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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7120 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 18.6.2025 emette la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 5852/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro tra ricorrente opponente Parte_1 avv. Candeloro e D'Ambra e convenuto CP_1
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente l'istante chiede l'accertamento dei requisiti relativi allo status di handicap di cui ai comma 3 L 104/92 non riconosciuti nella fase cd “ATP” ex art 445 bis c.p.c. Fissata l'udienza di data 14.5.2025 e quindi rinviata alla odierna, con rituale comunicazione all'istante, nessuno è comparso e l' non risulta costituito. CP_1
Questo Giudice , in considerazione che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”). Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 18.2.2025 nell'interesse di nei confronti di ed estinto il processo. Parte_1 CP_1
Roma, 18.6.2025
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto all'udienza del 18.6.2025 emette la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 5852/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro tra ricorrente opponente Parte_1 avv. Candeloro e D'Ambra e convenuto CP_1
Con ricorso ritualmente depositato telematicamente l'istante chiede l'accertamento dei requisiti relativi allo status di handicap di cui ai comma 3 L 104/92 non riconosciuti nella fase cd “ATP” ex art 445 bis c.p.c. Fissata l'udienza di data 14.5.2025 e quindi rinviata alla odierna, con rituale comunicazione all'istante, nessuno è comparso e l' non risulta costituito. CP_1
Questo Giudice , in considerazione che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”). Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 18.2.2025 nell'interesse di nei confronti di ed estinto il processo. Parte_1 CP_1
Roma, 18.6.2025
Il Giudice