Ordinanza presidenziale 6 febbraio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01867/2026REG.PROV.COLL.
N. 09800/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9800 del 2023, proposto da US AL, CO AI, TT IN, NI TI, RL TI, AL BR, RL UN, UR CI, NN NI CA, NI ON, IN RV, ND NE, RE ST, PI AO D’EL, AD EL NO, RG De IO, CC De NN, IL EL LO, NI ELl'LA, ME Di RI, LE Di LO, MI TE, FR FF, RI TO, ST RI, AC La CO, NI IN, US LI, TT RÈ, NE NN, CC RE, CO AR, ME IN, IA RO, NI DO JR, TO PI, NI CO, ME TO, GE EN, US AG, IG MO, CO CC, US PI NI ID, US ZZ, AS RI, CO ET, MI SA, MI ER, IG SE, IO SI, TO EL, LE OR, RE PA, NN IN, MI LL, US ND, FR GL, OS VO, IR AM, NO ZA e NI IT, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. 11982 del 17 luglio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, il consigliere FR GI e uditi per le parti l’avvocati Giancarlo Viglione e l’avvocato dello Stato TT Cesaroni;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II reparto, 6^ divisione, prot. n. M_D GMIL 05350451 del 17 agosto 2015 di rigetto dell’istanza di svariati sergenti dell’Aeronautica militare diretta al riconoscimento del loro diritto alla ricostruzione di carriera “ora per allora” per mancato conseguimento del grado di primo aviere scelto.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) i signori US AL, CO AI, TT IN, NI TI, RL TI, AL BR, RL UN, UR CI, NN NI CA, NI ON, IN RV, ND NE, RE ST, PI AO D’EL, AD EL NO, RG De IO, CC De NN, IL EL LO, NI ELl'LA, ME Di RI, LE Di LO, MI TE, FR FF, RI TO, ST RI, AC La CO, NI IN, US LI, TT RÈ, NE NN, CC RE, CO AR, ME IN, IA RO, NI DO JR, TO PI, NI CO, ME TO, GE EN, US AG, IG MO, CO CC, US PI NI ID, US ZZ, AS RI, CO ET, MI SA, MI ER, IG SE, IO SI, TO EL, LE OR, RE PA, NN IN, MI LL, US ND, FR GL, OS VO, IR AM, NO ZA e NI IT entrarono a far parte dell’Aeronautica militare quali volontari di truppa in servizio permanente con il grado di aviere capo;
b) in base agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (vigente ratione temporis nella versione modificata dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 e prima della sua abrogazione ad opera del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, che attualmente disciplina la materia agli articoli 1050 e seguenti) in materia di avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente, il quale dispone che decorso un anno nel grado di aviere capo, il militare venga sottoposto all’avanzamento per il grado di primo aviere scelto, i su citati soggetti avrebbero dovuto essere promossi a tale grado alla maturazione del previsto periodo;
c) cionondimeno, l’amministrazione non effettuò tempestivamente scrutinio per il suddetto avanzamento;
d) nelle more gli interessati vinsero il concorso relativo all’ingresso nel ruolo sergenti;
e) l’amministrazione escluse gli interessati dalle aliquote avanzamento al grado di primo aviere scelto (alcuni vennero esclusi al 31 dicembre 2001, alcuni al 31 dicembre 2002 ed altri al 31 dicembre 2003);
f) in data 12 giugno 2015 i sergenti indicati alla lettera a) e altri loro commilitoni presentarono al Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare una « Atto extragiudiziale di diffida » per il riconoscimento del loro diritto alla ricostruzione di carriera “ora per allora” in relazione alla mancata inclusione nella aliquota di avanzamento e al conseguente mancato conseguimento del grado di primo aviere scelto;
g) con nota prot. n. M_D GMIL 05350451 del 17 agosto 2015, il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II reparto, 6^ divisione, rigettò l’istanza.
3. Tale nota è stata impugnata dai su menzionati sergenti (e da altri svariati parigrado) con il ricorso n. 12802 del 2015 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato ad un unico complesso motivo di « ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI » e di « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 196 ».
4. Il Ministero della difesa si è costituito in resistenza nel giudizio di primo grado.
5. Con l’impugnata sentenza n. 11982 del 17 luglio 2023, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima stralcio, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Ministro della difesa, delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha affermato che « Gli esponenti, all’epoca del deposito del ricorso in servizio come Sergenti dell’Aeronautica Militare, impugnano la nota prot. GMIL 0535045 del 17/08/15 con la quale il Ministero della difesa ha riscontrato negativamente la loro istanza tesa alla valutazione “ora per allora” per la promozione al grado di Primo Aviere Scelto. Dalla documentazione prodotta in giudizio dal Ministero della difesa in data 02/03/23 emerge che l’amministrazione ha escluso tutti i ricorrenti (…) dalle aliquote di avanzamento al grado di Primo Aviere Scelto con provvedimenti prot. n. DGPM/II/6/3176 del 27/12/01, n. DGPM/II/6/1797/2^AM del 06/06/02 e n. DGPM/II/6/395/AM del 05/02/03 che non risultano impugnati; la circostanza di fatto non è stata contestata dai ricorrenti nella memoria depositata il 21/04/23 e, pertanto, può essere ritenuta processualmente acclarata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.. (…) Ne consegue che le domande caducatorie presentate nel presente giudizio sono finalizzate al conseguimento della promozione al grado di Primo Aviere Scelto negata con provvedimenti inoppugnabili; pertanto, tali domande sono inammissibili per carenza d’interesse in quanto l’accoglimento delle stesse non sarebbe idoneo all’attribuzione del bene della vita posto a fondamento della stessa (ovvero il conseguimento della promozione con le decorrenze indicate nell’atto introduttivo) ostandovi l’inoppugnabilità dei provvedimenti di esclusione dall’avanzamento citati in precedenza. (…) Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 13 dicembre 2023 e in data 14 dicembre 2023 – tutti i ricorrenti in primo grado tranne uno hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo, diretto tanto a censurare la dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado, quanto a sostenere la sua fondatezza.
7. Il Ministero della difesa si è costituito in resistenza in giudizio.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
9. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. Tramite l’unico composito motivo d’impugnazione – esteso da pagina 5 a pagina 25 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN IUDICANDO DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 196 - OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALL’ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI NONCHE’ AL TRAVISAMENTO DEI FATTI ».
In sintesi l’interessato, dopo una premessa generale (da pagina 5 a pagina 8), ha contestato, con una prima subcensura (da pagina 8 a pagina 16), la dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado e, mediante una seconda subcensura (da pagina 16 a pagina 25), ha dedotto circa la fondatezza del ricorso.
11. Siffatte doglianze sono fondate.
12. Il ricorso di primo grado è ammissibile.
12.1. Va premesso che gli appellanti hanno richiamato una serie di precedenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento di emolumenti (ovverosia diritti soggettivi) a cui non è applicabile il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 29 del codice del processo amministrativo.
Tuttavia, nel caso di specie il T.a.r. non ha dichiarato il ricorso irricevibile, bensì inammissibile per carenza d’interesse derivante dalla mancata impugnazione dell’esclusione dalle aliquote di avanzamento.
12.2. In realtà, il ricorso è ammissibile, in quanto la circostanza che le aliquote di avanzamento (in cui non figuravano i nominativi degli appellanti) non vennero impugnate è ininfluente rispetto alla domanda svolta in questa sede, che può potenzialmente trovare soddisfazione a prescindere dall’inoppugnabilità delle aliquote di avanzamento. Gli interessati, invero, non hanno chiesto all’amministrazione la promozione (che peraltro non sarebbe comunque possibile in concreto, essendo essi, all’epoca avieri capi aspiranti a divenire primi avieri scelti, nelle more delle operazioni di avanzamento, erano già transitati nel superiore ruolo dei sergenti), bensì hanno espressamente diffidato, in data 12 giugno 2025, il Ministero della difesa « a ricostruire la carriera (…) sotto il profilo sia giuridico sia amministrativo » e, quindi, hanno chiesto, in sostanza, i benefici economici (diritti soggettivi derivanti da rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico) connessi alla promozione al grado di primo aviere scelto in conseguenza del decorso di un anno di permanenza nel grado di aviere capo e spettante ope legis in mancanza di specifici motivi ostativi previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
13. Alla riscontrata ammissibilità del ricorso di primo grado consegue, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello (ricavabile dal disposto dell’art. 105 c.p.a.), lo scrutinio diretto sul merito del ricorso.
Non si deve far luogo a rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in quanto l’inammissibilità del ricorso non è frutto di palese errore nell’esclusione dell’interesse dei ricorrenti, non essendo, quindi, applicabile al caso di specie la lettura estensiva della predetta disposizione effettuata dall’adunanza plenaria di questo Consiglio con la sentenza n. 16 del 20 novembre 2024.
14. Ciò posto, il ricorso di primo grado è fondato.
14.1. Va premesso che l’amministrazione, con il provvedimento del 17 agosto 2015, ha rigettato la domanda degli interessi in ragione dell’impossibilità di estendere gli effetti favorevoli di un giudicato formatosi in un giudizio intrapreso da altri militari (« gli effetti della sentenza trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle parti intervenute in giudizio »).
In realtà, nel caso di specie non si tratta di estendere gli effetti di uno o più giudicati, bensì di riconoscere ex novo e in modo indipendente i diritti veicolati dai ricorrenti, i quali, peraltro, nella diffida del 12 giugno 2015 hanno richiamato le sentenze del Consiglio di Stato, sezione quarta, numeri 3410, 43111 e 4312 del 26 agosto 2014 per evidenziare la potenziale « disparità di trattamento all’interno dello stesso ruolo ».
In sostanza, le pronunce citate dagli interessati rappresentato soltanto dei precedenti giurisprudenziali, potenzialmente considerabili in chiave ermeneutica, ma non si chiede che da essi discendano automaticamente effetti favorevoli ai ricorrenti.
14.2. Tanto precisato, il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento espresso da questo Consiglio con le già menzionate sentenze della sezione quarta numeri 4310, 4311 e 4312 del 26 agosto 2014 nonché con la più recente sentenza di questa sezione n. 6530 del 25 luglio 2022, non riscontrando concrete ragioni per discostarsene e aderendo pienamente agli itinerari motivazionali ivi illustrati e ai relativi esiti ermeneutici.
14.3. Il comma 1 dell’art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 prevede che « Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l’avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno », il che non comporta che il personale da valutare per l’avanzamento sia soltanto quello appartenente ai ruoli indicati dalla predetta disposizione, in quanto il comma 1 non esprime alcuna tassativa prescrizione in ordine ai requisiti necessari e sufficienti per essere inclusi nelle aliquote (e certamente non vi annovera – quantomeno espressamente ed incontrovertibilmente – quello del permanere nel medesimo ruolo, non potendo essere interpretato analogicamente in sfavore dei lavoratori dipendenti, trattandosi di percorsi di carriera temporalmente strutturati), mentre i commi 2 e 3 escludono univocamente che la cessazione dell’appartenenza al ruolo corrispondente possa comportare, in ogni caso, l’impossibilità di promozione, in quanto la formazione di ogni aliquota di avanzamento non è riferita in modo specifico ad un singolo ruolo.
In particolare, il comma 2 dell’art. 17 stabilisce che « Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all’art. 16 ».
Pertanto l’unico presupposto dell’inclusione nelle aliquote di avanzamento è (per tutto il personale) l’aver soddisfatto le condizioni di cui all’art. 16.
Il comma 3 dell’art. 17 (nella versione vigente ratione temporis successiva alla modificazione introdotta dall’art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82) indica tassativamente le cause di esclusione (« Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall’impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni »), tra le quali non figura il passaggio al ruolo superiore.
Atteso che la circostanza che gli appellanti abbiano soddisfatto il requisito temporale di permanenza nel grado di aviere capo di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 196/1995, richiamato dal successivo articolo 17, non è contestata dall’amministrazione costituita (con conseguente sua ammissione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.), non si riscontrano motivi ostativi a che gli interessati fossero inseriti nell’aliquota per la promozione a primo aviere scelto e a tal fine valutati.
Peraltro l’inclusione nel grado superiore è avvenuta a distanza di un apprezzabile lasso temporale rispetto al momento in cui gli interessati avevano maturato le condizioni per l’avanzamento al grado di aviere scelto, le quali – a causa di un ritardo attribuibile esclusivamente all’amministrazione e in alcun modo riconducibile a condotte commissive od omissive degli appellanti – non hanno determinato, tuttavia, la relativa promozione degli appellanti al grado di primo aviere scelto, nonostante avessero tutti una permanenza almeno annuale nel grado di aviere capo.
15. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II reparto, 6^ divisione, prot. n. M_D GMIL 0535045 del 17 agosto 2015, avendo l’amministrazione illegittimamente negato la ricostruzione “ora per allora” delle carriere degli appellanti.
16. In applicazione del principio della soccombenza, all’accoglimento dell’appello segue la condanna dell’amministrazione appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9800 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 12802 del 2015 e conseguentemente annulla la nota del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II reparto, 6^ divisione, prot. n. M_D GMIL 0535045 del 17 agosto 2015.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 5.000 (cinquemila) totali, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IO IN, Presidente
NN Sabbato, Consigliere
FR GI, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo LO Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR GI | IO IN |
IL SEGRETARIO