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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4166/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4166/2022 tra promossa da: con l'avv.to Giovanni Tommaso Curzio Parte_1 nei confronti di: con gli avv.ti Alessandro Giorgi e Andrea Rizzuto Parte_2
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 14,45 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi: per l'avv.to Giovanni Tommaso Curzio Parte_1
per l'avv.to Luca Dattolo in sostituzione degli avv.ti Alessandro Giorgi e Parte_2 Andrea Rizzuto
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa. L'avv.to Curzio precisa che, in corso di causa, ha versato la somma complessiva di Parte_1
€ 16.907,18 comprensiva di interessi moratori e spese legali del Decreto ingiuntivo e pertanto chiede la revoca del Decreto Ingiuntivo chiedendo la restituzione delle maggiori somme verste rispetto alla sorte del decreto ingiuntivo di 22.994,00 detratti gli importi di cui al pignoramento pari ad € 8.323,30 e le spese legali del medesimo decreto ingiuntivo pari a € 793,34.
L'avv.to Dattolo si oppone alle avverse deduzioni, ribadendo la tardività della memoria da ultimo depositata dalla parte opponente e si riporta alle conclusioni in atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 19.12 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di RU in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 29 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pronuncia e pubblica la seguente
SENTENZA nella causa n. 4166/2022 R.G. promossa da:
con sede in Via S. Penna n. 72/D, San Sisto (PG) Cap. 06132, C.F. e Parte_1 Parte_1
P.IVA , in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_1
Giovanni Tommaso Curzio del foro di RU (PEC
- Fax 0757823238), elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura apposta in calce all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- attrice opponente-
contro
:
(C.F. - P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , con sede in Formia (LT), Via Olivella n. 18 CP_1 CP_2 bis, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Alessandro
Giorgi (C.F. ) e Andrea Rizzuto (C.F. del Foro di C.F._1 C.F._2
Roma, ed elettivamente domiciliata nello Studio di quest'ultimo in Roma (RM), Via Ruggero
Fauro n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta - comunicazioni al fax 06.44250029 e le notifiche di atti e/o comunicazioni agli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- convenuta opposta –
Conclusioni per l'attrice opponente: “…IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 - revocare, per i motivi in epigrafe esposti e l'incertezza sull'an e sul quantum dovuto il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla e' dovuto da al Parte_1
Parte_2
- Condannare il per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc con Parte_2 quantificazione in via equitativa a cura del Giudicante.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
- revocare, per i motivi in epigrafe esposti, il decreto ingiuntivo opposto e quantificare le somme eventualmente dovute al come risulteranno meglio determinate e Parte_2
CP quantificate in istruttoria, detratti gli importi richiesti dai dipendenti e con Pt_3 apposito procedimento ex art. 414 cpc rito lavoro nonché quelli pignorati dal signor Parte_4 come da esec. Mob. R.G.E. 833/2022 pendente presso il Tribunale di Cassino;
- compensare le eventuali somme dovute residue con il risarcimento e/o l'indennizzo dovuto
a i sensi dell'art. 96 cpc, come da liquidazione del Giudice. Parte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del Giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere prova per testi dei signori e Capo CP_4 CP_5
Cantiere Giuseppe Sirtori, Ing salvo altri, tutti sui fatti di cui al ricorso, con Persona_1 riserva di capitolare.”.
Conclusioni per la convenuta opposta: “A. in via preliminare, nel merito, per tutto quanto dedotto in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle domande ex adverso svolte con l'opposizione spiegata;
B. nel merito, per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla società in quanto assolutamente pretestuosa e Parte_1 infondata, oltre che sfornita del benché minimo supporto probatorio confermando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. recante n. 1172/2022 (R.G. 2057/2022) emesso da codesto Ill.mo Tribunale;
C. in ogni caso, con condanna della società al pagamento delle Parte_1 spese e compensi di lite, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiaro antistatari. ...”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2022, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. pagina 3 di 8 1172/2022, R.G. n. 3057/2022, emesso in data 19 luglio 2022 con Rep. 2317 del 20 luglio 2022 dal Tribunale Civile di RU, successivamente notificato all'opponente a mezzo PEC in data 4 agosto 2022, con il quale, su istanza della società si ingiungeva alla Parte_2 di pagare, immediatamente e senza dilazione, la somma di € 22.994,00 Parte_1 oltre interessi e spese legali.
La somma ingiunta era riferita al mancato pagamento dei lavori affidati in subappalto dalla alla società regolarmente eseguiti e non contestati Parte_1 Parte_2 dalla opponete.
Deduce l'opponente di aver ricevuto, in data 10 maggio 2022 e precedentemente all'emissione delle relative fatture, una diffida da parte del legale di due dipendenti del
(seguita da una successiva del 16 giugno 2022), con la quale si intimava alla Parte_2 il pagamento delle retribuzioni di aprile e del TFR, atteso che, secondo Parte_1
l'opponente, le buste paga non erano state emesse né i cedolini corrispondenti consegnati.
Il mancato pagamento degli importi dovuti dal i due dipendenti che avevano Parte_2 prestato la loro opera nel subappalto e che minacciavano di agire nei confronti della quale responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. Parte_1
276/2003, induceva quest'ultima a sospendere i pagamenti per il subappalto, sebbene riferiti a lavori non in alcun modo contestati.
Contemporaneamente il emetteva due fatture nei confronti della Parte_2 Parte_1 mentre il 12 maggio 2022 la sulla scorta della diffida ricevuta,
[...] Parte_1 sospendeva i pagamenti, chiedendo alla controparte, tra le altre cose, l'attestazione del regolare pagamento dei dipendenti predetti.
Alla richiesta faceva seguito l'invio, da parte del delle quietanze degli F24, Parte_2 pagati da aprile 2021 ad aprile 2022 e del DURC emesso in data 18 marzo 2022 con scadenza 16/07/2022, attestante la regolarità assicurativa e contributiva dei dipendenti.
La parte opponente riteneva tuttavia che non fosse possibile individuare l'avvenuto pagamento dei contributi tramite F24, essendo tale documento redatto in forma aggregata, mentre il DURC nulla avrebbe potuto certificare successivamente alla data della richiesta.
In data 24 maggio il legale del nviava lettera di diffida e messa in mora per le Parte_2 somme non pagate da ari ad euro 10.452,00. Parte_1
pagina 4 di 8 In data 18 luglio 2022, la riceveva inoltre la notifica di un pignoramento Parte_1 presso terzi da parte di un ulteriore dipendente del non occupato nel Parte_2 subappalto, in esito all'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il mancato pagamento di emolumenti, in relazione al quale la rilasciava Parte_1 dichiarazione positiva sul credito del Parte_2
Seguiva un Avviso iscrizione a ruolo per pignoramento presso terzi ex art. 543, comma 5,
c.p.c..
Il 4 agosto 2022, la riceveva la notifica del decreto ingiuntivo per cui è Parte_1 causa, seguito, in data 19 settembre 2022, dall'atto di precetto con cui il creditore Pt_2 prendeva in ogni caso atto dell'avvenuto pignoramento presso terzi, riducendo in
[...] conseguenza la propria pretesa creditizia.
Con ordinanza del 14.12.2022 veniva rigettata l'istanza proposta dall'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi la ersava l'importo indicato nell'atto di precetto, decurtato delle somme pignorate, Parte_1 per cui, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 22.994,00, corrispondeva la somma residua di € 13.194,37 per sorte, euro 984,12 per interessi di mora e €
793,34 per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre a ulteriori € 1.935,35 richiesti dall'opposta nel giugno 2023.
La società nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo, in sintesi, che la documentazione versata in atti a sostegno delle proprie pretese creditorie doveva ritenersi priva di specifica contestazione, in quanto i lavori eseguiti non erano stati contestati dalla controparte, per cui doveva ritenersi dovuto l'importo di € 22.994,00 per la chiusura del rapporto di subappalto ed a svincolo delle ritenute a garanzia.
Quanto poi alla sussistenza dei crediti avanzati dai due dipendenti del che Parte_2 avevano prestato la loro opera nel subappalto ed alla possibilità di una eventuale chiamata in garanzia della la opposta riteneva di aver fornito ampia prova contraria, Parte_1 avendo sempre corrisposto ai propri dipendenti quanto dovuto, come documentato con la produzione delle buste paga e rispettivi pagamenti.
Precisava inoltre, con riferimento al pignoramento presso terzi, che il lavoratore interessato, come anche ammesso dalla controparte, non aveva mai lavorato nei cantieri interessati del subappalto e che, pertanto, non avrebbe potuto rivendicare alcunché nei confronti della pagina 5 di 8 avendo peraltro ottenuto le somme richieste all'esito della medesima esecuzione Parte_1 presso terzi.
Con la riservata ordinanza del 10 giugno 2024 il Giudice al tempo assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigettava le richieste istruttorie di parte opponente e rinviava la causa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.11.2025.
Con provvedimento del Presidente della II Sezione civile di questo Tribunale del 17 giugno
2025, il presente procedimento veniva assegnato a questo giudicante.
Rinviata la causa all'odierna udienza, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene quindi oggi decisa come di seguito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
[...] come anche dedotto in atti, non ha mai contestato il credito vanato Controparte_6 dal per i lavori eseguiti in subappalto, sia in relazione all'an debeatur che al Parte_2 quantum.
Inoltre non ha ulteriormente contestato il conteggio portato dall'atto di precetto in atti, ivi incluse le spese, con il quale la società ha anche proceduto alla riduzione Parte_2 dell'importo del credito complessivamente portato dal Decreto Ingiuntivo opposto sulla base dell'intervenuto pignoramento presso terzi, motivo per cui le somme da ultimo quantificate debbono ritenersi corrispondenti al debito residuo effettivamente maturato.
Va comunque presa in esame la vicenda della sospensione del pagamento delle somme dovute per l'esecuzione in subappalto dei lavori eseguiti dal i quali, sebbene Parte_2 non contestati, avevano indotto la sospendere i pagamenti. Parte_1
È pur vero che la comunicazione del 12 maggio 2022, con la quale la Parte_1 aveva deciso di sospendere i pagamenti era antecedente al ricorso per decreto ingiuntivo che reca la data del 1° luglio 2022 e dunque la circostanza della sussistenza della diffida era nota alla odierna opposta.
Tuttavia, l'opponente non avrebbe potuto eccepire la compensazione del credito, costituendo la diffida, quale possibilità dell'avvio di un ipotetico procedimento giudiziario ex art 414 cod. proc. civ., l'anticipazione di un evento futuro ed incerto con la conseguenza che l'eventuale compensazione non avrebbe potuto operare, non risultando le somme corrispondenti somme liquide ed esigibili (1243 c.c.), e dunque avrebbe comunque dovuto corrispondere alla controparte le somme dovute.
pagina 6 di 8 Né, nel frattempo, la è stata chiamata in giudizio in virtù della solidarietà Parte_1 imposta dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, per cui l'obbligo solidale deve ritenersi ormai estinto in forza del limite biennale previsto dalla stessa norma, avendo ricevuto la seconda diffida in data 16 giugno 2022: “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”.
Nemmeno con riferimento alla vicenda del pignoramento presso terzi, posto che il dipendente del he vi aveva dato corso era occupato in altro cantiere e che Parte_2 dunque non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa retributiva diretta nei confronti della quest'ultima avrebbe potuto essere chiamata a risponderne in solido ai sensi Parte_1 dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
Peraltro, la notifica del pignoramento presso terzi era avvenuta il 18 luglio 2022, data in cui il ricorso per Decreto ingiuntivo era stato già depositato.
Nondimeno il Decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato attesa domanda subordinata svolta dalla parte opponente, unitamente alla quantificazione delle somme residue dovute al Gruppo Alci.
Quanto precede tenendo conto del fatto che la società nel notificare l'atto di Parte_2 precetto, aveva già provveduto spontaneamente a ridurre la propria pretesa economica in funzione dell'esito del pignoramento presso terzi subito dalla la quale, Parte_1 peraltro, ha provveduto a corrispondere alla controparte le somme richieste in esito al mancato accoglimento dell'stanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto di cui si detto.
In udienza la difesa di parte opponente ha tuttavia precisato che la ha Parte_1 versato alla controparte la somma complessiva di € 16.907,18 comprensiva di interessi moratori e spese legali del Decreto ingiuntivo e pertanto ha chiesto la revoca del Decreto
Ingiuntivo con restituzione delle maggiori somme versate rispetto alla sorte del decreto ingiuntivo pari 22.994,00 detratti gli importi di cui al pignoramento pari ad € 8.323,30 e le spese legali del medesimo decreto ingiuntivo pari a € 793,34.
pagina 7 di 8 Pertanto, ritenuto che la revoca del decreto ingiuntivo comporti anche la revoca della statuizione sulle spese al tempo liquidate, le somme dovute dalla Parte_1 debbono essere ulteriormente ridotte in misura corrispondente alle spese legali del medesimo decreto ingiuntivo pari a € 793,34, con la conseguenza che le spese effettivamente dovute ammontano ad € 16.113,84, corrispondenti alla differenza tra le somme già in precedenza versate pari ad € 16.907,18 e le spese legali liquidate con il D.I. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito, tenendo conto che la opponente a fronte della richiesta di pagamento delle Parte_1 fatture emesse dalla società ne ha omesso il pagamento eccependo Parte_2
l'evento futuro ed incerto della possibilità dell'avvio di un ipotetico procedimento giudiziario ex art 414 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- revoca Decreto Ingiuntivo opposto n. 1172/2022, R.G. n. 3057/2022, emesso dal
Tribunale Civile di RU;
- accerta e dichiara che le somme dovute dalla società alla Parte_1 società ammontano a complessivi € 16.113,84 - somma che risulta già Parte_2 interamente corrisposta;
- accerta e dichiara infine che la società è ad oggi creditrice Parte_1 della società della somma di € 793,34, quale retrocessione delle Parte_2 spese in precedenza versate a titolo di spese del D.I. opposto.
Liquida le spese di lite in favore della parte convenuta opposta nella misura di €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, ponendole a carico della società opponente.
RU, 29 settembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4166/2022 tra promossa da: con l'avv.to Giovanni Tommaso Curzio Parte_1 nei confronti di: con gli avv.ti Alessandro Giorgi e Andrea Rizzuto Parte_2
Oggi 29 settembre 2025 ad ore 14,45 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi: per l'avv.to Giovanni Tommaso Curzio Parte_1
per l'avv.to Luca Dattolo in sostituzione degli avv.ti Alessandro Giorgi e Parte_2 Andrea Rizzuto
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa. L'avv.to Curzio precisa che, in corso di causa, ha versato la somma complessiva di Parte_1
€ 16.907,18 comprensiva di interessi moratori e spese legali del Decreto ingiuntivo e pertanto chiede la revoca del Decreto Ingiuntivo chiedendo la restituzione delle maggiori somme verste rispetto alla sorte del decreto ingiuntivo di 22.994,00 detratti gli importi di cui al pignoramento pari ad € 8.323,30 e le spese legali del medesimo decreto ingiuntivo pari a € 793,34.
L'avv.to Dattolo si oppone alle avverse deduzioni, ribadendo la tardività della memoria da ultimo depositata dalla parte opponente e si riporta alle conclusioni in atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,30 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 19.12 assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di RU in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 29 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. pronuncia e pubblica la seguente
SENTENZA nella causa n. 4166/2022 R.G. promossa da:
con sede in Via S. Penna n. 72/D, San Sisto (PG) Cap. 06132, C.F. e Parte_1 Parte_1
P.IVA , in persona del suo amministratore p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_1
Giovanni Tommaso Curzio del foro di RU (PEC
- Fax 0757823238), elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura apposta in calce all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- attrice opponente-
contro
:
(C.F. - P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , con sede in Formia (LT), Via Olivella n. 18 CP_1 CP_2 bis, rappresentata e difesa - congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Alessandro
Giorgi (C.F. ) e Andrea Rizzuto (C.F. del Foro di C.F._1 C.F._2
Roma, ed elettivamente domiciliata nello Studio di quest'ultimo in Roma (RM), Via Ruggero
Fauro n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta - comunicazioni al fax 06.44250029 e le notifiche di atti e/o comunicazioni agli indirizzi PEC
e Email_2 Email_3
- convenuta opposta –
Conclusioni per l'attrice opponente: “…IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 8 - revocare, per i motivi in epigrafe esposti e l'incertezza sull'an e sul quantum dovuto il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla e' dovuto da al Parte_1
Parte_2
- Condannare il per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc con Parte_2 quantificazione in via equitativa a cura del Giudicante.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
- revocare, per i motivi in epigrafe esposti, il decreto ingiuntivo opposto e quantificare le somme eventualmente dovute al come risulteranno meglio determinate e Parte_2
CP quantificate in istruttoria, detratti gli importi richiesti dai dipendenti e con Pt_3 apposito procedimento ex art. 414 cpc rito lavoro nonché quelli pignorati dal signor Parte_4 come da esec. Mob. R.G.E. 833/2022 pendente presso il Tribunale di Cassino;
- compensare le eventuali somme dovute residue con il risarcimento e/o l'indennizzo dovuto
a i sensi dell'art. 96 cpc, come da liquidazione del Giudice. Parte_1
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del Giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere prova per testi dei signori e Capo CP_4 CP_5
Cantiere Giuseppe Sirtori, Ing salvo altri, tutti sui fatti di cui al ricorso, con Persona_1 riserva di capitolare.”.
Conclusioni per la convenuta opposta: “A. in via preliminare, nel merito, per tutto quanto dedotto in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità delle domande ex adverso svolte con l'opposizione spiegata;
B. nel merito, per tutto quanto dedotto in narrativa, rigettare comunque l'opposizione spiegata dalla società in quanto assolutamente pretestuosa e Parte_1 infondata, oltre che sfornita del benché minimo supporto probatorio confermando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. recante n. 1172/2022 (R.G. 2057/2022) emesso da codesto Ill.mo Tribunale;
C. in ogni caso, con condanna della società al pagamento delle Parte_1 spese e compensi di lite, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiaro antistatari. ...”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2022, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. pagina 3 di 8 1172/2022, R.G. n. 3057/2022, emesso in data 19 luglio 2022 con Rep. 2317 del 20 luglio 2022 dal Tribunale Civile di RU, successivamente notificato all'opponente a mezzo PEC in data 4 agosto 2022, con il quale, su istanza della società si ingiungeva alla Parte_2 di pagare, immediatamente e senza dilazione, la somma di € 22.994,00 Parte_1 oltre interessi e spese legali.
La somma ingiunta era riferita al mancato pagamento dei lavori affidati in subappalto dalla alla società regolarmente eseguiti e non contestati Parte_1 Parte_2 dalla opponete.
Deduce l'opponente di aver ricevuto, in data 10 maggio 2022 e precedentemente all'emissione delle relative fatture, una diffida da parte del legale di due dipendenti del
(seguita da una successiva del 16 giugno 2022), con la quale si intimava alla Parte_2 il pagamento delle retribuzioni di aprile e del TFR, atteso che, secondo Parte_1
l'opponente, le buste paga non erano state emesse né i cedolini corrispondenti consegnati.
Il mancato pagamento degli importi dovuti dal i due dipendenti che avevano Parte_2 prestato la loro opera nel subappalto e che minacciavano di agire nei confronti della quale responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. Parte_1
276/2003, induceva quest'ultima a sospendere i pagamenti per il subappalto, sebbene riferiti a lavori non in alcun modo contestati.
Contemporaneamente il emetteva due fatture nei confronti della Parte_2 Parte_1 mentre il 12 maggio 2022 la sulla scorta della diffida ricevuta,
[...] Parte_1 sospendeva i pagamenti, chiedendo alla controparte, tra le altre cose, l'attestazione del regolare pagamento dei dipendenti predetti.
Alla richiesta faceva seguito l'invio, da parte del delle quietanze degli F24, Parte_2 pagati da aprile 2021 ad aprile 2022 e del DURC emesso in data 18 marzo 2022 con scadenza 16/07/2022, attestante la regolarità assicurativa e contributiva dei dipendenti.
La parte opponente riteneva tuttavia che non fosse possibile individuare l'avvenuto pagamento dei contributi tramite F24, essendo tale documento redatto in forma aggregata, mentre il DURC nulla avrebbe potuto certificare successivamente alla data della richiesta.
In data 24 maggio il legale del nviava lettera di diffida e messa in mora per le Parte_2 somme non pagate da ari ad euro 10.452,00. Parte_1
pagina 4 di 8 In data 18 luglio 2022, la riceveva inoltre la notifica di un pignoramento Parte_1 presso terzi da parte di un ulteriore dipendente del non occupato nel Parte_2 subappalto, in esito all'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il mancato pagamento di emolumenti, in relazione al quale la rilasciava Parte_1 dichiarazione positiva sul credito del Parte_2
Seguiva un Avviso iscrizione a ruolo per pignoramento presso terzi ex art. 543, comma 5,
c.p.c..
Il 4 agosto 2022, la riceveva la notifica del decreto ingiuntivo per cui è Parte_1 causa, seguito, in data 19 settembre 2022, dall'atto di precetto con cui il creditore Pt_2 prendeva in ogni caso atto dell'avvenuto pignoramento presso terzi, riducendo in
[...] conseguenza la propria pretesa creditizia.
Con ordinanza del 14.12.2022 veniva rigettata l'istanza proposta dall'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e quindi la ersava l'importo indicato nell'atto di precetto, decurtato delle somme pignorate, Parte_1 per cui, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 22.994,00, corrispondeva la somma residua di € 13.194,37 per sorte, euro 984,12 per interessi di mora e €
793,34 per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, oltre a ulteriori € 1.935,35 richiesti dall'opposta nel giugno 2023.
La società nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, deducendo, in sintesi, che la documentazione versata in atti a sostegno delle proprie pretese creditorie doveva ritenersi priva di specifica contestazione, in quanto i lavori eseguiti non erano stati contestati dalla controparte, per cui doveva ritenersi dovuto l'importo di € 22.994,00 per la chiusura del rapporto di subappalto ed a svincolo delle ritenute a garanzia.
Quanto poi alla sussistenza dei crediti avanzati dai due dipendenti del che Parte_2 avevano prestato la loro opera nel subappalto ed alla possibilità di una eventuale chiamata in garanzia della la opposta riteneva di aver fornito ampia prova contraria, Parte_1 avendo sempre corrisposto ai propri dipendenti quanto dovuto, come documentato con la produzione delle buste paga e rispettivi pagamenti.
Precisava inoltre, con riferimento al pignoramento presso terzi, che il lavoratore interessato, come anche ammesso dalla controparte, non aveva mai lavorato nei cantieri interessati del subappalto e che, pertanto, non avrebbe potuto rivendicare alcunché nei confronti della pagina 5 di 8 avendo peraltro ottenuto le somme richieste all'esito della medesima esecuzione Parte_1 presso terzi.
Con la riservata ordinanza del 10 giugno 2024 il Giudice al tempo assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigettava le richieste istruttorie di parte opponente e rinviava la causa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.11.2025.
Con provvedimento del Presidente della II Sezione civile di questo Tribunale del 17 giugno
2025, il presente procedimento veniva assegnato a questo giudicante.
Rinviata la causa all'odierna udienza, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene quindi oggi decisa come di seguito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
[...] come anche dedotto in atti, non ha mai contestato il credito vanato Controparte_6 dal per i lavori eseguiti in subappalto, sia in relazione all'an debeatur che al Parte_2 quantum.
Inoltre non ha ulteriormente contestato il conteggio portato dall'atto di precetto in atti, ivi incluse le spese, con il quale la società ha anche proceduto alla riduzione Parte_2 dell'importo del credito complessivamente portato dal Decreto Ingiuntivo opposto sulla base dell'intervenuto pignoramento presso terzi, motivo per cui le somme da ultimo quantificate debbono ritenersi corrispondenti al debito residuo effettivamente maturato.
Va comunque presa in esame la vicenda della sospensione del pagamento delle somme dovute per l'esecuzione in subappalto dei lavori eseguiti dal i quali, sebbene Parte_2 non contestati, avevano indotto la sospendere i pagamenti. Parte_1
È pur vero che la comunicazione del 12 maggio 2022, con la quale la Parte_1 aveva deciso di sospendere i pagamenti era antecedente al ricorso per decreto ingiuntivo che reca la data del 1° luglio 2022 e dunque la circostanza della sussistenza della diffida era nota alla odierna opposta.
Tuttavia, l'opponente non avrebbe potuto eccepire la compensazione del credito, costituendo la diffida, quale possibilità dell'avvio di un ipotetico procedimento giudiziario ex art 414 cod. proc. civ., l'anticipazione di un evento futuro ed incerto con la conseguenza che l'eventuale compensazione non avrebbe potuto operare, non risultando le somme corrispondenti somme liquide ed esigibili (1243 c.c.), e dunque avrebbe comunque dovuto corrispondere alla controparte le somme dovute.
pagina 6 di 8 Né, nel frattempo, la è stata chiamata in giudizio in virtù della solidarietà Parte_1 imposta dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, per cui l'obbligo solidale deve ritenersi ormai estinto in forza del limite biennale previsto dalla stessa norma, avendo ricevuto la seconda diffida in data 16 giugno 2022: “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”.
Nemmeno con riferimento alla vicenda del pignoramento presso terzi, posto che il dipendente del he vi aveva dato corso era occupato in altro cantiere e che Parte_2 dunque non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa retributiva diretta nei confronti della quest'ultima avrebbe potuto essere chiamata a risponderne in solido ai sensi Parte_1 dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
Peraltro, la notifica del pignoramento presso terzi era avvenuta il 18 luglio 2022, data in cui il ricorso per Decreto ingiuntivo era stato già depositato.
Nondimeno il Decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato attesa domanda subordinata svolta dalla parte opponente, unitamente alla quantificazione delle somme residue dovute al Gruppo Alci.
Quanto precede tenendo conto del fatto che la società nel notificare l'atto di Parte_2 precetto, aveva già provveduto spontaneamente a ridurre la propria pretesa economica in funzione dell'esito del pignoramento presso terzi subito dalla la quale, Parte_1 peraltro, ha provveduto a corrispondere alla controparte le somme richieste in esito al mancato accoglimento dell'stanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto di cui si detto.
In udienza la difesa di parte opponente ha tuttavia precisato che la ha Parte_1 versato alla controparte la somma complessiva di € 16.907,18 comprensiva di interessi moratori e spese legali del Decreto ingiuntivo e pertanto ha chiesto la revoca del Decreto
Ingiuntivo con restituzione delle maggiori somme versate rispetto alla sorte del decreto ingiuntivo pari 22.994,00 detratti gli importi di cui al pignoramento pari ad € 8.323,30 e le spese legali del medesimo decreto ingiuntivo pari a € 793,34.
pagina 7 di 8 Pertanto, ritenuto che la revoca del decreto ingiuntivo comporti anche la revoca della statuizione sulle spese al tempo liquidate, le somme dovute dalla Parte_1 debbono essere ulteriormente ridotte in misura corrispondente alle spese legali del medesimo decreto ingiuntivo pari a € 793,34, con la conseguenza che le spese effettivamente dovute ammontano ad € 16.113,84, corrispondenti alla differenza tra le somme già in precedenza versate pari ad € 16.907,18 e le spese legali liquidate con il D.I. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito, tenendo conto che la opponente a fronte della richiesta di pagamento delle Parte_1 fatture emesse dalla società ne ha omesso il pagamento eccependo Parte_2
l'evento futuro ed incerto della possibilità dell'avvio di un ipotetico procedimento giudiziario ex art 414 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
- revoca Decreto Ingiuntivo opposto n. 1172/2022, R.G. n. 3057/2022, emesso dal
Tribunale Civile di RU;
- accerta e dichiara che le somme dovute dalla società alla Parte_1 società ammontano a complessivi € 16.113,84 - somma che risulta già Parte_2 interamente corrisposta;
- accerta e dichiara infine che la società è ad oggi creditrice Parte_1 della società della somma di € 793,34, quale retrocessione delle Parte_2 spese in precedenza versate a titolo di spese del D.I. opposto.
Liquida le spese di lite in favore della parte convenuta opposta nella misura di €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge, ponendole a carico della società opponente.
RU, 29 settembre 2025
Il Giudice On. di Tribunale
Carlo Gambucci
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