Art. 2.
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
per i biglietti di importo fino a L. 100 . . . . . . . . . L. 10 per i biglietti di importo da L. 101 a L. 200. . . . . . . L. 20 per i biglietti di importo superiore a L. 200. . . . . . . L. 40
b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani):
sovraprezzo fisso di L. 5.
Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente art. 1, un sovraprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
a) ferrovie, filovie e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:
per i biglietti di importo fino a L. 100 . . . . . . . . . L. 10 per i biglietti di importo da L. 101 a L. 200. . . . . . . L. 20 per i biglietti di importo superiore a L. 200. . . . . . . L. 40
b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari e servizi di navigazione interna urbani):
sovraprezzo fisso di L. 5.