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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R. N. G. 123/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IZ
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ottavio Romano del Foro di IZ ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, CP C.F._2 nrico na Leonardi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_2
Email_3
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP
2) l'abitazione coniugale di via Pot na Roje n. 17 a VOna d'Isonzo rimane assegnata alla moglie fino Parte_1 al raggiungimento della maggiore età, completamento del ciclo di studi ed in ogni caso raggiungimento della autosufficienza economica dei figli e e fintantochè, tutti o anche uno solo degli stessi, rimarranno conviventi con la Per_1 Per_2 _3 madre;
3) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare di _3 via Pot na Roje n. 17 a VOna d'Isonzo. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario concordato all'udienza del 23.2.2023 (recepito nell'ordinanza dd. 23.3.2023), con la precisazione che la madre richiede di poter trascorrere con il figlio minore, durante i periodi di vacanza, lo stesso numero di settimane concesse al padre (vedasi ulteriore settimana concessa
1 al padre con ordinanza resa all'udienza del 20.7.2023). Nulla per quel che riguarda i figli e che nelle more del Per_1 Per_2 procedimento hanno raggiunto la maggiore età;
4) Il padre corrisponderà alla madre, in costanza di convivenza con i figli e fino al raggiungimento della autosufficienza economica degli stessi, l'importo mensile di € 1.000,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie, in merito alle quali si farà riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di IZ sottoscritto l'1.6.2016;
5) per il mantenimento della moglie, il marito corrisponderà alla stessa l'importo mensile di € 1.000,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
6) Spese di lite integralmente rifuse.
Per parte resistente: A. nel merito: - pronunciare la separazione personale tra i coniugi ed , Parte_2 Parte_1 con ogni provvedimento consequenziale;
-disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
Per_2 _3
-assegnare, per un periodo massimo di mesi dodici, la casa coniugale sita in VOna d'Isonzo, via Pot na Roje n. 17, alla RA in quanto genitore collocatario prevalente dei figli e ed, in seguito, assegnare in via Parte_1 Per_2 _3 definitiv la casa sita in IZ, via Parcar 1, di pr es el signor con fissazione Pt_1 Pt_3 di un termine per il trasferimento nel suddetto immobile di IZ, ciò anche in considerazione del fatto che la casa di VOna è di proprietà di terzi, dello stato di carenza di manutenzione in cui versa da quando il signor si e trasferito a CP IZ nonché dei pessimi rapporti tra la RA e la madre del signor che abita l'immobile attiguo;
Pt_1 CP
- preso atto che in sede di audizione in data 10 luglio 2024 il figlio maggiorenne ha confermato di vivere stabilmente e Per_1 prevalentemente con il padre nella casa di IZ (recandosi dalla madre saltuariamente nei week end) e che la circostanza risulta pacifica e non contestata dalle parti, a parziale modifica dell'ordinanza assunta in via provvisoria in data 23 marzo 2023, porre a carico del signor un contributo mensile al mantenimento dei figli e di Euro 600,00, vale CP Per_2 _3
a dire Euro 300,00 per cias o, nonché il pagamento delle spese straordin l del 50% secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di IZ;
- disporre a carico della RA un contributo Pt_1 mensile per il mantenimento del figlio maggiorenne nella misura che il Tribunale riterrà equa e nata al reddito Per_1 della RA;
Pt_1
- in denegata ipotesi di conferma del contributo al mantenimento a carico del signor anche a favore del figlio CP Per_1 disporre che tale importo venga versato direttamente al figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337 septies comma 1 del Codice civile;
- prevedere a favore della moglie un contributo al mantenimento mensile di Euro 300,00, considerato che la stessa lavora oramai stabilmente da anni;
- prevedere che il padre possa esercitare il diritto di visita come segue:
- Week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- almeno uno ovvero due pernottamenti infrasettimanali con accompagnamento dei figli a scuola la mattina successiva;
- Natale: ad anni alterni per i periodi dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Pasqua ed altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): ad anni alterni;
- Vacanze estive: almeno quattro settimane di cui due settimane anche consecutive nei periodi di chiusura della scuola, da concordare con la RA entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_1
- circa il camper in comproprietà dei coniugi, preso atto di quanto pattuito tra le parti all'udienza del 5 ottobre 2023, dichiarare che il camper continuerà ad essere utilizzato dalla RA , la quale dovrà farsi integralmente carico delle Pt_1 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi dell'assic e del bollo;
statuire inoltre che lo stesso dovrà essere posto in vendita al compimento dei 18 (diciotto) anni di con divisione del ricavato della vendita nella misura del _3
50 per cento a favore di ciascuno dei coniugi.
2 B. In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della RA e la prova per testi sulle seguenti circostanze: o Parte_1 vero che dal maggio 2021, vale a dire da quando ha lasciato l' iare, il signor ha continuato a sostenere CP integralmente i costi della casa in cui vivono i figli con la madre, sita in VOna d'Isonzo, via Pat na Roje 17, e che in particolare ha continuato a pagare le tasse e le imposte, così come le bollette e le spese di straordinaria ed ordinaria dell'abitazione, come risulta dai documenti che mi si rammostrano (doc.12); o vero che dal maggio 2021, vale a dire da quando ha lasciato l'abitazione familiare, il signor ha continuato a mantenere i tre figli, corrispondendo mensilmente CP quantomeno la somma di Euro 1.000,00 (mille euro), oltre a tutte le spese straordinarie (spese sportive, ricreative, viaggi di studio e di svago, ricariche telefoniche, spese scolastiche e tasse universitarie), come risulta dai documenti che mi si rammostrano (docc.10-11); o vero che dal maggio 2021, vale a dire da quando ha lasciato l'abitazione familiare, il signor ha CP continuato ad acquistare quasi tutto l'abbigliamento di cui i figli necessitano.
Si indicano come testi: - via Stefano Persoglia 6-1/a-Lucinico (GO).; - via Leonardo Da Testimone_1 Testimone_2
Vinci, AL (G via Pot Na Roje 17, VOna d'Isonzo VO ); - Tes_3 Tes_4 via Pot Na Roje 17, VOna d'Isonzo GO)
In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte si chiede ammettersi prova contraria con i testi sopra indicati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Parte_1 CP 04/06/2005 presso il Comune di Mossa (anno 2005, n. 5, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 11/10/2003 a IZ), (n. il 29/08/2006 a Per_1 Per_2 IZ) e n. il 06/08/2011 a IZ). _3
Con ricorso depositato in data 08/02/2022 ha allegato: a) che veniva meno l'affectio Parte_1 coniugalis tanto che i coniugi smettevano di vivere insieme e si trasferiva presso il CP proprio immobile sito in IZ, Via Parcar n. 1; b) che a versare la somma di CP
€ 1.000,00 per il mantenimento dei figli;
c) che a seguito della nascita dei figli la ricorrente rinunciava al proprio lavoro per dedicarsi all'accudimento degli stessi e che solo recentemente riprendeva attività lavorativa (dapprima in una gelateria poi come supplente maestra d'asilo); d) che le capacità economiche e patrimoniali di sono particolarmente ingenti, essendo lo stesso proprietario di diversi CP immobili, titolare di un'azienda agricola e avendo partecipazioni sociali in società estere;
f) che in costanza di matrimonio la coppia ha goduto di un tenore di vita particolarmente elevato.
Sulla scorta di tali allegazioni, al ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in VOna d'Isonzo Via Pot. Na Roje n. 17 (immobile in comproprietà tra CP
e la di lui famiglia, essendo ancora pendenti pratiche successorie ed in cui formalme
[...] anche la madre di sebbene in un'unità immobiliare di fatto autonoma), la CP regolamentazione dei za dei figli con il genitore non collocatario, e il contributo a carico di e a favore di nella misura di € 1.000,00 per ciascun figlio CP Parte_1
e nella m er sé.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito in giudizio , CP allegando: a) di aver gestito, in costanza di matrimonio, la propria azienda di fami Par Tomovo di SI KO & C s.s., di oltre al resistente, è socia la di lui sorella e per Testimone_1 la quale ha lavorato, nel periodo co eso tra il 2010 e il 2020, anche quale Parte_1 coadiuvante agricola;
b) che la ricorrente fino al 2011 aveva lavorato come impiegata presso un'azienda, che era stata licenziata per riduzione del personale e che da all'ora, per propria scelta personale, non aveva più lavorato, salvo qualche impiego sporadico;
c) che la vita coniugale della coppia, nel corso degli anni, era attraversata da diverse crisi provocate principalmente da atteggiamenti di all'esito delle Parte_1 quali il resistente decideva, nel mese di maggio 2021, di lasciare la casa coniugale per trasferirsi nel proprio
3 immobile in IZ, Via Parcar;
d) che la famiglia aveva vissuto in tale immobile nel periodo compreso tra il 2003 al 2011, fino a pochi mesi dalla nascita del terzo figlio;
e) di aver continuato a pagare tutte le spese, nonostante il trasferimento, relative all'immobile in VOna;
f) che in costanza di matrimonio la famiglia non ha mai goduto di un tenore di vita particolarmente elevato, concedendosi qualche fine settimana in montagna per sciare d'inverno (affittando un appartamento) e trascorrendo le vacanze estive in camper;
Il ricorrente ha poi dedotto come tale ultimo immobile si trovi in campagna, vicino all'abitazione dei propri famigliari e all'azienda agricola, e che, a seguito delle vicende successorie, tale immobile sarà in comproprietà del resistente, della di lui madre e delle sorelle e Sulla scorta di tali Tes_1 Tes_2 argomentazioni ha aderito alla domanda di e, ento condiviso dei CP figli con collocamento presso la madre e ha domandato che venga a questa assegnato l'immobile in Via Parcar di IZ in luogo di quello in VOna, opponendosi al quantum delle domande di mantenimento avanzate da controparte.
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente all'udienza del 06/04/2022 all'esito della quale è stato nominato Giudice Relatore il Dott. Longorbardi;
All'udienza del 15/06/2022 il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice Relatore, all'esito dell'udienza del 08/02/2023 il Presidente ha delegato al Giudice istruttore l'adozione di provvedimenti urgenti;
All'udienza del 23/02/2023 le parti sono comparse davanti al Giudice. ha ribadito la Parte_1 propria opposizione ad andare a vivere nell'immobile di IZ e l oncordemente modulato i periodi di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario. All'esito dell'udienza il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e ha così provveduto: Dato atto che
I signori e hanno rappresentato come attualmente i figli (n. IZ il Pt_1 CP Per_1
11/10/2 en economicamente autosufficiente), (n. Go 9/08/2006) e Per_2 (n. IZ 06/08/2011) vivano con la madre presso la casa coniugale, a VOna d'Isonzo (di _3
della famiglia ), come descritto in atti. In particolare, studia all'Università di CP Per_1 Trieste e viaggia tutti i giorni mentre i figli più piccoli studiano a IZ. La frequentazione col padre, in assenza di provvedimenti provvisori del Tribunale, è stata regolata prevedendo dei pernotti presso il padre (che nel frattempo si è trasferito a IZ in un appartamento di sua proprietà) nel fine settimana, a settimane alternate, e durante la settimana. Le parti hanno rappresentato come i figli, comunque, vedano pressoché ogni giorno il padre (essendo la casa coniugale situata presso l'azienda agricola gestita da questi). Nel confronto dell'udienza, la RA ha manifestato, in punto di frequentazione, particolare insofferenza in Pt_1 merito a scelte e decisioni assunte dal marito all'ultimo, senza preventivo accordo e mettendo, in buona sostanza, la stessa di fronte al “fatto compiuto”. Di contro, il signor , pur minimizzando quanto CP sostenuto dalla moglie, ha comunque confermato la totale assenza di dialogo tra i coniugi in merito alla gestione dei figli, rappresentando come vengano demandato a questi, loro malgrado, il compito di fare da tramite tra i genitori.
Ad esito dell'udienza del 23/02/2023, anche al fine di evitare l'acuirsi del conflitto genitoriale in punto di frequentazioni, le parti hanno raggiunto, con l'ausilio dei legali e del Giudice, il seguente accordo in punto di collocamento dei figli minori e di frequentazione col genitore non collocatario al quale si sono impegnati di attenersi:
“salvo diverso e migliore accordo, vengano collocati in via prevalente presso la madre, come è la situazione di fatto attuale e si accordano affinché rimangano col padre a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 21.00. Nelle settimane dove non è previsto il weekend paterno i ragazzi staranno con il padre due sere alla settimana il mercoledì ed il giovedì sera, con rientro dalla madre il venerdì dopo scuola;
Nelle settimane in cui è previsto il fine settimana paterno, i figli staranno con il padre il mercoledì sera con
4 rientro dalla madre il giovedì dopo scuola;
I ponti previsti per quest'anno in occasione delle festività (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e Festa della Repubblica) saranno trascorso alternativamente proseguendo la scansione di fine settimana già in essere. Circa le vacanze estive, le parti si accordano affinché i figli trascorrano almeno due settimane consecutive con un genitore, fermo restando il calendario di alternatività già in essere. I genitori si accordano affinché i figli trascorreranno Natale con un genitore, Capodanno con l'altro ad anni alternati.
Le parti si impegnano a rispettare le regole date, fatto salvo ogni migliore accordo, stabilendo che laddove invece accordo non ci fosse, le regole date dal Tribunale saranno lo standard minimo a cui attenersi”.
Le parti hanno poi illustrato, richiamandosi alla documentazione già depositata in atti, le rispettive condizioni economiche, rappresentando come attualmente il padre versi la somma mensile di € 1.000,0 per il mantenimento ordinario dei figli, provvedendo interamente alle spese straordinarie. Sul punto, la RA
ha evidenziato che, a fronte dello squilibrio reddituale tra le parti, tale somma non consenta, da Pt_1 un lato, di permettere un adeguato sostentamento dei tre figli e, dall'altro, non colmi il divario reddituale e che tale situazione abbia l'effetto di “attirare” maggiormente i figli verso il padre, il quale è in grado di elargire regalie costose, risultando più “appetibile” agli occhi dei ragazzi. Di contro, il signor ha negato di CP viziare i propri figli e ha rappresentato come la somma da lui corrisposta, nonostante eddituale, sia congrua per il mantenimento dei ragazzi a fronte dell'assegnazione, di fatto, della casa coniugale, delle cui spese si fa interamente carico lo stesso.
Rilevato che
Preliminarmente, il Tribunale non può che dare atto della comune volontà dei coniugi di vivere separati, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Infatti, nel corso dell'udienza presidenziale, nuovamente celebrata, è emersa una conflittualità molto accesa tra le parti, le quali non riescono a superare i reciproci rancori sorti durante la convivenza matrimoniale (e che hanno verosimilmente portato alla rottura della coppia) a discapito del benessere, superiore e prevalente, dei loro figli. I coniugi risultano ancora concentrati sul rievocare con astio antichi malumori e, pertanto, sono del tutto incapaci di instaurare il minimo dialogo, coinvolgendo i figli nell'ingrato ruolo di messaggeri nelle comunicazioni trai genitori e creando, di conseguenza, plurime occasioni di incomprensioni e occasioni di conflitto famigliare, nel quale, giocoforza, sono sempre più coinvolti i figli.
Ciò desta particolari preoccupazioni per quanto riguarda, in particolar modo, il figlio più piccolo, _3
(neanche dodicenne) che, a differenza dei fratelli più grandi ( è maggiorenne e sta per co Per_1 Per_2 diciassette anni), si trova in una fase molto delicata e complessa del proprio sviluppo. A fronte di un contesto famigliare che non desta particolare allarme e di capacità genitoriali che appaiono adeguate e non contestate (entrambi i coniugi chiedono infatti l'affidamento condiviso dei figli), tale incapacità comunicativa, qualora non venisse al più presto superata, potrebbe compromettere la situazione descritta e comportare l'intervento di soggetti terzi nel diramare il conflitto genitoriale.
L'accordo raggiunto in punto di collocamento dei figli minori, assegnazione della casa famigliare e regolamentazione della frequentazione col genitore collocatario può, in questa prospettiva, rappresentare un primo passo positivo verso un'auspicabile distensione nei rapporti nell'ottica di una maggiore condivisione delle scelte genitoriali – che non deve mancare nonostante la fine del rapporto di coppia – e, pertanto, non può che essere accolta dal Tribunale, già in sede provvisoria.
In punto di mantenimento, è evidente – e peraltro non contestato – lo squilibrio reddituale e patrimoniale in essere tra i coniugi. Pur tenendo conto dell'assegnazione della casa famigliare, di proprietà della famiglia
, si rileva come la cifra attualmente dallo stesso corrisposta risulti incongrua sia a coprire il CP nto ordinario dei figli sia ad assicurare il mantenimento della moglie volto a garantire, sebbene con i dovuti temperamenti così come elaborati dal dibattito giurisprudenziale, alla moglie separanda un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di matrimonio. Fatto salvo ogni ulteriore determinazione all'esito di ogni approfondimento istruttorio necessario, provvisoriamente il padre dovrà corrispondere, per il mantenimento di ciascuno dei tre figli, la somma di € 350,00 €, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT. Tale somma
5 dovrà essere versata alla RA , nelle modalità dalla stessa indicata. Per quanto riguarda il Pt_1 figlio maggiorenne allo stato non può essere accolta la richiesta, avanzata dalla difesa paterna, di versare Per_1 direttamente allo contributo per il mantenimento ordinario, vivendo il giovane ancora presso la madre nella casa coniugale e non essendo state evidenziate ragioni che giustificherebbero una gestione autonoma del proprio mantenimento. La differenza reddituale giustifica, inoltre, la previsione di porre a carico le spese per il mantenimento straordinario dei figli, individuate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di IZ, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
In via provvisoria, deve essere altresì posto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP
, per il di lei mantenimento, ,00 mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente su base ISTAT. Tale somma dovrà essere versata alla RA , nelle modalità Pt_1 dalla stessa indicata.
All'udienza del 20/07/2023 si è proceduto all'interrogatorio formale di . CP
Alla successiva udienza del 05/10/2023, chiamata per cercare di stimolare una soluzione del giudizio condivisa tra le parti, la stessa non avveniva, eccezion fatta sulla regolamentazione dell'utilizzo del caper di proprietà comune dei coniugi. All'esito dell'udienza è stato disposto che le parti versassero un aggiornamento delle proprie condizioni economiche e finanziarie.
Successivamente, sono stati disposti accertamenti finanziari rispetto a , con particolare CP riguardo ai redditi esteri.
All'udienza del 10/07/2024 è stato sentito come informatore il figlio della coppia All'esito Tes_3 dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni (in cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati) e all'esito della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per le determinazioni di propria competenza e per la partecipazione nel presente giudizio.
2. Il ricorso presentato da merita accoglimento nei seguenti termini. Parte_1
2.1 Sulla separazione dei coniugi;
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento della domanda congiunta attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova, anche alla luce delle argomentazioni e delle allegazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2.2 Sul regime di affidamento e collocamento dei figli della coppia, sull'assegnazione della casa coniugale.
Si da atto che nelle more del giudizio il figlio della coppia ha raggiunto la maggiore età e che Persona_4 pertanto la pronuncia sull'esercizio della responsabilità g per oggetto il solo figlio _3 terzogenito della coppia e ancora minorenne.
In punto di affidamento e collocamento del figlio minorenne della coppia non sono emersi particolari motivi di contrasto o elementi che giustifichino una deroga alla regola generale di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale o una modifica radicale delle statuizioni in atto.
Pertanto, si deve confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_5 collocamento prevalente presso la madre. I periodi in cui orrerà con il genitore non collocatario restano regolati come da provvedimento del 23/03/2023, con la previsione che il minore, durante il periodo estivo, almeno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Stante l'età dei figli e il periodo di frequentazione con ciascun genitore viene rimesso alla Per_1 Per_2 determinazione degli stessi.
6 Rispetto all'assegnazione della casa coniugale, si rammenta come l'istituto in parola, disciplinato dall'art. 337 sexies c.c., abbia lo scopo di garantire ai figli della coppia (minorenni o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti) la stabilità dell'ambiente domestico nonostante la rottura del rapporto dei genitori. La giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di ribadire come pertanto l'assegnazione debba tener conto del collocamento prevalente del minore e che la stessa possa essere disposta anche qualora l'immobile sia di proprietà (o in comproprietà) di soggetti terzi alla coppia, essendo tale provvedimento loro opponibile.
Ciò chiarito, a fronte del collocamento prevalente del minore presso la madre, si ritiene che alla _3 stessa debba essere assegnata la casa coniugale sita in VOna d'Isonzo Via Pot. Na Roje n. 17.
La considerazione che tale abitazione comporti degli oneri e delle difficoltà di gestione maggiori, anche in considerazione del fatto che l'immobile si trovi in prossimità dell'azienda del padre e dell'abitazione della madre di questi non è infatti idonea ad incidere sull'interesse del minore al mantenimento del _3 proprio ambiente domestico, avendo risvolti prevalenti sugli interessi di entrambe le parti che soccombono rispetto a quello del minore. Pertanto, la richiesta del resistente di assegnazione alla ricorrente, quale casa coniugale dell'immobile sito in IZ, Via Parcar deve essere rigettata.
La mancanza di conflittualità in ordine ad aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale ha reso superfluo l'ascolto del minore, anche nella prospettiva di rendere lo stesso il più estraneo possibile al conflitto genitoriale – improntato soprattutto sul tema del reciproco addebito e sugli aspetti di natura economica – ed alla processualizazione del medesimo. Non è poi emersa la volontà di di _3 manifestare al Giudice il proprio punto di vista.
2.3 Sul contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del genitore non collocatario
In punto di contributo al mantenimento per il genitore non collocatario, il Collegio ritiene come la corresponsione di un importo perequativo sia sempre necessaria nel caso in cui, alla luce del divario reddituale e patrimoniale tra i genitori si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore: è opinione condivisa infatti che l'assegno per il mantenimento a carico del genitore non collocatario assolva ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., da ultimo, Cass, Civ., Sez. I, Ord. 16739/2020). È orientamento giurisprudenziale pacifico che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in ragione delle proprie sostanze.
Dall'istruttoria svolta è emerso come abbia capacità reddituali ridotte: la stessa svolge Parte_1 lavoro come insegnante, percepend nnuo di circa € 12.700,00(sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi dimessa agli atti). La stessa non è proprietaria di immobili, è proprietaria di un'autovettura (Ford mod. Grand C. Max immatricolato nel 2016), è gode di risparmi sul proprio conto corrente ammontanti a circa € 45.000;
Di contro, le capacità economiche e reddituali risultano ben maggiori, come emerge CP anche dalla relazione depositata dalla Guardia di Finanza all'esito delle indagini disposte nel corso del presente giudizio. In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse risulta che il resistente abbia dichiarato un reddito pari a € 59.389,00 per l'anno 2020, € 66.857,00 per l'anno 2021 e un reddito pari a € 45.692,00 per il 2022. Lo stesso risulta poi esclusivo proprietario dell'immobile in Via Parcar a IZ e di alcuni fondi ubicati in Fiumicello Villa Vicentina, oltre che comproprietario di quote di proprietà relative all'immobile costituente la casa famigliare in VOna d'Isonzo e di altri numerosi immobili (sia edifici sia fondi agricoli) sempre siti nel medesimo comune. è altresì socio e legale rappresentante CP dell'azienda di famiglia Tomovo di SI KO istrato un volume di affari pari a circa
7 € 1.500.000,00, è legale rappresentante della (fusa per incorporazione nella holding CP_2 CP_3
, con volume di affari per quasi € 1.000.000,00) ed è amministratore di una società maltese (la
[...]
, risulta socio e amministratore della (società di recente costituzione CP_4 Controparte_5 operante sempre nel settore agricolo) e titolare della società NA SR (nella quale ha conferito la somma complessiva di € 150.000,00 nel 2021 a titolo di acquisto quote o aumento del capitale sociale).Lo stesso risulta poi titolare di diversi rapporti di conto corrente, deposito titoli, fondi di investimento, intrattenuti con vari istituti bancari (Banco BPM, Gestioni Fiduciarie Srl, Banca Iccrea Spa, Banca di Credito Cooperativo del Carso, Unicredit Spa, Mediolanum Spa, Banca Mediolanum Vita Spa) per un importo complessivamente superiore a € 500.000,00. Nell'ambito dei suddetti rapporti con istituti bancari emergono poi poste di debito (finanziamenti e fideiussioni) relative agli asset societari sopra descritti. Infine, si osserva come è proprietario di un veicolo (Tesla Mod. 3) dal valore di € 58.970,00. CP
Alla luce delle premesse ermeneutiche sopra richiamate e della ricostruzione della capacità reddituali e patrimoniali delle parti, atteso l'evidente squilibrio economico tra le parti, considerato che il figlio della coppia – ancora non economicamente autosufficiente – ha dichiarato di risiedere Tes_3 prevale re e di rimanere solo nei fine settimana dalla madre mentre presso questa risultano collocati in via prevalente i figli e si ritiene che il contributo al mantenimento a carico di Per_2 _3
e a favore di debba essere individuato nella misura complessiva di CP Parte_1
€ 1.400,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui € 600,00 relativamente i figli e Per_2
e € 200,00 rispetto al figlio . Le spese straordinarie, individuate e disciplinate a _3 Per_1 Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sempre alla luce della disparità economica delle parti, sono poste a carico di nella misura del 70% e di nella restante misura CP Parte_1 del 30%.
2.4 Sul contributo al mantenimento in favore di Parte_1
Preliminarmente si rammenta come l'istituto, previsto dall'art. 156 c.c. ha lo scopo di far perdurare il dovere di sostegno materiale trai coniugi in una fase della crisi coniugale in cui non è venuto ancora del tutto meno il vincolo del matrimonio;
tale dovere si concretizza in un onere, a carico del coniuge economicamente più capace, atto a garantire la continuazione delle condizioni di vita godute in costanza di matrimonio al coniuge economicamente più debole, qualora questi non goda di adeguati redditi propri. Anche la Giurisprudenza più recente ha precisato come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 12196/2017).
La giurisprudenza ha avuto modo inoltre di chiarire come la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 25781/2017).
Si rammenta poi come costituisce insegnamento giurisprudenziale maggioritario, condiviso da questo Collegio, che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota
8 immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (così, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n. 27599/2022)
Applicate le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie e richiamata la ricostruzione delle disponibilità economiche e patrimoniali delle parti sintetizzate sub punto 2.3, per quanto le risultanze istruttorie non abbiano evidenziato in maniera puntuale quello che fu il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, si deve ritenere che, a fronte della maggiore capacità reddituale, economica e patrimoniale di – che obiettivamente poteva e può garantire alla famiglia uno stile di CP vita ben maggiore di quello che le sole disponibilità di consentirebbero – e alla luce Parte_1 delle circostanze che ha stabilizzat sizione lavorativa, gode di una Parte_1 rilevante provvista di capitale, risulta assegnataria dell'immobile sito in VOna d'Isonzo e che, alla luce degli accordi raggiunti, la stessa gode della disponibilità del camper cointestato col marito, il contributo al mantenimento a carico del marito e a favore della moglie debba essere determinato nella misura di € 400,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
Si prende atto, infine, degli accordi raggiunti dalle parti circa l'uso del camper cointestato, non apparendo gli stessi contrari ad alcuna norma imperativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
A fronte del valore indeterminato della causa e della sua complessità medio-bassa, si ritiene di fare applicazione dello scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e € 52.000, applicando i valori medi del predetto scaglione.
Ritenuta la soccombenza di in merito alla domanda di assegnazione della casa familiare CP riferita ad altro immobile, accolta la domanda di contributo al mantenimento (relativamente ai figli e a sé) avanzata da in misura inferiore a quanto domandato ma in misura maggiore della Parte_1 prospettazione di parte resistente si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti CP nella misura della metà, ponendo l co di . CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP
Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_5 prevalente dello stesso presso la madre;
Assegna la casa familiare, costituita dall'immobile sito in VOna d'Isonzo, Via Pot. Na Roje n. 17, a;
Parte_1
Dispone che, fatto salvo ogni migliore accordo, rimanga col padre a fine settimana alternati, dal
_3 venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 21.00. mane dove non è previsto il weekend paterno i starà con il padre due sere alla settimana il mercoledì ed il giovedì sera, con rientro dalla madre il
_3 dopo scuola;
Nelle settimane in cui è previsto il fine settimana paterno, tarà con il padre il
_3 mercoledì sera con rientro dalla madre il giovedì dopo scuola;
Durante le festività natalizie
_3 trascorrerà ad anni alternati con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e il perido dal 31 dice 6 gennaio con l'altro genitore. Le festività (e i gli eventuali ponti) previsti in occasione delle festività (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e Festa della Repubblica) saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alternati, proseguendo la scansione di fine settimana già in essere. Circa le vacanze estive,
_3 trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun un geni concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
9 Stante l'età dei figli e il periodo di frequentazione con ciascun genitore viene rimesso alla Per_1 Per_2 determinazione degli stessi.
Pone a carico di e a favore di , a titolo di contributo al CP Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 1.400,00 (di cui € 600,00 relativa al minore € 600,00 relativa _3
a e € 200,00 relativa a ), soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi nticipata entro il Per_2 Per_1 giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di nella misura del 70% e a carico di CP Pt_1
nella misura del 30%.
[...]
Pone a carico di e a favore di , a titolo di contributo al CP Parte_1 mantenimento della stessa, la somma mensile di € 400,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese-
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, CP Parte_1 previa compensaz la metà, in € 3. , oltre a esborsi, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali se e come dovute.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mossa (anno 2005, n. 5, parte II, serie A) affinché provveda all'annotazione e per gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in IZ, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IZ
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 123/2022 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ottavio Romano del Foro di IZ ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Ricorrente
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, CP C.F._2 nrico na Leonardi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_2
Email_3
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP
2) l'abitazione coniugale di via Pot na Roje n. 17 a VOna d'Isonzo rimane assegnata alla moglie fino Parte_1 al raggiungimento della maggiore età, completamento del ciclo di studi ed in ogni caso raggiungimento della autosufficienza economica dei figli e e fintantochè, tutti o anche uno solo degli stessi, rimarranno conviventi con la Per_1 Per_2 _3 madre;
3) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento presso la madre nell'abitazione familiare di _3 via Pot na Roje n. 17 a VOna d'Isonzo. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario concordato all'udienza del 23.2.2023 (recepito nell'ordinanza dd. 23.3.2023), con la precisazione che la madre richiede di poter trascorrere con il figlio minore, durante i periodi di vacanza, lo stesso numero di settimane concesse al padre (vedasi ulteriore settimana concessa
1 al padre con ordinanza resa all'udienza del 20.7.2023). Nulla per quel che riguarda i figli e che nelle more del Per_1 Per_2 procedimento hanno raggiunto la maggiore età;
4) Il padre corrisponderà alla madre, in costanza di convivenza con i figli e fino al raggiungimento della autosufficienza economica degli stessi, l'importo mensile di € 1.000,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie, in merito alle quali si farà riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale di IZ sottoscritto l'1.6.2016;
5) per il mantenimento della moglie, il marito corrisponderà alla stessa l'importo mensile di € 1.000,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat;
6) Spese di lite integralmente rifuse.
Per parte resistente: A. nel merito: - pronunciare la separazione personale tra i coniugi ed , Parte_2 Parte_1 con ogni provvedimento consequenziale;
-disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
Per_2 _3
-assegnare, per un periodo massimo di mesi dodici, la casa coniugale sita in VOna d'Isonzo, via Pot na Roje n. 17, alla RA in quanto genitore collocatario prevalente dei figli e ed, in seguito, assegnare in via Parte_1 Per_2 _3 definitiv la casa sita in IZ, via Parcar 1, di pr es el signor con fissazione Pt_1 Pt_3 di un termine per il trasferimento nel suddetto immobile di IZ, ciò anche in considerazione del fatto che la casa di VOna è di proprietà di terzi, dello stato di carenza di manutenzione in cui versa da quando il signor si e trasferito a CP IZ nonché dei pessimi rapporti tra la RA e la madre del signor che abita l'immobile attiguo;
Pt_1 CP
- preso atto che in sede di audizione in data 10 luglio 2024 il figlio maggiorenne ha confermato di vivere stabilmente e Per_1 prevalentemente con il padre nella casa di IZ (recandosi dalla madre saltuariamente nei week end) e che la circostanza risulta pacifica e non contestata dalle parti, a parziale modifica dell'ordinanza assunta in via provvisoria in data 23 marzo 2023, porre a carico del signor un contributo mensile al mantenimento dei figli e di Euro 600,00, vale CP Per_2 _3
a dire Euro 300,00 per cias o, nonché il pagamento delle spese straordin l del 50% secondo il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di IZ;
- disporre a carico della RA un contributo Pt_1 mensile per il mantenimento del figlio maggiorenne nella misura che il Tribunale riterrà equa e nata al reddito Per_1 della RA;
Pt_1
- in denegata ipotesi di conferma del contributo al mantenimento a carico del signor anche a favore del figlio CP Per_1 disporre che tale importo venga versato direttamente al figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 337 septies comma 1 del Codice civile;
- prevedere a favore della moglie un contributo al mantenimento mensile di Euro 300,00, considerato che la stessa lavora oramai stabilmente da anni;
- prevedere che il padre possa esercitare il diritto di visita come segue:
- Week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- almeno uno ovvero due pernottamenti infrasettimanali con accompagnamento dei figli a scuola la mattina successiva;
- Natale: ad anni alterni per i periodi dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- Pasqua ed altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): ad anni alterni;
- Vacanze estive: almeno quattro settimane di cui due settimane anche consecutive nei periodi di chiusura della scuola, da concordare con la RA entro il 31 maggio di ogni anno. Pt_1
- circa il camper in comproprietà dei coniugi, preso atto di quanto pattuito tra le parti all'udienza del 5 ottobre 2023, dichiarare che il camper continuerà ad essere utilizzato dalla RA , la quale dovrà farsi integralmente carico delle Pt_1 spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi dell'assic e del bollo;
statuire inoltre che lo stesso dovrà essere posto in vendita al compimento dei 18 (diciotto) anni di con divisione del ricavato della vendita nella misura del _3
50 per cento a favore di ciascuno dei coniugi.
2 B. In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della RA e la prova per testi sulle seguenti circostanze: o Parte_1 vero che dal maggio 2021, vale a dire da quando ha lasciato l' iare, il signor ha continuato a sostenere CP integralmente i costi della casa in cui vivono i figli con la madre, sita in VOna d'Isonzo, via Pat na Roje 17, e che in particolare ha continuato a pagare le tasse e le imposte, così come le bollette e le spese di straordinaria ed ordinaria dell'abitazione, come risulta dai documenti che mi si rammostrano (doc.12); o vero che dal maggio 2021, vale a dire da quando ha lasciato l'abitazione familiare, il signor ha continuato a mantenere i tre figli, corrispondendo mensilmente CP quantomeno la somma di Euro 1.000,00 (mille euro), oltre a tutte le spese straordinarie (spese sportive, ricreative, viaggi di studio e di svago, ricariche telefoniche, spese scolastiche e tasse universitarie), come risulta dai documenti che mi si rammostrano (docc.10-11); o vero che dal maggio 2021, vale a dire da quando ha lasciato l'abitazione familiare, il signor ha CP continuato ad acquistare quasi tutto l'abbigliamento di cui i figli necessitano.
Si indicano come testi: - via Stefano Persoglia 6-1/a-Lucinico (GO).; - via Leonardo Da Testimone_1 Testimone_2
Vinci, AL (G via Pot Na Roje 17, VOna d'Isonzo VO ); - Tes_3 Tes_4 via Pot Na Roje 17, VOna d'Isonzo GO)
In caso di ammissione dei capitoli di prova di controparte si chiede ammettersi prova contraria con i testi sopra indicati.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile in data Parte_1 CP 04/06/2005 presso il Comune di Mossa (anno 2005, n. 5, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 11/10/2003 a IZ), (n. il 29/08/2006 a Per_1 Per_2 IZ) e n. il 06/08/2011 a IZ). _3
Con ricorso depositato in data 08/02/2022 ha allegato: a) che veniva meno l'affectio Parte_1 coniugalis tanto che i coniugi smettevano di vivere insieme e si trasferiva presso il CP proprio immobile sito in IZ, Via Parcar n. 1; b) che a versare la somma di CP
€ 1.000,00 per il mantenimento dei figli;
c) che a seguito della nascita dei figli la ricorrente rinunciava al proprio lavoro per dedicarsi all'accudimento degli stessi e che solo recentemente riprendeva attività lavorativa (dapprima in una gelateria poi come supplente maestra d'asilo); d) che le capacità economiche e patrimoniali di sono particolarmente ingenti, essendo lo stesso proprietario di diversi CP immobili, titolare di un'azienda agricola e avendo partecipazioni sociali in società estere;
f) che in costanza di matrimonio la coppia ha goduto di un tenore di vita particolarmente elevato.
Sulla scorta di tali allegazioni, al ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in VOna d'Isonzo Via Pot. Na Roje n. 17 (immobile in comproprietà tra CP
e la di lui famiglia, essendo ancora pendenti pratiche successorie ed in cui formalme
[...] anche la madre di sebbene in un'unità immobiliare di fatto autonoma), la CP regolamentazione dei za dei figli con il genitore non collocatario, e il contributo a carico di e a favore di nella misura di € 1.000,00 per ciascun figlio CP Parte_1
e nella m er sé.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito in giudizio , CP allegando: a) di aver gestito, in costanza di matrimonio, la propria azienda di fami Par Tomovo di SI KO & C s.s., di oltre al resistente, è socia la di lui sorella e per Testimone_1 la quale ha lavorato, nel periodo co eso tra il 2010 e il 2020, anche quale Parte_1 coadiuvante agricola;
b) che la ricorrente fino al 2011 aveva lavorato come impiegata presso un'azienda, che era stata licenziata per riduzione del personale e che da all'ora, per propria scelta personale, non aveva più lavorato, salvo qualche impiego sporadico;
c) che la vita coniugale della coppia, nel corso degli anni, era attraversata da diverse crisi provocate principalmente da atteggiamenti di all'esito delle Parte_1 quali il resistente decideva, nel mese di maggio 2021, di lasciare la casa coniugale per trasferirsi nel proprio
3 immobile in IZ, Via Parcar;
d) che la famiglia aveva vissuto in tale immobile nel periodo compreso tra il 2003 al 2011, fino a pochi mesi dalla nascita del terzo figlio;
e) di aver continuato a pagare tutte le spese, nonostante il trasferimento, relative all'immobile in VOna;
f) che in costanza di matrimonio la famiglia non ha mai goduto di un tenore di vita particolarmente elevato, concedendosi qualche fine settimana in montagna per sciare d'inverno (affittando un appartamento) e trascorrendo le vacanze estive in camper;
Il ricorrente ha poi dedotto come tale ultimo immobile si trovi in campagna, vicino all'abitazione dei propri famigliari e all'azienda agricola, e che, a seguito delle vicende successorie, tale immobile sarà in comproprietà del resistente, della di lui madre e delle sorelle e Sulla scorta di tali Tes_1 Tes_2 argomentazioni ha aderito alla domanda di e, ento condiviso dei CP figli con collocamento presso la madre e ha domandato che venga a questa assegnato l'immobile in Via Parcar di IZ in luogo di quello in VOna, opponendosi al quantum delle domande di mantenimento avanzate da controparte.
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente all'udienza del 06/04/2022 all'esito della quale è stato nominato Giudice Relatore il Dott. Longorbardi;
All'udienza del 15/06/2022 il Giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice Relatore, all'esito dell'udienza del 08/02/2023 il Presidente ha delegato al Giudice istruttore l'adozione di provvedimenti urgenti;
All'udienza del 23/02/2023 le parti sono comparse davanti al Giudice. ha ribadito la Parte_1 propria opposizione ad andare a vivere nell'immobile di IZ e l oncordemente modulato i periodi di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario. All'esito dell'udienza il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, si è pronunciato sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e ha così provveduto: Dato atto che
I signori e hanno rappresentato come attualmente i figli (n. IZ il Pt_1 CP Per_1
11/10/2 en economicamente autosufficiente), (n. Go 9/08/2006) e Per_2 (n. IZ 06/08/2011) vivano con la madre presso la casa coniugale, a VOna d'Isonzo (di _3
della famiglia ), come descritto in atti. In particolare, studia all'Università di CP Per_1 Trieste e viaggia tutti i giorni mentre i figli più piccoli studiano a IZ. La frequentazione col padre, in assenza di provvedimenti provvisori del Tribunale, è stata regolata prevedendo dei pernotti presso il padre (che nel frattempo si è trasferito a IZ in un appartamento di sua proprietà) nel fine settimana, a settimane alternate, e durante la settimana. Le parti hanno rappresentato come i figli, comunque, vedano pressoché ogni giorno il padre (essendo la casa coniugale situata presso l'azienda agricola gestita da questi). Nel confronto dell'udienza, la RA ha manifestato, in punto di frequentazione, particolare insofferenza in Pt_1 merito a scelte e decisioni assunte dal marito all'ultimo, senza preventivo accordo e mettendo, in buona sostanza, la stessa di fronte al “fatto compiuto”. Di contro, il signor , pur minimizzando quanto CP sostenuto dalla moglie, ha comunque confermato la totale assenza di dialogo tra i coniugi in merito alla gestione dei figli, rappresentando come vengano demandato a questi, loro malgrado, il compito di fare da tramite tra i genitori.
Ad esito dell'udienza del 23/02/2023, anche al fine di evitare l'acuirsi del conflitto genitoriale in punto di frequentazioni, le parti hanno raggiunto, con l'ausilio dei legali e del Giudice, il seguente accordo in punto di collocamento dei figli minori e di frequentazione col genitore non collocatario al quale si sono impegnati di attenersi:
“salvo diverso e migliore accordo, vengano collocati in via prevalente presso la madre, come è la situazione di fatto attuale e si accordano affinché rimangano col padre a fine settimana alternati, dal venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 21.00. Nelle settimane dove non è previsto il weekend paterno i ragazzi staranno con il padre due sere alla settimana il mercoledì ed il giovedì sera, con rientro dalla madre il venerdì dopo scuola;
Nelle settimane in cui è previsto il fine settimana paterno, i figli staranno con il padre il mercoledì sera con
4 rientro dalla madre il giovedì dopo scuola;
I ponti previsti per quest'anno in occasione delle festività (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e Festa della Repubblica) saranno trascorso alternativamente proseguendo la scansione di fine settimana già in essere. Circa le vacanze estive, le parti si accordano affinché i figli trascorrano almeno due settimane consecutive con un genitore, fermo restando il calendario di alternatività già in essere. I genitori si accordano affinché i figli trascorreranno Natale con un genitore, Capodanno con l'altro ad anni alternati.
Le parti si impegnano a rispettare le regole date, fatto salvo ogni migliore accordo, stabilendo che laddove invece accordo non ci fosse, le regole date dal Tribunale saranno lo standard minimo a cui attenersi”.
Le parti hanno poi illustrato, richiamandosi alla documentazione già depositata in atti, le rispettive condizioni economiche, rappresentando come attualmente il padre versi la somma mensile di € 1.000,0 per il mantenimento ordinario dei figli, provvedendo interamente alle spese straordinarie. Sul punto, la RA
ha evidenziato che, a fronte dello squilibrio reddituale tra le parti, tale somma non consenta, da Pt_1 un lato, di permettere un adeguato sostentamento dei tre figli e, dall'altro, non colmi il divario reddituale e che tale situazione abbia l'effetto di “attirare” maggiormente i figli verso il padre, il quale è in grado di elargire regalie costose, risultando più “appetibile” agli occhi dei ragazzi. Di contro, il signor ha negato di CP viziare i propri figli e ha rappresentato come la somma da lui corrisposta, nonostante eddituale, sia congrua per il mantenimento dei ragazzi a fronte dell'assegnazione, di fatto, della casa coniugale, delle cui spese si fa interamente carico lo stesso.
Rilevato che
Preliminarmente, il Tribunale non può che dare atto della comune volontà dei coniugi di vivere separati, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Infatti, nel corso dell'udienza presidenziale, nuovamente celebrata, è emersa una conflittualità molto accesa tra le parti, le quali non riescono a superare i reciproci rancori sorti durante la convivenza matrimoniale (e che hanno verosimilmente portato alla rottura della coppia) a discapito del benessere, superiore e prevalente, dei loro figli. I coniugi risultano ancora concentrati sul rievocare con astio antichi malumori e, pertanto, sono del tutto incapaci di instaurare il minimo dialogo, coinvolgendo i figli nell'ingrato ruolo di messaggeri nelle comunicazioni trai genitori e creando, di conseguenza, plurime occasioni di incomprensioni e occasioni di conflitto famigliare, nel quale, giocoforza, sono sempre più coinvolti i figli.
Ciò desta particolari preoccupazioni per quanto riguarda, in particolar modo, il figlio più piccolo, _3
(neanche dodicenne) che, a differenza dei fratelli più grandi ( è maggiorenne e sta per co Per_1 Per_2 diciassette anni), si trova in una fase molto delicata e complessa del proprio sviluppo. A fronte di un contesto famigliare che non desta particolare allarme e di capacità genitoriali che appaiono adeguate e non contestate (entrambi i coniugi chiedono infatti l'affidamento condiviso dei figli), tale incapacità comunicativa, qualora non venisse al più presto superata, potrebbe compromettere la situazione descritta e comportare l'intervento di soggetti terzi nel diramare il conflitto genitoriale.
L'accordo raggiunto in punto di collocamento dei figli minori, assegnazione della casa famigliare e regolamentazione della frequentazione col genitore collocatario può, in questa prospettiva, rappresentare un primo passo positivo verso un'auspicabile distensione nei rapporti nell'ottica di una maggiore condivisione delle scelte genitoriali – che non deve mancare nonostante la fine del rapporto di coppia – e, pertanto, non può che essere accolta dal Tribunale, già in sede provvisoria.
In punto di mantenimento, è evidente – e peraltro non contestato – lo squilibrio reddituale e patrimoniale in essere tra i coniugi. Pur tenendo conto dell'assegnazione della casa famigliare, di proprietà della famiglia
, si rileva come la cifra attualmente dallo stesso corrisposta risulti incongrua sia a coprire il CP nto ordinario dei figli sia ad assicurare il mantenimento della moglie volto a garantire, sebbene con i dovuti temperamenti così come elaborati dal dibattito giurisprudenziale, alla moglie separanda un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di matrimonio. Fatto salvo ogni ulteriore determinazione all'esito di ogni approfondimento istruttorio necessario, provvisoriamente il padre dovrà corrispondere, per il mantenimento di ciascuno dei tre figli, la somma di € 350,00 €, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT. Tale somma
5 dovrà essere versata alla RA , nelle modalità dalla stessa indicata. Per quanto riguarda il Pt_1 figlio maggiorenne allo stato non può essere accolta la richiesta, avanzata dalla difesa paterna, di versare Per_1 direttamente allo contributo per il mantenimento ordinario, vivendo il giovane ancora presso la madre nella casa coniugale e non essendo state evidenziate ragioni che giustificherebbero una gestione autonoma del proprio mantenimento. La differenza reddituale giustifica, inoltre, la previsione di porre a carico le spese per il mantenimento straordinario dei figli, individuate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di IZ, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
In via provvisoria, deve essere altresì posto a carico di l'obbligo di corrispondere a CP
, per il di lei mantenimento, ,00 mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente su base ISTAT. Tale somma dovrà essere versata alla RA , nelle modalità Pt_1 dalla stessa indicata.
All'udienza del 20/07/2023 si è proceduto all'interrogatorio formale di . CP
Alla successiva udienza del 05/10/2023, chiamata per cercare di stimolare una soluzione del giudizio condivisa tra le parti, la stessa non avveniva, eccezion fatta sulla regolamentazione dell'utilizzo del caper di proprietà comune dei coniugi. All'esito dell'udienza è stato disposto che le parti versassero un aggiornamento delle proprie condizioni economiche e finanziarie.
Successivamente, sono stati disposti accertamenti finanziari rispetto a , con particolare CP riguardo ai redditi esteri.
All'udienza del 10/07/2024 è stato sentito come informatore il figlio della coppia All'esito Tes_3 dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni (in cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati) e all'esito della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per le determinazioni di propria competenza e per la partecipazione nel presente giudizio.
2. Il ricorso presentato da merita accoglimento nei seguenti termini. Parte_1
2.1 Sulla separazione dei coniugi;
Sussistono i presupposti di Legge per l'accoglimento della domanda congiunta attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova, anche alla luce delle argomentazioni e delle allegazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2.2 Sul regime di affidamento e collocamento dei figli della coppia, sull'assegnazione della casa coniugale.
Si da atto che nelle more del giudizio il figlio della coppia ha raggiunto la maggiore età e che Persona_4 pertanto la pronuncia sull'esercizio della responsabilità g per oggetto il solo figlio _3 terzogenito della coppia e ancora minorenne.
In punto di affidamento e collocamento del figlio minorenne della coppia non sono emersi particolari motivi di contrasto o elementi che giustifichino una deroga alla regola generale di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale o una modifica radicale delle statuizioni in atto.
Pertanto, si deve confermare l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Persona_5 collocamento prevalente presso la madre. I periodi in cui orrerà con il genitore non collocatario restano regolati come da provvedimento del 23/03/2023, con la previsione che il minore, durante il periodo estivo, almeno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Stante l'età dei figli e il periodo di frequentazione con ciascun genitore viene rimesso alla Per_1 Per_2 determinazione degli stessi.
6 Rispetto all'assegnazione della casa coniugale, si rammenta come l'istituto in parola, disciplinato dall'art. 337 sexies c.c., abbia lo scopo di garantire ai figli della coppia (minorenni o maggiorenni ed economicamente non autosufficienti) la stabilità dell'ambiente domestico nonostante la rottura del rapporto dei genitori. La giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di ribadire come pertanto l'assegnazione debba tener conto del collocamento prevalente del minore e che la stessa possa essere disposta anche qualora l'immobile sia di proprietà (o in comproprietà) di soggetti terzi alla coppia, essendo tale provvedimento loro opponibile.
Ciò chiarito, a fronte del collocamento prevalente del minore presso la madre, si ritiene che alla _3 stessa debba essere assegnata la casa coniugale sita in VOna d'Isonzo Via Pot. Na Roje n. 17.
La considerazione che tale abitazione comporti degli oneri e delle difficoltà di gestione maggiori, anche in considerazione del fatto che l'immobile si trovi in prossimità dell'azienda del padre e dell'abitazione della madre di questi non è infatti idonea ad incidere sull'interesse del minore al mantenimento del _3 proprio ambiente domestico, avendo risvolti prevalenti sugli interessi di entrambe le parti che soccombono rispetto a quello del minore. Pertanto, la richiesta del resistente di assegnazione alla ricorrente, quale casa coniugale dell'immobile sito in IZ, Via Parcar deve essere rigettata.
La mancanza di conflittualità in ordine ad aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale ha reso superfluo l'ascolto del minore, anche nella prospettiva di rendere lo stesso il più estraneo possibile al conflitto genitoriale – improntato soprattutto sul tema del reciproco addebito e sugli aspetti di natura economica – ed alla processualizazione del medesimo. Non è poi emersa la volontà di di _3 manifestare al Giudice il proprio punto di vista.
2.3 Sul contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del genitore non collocatario
In punto di contributo al mantenimento per il genitore non collocatario, il Collegio ritiene come la corresponsione di un importo perequativo sia sempre necessaria nel caso in cui, alla luce del divario reddituale e patrimoniale tra i genitori si renda necessario riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico degli stessi, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in relazione ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore: è opinione condivisa infatti che l'assegno per il mantenimento a carico del genitore non collocatario assolva ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., da ultimo, Cass, Civ., Sez. I, Ord. 16739/2020). È orientamento giurisprudenziale pacifico che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento del figlio in ragione delle proprie sostanze.
Dall'istruttoria svolta è emerso come abbia capacità reddituali ridotte: la stessa svolge Parte_1 lavoro come insegnante, percepend nnuo di circa € 12.700,00(sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi dimessa agli atti). La stessa non è proprietaria di immobili, è proprietaria di un'autovettura (Ford mod. Grand C. Max immatricolato nel 2016), è gode di risparmi sul proprio conto corrente ammontanti a circa € 45.000;
Di contro, le capacità economiche e reddituali risultano ben maggiori, come emerge CP anche dalla relazione depositata dalla Guardia di Finanza all'esito delle indagini disposte nel corso del presente giudizio. In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse risulta che il resistente abbia dichiarato un reddito pari a € 59.389,00 per l'anno 2020, € 66.857,00 per l'anno 2021 e un reddito pari a € 45.692,00 per il 2022. Lo stesso risulta poi esclusivo proprietario dell'immobile in Via Parcar a IZ e di alcuni fondi ubicati in Fiumicello Villa Vicentina, oltre che comproprietario di quote di proprietà relative all'immobile costituente la casa famigliare in VOna d'Isonzo e di altri numerosi immobili (sia edifici sia fondi agricoli) sempre siti nel medesimo comune. è altresì socio e legale rappresentante CP dell'azienda di famiglia Tomovo di SI KO istrato un volume di affari pari a circa
7 € 1.500.000,00, è legale rappresentante della (fusa per incorporazione nella holding CP_2 CP_3
, con volume di affari per quasi € 1.000.000,00) ed è amministratore di una società maltese (la
[...]
, risulta socio e amministratore della (società di recente costituzione CP_4 Controparte_5 operante sempre nel settore agricolo) e titolare della società NA SR (nella quale ha conferito la somma complessiva di € 150.000,00 nel 2021 a titolo di acquisto quote o aumento del capitale sociale).Lo stesso risulta poi titolare di diversi rapporti di conto corrente, deposito titoli, fondi di investimento, intrattenuti con vari istituti bancari (Banco BPM, Gestioni Fiduciarie Srl, Banca Iccrea Spa, Banca di Credito Cooperativo del Carso, Unicredit Spa, Mediolanum Spa, Banca Mediolanum Vita Spa) per un importo complessivamente superiore a € 500.000,00. Nell'ambito dei suddetti rapporti con istituti bancari emergono poi poste di debito (finanziamenti e fideiussioni) relative agli asset societari sopra descritti. Infine, si osserva come è proprietario di un veicolo (Tesla Mod. 3) dal valore di € 58.970,00. CP
Alla luce delle premesse ermeneutiche sopra richiamate e della ricostruzione della capacità reddituali e patrimoniali delle parti, atteso l'evidente squilibrio economico tra le parti, considerato che il figlio della coppia – ancora non economicamente autosufficiente – ha dichiarato di risiedere Tes_3 prevale re e di rimanere solo nei fine settimana dalla madre mentre presso questa risultano collocati in via prevalente i figli e si ritiene che il contributo al mantenimento a carico di Per_2 _3
e a favore di debba essere individuato nella misura complessiva di CP Parte_1
€ 1.400,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui € 600,00 relativamente i figli e Per_2
e € 200,00 rispetto al figlio . Le spese straordinarie, individuate e disciplinate a _3 Per_1 Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sempre alla luce della disparità economica delle parti, sono poste a carico di nella misura del 70% e di nella restante misura CP Parte_1 del 30%.
2.4 Sul contributo al mantenimento in favore di Parte_1
Preliminarmente si rammenta come l'istituto, previsto dall'art. 156 c.c. ha lo scopo di far perdurare il dovere di sostegno materiale trai coniugi in una fase della crisi coniugale in cui non è venuto ancora del tutto meno il vincolo del matrimonio;
tale dovere si concretizza in un onere, a carico del coniuge economicamente più capace, atto a garantire la continuazione delle condizioni di vita godute in costanza di matrimonio al coniuge economicamente più debole, qualora questi non goda di adeguati redditi propri. Anche la Giurisprudenza più recente ha precisato come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 12196/2017).
La giurisprudenza ha avuto modo inoltre di chiarire come la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute (così Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 25781/2017).
Si rammenta poi come costituisce insegnamento giurisprudenziale maggioritario, condiviso da questo Collegio, che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota
8 immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (così, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, n. 27599/2022)
Applicate le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie e richiamata la ricostruzione delle disponibilità economiche e patrimoniali delle parti sintetizzate sub punto 2.3, per quanto le risultanze istruttorie non abbiano evidenziato in maniera puntuale quello che fu il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, si deve ritenere che, a fronte della maggiore capacità reddituale, economica e patrimoniale di – che obiettivamente poteva e può garantire alla famiglia uno stile di CP vita ben maggiore di quello che le sole disponibilità di consentirebbero – e alla luce Parte_1 delle circostanze che ha stabilizzat sizione lavorativa, gode di una Parte_1 rilevante provvista di capitale, risulta assegnataria dell'immobile sito in VOna d'Isonzo e che, alla luce degli accordi raggiunti, la stessa gode della disponibilità del camper cointestato col marito, il contributo al mantenimento a carico del marito e a favore della moglie debba essere determinato nella misura di € 400,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
Si prende atto, infine, degli accordi raggiunti dalle parti circa l'uso del camper cointestato, non apparendo gli stessi contrari ad alcuna norma imperativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
A fronte del valore indeterminato della causa e della sua complessità medio-bassa, si ritiene di fare applicazione dello scaglione di riferimento compreso tra € 26.000 e € 52.000, applicando i valori medi del predetto scaglione.
Ritenuta la soccombenza di in merito alla domanda di assegnazione della casa familiare CP riferita ad altro immobile, accolta la domanda di contributo al mantenimento (relativamente ai figli e a sé) avanzata da in misura inferiore a quanto domandato ma in misura maggiore della Parte_1 prospettazione di parte resistente si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti CP nella misura della metà, ponendo l co di . CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP
Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_5 prevalente dello stesso presso la madre;
Assegna la casa familiare, costituita dall'immobile sito in VOna d'Isonzo, Via Pot. Na Roje n. 17, a;
Parte_1
Dispone che, fatto salvo ogni migliore accordo, rimanga col padre a fine settimana alternati, dal
_3 venerdì alle 18.00 alla domenica sera alle 21.00. mane dove non è previsto il weekend paterno i starà con il padre due sere alla settimana il mercoledì ed il giovedì sera, con rientro dalla madre il
_3 dopo scuola;
Nelle settimane in cui è previsto il fine settimana paterno, tarà con il padre il
_3 mercoledì sera con rientro dalla madre il giovedì dopo scuola;
Durante le festività natalizie
_3 trascorrerà ad anni alternati con un genitore il periodo dal 23 al 30 dicembre e il perido dal 31 dice 6 gennaio con l'altro genitore. Le festività (e i gli eventuali ponti) previsti in occasione delle festività (Pasqua, 25 aprile, 1 maggio e Festa della Repubblica) saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alternati, proseguendo la scansione di fine settimana già in essere. Circa le vacanze estive,
_3 trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non consecutive, con ciascun un geni concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
9 Stante l'età dei figli e il periodo di frequentazione con ciascun genitore viene rimesso alla Per_1 Per_2 determinazione degli stessi.
Pone a carico di e a favore di , a titolo di contributo al CP Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 1.400,00 (di cui € 600,00 relativa al minore € 600,00 relativa _3
a e € 200,00 relativa a ), soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi nticipata entro il Per_2 Per_1 giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di nella misura del 70% e a carico di CP Pt_1
nella misura del 30%.
[...]
Pone a carico di e a favore di , a titolo di contributo al CP Parte_1 mantenimento della stessa, la somma mensile di € 400,00, soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese-
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano, CP Parte_1 previa compensaz la metà, in € 3. , oltre a esborsi, I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali se e come dovute.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mossa (anno 2005, n. 5, parte II, serie A) affinché provveda all'annotazione e per gli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in IZ, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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