Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2085/2024 R.G. sul ricorso depositato il 23/04/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Giovanna Parte_1
Nadia Nucera) nei confronti di Controparte_1
( difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) viste le note di trattazione scritta , così definitivamente provvede:
“ Rigetta la domanda .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
In mancanza della delibera di ammissione e della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione, previa registrazione alla piattaforma SIAMM e al deposito successivo al fascicolo telematico della causa , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per l'anno 2015 alle dipendenze della (C.F.: Parte_2
- P.Iva: ) corrente in Reggio Calabria, C.da Salice Cataforio C.F._1 P.IVA_1
14 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra di trattenere la riscossa Pt_1 indennità di disoccupazione agricola – domanda n. 2016698509669, per l'anno 2015, per il totale di 106 giornate lavorative, nonché i riscossi assegni al nucleo familiare, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' Controparte_2
[..
[...]
[...] all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente deduceva che:
In data 23.02.2023, veniva notificato, a mezzo raccomandata, il provvedimento con il quale parte resistente comunicava alla sig.ra il rigetto della domanda di disoccupazione agricola Pt_1 precedentemente liquidata e, pertanto, la invitava al pagamento della somma di € 2.470,68, che alla stessa era stata riconosciuta quale indennità di disoccupazione in ragione della prestazione lavorativa offerta dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
In particolare, per come è dato leggere nel corpo del provvedimento, oggetto della presente impugnazione, come sopra identificato “a seguito di verifiche è stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. 2016698509669 per: revoca dis.
Agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura […] revoca assegni nucleo familiare […] interessi legali”. Il provvedimento si riferisce all'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2015.
Avverso il citato provvedimento, in data 27.04.2023, la sig.ra presentava Parte_1 ricorso di primo grado dinanzi alla Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai
Agricoli, sul quale, decorsi 90 giorni veniva a formarsi il silenzio-diniego, non essendo mai intervenuta nelle more la notifica di alcun provvedimento in ordine ai motivi di doglianza rassegnati nel corpo del ricorso amministrativo (Cfr. Doc. 2 – ricevuta ricorso amministrativo del 27.04.2023).
Parte resistente si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato.
E' in questione il diritto della ricorrente a trattenere la prestazione di disoccupazione agricola percepita per il 2015 e il sotteso diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli .
Inoltre parte ricorrente fa cenno nelle conclusioni anche ai riscossi assegni al nucleo familiare
Il provvedimento del 2.2.2023 però comunica che oggetto dell'indebito è la prestazione di CP_3 disoccupazione agricola e poi menziona la revoca sia della indennità di disoccupazione agricola sia degli assegni al nucleo familiare .
Quindi l'oggetto del presente ricorso- per come nelle conclusioni scritto - deve intendersi esteso alle due prestazioni con onere della parte ricorrente di dover dimostrare il diritto alle somme per entrambe le prestazioni.
2 CP_ L' sostiene la cancellazione dagli elenchi con la variazione pubblicata e da qui la revoca delle prestazioni anno 2015 avvenuta sulla base di accertamenti ispettivi a carico della ditta . Parte_2
RIUNIONE
L' sostiene che Preliminarmente si chiede la riunione al presente procedimento di quello CP_3 recante il numero di RG 2959/24, pendente sul ruolo di del Dott.ssa BIANCO con udienza fissata per il 12.09.2025, connesso al presente procedimento tanto dal punto di vista oggettivo
(parzialmente, in ragione dell'accertamento in fatto da compiersi) che da quello soggettivo. CP_ Orbene l' ha depositato il ricorso notificato iscritto al n. 2959/2024 ( ruolo d.ssa Bianco) inerenti un avviso di addebito n. 39420240000672223000, di recupero della disoccupazione agricola n.2016698509669
Parte ricorrente si è opposta alla riunione .
Ad avviso del decidente, stante l'opposizione di parte ricorrente , deve prendersi atto che la presente causa è comunque matura per la decisione e può essere decisa trattandosi di questione pregiudiziale rispetto al successivo procedimento ove si discute di un avviso di addebito successivo
MERITO
Orbene in primo luogo deve escludersi che alla materia si applichi l'art.3 legge 241/90 non vertendosi qui in provvedimenti amministrativi veri e propri di natura discrezionale .
DISCONOSCIMENTO ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
In ordine al primo punto del ricorso ossia la questione della validità di iscrizione negli elenchi anno 2015, va rilevato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi sono stati pubblicati in CP_ via telematica dall' nel proprio sito internet dall'1/06/2020 al 15/06/2020.( v. all.2 fascicolo
) . CP_3
CP_ L' ha quindi eccepito la decadenza della impugnazione del disconoscimento perché
l'impugnazione ormai tardiva .
L'eccezione è fondata.
In giurisprudenza si afferma : < < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni),
3 nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne
4 discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano (..) > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza in esame anche sulla prestazione occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime
5 CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_3 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo in questione il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_3 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_3 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi
6 elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
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Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , aveva l'onere di verificare di controllare la pubblicazione telematica.
Il sistema della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere della ricorrente , quale lavoratrice in agricoltura , quello di controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli CP_3 elenchi dei lavoratori agricoli .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto ad informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo alcuni anni essersi opposta ai provvedimenti CP_ dell' solo dopo aver ricevuto comunicazione di indebito nel febbraio 2023
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta anche per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema di comunicazione previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso amministrativo è del 27.4.2023 quando ormai la decadenza era maturata e lo stesso ricorso giudiziale è depositato ormai quando già maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
MERITO - INDENNITÀ DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNI 2015,
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle
7 prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
).
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_3
8 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024
Orbene la decadenza maturata, come sopra esposto, priva di rilievo l'accertamento di merito del rapporto perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi agricoli .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione CP_ agricola che pertanto sono indebitamente erogate generando inoltre un indebito ripetibile dall'
La domanda sul punto va respinta
AFFIDAMENTO E INESIGIBILITA'
Quanto all'affidamento nella specie non si tratta di trattamento pensionistico. Si applica dunque l'art 2033 c.c. e l'assenza del rapporto di lavoro , ormai accertato definitivamente per mancata impugnazione nel termine previsto , esclude il diritto al trattenimento della somma percepita .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza - manca la richiesta e la dichiarazione personale di esonero dalle spese in caso di soccombenza - e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 3.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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