TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4184/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4184/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
CERNIGLIA MASSIMO, dall'avv. CAPONI ALESSANDRO e dall'avv. CIAMMARUGHI
ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. dott. CIVALE FABIO e dall'avv. dott. CONTARINO ANTONIO, quest'ultimo con studio in C.SO ITALIA 17, 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 24.10.2024
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) in via preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e successive modifiche o integrazioni, richiamate in narrativa, a) la nullità per omessa forma scritta, prevista contrattualmente ad substantiam,
pagina 1 di 27 della raccomandazione resa per ciascun acquisto in causa di azioni Volksbank, nonché b) la conseguente illiceità, invalidità e/o nullità derivata di ciascun acquisto in causa di azioni
Volksbank, e
2) per l'effetto condannare la a pagare, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., € CP_2
41.170,56 in favore di ed € 39.291,20 in favore di Parte_1 Parte_2
anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza del
[...]
contratto di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla ripetizione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'eventuale vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
B) sempre in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa, nonché in via residuale nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176,
2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg.
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della CP_3 CP_3
violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in CP_2
relazione a ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione e
2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa, per cui è CP_2 causa, nonché 3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € 41.170,56 in favore CP_2 di e di € 39.291,20 in favore di anche quale Parte_1 Parte_2
importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto
pagina 2 di 27 delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta
a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla dif-ferenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con
l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o
CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art.
1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per CP_2
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha CP_2
integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla CP_2
per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043,
2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e
1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. CP_3
16190/2007, art. 18 Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni CP_3
altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056
pagina 3 di 27 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.
F) In ogni caso,
1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di ex art. 640 Codice CP_2 Per_1
penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per l'effetto
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dai ricorrenti in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.»
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e
2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
pagina 4 di 27 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate dai ricorrenti in Controparte_1 relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti medesimi e, per l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione a
[...] dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni Controparte_1
importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Controparte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa dei ricorrenti per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo.
pagina 5 di 27 1.1. Con ricorso ex art. 702 bis d.d. 21.12.2022, notificato assieme al decreto di fissazione di udienza il 3.1.2023, gli attori fanno valere, riassuntivamente, la nullità - risoluzione di contratti per l'acquisto di azioni conclusi con la (di Controparte_4 seguito anche solo ”) da prima del 2010 al 2017, rassegnando le suesposte CP_2 conclusioni e chiedendo, in sostanza, la restituzione dell'importo di € 41.170,56 a favore del sig. e dell'importo di € 39.291,20 a favore della sig.ra oltre Pt_1 Parte_2
rivalutazione e/o interessi.
Nello specifico, l'attore afferma di avere eseguito i seguenti acquisti di azioni: Pt_1
DATA N. AZIONI PREZZO CONTROVALORE A) ante 31.12.2010 388 € 11,849484 € 4.597,60 B) 28.12.2012 38 € 18,35 € 697,30 C) 28.12.2012 550 € 18,35 € 10.092,50 D) 28.03.2013 600 € 18,69 € 11.217,00 E) 16.07.2015 300 € 19,55 € 5.879,73 F) 06.08.2015 120 € 19,55 € 2.353,69 G) 28.01.2016 188 € 19,20 € 3.609,60 H) 28.01.2016 73 € 19,20 € 1.401,60 I) 27.04.2017 109 € 12,10 € 1.321,54 e l'attrice a sua volta i seguenti acquisti: Parte_2
DATA N. AZIONI PREZZO CONTROVALORE J) ante 31.12.2010 476 € 18,97497 € 9.032,08
K) 30.06.2011 520 € 18,3501 € 9.615,04
L) 28.12.2012 99 € 18,35 € 1.816,65
M) 28.12.2012 550 € 18,35 € 10.092,50
N) 06.08.2015 120 € 19,55 € 2.353,69
O) 28.01.2016 196 € 19,20 € 3.763,20
P) 28.01.2016 65 € 19,20 € 1.248,00
Q) 27.04.2017 113 € 12,10 € 1.370,04.
Si tratterebbe di azioni non quotate su un mercato regolamentato e con profilo di rischio altissimo, per cui gli attori lamentano la violazione del TUF e del Regolamento CP_3
16190/2007 da parte della conventua, nonché della comunicazione n. 9019104 del CP_3
2009.
1.2. Costituitasi tempestivamente, la convenuta ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte, eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la prescrizione delle domande avversarie, nonché sostenendo, nel merito, di aver fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'investimento in rapporto al profilo di rischio dei clienti. pagina 6 di 27 1.3. Nel corso del giudizio il rito sommario di cognizione è stato convertito in rito ordinario e, scambiate le memorie autorizzate ex art. 183, co. 6, c.p.c. il giudice ha disposto la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 24.10.2024. Scambiate le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., la causa è stata poi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., con discussione orale tenutasi all'udienza del 20.2.2025 (vecchio rito ante riforma d.lgs. 149/2022).
2.1. Norme di diritto applicabili alla fattispecie
L'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
L'art. 27 del TUF stabilisce poi: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente
Regolamento n. 11522 del 1988.
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di pagina 7 di 27 investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1).
Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente:
“Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione.
L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.” (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette, infine, la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame esulano pacificamente dal campo “execution only”, riguardando un titolo non quotato.
2.2. Sulle risultanze documentali riguardanti gli acquisti di cui è causa.
2.2.1. Le norme del contratto quadro
Nel contratto quadro d.d. 18.7.2008 sottoscritto dagli attori (v. doc. 1 attori), si legge, all'art. 36 comma 3, nella lingua originale tedesca:„Der vorliegende Vertrag hat auch die Leistung des Beratungsdienstes im Bereich der Anlagetätigkeit zum Gegenstand. Die Parteien bestätigen dass, falls der genannte Anlageberatungsdienst von der Bank individuell durch ihre Angestellten oder Mitarbeiter im Allgemeinen durchgeführt werden sollte, dieser
Gegenstand einer eigenen Vertragsordnung sein könnte, in welcher die Bedingungen und
Modalitäten geregelt werden.”; inoltre, nell'art. 37 comma 2 del contratto è previsto che la
Banca accetta anche ordini di acquisto inviati su iniziativa del cliente(„Die Bank nimmt zudem die Anträge auf Ankauf/Unterzeichnung von Produkten entgegen, die vom Kunden auf eigene Initiative zugesandt werden.“).
pagina 8 di 27 Diversamente da quanto dedotto nel ricorso introduttivo, il contratto sottoscritto dal ricorrente non prevede quindi che la banca debba fornire raccomandazioni in forma scritta
(l'art. 36 comma 4 del contratto citato dal ricorrente non esiste nel contratto firmato dal ricorrente e l'art. 44 ha un solo comma, per cui il terzo comma citato dal ricorrente non risulta contenuto nello stesso contratto), per cui le relative deduzioni e lamentele contenute nel ricorso non sono pertinenti nel caso di specie.
Inoltre, l'art. 38 del contratto, regola, in aggiunta alla normativa di legge su già citata, gli obblighi informativi della banca, prevedendo che la stessa banca, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento(“Pflichten der Bank 1. Vor der Unterzeichnung des
Produkts von Seiten des Kunden übergibt die Bank diesem das Kauf- oder
Zeichnungsdokument, das Informationsblatt oder die anderen Informationsunterlagen, sofern diese von den Bezugsbestimmungen vorgeschrieben sind.“).
2.2.2. Sul profilo degli attori.
Risulta comprovato documentalmente che gli attori, il 18.7.2008, al momento della conclusione del contratto–quadro, abbiano espressamente dichiarato per iscritto (cfr. questionario 8.7.2008 docc. 2a e 2d attori),
1. quanto a : Parte_1
di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione, di avere un reddito netto annuo superiore a € 50.000,00 e di avere un patrimonio presso altre banche o immobiliare di oltre € 100.000; inoltre, l'attore ha dichiarato di conoscere strumenti finanziari, unitamente ai rischi legati ai medesimi, come quelli a) monetari (es. titoli di stato a breve termine, BOT, certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazioni a breve termine, CCT ecc.); mentre ha dichiarato di non conoscere i rischi legati agli strumenti b) che hanno l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale
(es. titoli di stato a medio/lungo termine – BTP, obbligazioni semplici, fondi obbligazionari ecc.), c) di gestione patrimoniale che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale (soprattutto obbligazioni), d) che hanno come obiettivo primario la crescita del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.), e) che hanno l'obiettivo primario dell'incremento del capitale senza effetto di diversificazione (azioni singole o obbligazioni singole strutturate), f) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo primario di incremento del pagina 9 di 27 capitale (oltre ad obbligazioni anche azioni), g) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo della massima crescita di capitale (principalmente azioni); h) a rischio molto alto (warrant, covered warrant, hedge funds), i) titoli non quotati sui mercati regolamentati che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione
(p. es. azioni della , azioni di società locali ecc.); ha poi Controparte_1
dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento oltre i 5 anni;
- di avere come obiettivo la conservazione del capitale investito con oscillazioni moderate e rischio ridotto di perdita di valore;
- che eventuali guadagni non inciderebbero sullo standard di vita, mentre eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) inciderebbero in maniera determinante sul mantenimento degli impegni finanziari regolari;
- di effettuare fino a tre operazioni di negoziazione titoli in un anno;
- che il volume medio delle operazioni eseguite, ad operazione, era sino a € 10.000,01.
All'attore veniva dunque attribuito sulla base di tali risposte un profilo di rischio “prudente”
(vorsichtig).
2. quanto a Parte_2
di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione, di avere un reddito netto annuo inferiore a € 50.000,00 e di avere un patrimonio presso altre banche o immobiliare inferiore a € 100.000; inoltre, l'attrice ha dichiarato di non conoscere gli strumenti finanziari, unitamente ai rischi legati ai medesimi, come quelli a) monetari (es. titoli di stato a breve termine, BOT, certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazioni a breve termine, CCT ecc.); mentre ha dichiarato di non conoscere i rischi legati agli strumenti b) che hanno l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale (es. titoli di stato a medio/lungo termine – BTP, obbligazioni semplici, fondi obbligazionari ecc.), c) di gestione patrimoniale che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale (soprattutto obbligazioni), d) che hanno come obiettivo primario la crescita del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.), e) che hanno l'obiettivo primario dell'incremento del capitale senza effetto di diversificazione (azioni singole o obbligazioni singole strutturate), f) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo primario di incremento del capitale (oltre ad obbligazioni anche azioni), g) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo della massima crescita di capitale (principalmente azioni); h) a rischio molto alto (warrant, covered warrant, hedge funds), i) titoli non quotati sui mercati regolamentati che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del pagina 10 di 27 capitale senza effetto di diversificazione (p. es. azioni della , Controparte_1
azioni di società locali ecc.); ha poi dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento fino a tre anni;
- di avere come obiettivo la conservazione del capitale investito con oscillazioni moderate e rischio ridotto di perdita di valore;
- che eventuali guadagni non inciderebbero sullo standard di vita, mentre eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) inciderebbero in maniera determinante sul mantenimento degli impegni finanziari regolari;
- di effettuare fino a tre operazioni di negoziazione titoli in un anno;
- che il volume medio delle operazioni eseguite, ad operazione, era sino a €
10.000,01.
All'attrice veniva dunque attribuito sulla base di tali risposte un profilo di rischio “prudente”
(vorsichtig).
Il 22.12.2010 le risposte venivano aggiornate (questionario sub doc.to 2b attore) per il solo attore e questa volta l'attore dichiarava di conoscere anche gli strumenti Pt_1
anteriormente indicati sub lett b), c), d), e), f) e g), fra cui pertanto anche i rischi delle azioni
, indicando di non conoscere unicamente gli strumenti ad Controparte_1 alto rischio. L'orizzonte temporale dell'investimento rimaneva invariato così come gli obiettivi di investimento e gli effetti di incrementi o perdite per il proprio standard di vita.
Veniva attribuito il profilo di rischio “equilibrato” (ausgewogen).
Nel successivo questionario del 14.7.2015 (doc.to 2c attore) l'attore dichiara di avere Pt_1 una conoscenza “buona” (gute degli strumenti di investimento, dichiarando di Per_2
conoscere i principali elementi di rischio connessi agli strumenti finanziari, come i rischi delle azioni, di valuta, degli emittenti (ad es. investimenti strutturati, obbligazioni ecc.), di accettare anche una perdita moderata di capitale (inclinazione al rischio media) e che eventuali perdite (fino al 15% annuo del capitale) non incidevano in maniera significativa sulla propria capacità di fare fronte agli impegni finanziari. Veniva attribuito un profilo di rischio “equilibrato” (ausgewogen).
Non sono agli atti ulteriori profilature della sig.ra successive al 2008, né la Parte_2
banca ha allegato di averne mai eseguite.
2.3. Degli ordini di acquisto di cui è causa.
2.3.1. Acquisti di Parte_1
Per gli acquisti indicati dall'attore come effettuati “ante 31.12.2010” di n. 388 azioni
(indicati dall'attore in ricorso sub lettera A), la banca convenuta ha indicato che l'attore ha pagina 11 di 27 acquistato azioni sul mercato secondario o per effetto di sottoscrizione effettuata CP_2 mediante adesione all'aumento di capitale negli anni 2004-2005-2008 (doc.to 24 convenuta), tuttavia non si evincono in nessun modo il numero di azioni acquistate nelle diverse occasioni, il prezzo dell'acquisto né le circostanze dell'acquisto.
L'attore dal canto suo, essendo gravato del relativo onere assertivo, nulla ha precisato in agli ordini di acquisto o alle sottoscrizioni dell'aumento di capitale eseguiti, né ha circostanziato in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento della banca per tali specifici acquisti/sottoscrizioni, né ha allegato quale fosse la natura della prestazione contrattuale cui era all'epoca tenuta la banca (non risulta infatti agli atti un contratto quadro anteriore a quello del 2008).
Ne consegue che per tali acquisti/sottoscrizioni le domande attoree si manifestano come non sufficientemente determinate in assenza di allegazioni in ordine alle circostanze dell'acquisto e all'inadempimento qualificato della banca, con conseguente rigetto.
1. Quanto all'acquisto di dd. 28.12.2012 relativo a n. 588 azioni (di cui n. 38 Pt_1
acquistate esercitando il diritto di opzione e n. 550 acquistate esercitando il diritto di prelazione sull'inoptato), vi sono agli atti i 2 fissati bollati (doc.ti 3a e 3b attore) e il modulo di adesione all'aumento del capitale dd. 22.11.2012, con la schermata interna della banca recante l'indicazione dell'operazione come “appropriata” (doc.to 6 banca), anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attore.
2. Per l'ordine di acquisto di del 28.3.2013 relativo a n. 600 azioni per un Pt_1 controvalore di € 11.217,00, vi è agli atti il fissato bollato (doc.to 3c attore) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore (doc.to 8 banca), in cui si dà atto che è stata eseguita la consulenza (Beratung: ja) e l'operazione viene anche indicata come “adeguata” (geeignet).
3. Per l'ordine di acquisto di del 17.7.2015 relativo a n. 300 azioni per un Pt_1 controvalore di € 5.879,73, vi è agli atti il fissato bollato (doc.to 3d attore) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore (doc.to 9 banca), in cui si dà atto che non è stata eseguita consulenza (Beratung geleistet: nein) e che l'operazione viene considerata “appropriata”
(angemessen).
4. Per l'ordine di acquisto di del 3.8.2015 relativo a n. 120 azioni per un controvalore Pt_1 di € 2.353,69, vi è agli atti il fissato bollato (doc.to 3e attore) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore (doc.to 10 banca), in cui si dà atto che è stata eseguita la consulenza
(Beratung: ja) e l'operazione viene anche indicata come “adeguata” (geeignet).
pagina 12 di 27 5. Per l'ordine di acquisto di Ploner del 28.1.2016 relativo a n. 261 (di cui n. 188 acquistate in esercizio del diritto di opzione e n. 73 acquistate esercitando il diritto di prelazione sull'inoptato) azioni per un controvalore di € 5.011,20, vi sono agli atti i fissati bollati (doc.to
3f e 3g attore) e la scheda di adesione all'aumento di captale sottoscritto dall'attore con la schermata interna del sistema della banca recante l'indicazione “appropriata” (doc.to 12 banca), anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attore.
Inoltre, nella scheda informativa allegata alla scheda di adesione è riportato che il prodotto compravenduto non è quotato sul mercato regolamentato italiano o estero e reca un rischio di liquidità, dato che l'azionario che volesse vendere le proprie azioni potrebbe avere difficoltà
a trovare un compratore (nella sezione “wesentilche Risikofaktoren”) e che il limite inferiore del prezzo di rivendita delle azioni sulla piattaforma ICBPI è quello di emissione stabilito dall'assemblea dei soci (nella sezione “Aktienverkauf”).
7. Per l'ordine di acquisto di del 7.3.2017 relativo a n. 109 azioni per un controvalore Pt_1 di € 1.321,54, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3h attore) e la scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie oggetto di recesso (doc.to 14 banca).
Dalla documentazione agli atti non risulta eseguita alcuna valutazione in merito all'adeguatezza o appropriatezza dell'acquisto.
2.3.2. Acquisti di Parte_2
Per l'acquisto relativo all'ordine da parte della sig.ra di n. 476 azioni “ante Parte_2
31.12.2010” (lettera J attori), la banca convenuta ha indicato che l'attrice ha acquistato azioni sul mercato secondario o per effetto di sottoscrizione effettuata mediante adesione CP_2 all'aumento di capitale nel 2008 (doc.to 25 convenuta), tuttavia non si evincono in nessun modo il numero di azioni acquistate nelle diverse occasioni, il prezzo dell'acquisto né le circostanze dell'acquisto.
L'attrice dal canto suo, essendo gravata del relativo onere assertivo, nulla ha precisato in agli ordini di acquisto o alle sottoscrizioni dell'aumento di capitale eseguiti, né ha circostanziato in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento della banca per tali specifici acquisti/sottoscrizioni, né ha allegato quale fosse la natura della prestazione contrattuale cui era all'epoca tenuta la banca (non risulta infatti agli atti un contratto quadro anteriore a quello del 2008).
pagina 13 di 27 Ne consegue che per tali acquisti/sottoscrizioni le domande attoree si manifestano come non sufficientemente determinate in assenza di allegazioni in ordine alle circostanze dell'acquisto e all'inadempimento qualificato della banca, con conseguente rigetto.
1. Per l'ordine di acquisto di del 29.6.2011 relativo a n. 520 azioni per un Parte_2 controvalore di € 9.615,04, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3i attori) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attrice (doc.to 5 banca), in cui viene dato atto che non è stata prestata consulenza : nein), che i titoli sono negoziati al di fuori dei mercati CP_5 regolamentati e che l'investitore non dispone di conoscenze sufficienti (“mangelnde
Kenntnisse”). Non risulta effettuata nessuna valutazione di adeguatezza o appropriatezza da parte della banca.
2. Per l'ordine di acquisto di del 22.11.2012 relativo a n. 649 azioni (di cui n. Parte_2
99 acquistate esercitando il diritto di opzione e n. 550 acquistate esercitando il diritto di prelazione sull'inoptato) per un controvalore di € 11.909,15, vi sono agli atti i fissati bollati
(doc.to 3l e 3m attori) e il modulo di adesione all'aumento di capitale sottoscritto dall'attrice
(doc.to 7 banca), con la schermata interna della banca recante l'indicazione dell'operazione come “appropriata”, anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attrice.
3. Per l'ordine di acquisto di del 3.8.2015 relativo a n. 120 azioni per un Parte_2 controvalore di € 2.353,69, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3n attori) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attrice (doc.to 11 banca), in cui viene dato atto che non è stata prestata consulenza : nein), che i titoli sono negoziati al di fuori dei mercati CP_5 regolamentati, che l'investitore non dispone di conoscenze sufficienti (“mangelnde
Kenntnisse”) e che l'operazione non è appropriata (“nicht angemessen”).
4. Per l'ordine di acquisto di del 28.1.2016 relativo a n. 261 azioni (di cui n. Parte_2
196 acquistate in esercizio del diritto di opzione e n. 65 acquistato in quanto inoptate) per un controvalore di € 5.011,20, vi sono agli atti i fissati bollati (doc.to 3o e 3p attori) e la scheda di adesione all'aumento di captale sottoscritto dall'attrice con la schermata interna del sistema della banca recante l'indicazione “appropriata” (doc.to 13 banca), anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attore.
Inoltre, nella scheda informativa allegata alla scheda di adesione è riportato che il prodotto compravenduto non è quotato sul mercato regolamentato italiano o estero e reca un rischio di liquidità, dato che l'azionario che volesse vendere le proprie azioni potrebbe avere difficoltà pagina 14 di 27 a trovare un compratore (nella sezione “wesentilche Risikofaktoren”) e che il limite inferiore del prezzo di rivendita delle azioni sulla piattaforma ICBPI è quello di emissione stabilito dall'assemblea dei soci (nella sezione “Aktienverkauf”).
5. Per l'ordine di acquisto del 7.3.2017 relativo a n. 113 azioni per un controvalore di €
1.370,04, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3q attori) e la scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie oggetto di recesso (doc.to 15 banca).
Dalla documentazione agli atti non risulta eseguita alcuna valutazione in merito all'adeguatezza o appropriatezza dell'acquisto.
2.4. Valutazione inadempimento della banca rispetto ai singoli acquisti
2.4.1. Posizione Ploner Stefan
Per gli acquisti effettuati da negli anni 2012 e 2013 viene in rilievo la Parte_1
profilatura svolta dalla banca convenuta il 22.10.2010 (doc.to 2b), essendo la più recente rispetto agli acquisti in parola.
Contrariamente rispetto a quanto dichiarato solo due anni prima, nel 2010 l'attore dichiara di conoscere i rischi di pressoché tutti gli strumenti finanziari (bot, fondi monetari, libretti di risparmio, titoli di stato, btp, obbligazioni semplici e fondi obbligazionari, fondi azionari, fondi bilanciati, azioni, azioni della ), dichiarando solo di non conoscere i warrant, CP_2
covererd warrant, hedge funds e simili.
In ogni caso, l'attore non dichiara espressamente di conoscere le azioni non quotate su mercato regolamentato.
Non va sottaciuto che la dichiarazione resa dall'attore nel 2010 appare perlomeno dubbia, visto che solo nel 2008 aveva dichiarato di conoscere unicamente gli strumenti finanziari quali i titoli di stato, i bot, le lettere di risparmio, il che corrisponde ad una conoscenza di base degli investimenti finanziari, e che nulla nel portafoglio dell'attore risulta cambiato fra il 2008 e il 2010 (essendo costituito negli anni unicamente da azioni ), circostanza che CP_2
avrebbe dovuto indurre la banca quantomeno a svolgere ulteriori approfondimenti.
Ebbene, le caratteristiche delle azioni non quotate su un mercato regolamentato e soggette ad un rischio di difficoltà al momento della vendita, quali quelle , risultano CP_2 evidentemente incompatibili con l'esperienza e la propensione al rischio manifestata dall'attore sia nel 2008 che nel 2010, nonché con la composizione del suo portafoglio (già all'epoca dell'investimento del 2012 il portafoglio era composto al 100% da azioni ). CP_2
pagina 15 di 27 Infatti, anche nello stesso questionario dd. 22.12.2010 l'attore ha dichiarato di avere come obiettivo di investimento la conservazione del capitale con una lieve oscillazione dello stesso
(rischio medio-basso) e un rischio ridotto di perdita di valore, e di avere come orizzonte temporale d'investimento un periodo superiore ai 5 anni.
Tali aspetti risultano incongrui rispetto all'investimento nelle azioni in oggetto, che, come esposto nello stesso prospetto informativo 2012 riportante i principali fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti (l'attore ha dichiarato di averlo preso in visione nella scheda di adesione all'aumento del capitale sottoscritta il 22.11.2012 – doc.to 6 banca), possono presentare difficoltà nella liquidazione e subire oscillazioni di valore consistenti.
Così si legge infatti nel prospetto informativo del 30.10.2012 (doc.to 17 banca):
“Investimento in Azioni: Per valutare se le Azioni della Controparte_1 oggetto dell' Offerta siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari dell' Offerta sono invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo.
Per difficoltà di smobilizzo si intende che gli aderenti all'Offerta potrebbero avere difficoltà nel vendere le Azioni, in quanto gli ordini di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e, conseguentemente, non essere eseguiti.” (pg. 2); “4.3.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni e sospensione della piattaforma ICPBI: Le Azioni sono negoziabili, da parte dei relativi Portatori, sulla piattaforma gestita dall'Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A., ovvero in forma abbreviata “ICBPI”. La svolge, a valere su CP_1
tale piattaforma, esclusivamente servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Ciononostante, le contrattazioni relative alle Azioni potrebbero comunque risultare difficoltose poiché le proposte di vendita potrebbero non trovare nell'immediato controparti disponibili all'acquisto. Inoltre, non si può escludere che in futuro tale piattaforma possa venir meno con conseguente ulteriore impatto sulla liquidità del titolo” (pg. 66), e ancora:
“Modalità di pricing delle Azioni sulla piattaforma ICBPI: Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere inseriti sulla piattaforma di scambio ICBPI con un prezzo limite che non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci di , su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il CP_2
Collegio Sindacale. Inoltre il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. Il prezzo limite degli ordini inseriti successivamente
pagina 16 di 27 alla sospensione della prezzatura in occasione dell'Assemblea e fino alla prima prezzatura non potrà essere superiore del 10% del nuovo prezzo di emissione deliberato dall'Assemblea” (pg. 258).
Ciononostante, la banca ha ritenuto l'acquisto del 2012 (effettuato su iniziativa del cliente)
“appropriato” e quello del 2013 (effettuato in regime di consulenza) “adeguato”, ed invero per quello del 2012 neppure vi è la prova dell'avvenuta comunicazione all'attore.
In ogni caso, tali valutazioni non risultano corrette alla luce delle limitate conoscenze dell'attore in materia di strumenti finanziari per come risultanti dagli stessi investimenti eseguiti (sempre e solo azioni ), della medio-bassa propensione al rischio e CP_2 dell'orizzonte temporale di investimento di medio periodo, e danno luogo ad inadempimento contrattuale della convenuta.
In aggiunta la banca risulta inadempiente anche rispetto agli obblighi di informazione preventiva su di lei gravanti relativi alla natura ed ai rischi dello specifico strumento acquistato dal cliente.
Giova qui richiamare la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia, in particolare della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha avuto modo di affermare in causa analoga (sentenza n. 95/2024), quanto segue: “Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune rispetto ai cambiamenti di valutazione circa
l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.”…. “Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di c.d. pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore autodeterminato e autodichiarato al momento dell'emissione indipendentemente dal rating dell'emittente. Da tanto deriva che, a prescindere dalla illiquidità o meno delle azioni della banca al momento in cui si è
pagina 17 di 27 perfezionato il contestato investimento e alla conseguente applicazione alla fattispecie della più stringente disciplina stabilita dalla comunicazione n. 9019104/2009, la banca ha CP_3 comunque agito in violazione dell'art. 28 reg. n. 16190/2007, il quale prescrive che CP_3
gli intermediari finanziari debbano fornire ai clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e, prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998, il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.”
A riguardo si osserva che la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela viene ancora più in rilievo nelle operazioni c.d. di “self-placement”, le quali prevedono l'applicazione di norme di comportamento più rigorose, imponendo all'intermediario massima attenzione nella valutazione della situazione personale dell'investitore; in casi come il presente, nei quali gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente, infatti, le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la banca, rendono ardua per l'investitore la comprensione delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente. Contr Su tali premesse, varie, recenti decisioni dell (tra le ultime: la n. 6367 del 03/03/2023), hanno riscontrato la violazione della normativa di settore, ritenendo non sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informativa incombente sull'intermediazione, la dichiarazione del ricorrente di aver preso visione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sottoscritto.
Infatti, tale attestazione, resa dal cliente su un modulo predisposto dalla e dallo stesso CP_1 sottoscritto, non ha valore di confessione stragiudiziale e pertanto non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa i rischi del prodotto finanziario, dovendo l'intermediario per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche (cfr. tra le altre: Cass. 22147/2010, 6142/2012,
20178/2014).
Né la banca ha offerto una prova più specifica in merito all'asserito adempimento degli obblighi informativi rispetto al singolo acquisto negoziato, che consistono nel fornire al pagina 18 di 27 cliente un'informativa precisa e dettagliata in merito ai titoli da acquistare, dato che ha del tutto omesso di offrire prova orale sul punto.
In definitiva, ad una simile commistione di informazioni consegue, nell'insieme,
l'inadeguatezza dell'informativa, non consentendo la stessa l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'investitore.
Il 14.7.2015 l'attore completa un nuovo questionario di profilatura (doc.to 2c attori), da cui si evince una buona conoscenza dei rischi degli strumenti finanziari obbligazionari e azionari e un obiettivo di investimento medio-basso, dato che i risparmi dovrebbero aumentare leggermente di capitale con l'accettazione di perdite di valore o oscillazioni moderate/limitate. Anche in tale questionario l'attore non dà atto della conoscenza degli strumenti non quotati su mercati regolamentati. Gli obiettivi di investimento sono a medio termine (oltre 6 anni). Gli veniva attribuito il profilo di rischio “equilibrato” (ausgewogen).
Per l'acquisto effettuato dal Ploner del 16.7.2015, la banca ha dichiarato l'operazione
“appropriata” (doc.to 9 banca). Sul modulo d'ordine l'attore dichiara di avere preso in consegna il prospetto informativo, ma la banca non lo offre in produzione e non specifica di quale prospetto si tratti. Nella scheda informativa allegata invece all'ordine di acquisto, si legge che “Sulla piattaforma ICBPI le azioni non possono essere scambiate ad un prezzo inferiore a quello di emissione” (Auf der ICBPI Platform koennen Aktien nicht unter dem
Ausgabepreis gehandelt werden).
Per l'acquisto effettuato dal Ploner il 3.8.2015, la banca ha valutato l'operazione come
“adeguata” (doc.to 10 banca), ma anche qui non vi è prova alcuna dell'adempimento degli specifici obblighi informativi nei confronti dell'attore.
Per quanto riguarda poi l'acquisto di Ploner del 30.11.2015, effettuato tramite la sottoscrizione delle azioni in aumento di capitale, la banca ha ritenuto l'operazione “non adeguata” (doc.to 5c attore, pg. 5), ma “appropriata” (doc.to 12 banca), anche se non vi è la prova di come e se la ritenuta appropriatezza sia stata comunicata al cliente, visto che la valutazione è provata con la copia di una schermata del sistema interno della banca. Nella scheda informativa allegata al modulo di adesione del 30.11.2015 viene poi fatto riferimento alla circostanza che il profilo di rischio del prodotto è “alto” (hoch), che le azioni potrebbero essere difficili da ricollocare nel caso di vendita (alla voce “wesentliche Risikofaktoren”), e che il prezzo limite di base per la vendita delle azioni è quello stabilito dall'assemblea dei soci per l'emissione delle azioni (alla voce “Aktienverkauf”). pagina 19 di 27 Con riguardo poi all'ordine di n. 109 azioni del 27.4.2017, vi è agli atti il modulo di adesione d.d. 7.3.2017 (cfr. doc. 14 convenuta), con il quale il ricorrente risulta aver aderito all'offerta in opzione agli azionisti di di azioni ordinarie oggetto di Controparte_1
recesso, esercitando il proprio diritto di opzione, senza che risulti in alcun modo documentato l'esito della valutazione, se effettuata, della Banca convenuta, in ordine all'appropriatezza dell'acquisto.
Dunque anche per i quattro successivi acquisti effettuati dal cliente dopo il 2012, due dei quali ritenuti “appropriati” e uno “adeguato”, valgono le considerazioni sopra spese sia in ordine all'inadempimento dell'obbligo di fornire un'informazione chiara, precisa e dettagliata in ordine allo strumento compravenduto (nelle schede informative fornite dalla banca si riporta infatti un'informativa ambigua e per nulla chiara circa le modalità di disinvestimento delle azioni), impedendo così al cliente di prendere scelte di investimento consapevoli.
Stesse considerazioni di cui sopra valgono anche in merito alla correttezza delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, dato che le caratteristiche dei titoli risultavano incompatibili con l'attitudine al rischio e gli obiettivi di investimento del cliente, e che secondo le stesse valutazioni della banca (doc.to N attori) ad un profilo “equilibrato” non poteva comunque corrispondere un portafoglio composto al 100% da investimenti in titoli azionari, per di più non quotati su mercato regolamentato.
2.4.2. Posizione PA TH
Per è agli atti un unico questionario di profilatura del 18.7.2008. Parte_2
L'attrice ha dichiarato di non conoscere i rischi di nessuno strumento finanziario, nemmeno di quelli meno rischiosi quali bot, titoli di stato a breve termine, certificati di risparmio, fondi monetari o certificati di credito del tesoro. Gli obiettivi di investimento sono dichiarati come a medio termine (oltre 5 anni) ed il rischio è medio-basso, volendo l'attrice perseguire la conservazione del capitale con moderate oscillazioni di capitale e moderato rischio di perdita di valore.
Già alla luce della propensione al rischio e conoscenza degli strumenti finanziari dell'attrice come risultante da tale questionario, è evidente che gli investimenti in azioni della , CP_2
titolo ad alto rischio ed illiquido, non potevano essere ritenuti appropriati né tantomeno adeguati per l'attrice.
pagina 20 di 27 Tant'è che la stessa banca negli acquisti del 29.6.2011 (non effettuato in regime di consulenza) e del 3.8.2015 esplicita che l'attrice non dispone di conoscenza sufficienti
(mangelnde ), e, se per il primo acquisto non vi è risultanza dell'effettuazione di Per_2
alcun giudizio di appropriatezza o adeguatezza, per il secondo vi è la valutazione di non appropriatezza da parte della banca.
Lo stesso può dirsi per i successivi acquisti di n. 649 azioni del 22.11.2012 e di n. 261 azioni del 28.1.2016, operati attraverso l'adesione all'aumento di capitale, ritenuti dalla banca come
“appropriati” (anche se non vi è prova dell'avvenuta comunicazione della valutazione all'attrice, essendo agli atti solo la copia della schermata interna del sistema della banca).
Nessuna valutazione è invece stata operata per l'ultimo ordine del 7.3.2017 relativo a n. 113 azioni optate a seguito di recesso degli azionisti ordinari.
Tanto precisato, alla luce del profilo e della propensione al rischio dichiarata dall'attrice nel
2008, gli investimenti di cui è causa non potevano ritenersi adeguati né appropriati per l'attrice, essendo le caratteristiche di tali titoli incompatibili con le conoscenze e l'attitudine al rischio della cliente.
Di qui consegue inevitabilmente l'inadempimento contrattuale della banca relativamente all'obbligo di adottare una corretta raccomandazione personalizzata per il cliente in relazione allo specifico investimento.
Inoltre, per il caso in cui la valutazione di non appropriatezza è stata invece esplicitata dalla banca (acquisto del 3.8.2015), non può certo ritenersi che la cliente fosse stata adeguatamente informata in maniera chiara e precisa in ordine alla natura del titolo e del rischio che andava ad assumersi, visto che non vi è prova che l'attrice sia stata adeguatamente informata sulla circostanza che alla non quotazione su mercato regolamentato era correlato una maggiore difficoltà di disinvestimento, con un rilevante rischio di liquidità.
Anche per tutti gli acquisti sin qui menzionati effettuati dall'attrice deve quindi Parte_2
accertarsi la sussistenza di inadempimento contrattuale della banca convenuta.
2.5. Delle domande di risoluzione e di restituzione
Posto l'accertamento che precede, occorre procedere al vaglio della domanda di risoluzione per inadempimento che gli attori hanno formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto
pagina 21 di 27 quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo”
(Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997).
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in relazione alle operazioni anteriori al 22.12.2012, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Parte attrice, di fronte all'eccezione della convenuta, ha rilevato come non ritiene decorso il periodo di prescrizione (decennale), ritenendo che il dies a quo sarebbe da collocarsi al più presto al momento della trasformazione in della banca convenuta (21/10/2016 – cfr. CP_4
doc. 12 attori), quale primo momento in cui si sarebbe disvelato il “reale” valore delle azioni della , oggetto di causa, stimato dal consiglio di amministrazione in € 12,10 CP_1
per azione.
Effettivamente la giurisprudenza di merito più recente, facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte Suprema, ha avuto modo di affermare che “per regola generale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal momento in cui il danneggiato sia in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e del nesso eziologico tra l'uno e l'altro; nel caso specifico di danni derivanti da cattivi investimenti in strumenti finanziari ciò avviene solo quando il cliente danneggiato raggiunge la ragionevole certezza dell'impossibilità di recuperare - in tutto o in parte - il proprio investimento” (cfr. Tribunale Alessandria sez. I, 06/02/2023, n.92; cfr. inoltre sentenza di questo Tribunale, 03/03/2021, n. 232, oltre che Cassazione civile sez. III, 21/02/2020,
n.4683).
Inoltre, sempre di recente, la giurisprudenza di questo Tribunale, ha affermato, in una causa analoga come la presente, in ordine anche all'azione di risoluzione per inadempimento, quanto segue: “L'eccezione deve essere disattesa. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Il termine di prescrizione decennale, cui sono sottoposti i diritti alla risoluzione e al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, decorre pertanto “non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo
l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo, cioè, riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e
pagina 22 di 27 riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore, conoscenza che potrebbe essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto
(arg. ancora da Cass. Sez. 2, 28/01/2004, n. 1547; nonché da Cass. Sez. 2, 07/04/2016, n.
6747; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23236).” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.01.2018, n. 1889).
Assume pertanto rilievo il momento in cui il fatto lesivo, vale a dire l'inadempimento, è obiettivamente percepibile e riconoscibile. Poiché l'attore lamenta, principalmente, di non aver ricevuto dalla convenuta un'adeguata informativa in ordine alle caratteristiche e al rischio delle azioni acquistate, la percepibilità e riconoscibilità del fatto lesivo deve essere ricollegata al momento in cui lo stesso, tenendo una condotta diligente, avrebbe potuto acquisire aliunde dette informazioni. In proposito si rileva che solo nella scheda prodotto sottoscritta dall'attore in data 30/11/2015 (cfr. doc. 6 fasc. di parte convenuta) la convenuta dà nel dettaglio conto del “profilo di rischio alto” delle azioni, nonché degli specifici rischi, tra cui l'illiquidità e la determinazione del prezzo di offerta da parte dell'emittente. Negli estratti conto periodici inviati al cliente le azioni per cui è causa sono qualificate come illiquide solo a partire dal 31.12.2016 (doc. 6 b del ricorrente, pag. 62). Deve pertanto ritenersi che l'inadempimento in oggetto fosse riconoscibile unicamente dal 30/11/2015 e che solo da tale data l'attore potesse esercitare i diritti dallo stesso nascenti. Ciò vale sia per il diritto al risarcimento del danno che per il diritto potestativo alla risoluzione, con le connesse azioni restitutorie e di ripetizione. Avendo notificato in data 15/12/2022 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore non è dunque incorso nella prescrizione dei diritti azionati.” (cfr. sentenza di questo Tribunale n. 845/2024 d.d. 7.9.- 8.9.2024).
Ora, nel presente caso, da un lato, il danno lamentato dagli attori consiste, in sostanza, nella ingente ed eclatante perdita di valore delle azioni acquistate, che non poteva essere percepito prima del 2016, quando la società è stata trasformata in società per azioni (cfr. doc.to 12 attori), non avendo gli attori potuto acquisire prima la contezza del reale valore delle azioni di cui è causa;
inoltre, dall'altro lato, negli estratti conto periodici inviati ai clienti le azioni per cui è causa sono qualificate come illiquide solo a partire dal 31.12.2016 (doc. 6b attori).
Quindi, deve ritenersi che la prescrizione, che non può che essere decennale, nel presente caso ha cominciato a decorrere solo dalla fine del 2016.
pagina 23 di 27 Tanto premesso, la domanda di risoluzione per inadempimento che gli attori hanno formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate
(cfr. a riguardo Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997), è fondata per quanto segue.
La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937).
Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n.
7187).
Nel caso di specie, per quanto sopra, non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.
Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza degli attori, tenuto conto, in particolare, della natura delle violazioni addebitate alla Banca
(violazione degli obblighi informativi) e della qualifica degli attori come “piccoli risparmiatori”.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione dei contratti di acquisto di azioni e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.
Allo stesso tempo, in conseguenza della disposta risoluzione, deve essere accolta anche la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna degli attori alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato, con riferimento alle sole azioni acquistate con i contratti di acquisto qui risolti.
L'attore ha inoltre ricevuto a titolo gratuito n. 103 azioni nel 2023 (1 ogni 20 Pt_1
detenute) e 72 azioni nel 2024 (1 ogni 30 detenute), distribuite a soci in esecuzione delle delibere del CdA che hanno determinato la distribuzione a titolo gratuito ai propri soci di una azione per una determinata quota detenute (doc.ti 34 e 37 banca). Anche per esse l'attore non pagina 24 di 27 ha più titolo alla ritenzione, per cui esse andranno restituite, in misura proporzionale rispetto al numero di azioni (388) tuttora detenute dall'attore (pari a 19 azioni gratuite per il 2023 e
12 per il 2024), e dunque ne andranno restituite 144.
Risulta inoltre dalla documentazione dimessa dalla banca che rispetto alle azioni acquistate/sottoscritte con gli ordini qui risolti l'attore abbia percepito:
- dividendi netti per € 2.245,30 fino al 4/4/2023 (somme risultanti dall'estratto ai doc.ti 27 e
29 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 388 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente),
- dividendi netti per € 873,60 il 17/5/2024 (somme risultanti dall'estratto al doc.to 32 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 388 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 19 attribuite a titolo gratuito a fine 2023);
- dividendi netti per € 273,81 il 2/10/2024 (somme risultanti dalla distribuzione di dividendi straordinari come al doc.to 32-36 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 388 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 19 attribuite a titolo gratuito a fine
2023), per complessivi € 3.392,71.
L'attrice ha invece ricevuto a titolo gratuito n. 106 azioni nel 2023 (1 ogni 20 Parte_2
detenute) e n. 74 azioni nel 2024 (1 ogni 30 detenute), distribuite a soci in esecuzione delle delibere del CdA che hanno determinato la distribuzione a titolo gratuito ai propri soci di una azione per una determinata quota detenute (doc.ti 34 e 37 banca). Anche per esse l'attrice non ha più titolo alla ritenzione, per cui esse andranno restituite, in misura proporzionale rispetto al numero di azioni (476) tuttora detenute dall'attrice (pari a 23 azioni gratuite per il
2023 e 15 per il 2024), e dunque ne andranno restituite 142.
Risulta inoltre dalla documentazione dimessa dalla banca che rispetto alle azioni acquistate/sottoscritte con gli ordini qui risolti l'attrice abbia percepito:
- dividendi netti per € 3.334,85 fino al 4/4/2023 (somme risultanti dall'estratto ai doc.ti 28 e
30 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 476 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente),
- dividendi netti per € 865,66 il 17/5/2024 (somme risultanti dall'estratto al doc.to 33 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 476 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 23 attribuite a titolo gratuito a fine 2023);
pagina 25 di 27 - dividendi netti per € 271,32 il 2/10/2024 (somme risultanti dalla distribuzione di dividendi straordinari come al doc.to 33-36 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 476 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 23 attribuite a titolo gratuito a fine
2023), per complessivi € 4.471,83.
Tali importi vanno detratti da quanto dovuto a titolo di restituzione di quanto pagato dai clienti per gli acquisti risolti, pari a complessivi € 36.572,96 per il sig. e € 30.259.12 Pt_1
per la sig.ra Parte_2
Al sig. la banca deve pertanto in restituzione l'importo di € 33.180,25, oltre interessi Pt_1 legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda (notificata il 3.1.2023).
Alla sig.ra la banca deve invece in restituzione l'importo di € 25.787,29, oltre Parte_2 interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda (notificata il
22.12.2022).
La domanda attorea di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendo stati provati gli elementi della fattispecie penale, in particolare il dolo.
Tutte le ulteriori domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre, comprese quelle di risarcimento del danno svolte dall'attore in via subordinata, rimangono assorbite.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), con valori minimi per la sola fase istruttoria, non essendo state assunte prove costituende o consulenze tecniche d'ufficio.
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolti per grave inadempimento di Controparte_4
gli ordini di acquisto di azioni della stessa Banca venditrice effettuati dall'attore
[...]
pagina 26 di 27 ed indicati nel ricorso sub lettere meglio precisati in Parte_1 Controparte_7
parte motiva;
2. dichiara risolti per grave inadempimento di Controparte_4
gli ordini di acquisto di azioni della stessa Banca venditrice effettuati dall'attrice
[...]
ed indicati nel ricorso sub lettere , meglio Parte_2 Parte_3
precisati in parte motiva;
3. per le ragioni spiegate in motivazione, ordina a di retrocedere a Parte_1
n. 144 azioni della stessa Banca e a Controparte_4 Parte_2
n. 142 azioni della stessa
[...] CP_1
4. ordina a di restituire a Controparte_4 Pt_1
la somma di € 33.180,25 e a la somma di €
[...] Parte_2
25.787,29, oltre agli interessi come precisati in motivazione;
5. condanna a rifondere a Controparte_4 Pt_1
e a le spese di giudizio, che si liquidano
[...] Parte_2 nell'importo complessivo di € 11.268,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge ed € 406,50 per anticipazioni (C.U., marca da bollo) e spese necessarie successive.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Bolzano, 25 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4184/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
CERNIGLIA MASSIMO, dall'avv. CAPONI ALESSANDRO e dall'avv. CIAMMARUGHI
ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi;
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. dott. CIVALE FABIO e dall'avv. dott. CONTARINO ANTONIO, quest'ultimo con studio in C.SO ITALIA 17, 39100 BOLZANO, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 24.10.2024
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per quanto in narrativa, contrariis reiectis,
A) in via preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare ex artt. 1352 e 1418 c.c., nonché in forza delle condizioni generali del contratto-quadro di negoziazione e successive modifiche o integrazioni, richiamate in narrativa, a) la nullità per omessa forma scritta, prevista contrattualmente ad substantiam,
pagina 1 di 27 della raccomandazione resa per ciascun acquisto in causa di azioni Volksbank, nonché b) la conseguente illiceità, invalidità e/o nullità derivata di ciascun acquisto in causa di azioni
Volksbank, e
2) per l'effetto condannare la a pagare, a titolo di ripetizione ex art. 2033 c.c., € CP_2
41.170,56 in favore di ed € 39.291,20 in favore di Parte_1 Parte_2
anche quale importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza del
[...]
contratto di acquisto delle azioni per cui è causa, o alla ripetizione di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'eventuale vendita dei titoli de quibus, costituita dalla differenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art. 1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
B) sempre in via principale di merito con riferimento a ciascuno degli investimenti per cui è causa, nonché in via residuale nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda preliminare di merito,
1) accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché artt. 1175, 1176,
2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 94 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg.
n. 16190/2007, art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della CP_3 CP_3
violazione di ogni altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in CP_2
relazione a ciascuno degli acquisti di azioni dedotti in narrativa, così come del presupposto contratto quadro di negoziazione e
2) conseguentemente disporre, anche ex art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento, imputabile alla dei contratti di acquisto delle azioni dedotti in narrativa, per cui è CP_2 causa, nonché 3) per l'effetto condannare la alla restituzione di € 41.170,56 in favore CP_2 di e di € 39.291,20 in favore di anche quale Parte_1 Parte_2
importo dalla stessa resistente indebitamente percepito in forza dei contratti di acquisto
pagina 2 di 27 delle azioni per cui è causa, o alla restituzione di quella somma che dovesse risultare dovuta
a seguito della vendita dei titoli de quibus, costituita dalla dif-ferenza tra l'importo destinato all'acquisto delle azioni in causa e la somma realizzata con la vendita delle stesse o con
l'eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché con condanna al risarcimento di ogni conseguente danno, oltre rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti di BOT o
CCT, dal giorno dell'acquisto sino al saldo, nonché oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. dal giorno dell'acquisto sino alla proposizione della domanda giudiziale, ed ex art.
1284, co. 4, c.c. e D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, dalla domanda giudiziale sino al saldo;
C) in via subordinata, previo sempre l'accertamento delle violazioni di cui al punto B-1) delle presenti conclusioni, condannare la al risarcimento del danno per CP_2
responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., anche in via autonoma rispetto all'invocata risoluzione, per un importo pari a quanto precisato al precedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa;
D) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della ha CP_2
integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa;
E) in via di ultimo subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, ascrivibili alla CP_2
per le violazioni ed i fatti tutti contestati nel presente atto, anche ex artt. 1337, 1338, 2043,
2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e
1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, artt. 27-56 del Reg. n. CP_3
16190/2007, art. 18 Reg. n. 17130/2010, nonché in ragione della violazione di ogni CP_3
altra disposizione di legge, regolamento e/o contratto invocata in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-3) delle presenti conclusioni, ovvero nella misura ritenuta di giustizia anche a seguito di valutazione equitativa, nonché i danni tutti patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056
pagina 3 di 27 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo ex artt. 1224 e 1284 c.c.
F) In ogni caso,
1) accertare e dichiarare che la ha commesso il reato di ex art. 640 Codice CP_2 Per_1
penale, anche nella forma aggravata e continuata, con riferimento alle circostanze dedotte e contestate con il presente atto, e per l'effetto
2) condannare ex art. 2059 c.c. l'istituto di credito resistente a risarcire il danno morale subìto dai ricorrenti in misura almeno pari al 50% (cinquanta percento) delle somme indicate all'antecedente punto B-3) delle presenti conclusioni, o in quella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, con condanna di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.»
Di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa ovvero accertare e dichiarare che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria per i motivi illustrati in narrativa e, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., fissare l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. con conseguente mutamento del rito da cognizione sommaria a cognizione piena;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte ricorrente a titolo contrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da controparte per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e
2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente all'asserito reato di truffa per intervenuta prescrizione;
pagina 4 di 27 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o risoluzione proposta da parte ricorrente in relazione alle operazioni di cui è causa e di conseguente condanna di alla restituzione delle somme versate dai ricorrenti in Controparte_1 relazione alle operazioni di investimento oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo dei ricorrenti medesimi e, per l'effetto, condannare gli stessi alla restituzione a
[...] dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni Controparte_1
importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma Controparte_1
possibile in ragione del valore attuale delle azioni, del determinante concorso di colpa dei ricorrenti per le ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa;
Con ogni riserva di merito e istruttoria.
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. Allegazioni delle parti e svolgimento del processo.
pagina 5 di 27 1.1. Con ricorso ex art. 702 bis d.d. 21.12.2022, notificato assieme al decreto di fissazione di udienza il 3.1.2023, gli attori fanno valere, riassuntivamente, la nullità - risoluzione di contratti per l'acquisto di azioni conclusi con la (di Controparte_4 seguito anche solo ”) da prima del 2010 al 2017, rassegnando le suesposte CP_2 conclusioni e chiedendo, in sostanza, la restituzione dell'importo di € 41.170,56 a favore del sig. e dell'importo di € 39.291,20 a favore della sig.ra oltre Pt_1 Parte_2
rivalutazione e/o interessi.
Nello specifico, l'attore afferma di avere eseguito i seguenti acquisti di azioni: Pt_1
DATA N. AZIONI PREZZO CONTROVALORE A) ante 31.12.2010 388 € 11,849484 € 4.597,60 B) 28.12.2012 38 € 18,35 € 697,30 C) 28.12.2012 550 € 18,35 € 10.092,50 D) 28.03.2013 600 € 18,69 € 11.217,00 E) 16.07.2015 300 € 19,55 € 5.879,73 F) 06.08.2015 120 € 19,55 € 2.353,69 G) 28.01.2016 188 € 19,20 € 3.609,60 H) 28.01.2016 73 € 19,20 € 1.401,60 I) 27.04.2017 109 € 12,10 € 1.321,54 e l'attrice a sua volta i seguenti acquisti: Parte_2
DATA N. AZIONI PREZZO CONTROVALORE J) ante 31.12.2010 476 € 18,97497 € 9.032,08
K) 30.06.2011 520 € 18,3501 € 9.615,04
L) 28.12.2012 99 € 18,35 € 1.816,65
M) 28.12.2012 550 € 18,35 € 10.092,50
N) 06.08.2015 120 € 19,55 € 2.353,69
O) 28.01.2016 196 € 19,20 € 3.763,20
P) 28.01.2016 65 € 19,20 € 1.248,00
Q) 27.04.2017 113 € 12,10 € 1.370,04.
Si tratterebbe di azioni non quotate su un mercato regolamentato e con profilo di rischio altissimo, per cui gli attori lamentano la violazione del TUF e del Regolamento CP_3
16190/2007 da parte della conventua, nonché della comunicazione n. 9019104 del CP_3
2009.
1.2. Costituitasi tempestivamente, la convenuta ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte, eccependo l'inammissibilità del ricorso introduttivo e la prescrizione delle domande avversarie, nonché sostenendo, nel merito, di aver fornito ogni necessaria informativa e di aver correttamente valutato l'investimento in rapporto al profilo di rischio dei clienti. pagina 6 di 27 1.3. Nel corso del giudizio il rito sommario di cognizione è stato convertito in rito ordinario e, scambiate le memorie autorizzate ex art. 183, co. 6, c.p.c. il giudice ha disposto la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 24.10.2024. Scambiate le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., la causa è stata poi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c., con discussione orale tenutasi all'udienza del 20.2.2025 (vecchio rito ante riforma d.lgs. 149/2022).
2.1. Norme di diritto applicabili alla fattispecie
L'art. 21 co. 1 TUF prevede quanto segue: “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.”
L'art. 27 del TUF stabilisce poi: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi.”
Le disposizioni del TUF trovano attuazione nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Reg. Intermediari), che ha sostituito il precedente
Regolamento n. 11522 del 1988.
Rilevano in questa sede innanzitutto gli artt. 39 e 40 del Reg. Intermediari, i quali prescrivono che gli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di pagina 7 di 27 investimenti o di gestione di portafogli, valutino l'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari raccomandati rispetto alla conoscenza ed esperienza del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.
Il predetto obbligo di condotta si esplica attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni dal cliente, l'attribuzione di un profilo di rischio e l'adozione di una raccomandazione personalizzata in relazione allo specifico investimento.
Gli artt. 41 e 42 Reg. Intermediari stabiliscono invece che, nei servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari siano tenuti alla diversa e meno approfondita valutazione di appropriatezza dell'investimento, volta alla verifica che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta” (art. 42, comma 1).
Anche tale adempimento trova attuazione in un'apposita avvertenza da fornire al cliente:
“Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione.
L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.” (art. 42, comma 3).
Il successivo art. 43 ammette, infine, la prestazione di servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only, senza lo svolgimento delle valutazioni di appropriatezza e adeguatezza, ma le negoziazioni in esame esulano pacificamente dal campo “execution only”, riguardando un titolo non quotato.
2.2. Sulle risultanze documentali riguardanti gli acquisti di cui è causa.
2.2.1. Le norme del contratto quadro
Nel contratto quadro d.d. 18.7.2008 sottoscritto dagli attori (v. doc. 1 attori), si legge, all'art. 36 comma 3, nella lingua originale tedesca:„Der vorliegende Vertrag hat auch die Leistung des Beratungsdienstes im Bereich der Anlagetätigkeit zum Gegenstand. Die Parteien bestätigen dass, falls der genannte Anlageberatungsdienst von der Bank individuell durch ihre Angestellten oder Mitarbeiter im Allgemeinen durchgeführt werden sollte, dieser
Gegenstand einer eigenen Vertragsordnung sein könnte, in welcher die Bedingungen und
Modalitäten geregelt werden.”; inoltre, nell'art. 37 comma 2 del contratto è previsto che la
Banca accetta anche ordini di acquisto inviati su iniziativa del cliente(„Die Bank nimmt zudem die Anträge auf Ankauf/Unterzeichnung von Produkten entgegen, die vom Kunden auf eigene Initiative zugesandt werden.“).
pagina 8 di 27 Diversamente da quanto dedotto nel ricorso introduttivo, il contratto sottoscritto dal ricorrente non prevede quindi che la banca debba fornire raccomandazioni in forma scritta
(l'art. 36 comma 4 del contratto citato dal ricorrente non esiste nel contratto firmato dal ricorrente e l'art. 44 ha un solo comma, per cui il terzo comma citato dal ricorrente non risulta contenuto nello stesso contratto), per cui le relative deduzioni e lamentele contenute nel ricorso non sono pertinenti nel caso di specie.
Inoltre, l'art. 38 del contratto, regola, in aggiunta alla normativa di legge su già citata, gli obblighi informativi della banca, prevedendo che la stessa banca, prima della sottoscrizione del prodotto da parte del cliente, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa di riferimento(“Pflichten der Bank 1. Vor der Unterzeichnung des
Produkts von Seiten des Kunden übergibt die Bank diesem das Kauf- oder
Zeichnungsdokument, das Informationsblatt oder die anderen Informationsunterlagen, sofern diese von den Bezugsbestimmungen vorgeschrieben sind.“).
2.2.2. Sul profilo degli attori.
Risulta comprovato documentalmente che gli attori, il 18.7.2008, al momento della conclusione del contratto–quadro, abbiano espressamente dichiarato per iscritto (cfr. questionario 8.7.2008 docc. 2a e 2d attori),
1. quanto a : Parte_1
di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione, di avere un reddito netto annuo superiore a € 50.000,00 e di avere un patrimonio presso altre banche o immobiliare di oltre € 100.000; inoltre, l'attore ha dichiarato di conoscere strumenti finanziari, unitamente ai rischi legati ai medesimi, come quelli a) monetari (es. titoli di stato a breve termine, BOT, certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazioni a breve termine, CCT ecc.); mentre ha dichiarato di non conoscere i rischi legati agli strumenti b) che hanno l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale
(es. titoli di stato a medio/lungo termine – BTP, obbligazioni semplici, fondi obbligazionari ecc.), c) di gestione patrimoniale che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale (soprattutto obbligazioni), d) che hanno come obiettivo primario la crescita del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.), e) che hanno l'obiettivo primario dell'incremento del capitale senza effetto di diversificazione (azioni singole o obbligazioni singole strutturate), f) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo primario di incremento del pagina 9 di 27 capitale (oltre ad obbligazioni anche azioni), g) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo della massima crescita di capitale (principalmente azioni); h) a rischio molto alto (warrant, covered warrant, hedge funds), i) titoli non quotati sui mercati regolamentati che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione
(p. es. azioni della , azioni di società locali ecc.); ha poi Controparte_1
dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento oltre i 5 anni;
- di avere come obiettivo la conservazione del capitale investito con oscillazioni moderate e rischio ridotto di perdita di valore;
- che eventuali guadagni non inciderebbero sullo standard di vita, mentre eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) inciderebbero in maniera determinante sul mantenimento degli impegni finanziari regolari;
- di effettuare fino a tre operazioni di negoziazione titoli in un anno;
- che il volume medio delle operazioni eseguite, ad operazione, era sino a € 10.000,01.
All'attore veniva dunque attribuito sulla base di tali risposte un profilo di rischio “prudente”
(vorsichtig).
2. quanto a Parte_2
di non aver esperienza lavorativa- professionale nell'ambito finanziario o una corrispondente formazione, di avere un reddito netto annuo inferiore a € 50.000,00 e di avere un patrimonio presso altre banche o immobiliare inferiore a € 100.000; inoltre, l'attrice ha dichiarato di non conoscere gli strumenti finanziari, unitamente ai rischi legati ai medesimi, come quelli a) monetari (es. titoli di stato a breve termine, BOT, certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazioni a breve termine, CCT ecc.); mentre ha dichiarato di non conoscere i rischi legati agli strumenti b) che hanno l'obiettivo primario di garantire la sicurezza del capitale (es. titoli di stato a medio/lungo termine – BTP, obbligazioni semplici, fondi obbligazionari ecc.), c) di gestione patrimoniale che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale (soprattutto obbligazioni), d) che hanno come obiettivo primario la crescita del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.), e) che hanno l'obiettivo primario dell'incremento del capitale senza effetto di diversificazione (azioni singole o obbligazioni singole strutturate), f) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo primario di incremento del capitale (oltre ad obbligazioni anche azioni), g) di gestioni patrimoniali con l'obiettivo della massima crescita di capitale (principalmente azioni); h) a rischio molto alto (warrant, covered warrant, hedge funds), i) titoli non quotati sui mercati regolamentati che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del pagina 10 di 27 capitale senza effetto di diversificazione (p. es. azioni della , Controparte_1
azioni di società locali ecc.); ha poi dichiarato di avere un orizzonte temporale di investimento fino a tre anni;
- di avere come obiettivo la conservazione del capitale investito con oscillazioni moderate e rischio ridotto di perdita di valore;
- che eventuali guadagni non inciderebbero sullo standard di vita, mentre eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno) inciderebbero in maniera determinante sul mantenimento degli impegni finanziari regolari;
- di effettuare fino a tre operazioni di negoziazione titoli in un anno;
- che il volume medio delle operazioni eseguite, ad operazione, era sino a €
10.000,01.
All'attrice veniva dunque attribuito sulla base di tali risposte un profilo di rischio “prudente”
(vorsichtig).
Il 22.12.2010 le risposte venivano aggiornate (questionario sub doc.to 2b attore) per il solo attore e questa volta l'attore dichiarava di conoscere anche gli strumenti Pt_1
anteriormente indicati sub lett b), c), d), e), f) e g), fra cui pertanto anche i rischi delle azioni
, indicando di non conoscere unicamente gli strumenti ad Controparte_1 alto rischio. L'orizzonte temporale dell'investimento rimaneva invariato così come gli obiettivi di investimento e gli effetti di incrementi o perdite per il proprio standard di vita.
Veniva attribuito il profilo di rischio “equilibrato” (ausgewogen).
Nel successivo questionario del 14.7.2015 (doc.to 2c attore) l'attore dichiara di avere Pt_1 una conoscenza “buona” (gute degli strumenti di investimento, dichiarando di Per_2
conoscere i principali elementi di rischio connessi agli strumenti finanziari, come i rischi delle azioni, di valuta, degli emittenti (ad es. investimenti strutturati, obbligazioni ecc.), di accettare anche una perdita moderata di capitale (inclinazione al rischio media) e che eventuali perdite (fino al 15% annuo del capitale) non incidevano in maniera significativa sulla propria capacità di fare fronte agli impegni finanziari. Veniva attribuito un profilo di rischio “equilibrato” (ausgewogen).
Non sono agli atti ulteriori profilature della sig.ra successive al 2008, né la Parte_2
banca ha allegato di averne mai eseguite.
2.3. Degli ordini di acquisto di cui è causa.
2.3.1. Acquisti di Parte_1
Per gli acquisti indicati dall'attore come effettuati “ante 31.12.2010” di n. 388 azioni
(indicati dall'attore in ricorso sub lettera A), la banca convenuta ha indicato che l'attore ha pagina 11 di 27 acquistato azioni sul mercato secondario o per effetto di sottoscrizione effettuata CP_2 mediante adesione all'aumento di capitale negli anni 2004-2005-2008 (doc.to 24 convenuta), tuttavia non si evincono in nessun modo il numero di azioni acquistate nelle diverse occasioni, il prezzo dell'acquisto né le circostanze dell'acquisto.
L'attore dal canto suo, essendo gravato del relativo onere assertivo, nulla ha precisato in agli ordini di acquisto o alle sottoscrizioni dell'aumento di capitale eseguiti, né ha circostanziato in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento della banca per tali specifici acquisti/sottoscrizioni, né ha allegato quale fosse la natura della prestazione contrattuale cui era all'epoca tenuta la banca (non risulta infatti agli atti un contratto quadro anteriore a quello del 2008).
Ne consegue che per tali acquisti/sottoscrizioni le domande attoree si manifestano come non sufficientemente determinate in assenza di allegazioni in ordine alle circostanze dell'acquisto e all'inadempimento qualificato della banca, con conseguente rigetto.
1. Quanto all'acquisto di dd. 28.12.2012 relativo a n. 588 azioni (di cui n. 38 Pt_1
acquistate esercitando il diritto di opzione e n. 550 acquistate esercitando il diritto di prelazione sull'inoptato), vi sono agli atti i 2 fissati bollati (doc.ti 3a e 3b attore) e il modulo di adesione all'aumento del capitale dd. 22.11.2012, con la schermata interna della banca recante l'indicazione dell'operazione come “appropriata” (doc.to 6 banca), anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attore.
2. Per l'ordine di acquisto di del 28.3.2013 relativo a n. 600 azioni per un Pt_1 controvalore di € 11.217,00, vi è agli atti il fissato bollato (doc.to 3c attore) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore (doc.to 8 banca), in cui si dà atto che è stata eseguita la consulenza (Beratung: ja) e l'operazione viene anche indicata come “adeguata” (geeignet).
3. Per l'ordine di acquisto di del 17.7.2015 relativo a n. 300 azioni per un Pt_1 controvalore di € 5.879,73, vi è agli atti il fissato bollato (doc.to 3d attore) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore (doc.to 9 banca), in cui si dà atto che non è stata eseguita consulenza (Beratung geleistet: nein) e che l'operazione viene considerata “appropriata”
(angemessen).
4. Per l'ordine di acquisto di del 3.8.2015 relativo a n. 120 azioni per un controvalore Pt_1 di € 2.353,69, vi è agli atti il fissato bollato (doc.to 3e attore) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore (doc.to 10 banca), in cui si dà atto che è stata eseguita la consulenza
(Beratung: ja) e l'operazione viene anche indicata come “adeguata” (geeignet).
pagina 12 di 27 5. Per l'ordine di acquisto di Ploner del 28.1.2016 relativo a n. 261 (di cui n. 188 acquistate in esercizio del diritto di opzione e n. 73 acquistate esercitando il diritto di prelazione sull'inoptato) azioni per un controvalore di € 5.011,20, vi sono agli atti i fissati bollati (doc.to
3f e 3g attore) e la scheda di adesione all'aumento di captale sottoscritto dall'attore con la schermata interna del sistema della banca recante l'indicazione “appropriata” (doc.to 12 banca), anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attore.
Inoltre, nella scheda informativa allegata alla scheda di adesione è riportato che il prodotto compravenduto non è quotato sul mercato regolamentato italiano o estero e reca un rischio di liquidità, dato che l'azionario che volesse vendere le proprie azioni potrebbe avere difficoltà
a trovare un compratore (nella sezione “wesentilche Risikofaktoren”) e che il limite inferiore del prezzo di rivendita delle azioni sulla piattaforma ICBPI è quello di emissione stabilito dall'assemblea dei soci (nella sezione “Aktienverkauf”).
7. Per l'ordine di acquisto di del 7.3.2017 relativo a n. 109 azioni per un controvalore Pt_1 di € 1.321,54, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3h attore) e la scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie oggetto di recesso (doc.to 14 banca).
Dalla documentazione agli atti non risulta eseguita alcuna valutazione in merito all'adeguatezza o appropriatezza dell'acquisto.
2.3.2. Acquisti di Parte_2
Per l'acquisto relativo all'ordine da parte della sig.ra di n. 476 azioni “ante Parte_2
31.12.2010” (lettera J attori), la banca convenuta ha indicato che l'attrice ha acquistato azioni sul mercato secondario o per effetto di sottoscrizione effettuata mediante adesione CP_2 all'aumento di capitale nel 2008 (doc.to 25 convenuta), tuttavia non si evincono in nessun modo il numero di azioni acquistate nelle diverse occasioni, il prezzo dell'acquisto né le circostanze dell'acquisto.
L'attrice dal canto suo, essendo gravata del relativo onere assertivo, nulla ha precisato in agli ordini di acquisto o alle sottoscrizioni dell'aumento di capitale eseguiti, né ha circostanziato in cosa si sarebbe sostanziato l'inadempimento della banca per tali specifici acquisti/sottoscrizioni, né ha allegato quale fosse la natura della prestazione contrattuale cui era all'epoca tenuta la banca (non risulta infatti agli atti un contratto quadro anteriore a quello del 2008).
pagina 13 di 27 Ne consegue che per tali acquisti/sottoscrizioni le domande attoree si manifestano come non sufficientemente determinate in assenza di allegazioni in ordine alle circostanze dell'acquisto e all'inadempimento qualificato della banca, con conseguente rigetto.
1. Per l'ordine di acquisto di del 29.6.2011 relativo a n. 520 azioni per un Parte_2 controvalore di € 9.615,04, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3i attori) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attrice (doc.to 5 banca), in cui viene dato atto che non è stata prestata consulenza : nein), che i titoli sono negoziati al di fuori dei mercati CP_5 regolamentati e che l'investitore non dispone di conoscenze sufficienti (“mangelnde
Kenntnisse”). Non risulta effettuata nessuna valutazione di adeguatezza o appropriatezza da parte della banca.
2. Per l'ordine di acquisto di del 22.11.2012 relativo a n. 649 azioni (di cui n. Parte_2
99 acquistate esercitando il diritto di opzione e n. 550 acquistate esercitando il diritto di prelazione sull'inoptato) per un controvalore di € 11.909,15, vi sono agli atti i fissati bollati
(doc.to 3l e 3m attori) e il modulo di adesione all'aumento di capitale sottoscritto dall'attrice
(doc.to 7 banca), con la schermata interna della banca recante l'indicazione dell'operazione come “appropriata”, anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attrice.
3. Per l'ordine di acquisto di del 3.8.2015 relativo a n. 120 azioni per un Parte_2 controvalore di € 2.353,69, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3n attori) e l'ordine di acquisto sottoscritto dall'attrice (doc.to 11 banca), in cui viene dato atto che non è stata prestata consulenza : nein), che i titoli sono negoziati al di fuori dei mercati CP_5 regolamentati, che l'investitore non dispone di conoscenze sufficienti (“mangelnde
Kenntnisse”) e che l'operazione non è appropriata (“nicht angemessen”).
4. Per l'ordine di acquisto di del 28.1.2016 relativo a n. 261 azioni (di cui n. Parte_2
196 acquistate in esercizio del diritto di opzione e n. 65 acquistato in quanto inoptate) per un controvalore di € 5.011,20, vi sono agli atti i fissati bollati (doc.to 3o e 3p attori) e la scheda di adesione all'aumento di captale sottoscritto dall'attrice con la schermata interna del sistema della banca recante l'indicazione “appropriata” (doc.to 13 banca), anche se non vi è prova di come e se tale indicazione sia stata comunicata all'attore.
Inoltre, nella scheda informativa allegata alla scheda di adesione è riportato che il prodotto compravenduto non è quotato sul mercato regolamentato italiano o estero e reca un rischio di liquidità, dato che l'azionario che volesse vendere le proprie azioni potrebbe avere difficoltà pagina 14 di 27 a trovare un compratore (nella sezione “wesentilche Risikofaktoren”) e che il limite inferiore del prezzo di rivendita delle azioni sulla piattaforma ICBPI è quello di emissione stabilito dall'assemblea dei soci (nella sezione “Aktienverkauf”).
5. Per l'ordine di acquisto del 7.3.2017 relativo a n. 113 azioni per un controvalore di €
1.370,04, vi sono agli atti il fissato bollato (doc.to 3q attori) e la scheda di adesione all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie oggetto di recesso (doc.to 15 banca).
Dalla documentazione agli atti non risulta eseguita alcuna valutazione in merito all'adeguatezza o appropriatezza dell'acquisto.
2.4. Valutazione inadempimento della banca rispetto ai singoli acquisti
2.4.1. Posizione Ploner Stefan
Per gli acquisti effettuati da negli anni 2012 e 2013 viene in rilievo la Parte_1
profilatura svolta dalla banca convenuta il 22.10.2010 (doc.to 2b), essendo la più recente rispetto agli acquisti in parola.
Contrariamente rispetto a quanto dichiarato solo due anni prima, nel 2010 l'attore dichiara di conoscere i rischi di pressoché tutti gli strumenti finanziari (bot, fondi monetari, libretti di risparmio, titoli di stato, btp, obbligazioni semplici e fondi obbligazionari, fondi azionari, fondi bilanciati, azioni, azioni della ), dichiarando solo di non conoscere i warrant, CP_2
covererd warrant, hedge funds e simili.
In ogni caso, l'attore non dichiara espressamente di conoscere le azioni non quotate su mercato regolamentato.
Non va sottaciuto che la dichiarazione resa dall'attore nel 2010 appare perlomeno dubbia, visto che solo nel 2008 aveva dichiarato di conoscere unicamente gli strumenti finanziari quali i titoli di stato, i bot, le lettere di risparmio, il che corrisponde ad una conoscenza di base degli investimenti finanziari, e che nulla nel portafoglio dell'attore risulta cambiato fra il 2008 e il 2010 (essendo costituito negli anni unicamente da azioni ), circostanza che CP_2
avrebbe dovuto indurre la banca quantomeno a svolgere ulteriori approfondimenti.
Ebbene, le caratteristiche delle azioni non quotate su un mercato regolamentato e soggette ad un rischio di difficoltà al momento della vendita, quali quelle , risultano CP_2 evidentemente incompatibili con l'esperienza e la propensione al rischio manifestata dall'attore sia nel 2008 che nel 2010, nonché con la composizione del suo portafoglio (già all'epoca dell'investimento del 2012 il portafoglio era composto al 100% da azioni ). CP_2
pagina 15 di 27 Infatti, anche nello stesso questionario dd. 22.12.2010 l'attore ha dichiarato di avere come obiettivo di investimento la conservazione del capitale con una lieve oscillazione dello stesso
(rischio medio-basso) e un rischio ridotto di perdita di valore, e di avere come orizzonte temporale d'investimento un periodo superiore ai 5 anni.
Tali aspetti risultano incongrui rispetto all'investimento nelle azioni in oggetto, che, come esposto nello stesso prospetto informativo 2012 riportante i principali fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti (l'attore ha dichiarato di averlo preso in visione nella scheda di adesione all'aumento del capitale sottoscritta il 22.11.2012 – doc.to 6 banca), possono presentare difficoltà nella liquidazione e subire oscillazioni di valore consistenti.
Così si legge infatti nel prospetto informativo del 30.10.2012 (doc.to 17 banca):
“Investimento in Azioni: Per valutare se le Azioni della Controparte_1 oggetto dell' Offerta siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari dell' Offerta sono invitati, tra l'altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo.
Per difficoltà di smobilizzo si intende che gli aderenti all'Offerta potrebbero avere difficoltà nel vendere le Azioni, in quanto gli ordini di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e, conseguentemente, non essere eseguiti.” (pg. 2); “4.3.2 Rischio di liquidità connesso alle Azioni e sospensione della piattaforma ICPBI: Le Azioni sono negoziabili, da parte dei relativi Portatori, sulla piattaforma gestita dall'Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A., ovvero in forma abbreviata “ICBPI”. La svolge, a valere su CP_1
tale piattaforma, esclusivamente servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Ciononostante, le contrattazioni relative alle Azioni potrebbero comunque risultare difficoltose poiché le proposte di vendita potrebbero non trovare nell'immediato controparti disponibili all'acquisto. Inoltre, non si può escludere che in futuro tale piattaforma possa venir meno con conseguente ulteriore impatto sulla liquidità del titolo” (pg. 66), e ancora:
“Modalità di pricing delle Azioni sulla piattaforma ICBPI: Gli ordini aventi ad oggetto azioni ordinarie devono essere inseriti sulla piattaforma di scambio ICBPI con un prezzo limite che non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci di , su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il CP_2
Collegio Sindacale. Inoltre il prezzo limite non potrà essere superiore o inferiore del 10% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura. Il prezzo limite degli ordini inseriti successivamente
pagina 16 di 27 alla sospensione della prezzatura in occasione dell'Assemblea e fino alla prima prezzatura non potrà essere superiore del 10% del nuovo prezzo di emissione deliberato dall'Assemblea” (pg. 258).
Ciononostante, la banca ha ritenuto l'acquisto del 2012 (effettuato su iniziativa del cliente)
“appropriato” e quello del 2013 (effettuato in regime di consulenza) “adeguato”, ed invero per quello del 2012 neppure vi è la prova dell'avvenuta comunicazione all'attore.
In ogni caso, tali valutazioni non risultano corrette alla luce delle limitate conoscenze dell'attore in materia di strumenti finanziari per come risultanti dagli stessi investimenti eseguiti (sempre e solo azioni ), della medio-bassa propensione al rischio e CP_2 dell'orizzonte temporale di investimento di medio periodo, e danno luogo ad inadempimento contrattuale della convenuta.
In aggiunta la banca risulta inadempiente anche rispetto agli obblighi di informazione preventiva su di lei gravanti relativi alla natura ed ai rischi dello specifico strumento acquistato dal cliente.
Giova qui richiamare la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia, in particolare della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che ha avuto modo di affermare in causa analoga (sentenza n. 95/2024), quanto segue: “Sennonché, l'ulteriore affermazione, dalla banca interpolata nella scheda prodotto, che “il prezzo di emissione delle azioni costituisce il limite inferiore sotto il quale non può scendere il prezzo” è tale da disorientare l'investitore medio ed ancor più quello, come nella specie, conservativo perché ingenera l'idea che la negoziazione del titolo sulla piattaforma prescelta, a compensazione della ridotta commerciabilità del titolo, avrebbe comunque assicurato la relativa vendita ad un prezzo non inferiore a quello di emissione, quasi a voler garantire che il valore di scambio delle azioni, anche se non d'immediata realizzazione, si sarebbe comunque mantenuto nel tempo perché immune rispetto ai cambiamenti di valutazione circa
l'affidabilità patrimoniale della banca emittente.”…. “Nel negoziare il titolo ed in particolare nell'illustrarne lo specifico rischio associato alla limitata commerciabilità, la banca ha fornito informazioni ambigue in particolare con riguardo al processo di c.d. pricing del titolo sulla prescelta piattaforma di negoziazione, capaci di ingenerare il convincimento che questo avrebbe conservato il valore autodeterminato e autodichiarato al momento dell'emissione indipendentemente dal rating dell'emittente. Da tanto deriva che, a prescindere dalla illiquidità o meno delle azioni della banca al momento in cui si è
pagina 17 di 27 perfezionato il contestato investimento e alla conseguente applicazione alla fattispecie della più stringente disciplina stabilita dalla comunicazione n. 9019104/2009, la banca ha CP_3 comunque agito in violazione dell'art. 28 reg. n. 16190/2007, il quale prescrive che CP_3
gli intermediari finanziari debbano fornire ai clienti informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e, prima ancora, ha agito in violazione dell'art. 21 d.lgs. 58/1998, il quale prevede che nella prestazione dei servizi d'investimento i soggetti abilitati si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati.”
A riguardo si osserva che la centralità e l'importanza di un'adeguata informativa alla clientela viene ancora più in rilievo nelle operazioni c.d. di “self-placement”, le quali prevedono l'applicazione di norme di comportamento più rigorose, imponendo all'intermediario massima attenzione nella valutazione della situazione personale dell'investitore; in casi come il presente, nei quali gli strumenti vengono offerti dall'intermediario nel suo doppio ruolo di fornitore del servizio di investimento e di emittente, infatti, le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra il cliente e la banca, rendono ardua per l'investitore la comprensione delle caratteristiche e dei rischi delle operazioni, con la conseguente compressione del principio del perseguimento del miglior interesse del cliente. Contr Su tali premesse, varie, recenti decisioni dell (tra le ultime: la n. 6367 del 03/03/2023), hanno riscontrato la violazione della normativa di settore, ritenendo non sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informativa incombente sull'intermediazione, la dichiarazione del ricorrente di aver preso visione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale sottoscritto.
Infatti, tale attestazione, resa dal cliente su un modulo predisposto dalla e dallo stesso CP_1 sottoscritto, non ha valore di confessione stragiudiziale e pertanto non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa i rischi del prodotto finanziario, dovendo l'intermediario per contro curare l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati al cliente e la comprensione effettiva da parte del medesimo delle relative caratteristiche (cfr. tra le altre: Cass. 22147/2010, 6142/2012,
20178/2014).
Né la banca ha offerto una prova più specifica in merito all'asserito adempimento degli obblighi informativi rispetto al singolo acquisto negoziato, che consistono nel fornire al pagina 18 di 27 cliente un'informativa precisa e dettagliata in merito ai titoli da acquistare, dato che ha del tutto omesso di offrire prova orale sul punto.
In definitiva, ad una simile commistione di informazioni consegue, nell'insieme,
l'inadeguatezza dell'informativa, non consentendo la stessa l'adozione di scelte consapevoli da parte dell'investitore.
Il 14.7.2015 l'attore completa un nuovo questionario di profilatura (doc.to 2c attori), da cui si evince una buona conoscenza dei rischi degli strumenti finanziari obbligazionari e azionari e un obiettivo di investimento medio-basso, dato che i risparmi dovrebbero aumentare leggermente di capitale con l'accettazione di perdite di valore o oscillazioni moderate/limitate. Anche in tale questionario l'attore non dà atto della conoscenza degli strumenti non quotati su mercati regolamentati. Gli obiettivi di investimento sono a medio termine (oltre 6 anni). Gli veniva attribuito il profilo di rischio “equilibrato” (ausgewogen).
Per l'acquisto effettuato dal Ploner del 16.7.2015, la banca ha dichiarato l'operazione
“appropriata” (doc.to 9 banca). Sul modulo d'ordine l'attore dichiara di avere preso in consegna il prospetto informativo, ma la banca non lo offre in produzione e non specifica di quale prospetto si tratti. Nella scheda informativa allegata invece all'ordine di acquisto, si legge che “Sulla piattaforma ICBPI le azioni non possono essere scambiate ad un prezzo inferiore a quello di emissione” (Auf der ICBPI Platform koennen Aktien nicht unter dem
Ausgabepreis gehandelt werden).
Per l'acquisto effettuato dal Ploner il 3.8.2015, la banca ha valutato l'operazione come
“adeguata” (doc.to 10 banca), ma anche qui non vi è prova alcuna dell'adempimento degli specifici obblighi informativi nei confronti dell'attore.
Per quanto riguarda poi l'acquisto di Ploner del 30.11.2015, effettuato tramite la sottoscrizione delle azioni in aumento di capitale, la banca ha ritenuto l'operazione “non adeguata” (doc.to 5c attore, pg. 5), ma “appropriata” (doc.to 12 banca), anche se non vi è la prova di come e se la ritenuta appropriatezza sia stata comunicata al cliente, visto che la valutazione è provata con la copia di una schermata del sistema interno della banca. Nella scheda informativa allegata al modulo di adesione del 30.11.2015 viene poi fatto riferimento alla circostanza che il profilo di rischio del prodotto è “alto” (hoch), che le azioni potrebbero essere difficili da ricollocare nel caso di vendita (alla voce “wesentliche Risikofaktoren”), e che il prezzo limite di base per la vendita delle azioni è quello stabilito dall'assemblea dei soci per l'emissione delle azioni (alla voce “Aktienverkauf”). pagina 19 di 27 Con riguardo poi all'ordine di n. 109 azioni del 27.4.2017, vi è agli atti il modulo di adesione d.d. 7.3.2017 (cfr. doc. 14 convenuta), con il quale il ricorrente risulta aver aderito all'offerta in opzione agli azionisti di di azioni ordinarie oggetto di Controparte_1
recesso, esercitando il proprio diritto di opzione, senza che risulti in alcun modo documentato l'esito della valutazione, se effettuata, della Banca convenuta, in ordine all'appropriatezza dell'acquisto.
Dunque anche per i quattro successivi acquisti effettuati dal cliente dopo il 2012, due dei quali ritenuti “appropriati” e uno “adeguato”, valgono le considerazioni sopra spese sia in ordine all'inadempimento dell'obbligo di fornire un'informazione chiara, precisa e dettagliata in ordine allo strumento compravenduto (nelle schede informative fornite dalla banca si riporta infatti un'informativa ambigua e per nulla chiara circa le modalità di disinvestimento delle azioni), impedendo così al cliente di prendere scelte di investimento consapevoli.
Stesse considerazioni di cui sopra valgono anche in merito alla correttezza delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, dato che le caratteristiche dei titoli risultavano incompatibili con l'attitudine al rischio e gli obiettivi di investimento del cliente, e che secondo le stesse valutazioni della banca (doc.to N attori) ad un profilo “equilibrato” non poteva comunque corrispondere un portafoglio composto al 100% da investimenti in titoli azionari, per di più non quotati su mercato regolamentato.
2.4.2. Posizione PA TH
Per è agli atti un unico questionario di profilatura del 18.7.2008. Parte_2
L'attrice ha dichiarato di non conoscere i rischi di nessuno strumento finanziario, nemmeno di quelli meno rischiosi quali bot, titoli di stato a breve termine, certificati di risparmio, fondi monetari o certificati di credito del tesoro. Gli obiettivi di investimento sono dichiarati come a medio termine (oltre 5 anni) ed il rischio è medio-basso, volendo l'attrice perseguire la conservazione del capitale con moderate oscillazioni di capitale e moderato rischio di perdita di valore.
Già alla luce della propensione al rischio e conoscenza degli strumenti finanziari dell'attrice come risultante da tale questionario, è evidente che gli investimenti in azioni della , CP_2
titolo ad alto rischio ed illiquido, non potevano essere ritenuti appropriati né tantomeno adeguati per l'attrice.
pagina 20 di 27 Tant'è che la stessa banca negli acquisti del 29.6.2011 (non effettuato in regime di consulenza) e del 3.8.2015 esplicita che l'attrice non dispone di conoscenza sufficienti
(mangelnde ), e, se per il primo acquisto non vi è risultanza dell'effettuazione di Per_2
alcun giudizio di appropriatezza o adeguatezza, per il secondo vi è la valutazione di non appropriatezza da parte della banca.
Lo stesso può dirsi per i successivi acquisti di n. 649 azioni del 22.11.2012 e di n. 261 azioni del 28.1.2016, operati attraverso l'adesione all'aumento di capitale, ritenuti dalla banca come
“appropriati” (anche se non vi è prova dell'avvenuta comunicazione della valutazione all'attrice, essendo agli atti solo la copia della schermata interna del sistema della banca).
Nessuna valutazione è invece stata operata per l'ultimo ordine del 7.3.2017 relativo a n. 113 azioni optate a seguito di recesso degli azionisti ordinari.
Tanto precisato, alla luce del profilo e della propensione al rischio dichiarata dall'attrice nel
2008, gli investimenti di cui è causa non potevano ritenersi adeguati né appropriati per l'attrice, essendo le caratteristiche di tali titoli incompatibili con le conoscenze e l'attitudine al rischio della cliente.
Di qui consegue inevitabilmente l'inadempimento contrattuale della banca relativamente all'obbligo di adottare una corretta raccomandazione personalizzata per il cliente in relazione allo specifico investimento.
Inoltre, per il caso in cui la valutazione di non appropriatezza è stata invece esplicitata dalla banca (acquisto del 3.8.2015), non può certo ritenersi che la cliente fosse stata adeguatamente informata in maniera chiara e precisa in ordine alla natura del titolo e del rischio che andava ad assumersi, visto che non vi è prova che l'attrice sia stata adeguatamente informata sulla circostanza che alla non quotazione su mercato regolamentato era correlato una maggiore difficoltà di disinvestimento, con un rilevante rischio di liquidità.
Anche per tutti gli acquisti sin qui menzionati effettuati dall'attrice deve quindi Parte_2
accertarsi la sussistenza di inadempimento contrattuale della banca convenuta.
2.5. Delle domande di risoluzione e di restituzione
Posto l'accertamento che precede, occorre procedere al vaglio della domanda di risoluzione per inadempimento che gli attori hanno formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto come “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto
pagina 21 di 27 quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo”
(Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997).
Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in relazione alle operazioni anteriori al 22.12.2012, data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Parte attrice, di fronte all'eccezione della convenuta, ha rilevato come non ritiene decorso il periodo di prescrizione (decennale), ritenendo che il dies a quo sarebbe da collocarsi al più presto al momento della trasformazione in della banca convenuta (21/10/2016 – cfr. CP_4
doc. 12 attori), quale primo momento in cui si sarebbe disvelato il “reale” valore delle azioni della , oggetto di causa, stimato dal consiglio di amministrazione in € 12,10 CP_1
per azione.
Effettivamente la giurisprudenza di merito più recente, facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte Suprema, ha avuto modo di affermare che “per regola generale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal momento in cui il danneggiato sia in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e del nesso eziologico tra l'uno e l'altro; nel caso specifico di danni derivanti da cattivi investimenti in strumenti finanziari ciò avviene solo quando il cliente danneggiato raggiunge la ragionevole certezza dell'impossibilità di recuperare - in tutto o in parte - il proprio investimento” (cfr. Tribunale Alessandria sez. I, 06/02/2023, n.92; cfr. inoltre sentenza di questo Tribunale, 03/03/2021, n. 232, oltre che Cassazione civile sez. III, 21/02/2020,
n.4683).
Inoltre, sempre di recente, la giurisprudenza di questo Tribunale, ha affermato, in una causa analoga come la presente, in ordine anche all'azione di risoluzione per inadempimento, quanto segue: “L'eccezione deve essere disattesa. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Il termine di prescrizione decennale, cui sono sottoposti i diritti alla risoluzione e al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, decorre pertanto “non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo
l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo, cioè, riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e
pagina 22 di 27 riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore, conoscenza che potrebbe essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto
(arg. ancora da Cass. Sez. 2, 28/01/2004, n. 1547; nonché da Cass. Sez. 2, 07/04/2016, n.
6747; Cass. Sez. 2, 15/11/2016, n. 23236).” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.01.2018, n. 1889).
Assume pertanto rilievo il momento in cui il fatto lesivo, vale a dire l'inadempimento, è obiettivamente percepibile e riconoscibile. Poiché l'attore lamenta, principalmente, di non aver ricevuto dalla convenuta un'adeguata informativa in ordine alle caratteristiche e al rischio delle azioni acquistate, la percepibilità e riconoscibilità del fatto lesivo deve essere ricollegata al momento in cui lo stesso, tenendo una condotta diligente, avrebbe potuto acquisire aliunde dette informazioni. In proposito si rileva che solo nella scheda prodotto sottoscritta dall'attore in data 30/11/2015 (cfr. doc. 6 fasc. di parte convenuta) la convenuta dà nel dettaglio conto del “profilo di rischio alto” delle azioni, nonché degli specifici rischi, tra cui l'illiquidità e la determinazione del prezzo di offerta da parte dell'emittente. Negli estratti conto periodici inviati al cliente le azioni per cui è causa sono qualificate come illiquide solo a partire dal 31.12.2016 (doc. 6 b del ricorrente, pag. 62). Deve pertanto ritenersi che l'inadempimento in oggetto fosse riconoscibile unicamente dal 30/11/2015 e che solo da tale data l'attore potesse esercitare i diritti dallo stesso nascenti. Ciò vale sia per il diritto al risarcimento del danno che per il diritto potestativo alla risoluzione, con le connesse azioni restitutorie e di ripetizione. Avendo notificato in data 15/12/2022 l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore non è dunque incorso nella prescrizione dei diritti azionati.” (cfr. sentenza di questo Tribunale n. 845/2024 d.d. 7.9.- 8.9.2024).
Ora, nel presente caso, da un lato, il danno lamentato dagli attori consiste, in sostanza, nella ingente ed eclatante perdita di valore delle azioni acquistate, che non poteva essere percepito prima del 2016, quando la società è stata trasformata in società per azioni (cfr. doc.to 12 attori), non avendo gli attori potuto acquisire prima la contezza del reale valore delle azioni di cui è causa;
inoltre, dall'altro lato, negli estratti conto periodici inviati ai clienti le azioni per cui è causa sono qualificate come illiquide solo a partire dal 31.12.2016 (doc. 6b attori).
Quindi, deve ritenersi che la prescrizione, che non può che essere decennale, nel presente caso ha cominciato a decorrere solo dalla fine del 2016.
pagina 23 di 27 Tanto premesso, la domanda di risoluzione per inadempimento che gli attori hanno formulato con riguardo non al contratto quadro, bensì alle sole operazioni di investimento contestate
(cfr. a riguardo Cass. civ., Sez. I, ord. 31.03.2021, n. 8997), è fondata per quanto segue.
La risoluzione presuppone, ai sensi dell'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. civ., Sez. I, 23.05.2017, n. 12937).
Alla valutazione di non scarsa importanza ovvero gravità concorrono sia elementi di carattere oggettivo, dati dall'interesse del creditore all'adempimento ovvero dall'incidenza nell'economia complessiva del contratto, sia elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.10.2014, n. 22346; Cass. civ., Sez. III, 04.03.2022, n.
7187).
Nel caso di specie, per quanto sopra, non può negarsi, su un piano oggettivo, la rilevanza che gli obblighi gravanti sull'intermediario rivestono nell'economia complessiva del contratto, stante l'interesse dell'investitore a compiere scelte consapevoli e ponderate.
Sul piano soggettivo, d'altra parte, la condotta della convenuta non può essere qualificata come incolpevole, né è dato ravvisare un inadempimento o una protratta tolleranza degli attori, tenuto conto, in particolare, della natura delle violazioni addebitate alla Banca
(violazione degli obblighi informativi) e della qualifica degli attori come “piccoli risparmiatori”.
In definitiva, l'inadempimento della convenuta deve essere qualificato come grave, con conseguente accoglimento della domanda attorea di risoluzione dei contratti di acquisto di azioni e di restituzione delle somme corrisposte in virtù degli stessi.
Allo stesso tempo, in conseguenza della disposta risoluzione, deve essere accolta anche la domanda, formulata dalla convenuta in via riconvenzionale, di condanna degli attori alla restituzione dei titoli oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato, con riferimento alle sole azioni acquistate con i contratti di acquisto qui risolti.
L'attore ha inoltre ricevuto a titolo gratuito n. 103 azioni nel 2023 (1 ogni 20 Pt_1
detenute) e 72 azioni nel 2024 (1 ogni 30 detenute), distribuite a soci in esecuzione delle delibere del CdA che hanno determinato la distribuzione a titolo gratuito ai propri soci di una azione per una determinata quota detenute (doc.ti 34 e 37 banca). Anche per esse l'attore non pagina 24 di 27 ha più titolo alla ritenzione, per cui esse andranno restituite, in misura proporzionale rispetto al numero di azioni (388) tuttora detenute dall'attore (pari a 19 azioni gratuite per il 2023 e
12 per il 2024), e dunque ne andranno restituite 144.
Risulta inoltre dalla documentazione dimessa dalla banca che rispetto alle azioni acquistate/sottoscritte con gli ordini qui risolti l'attore abbia percepito:
- dividendi netti per € 2.245,30 fino al 4/4/2023 (somme risultanti dall'estratto ai doc.ti 27 e
29 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 388 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente),
- dividendi netti per € 873,60 il 17/5/2024 (somme risultanti dall'estratto al doc.to 32 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 388 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 19 attribuite a titolo gratuito a fine 2023);
- dividendi netti per € 273,81 il 2/10/2024 (somme risultanti dalla distribuzione di dividendi straordinari come al doc.to 32-36 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 388 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 19 attribuite a titolo gratuito a fine
2023), per complessivi € 3.392,71.
L'attrice ha invece ricevuto a titolo gratuito n. 106 azioni nel 2023 (1 ogni 20 Parte_2
detenute) e n. 74 azioni nel 2024 (1 ogni 30 detenute), distribuite a soci in esecuzione delle delibere del CdA che hanno determinato la distribuzione a titolo gratuito ai propri soci di una azione per una determinata quota detenute (doc.ti 34 e 37 banca). Anche per esse l'attrice non ha più titolo alla ritenzione, per cui esse andranno restituite, in misura proporzionale rispetto al numero di azioni (476) tuttora detenute dall'attrice (pari a 23 azioni gratuite per il
2023 e 15 per il 2024), e dunque ne andranno restituite 142.
Risulta inoltre dalla documentazione dimessa dalla banca che rispetto alle azioni acquistate/sottoscritte con gli ordini qui risolti l'attrice abbia percepito:
- dividendi netti per € 3.334,85 fino al 4/4/2023 (somme risultanti dall'estratto ai doc.ti 28 e
30 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 476 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente),
- dividendi netti per € 865,66 il 17/5/2024 (somme risultanti dall'estratto al doc.to 33 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 476 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 23 attribuite a titolo gratuito a fine 2023);
pagina 25 di 27 - dividendi netti per € 271,32 il 2/10/2024 (somme risultanti dalla distribuzione di dividendi straordinari come al doc.to 33-36 convenuta, detratti sempre i dividendi percepiti per le 476 acquistate ante 2010 di proprietà del ricorrente e per le 23 attribuite a titolo gratuito a fine
2023), per complessivi € 4.471,83.
Tali importi vanno detratti da quanto dovuto a titolo di restituzione di quanto pagato dai clienti per gli acquisti risolti, pari a complessivi € 36.572,96 per il sig. e € 30.259.12 Pt_1
per la sig.ra Parte_2
Al sig. la banca deve pertanto in restituzione l'importo di € 33.180,25, oltre interessi Pt_1 legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda (notificata il 3.1.2023).
Alla sig.ra la banca deve invece in restituzione l'importo di € 25.787,29, oltre Parte_2 interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla domanda (notificata il
22.12.2022).
La domanda attorea di risarcimento danni per asserita truffa va rigettata, non essendo stati provati gli elementi della fattispecie penale, in particolare il dolo.
Tutte le ulteriori domande delle parti in contrasto con le considerazioni sin qui effettuate si intendono rigettate, mentre le altre, comprese quelle di risarcimento del danno svolte dall'attore in via subordinata, rimangono assorbite.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), con valori minimi per la sola fase istruttoria, non essendo state assunte prove costituende o consulenze tecniche d'ufficio.
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara risolti per grave inadempimento di Controparte_4
gli ordini di acquisto di azioni della stessa Banca venditrice effettuati dall'attore
[...]
pagina 26 di 27 ed indicati nel ricorso sub lettere meglio precisati in Parte_1 Controparte_7
parte motiva;
2. dichiara risolti per grave inadempimento di Controparte_4
gli ordini di acquisto di azioni della stessa Banca venditrice effettuati dall'attrice
[...]
ed indicati nel ricorso sub lettere , meglio Parte_2 Parte_3
precisati in parte motiva;
3. per le ragioni spiegate in motivazione, ordina a di retrocedere a Parte_1
n. 144 azioni della stessa Banca e a Controparte_4 Parte_2
n. 142 azioni della stessa
[...] CP_1
4. ordina a di restituire a Controparte_4 Pt_1
la somma di € 33.180,25 e a la somma di €
[...] Parte_2
25.787,29, oltre agli interessi come precisati in motivazione;
5. condanna a rifondere a Controparte_4 Pt_1
e a le spese di giudizio, che si liquidano
[...] Parte_2 nell'importo complessivo di € 11.268,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge ed € 406,50 per anticipazioni (C.U., marca da bollo) e spese necessarie successive.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Bolzano, 25 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 27 di 27