Articolo 1 della Legge 25 ottobre 1978, n. 682
Articolo 2
Versione
24 novembre 1978
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , per regolare le attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;
3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;
4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.
Entrata in vigore il 24 novembre 1978