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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1564/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1564/2024 R.G. promossa
1 da nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
con gli Avv.ti GIANCARLO MADONNA e HELGA D'ANDREA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, Via Posillipo 69/20 attrice contro
con sede legale in Roma, Via Grezar 14, in Controparte_1
persona del procuratore speciale p.t., con l'Avv. COSIMO RAMPINO con studio in Lecce, Via Don
Minzoni 21, elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
[...]
Controparte_2
convenuti
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi. Conclusioni
(come da seconda memoria ex art. 171 ter CPC): Pt_1
“A) In via preliminare, in accoglimento della presente opposizione, sospendere l'esecuzione degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi nn. 12184202400005707/000 e 12184202400005706/001, entrambi limitatamente alle pretese di pagamento per Modello DM 10 di cui alle cartelle di pagamento nn. 12120010021661861000 e
12120020009983165000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio gravissimo arrecato all'opponente.
B) Nel merito accertare e dichiarare nulli e/o annullare gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi nn.
12184202400005707/000 e 12184202400005706/001, entrambi limitatamente alle pretese di pagamento per
Modello DM 10 di cui alle cartelle di pagamento nn. 12120010021661861000 e 12120020009983165000, per
i motivi suesposti .
C) In via subordinata accertare e dichiarare nulli e/o annullare l'atto d i crediti verso terzi n.
2 CP_3
12184202400005707/000 limitatamente alle pretese di pagamento per di cui alle cartelle di pagamento nn. 12120010021661861000 e 12120020009983165000, e/o l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12184202400005706/001 limitatamente alle pretese di pagamento per di cui alle cartelle CP_3
di pagamento nn. 12120010021661861000 e 12120020009983165000, ovvero dichiarare nulli e/o annullare i predetti atti per le voci di pagamento pretese a vario titolo (per Modello DM 10 di cui al le cartelle di pagamento nn.
12120010021661861000 e 12120020009983165000) e/o per gli importi (per Modello DM 10 di cui alle cartelle di pagamento nn. 12120010021661861000 e 12120020009983165000) che saranno ritenuti non dovuti per i motivi suesposti .
D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_4
“a) In via preliminare, previo rigetto della istanza di sospensiva, accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del Tribunale adito in favore di quello tributario per tutti gli atti di competenza di quest'ultimo; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro per tutti gli atti di competenza di quest'ultimo;
c) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dalla contribuente perché improcedibile ed infondata, data la regolare notifica sia degli atti di pignoramento oggetto di causa sia delle cartelle a questi sottesi;
d) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per i motivi descritti in narrativa, ordinando all'attrice di chiamare in causa gli enti CP_5
impositori di Vercelli e INPS di Vercelli o, in subordine, autorizzare Controparte_1
a procedere alla chiamata in causa degli stessi;
CP_5
e) nel merito, accertare e dichiarare la legittimità e l'efficacia degli atti di pignoramento impugnati e delle cartelle sottese
e, per l'effetto, confermarne la validità e l'efficacia;
f) rigettare la domanda e condannare l'attrice al pagamento di quanto dovuto;
g) condannare l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del 3 sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Motivi della decisione
Con ricorso del 27.9.2024 si è opposta agli atti di pignoramento presso terzi ( Pt_1 Controparte_2
e ex art. 72 bis DPR 602/1973 n. 12184202400005706001 e n.
[...] Controparte_2
12184202400005707001, notificati a mani proprie il 17.9.2024, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva RG Es. 755/2024 avviata innanzi all'intestato tribunale da Controparte_1
in forza delle seguenti cartelle di pagamento:
[...]
1. n. 12120000002710203000;
2. n. 12120010021342429000;
3. n. 12120010021661861000;
4. n. 12120020004440365000;
5. n. 12120020009983165000;
6. n. 12120040005873541000; 7. n. 12120060003268800000.
I motivi di opposizione sono:
- nullità del pignoramento per omessa indicazione della qualifica del dipendente delegato indicato quale responsabile della procedura e l'incompetenza dello stesso;
- nullità del pignoramento per omessa indicazione del dettaglio dei crediti, del criterio di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione,
- nullità per difetto di motivazione - violazione dell'art. 72 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990;
- nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento;
- duplicazione delle procedure esecutive per le stesse pretese di pagamento.
Nella fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione si è costituita soltanto l' Controparte_4
, mentre i terzi pignorati sono rimasti contumaci.
[...]
Con ordinanza 7.11.2024 il giudice dell'esecuzione, riqualificata l'opposizione in parte all'esecuzione
(laddove si contesta nel merito la pretesa di pagamento per ritenuta omessa notifica delle cartelle di 4 pagamento), in parte agli atti esecutivi (laddove si contestano vizi formali dell'esecuzione), ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito.
Questo giudizio è stato tempestivamente introdotto da con atto di citazione notificato ad Pt_1
e ai terzi pignorati il 5.12.2024, con cui sono stati riproposti gli Controparte_4
stessi motivi di opposizione già sfavorevolmente valutati dal giudice dell'esecuzione nel decidere sull'istanza cautelare.
Anche in questo giudizio l' si è costituita, chiedendo preliminarmente di dichiarare il Controparte_6
difetto di giurisdizione in favore della giustizia tributaria e quello di competenza in favore del giudice del lavoro e la carenza in capo a sé di legittimazione passiva, insistendo nel merito per il rigetto nel merito delle avversarie domande.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 3.3.2025, dichiarata la contumacia dei terzi pignorati
[...]
e , è stata confermata la prima udienza all'8.5.2025. Controparte_2 Controparte_2
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC. Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, fu rinviato per gli incombenti ex art. 281 sexies CPC al 5.6.2025, quando le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
La causa viene ora in decisione.
***
Due preliminari considerazioni:
- primo, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione secondo cui l'opposizione sarebbe in parte qualificabile ex art. 6152 CPC perché “attinente al merito della pretesa di pagamento”, profilo che “emerge con riferimento alla contestazione di ritenuta omessa notifica delle cartelle di pagamento”
(pag. 3 dell'ordinanza 7.11.2024), ad avviso dello scrivente giudice l'intera opposizione va qualificata ex art. 6172 CPC.
A partire da CSU 13913/2017, citata dallo stesso giudice dell'esecuzione, è stato affermato che
“l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida 5 notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta
- ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario”.
Un tanto lo si afferma anche ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza: l'art. 6182 ult. per. CPC prevede che “la causa è decisa con sentenza non impugnabile”;
- secondo, per quanto compresa nelle conclusioni precisate all'udienza ex art. 281 sexies CPC, la domanda preliminare di di sospensione de “l'esecuzione degli atti di pignoramento dei crediti verso Pt_1
terzi” è inammissibilmente riproposta in questa sede, in cui si controverte solo del merito dell'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione. La sede naturale, necessaria e inderogabile per decidere sull'istanza di sospensione è la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione
(Cass. 25170/2018).
Occorre poi dare risalto a una circostanza importante: a partire dalle conclusioni rassegnate in seconda memoria integrativa, ribadite nella terza e da ultimo precisate all'udienza ex art. 281 sexies
CPC, ha limitato l'opposizione agli atti esecutivi non solo a due cartelle di pagamento tra le Pt_1 varie in forza delle quali sono stati notificati i due distinti atti di pignoramento (cioè le nn.
12120010021661861000 e 12120020009983165000 – cfr. doc. allegato all'atto di citazione chiamato
“ESTRATTO + trib.”), ma ulteriormente alle pretese di pagamento per Modello DM 10 contenute in quelle due stesse cartelle.
Più schematicamente, i motivi di opposizione vanno riguardati al così circoscritto oggetto della domanda di nullità “e/o” annullamento degli atti di pignoramento:
- la pretesa di pagamento per modello DM 10
↓
- contenuta nelle cartelle di pagamento nn. 12120010021661861000 e 12120020009983165000.
Invece, nelle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria integrativa era così chiesto:
“A) In via preliminare, in accoglimento della presente opposizione, sospendere l'esecuzione degli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12184202400005707/000 e n. 12184202400005706/001 stante la fondatezza dei 6 motivi di opposizione e il pregiudizio gravissimo arrecato all'opponente.
B) Nel merito accertare e dichiarare nulli e/o annullare l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12184202400005707/000, e n. 12184202400005706/001 per i motivi suesposti.
C) In via subordinata accertare e dichiarare nulli e/o annullare l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
12184202400005707/000 e/o l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 12184202400005706/001, ovvero dichiarare nulli e/o annullare i predetti atti per le voci di pagamento pretese a vario titolo e/o per gli importi che saranno ritenuti non dovuti per i motivi suesposti.
D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.”
L'originaria domanda, quindi, investiva interamente e indistintamente i due atti di pignoramento con cui è stata avviata l'esecuzione forzata in danno di Pt_1 La limitazione della domanda dell'opponente esime dall'esame dell'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito in favore di quello del lavoro, sollevata dalla convenuta in relazione alla cartella di pagamento n. 12120169000427858000, estranea alle conclusioni da ultimo precisate.
Si viene ora all'esame dei motivi di opposizione.
Rispetto al motivo dedicato all'”omessa notifica delle cartelle di pagamento” vi è difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
Come sopra accennato, in base a quanto affermato da CSU 13913/2017 il motivo in questione avrebbe dovuto essere fatto valere davanti al giudice tributario con l'opposizione agli atti esecutivi
(art. 617 CPC) e ai sensi degli artt. 21 e 19 d.lgs. 5461/1992 e dell'art. 57 DPR 602/1973.
La giurisprudenza citata da (CSU 16412//2007, CTP Catania 706/7/2011, CTP Siracusa Pt_1
753/2016) è inconferente e tutta antecedente alla pronuncia delle SS.UU. del 2017: nessuna delle tre 7 pronunce citate dall'opponente individua la giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto detto travolge gli argomenti illustrati a pag. 4 della prima memoria integrativa di Pt_1
In seconda memoria per tentare di giustificare la giurisdizione del giudice ordinario, non solo – Pt_1
come visto – ha circoscritto il petitum alle voci “modello DM 10”, ma ha anche sostenuto che “proprio con riferimento al motivo di opposizione relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento si osserva che, dalla lettura del ricorso in opposizione, supportata da estratti depositati dalla stessa opponente nella fase sommaria e ridepositati nel presente giudizio (nome del file: ESTRATTO+trib), l'impugnazione era limitata espressamente alle pretese di pagamento (indicate nelle cartelle nn. 12120010021661861000 e soprattutto 12120020009983165000) per Modello DM 10 (si v. pag. 2 del ricorso in opposizione)” (sottolineatura aggiunta).
Questa affermazione non è veritiera. È documentale – basta leggere le due versioni delle conclusioni sopra trascritte – che solo con la seconda memoria ha limitato le conclusioni alle voci “modello Pt_1
DM 10” di cui alle due cartelle di pagamento indicate, mentre nelle conclusioni dell'atto di citazione e della prima memoria non esisteva tale limitazione: fatto, peraltro, rilevato dal giudice a entrambe le udienze del presente giudizio di merito e accompagnato alla prima udienza dell'8.5.2025 dalla mancata osservazione e contestazione sul punto da parte del difensore di Pt_1 Inoltre, come ha rilevato l' all'ultima udienza “la circostanza che Controparte_1
oggetto di opposizione fosse l'intero importo oggetto di pignoramento emerge proprio dalle conclusioni e dal valore dichiarato in atto di citazione relativo alla controversia”. Il tribunale aggiunge che sarebbe illogico e pregiudizievole per la stessa opponente pagare un C.U. di € 759,00 (ragguagliato al valore della causa dichiarato in € 183.845,32 nell'atto di citazione), se davvero il valore della causa (e il conseguente
C.U.) era limitato, nell'intento dell'opposizione, a una decina di migliaia di euro.
Il difetto di giurisdizione supera la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli enti impositori ( di Vercelli e INPS di Vercelli), eccezione sollevata dalla convenuta. Controparte_1
I restanti motivi di opposizione, invece, sono infondati:
- non esiste alcuna norma di legge, peraltro nemmeno indicata dalla stessa opponente, in base alla quale è comminata la nullità “per omessa indicazione della qualifica del dipendente delegato e incompetenza dello stesso”. A ben vedere non allega neppure quale sarebbe l'atto affetto da tale asserita Pt_1
8 nullità;
- per gli stessi motivi non vi è nullità “per omessa indicazione del dettaglio dei crediti”. Il riferimento al numero della cartella di pagamento, atto prodromico all'esecuzione, è sufficiente al debitore per consentire di verificare l'origine e il titolo della pretesa creditoria;
- la ritenuta nullità del pignoramento per violazione dell'art. 72 l. 212/2000 - che prevede i tre elementi che “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare” – si fonda sull'altrettanto ritenuta applicabilità di questa disposizione
“anche agli atti di pignoramento del concessionario” (pag. 7 atto di citazione).
In disparte la genericità con cui è sostenuta l'interpretazione analogica della norma in esame anche all'atto di pignoramento, l'infondatezza del motivo si staglia al solo considerare che la nullità può essere comminata, senza possibilità di interpretazioni estensive o analogiche, soltanto quando è prevista dalla legge: ma nel caso del pignoramento non esiste alcuna norma che prevede quanto sostiene l'opponente; - il motivo dedicato alla “illegittimità per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione” è superato dall'aver escluso dalle conclusioni precisate in sede di udienza ex art. 281 sexies CPC le voci di credito diverse da “modello DM 10”;
- il motivo dedicato alla duplicazione delle procedure esecutive per stesse pretese di pagamento è tanto genericamente formulato, quanto mancante dell'allegazione del presupposto logico: che almeno in una o in alcune delle procedure esecutive già avviate l' potrebbe utilmente CP_4
vedere soddisfatti i crediti, di modo che quella da cui è scaturita la presente opposizione sia ultronea allo scopo già raggiunto o raggiungibile in altre procedure.
Questi argomenti di infondatezza nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi superano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all' rispetto a talune Controparte_4
contestazioni (cfr. pagg. 21 – 22 comparsa di costituzione).
9 Spese di lite.
EL, soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere ad Controparte_1 le spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in atto di citazione in € 183.845,32) → scaglione: € 52.001,00 - € 260.000,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1564/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro , Controparte_4 Controparte_2 [...]
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_2
- DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario limitatamente al motivo dedicato all'”omessa notifica delle cartelle di pagamento”; - RIGETTA i restanti motivi di opposizione agli atti esecutivi;
- CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge, con distrazione ex art. 93 CPC in favore dell'Avv. Cosimo Rampino dichiaratosi antistatario.
Vercelli, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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