsi da quanto statuito dal Tribunale, per cui tale motivo è infondato. Con riguardo alla richiesta di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dal convenuto, va evidenziato che non vi è prova di danno e la pronuncia CP_1 ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente. Ora, agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell' art. 96, comma 3, c.p.c.
, la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce.
La responsabilità di cui all' articolo 96, comma 3, del Cpc presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (Cassazione civile, sez. I^, 08/03/2025 n. 6205).
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Corte Appello Catanzaro - sez. III,
11/01/2024, n. 40).
Alla luce delle superiori motivazioni si impone il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio vengono poste a carico delle appellanti soccombenti in solido, ed in favore del ”, in persona del legale rapp.te l'Amministratore Controparte_1 pro tempore, e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal
DM n. 147/2022 - in complessivi € 4.996,00 per compensi professionali (Scaglione di valore indeterminabile basso, fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria- trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass. Civ. n. 29857/2023), oltre rimb. forf.
15%, CPA ed IVA come per legge. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico delle appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del , in persona dell'Amm.re pro tempore, così Controparte_1 provvede:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
• Condanna le appellanti e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido, in favore del , in persona dell'Amministratore Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in €
4.996,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
• Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per porre a carico delle appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10.06.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo