TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4444/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Lambiase, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CP_1 C.F._2
Lombardo, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con (C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 CP_4 C.F._5 dall'Avv. Marina Carullo,
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 30 All'udienza del 15.07.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Confermare l'affidamento dei minori al Comune di Cardano al Campo, con collocazione prevalente di presso il padre e di e presso la madre. CP_2 CP_4 CP_3
4. Assegnare la casa coniugale in Cardano al Campo, via Varese n. 4 F, con quanto l'arreda, alla madre, che la abiterà con e CP_4 CP_3
5. Salvo diverso accordo tra i genitori, disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé CP_1 CP_4
e CP_3
- un giorno in settimana (tendenzialmente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa della madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì, all'uscita da scuola sino alla domenica sera, accompagnandoli, presso la casa della madre, entro le ore 20,00;
- durante le vacanze scolastiche estive per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore e non oltre il 31/05 di ciascun anno;
- durante le vacanze scolastiche di Natale e fine anno, alternando il periodo dal 23/12 (ore 10,00) al
30/12 (ore 20,00) e il periodo dal 31/12 (ore 10,00) al 06/01 (ore 20,00);
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, alternando il periodo dal primo giorno di vacanza (ore
10,00) sino al giorno di Pasqua (ore 20,00) e il periodo dal Lunedì dell'Angelo (ore 10,00) sino all'ultimo giorno di vacanza (ore 20,00).
6. Disporre ogni più opportuna iniziativa affinché possano, anche gradualmente, riprendere i rapporti tra la OR e la GL . Parte_1 CP_2
7. Disporre a carico del signor l'onere di versare alla OR a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli la somma di euro 250,00= mensili per ogni figlio, in via anticipata entro il giorno cinque di ciascun mese;
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat.
8. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartire tra i genitori in base al protocollo della Corte d'Appello di Milano nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 30
9. Disporre che la pensione e la misura B1, erogati a sostegno di siano accreditati su conto CP_3 indicato dalla OR , che utilizzerà i relativi importi secondo quanto disposto con Parte_1 provvedimento del 26.9.2023 depositato il 27.9.2023, dell'allora Giudice Istruttore dott. Massimiliano
Radici.
10. Disporre affinché gli assegni unici per ed siano percepiti dalla OR CP_3 CP_4 Parte_1
e l'assegno unico per sia percepito dal signor . CP_2 CP_1
11. Disporre che l'auto attualmente in uso al signor , acquistata con l'ausilio della Legge 104, CP_1 sia messa nella disponibilità della OR per agevolare il trasporto di Parte_1 CP_3
12. Con riferimento al conto BancoPosta n. 77128676, cointestato ai signori e , sul Parte_1 CP_1 quale è pervenuta nel tempo l'erogazione della misura B1, disporre che il signor restituisca tutte CP_1 le somme indebitamente prelevate in spregio a quanto disposto con provvedimento del 26.9.2023 depositato il 27.9.2023, dall'allora Giudice Istruttore dott. Massimiliano Radici.
13. Confermare tutte le misure già adottate a sostegno dei minori, dei genitori e dei rispettivi nuclei familiari, ove ritenute opportune.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
Parte resistente:
“Nei termini concessi dall'Ill.mo Giudice questa difesa precisa le già rassegnate conclusioni come dal precedente difensore con comparsa di costituzione del 28.11.2022 dedotte e pertanto chiede che la causa sia trattenuta in decisione, affinchè l'Ill.mo Tribunale adito PRONUNCI la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:*
In via principale
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. affidare i figli minori in modo esclusivo al padre e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dal sig. tenuto CP_1 comunque conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. assegnare la casa familiare sita in Cardano al Campo (VA), Via Varese n. 4/F, per tutto quanto esposto in narrativa, al padre che ne è unico proprietario e continuerà a farsi carico del corretto pagamento delle rate mensili del mutuo con collocamento prevalente dei figli minori , CP_2 CP_3 ed presso di lui;
CP_4
4. prescrivere alla madre di intraprendere un percorso personale a lei idoneo Parte_1 unitamente ad un percorso alla genitorialità e/o alla gestione della rabbia;
pagina 3 di 30
5. disporre il diritto di visita della madre, solo all'esito positivo di entrambi i percorsi di cui al punto precedente e comunque in maniera conforme a quanto sarà rilevato dei Servizi Sociali e/o Tutela minori competenti e già intervenuti a tutela del benessere della GL , CP_2
6. porre a carico della madre, sig.ra , di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori, versando, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00/ cadauno, e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà congrua, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso, e che verrà corrisposto dalla sig.ra unitamente al mantenimento del mese Parte_1 successivo a quello in cui tali spese sono effettuate:
7. disporre le detrazioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%
e/o nella diversa misura rispetto alla partecipazione effettiva alla spesa;
8. disporre gli assegni universali in favore dei figli saranno percepiti nella misura del 100% da parte del genitore collocatario;
9. assegnare gli emolumenti riconosciuti come aiuto e sostegno alle famiglie con persone disabili nella misura B1 pari ad € 750,00 accreditati sul conto corrente di cointestato tra i coniugi oltre alla CP_5 pensione di pari ad € 525,00 accreditata sul libretto intestato al minore al padre in quanto CP_3 genitore collocatario
Con vittoria di spese, onorari oltre IVA e CPA
Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di affido esclusivo in favore del padre non venisse accolta si chiede
In via subordinata
• affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte da entrambi tenuto comunque conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio con collocazione dei figli minori presso il padre;
• assegnare la casa familiare sita in Cardano al Campo (VA), Via Varese n. 4/F, per tutto quanto esposto in narrativa, al padre che ne è unico proprietario e continuerà a farsi carico del corretto pagamento delle rate mensili del mutuo con collocamento prevalente dei figli minori , CP_2 CP_3 ed presso di lui;
CP_4
• prescrivere alla madre di intraprendere un percorso personale a lei idoneo Parte_1 unitamente ad un percorso alla genitorialità e/o alla gestione della rabbia e comunque in maniera
pagina 4 di 30 conforme a quanto sarà rilevato dei Servizi Sociali e/o Tutela minori competenti ed già intervenuti a tutela del benessere della GL;
CP_2
• porre a carico della madre, sig.ra , di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori, versando, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00/ cadauno, e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà congrua, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese sopra richiamate, come da Protocollo, che verrà corrisposto dalla sig.ra unitamente al mantenimento del mese successivo Parte_1
a quello in cui tali spese sono effettuate;
• disporre le detrazioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% e/o nella diversa misura rispetto alla partecipazione effettiva alla spesa;
• disporre gli assegni universali in favore dei figli saranno percepiti nella misura del 100% da parte del padre, quale genitore collocatario;
• assegnare gli emolumenti riconosciuti come aiuto e sostegno alla famiglie con persone disabili nella misura B1 pari ad € 750,00 accreditati sul conto corrente di cointestato tra i coniugi oltre alla CP_5 pensione di pari ad € 525,00 accreditata sul libretto intestato al minore al padre in quanto CP_3 genitore collocatario.
• Con vittoria di spese, onorari oltre IVA e CPA”.
Curatore Speciale:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni istanza avversa disattesa, così giudicare:
NEL MERITO:
• Disporre che i minori , ed vengano affidati all'Ente Comune di Cardano CP_2 CP_3 CP_4 al Campo e che all'Ente Affidatario, quale delegato all'esercizio della responsabilità genitoriale, spetti
l'assunzione delle decisioni concernenti la sfera educativa, la salute ed i rapporti con il genitore non collocatario;
• Disporre che i minori siano prevalentemente collocati presso il padre, , presso la casa CP_1 coniugale ubicata in Cardano al Campo, alla via Varese n. 4/f, e che detta abitazione venga assegnata al padre;
•Disporre che la madre possa incontrare i figli ed in “spazio neutro” con la frequenza CP_3 CP_4 di n. 1 ora la settimana, salvo che gli stessi non si oppongano agli incontri;
per quanto attiene la GL
, che da tempo si oppone agli incontri con la madre, qualora la stessa dovesse esprimere il CP_2 desiderio di incontrarla, parimenti disporre che tali incontri si svolgano in “spazio neutro” con la pagina 5 di 30 frequenza di n. 1 ora la settimana, per tutti con possibilità di aumento della durata e/o frequenza degli incontri su richiesta dei minori e sotto la vigilanza dell'Ente Affidatario;
• Disporre la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare, già attivo presso l'abitazione dei minori, sotto la vigilanza dell'Ente Affidatario;
• Disporre che la madre concorra al mantenimento di , e CP_2 CP_4 CP_3 nella misura che verrà disposta dall'Autorità Giudiziaria;
• Disporre che gli emolumenti relativi alle misure B1 ed all'indennità di accompagnamento del minore
vengano assegnati al padre , quale genitore collocatario del minore, e CP_3 CP_3 dallo stesso padre utilizzati nell'esclusivo interesse del minore, disponendo altresì che con cadenza semestrale a decorrere dall'emissione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il signor CP_3
rendiconti l'utilizzo della sopra menzionate risorse all'Ente Affidatario;
[...]
• Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dal padre, quale genitore collocatario;
• Disporre che ciascuno dei genitori provveda alla restituzione – sulle coordinate postali e/o bancarie intestate al minore - delle eventuali somme facenti capo allo stesso che il Giudice CP_3 accerterà essere state utilizzate da madre e/o padre per scopi e finalità diverse dalle necessità e dai bisogni del figlio disabile;
• Disporre che , provveda, su richiesta dei figli, alla restituzione dei beni Parte_1 appartenenti a questi ultimi e detenuti dalla madre medesima;
• Disporre che i minori e vengano ammessi in via definitiva al Patrocinio CP_3 CP_4 CP_2
a spese dello stato con liquidazione, a favore dell'avvocato Marina Carullo e per ciascuno dei minori, di una somma a titolo di spese legali che il Giudice riterrà giusta ed equa o, nell'ipotesi in cui il
Giudice decidesse di non disporre l'ammissione in via definitiva dei minori al Patrocinio a spese dello
Stato, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna dei genitori al pagamento delle spese legali del curatore speciale liquidate dal Giudice a favore del curatore stesso nella misura che riterrà giusta ed equa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in Cardano al Campo (VA) in data 14.02.2008 optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Cardano al Campo, Via Varese n. 4/F, di proprietà del resistente e gravata da mutuo trentennale avente scadenza prevista nell'anno 2043.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 02.08.2009), (il 24.10.2011) ed (il CP_2 CP_3 CP_4
28.05.2013). pagina 6 di 30 Con ricorso depositato in data 03.10.2022 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, l'affido condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione della frequentazione padre/figli, l'integrale percezione dell'Assegno Unico oltre che degli ulteriori importi spettanti a in ragione della CP_3 sua condizione di grave autismo, la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento della prole nell'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
In data 28.11.2022 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1 domanda sullo status, chiedendone però l'addebito alla moglie, e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva, in via principale, di disporre l'affido esclusivo dei figli al padre con collocamento presso lo stesso, di assegnargli la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione madre/figli solo all'esito dello svolgimento da parte della ricorrente di un percorso psicologico e di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di gestione della rabbia “e comunque in maniera conforme a quanto sarà rilevato dei Servizi Sociali e/o Tutela minori competenti
e già intervenuti a tutela del benessere della GL ”, di porre a carico della madre l'obbligo di CP_2 versare l'importo mensile di € 150,00 per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole, di percepire integralmente gli emolumenti riconosciuti a e di CP_3 ripartire nella misura del 50% ciascuno la percezione degli assegni universali e delle detrazioni d'imposta spettanti per i figli.
Con relazione depositata il 24.01.2023 i Servizi Sociali del Comune di Cardano al Campo riferivano di un acceso conflitto genitoriale acuito dalla prosecuzione della convivenza.
In data 06.02.2023, tra l'altro, la ricorrente chiedeva di disporre, in via provvisoria, l'affido dei minori all'Ente con collocamento prevalente presso di sé.
Con ordinanza del 08/09.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, nominava quale
Giudice Istruttore il Dott. Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: affido dei minori al
Comune di Cardano al Campo con riguardo all'assunzione delle decisioni concernenti la sfera educativa, la salute ed i rapporti con il genitore non collocatario (così come precisato in data
16.02.2023); collocamento presso il padre;
regolamentazione della frequentazione madre/figli a weekend alterni oltre un giorno infrasettimanale con pernotto;
assegnazione della casa coniugale al resistente con ordine alla ricorrente di rilasciarla entro un mese e incarico ai S.S. di attivare “un intervento pedagogico di osservazione al fine di comprendere le aree su cui orientare i futuri interventi soprattutto nella gestione educativa quotidiana dei figli invitando altresì le parti a intraprendere un pagina 7 di 30 percorso di supporto psicologico personale per rielaborare la fine della loro relazione e il loro rapporto con i figli”.
Il 13.03.2023 la ricorrente rilasciava la casa coniugale.
In data 17.03.2023 il resistente domandava addebitarsi la separazione personale dei coniugi alla ricorrente e “disporre un risarcimento in favore del sig. per l'addebito della separazione CP_1 in capo alla sig.ra nell'ipotesi in cui sia accertato lo stesso”. Parte_1
All'udienza del 22.03.2023 le parti concordavano una parziale modifica del calendario di frequentazione madre/figli e con ordinanza del 24.03.2023 il G.I. nominava l'Avv. Marina Carullo quale Curatore Speciale dei minori e disponeva che i genitori si attivassero per svolgere in favore dei figli degli accertamenti presso la NPI.
Con ordinanza del 28.06.2023, in ragione del rifiuto di di incontrare la madre nonché dell'alta CP_2 conflittualità tra i coniugi, il G.I. disponeva l'attivazione di incontri madre/Giulia in Spazio NE, incaricava i S.S. di calendarizzare incontri della madre con gli altri figli e di avviare un percorso di educativa domiciliare presso il domicilio paterno. Disponeva, inoltre, ctu sulle capacità genitoriali delle parti e sul benessere dei minori.
Con ordinanza del 26.09.2023 veniva posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente l'importo complessivo di € 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il G.I. disponeva che l'indennità di accompagnamento di venisse CP_3 gestita dal padre e che le somme percepite a titolo di “misura B1” venissero utilizzate da entrambi i genitori a favore del minore nella misura del 50% ciascuno, con onere di rendicontazione nei 10 giorni antecedenti le successive udienze.
Con ordinanza del 2.10.2023 veniva disposto che la misura B1 venisse utilizzata dai genitori a favore di prelevando ciascuno al massimo fino al 50 % e con onere di rendicontazione, precisando CP_3 dunque che il padre, che aveva gestito tale misura fino a quel momento, non potesse prelevare più del
50 % e mettesse a disposizione della madre, a semplice richiesta, il residuo 50 %.
In data 21.12.2023 i S.S. segnalavano che tra le parti vi era stato uno scontro fisico l'11.12.2023 alla presenza dei figli e, rilevato l'elevato grado di conflittualità, chiedevano di valutare la possibilità di una collocazione eterofamiliare per i minori attivando medio tempore un percorso psicologico per e CP_4 provvedendo all'inserimento di e presso un Centro Diurno. CP_4 CP_2
In data 09.01.2024 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore.
All'udienza del 20.02.2024 il G.I. incaricava i S.S. di attivare un servizio di ADM presso il domicilio di entrambi i genitori, di avviare i già disposti incontri in Spazio NE e di attivare un CP_6
pagina 8 di 30 percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori. Inoltre, disponeva che l'AUU per CP_2 venisse percepito integralmente dal padre.
Il 21.04.2024 la CT depositava l'elaborato peritale definitivo, nell'ambito del quale concludeva per la prosecuzione della calendarizzazione delle visite madre/figli da parte dei Servizi Sociali, per la costante presenza dei medesimi nell'ambito dei progetti di educativa domiciliare attivati e la graduale attivazione dei centri diurni oltre che di percorsi psicoterapeutici per i minori, oltre che per la necessità che i genitori intraprendessero un nuovo percorso di Co.ge. Inoltre, proponeva di disporre l'affido eterofamiliare dei minori nel caso in cui, nonostante i molteplici interventi attivati, la conflittualità tra le parti non fosse scemata. Contr In data 29.04.2024 i S.S. riportavano il positivo andamento del progetto di e il rifiuto di di CP_2 incontrare la madre anche in Spazio NE.
All'udienza del 09.10.2024 si disponeva che gli incontri madre/figli avvenissero alla presenza di un educatore in ragione della volontà di di interrompere gli incontri con la madre e alla successiva CP_4 udienza del 30.10.2024 si procedeva all'audizione di ed . In tale sede entrambe CP_2 CP_4 dichiaravano di non volere più incontrare la madre.
In data 31.10.2024 il G.I. disponeva che l'Assegno Unico per i tre minori venisse percepito integralmente dal padre.
Con relazione depositata il 04.11.2024 i S.S. rappresentavano il venir meno della necessità dell'attivazione del Centro Diurno per le minori.
Con decreto dell'11.12.2024 veniva autorizzato l'avvio degli incontri in Spazio NE tra la madre ed
, mentre quelli RE venivano autorizzati “previa verifica, da parte dei SS con il centro CP_4 frequentato da della concreta fattibilità e utilità di detto intervento”. CP_3
In data 29.01.2025 la CT riportava di ritenere la volontà di di non incontrare la madre in quanto CP_4 influenzata dal conflitto genitoriale.
Con relazione depositata il 25.02.2025 i S.S. segnalavano l'avvio di incontri settimanali della madre con e in Spazio NE dal 17.02.2025. CP_4 CP_3
Esaurita l'istruttoria, il 16.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, ribadita la non ammissibilità delle istanze di istruttoria orale per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 13.05.2024, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione pagina 9 di 30 Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata) tale da rendere ineluttabile la separazione.
In sede di precisazione delle conclusioni il resistente non reiterava la domanda di addebito della separazione e di risarcimento, da intendersi, pertanto, rinunciate.
2) Affido, collocamento dei minori, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione della frequentazione con il genitore non collocatario
In sede di precisazione delle conclusioni, sia la Sig.ra che il Curatore Speciale chiedevano Parte_1 la conferma dell'affido dei minori all'Ente, mentre il Sig. ne chiedeva l'affido esclusivo. Inoltre, CP_1 la ricorrente domandava il collocamento prevalente di presso il padre e quello di ed CP_2 CP_3
presso di sé (con conseguente assegnazione della casa coniugale); mentre sia il resistente che la CP_4
Curatrice Speciale chiedevano di confermare il collocamento prevalente dei minori presso il padre e l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale.
La scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337-quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche
e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e, non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, dati gli esiti dell'istruttoria, ritiene il Collegio di confermare l'affido di , CP_2 ed all'Ente territorialmente competente (allo stato, il Comune di Cardano al Campo) e CP_3 CP_4 di mantenere il loro collocamento presso il padre, cui va, di conseguenza, assegnata la casa coniugale
(peraltro, di sua esclusiva proprietà).
In punto di affido, la mera conflittualità tra i genitori che vivono separati non preclude di per sé il ricorso al regime preferenziale dell'affido condiviso, ma ciò purché tale conflitto “si mantenga nei 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. Sez. I, n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. Sez. I, n. 4056 del 09/02/2023 pagina 10 di 30 limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”2.
La designazione dell'Ente pubblico per l'esercizio della responsabilità genitoriale rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.3 e può comportare che l'Ente abbia la facoltà di decidere per il minore, anche dirimendo i contrasti insorti tra i genitori. Più nel dettaglio, costituendo l'affidamento all'Ente conseguente al provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, una ingerenza nella vita privata e familiare, esso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità” e, in ogni caso, “l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi” e i compiti dei S.S. devono essere specificamente descritti4.
Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisano soluzioni alternative all'affido all'Ente, ad esclusiva tutela dei minori.
Tale soluzione si rende necessaria in quanto l'attuale irriducibile conflittualità tra le parti impedirebbe non solo l'assunzione condivisa di qualsiasi decisione relativa ai minori, ma anche la serena frequentazione dei figli con entrambi i genitori (in particolare, con la madre). Infatti, il rapporto tra i genitori si è dimostrato caratterizzato da continui tentativi di delegittimazione reciproca, culminati in data 11.12.2023 anche in uno scontro fisico tra loro avvenuto alla presenza dei minori (fatti oggetto di reciproca querela, v. doc. ricorrente del 01.02.2024 e doc. resistente del 04.04.2024), e dall'impossibilità di instaurare un costruttivo dialogo nell'interesse superiore dei minori senza ricorrere ad avvocati, Servizi Sociali o Autorità Giudiziaria. Peraltro, a distanza di tre anni dall'instaurazione del presente procedimento, nonostante l'esperimento di un tentativo di Co.ge (fallito dopo un solo mese a causa dell'indisponibilità – a suo dire, anche economica – del resistente), lo svolgimento di una CT,
l'intervento del Curatore Speciale e l'avvio di molteplici interventi a favore del nucleo con l'ausilio dei
Servizi Sociali (tra cui un servizio di ADM presso le abitazioni di entrambi i genitori, nonché di percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) il conflitto genitoriale non è scemato. Infatti, da tutte le relazioni dei Servizi Sociali e del CT, nonché del C.S. dei minori, emerge uno stato di sofferenza della prole – e, in particolare, di ed – causato da una elevatissima conflittualità tra i CP_2 CP_4 genitori, incapaci di concentrarsi sui bisogni dei figli.
Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo, le relazioni depositate dai S.S. in data 09.12.2022,
24.01.2023 (nella quale gli operatori constatavano che “si percepisce una situazione familiare connotata da amore verso i figli, ma molto conflittuale […] che rischia di inficiare le loro competenze genitoriali”), 21.02.2023, 16.06.2023 (nella quale rilevavano che “L'indagine è stata caratterizzata da una conflittualità elevata, agita sia dal Sig. che dalla Sig.ra che ha reso molto CP_1 Parte_1 difficoltosa la raccolta di informazioni e l'esplorazione dei vissuti dei signori. […] l'incapacità dei genitori di organizzarsi per la delega dei minori a scuola, per produrre i documenti d'identità nonostante quanto indicato in sede di coordinazione genitoriale oppure dei suggerimenti riferiti durante un colloquio congiunto tenuto in comune alla presenza di tutti gli operatori coinvolti ed alla
Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Cardano al Campo Dott.ssa Vi è Persona_1 stata un ulteriore difficoltà di collaborazione tra la coppia genitoriale anche per le misure di supporto per il minore rispetto alla rinnovo della domanda B1 e alla L.104/92”), 20.09.2023 (nella CP_3 quale sottolineavano, in particolare, che “L'altissima conflittualità di coppia, che aveva già caratterizzato tutta l'indagine psicosociale, non permette ai Servizi di espletare i compiti dati da codesta AG. Si nota piuttosto un aumento dei toni, che mette i minori in una situazione di grave pregiudizio. Impossibile riuscire a riportare i genitori ai bisogni dei figli ed all'importanza per i bambini di vivere una condizione in cui sia assicurata la bigenitorialità”), 21.12.2023 (nella quale ribadivano che “risulta talmente elevato il livello di conflittualità fra i due genitori, che è molto difficile, nonostante gli interventi di sostegno da parte degli operatori presenti, portare l'attenzione sui bisogni e sul grave malessere dei minori”), 29.04.2024, 01.10.2024, 09.10.2024, 20/24.01.2025,
04.07.2025.
Particolarmente espressiva dell'incapacità dei genitori di trovare un accordo su qualsivoglia questione riguardante i figli e il loro benessere, poi, risulta essere la perdurante difficoltà riscontrata dai S.S. nello stilare i calendari di visite tra la madre, e sia prima che dopo l'adozione del regime di CP_4 CP_3
Spazio NE (v., a titolo esemplificativo, le relazioni depositate il 20.09.2023, il 01.10.2024 e il
25.02.2025).
Peraltro, il grado di conflittualità tra i coniugi portava tanto i S.S. (con relazione del 21.12.2023, successivamente all'episodio dell'11.12.2023) quanto la CT (“se la conflittualità genitoriale rimarrà
pagina 12 di 30 così alta”, v. pag. 27 dell'elaborato peritale) ad avanzare l'ipotesi residuale di un collocamento eterofamiliare dei minori.
Nel complesso, quindi, l'ampiamente esposta litigiosità delle parti rappresenta un concreto ostacolo ad un equilibrato esercizio della loro responsabilità genitoriale.
In tale contesto, non appare ipotizzabile l'affido esclusivo dei minori al padre – genitore con il quale vivono stabilmente –, in quanto l'adozione di tale regime rischierebbe di escludere irrimediabilmente la madre dalla vita dei minori in ragione della difficoltà, anche del resistente, ad esercitare correttamente la bigenitorialità. Infatti, la CT riferiva di ritenere come per il padre “l'ostacolo maggiore al fine di poter esercitare una buona genitorialità sia rappresentato dal “conflitto genitoriale” che è ancora in corso ed è molto acceso. Il linguaggio utilizzato per rapportarsi alla ex moglie, anche in presenza dei figli, non rispetta sempre la “figura materna”, poiché ritiene, ad esempio, la ex moglie “inutile” (ad esempio quando descrive la crescita di ” (v. pag. 17 dell'elaborato peritale). Inoltre, nel CP_3 corso dell'intero procedimento (v., tra l'altro, ordinanza del 18.05.2024), emergeva che la sofferenza dei minori – e, in particolare, di ed – non era riconducibile in via esclusiva al rapporto fra CP_2 CP_4 gli stessi e la madre. A riguardo, a titolo esemplificativo, si rammenti che:
- con riferimento a , già nel giugno 2023 i S.S. riportavano che la Dott.ssa psicologa CP_2 Per_2 della minore, aveva constatato “l'idealizzazione del padre mentre la madre viene vista come la cattiva della storia” (v. relazione S.S. depositata il 16.06.2023, nonché relazione della Dott.ssa datata 14.06.2023 e depositata il 22.06.2023 dalla C.S.). Successivamente, anche la CT Per_2 concludeva che per la minore “Il rapporto con il padre è percepito come idealizzato e sintonico, non viene messo in dubbio il suo ruolo in famiglia, non si evidenzia un pensiero critico rispetto per ciò che agisce o verbalizza, è sempre in accordo con lui. La madre è percepita come CP_2 aggressiva e malevola nei confronti del padre e di lei in particolare. La sua posizione, all'interno della coppia genitoriale è chiaramente faziosa: ha scelto papà che idealizza ed è contro la madre che è violenta. è molto coinvolta nel conflitto genitoriale per il quale ne rimane travolta e CP_2 vittima” (pag. 22 dell'elaborato peritale);
- con riferimento a , la CT nella relazione depositata il 29.01.2025 concludeva che “Si ritiene CP_4 che sia influenzata dal conflitto genitoriale, il quale ha compromesso la sua serenità e CP_4 autenticità nel rapporto con entrambi i genitori. La sua decisione di non vedere la madre sembra più una forma di protezione rispetto a una scelta genuinamente consapevole e ponderata. La minore appare emotivamente distaccata e priva di strumenti per elaborare una posizione autonoma
e serena” (pag. 3). A sostegno di detta conclusione, la CT evidenziava: “Durante il colloquio,
si è mostrata emotivamente distaccata, con un'espressione mimica indifferente rispetto ai CP_4
pagina 13 di 30 racconti e agli eventi narrati. Questo aspetto, unito alla ripetitività del contenuto delle sue dichiarazioni già note in altre sedi, suggerisce un tentativo di difesa emotiva da parte della minore, conseguente a una prolungata esposizione a dinamiche familiari conflittuali.
ha riferito che la sua decisione di non vedere la madre è legata a episodi che lei ritiene CP_4 disturbanti e sminuenti, come l'atteggiamento invasivo della madre nei confronti del suo corpo
(toccandola e giustificando tali gesti con la frase "questo corpo l'ho fatto io") e gli insulti verbali
("sei stupida"). Questi episodi sembrano aver contribuito a una crescente sfiducia e distanza emotiva nei confronti della figura materna. Tuttavia, non ha mostrato alcuna partecipazione CP_4 emotiva durante il racconto di tali eventi, il che è indicativo di un possibile meccanismo difensivo volto a evitare ulteriore coinvolgimento in situazioni che percepisce come destabilizzanti.
Il racconto di appare privo di elementi nuovi rispetto a quanto già esposto in precedenti CP_4 incontri e nelle sedi ufficiali. La minore ripete gli stessi episodi e considerazioni senza approfondire o aggiungere dettagli, il che potrebbe indicare una cristallizzazione del suo pensiero rispetto al rapporto con la madre. È altresì importante sottolineare che stessa sembra non CP_4 aver elaborato alternative future per un possibile equilibrio familiare, dichiarando di non aver riflettuto su come organizzarsi con i genitori.
Un aspetto rilevante è il contesto in cui si trova attualmente. La figura paterna, pur CP_4 mostrandosi accudente, tende a coinvolgerla in narrazioni cariche di tensione (come l'episodio del sabotaggio della moto), esponendola a un clima di insicurezza e responsabilizzandola oltre misura
(ad esempio, il compito di ricordare a tutti i membri della famiglia di assumere le medicine).
Questo comportamento potrebbe aver contribuito a consolidare in un senso di alleanza con il CP_4 padre, che appare la figura di riferimento prevalente.
La repentina modifica della posizione di nei confronti della madre, avvenuta in un arco di CP_4 tempo relativamente breve (quattro mesi), associata alla difficoltà di esprimere emozioni autentiche e alla ripetitività del racconto, evidenzia la possibilità di un condizionamento da parte del conflitto genitoriale. La minore sembra aver adottato la soluzione "meno peggiore" per proteggersi emotivamente, rinunciando alla relazione con la madre. Tale scelta appare una conseguenza della confusione generata dalla prolungata esposizione a dinamiche conflittuali e da comportamenti che percepisce come svalutanti”. CP_4
Per tutti questi motivi, non può essere accolta la domanda di affido esclusivo formulata dal resistente, che allo stato non ha la capacità (né l'intenzione) di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto dei figli alla bigenitorialità, mentre deve essere confermato l'affido dei minori all'Ente come richiesto dalla ricorrente e dal C.S. pagina 14 di 30 L'Ente affidatario, nello specifico, avrà il compito di adottare le decisioni in ambito educativo, scolastico, sanitario, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli
(con le specificazioni di cui al prosieguo), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in tali ambiti. Inoltre, deve essere dato l'affido all'Ente anche per il rilascio e il rinnovo dei documenti dei minori (carta d'identità e passaporto), anch'essi oggetto di divergenze tra le parti (si veda, a titolo esemplificativo, il ricorso ex art. 709, ult. comma e art. 709-ter c.p.c. depositato dal resistente il 27.06.2023).
Infine, i S.S. territorialmente competenti per il padre e i minori (allo stato, i S.S. di Cardano al Campo)
e quelli territorialmente competenti per la madre (allo stato, i S.S. di Gallarate), in stretta collaborazione tra loro, garantiranno la prosecuzione di tutti gli interventi ad oggi attivati a favore del nucleo (servizio di ADM presso l'abitazione paterna – e, in caso di liberalizzazione degli incontri madre/figli, anche presso l'abitazione materna –; percorsi di sostegno psicologico a favore di ed CP_2
; presa in carico di presso la Cooperativa “Il Seme”; percorsi di sostegno alla CP_4 CP_3 genitorialità per entrambi i genitori), nonché l'attivazione di tutti quegli ulteriori interventi che si renderanno necessari per garantire il benessere dei minori.
In punto di collocamento, deve essere, allo stato, confermato il collocamento dei minori presso il padre
– unico genitore con il quale tutti i figli hanno sempre mantenuto un regolare rapporto e che ne è il principale caregiver –, con conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale.
Non può essere, invece, accolta la domanda formulata da parte ricorrente di collocamento differenziato dei minori ( presso il padre e ed presso di sé). Ciò in quanto, in primo luogo, la CP_2 CP_3 CP_4 soluzione domandata dalla ricorrente non appare prospettabile essendo da tempo la sua frequentazione
(anche) con ed assai limitata e il suo rapporto con questi ultimi compromesso tanto a CP_3 CP_4 causa del conflitto genitoriale, quanto del contegno tenuto dalla ricorrente nei confronti dei figli.
Inoltre, il richiesto “sradicamento” di dalla casa coniugale (in assenza di una volontà espressa CP_2 dalla minore in tal senso o di potenziale pregiudizio derivante dalla sua permanenza in tale abitazione)
e la sua separazione dai fratelli sarebbero non solo contrari allo scopo della misura dell'assegnazione dalla casa coniugale – che per costante giurisprudenza è quello di tutelare l'interesse dei figli minorenni
(e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate – ma causerebbe altresì un'ingiustificabile disparità tra i figli della coppia. Peraltro, appare inopportuna la separazione dei tre fratelli in assenza di pregiudizio causato dall'incompatibilità della loro convivenza. In particolare, le segnalate divergenze tra ed (v. CP_2 CP_4 comunicazione dei S.S. depositata il 19.07.2023) non sembrano ad oggi persistere, né esorbitare pagina 15 di 30 rispetto a quelle riscontrabili in un ordinario rapporto tra sorelle (v. a titolo esemplificativo, verbali delle udienze del 21.09.2023 e del 30.10.2024). Inoltre, la separazione di dalla sorella CP_3 maggiore (nonché dal padre e dalla di lui compagna convivente, che per il minore pare rappresentare una figura significativa, come emerge, in particolare, dalle relazioni redatte dagli operatori di Spazio
NE: v. relazioni depositate il 26.02.2025 e il 04.07.2025) rischierebbe di causare nel minore, affetto da autismo e particolarmente sensibile ai cambiamenti, un grave pregiudizio.
In punto di frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio di confermare l'attuale regime di frequentazione. Pertanto, quanto a , stante la sua indisponibilità ad incontrare la madre, CP_2 qualora, a seguito del percorso psicologico in atto, dovesse esprimere il desiderio di ricostruire il rapporto con la stessa, gli incontri madre/GL avverranno inizialmente in Spazio NE, con facoltà di graduale liberalizzazione.
Quanto a ed , la frequentazione con la madre continuerà ad essere garantita dai S.S. in CP_3 CP_4 regime di Spazio NE, con facoltà di graduale liberalizzazione degli incontri con modalità adeguate alle necessità e alle peculiarità del singolo minore.
Più nel dettaglio, con riferimento a , tali determinazioni si impongono in quanto, considerata CP_2 anche l'età della minore (ormai sedicenne) e la sua volontà di non incontrare la madre ripetutamente espressa a tutti gli operatori coinvolti, ritiene il Collegio di non poter imporre un calendario di frequentazione madre/GL, nemmeno in Spazio NE. Infatti, la primogenita dalla fine del mese di maggio 2023 interrompeva ogni rapporto con la Sig.ra e sino all'attualità rifiuta l'ipotesi di Parte_1 riavviare una frequentazione con la madre, anche in Spazio NE.
Il deterioramento del rapporto madre/GL emergeva sin dalle prime fasi del presente procedimento ed era antecedente all'instaurazione del giudizio: già nel ricorso introduttivo la ricorrente lamentava di aver subito aggressioni da parte della GL;
per contro, il resistente deduceva ripetutamente il verificarsi di aggressioni materne ai danni della minore tra il settembre 2022 e il 13.03.2023. Tali accuse sfociavano nel procedimento penale iscritto n. R.G.N.R. 2028/2023 e n. R.G. GIP 5990/2023 (v. doc. resistente del 23.06.2023 e doc. IV resistente del 09.11.2023). Inoltre, nonostante all'udienza del
22.03.2023 le parti avessero concordato che madre e GL trascorressero insieme le domeniche pomeriggio, già nella relazione depositata il 16.06.2023 i S.S. segnalavano la volontà di di CP_2 interrompere gli incontri con la madre e la minore confermava la propria scelta alla Curatrice Speciale, adducendo che “La mamma è sempre nervosa ed è difficile stare con lei, si sfoga sempre con me, di continuo: si lamenta perché non ha la casa, perché non ha soldi, perché non ha più gli elettrodomestici che si è tenuto papà. Dice che il papà non si sta comportando correttamente con lei;
insulta lui, la sua nuova compagna e anche me: io mi sento trattata come un sacco da box. Poi la mamma mi chiede cosa pagina 16 di 30 fa papà con la sua nuova compagna e dice che questa brutta situazione è colpa mia. Quando la mamma era in casa, avevo paura che mi facesse del male, fisicamente e mentalmente […] Quando
c'era la mamma in casa faticavo a prendere sonno, mentre adesso dormo meglio […] Non vorrei continuare gli incontri con la mamma, neanche in futuro, perché vedere la mamma mi rende nervosa e la cosa mi turba […] Ero contenta all'inizio di vederla perché pensavo di poter riallacciare il rapporto con lei, ma poi ho capito che da parte sua non c'era apertura in questo senso e non c'era neppure nessun interesse ad incontrarmi” (v. nota della C.S. depositata l'08.06.2023).
I S.S., interpellati dalla Curatrice Speciale, suggerivano di proseguire gli incontri madre/GL nell'ambito di un percorso di Spazio NE.
Tuttavia, rappresentava sin da subito a tutti gli operatori coinvolti la propria indisponibilità CP_2 all'avvio di un qualsiasi percorso di riavvicinamento alla madre. In particolare, gli operatori di S.N., dopo aver svolto due incontri conoscitivi con la minore il 15.03.2024 e il 29.03.2024, riferivano che
“Rimanda ripetutamente e con una certa fermezza di non voler vedere la mamma;
[…] CP_2
Aggiunge, inoltre, che non si sentirebbe al sicuro con la donna e che si opporrebbe a salire in macchina qualora il padre la portasse in Spazio NE per vedere la OR. La ragazza descrive la madre come una persona aggressiva di cui non si fida e nei confronti della quale si mostra molto spaventata” e concludevano per la necessità che “Prima di proseguire oltre, […] la ragazza abbia la possibilità di elaborare i suoi vissuti nei confronti della madre in uno spazio d'ascolto a lei dedicato”
(v. relazione S.N. depositata il 29.04.2024).
Nello stesso senso si esprimeva la CT, riferendo che “il discorso legato alla mamma crea molto turbamento. riferisce che si sente “violata nell'esercizio della sua libertà”, perchè non vuole CP_2 incontrare la mamma ma “si sente obbligata a farlo”, soprattutto per lo “spazio neutro” che, lei teme molto” (pag. 19 dell'elaborato peritale).
Di conseguenza, non è ipotizzabile, allo stato, una frequentazione madre/GL. Tuttavia, all'Ente affidatario è dato incarico di garantire la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico già avviato a favore di e dell'intervento di ADM presso l'abitazione paterna, anche al fine di permettere alla CP_2 minore di meglio indagare ed elaborare la propria storia familiare e personale e, in particolare, tanto le cause quanto le conseguenze del deterioramento del suo rapporto con la madre e della idealizzazione del padre. Inoltre, i S.S. verificheranno periodicamente il permanere o meno dell'indisponibilità della minore all'incontro con la madre e, nel caso in cui manifestasse la volontà di ricostruire il CP_2 rapporto con la Sig.ra come suggerito anche dalla CT, la loro frequentazione sarà Parte_1 inizialmente garantita in Spazio NE, con facoltà di graduale liberalizzazione degli incontri in caso di loro buon andamento. pagina 17 di 30 Il secondogenito delle parti, gravemente autistico (ICD 10: F.84), necessita di assistenza CP_3 continua ed è dal 2017 seguito per cinque giorni a settimana dalla Cooperativa “Il Seme”. La sua peculiare condizione lo rende particolarmente sensibile ai cambiamenti e il pregiudizio causatogli dal conflitto genitoriale emergeva sin dalle prime fasi del presente procedimento. Con relazione depositata il 16.06.2023, infatti, i S.S. segnalavano che i professionisti che avevano in carico il minore (tanto la sua pedagogista, quanto l'educatrice e la neuropsichiatra) avevano rilevato dei comportamenti regressivi nello stesso successivamente all'instaurazione del presente procedimento (v. relazioni di S.S.
e Cooperativa “Il Seme” depositate il 16.06.2023).
Allo stato, dal mese di febbraio 2025 incontra la madre settimanalmente in Spazio NE e CP_3 nelle più recenti relazioni tanto i S.S. quanto la C.S. rilevavano un buon andamento del percorso.
Infatti, nella relazione datata 25.06.2025 (depositata il 04.07.2025), gli operatori di Spazio NE concludevano per la possibilità “di ampliare anche con lui il setting degli incontri anche a degli spazi esterni a quelli competenti al Servizio”.
Nella relazione depositata il 7.10.2025 i SS evidenziavano che il minore appariva sereno con la madre e ipotizzavano già una graduale liberalizzazione.
Pertanto, si dispone che l'Ente affidatario garantisca che gli incontri madre/figlio proseguano con cadenza almeno settimanale, inizialmente ancora in Spazio NE ma con l'obiettivo di una loro liberalizzazione secondo modalità adeguate alle condizioni del minore. Tali modalità verranno necessariamente determinate con il coinvolgimento di tutti i professionisti da cui il minore è seguito (e, in particolare, quelli della Cooperativa “Il Seme”). I S.S., inoltre, garantiranno la prosecuzione di tutti gli interventi già attivati a favore di e, in caso di liberalizzazione degli incontri madre/figlio, CP_3 anche l'attivazione di un servizio di ADM presso l'abitazione materna. L'obiettivo è quello di poter effettivamente attuare il calendario previsto dal Presidente il 9.2.2023.
Da ultimo, quanto ad , sin dalle prime fasi del presente procedimento emergeva che il suo rapporto CP_4 con la madre risultava fortemente influenzato dal conflitto genitoriale, oltre che dal conflitto madre/Giulia, come rilevato dai S.S. già nel settembre 2023 e, successivamente, anche dalla CT
(tanto nell'elaborato peritale quanto nella relazione depositata il 29.01.2025), nonché dalla Dott.ssa
, psicologa che dal mese di novembre 2024 segue la minore (v. relazione S.S. del 04.07.2025). Per_3
In particolare, la CT già nell'elaborato peritale rilevava come “ sia stata esposta a “eventi CP_4 traumatici” inerenti la separazione dei genitori. Come lei stessa riporta, una delle situazioni che più la colpiscono è che “vorrebbe modificare” il litigio tra mamma e […]. La sua sensibilità, CP_2
l'isolamento da relazioni amicali, le amnesie, protendono per un quadro clinico di sofferenza che
pagina 18 di 30 giustifica l'avvio di un percorso di psicoterapia” e concludeva per la necessità che la minore venisse inserita in un Centro Diurno e che intraprendesse un percorso di sostegno psicologico.
Le difficoltà di sono emerse, in particolare, dalla frequenza con la quale la minore ha espresso CP_4 pareri contrastanti – talvolta positivi, talaltra negativi – sulla madre e il suo rapporto con la stessa.
Infatti, la minore fino al mese di ottobre 2024 frequentava regolarmente la madre insieme a CP_3
(beneficiando altresì di un servizio di ADM anche presso l'abitazione materna), e nel mese di aprile
2024 aveva espresso ai S.S. la volontà di trascorrere più tempo con la madre. Tuttavia, nel mese di settembre 2024, segnalava ai S.S. la volontà di interrompere la frequentazione con la madre e ribadiva tale volontà allo Scrivente in sede di audizione il 30.10.2024. Le preoccupanti dichiarazioni della minore e la volubilità delle sue determinazioni riguardo alla madre rendevano, tuttavia, necessario comprendere se le sue dichiarazioni, anche in considerazione della sua età, fossero influenzate dal conflitto genitoriale. Pertanto, in data 31.10.2024 veniva disposto che venisse nuovamente CP_4 ascoltata dalla CT, la quale, nella relazione depositata il 29.01.2025, rilevava (come in parte già riportato) che ha riferito che la sua decisione di non vedere la madre è legata a episodi che lei CP_4 ritiene disturbanti e sminuenti, come l'atteggiamento invasivo della madre nei confronti del suo corpo
(toccandola e giustificando tali gesti con la frase "questo corpo l'ho fatto io") e gli insulti verbali ("sei stupida"). Questi episodi sembrano aver contribuito a una crescente sfiducia e distanza emotiva nei confronti della figura materna. Tuttavia, non ha mostrato alcuna partecipazione emotiva durante CP_4 il racconto di tali eventi, il che è indicativo di un possibile meccanismo difensivo volto a evitare ulteriore coinvolgimento in situazioni che percepisce come destabilizzanti […] Un aspetto rilevante è il contesto in cui si trova attualmente. La figura paterna, pur mostrandosi accudente, tende a CP_4 coinvolgerla in narrazioni cariche di tensione […] Questo comportamento potrebbe aver contribuito a consolidare in un senso di alleanza con il padre, che appare la figura di riferimento prevalente. CP_4
La repentina modifica della posizione di nei confronti della madre, avvenuta in un arco di tempo CP_4 relativamente breve (quattro mesi), associata alla difficoltà di esprimere emozioni autentiche e alla ripetitività del racconto, evidenzia la possibilità di un condizionamento da parte del conflitto genitoriale”.
Tuttavia, l'ambivalenza dell'atteggiamento della minore nei confronti della madre – come rilevato anche dalla CT – pare causato non solo dal conflitto genitoriale, ma altresì dal contegno tenuto dalla madre nei suoi confronti e dal mancato rispetto da parte della Sig.ra delle determinazioni Parte_1 giudiziali. Infatti, gli incontri settimanali madre/GL in Spazio NE venivano avviati nel mese di marzo 2025 con andamento inizialmente complessivamente positivo. Tuttavia, nella relazione depositata il 04.07.2025, i S.S. segnalavano che la madre in due occasioni non aveva rispettato le pagina 19 di 30 prescrizioni giudiziali (presentandosi all'esterno dell'istituto scolastico frequentato da in CP_4 occasione della festa di fine anno, nonché presentandosi qualche giorno dopo presso la casa coniugale).
Secondo quanto riportato dagli operatori di S.N., tale inaspettato evento ingenerava paura nella minore, che decideva nuovamente di interrompere gli incontri con la madre. Successivamente, sentita dai S.S.
e dagli operatori di S.N., la minore chiariva di “sentirsi a disagio con la madre [in S.N.] per il fatto di non riconoscere il suo comportamento, confrontandolo con quello che aveva vissuto a casa” e contestualmente esprimeva “il desiderio di uscire dal contesto della stanza per farsi conoscere dalla madre con azioni quotidiane, in un parco o mangiando un gelato”. Facendo seguito ai desiderata della bambina, pertanto, gli incontri protetti proseguivano anche all'esterno, con esito apparentemente positivo.
Dalla relazione depositata ad ottobre 2025, però, emergeva che già il 9 luglio 2025 vi era stato un momento di scontro verbale fra madre e GL: “Al suo arrivo espone alla madre il desiderio di
CP_4 riavere il PC che le fu regalato per la comunione. Il tono perentorio della richiesta della GL attiva subito nella madre una risposta di diniego, nasce quindi una discussione tra le due. L'operatrice interviene per mediare la situazione, invitando le parti ad utilizzare termini di confronto attivi e possibili compromessi. porta la richiesta di avere con sé l'album dei ricordi di quando era
CP_4 piccola – al momento in possesso alla madre. La OR a tale richiesta afferma "non si Parte_1 può duplicare un pezzo di vita” non accettando di produrne delle copie. aggiunge, quindi, di
CP_4 rivolere il computer e l'album per poi non venire più agli incontri protetti. La situazione passa così via via ad argomenti differenti, come la festa della mamma o il salvataggio del numero della madre sul cellulare: la OR chiede, infatti, alla minore - nonostante fosse stata invitata Parte_1 dall'operatrice nei momenti a lei dedicati a non farlo - spiegazioni del perché fosse salvata sul suo cellulare come “finta madre” (informazione che la OR ha potuto avere tramite la lettura della relazione dell'educatrice domiciliare). Vedendo molto scossa l'operatrice le chiede se volesse
CP_4 andare un attimo in bagno e in questa occasione le domanda se desiderasse concludere l'incontro dandole anche la possibilità di un confronto, lontano dalla madre. conferma la volontà di
CP_4 interrompere l'incontro e, mentre l'operatrice recupera il cellulare di servizio per contattare il padre,
chiede di poter usare il suo mettendo la conversazione in vivavoce, lontano dalla mamma. CP_4
Quando il padre raggiunge lo Spazio NE, non vuole salutare la madre e la OR rispetta la CP_4 GL rimanendo nella stanza per tutto il tempo”.
Successivamente, rifiutava di presentarsi agli incontri in SN programmati. CP_4
Allo stato, quindi, devono essere disposti gli interventi proposti dai SS di Cardano al Campo nell'ultima relazione depositata: “Si ipotizzano inizialmente delle videochiamate tra madre e GL pagina 20 di 30 affiancate ad incontri alla sola presenza di : ciò permetterebbe di far riacquistare gradualmente CP_4 la fiducia ed apertura al dialogo da parte di senza forzare un incontro diretto con la madre - che CP_4 al momento risulterebbe troppo impegnativo a livello emotivo per la ragazza”.
Successivamente, potranno riprendere gli incontri madre/GL in Spazio NE con cadenza settimanale e con l'obiettivo di una loro progressiva liberalizzazione fino a tornare al calendario previsto in sede presidenziale. È opportuno che tali incontri avvengano anche in spazi esterni al fine di agevolare la graduale ricostruzione di un rapporto spontaneo tra la diade. Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessario che la madre si attenga scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei Servizi Sociali e degli operatori di Spazio NE.
Infine, è auspicabile che i genitori intraprendano un nuovo percorso di Coordinazione genitoriale, come suggerito anche dalla CT. Tuttavia, si riconosce che difficilmente tale percorso potrà essere fruttuoso se prima i Sigg.ri non si dimostreranno in grado di rinunciare alle rispettive rigidità Parte_2
e ad effettuare delle rinunce al fine di ricercare le più opportune modalità di dialogo e condivisione per l'interesse della prole. A tal fine, si invitano preliminarmente i genitori a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità che hanno intrapreso nel mese di giugno 2024 con l'ausilio dei S.S., e ad avviare/proseguire percorsi di sostegno psicologico individuale.
È doveroso sottolineare che l'Autorità Giudiziaria non può imporre ai genitori di attuare tali percorsi ma che, tuttavia, essi appaiono necessari al fine di permettere loro di acquisire la necessaria capacità di esercitare la bigenitorialità a tutela benessere della prole.
Da ultimo, dall'affido all'Ente consegue l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di , CP_2 ed , con incarico all'Ente affidatario e ai Servizi Sociali territorialmente competenti per CP_3 CP_4 la madre di proseguire il monitoraggio e supportare il nucleo, e con obbligo di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare circa il benessere dei minori e tutti gli interventi attivati a favore del nucleo (impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente qualsivoglia pregiudizio per i minori).
3) Mantenimento della prole
Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare. La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto. Tuttavia, la disgregazione della famiglia può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. Con riguardo ai figli minorenni, ai fini pagina 21 di 30 dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti (e, in particolare, dello stato di precarietà lavorativa della ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato- le condizioni economiche delle parti verranno meglio analizzate nel prosieguo), delle crescenti esigenze della prole, delle differenti modalità di mantenimento diretto dei minori e della suddivisione delle attività di cura degli stessi (allo stato, a carico del padre in via praticamente esclusiva), ritiene il Collegio che l'assegno da porre a carico della madre debba essere quantificato nell'importo complessivo mensile, annualmente rivalutabile, di € 210,00 a far data dal deposito della sentenza (€ 70 per minore).
Inoltre, da tale momento, le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano, devono essere poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre del 30%.
Con riferimento agli emolumenti spettanti a in ragione della sua condizione di grave CP_3 disabilità, ritiene il Collegio di autorizzare il padre – in quanto principale caregiver del minore – ad utilizzare integralmente, nell'esclusivo interesse di le somme riconosciute al minore a titolo CP_3 di indennità di accompagnamento (pari, nel 2025, all'importo mensile di € 542,02).
Dal deposito della sentenza, le somme riconosciute a titolo di “misura B1” (pari, nel 2025, all'importo mensile di circa € 665,00) dovranno, invece, essere impiegate dal padre per coprire le spese straordinarie di CP_3
Ove le spese straordinarie superassero l'importo della misura B1, l'eccesso dovrà essere ripartito fra i genitori nella misura sopraindicata (70% il padre e 30% la madre).
Qualora le spese straordinarie siano inferiori, sarà possibile accantonare l'importo residuo per anche per fare fronte ad eventuali future necessità (ad esempio dentista, spese di un centro CP_3 ove non più coperto dal Comune, etc.), non risultando ad oggi accantonamenti.
Al fine di evitare contestazioni fra le parti, si dispone che il padre non giri la misura B1 sul proprio conto, come avvenuto sino ad oggi, bensì effettui il pagamento delle singole spese straordinarie con bonifico, con specifica indicazione della causale, o con pagamento POS, in modo che dall'estratto conto risultino le causali e che la madre possa verificare in autonomia le spese effettuate, senza necessità di redigere appositi rendiconti (che nessuna delle due parti, ad oggi, ha saputo redigere correttamente). La misura B1, infatti, viene versata su un conto cointesto al e alla e, CP_1 Parte_1 quindi, quest'ultima può prendere visione degli e/c. pagina 22 di 30 Detta regolamentazione della misura B1 e dell'indennità di accompagnamento viene dettata tenendo conto del fatto che il padre si sta facendo carico in via quasi integrale del mantenimento di CP_3 posto che l'assegno di € 70 previsto a carico della madre è chiaramente insufficiente a coprire le spese ordinarie del minore. Pertanto, il padre deve necessariamente ricorrere anche alle somme ricevute da dallo Stato. CP_3
Al contempo, il padre percepisce dallo Stato per a titolo di AUU e indennità di CP_3 accompagnamento oltre € 800 al mese, somma sufficiente a coprire le spese ordinarie del minore.
Pertanto, l'impiego delle somme ricevute a titolo di misura B1 deve essere regolamentato e destinato alle spese straordinarie del minore, in modo da evitare che detti importi vengano utilizzati per finalità estranee a CP_3
A titolo esemplificativo, la misura B1 non può essere impiegata per pagare la rata di un mutuo intestato al padre e contratto per l'acquisto di un immobile non intestato a CP_3
Ancora, dalle dichiarazioni dei redditi del padre risulta che le somme imputabili ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vengono portate in detrazione dal padre.
Per il pregresso, da ottobre 2023 al deposito della presente sentenza, deve essere disposto che il padre provveda a versare sul conto cointestato con la madre e destinato alla sola misura B1 la somma di €
5.897,50 prelevata in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente Giudice Istruttore e non oggetto di rendiconto.
La somma potrà essere versata in tre anni, con versamenti rateali.
In particolare, ad ottobre 2023 veniva disposto: “entrambi i genitori sono legittimati a prelevare dal libretto l'importo necessario per le esigenze del figlio (ciascun genitore nei limiti del 50 % dello stesso) ma con onere di rendicontazione mediante nota che le parti allegheranno entro 10 gg. prima di ogni udienza, in modo da verificare il corretto utilizzo… ribadisce che l'indennità di accompagnamento percepita per sia attribuita al padre e quindi, essendo accreditata sul CP_3 libretto detenuto dalla madre, si dispone che quest'ultima consegnerà tale libretto al padre per
l'utilizzo; che la misura B1 venga utilizzata dai genitori a favore di prelevando ciascuno CP_3 al massimo fino al 50 % e con onere di rendicontazione come già disposto, precisando dunque che il padre, che ha gestito tale misura finora, non potrà prelevare più del 50 % e dovrà mettere a disposizione della madre, a semplice richiesta, il residuo 50 %”.
Dal provvedimento e sino a gennaio 2025 entrambi i genitori rispettavano detto limite. Il padre prelevava sempre il 50%, la madre somme decisamente inferiori.
Successivamente, da febbraio a giugno 2025 il padre girava sul proprio conto ben oltre il 50% e, in particolare, bonificava sul proprio conto sia l'intera misura B1 sia quanto accantonato in precedenza sul pagina 23 di 30 conto grazie al fatto che il 50% della misura B1 di competenza della madre non era stato speso né prelevato (doc. 39 di parte ricorrente).
Inoltre il resistente non depositava il rendiconto. La documentazione prodotta l'1.7.2025, infatti, non è qualificabile come rendiconto.
Ancora, alcune delle voci inserite non possono essere pagate con la misura B1 di in CP_3 particolare il mutuo del resistente o l'intera rata per l'abbattimento delle barriere architettoniche, attese le detrazioni.
Quanto alla cameretta, al cane, al pianoforte, mancano anche le fatture.
Al contempo, nonostante la mancanza di un rendiconto dettagliato, si ritiene di non dover disporre l'integrale restituzione delle somme impiegate dal , considerato che comunque questi era il CP_1 genitore che provvedeva (e provvede) in misura assolutamente prevalente alle esigenze di CP_3 anche sotto il profilo economico ed è un dato di fatto che abbia sostenuto spese quali la benzina per trasportare la quota per le barriere architettoniche non detraibile, etc. CP_3
Pertanto, per il pregresso si ritiene che non tutte le somme debbano essere restituite dal padre, ma solo l'importo di € 5.897,50. Ovviamente, detto importo, una volta riversato sul conto, dovrà essere impiegato per le spese straordinarie di o accantonato per il minore. CP_3
Si precisa che, per il resto (mantenimento a carico della madre e spese straordinarie), per il periodo antecedente al deposito della sentenza, devono essere confermati i provvedimenti assunti in corso di causa, con la sola eccezione della regolamentazione dell'AUU.
Da novembre 2024 l'Assegno Unico spettante per la prole (pari, nell'anno 2025, all'importo complessivo mensile di circa € 930,00) continuerà ad essere percepito dal padre in quanto genitore collocatario e che, dunque, provvede in via diretta ai bisogni e alle esigenze di immediata soddisfazione della stessa5. Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo materno viene determinato tenendo conto anche dell'attribuzione dell'Assegno Unico al padre.
La madre, per il periodo novembre 2023 - ottobre 2024, dovrà poi versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei minori, in aggiunta all'assegno mensile di € 180,00 (€ 60 a figlio), un importo corrispondente a quanto dalla stessa percepito a titolo di AUU.
Quando, il 26.9.2023, il Giudice Istruttore quantificava l'assegno a carico della madre, infatti, l'AUU veniva percepito integralmente dal padre. Successivamente, da novembre 2023 la madre iniziava a ricevere il 50% dell'AUU (ottenendo, quindi, da INPS un importo superiore a quello versato al genitore collocatario). Il 31.10.2024 veniva disposto dal G.I. che l'AUU venisse percepito integralmente dal padre. 5 Si veda, sul punto, Cass., Sez. I, ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 pagina 24 di 30 Pertanto, si ritiene che per il periodo novembre 2023 – ottobre 2024 la madre debba corrispondere al padre quanto ricevuto a titolo di AAU, considerato che il contributo di € 60,00 veniva fissato sul presupposto che l'AUU venisse corrisposto interamente al padre.
Tutte le suddette previsioni tengono conto della frequentazione fra la madre ed i figli e delle condizioni economiche delle parti.
Quanto a detto elemento, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici e che non si tiene conto dell'indennità di accompagnamento di in quanto essa non CP_3 rientra tra le “risorse economiche” di cui necessariamente si deve tener conto nella determinazione del contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del genitore6, dalla documentazione in atti versata (peraltro, gravemente incompleta, non avendo la ricorrente fornito la dichiarazione dei redditi/CU per l'anno 2022, né gli estratti conto completi di tutti i rapporti postali e bancari di cui è titolare e non avendo il resistente depositato gli estratti conto del conto di cui è titolare CP_8 relativi al secondo trimestre dell'anno 2024), si evince quanto segue.
Per tabulas, la ricorrente, di professione parrucchiera, dopo la nascita di lasciava la propria CP_3 precedente attività lavorativa, per poi rientrare nel mondo del lavoro nel mese di settembre 2022 (v. pag. 10 del ricorso introduttivo). Ciò, tuttavia, solo attraverso contratti di lavoro di carattere precario.
Più nel dettaglio, la ricorrente veniva assunta come addetta alle pulizie da “Two Brothers Srl” tra il
07.09.2022 e il 07.06.2023 con contratto a tempo parziale e determinato per sostituzione di dipendente assente, percependo uno stipendio mensile medio netto di circa € 750,00 (v. doc. 9 del 24.11.2022, buste paga settembre-ottobre 2022, doc. 15 del 02.03.2023, contratto di lavoro, e doc. 35 del
01.07.2025, CU2024 e 730/2024). Successivamente, lavorava come parrucchiera con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per sostituzione di altro dipendente presso “Duan S.n.c” dal
17.06.2023 al 31.05.2024, percependo uno stipendio mensile medio netto di circa € 1.300,00 (v. doc.
27 del 14.09.2023, contratto di lavoro e buste paga, e docc. 35-26 del 01.07.2025, CU2024-2025 e
730/2024-2025). Allo stato, invece, dall'11.06.2024 risulta assunta come parrucchiera presso GR
Concetta” con contratto a tempo determinato (con scadenza a settembre 2025) percependo uno stipendio mensile medio netto, calcolato su 12 mensilità, di circa € 1.100,00 (v. doc. 36-37-38 del
01.07.2025, CU 2025, 730/2025, buste paga ed estratti conto).
A fronte delle predette entrate, dal 23.06.2023 la Sig.ra sostiene il pagamento del canone Parte_1 di locazione dell'importo mensile di circa € 550,00, oltre spese condominiali dell'importo mensile di €
80,00 (v. doc. 32 del 28.10.2024). 6 Si veda, sul punto, Cass., Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19 aprile 2023 pagina 25 di 30 Tuttavia, l'incompletezza della documentazione depositata dalla ricorrente ostacola la ricostruzione del suo reddito necessaria ai fini che qui ci occupano, il che rappresenta un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Infatti, in data 26.02.2025 veniva ordinato il deposito anche degli estratti conto relativi agli ultimi due anni, tuttavia, il 01.07.2025 la Sig.ra si limitava a fornire gli estratti conto (per il periodo Parte_1
21.07.2024-31.03.2025) e la lista dei movimenti (per il periodo 01.04.2025-30.06.2025) del corrente personale BancoPosta n. 1071584385 aperto a luglio 2024, nonché la lista dei movimenti relativi al periodo 01.04.2025-30.06.2025 della carta Postepay alimentata da tale conto. Tuttavia, nulla allegava in relazione al periodo antecedente. Inoltre, la ricorrente è necessariamente titolare di un ulteriore conto corrente non allegato. Ciò si evince dal fatto che negli estratti conto allegati non vi è traccia dei versamenti effettuati al resistente dal mese di ottobre 2023 per il mantenimento dei figli (v. doc. 2 resistente del 01.07.2025), né degli importi percepiti per il proprio lavoro prima del mese di luglio
2024, né di quelli percepiti a titolo di Assegno Unico tra il mese di novembre 2023 e il mese di ottobre
2024.
Peraltro, dall'analisi degli estratti conto allegati si evince che la ricorrente è titolare – o, comunque, nella disponibilità – del libretto postale n. 53239718, non allegato. Infatti, da tale libretto venivano effettuati girofondi sul conto corrente allegato per l'importo di € 1.000,00 il 23.12.2024 e per l'importo complessivo di circa € 3.100,00 tra il 10.03.2025 e il 05.06.2025.
Quanto al resistente, lo stesso svolge stabilmente la professione di appuntato scelto della Guardia di
Finanza con contratto a tempo indeterminato.
Dalle dichiarazioni dei redditi allegate (PF2024, PF 2025) si evince che tale occupazione gli garantiva uno stipendio mensile, al netto di ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali e ricalcolato su 12 mensilità, di circa € 3.060,00 nel 2023 ed € 3.080,00 nel 2024 ed è ragionevole ritenere che nell'anno
2025 percepirà un analogo importo (v. doc. 02 del 01.07.2025. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle PF, dalle quali risultano l'effettiva imposta netta e le detrazioni. Proprio in considerazione di ciò, le buste paga di luglio sono particolarmente corpose. A luglio 2024, la busta paga era di € 9.000).
Il Sig. , inoltre, percepisce l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per i tre figli, pari nel CP_1
2025 all'importo mensile di € 930,00 circa (v. doc. 03 del 01.07.2025, estratti conto).
Dagli estratti conto allegati, inoltre, si evince che il Sig. effettuava, sul conto n. CP_1 CP_8
000106684392, versamenti di contante per l'importo complessivo di € 600,00 nel 2023, € 7.400,00 nel
2024 (escluso il secondo trimestre, non allegato) ed € 8.600,00 circa nel primo trimestre 2025 (non è dato sapere da dove provengano dette somme, se dalla compagna convivente o se si tratti di somme pagina 26 di 30 prelevate con la carta di credito o altro). Sul conto BNL n. 2301/2994 cointestato con invece, CP_3 effettuava versamenti di contante per l'importo complessivo di € 60,00 nel 2023 e € 2.300,00 nel 2024.
Parimenti, dall'analisi del conto BNL allegato, si rilevano giroconti dal conto n. 002993/230
(riconducibile al padre del Sig. ) per l'importo complessivo di € 2.900,00 nel 2023 ed € CP_1
15.800,00 nel 2024 (dei quali € 10.000,00 in data 03.12.2024 con causale “prestito”).
Inoltre, elemento rilevante è la convivenza instaurata dal sig. con la compagna, Sig.ra CP_1 CP_9
sin dal mese di giugno 2023. Quest'ultima, sebbene sia, a detta del resistente, disoccupata (v.
[...] verbale dell'udienza del 21.09.2023), senz'altro contribuisce al ménage familiare, come si evince, tra l'altro, dai molteplici versamenti effettuati sui conti corrente del resistente (pari all'importo complessivo di € 1.500,00 circa sul conto BNL nel 2023, di € 5.500,00 circa sul conto nel CP_8
2024 – escluso il secondo trimestre, non allegato – e di € 1.350,00 circa sul conto BNL nel primo trimestre del 2025).
L'importo effettivamente percepito mensilmente dal resistente, come si evince dalle buste paga e dagli estratti conto e “Bnl” allegati sub doc. 01-03 il 01.07.2025, nonché dalla linea di credito CP_8
“Findomestic” allegata in data 19.09.2023, risulta gravato dall'accensione di numerosi finanziamenti.
Più nel dettaglio si rilevano, tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2025, tra le altre, le seguenti principali stabili uscite, che evidenziano una tendenza del resistente al ricorso al credito:
- dalla busta paga del resistente viene trattenuto l'importo complessivo mensile di circa € 938,00 (di cui € 430,00 a titolo di “Cessione fides s.p.a.” fino al gennaio 2034, € 287,00 a titolo di “prestito
” acceso nel 2024 e con scadenza prevista nel marzo 2034, ed € 221,75 a titolo di “INPS Parte_3 ex INDAP-Prestito dopo il 1/1/2004 fino al maggio 2028);
- il Sig. è proprietario della casa coniugale, gravata da mutuo con scadenza prevista per l'anno CP_1
2043 e con rata mensile che è stata pari a circa € 1.000,00 negli anni 2023-2024 e a circa € 950,00 nell'anno 2025 (v. “finanziamento n. 4359363” in estratti conto allegati);
- sostiene altresì il pagamento della rata mensile di € 430,00 per un finanziamento contratto nel 2020, con scadenza prevista nel mese di marzo 2030, allo scopo di finanziare l'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa coniugale, (v. “finanziamento n. 19758175” in estratti conto allegati, nonché documentazione depositata il 24.10.2024);
- sostiene il pagamento della rata mensile di € 51,00 a “DB Spa UO Collection” (mandato n.
MNDTCO002457822301P002), nonché della rata mensile di € 92,00 circa nel 2023 e di € 105,00 circa per prestiti “NIMS” (commissione D225626 e da settembre 2024 anche commissione
D468752, mandato nr. 7512140055523942300908);
pagina 27 di 30 - almeno fino al mese di marzo 2024 sosteneva il pagamento della rata mensile dell'importo di €
250,00 circa a favore di “RCI Banque SA” (mandato nr. 0H8994IT2023C000157629), riconducibile all'acquisto o assicurazione di un veicolo Renault;
- beneficia di una linea di credito “Findomestic” dell'importo di € 4.000,00 (conto. n.
20220726729101, v. doc. del 19.09.2023) oltre che di alcuni finanziamenti presso lo stesso istituto, che comportavano uscite medie mensili a favore di “Findomestic” dell'importo di € 1.300,00 circa nel 2023, di € 1.900,00 circa nel 2024 e di € 760,00 circa nel primo trimestre dell'anno 2025 (a fronte di entrate complessive di circa € 9.000,00 negli ultimi tre trimestri del 2023, di circa €
4.000,00 nel primo, terzo e quarto trimestre del 2024 e di circa € 1.300,00 nel primo trimestre del
2025).
Inoltre, il resistente usufruisce di una Carta di credito BNL con spesa mensile media di circa € 1.400,00 nel 2023, di circa € 1.350,00 nel 2024 e di circa € 600,00 nel primo trimestre del 2025; e di una Carta di credito “American Express” con spesa mensile media di circa € 1.250,00 nel 2023, di circa €
1.840,00 nel 2024 e di circa € 1.200,00 nel primo trimestre del 2025.
4) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite di parte ricorrente e resistente devono essere integralmente compensate
Inoltre, le spese di CT e del Curatore Speciale devono essere definitivamente poste a carico solidale dei coniugi, posto che la loro nomina veniva resa necessaria dalla reciproca conflittualità delle parti ed era funzionale all'interesse dei minori.
Quanto al Curatore Speciale, si evidenzia che il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – e qualora tale ammissione venisse confermata in via definitiva – comporta solo che il C.S. dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario. Inoltre, ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si pagina 28 di 30 consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità7.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 coniugatisi in Cardano al Campo (VA) in data 14.02.2008 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, P. I, Ufficio 0, anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affida i minori (nata il [...]), (nato il [...]) e CP_2 CP_3 CP_4
(nata il [...]) al Comune di residenza (allo stato, il Comune di Cardano al Campo), con
[...] conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in ambito educativo, scolastico, sanitario, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli. Si affida, inoltre, all'Ente la gestione del rilascio e del rinnovo dei documenti dei minori (carta d'identità e passaporto). I viaggi all'estero dei minori dovranno essere autorizzati dall'Ente affidatario;
4) conferma, allo stato, il collocamento prevalente dei minori presso il padre e assegna la casa coniugale al resistente;
5) dispone la regolamentazione della frequentazione madre/figli come in parte motiva;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il padre e i minori (allo stato, quelli del Comune di Cardano al Campo) e quelli competenti per la madre (allo stato, quelli del Comune di Gallarate), provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (nata il CP_2
02.08.2009), (nato il [...]) e (nata il [...]), nati a Tradate CP_3 CP_4
(VA) e residenti in [...];
8) dispone che i S.S. di Cardano al Campo e di Gallarate (o dei diversi Comuni territorialmente competenti per i genitori e le minori) relazionino semestralmente al G.T. del procedimento di cui sopra, depositando la prima relazione entro il 30.4.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
7 Cass., Sez. II, Sent. n. 777 del 19 gennaio 2021 pagina 29 di 30 9) invita i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità e ad avviare un percorso di
Co.ge;
10) dispone che, dal deposito della sentenza, la madre versi al padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'importo complessivo mensile di € 210,00 (€ 70 per figlio), annualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita, entro il giorno 15 di ogni mese e che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Le spese straordinarie relative a saranno sostenute mediante la misura B1 e solo l'eccesso dovrà essere ripartito fra i CP_3 genitori.
L'AUU sarà percepito integralmente dal padre;
11) per il periodo antecedente, dispone che la madre versi al padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei minori, anche le somme ricevute a titolo di AUU da novembre 2023 ad ottobre
2024 e conferma, per il resto i provvedimenti adottati in corso di causa;
12) dispone che l'indennità di accompagnamento del minore venga gestita dal padre;
CP_3
13) dispone che, dal deposito della sentenza, gli importi percepiti a titolo di “misura B1” per il minore vengano gestiti dal padre come in parte motiva. Per il periodo antecedente, si CP_3 dispone che il resistente provveda, entro tre anni, a riversare sul conto destinato alla misura B1 di l'importo di € 5.897,50; CP_3
14) pone le spese di CT definitivamente a carico solidale di e;
Parte_1 CP_1
15) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al Parte_1 CP_1
Curatore Speciale ove non venisse confermata in via definitiva la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio – i compensi del Curatore Speciale, Avv. Marina Carullo, che liquida in €
6.000, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
16) compensa le spese di lite fra parte ricorrente e resistente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S. di Cardano al
Campo e di Gallarate nonché al G.T. del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24 ottobre
2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass., sez. I, n. 9691 del 24/03/2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06/03/2019 e Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 3 Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 4 Cass, Sez. I, n. 32290 del 15/11/2023, nonché, nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, civile sez. I, n. 33193 del 29/11/2023 pagina 11 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4444/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Lambiase, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CP_1 C.F._2
Lombardo, con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con (C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
) e (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._4 CP_4 C.F._5 dall'Avv. Marina Carullo,
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI pagina 1 di 30 All'udienza del 15.07.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Confermare l'affidamento dei minori al Comune di Cardano al Campo, con collocazione prevalente di presso il padre e di e presso la madre. CP_2 CP_4 CP_3
4. Assegnare la casa coniugale in Cardano al Campo, via Varese n. 4 F, con quanto l'arreda, alla madre, che la abiterà con e CP_4 CP_3
5. Salvo diverso accordo tra i genitori, disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé CP_1 CP_4
e CP_3
- un giorno in settimana (tendenzialmente il mercoledì) dall'uscita da scuola sino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola o presso la casa della madre;
- a fine settimana alternati dal venerdì, all'uscita da scuola sino alla domenica sera, accompagnandoli, presso la casa della madre, entro le ore 20,00;
- durante le vacanze scolastiche estive per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con l'altro genitore e non oltre il 31/05 di ciascun anno;
- durante le vacanze scolastiche di Natale e fine anno, alternando il periodo dal 23/12 (ore 10,00) al
30/12 (ore 20,00) e il periodo dal 31/12 (ore 10,00) al 06/01 (ore 20,00);
- durante le vacanze scolastiche di Pasqua, alternando il periodo dal primo giorno di vacanza (ore
10,00) sino al giorno di Pasqua (ore 20,00) e il periodo dal Lunedì dell'Angelo (ore 10,00) sino all'ultimo giorno di vacanza (ore 20,00).
6. Disporre ogni più opportuna iniziativa affinché possano, anche gradualmente, riprendere i rapporti tra la OR e la GL . Parte_1 CP_2
7. Disporre a carico del signor l'onere di versare alla OR a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli la somma di euro 250,00= mensili per ogni figlio, in via anticipata entro il giorno cinque di ciascun mese;
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat.
8. Disporre che le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartire tra i genitori in base al protocollo della Corte d'Appello di Milano nella misura del 50% ciascuno.
pagina 2 di 30
9. Disporre che la pensione e la misura B1, erogati a sostegno di siano accreditati su conto CP_3 indicato dalla OR , che utilizzerà i relativi importi secondo quanto disposto con Parte_1 provvedimento del 26.9.2023 depositato il 27.9.2023, dell'allora Giudice Istruttore dott. Massimiliano
Radici.
10. Disporre affinché gli assegni unici per ed siano percepiti dalla OR CP_3 CP_4 Parte_1
e l'assegno unico per sia percepito dal signor . CP_2 CP_1
11. Disporre che l'auto attualmente in uso al signor , acquistata con l'ausilio della Legge 104, CP_1 sia messa nella disponibilità della OR per agevolare il trasporto di Parte_1 CP_3
12. Con riferimento al conto BancoPosta n. 77128676, cointestato ai signori e , sul Parte_1 CP_1 quale è pervenuta nel tempo l'erogazione della misura B1, disporre che il signor restituisca tutte CP_1 le somme indebitamente prelevate in spregio a quanto disposto con provvedimento del 26.9.2023 depositato il 27.9.2023, dall'allora Giudice Istruttore dott. Massimiliano Radici.
13. Confermare tutte le misure già adottate a sostegno dei minori, dei genitori e dei rispettivi nuclei familiari, ove ritenute opportune.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali”.
Parte resistente:
“Nei termini concessi dall'Ill.mo Giudice questa difesa precisa le già rassegnate conclusioni come dal precedente difensore con comparsa di costituzione del 28.11.2022 dedotte e pertanto chiede che la causa sia trattenuta in decisione, affinchè l'Ill.mo Tribunale adito PRONUNCI la separazione dei coniugi, alle seguenti condizioni:*
In via principale
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. affidare i figli minori in modo esclusivo al padre e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dal sig. tenuto CP_1 comunque conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio;
3. assegnare la casa familiare sita in Cardano al Campo (VA), Via Varese n. 4/F, per tutto quanto esposto in narrativa, al padre che ne è unico proprietario e continuerà a farsi carico del corretto pagamento delle rate mensili del mutuo con collocamento prevalente dei figli minori , CP_2 CP_3 ed presso di lui;
CP_4
4. prescrivere alla madre di intraprendere un percorso personale a lei idoneo Parte_1 unitamente ad un percorso alla genitorialità e/o alla gestione della rabbia;
pagina 3 di 30
5. disporre il diritto di visita della madre, solo all'esito positivo di entrambi i percorsi di cui al punto precedente e comunque in maniera conforme a quanto sarà rilevato dei Servizi Sociali e/o Tutela minori competenti e già intervenuti a tutela del benessere della GL , CP_2
6. porre a carico della madre, sig.ra , di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori, versando, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00/ cadauno, e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà congrua, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso, e che verrà corrisposto dalla sig.ra unitamente al mantenimento del mese Parte_1 successivo a quello in cui tali spese sono effettuate:
7. disporre le detrazioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50%
e/o nella diversa misura rispetto alla partecipazione effettiva alla spesa;
8. disporre gli assegni universali in favore dei figli saranno percepiti nella misura del 100% da parte del genitore collocatario;
9. assegnare gli emolumenti riconosciuti come aiuto e sostegno alle famiglie con persone disabili nella misura B1 pari ad € 750,00 accreditati sul conto corrente di cointestato tra i coniugi oltre alla CP_5 pensione di pari ad € 525,00 accreditata sul libretto intestato al minore al padre in quanto CP_3 genitore collocatario
Con vittoria di spese, onorari oltre IVA e CPA
Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di affido esclusivo in favore del padre non venisse accolta si chiede
In via subordinata
• affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte da entrambi tenuto comunque conto delle capacità e dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio con collocazione dei figli minori presso il padre;
• assegnare la casa familiare sita in Cardano al Campo (VA), Via Varese n. 4/F, per tutto quanto esposto in narrativa, al padre che ne è unico proprietario e continuerà a farsi carico del corretto pagamento delle rate mensili del mutuo con collocamento prevalente dei figli minori , CP_2 CP_3 ed presso di lui;
CP_4
• prescrivere alla madre di intraprendere un percorso personale a lei idoneo Parte_1 unitamente ad un percorso alla genitorialità e/o alla gestione della rabbia e comunque in maniera
pagina 4 di 30 conforme a quanto sarà rilevato dei Servizi Sociali e/o Tutela minori competenti ed già intervenuti a tutela del benessere della GL;
CP_2
• porre a carico della madre, sig.ra , di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori, versando, tramite bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro
200,00/ cadauno, e/o nella diversa misura che il Giudice riterrà congrua, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese sopra richiamate, come da Protocollo, che verrà corrisposto dalla sig.ra unitamente al mantenimento del mese successivo Parte_1
a quello in cui tali spese sono effettuate;
• disporre le detrazioni d'imposta per i figli a carico ed ogni altro beneficio fiscale di legge, anche di nuova introduzione, nessuno escluso saranno a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% e/o nella diversa misura rispetto alla partecipazione effettiva alla spesa;
• disporre gli assegni universali in favore dei figli saranno percepiti nella misura del 100% da parte del padre, quale genitore collocatario;
• assegnare gli emolumenti riconosciuti come aiuto e sostegno alla famiglie con persone disabili nella misura B1 pari ad € 750,00 accreditati sul conto corrente di cointestato tra i coniugi oltre alla CP_5 pensione di pari ad € 525,00 accreditata sul libretto intestato al minore al padre in quanto CP_3 genitore collocatario.
• Con vittoria di spese, onorari oltre IVA e CPA”.
Curatore Speciale:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni istanza avversa disattesa, così giudicare:
NEL MERITO:
• Disporre che i minori , ed vengano affidati all'Ente Comune di Cardano CP_2 CP_3 CP_4 al Campo e che all'Ente Affidatario, quale delegato all'esercizio della responsabilità genitoriale, spetti
l'assunzione delle decisioni concernenti la sfera educativa, la salute ed i rapporti con il genitore non collocatario;
• Disporre che i minori siano prevalentemente collocati presso il padre, , presso la casa CP_1 coniugale ubicata in Cardano al Campo, alla via Varese n. 4/f, e che detta abitazione venga assegnata al padre;
•Disporre che la madre possa incontrare i figli ed in “spazio neutro” con la frequenza CP_3 CP_4 di n. 1 ora la settimana, salvo che gli stessi non si oppongano agli incontri;
per quanto attiene la GL
, che da tempo si oppone agli incontri con la madre, qualora la stessa dovesse esprimere il CP_2 desiderio di incontrarla, parimenti disporre che tali incontri si svolgano in “spazio neutro” con la pagina 5 di 30 frequenza di n. 1 ora la settimana, per tutti con possibilità di aumento della durata e/o frequenza degli incontri su richiesta dei minori e sotto la vigilanza dell'Ente Affidatario;
• Disporre la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare, già attivo presso l'abitazione dei minori, sotto la vigilanza dell'Ente Affidatario;
• Disporre che la madre concorra al mantenimento di , e CP_2 CP_4 CP_3 nella misura che verrà disposta dall'Autorità Giudiziaria;
• Disporre che gli emolumenti relativi alle misure B1 ed all'indennità di accompagnamento del minore
vengano assegnati al padre , quale genitore collocatario del minore, e CP_3 CP_3 dallo stesso padre utilizzati nell'esclusivo interesse del minore, disponendo altresì che con cadenza semestrale a decorrere dall'emissione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il signor CP_3
rendiconti l'utilizzo della sopra menzionate risorse all'Ente Affidatario;
[...]
• Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dal padre, quale genitore collocatario;
• Disporre che ciascuno dei genitori provveda alla restituzione – sulle coordinate postali e/o bancarie intestate al minore - delle eventuali somme facenti capo allo stesso che il Giudice CP_3 accerterà essere state utilizzate da madre e/o padre per scopi e finalità diverse dalle necessità e dai bisogni del figlio disabile;
• Disporre che , provveda, su richiesta dei figli, alla restituzione dei beni Parte_1 appartenenti a questi ultimi e detenuti dalla madre medesima;
• Disporre che i minori e vengano ammessi in via definitiva al Patrocinio CP_3 CP_4 CP_2
a spese dello stato con liquidazione, a favore dell'avvocato Marina Carullo e per ciascuno dei minori, di una somma a titolo di spese legali che il Giudice riterrà giusta ed equa o, nell'ipotesi in cui il
Giudice decidesse di non disporre l'ammissione in via definitiva dei minori al Patrocinio a spese dello
Stato, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna dei genitori al pagamento delle spese legali del curatore speciale liquidate dal Giudice a favore del curatore stesso nella misura che riterrà giusta ed equa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio civile in Cardano al Campo (VA) in data 14.02.2008 optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Cardano al Campo, Via Varese n. 4/F, di proprietà del resistente e gravata da mutuo trentennale avente scadenza prevista nell'anno 2043.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 02.08.2009), (il 24.10.2011) ed (il CP_2 CP_3 CP_4
28.05.2013). pagina 6 di 30 Con ricorso depositato in data 03.10.2022 la Sig.ra adiva il Tribunale in epigrafe Parte_1 chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità della convivenza coniugale. Domandava, inoltre, l'affido condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione della frequentazione padre/figli, l'integrale percezione dell'Assegno Unico oltre che degli ulteriori importi spettanti a in ragione della CP_3 sua condizione di grave autismo, la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento della prole nell'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio e la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
In data 28.11.2022 si costituiva il Sig. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva alla CP_1 domanda sullo status, chiedendone però l'addebito alla moglie, e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva, in via principale, di disporre l'affido esclusivo dei figli al padre con collocamento presso lo stesso, di assegnargli la casa coniugale, di regolamentare la frequentazione madre/figli solo all'esito dello svolgimento da parte della ricorrente di un percorso psicologico e di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di gestione della rabbia “e comunque in maniera conforme a quanto sarà rilevato dei Servizi Sociali e/o Tutela minori competenti
e già intervenuti a tutela del benessere della GL ”, di porre a carico della madre l'obbligo di CP_2 versare l'importo mensile di € 150,00 per figlio oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole, di percepire integralmente gli emolumenti riconosciuti a e di CP_3 ripartire nella misura del 50% ciascuno la percezione degli assegni universali e delle detrazioni d'imposta spettanti per i figli.
Con relazione depositata il 24.01.2023 i Servizi Sociali del Comune di Cardano al Campo riferivano di un acceso conflitto genitoriale acuito dalla prosecuzione della convivenza.
In data 06.02.2023, tra l'altro, la ricorrente chiedeva di disporre, in via provvisoria, l'affido dei minori all'Ente con collocamento prevalente presso di sé.
Con ordinanza del 08/09.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, nominava quale
Giudice Istruttore il Dott. Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori: affido dei minori al
Comune di Cardano al Campo con riguardo all'assunzione delle decisioni concernenti la sfera educativa, la salute ed i rapporti con il genitore non collocatario (così come precisato in data
16.02.2023); collocamento presso il padre;
regolamentazione della frequentazione madre/figli a weekend alterni oltre un giorno infrasettimanale con pernotto;
assegnazione della casa coniugale al resistente con ordine alla ricorrente di rilasciarla entro un mese e incarico ai S.S. di attivare “un intervento pedagogico di osservazione al fine di comprendere le aree su cui orientare i futuri interventi soprattutto nella gestione educativa quotidiana dei figli invitando altresì le parti a intraprendere un pagina 7 di 30 percorso di supporto psicologico personale per rielaborare la fine della loro relazione e il loro rapporto con i figli”.
Il 13.03.2023 la ricorrente rilasciava la casa coniugale.
In data 17.03.2023 il resistente domandava addebitarsi la separazione personale dei coniugi alla ricorrente e “disporre un risarcimento in favore del sig. per l'addebito della separazione CP_1 in capo alla sig.ra nell'ipotesi in cui sia accertato lo stesso”. Parte_1
All'udienza del 22.03.2023 le parti concordavano una parziale modifica del calendario di frequentazione madre/figli e con ordinanza del 24.03.2023 il G.I. nominava l'Avv. Marina Carullo quale Curatore Speciale dei minori e disponeva che i genitori si attivassero per svolgere in favore dei figli degli accertamenti presso la NPI.
Con ordinanza del 28.06.2023, in ragione del rifiuto di di incontrare la madre nonché dell'alta CP_2 conflittualità tra i coniugi, il G.I. disponeva l'attivazione di incontri madre/Giulia in Spazio NE, incaricava i S.S. di calendarizzare incontri della madre con gli altri figli e di avviare un percorso di educativa domiciliare presso il domicilio paterno. Disponeva, inoltre, ctu sulle capacità genitoriali delle parti e sul benessere dei minori.
Con ordinanza del 26.09.2023 veniva posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando mensilmente l'importo complessivo di € 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, il G.I. disponeva che l'indennità di accompagnamento di venisse CP_3 gestita dal padre e che le somme percepite a titolo di “misura B1” venissero utilizzate da entrambi i genitori a favore del minore nella misura del 50% ciascuno, con onere di rendicontazione nei 10 giorni antecedenti le successive udienze.
Con ordinanza del 2.10.2023 veniva disposto che la misura B1 venisse utilizzata dai genitori a favore di prelevando ciascuno al massimo fino al 50 % e con onere di rendicontazione, precisando CP_3 dunque che il padre, che aveva gestito tale misura fino a quel momento, non potesse prelevare più del
50 % e mettesse a disposizione della madre, a semplice richiesta, il residuo 50 %.
In data 21.12.2023 i S.S. segnalavano che tra le parti vi era stato uno scontro fisico l'11.12.2023 alla presenza dei figli e, rilevato l'elevato grado di conflittualità, chiedevano di valutare la possibilità di una collocazione eterofamiliare per i minori attivando medio tempore un percorso psicologico per e CP_4 provvedendo all'inserimento di e presso un Centro Diurno. CP_4 CP_2
In data 09.01.2024 il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice relatore.
All'udienza del 20.02.2024 il G.I. incaricava i S.S. di attivare un servizio di ADM presso il domicilio di entrambi i genitori, di avviare i già disposti incontri in Spazio NE e di attivare un CP_6
pagina 8 di 30 percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori. Inoltre, disponeva che l'AUU per CP_2 venisse percepito integralmente dal padre.
Il 21.04.2024 la CT depositava l'elaborato peritale definitivo, nell'ambito del quale concludeva per la prosecuzione della calendarizzazione delle visite madre/figli da parte dei Servizi Sociali, per la costante presenza dei medesimi nell'ambito dei progetti di educativa domiciliare attivati e la graduale attivazione dei centri diurni oltre che di percorsi psicoterapeutici per i minori, oltre che per la necessità che i genitori intraprendessero un nuovo percorso di Co.ge. Inoltre, proponeva di disporre l'affido eterofamiliare dei minori nel caso in cui, nonostante i molteplici interventi attivati, la conflittualità tra le parti non fosse scemata. Contr In data 29.04.2024 i S.S. riportavano il positivo andamento del progetto di e il rifiuto di di CP_2 incontrare la madre anche in Spazio NE.
All'udienza del 09.10.2024 si disponeva che gli incontri madre/figli avvenissero alla presenza di un educatore in ragione della volontà di di interrompere gli incontri con la madre e alla successiva CP_4 udienza del 30.10.2024 si procedeva all'audizione di ed . In tale sede entrambe CP_2 CP_4 dichiaravano di non volere più incontrare la madre.
In data 31.10.2024 il G.I. disponeva che l'Assegno Unico per i tre minori venisse percepito integralmente dal padre.
Con relazione depositata il 04.11.2024 i S.S. rappresentavano il venir meno della necessità dell'attivazione del Centro Diurno per le minori.
Con decreto dell'11.12.2024 veniva autorizzato l'avvio degli incontri in Spazio NE tra la madre ed
, mentre quelli RE venivano autorizzati “previa verifica, da parte dei SS con il centro CP_4 frequentato da della concreta fattibilità e utilità di detto intervento”. CP_3
In data 29.01.2025 la CT riportava di ritenere la volontà di di non incontrare la madre in quanto CP_4 influenzata dal conflitto genitoriale.
Con relazione depositata il 25.02.2025 i S.S. segnalavano l'avvio di incontri settimanali della madre con e in Spazio NE dal 17.02.2025. CP_4 CP_3
Esaurita l'istruttoria, il 16.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, ribadita la non ammissibilità delle istanze di istruttoria orale per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 13.05.2024, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Separazione pagina 9 di 30 Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi (invero già cessata) tale da rendere ineluttabile la separazione.
In sede di precisazione delle conclusioni il resistente non reiterava la domanda di addebito della separazione e di risarcimento, da intendersi, pertanto, rinunciate.
2) Affido, collocamento dei minori, assegnazione della casa coniugale e regolamentazione della frequentazione con il genitore non collocatario
In sede di precisazione delle conclusioni, sia la Sig.ra che il Curatore Speciale chiedevano Parte_1 la conferma dell'affido dei minori all'Ente, mentre il Sig. ne chiedeva l'affido esclusivo. Inoltre, CP_1 la ricorrente domandava il collocamento prevalente di presso il padre e quello di ed CP_2 CP_3
presso di sé (con conseguente assegnazione della casa coniugale); mentre sia il resistente che la CP_4
Curatrice Speciale chiedevano di confermare il collocamento prevalente dei minori presso il padre e l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale.
La scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337-quater c.c. e “deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, ma anche
e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”1, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e, non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Nel caso di specie, dati gli esiti dell'istruttoria, ritiene il Collegio di confermare l'affido di , CP_2 ed all'Ente territorialmente competente (allo stato, il Comune di Cardano al Campo) e CP_3 CP_4 di mantenere il loro collocamento presso il padre, cui va, di conseguenza, assegnata la casa coniugale
(peraltro, di sua esclusiva proprietà).
In punto di affido, la mera conflittualità tra i genitori che vivono separati non preclude di per sé il ricorso al regime preferenziale dell'affido condiviso, ma ciò purché tale conflitto “si mantenga nei 1 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. Sez. I, n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. Sez. I, n. 4056 del 09/02/2023 pagina 10 di 30 limiti di un tollerabile disagio per la prole, non dovendo quindi porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, pregiudicandone l'interesse”2.
La designazione dell'Ente pubblico per l'esercizio della responsabilità genitoriale rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.3 e può comportare che l'Ente abbia la facoltà di decidere per il minore, anche dirimendo i contrasti insorti tra i genitori. Più nel dettaglio, costituendo l'affidamento all'Ente conseguente al provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale, una ingerenza nella vita privata e familiare, esso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità” e, in ogni caso, “l'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale;
i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi” e i compiti dei S.S. devono essere specificamente descritti4.
Ciò premesso, nel caso di specie non si ravvisano soluzioni alternative all'affido all'Ente, ad esclusiva tutela dei minori.
Tale soluzione si rende necessaria in quanto l'attuale irriducibile conflittualità tra le parti impedirebbe non solo l'assunzione condivisa di qualsiasi decisione relativa ai minori, ma anche la serena frequentazione dei figli con entrambi i genitori (in particolare, con la madre). Infatti, il rapporto tra i genitori si è dimostrato caratterizzato da continui tentativi di delegittimazione reciproca, culminati in data 11.12.2023 anche in uno scontro fisico tra loro avvenuto alla presenza dei minori (fatti oggetto di reciproca querela, v. doc. ricorrente del 01.02.2024 e doc. resistente del 04.04.2024), e dall'impossibilità di instaurare un costruttivo dialogo nell'interesse superiore dei minori senza ricorrere ad avvocati, Servizi Sociali o Autorità Giudiziaria. Peraltro, a distanza di tre anni dall'instaurazione del presente procedimento, nonostante l'esperimento di un tentativo di Co.ge (fallito dopo un solo mese a causa dell'indisponibilità – a suo dire, anche economica – del resistente), lo svolgimento di una CT,
l'intervento del Curatore Speciale e l'avvio di molteplici interventi a favore del nucleo con l'ausilio dei
Servizi Sociali (tra cui un servizio di ADM presso le abitazioni di entrambi i genitori, nonché di percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) il conflitto genitoriale non è scemato. Infatti, da tutte le relazioni dei Servizi Sociali e del CT, nonché del C.S. dei minori, emerge uno stato di sofferenza della prole – e, in particolare, di ed – causato da una elevatissima conflittualità tra i CP_2 CP_4 genitori, incapaci di concentrarsi sui bisogni dei figli.
Sul punto si vedano, a titolo esemplificativo, le relazioni depositate dai S.S. in data 09.12.2022,
24.01.2023 (nella quale gli operatori constatavano che “si percepisce una situazione familiare connotata da amore verso i figli, ma molto conflittuale […] che rischia di inficiare le loro competenze genitoriali”), 21.02.2023, 16.06.2023 (nella quale rilevavano che “L'indagine è stata caratterizzata da una conflittualità elevata, agita sia dal Sig. che dalla Sig.ra che ha reso molto CP_1 Parte_1 difficoltosa la raccolta di informazioni e l'esplorazione dei vissuti dei signori. […] l'incapacità dei genitori di organizzarsi per la delega dei minori a scuola, per produrre i documenti d'identità nonostante quanto indicato in sede di coordinazione genitoriale oppure dei suggerimenti riferiti durante un colloquio congiunto tenuto in comune alla presenza di tutti gli operatori coinvolti ed alla
Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Cardano al Campo Dott.ssa Vi è Persona_1 stata un ulteriore difficoltà di collaborazione tra la coppia genitoriale anche per le misure di supporto per il minore rispetto alla rinnovo della domanda B1 e alla L.104/92”), 20.09.2023 (nella CP_3 quale sottolineavano, in particolare, che “L'altissima conflittualità di coppia, che aveva già caratterizzato tutta l'indagine psicosociale, non permette ai Servizi di espletare i compiti dati da codesta AG. Si nota piuttosto un aumento dei toni, che mette i minori in una situazione di grave pregiudizio. Impossibile riuscire a riportare i genitori ai bisogni dei figli ed all'importanza per i bambini di vivere una condizione in cui sia assicurata la bigenitorialità”), 21.12.2023 (nella quale ribadivano che “risulta talmente elevato il livello di conflittualità fra i due genitori, che è molto difficile, nonostante gli interventi di sostegno da parte degli operatori presenti, portare l'attenzione sui bisogni e sul grave malessere dei minori”), 29.04.2024, 01.10.2024, 09.10.2024, 20/24.01.2025,
04.07.2025.
Particolarmente espressiva dell'incapacità dei genitori di trovare un accordo su qualsivoglia questione riguardante i figli e il loro benessere, poi, risulta essere la perdurante difficoltà riscontrata dai S.S. nello stilare i calendari di visite tra la madre, e sia prima che dopo l'adozione del regime di CP_4 CP_3
Spazio NE (v., a titolo esemplificativo, le relazioni depositate il 20.09.2023, il 01.10.2024 e il
25.02.2025).
Peraltro, il grado di conflittualità tra i coniugi portava tanto i S.S. (con relazione del 21.12.2023, successivamente all'episodio dell'11.12.2023) quanto la CT (“se la conflittualità genitoriale rimarrà
pagina 12 di 30 così alta”, v. pag. 27 dell'elaborato peritale) ad avanzare l'ipotesi residuale di un collocamento eterofamiliare dei minori.
Nel complesso, quindi, l'ampiamente esposta litigiosità delle parti rappresenta un concreto ostacolo ad un equilibrato esercizio della loro responsabilità genitoriale.
In tale contesto, non appare ipotizzabile l'affido esclusivo dei minori al padre – genitore con il quale vivono stabilmente –, in quanto l'adozione di tale regime rischierebbe di escludere irrimediabilmente la madre dalla vita dei minori in ragione della difficoltà, anche del resistente, ad esercitare correttamente la bigenitorialità. Infatti, la CT riferiva di ritenere come per il padre “l'ostacolo maggiore al fine di poter esercitare una buona genitorialità sia rappresentato dal “conflitto genitoriale” che è ancora in corso ed è molto acceso. Il linguaggio utilizzato per rapportarsi alla ex moglie, anche in presenza dei figli, non rispetta sempre la “figura materna”, poiché ritiene, ad esempio, la ex moglie “inutile” (ad esempio quando descrive la crescita di ” (v. pag. 17 dell'elaborato peritale). Inoltre, nel CP_3 corso dell'intero procedimento (v., tra l'altro, ordinanza del 18.05.2024), emergeva che la sofferenza dei minori – e, in particolare, di ed – non era riconducibile in via esclusiva al rapporto fra CP_2 CP_4 gli stessi e la madre. A riguardo, a titolo esemplificativo, si rammenti che:
- con riferimento a , già nel giugno 2023 i S.S. riportavano che la Dott.ssa psicologa CP_2 Per_2 della minore, aveva constatato “l'idealizzazione del padre mentre la madre viene vista come la cattiva della storia” (v. relazione S.S. depositata il 16.06.2023, nonché relazione della Dott.ssa datata 14.06.2023 e depositata il 22.06.2023 dalla C.S.). Successivamente, anche la CT Per_2 concludeva che per la minore “Il rapporto con il padre è percepito come idealizzato e sintonico, non viene messo in dubbio il suo ruolo in famiglia, non si evidenzia un pensiero critico rispetto per ciò che agisce o verbalizza, è sempre in accordo con lui. La madre è percepita come CP_2 aggressiva e malevola nei confronti del padre e di lei in particolare. La sua posizione, all'interno della coppia genitoriale è chiaramente faziosa: ha scelto papà che idealizza ed è contro la madre che è violenta. è molto coinvolta nel conflitto genitoriale per il quale ne rimane travolta e CP_2 vittima” (pag. 22 dell'elaborato peritale);
- con riferimento a , la CT nella relazione depositata il 29.01.2025 concludeva che “Si ritiene CP_4 che sia influenzata dal conflitto genitoriale, il quale ha compromesso la sua serenità e CP_4 autenticità nel rapporto con entrambi i genitori. La sua decisione di non vedere la madre sembra più una forma di protezione rispetto a una scelta genuinamente consapevole e ponderata. La minore appare emotivamente distaccata e priva di strumenti per elaborare una posizione autonoma
e serena” (pag. 3). A sostegno di detta conclusione, la CT evidenziava: “Durante il colloquio,
si è mostrata emotivamente distaccata, con un'espressione mimica indifferente rispetto ai CP_4
pagina 13 di 30 racconti e agli eventi narrati. Questo aspetto, unito alla ripetitività del contenuto delle sue dichiarazioni già note in altre sedi, suggerisce un tentativo di difesa emotiva da parte della minore, conseguente a una prolungata esposizione a dinamiche familiari conflittuali.
ha riferito che la sua decisione di non vedere la madre è legata a episodi che lei ritiene CP_4 disturbanti e sminuenti, come l'atteggiamento invasivo della madre nei confronti del suo corpo
(toccandola e giustificando tali gesti con la frase "questo corpo l'ho fatto io") e gli insulti verbali
("sei stupida"). Questi episodi sembrano aver contribuito a una crescente sfiducia e distanza emotiva nei confronti della figura materna. Tuttavia, non ha mostrato alcuna partecipazione CP_4 emotiva durante il racconto di tali eventi, il che è indicativo di un possibile meccanismo difensivo volto a evitare ulteriore coinvolgimento in situazioni che percepisce come destabilizzanti.
Il racconto di appare privo di elementi nuovi rispetto a quanto già esposto in precedenti CP_4 incontri e nelle sedi ufficiali. La minore ripete gli stessi episodi e considerazioni senza approfondire o aggiungere dettagli, il che potrebbe indicare una cristallizzazione del suo pensiero rispetto al rapporto con la madre. È altresì importante sottolineare che stessa sembra non CP_4 aver elaborato alternative future per un possibile equilibrio familiare, dichiarando di non aver riflettuto su come organizzarsi con i genitori.
Un aspetto rilevante è il contesto in cui si trova attualmente. La figura paterna, pur CP_4 mostrandosi accudente, tende a coinvolgerla in narrazioni cariche di tensione (come l'episodio del sabotaggio della moto), esponendola a un clima di insicurezza e responsabilizzandola oltre misura
(ad esempio, il compito di ricordare a tutti i membri della famiglia di assumere le medicine).
Questo comportamento potrebbe aver contribuito a consolidare in un senso di alleanza con il CP_4 padre, che appare la figura di riferimento prevalente.
La repentina modifica della posizione di nei confronti della madre, avvenuta in un arco di CP_4 tempo relativamente breve (quattro mesi), associata alla difficoltà di esprimere emozioni autentiche e alla ripetitività del racconto, evidenzia la possibilità di un condizionamento da parte del conflitto genitoriale. La minore sembra aver adottato la soluzione "meno peggiore" per proteggersi emotivamente, rinunciando alla relazione con la madre. Tale scelta appare una conseguenza della confusione generata dalla prolungata esposizione a dinamiche conflittuali e da comportamenti che percepisce come svalutanti”. CP_4
Per tutti questi motivi, non può essere accolta la domanda di affido esclusivo formulata dal resistente, che allo stato non ha la capacità (né l'intenzione) di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto dei figli alla bigenitorialità, mentre deve essere confermato l'affido dei minori all'Ente come richiesto dalla ricorrente e dal C.S. pagina 14 di 30 L'Ente affidatario, nello specifico, avrà il compito di adottare le decisioni in ambito educativo, scolastico, sanitario, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli
(con le specificazioni di cui al prosieguo), con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in tali ambiti. Inoltre, deve essere dato l'affido all'Ente anche per il rilascio e il rinnovo dei documenti dei minori (carta d'identità e passaporto), anch'essi oggetto di divergenze tra le parti (si veda, a titolo esemplificativo, il ricorso ex art. 709, ult. comma e art. 709-ter c.p.c. depositato dal resistente il 27.06.2023).
Infine, i S.S. territorialmente competenti per il padre e i minori (allo stato, i S.S. di Cardano al Campo)
e quelli territorialmente competenti per la madre (allo stato, i S.S. di Gallarate), in stretta collaborazione tra loro, garantiranno la prosecuzione di tutti gli interventi ad oggi attivati a favore del nucleo (servizio di ADM presso l'abitazione paterna – e, in caso di liberalizzazione degli incontri madre/figli, anche presso l'abitazione materna –; percorsi di sostegno psicologico a favore di ed CP_2
; presa in carico di presso la Cooperativa “Il Seme”; percorsi di sostegno alla CP_4 CP_3 genitorialità per entrambi i genitori), nonché l'attivazione di tutti quegli ulteriori interventi che si renderanno necessari per garantire il benessere dei minori.
In punto di collocamento, deve essere, allo stato, confermato il collocamento dei minori presso il padre
– unico genitore con il quale tutti i figli hanno sempre mantenuto un regolare rapporto e che ne è il principale caregiver –, con conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale.
Non può essere, invece, accolta la domanda formulata da parte ricorrente di collocamento differenziato dei minori ( presso il padre e ed presso di sé). Ciò in quanto, in primo luogo, la CP_2 CP_3 CP_4 soluzione domandata dalla ricorrente non appare prospettabile essendo da tempo la sua frequentazione
(anche) con ed assai limitata e il suo rapporto con questi ultimi compromesso tanto a CP_3 CP_4 causa del conflitto genitoriale, quanto del contegno tenuto dalla ricorrente nei confronti dei figli.
Inoltre, il richiesto “sradicamento” di dalla casa coniugale (in assenza di una volontà espressa CP_2 dalla minore in tal senso o di potenziale pregiudizio derivante dalla sua permanenza in tale abitazione)
e la sua separazione dai fratelli sarebbero non solo contrari allo scopo della misura dell'assegnazione dalla casa coniugale – che per costante giurisprudenza è quello di tutelare l'interesse dei figli minorenni
(e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate – ma causerebbe altresì un'ingiustificabile disparità tra i figli della coppia. Peraltro, appare inopportuna la separazione dei tre fratelli in assenza di pregiudizio causato dall'incompatibilità della loro convivenza. In particolare, le segnalate divergenze tra ed (v. CP_2 CP_4 comunicazione dei S.S. depositata il 19.07.2023) non sembrano ad oggi persistere, né esorbitare pagina 15 di 30 rispetto a quelle riscontrabili in un ordinario rapporto tra sorelle (v. a titolo esemplificativo, verbali delle udienze del 21.09.2023 e del 30.10.2024). Inoltre, la separazione di dalla sorella CP_3 maggiore (nonché dal padre e dalla di lui compagna convivente, che per il minore pare rappresentare una figura significativa, come emerge, in particolare, dalle relazioni redatte dagli operatori di Spazio
NE: v. relazioni depositate il 26.02.2025 e il 04.07.2025) rischierebbe di causare nel minore, affetto da autismo e particolarmente sensibile ai cambiamenti, un grave pregiudizio.
In punto di frequentazione con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio di confermare l'attuale regime di frequentazione. Pertanto, quanto a , stante la sua indisponibilità ad incontrare la madre, CP_2 qualora, a seguito del percorso psicologico in atto, dovesse esprimere il desiderio di ricostruire il rapporto con la stessa, gli incontri madre/GL avverranno inizialmente in Spazio NE, con facoltà di graduale liberalizzazione.
Quanto a ed , la frequentazione con la madre continuerà ad essere garantita dai S.S. in CP_3 CP_4 regime di Spazio NE, con facoltà di graduale liberalizzazione degli incontri con modalità adeguate alle necessità e alle peculiarità del singolo minore.
Più nel dettaglio, con riferimento a , tali determinazioni si impongono in quanto, considerata CP_2 anche l'età della minore (ormai sedicenne) e la sua volontà di non incontrare la madre ripetutamente espressa a tutti gli operatori coinvolti, ritiene il Collegio di non poter imporre un calendario di frequentazione madre/GL, nemmeno in Spazio NE. Infatti, la primogenita dalla fine del mese di maggio 2023 interrompeva ogni rapporto con la Sig.ra e sino all'attualità rifiuta l'ipotesi di Parte_1 riavviare una frequentazione con la madre, anche in Spazio NE.
Il deterioramento del rapporto madre/GL emergeva sin dalle prime fasi del presente procedimento ed era antecedente all'instaurazione del giudizio: già nel ricorso introduttivo la ricorrente lamentava di aver subito aggressioni da parte della GL;
per contro, il resistente deduceva ripetutamente il verificarsi di aggressioni materne ai danni della minore tra il settembre 2022 e il 13.03.2023. Tali accuse sfociavano nel procedimento penale iscritto n. R.G.N.R. 2028/2023 e n. R.G. GIP 5990/2023 (v. doc. resistente del 23.06.2023 e doc. IV resistente del 09.11.2023). Inoltre, nonostante all'udienza del
22.03.2023 le parti avessero concordato che madre e GL trascorressero insieme le domeniche pomeriggio, già nella relazione depositata il 16.06.2023 i S.S. segnalavano la volontà di di CP_2 interrompere gli incontri con la madre e la minore confermava la propria scelta alla Curatrice Speciale, adducendo che “La mamma è sempre nervosa ed è difficile stare con lei, si sfoga sempre con me, di continuo: si lamenta perché non ha la casa, perché non ha soldi, perché non ha più gli elettrodomestici che si è tenuto papà. Dice che il papà non si sta comportando correttamente con lei;
insulta lui, la sua nuova compagna e anche me: io mi sento trattata come un sacco da box. Poi la mamma mi chiede cosa pagina 16 di 30 fa papà con la sua nuova compagna e dice che questa brutta situazione è colpa mia. Quando la mamma era in casa, avevo paura che mi facesse del male, fisicamente e mentalmente […] Quando
c'era la mamma in casa faticavo a prendere sonno, mentre adesso dormo meglio […] Non vorrei continuare gli incontri con la mamma, neanche in futuro, perché vedere la mamma mi rende nervosa e la cosa mi turba […] Ero contenta all'inizio di vederla perché pensavo di poter riallacciare il rapporto con lei, ma poi ho capito che da parte sua non c'era apertura in questo senso e non c'era neppure nessun interesse ad incontrarmi” (v. nota della C.S. depositata l'08.06.2023).
I S.S., interpellati dalla Curatrice Speciale, suggerivano di proseguire gli incontri madre/GL nell'ambito di un percorso di Spazio NE.
Tuttavia, rappresentava sin da subito a tutti gli operatori coinvolti la propria indisponibilità CP_2 all'avvio di un qualsiasi percorso di riavvicinamento alla madre. In particolare, gli operatori di S.N., dopo aver svolto due incontri conoscitivi con la minore il 15.03.2024 e il 29.03.2024, riferivano che
“Rimanda ripetutamente e con una certa fermezza di non voler vedere la mamma;
[…] CP_2
Aggiunge, inoltre, che non si sentirebbe al sicuro con la donna e che si opporrebbe a salire in macchina qualora il padre la portasse in Spazio NE per vedere la OR. La ragazza descrive la madre come una persona aggressiva di cui non si fida e nei confronti della quale si mostra molto spaventata” e concludevano per la necessità che “Prima di proseguire oltre, […] la ragazza abbia la possibilità di elaborare i suoi vissuti nei confronti della madre in uno spazio d'ascolto a lei dedicato”
(v. relazione S.N. depositata il 29.04.2024).
Nello stesso senso si esprimeva la CT, riferendo che “il discorso legato alla mamma crea molto turbamento. riferisce che si sente “violata nell'esercizio della sua libertà”, perchè non vuole CP_2 incontrare la mamma ma “si sente obbligata a farlo”, soprattutto per lo “spazio neutro” che, lei teme molto” (pag. 19 dell'elaborato peritale).
Di conseguenza, non è ipotizzabile, allo stato, una frequentazione madre/GL. Tuttavia, all'Ente affidatario è dato incarico di garantire la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico già avviato a favore di e dell'intervento di ADM presso l'abitazione paterna, anche al fine di permettere alla CP_2 minore di meglio indagare ed elaborare la propria storia familiare e personale e, in particolare, tanto le cause quanto le conseguenze del deterioramento del suo rapporto con la madre e della idealizzazione del padre. Inoltre, i S.S. verificheranno periodicamente il permanere o meno dell'indisponibilità della minore all'incontro con la madre e, nel caso in cui manifestasse la volontà di ricostruire il CP_2 rapporto con la Sig.ra come suggerito anche dalla CT, la loro frequentazione sarà Parte_1 inizialmente garantita in Spazio NE, con facoltà di graduale liberalizzazione degli incontri in caso di loro buon andamento. pagina 17 di 30 Il secondogenito delle parti, gravemente autistico (ICD 10: F.84), necessita di assistenza CP_3 continua ed è dal 2017 seguito per cinque giorni a settimana dalla Cooperativa “Il Seme”. La sua peculiare condizione lo rende particolarmente sensibile ai cambiamenti e il pregiudizio causatogli dal conflitto genitoriale emergeva sin dalle prime fasi del presente procedimento. Con relazione depositata il 16.06.2023, infatti, i S.S. segnalavano che i professionisti che avevano in carico il minore (tanto la sua pedagogista, quanto l'educatrice e la neuropsichiatra) avevano rilevato dei comportamenti regressivi nello stesso successivamente all'instaurazione del presente procedimento (v. relazioni di S.S.
e Cooperativa “Il Seme” depositate il 16.06.2023).
Allo stato, dal mese di febbraio 2025 incontra la madre settimanalmente in Spazio NE e CP_3 nelle più recenti relazioni tanto i S.S. quanto la C.S. rilevavano un buon andamento del percorso.
Infatti, nella relazione datata 25.06.2025 (depositata il 04.07.2025), gli operatori di Spazio NE concludevano per la possibilità “di ampliare anche con lui il setting degli incontri anche a degli spazi esterni a quelli competenti al Servizio”.
Nella relazione depositata il 7.10.2025 i SS evidenziavano che il minore appariva sereno con la madre e ipotizzavano già una graduale liberalizzazione.
Pertanto, si dispone che l'Ente affidatario garantisca che gli incontri madre/figlio proseguano con cadenza almeno settimanale, inizialmente ancora in Spazio NE ma con l'obiettivo di una loro liberalizzazione secondo modalità adeguate alle condizioni del minore. Tali modalità verranno necessariamente determinate con il coinvolgimento di tutti i professionisti da cui il minore è seguito (e, in particolare, quelli della Cooperativa “Il Seme”). I S.S., inoltre, garantiranno la prosecuzione di tutti gli interventi già attivati a favore di e, in caso di liberalizzazione degli incontri madre/figlio, CP_3 anche l'attivazione di un servizio di ADM presso l'abitazione materna. L'obiettivo è quello di poter effettivamente attuare il calendario previsto dal Presidente il 9.2.2023.
Da ultimo, quanto ad , sin dalle prime fasi del presente procedimento emergeva che il suo rapporto CP_4 con la madre risultava fortemente influenzato dal conflitto genitoriale, oltre che dal conflitto madre/Giulia, come rilevato dai S.S. già nel settembre 2023 e, successivamente, anche dalla CT
(tanto nell'elaborato peritale quanto nella relazione depositata il 29.01.2025), nonché dalla Dott.ssa
, psicologa che dal mese di novembre 2024 segue la minore (v. relazione S.S. del 04.07.2025). Per_3
In particolare, la CT già nell'elaborato peritale rilevava come “ sia stata esposta a “eventi CP_4 traumatici” inerenti la separazione dei genitori. Come lei stessa riporta, una delle situazioni che più la colpiscono è che “vorrebbe modificare” il litigio tra mamma e […]. La sua sensibilità, CP_2
l'isolamento da relazioni amicali, le amnesie, protendono per un quadro clinico di sofferenza che
pagina 18 di 30 giustifica l'avvio di un percorso di psicoterapia” e concludeva per la necessità che la minore venisse inserita in un Centro Diurno e che intraprendesse un percorso di sostegno psicologico.
Le difficoltà di sono emerse, in particolare, dalla frequenza con la quale la minore ha espresso CP_4 pareri contrastanti – talvolta positivi, talaltra negativi – sulla madre e il suo rapporto con la stessa.
Infatti, la minore fino al mese di ottobre 2024 frequentava regolarmente la madre insieme a CP_3
(beneficiando altresì di un servizio di ADM anche presso l'abitazione materna), e nel mese di aprile
2024 aveva espresso ai S.S. la volontà di trascorrere più tempo con la madre. Tuttavia, nel mese di settembre 2024, segnalava ai S.S. la volontà di interrompere la frequentazione con la madre e ribadiva tale volontà allo Scrivente in sede di audizione il 30.10.2024. Le preoccupanti dichiarazioni della minore e la volubilità delle sue determinazioni riguardo alla madre rendevano, tuttavia, necessario comprendere se le sue dichiarazioni, anche in considerazione della sua età, fossero influenzate dal conflitto genitoriale. Pertanto, in data 31.10.2024 veniva disposto che venisse nuovamente CP_4 ascoltata dalla CT, la quale, nella relazione depositata il 29.01.2025, rilevava (come in parte già riportato) che ha riferito che la sua decisione di non vedere la madre è legata a episodi che lei CP_4 ritiene disturbanti e sminuenti, come l'atteggiamento invasivo della madre nei confronti del suo corpo
(toccandola e giustificando tali gesti con la frase "questo corpo l'ho fatto io") e gli insulti verbali ("sei stupida"). Questi episodi sembrano aver contribuito a una crescente sfiducia e distanza emotiva nei confronti della figura materna. Tuttavia, non ha mostrato alcuna partecipazione emotiva durante CP_4 il racconto di tali eventi, il che è indicativo di un possibile meccanismo difensivo volto a evitare ulteriore coinvolgimento in situazioni che percepisce come destabilizzanti […] Un aspetto rilevante è il contesto in cui si trova attualmente. La figura paterna, pur mostrandosi accudente, tende a CP_4 coinvolgerla in narrazioni cariche di tensione […] Questo comportamento potrebbe aver contribuito a consolidare in un senso di alleanza con il padre, che appare la figura di riferimento prevalente. CP_4
La repentina modifica della posizione di nei confronti della madre, avvenuta in un arco di tempo CP_4 relativamente breve (quattro mesi), associata alla difficoltà di esprimere emozioni autentiche e alla ripetitività del racconto, evidenzia la possibilità di un condizionamento da parte del conflitto genitoriale”.
Tuttavia, l'ambivalenza dell'atteggiamento della minore nei confronti della madre – come rilevato anche dalla CT – pare causato non solo dal conflitto genitoriale, ma altresì dal contegno tenuto dalla madre nei suoi confronti e dal mancato rispetto da parte della Sig.ra delle determinazioni Parte_1 giudiziali. Infatti, gli incontri settimanali madre/GL in Spazio NE venivano avviati nel mese di marzo 2025 con andamento inizialmente complessivamente positivo. Tuttavia, nella relazione depositata il 04.07.2025, i S.S. segnalavano che la madre in due occasioni non aveva rispettato le pagina 19 di 30 prescrizioni giudiziali (presentandosi all'esterno dell'istituto scolastico frequentato da in CP_4 occasione della festa di fine anno, nonché presentandosi qualche giorno dopo presso la casa coniugale).
Secondo quanto riportato dagli operatori di S.N., tale inaspettato evento ingenerava paura nella minore, che decideva nuovamente di interrompere gli incontri con la madre. Successivamente, sentita dai S.S.
e dagli operatori di S.N., la minore chiariva di “sentirsi a disagio con la madre [in S.N.] per il fatto di non riconoscere il suo comportamento, confrontandolo con quello che aveva vissuto a casa” e contestualmente esprimeva “il desiderio di uscire dal contesto della stanza per farsi conoscere dalla madre con azioni quotidiane, in un parco o mangiando un gelato”. Facendo seguito ai desiderata della bambina, pertanto, gli incontri protetti proseguivano anche all'esterno, con esito apparentemente positivo.
Dalla relazione depositata ad ottobre 2025, però, emergeva che già il 9 luglio 2025 vi era stato un momento di scontro verbale fra madre e GL: “Al suo arrivo espone alla madre il desiderio di
CP_4 riavere il PC che le fu regalato per la comunione. Il tono perentorio della richiesta della GL attiva subito nella madre una risposta di diniego, nasce quindi una discussione tra le due. L'operatrice interviene per mediare la situazione, invitando le parti ad utilizzare termini di confronto attivi e possibili compromessi. porta la richiesta di avere con sé l'album dei ricordi di quando era
CP_4 piccola – al momento in possesso alla madre. La OR a tale richiesta afferma "non si Parte_1 può duplicare un pezzo di vita” non accettando di produrne delle copie. aggiunge, quindi, di
CP_4 rivolere il computer e l'album per poi non venire più agli incontri protetti. La situazione passa così via via ad argomenti differenti, come la festa della mamma o il salvataggio del numero della madre sul cellulare: la OR chiede, infatti, alla minore - nonostante fosse stata invitata Parte_1 dall'operatrice nei momenti a lei dedicati a non farlo - spiegazioni del perché fosse salvata sul suo cellulare come “finta madre” (informazione che la OR ha potuto avere tramite la lettura della relazione dell'educatrice domiciliare). Vedendo molto scossa l'operatrice le chiede se volesse
CP_4 andare un attimo in bagno e in questa occasione le domanda se desiderasse concludere l'incontro dandole anche la possibilità di un confronto, lontano dalla madre. conferma la volontà di
CP_4 interrompere l'incontro e, mentre l'operatrice recupera il cellulare di servizio per contattare il padre,
chiede di poter usare il suo mettendo la conversazione in vivavoce, lontano dalla mamma. CP_4
Quando il padre raggiunge lo Spazio NE, non vuole salutare la madre e la OR rispetta la CP_4 GL rimanendo nella stanza per tutto il tempo”.
Successivamente, rifiutava di presentarsi agli incontri in SN programmati. CP_4
Allo stato, quindi, devono essere disposti gli interventi proposti dai SS di Cardano al Campo nell'ultima relazione depositata: “Si ipotizzano inizialmente delle videochiamate tra madre e GL pagina 20 di 30 affiancate ad incontri alla sola presenza di : ciò permetterebbe di far riacquistare gradualmente CP_4 la fiducia ed apertura al dialogo da parte di senza forzare un incontro diretto con la madre - che CP_4 al momento risulterebbe troppo impegnativo a livello emotivo per la ragazza”.
Successivamente, potranno riprendere gli incontri madre/GL in Spazio NE con cadenza settimanale e con l'obiettivo di una loro progressiva liberalizzazione fino a tornare al calendario previsto in sede presidenziale. È opportuno che tali incontri avvengano anche in spazi esterni al fine di agevolare la graduale ricostruzione di un rapporto spontaneo tra la diade. Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessario che la madre si attenga scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei Servizi Sociali e degli operatori di Spazio NE.
Infine, è auspicabile che i genitori intraprendano un nuovo percorso di Coordinazione genitoriale, come suggerito anche dalla CT. Tuttavia, si riconosce che difficilmente tale percorso potrà essere fruttuoso se prima i Sigg.ri non si dimostreranno in grado di rinunciare alle rispettive rigidità Parte_2
e ad effettuare delle rinunce al fine di ricercare le più opportune modalità di dialogo e condivisione per l'interesse della prole. A tal fine, si invitano preliminarmente i genitori a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità che hanno intrapreso nel mese di giugno 2024 con l'ausilio dei S.S., e ad avviare/proseguire percorsi di sostegno psicologico individuale.
È doveroso sottolineare che l'Autorità Giudiziaria non può imporre ai genitori di attuare tali percorsi ma che, tuttavia, essi appaiono necessari al fine di permettere loro di acquisire la necessaria capacità di esercitare la bigenitorialità a tutela benessere della prole.
Da ultimo, dall'affido all'Ente consegue l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di , CP_2 ed , con incarico all'Ente affidatario e ai Servizi Sociali territorialmente competenti per CP_3 CP_4 la madre di proseguire il monitoraggio e supportare il nucleo, e con obbligo di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare circa il benessere dei minori e tutti gli interventi attivati a favore del nucleo (impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente qualsivoglia pregiudizio per i minori).
3) Mantenimento della prole
Il dovere di entrambi i genitori di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo permane anche nella fase di disgregazione dell'unione familiare. La principale modalità di adempimento di tale obbligo da parte di ciascun genitore è quella del mantenimento diretto. Tuttavia, la disgregazione della famiglia può far sorgere la necessità di ristabilire, attraverso la previsione di un assegno di mantenimento, la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. Con riguardo ai figli minorenni, ai fini pagina 21 di 30 dell'individuazione della misura dell'assegno al cui versamento uno dei genitori – di regola, quello non collocatario – è tenuto, l'art. 337-ter c.c. indica una serie di parametri (i.e. “le attuali esigenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”).
Tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti (e, in particolare, dello stato di precarietà lavorativa della ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato- le condizioni economiche delle parti verranno meglio analizzate nel prosieguo), delle crescenti esigenze della prole, delle differenti modalità di mantenimento diretto dei minori e della suddivisione delle attività di cura degli stessi (allo stato, a carico del padre in via praticamente esclusiva), ritiene il Collegio che l'assegno da porre a carico della madre debba essere quantificato nell'importo complessivo mensile, annualmente rivalutabile, di € 210,00 a far data dal deposito della sentenza (€ 70 per minore).
Inoltre, da tale momento, le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di
Milano, devono essere poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre del 30%.
Con riferimento agli emolumenti spettanti a in ragione della sua condizione di grave CP_3 disabilità, ritiene il Collegio di autorizzare il padre – in quanto principale caregiver del minore – ad utilizzare integralmente, nell'esclusivo interesse di le somme riconosciute al minore a titolo CP_3 di indennità di accompagnamento (pari, nel 2025, all'importo mensile di € 542,02).
Dal deposito della sentenza, le somme riconosciute a titolo di “misura B1” (pari, nel 2025, all'importo mensile di circa € 665,00) dovranno, invece, essere impiegate dal padre per coprire le spese straordinarie di CP_3
Ove le spese straordinarie superassero l'importo della misura B1, l'eccesso dovrà essere ripartito fra i genitori nella misura sopraindicata (70% il padre e 30% la madre).
Qualora le spese straordinarie siano inferiori, sarà possibile accantonare l'importo residuo per anche per fare fronte ad eventuali future necessità (ad esempio dentista, spese di un centro CP_3 ove non più coperto dal Comune, etc.), non risultando ad oggi accantonamenti.
Al fine di evitare contestazioni fra le parti, si dispone che il padre non giri la misura B1 sul proprio conto, come avvenuto sino ad oggi, bensì effettui il pagamento delle singole spese straordinarie con bonifico, con specifica indicazione della causale, o con pagamento POS, in modo che dall'estratto conto risultino le causali e che la madre possa verificare in autonomia le spese effettuate, senza necessità di redigere appositi rendiconti (che nessuna delle due parti, ad oggi, ha saputo redigere correttamente). La misura B1, infatti, viene versata su un conto cointesto al e alla e, CP_1 Parte_1 quindi, quest'ultima può prendere visione degli e/c. pagina 22 di 30 Detta regolamentazione della misura B1 e dell'indennità di accompagnamento viene dettata tenendo conto del fatto che il padre si sta facendo carico in via quasi integrale del mantenimento di CP_3 posto che l'assegno di € 70 previsto a carico della madre è chiaramente insufficiente a coprire le spese ordinarie del minore. Pertanto, il padre deve necessariamente ricorrere anche alle somme ricevute da dallo Stato. CP_3
Al contempo, il padre percepisce dallo Stato per a titolo di AUU e indennità di CP_3 accompagnamento oltre € 800 al mese, somma sufficiente a coprire le spese ordinarie del minore.
Pertanto, l'impiego delle somme ricevute a titolo di misura B1 deve essere regolamentato e destinato alle spese straordinarie del minore, in modo da evitare che detti importi vengano utilizzati per finalità estranee a CP_3
A titolo esemplificativo, la misura B1 non può essere impiegata per pagare la rata di un mutuo intestato al padre e contratto per l'acquisto di un immobile non intestato a CP_3
Ancora, dalle dichiarazioni dei redditi del padre risulta che le somme imputabili ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche vengono portate in detrazione dal padre.
Per il pregresso, da ottobre 2023 al deposito della presente sentenza, deve essere disposto che il padre provveda a versare sul conto cointestato con la madre e destinato alla sola misura B1 la somma di €
5.897,50 prelevata in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente Giudice Istruttore e non oggetto di rendiconto.
La somma potrà essere versata in tre anni, con versamenti rateali.
In particolare, ad ottobre 2023 veniva disposto: “entrambi i genitori sono legittimati a prelevare dal libretto l'importo necessario per le esigenze del figlio (ciascun genitore nei limiti del 50 % dello stesso) ma con onere di rendicontazione mediante nota che le parti allegheranno entro 10 gg. prima di ogni udienza, in modo da verificare il corretto utilizzo… ribadisce che l'indennità di accompagnamento percepita per sia attribuita al padre e quindi, essendo accreditata sul CP_3 libretto detenuto dalla madre, si dispone che quest'ultima consegnerà tale libretto al padre per
l'utilizzo; che la misura B1 venga utilizzata dai genitori a favore di prelevando ciascuno CP_3 al massimo fino al 50 % e con onere di rendicontazione come già disposto, precisando dunque che il padre, che ha gestito tale misura finora, non potrà prelevare più del 50 % e dovrà mettere a disposizione della madre, a semplice richiesta, il residuo 50 %”.
Dal provvedimento e sino a gennaio 2025 entrambi i genitori rispettavano detto limite. Il padre prelevava sempre il 50%, la madre somme decisamente inferiori.
Successivamente, da febbraio a giugno 2025 il padre girava sul proprio conto ben oltre il 50% e, in particolare, bonificava sul proprio conto sia l'intera misura B1 sia quanto accantonato in precedenza sul pagina 23 di 30 conto grazie al fatto che il 50% della misura B1 di competenza della madre non era stato speso né prelevato (doc. 39 di parte ricorrente).
Inoltre il resistente non depositava il rendiconto. La documentazione prodotta l'1.7.2025, infatti, non è qualificabile come rendiconto.
Ancora, alcune delle voci inserite non possono essere pagate con la misura B1 di in CP_3 particolare il mutuo del resistente o l'intera rata per l'abbattimento delle barriere architettoniche, attese le detrazioni.
Quanto alla cameretta, al cane, al pianoforte, mancano anche le fatture.
Al contempo, nonostante la mancanza di un rendiconto dettagliato, si ritiene di non dover disporre l'integrale restituzione delle somme impiegate dal , considerato che comunque questi era il CP_1 genitore che provvedeva (e provvede) in misura assolutamente prevalente alle esigenze di CP_3 anche sotto il profilo economico ed è un dato di fatto che abbia sostenuto spese quali la benzina per trasportare la quota per le barriere architettoniche non detraibile, etc. CP_3
Pertanto, per il pregresso si ritiene che non tutte le somme debbano essere restituite dal padre, ma solo l'importo di € 5.897,50. Ovviamente, detto importo, una volta riversato sul conto, dovrà essere impiegato per le spese straordinarie di o accantonato per il minore. CP_3
Si precisa che, per il resto (mantenimento a carico della madre e spese straordinarie), per il periodo antecedente al deposito della sentenza, devono essere confermati i provvedimenti assunti in corso di causa, con la sola eccezione della regolamentazione dell'AUU.
Da novembre 2024 l'Assegno Unico spettante per la prole (pari, nell'anno 2025, all'importo complessivo mensile di circa € 930,00) continuerà ad essere percepito dal padre in quanto genitore collocatario e che, dunque, provvede in via diretta ai bisogni e alle esigenze di immediata soddisfazione della stessa5. Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo materno viene determinato tenendo conto anche dell'attribuzione dell'Assegno Unico al padre.
La madre, per il periodo novembre 2023 - ottobre 2024, dovrà poi versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei minori, in aggiunta all'assegno mensile di € 180,00 (€ 60 a figlio), un importo corrispondente a quanto dalla stessa percepito a titolo di AUU.
Quando, il 26.9.2023, il Giudice Istruttore quantificava l'assegno a carico della madre, infatti, l'AUU veniva percepito integralmente dal padre. Successivamente, da novembre 2023 la madre iniziava a ricevere il 50% dell'AUU (ottenendo, quindi, da INPS un importo superiore a quello versato al genitore collocatario). Il 31.10.2024 veniva disposto dal G.I. che l'AUU venisse percepito integralmente dal padre. 5 Si veda, sul punto, Cass., Sez. I, ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025 pagina 24 di 30 Pertanto, si ritiene che per il periodo novembre 2023 – ottobre 2024 la madre debba corrispondere al padre quanto ricevuto a titolo di AAU, considerato che il contributo di € 60,00 veniva fissato sul presupposto che l'AUU venisse corrisposto interamente al padre.
Tutte le suddette previsioni tengono conto della frequentazione fra la madre ed i figli e delle condizioni economiche delle parti.
Quanto a detto elemento, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici e che non si tiene conto dell'indennità di accompagnamento di in quanto essa non CP_3 rientra tra le “risorse economiche” di cui necessariamente si deve tener conto nella determinazione del contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del genitore6, dalla documentazione in atti versata (peraltro, gravemente incompleta, non avendo la ricorrente fornito la dichiarazione dei redditi/CU per l'anno 2022, né gli estratti conto completi di tutti i rapporti postali e bancari di cui è titolare e non avendo il resistente depositato gli estratti conto del conto di cui è titolare CP_8 relativi al secondo trimestre dell'anno 2024), si evince quanto segue.
Per tabulas, la ricorrente, di professione parrucchiera, dopo la nascita di lasciava la propria CP_3 precedente attività lavorativa, per poi rientrare nel mondo del lavoro nel mese di settembre 2022 (v. pag. 10 del ricorso introduttivo). Ciò, tuttavia, solo attraverso contratti di lavoro di carattere precario.
Più nel dettaglio, la ricorrente veniva assunta come addetta alle pulizie da “Two Brothers Srl” tra il
07.09.2022 e il 07.06.2023 con contratto a tempo parziale e determinato per sostituzione di dipendente assente, percependo uno stipendio mensile medio netto di circa € 750,00 (v. doc. 9 del 24.11.2022, buste paga settembre-ottobre 2022, doc. 15 del 02.03.2023, contratto di lavoro, e doc. 35 del
01.07.2025, CU2024 e 730/2024). Successivamente, lavorava come parrucchiera con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per sostituzione di altro dipendente presso “Duan S.n.c” dal
17.06.2023 al 31.05.2024, percependo uno stipendio mensile medio netto di circa € 1.300,00 (v. doc.
27 del 14.09.2023, contratto di lavoro e buste paga, e docc. 35-26 del 01.07.2025, CU2024-2025 e
730/2024-2025). Allo stato, invece, dall'11.06.2024 risulta assunta come parrucchiera presso GR
Concetta” con contratto a tempo determinato (con scadenza a settembre 2025) percependo uno stipendio mensile medio netto, calcolato su 12 mensilità, di circa € 1.100,00 (v. doc. 36-37-38 del
01.07.2025, CU 2025, 730/2025, buste paga ed estratti conto).
A fronte delle predette entrate, dal 23.06.2023 la Sig.ra sostiene il pagamento del canone Parte_1 di locazione dell'importo mensile di circa € 550,00, oltre spese condominiali dell'importo mensile di €
80,00 (v. doc. 32 del 28.10.2024). 6 Si veda, sul punto, Cass., Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19 aprile 2023 pagina 25 di 30 Tuttavia, l'incompletezza della documentazione depositata dalla ricorrente ostacola la ricostruzione del suo reddito necessaria ai fini che qui ci occupano, il che rappresenta un comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Infatti, in data 26.02.2025 veniva ordinato il deposito anche degli estratti conto relativi agli ultimi due anni, tuttavia, il 01.07.2025 la Sig.ra si limitava a fornire gli estratti conto (per il periodo Parte_1
21.07.2024-31.03.2025) e la lista dei movimenti (per il periodo 01.04.2025-30.06.2025) del corrente personale BancoPosta n. 1071584385 aperto a luglio 2024, nonché la lista dei movimenti relativi al periodo 01.04.2025-30.06.2025 della carta Postepay alimentata da tale conto. Tuttavia, nulla allegava in relazione al periodo antecedente. Inoltre, la ricorrente è necessariamente titolare di un ulteriore conto corrente non allegato. Ciò si evince dal fatto che negli estratti conto allegati non vi è traccia dei versamenti effettuati al resistente dal mese di ottobre 2023 per il mantenimento dei figli (v. doc. 2 resistente del 01.07.2025), né degli importi percepiti per il proprio lavoro prima del mese di luglio
2024, né di quelli percepiti a titolo di Assegno Unico tra il mese di novembre 2023 e il mese di ottobre
2024.
Peraltro, dall'analisi degli estratti conto allegati si evince che la ricorrente è titolare – o, comunque, nella disponibilità – del libretto postale n. 53239718, non allegato. Infatti, da tale libretto venivano effettuati girofondi sul conto corrente allegato per l'importo di € 1.000,00 il 23.12.2024 e per l'importo complessivo di circa € 3.100,00 tra il 10.03.2025 e il 05.06.2025.
Quanto al resistente, lo stesso svolge stabilmente la professione di appuntato scelto della Guardia di
Finanza con contratto a tempo indeterminato.
Dalle dichiarazioni dei redditi allegate (PF2024, PF 2025) si evince che tale occupazione gli garantiva uno stipendio mensile, al netto di ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali e ricalcolato su 12 mensilità, di circa € 3.060,00 nel 2023 ed € 3.080,00 nel 2024 ed è ragionevole ritenere che nell'anno
2025 percepirà un analogo importo (v. doc. 02 del 01.07.2025. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle PF, dalle quali risultano l'effettiva imposta netta e le detrazioni. Proprio in considerazione di ciò, le buste paga di luglio sono particolarmente corpose. A luglio 2024, la busta paga era di € 9.000).
Il Sig. , inoltre, percepisce l'intero importo dell'Assegno Unico spettante per i tre figli, pari nel CP_1
2025 all'importo mensile di € 930,00 circa (v. doc. 03 del 01.07.2025, estratti conto).
Dagli estratti conto allegati, inoltre, si evince che il Sig. effettuava, sul conto n. CP_1 CP_8
000106684392, versamenti di contante per l'importo complessivo di € 600,00 nel 2023, € 7.400,00 nel
2024 (escluso il secondo trimestre, non allegato) ed € 8.600,00 circa nel primo trimestre 2025 (non è dato sapere da dove provengano dette somme, se dalla compagna convivente o se si tratti di somme pagina 26 di 30 prelevate con la carta di credito o altro). Sul conto BNL n. 2301/2994 cointestato con invece, CP_3 effettuava versamenti di contante per l'importo complessivo di € 60,00 nel 2023 e € 2.300,00 nel 2024.
Parimenti, dall'analisi del conto BNL allegato, si rilevano giroconti dal conto n. 002993/230
(riconducibile al padre del Sig. ) per l'importo complessivo di € 2.900,00 nel 2023 ed € CP_1
15.800,00 nel 2024 (dei quali € 10.000,00 in data 03.12.2024 con causale “prestito”).
Inoltre, elemento rilevante è la convivenza instaurata dal sig. con la compagna, Sig.ra CP_1 CP_9
sin dal mese di giugno 2023. Quest'ultima, sebbene sia, a detta del resistente, disoccupata (v.
[...] verbale dell'udienza del 21.09.2023), senz'altro contribuisce al ménage familiare, come si evince, tra l'altro, dai molteplici versamenti effettuati sui conti corrente del resistente (pari all'importo complessivo di € 1.500,00 circa sul conto BNL nel 2023, di € 5.500,00 circa sul conto nel CP_8
2024 – escluso il secondo trimestre, non allegato – e di € 1.350,00 circa sul conto BNL nel primo trimestre del 2025).
L'importo effettivamente percepito mensilmente dal resistente, come si evince dalle buste paga e dagli estratti conto e “Bnl” allegati sub doc. 01-03 il 01.07.2025, nonché dalla linea di credito CP_8
“Findomestic” allegata in data 19.09.2023, risulta gravato dall'accensione di numerosi finanziamenti.
Più nel dettaglio si rilevano, tra il mese di aprile 2023 e il mese di giugno 2025, tra le altre, le seguenti principali stabili uscite, che evidenziano una tendenza del resistente al ricorso al credito:
- dalla busta paga del resistente viene trattenuto l'importo complessivo mensile di circa € 938,00 (di cui € 430,00 a titolo di “Cessione fides s.p.a.” fino al gennaio 2034, € 287,00 a titolo di “prestito
” acceso nel 2024 e con scadenza prevista nel marzo 2034, ed € 221,75 a titolo di “INPS Parte_3 ex INDAP-Prestito dopo il 1/1/2004 fino al maggio 2028);
- il Sig. è proprietario della casa coniugale, gravata da mutuo con scadenza prevista per l'anno CP_1
2043 e con rata mensile che è stata pari a circa € 1.000,00 negli anni 2023-2024 e a circa € 950,00 nell'anno 2025 (v. “finanziamento n. 4359363” in estratti conto allegati);
- sostiene altresì il pagamento della rata mensile di € 430,00 per un finanziamento contratto nel 2020, con scadenza prevista nel mese di marzo 2030, allo scopo di finanziare l'abbattimento delle barriere architettoniche nella casa coniugale, (v. “finanziamento n. 19758175” in estratti conto allegati, nonché documentazione depositata il 24.10.2024);
- sostiene il pagamento della rata mensile di € 51,00 a “DB Spa UO Collection” (mandato n.
MNDTCO002457822301P002), nonché della rata mensile di € 92,00 circa nel 2023 e di € 105,00 circa per prestiti “NIMS” (commissione D225626 e da settembre 2024 anche commissione
D468752, mandato nr. 7512140055523942300908);
pagina 27 di 30 - almeno fino al mese di marzo 2024 sosteneva il pagamento della rata mensile dell'importo di €
250,00 circa a favore di “RCI Banque SA” (mandato nr. 0H8994IT2023C000157629), riconducibile all'acquisto o assicurazione di un veicolo Renault;
- beneficia di una linea di credito “Findomestic” dell'importo di € 4.000,00 (conto. n.
20220726729101, v. doc. del 19.09.2023) oltre che di alcuni finanziamenti presso lo stesso istituto, che comportavano uscite medie mensili a favore di “Findomestic” dell'importo di € 1.300,00 circa nel 2023, di € 1.900,00 circa nel 2024 e di € 760,00 circa nel primo trimestre dell'anno 2025 (a fronte di entrate complessive di circa € 9.000,00 negli ultimi tre trimestri del 2023, di circa €
4.000,00 nel primo, terzo e quarto trimestre del 2024 e di circa € 1.300,00 nel primo trimestre del
2025).
Inoltre, il resistente usufruisce di una Carta di credito BNL con spesa mensile media di circa € 1.400,00 nel 2023, di circa € 1.350,00 nel 2024 e di circa € 600,00 nel primo trimestre del 2025; e di una Carta di credito “American Express” con spesa mensile media di circa € 1.250,00 nel 2023, di circa €
1.840,00 nel 2024 e di circa € 1.200,00 nel primo trimestre del 2025.
4) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite di parte ricorrente e resistente devono essere integralmente compensate
Inoltre, le spese di CT e del Curatore Speciale devono essere definitivamente poste a carico solidale dei coniugi, posto che la loro nomina veniva resa necessaria dalla reciproca conflittualità delle parti ed era funzionale all'interesse dei minori.
Quanto al Curatore Speciale, si evidenzia che il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – e qualora tale ammissione venisse confermata in via definitiva – comporta solo che il C.S. dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario. Inoltre, ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si pagina 28 di 30 consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità7.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 coniugatisi in Cardano al Campo (VA) in data 14.02.2008 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 2, P. I, Ufficio 0, anno 2008);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affida i minori (nata il [...]), (nato il [...]) e CP_2 CP_3 CP_4
(nata il [...]) al Comune di residenza (allo stato, il Comune di Cardano al Campo), con
[...] conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in ambito educativo, scolastico, sanitario, di collocamento e di regolamentazione dei rapporti genitore non collocatario/figli. Si affida, inoltre, all'Ente la gestione del rilascio e del rinnovo dei documenti dei minori (carta d'identità e passaporto). I viaggi all'estero dei minori dovranno essere autorizzati dall'Ente affidatario;
4) conferma, allo stato, il collocamento prevalente dei minori presso il padre e assegna la casa coniugale al resistente;
5) dispone la regolamentazione della frequentazione madre/figli come in parte motiva;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il padre e i minori (allo stato, quelli del Comune di Cardano al Campo) e quelli competenti per la madre (allo stato, quelli del Comune di Gallarate), provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
7) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori (nata il CP_2
02.08.2009), (nato il [...]) e (nata il [...]), nati a Tradate CP_3 CP_4
(VA) e residenti in [...];
8) dispone che i S.S. di Cardano al Campo e di Gallarate (o dei diversi Comuni territorialmente competenti per i genitori e le minori) relazionino semestralmente al G.T. del procedimento di cui sopra, depositando la prima relazione entro il 30.4.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori;
7 Cass., Sez. II, Sent. n. 777 del 19 gennaio 2021 pagina 29 di 30 9) invita i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità e ad avviare un percorso di
Co.ge;
10) dispone che, dal deposito della sentenza, la madre versi al padre, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, l'importo complessivo mensile di € 210,00 (€ 70 per figlio), annualmente rivalutabile ex Indici ISTAT costo vita, entro il giorno 15 di ogni mese e che le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, siano poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Le spese straordinarie relative a saranno sostenute mediante la misura B1 e solo l'eccesso dovrà essere ripartito fra i CP_3 genitori.
L'AUU sarà percepito integralmente dal padre;
11) per il periodo antecedente, dispone che la madre versi al padre, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei minori, anche le somme ricevute a titolo di AUU da novembre 2023 ad ottobre
2024 e conferma, per il resto i provvedimenti adottati in corso di causa;
12) dispone che l'indennità di accompagnamento del minore venga gestita dal padre;
CP_3
13) dispone che, dal deposito della sentenza, gli importi percepiti a titolo di “misura B1” per il minore vengano gestiti dal padre come in parte motiva. Per il periodo antecedente, si CP_3 dispone che il resistente provveda, entro tre anni, a riversare sul conto destinato alla misura B1 di l'importo di € 5.897,50; CP_3
14) pone le spese di CT definitivamente a carico solidale di e;
Parte_1 CP_1
15) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario – o al Parte_1 CP_1
Curatore Speciale ove non venisse confermata in via definitiva la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio – i compensi del Curatore Speciale, Avv. Marina Carullo, che liquida in €
6.000, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
16) compensa le spese di lite fra parte ricorrente e resistente.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai S.S. di Cardano al
Campo e di Gallarate nonché al G.T. del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura della vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 24 ottobre
2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass., sez. I, n. 9691 del 24/03/2022, nonché, ex multis, Cass., Sez. I, n. 6535 del 06/03/2019 e Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 3 Cass., Sez. I, n. 31902 del 10/12/2018 4 Cass, Sez. I, n. 32290 del 15/11/2023, nonché, nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I, civile sez. I, n. 33193 del 29/11/2023 pagina 11 di 30