Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9642/22 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9642/2022 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. con decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a far data dal 19/12/2024 di comunicazione del provvedimento
TRA
(P. VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede a NA in Via Giovanni Porzio Is. F4, elettivamente domiciliata a
Nola (NA) in Via Pietro Vivenzio n. 17, presso lo studio dell'avv. Filomena
Caracciolo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
(P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede a Milano al Corso Monforte n. 21, elettivamente domiciliata a NA in Via Francesco Giordani n. 23, presso lo studio dell'avv. Stefano Liguori che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1845/2022, R.g. 3433/22, emesso dal Tribunale di NA il 10/03/2022.
Conclusioni: per l'opponente, come dall'atto introduttivo del giudizio, accogliere l'opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni di cui in atti, tanto in fatto quanto in diritto;
dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto, ed illegittimo e condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e, pertanto, accertare e dichiarare che vi è stato inadempimento contrattuale, condannando l'opposta al versamento delle somme che verranno liquidate a titolo di risarcimento da inadempimento contrattuale per le conseguenze delle omissioni e dei ritardi denunciati, con gli accessori di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per l'opposto, come da note conclusionali, in via preliminare ed in rito, dichiarare l'inesistenza e/o la assoluta ed insanabile nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, con ogni effetto di legge in ordine al D.I. opposto e con rigetto dell'opposizione; nel merito, rigettare l'opposizione siccome del tutto infondata e temeraria tanto in fatto quanto in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la spiegata domanda riconvenzionale siccome inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata;
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertarsi e dichiararsi che la è debitrice Parte_1 della dell'importo di € 10.942,52, o di quello differente Controparte_1
ritenuto di giustizia, per le prestazioni di cui ai contratti per cui si controverte regolarmente eseguite e non pagate, e condannarsi l'odierna opponente al pagamento, in favore della dell'importo de quo, oltre Controparte_1
interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/02 o, in subordine, al tasso legale e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
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La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi
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sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, la società (d'ora in avanti solo “la società Parte_1 opponente”) citava in giudizio la società (d'ora innanzi Controparte_1 solo “la società opposta”) proponendo opposizione al D.I. n. 1845/22 emesso dal Tribunale di NA il 10/03/2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.942,52, oltre accessori e spese, a titolo di a titolo di saldo delle fatture relative al pagamento delle campagne pubblicitarie, regolarmente eseguite, oggetto dei due contratti stipulati nel
2021.
In particolare, l'opponente eccepiva l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione dei contratti per il mancato rispetto temporale delle campagne pubblicitarie ed azionava domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva la nullità della procura alle liti allegata dalla difesa della società opponente, contestava l'assunto di parte opponente, facendo rilevare come il contratto richiamato del
05/10/2021 avrebbe avuto ad oggetto una campagna pubblicitaria di 14gg a decorrere dal 13/09/2021, quindi già conclusa alla data del contratto, e ciò senza tener conto degli acconti versati nello stesso periodo ed in mancanza di alcun documento concernente le contestazioni lamentate. Con riferimento alla e-mail del 22.12.2021 (ben due mesi dopo la conclusione dei contratti e l'esecuzione delle campagne), richiamata da controparte e non documentata, osservava che entrambe le campagne erano state eseguite regolarmente e che non vi era stato alcun ritardo e/o mancata fornitura delle cd. campagne taxi in
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quanto, come evincibile dalla semplice lettura dei contratti prodotti, nessuna campagna taxi era stata commissionata, concordata o contrattualizzata tra le parti. Eccepiva, infine, come ai sensi dell'art. 7 di entrambi i contratti sottoscritti, le verifiche della corretta esecuzione della campagna andavano eseguite entro i cinque giorni successivi all'installazione; decorso detto termine, l'opera era da intendersi definitivamente accettata. Rilevava, circa la domanda riconvenzionale della società opponente, l'insussistenza di alcun inadempimento e l'indicazione solo generica di un presunto danno subito.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, accolta ma non espletata la prova testimoniale per la rinuncia dei procuratori delle parti all'escussione dei testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. del 26/09/2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del
19/12/2024.
In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare copia dei contratti, delle fatture di cui l'opposta chiede il pagamento e sollecito di pagamento.
Tale documentazione, tra l'altro non contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..
Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi
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effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n.
8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass.
Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ.
03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004,
n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale
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corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni
(Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
L'opposizione è infondata e va rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
In via preliminare occorre rilevare come la difesa di parte opponente abbia sanato l'irregolarità della procura alle liti mediante il deposito, in data
6/10/2022, della procura alle liti conferita dal sig. , legale CP_2
rappresentante della Parte_1
A tal proposito si evidenzia come l'art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa (Cass. Civ. 7/5/2018 n. 10885).
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Nel merito vi è prova in via documentale della sottoscrizione dei due contratti di diffusione pubblicitaria. Il primo veniva sottoscritto in data 10/09/2021 ed aveva ad oggetto l'installazione di n. 55 posizioni pubblicitarie a NA (52 impianti 6x3 e 3 impianti 4x3) e n. 2 impianti ad Avellino dal 13/09/2021 per
14 gg;
per tale contratto veniva emessa dall'opposta la fattura n. 82 del
05/10/2021 per l'importo di € 7.320,00 (doc.
9.10 allegato al fascicolo di parte opposta); il secondo contratto veniva sottoscritto in data 05/10/2021, ed aveva ad oggetto l'installazione di n. 55 posizioni pubblicitarie a NA (52 impianti 6x3 e 3 impianti 4x3) dal 11/10/2021 per 14gg, soggetto “Divani e
Divani”; per tale contratto veniva emessa dall'opposta la fattura n. 86 del
19/10/2021 per l'importo di € 7.522,52 (doc.
9.9 del fascicolo di parte opposta).
L'esecuzione dei contratti risulta provata dall'invio della comunicazione e- mail del 29/9/2021 inviata all'opponente contenente i giustificativi delle affissioni relative al primo contratto del 10/9/2021 (doc. 8 allegato al fascicolo di parte opposta) e dalla comunicazione e-mail del 18/10/2021 inviata all'opponente contenente i giustificativi delle affissioni relative al secondo contratto del 5/10/2021 (doc. 7 allegato al fascicolo di parte opposta), senza che venissero sollevate contestazioni da parte opponente.
Come detto in epoca immediatamente successiva l'opponente rilasciava due assegni bancari (in data 30/11/2021 e 30/12/2021) per il pagamento in acconto delle fatture ut supra indicate, anche in questo caso senza allegazione di contestazioni in merito all'esecuzione degli obblighi assunti.
Inoltre, la documentazione allegata da parte opponente con le memorie istruttorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione in quanto consistente in alcune comunicazioni e-mail intercorse tra l'opponente e la società Genesi Srl, soggetto estraneo al presente giudizio.
Infine, non può non tenersi conto che, a norma dell'art. 7 di entrambi i contratti, qualsiasi contestazione concernete l'installazione pubblicitaria
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doveva essere proposta entro i cinque giorni successivi in quanto, decorso tale termine, l'opera doveva intendersi per definitivamente accettata.
Risulta, pertanto, provata l'esecuzione delle installazioni pubblicitarie come previste dai due contratti dovendosi accogliere la domanda di pagamento dell'opposta e rigettare la domanda riconvenzionale di parte opponente, e ciò in mancanza di prova dell'inadempimento dell'opposta e dei danni genericamente reclamati dall'opponente avendo, come detto, l'opponente persino rinunciato all'escussione dei testi di parte opposta fatti propri (udienze del 19/10/23 e 23/11/23).
Deve, in conclusione, rigettarsi l'opposizione con la conferma del D.I. n.
1845/22 del 10/3/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia
(importo medio dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00, ridotto del
30%), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13 agosto 2022 G.U. n. 236 dell'8/10/2022).
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di NA - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1845/2022, R.g. 3433/22, emesso dal Tribunale di NA il 10/3/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.554,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, VA e Cpa, con attribuzione.
Così deciso in NA il 18 marzo 2025
Il Giudice
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dott. Filippo Peluso
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