Versione
24 novembre 1978
24 novembre 1978
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , per regolare le attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;
3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;
4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , per regolare le attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;
3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;
4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.