Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1867
TAR
Ordinanza presidenziale 6 febbraio 2023
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TAR
Sentenza 17 luglio 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso di primo grado

    Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza d'interesse, ritenendo che la mancata impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalle aliquote di avanzamento rendesse impossibile l'accoglimento della domanda. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la domanda di ricostruzione carriera mira al riconoscimento di benefici economici derivanti dal decorso del tempo nel grado di aviere capo, potenzialmente ottenibili anche senza la promozione al grado di primo aviere scelto.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda di ricostruzione carriera

    Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ricostruzione carriera. Ha affermato che l'art. 17 del D.Lgs. 196/1995, nella versione vigente, non prevedeva l'esclusione dalle aliquote di avanzamento per il solo fatto di essere transitati in un ruolo superiore. Inoltre, l'amministrazione non ha contestato che gli appellanti avessero soddisfatto il requisito temporale di permanenza nel grado di aviere capo. Pertanto, la nota del Ministero della Difesa del 17 agosto 2015, che rigettava l'istanza, è stata annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1867
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1867
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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