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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
CO RI CE
AN HE CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10311/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. FEDRIGA PIERA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. TOMASELLI FABRIZIO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“In via principale e nel merito:
Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere vita separata con obbligo del muto e reciproco rispetto.
1 Assegnare la casa coniugale sita in Brescia Via Padre Ottorino Marcolini n 10 alla moglie sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minorenni e Parte_2 Per_1 [...] ove quest'ultime manterranno la residenza anagrafica. Per_2
Dare atto che come conseguenza derivante dal diritto di assegnazione (art. 1022 c.c.) a far data dal 31 maggio 2025
(i) il sig. ha lasciato la casa coniugale nella piena disponibilità dell'assegnataria, Parte_1 trasferendo altrove la sua residenza anagrafica,
(ii) tutte le spese sia di carattere ordinario che si rendesse necessario sostenere per l'immobile adibito a casa coniugale saranno a carico della sig.ra , ivi comprese le utenze Parte_2 che verranno volturate a suo nome al 31.05.2025, mentre saranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione della comproprietà, le spese di carattere straordinario come previsto per legge.
(iii) il sig. ha provveduto ad asportare dalla casa coniugale, oltre ai suoi effetti Parte_1 personali, gli oggetti che gli appartengono
Per_ Disporre che le figlie minorenni e rimangano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di carattere straordinario che riguardino la crescita l'educazione e l'istruzione delle minori, ed in disgiunta per quelle di carattere ordinario.
Dare atto che la residenza anagrafica delle minori rimarrà presso la madre nella casa coniugale.
Disporre che i genitori continueranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di Per_ cura nel prioritario interesse di e garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con Per_1 entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo Per_ nell'interesse di e al fine di garantire loro un progetto educativo comune e di preservarne Per_1
l'equilibrata crescita psico-fisica.
Per_ Disporre che il padre potrà vedere e quando lo desideri previo accordo con la madre (così Per_1
Per_ come la madre, naturalmente potrà vedere e quando lo desideri previo accordo con il padre), Per_1
e potrà tenerle con se secondo le seguenti modalità:
-un fine settimana alternato con quello di spettanza della madre indicativamente dal venerdì alle 18:00 prelevandole dalla casa della madre o dalle attività ricreative fino alla domenica indicativamente dopo cena, alle 20:30 se in periodo scolastico, e alle 22:00 se in periodo estivo.
Quando entrambe le minori frequenteranno le elementari, i genitori potranno eventualmente accordarsi,
e sempre che le bambine lo desiderino, sull'inserimento del pernotto domenicale.
2 - durante la settimana, due pomeriggi con pernotto, indicativamente il mercoledì e giovedì dove il padre ritirerà le bambine dall'asilo / scuola il mercoledì e le riporterà a scuola/ grest/ il giovedì; e così le ritirerà da scuola il giovedì e le riporterà a scuola / grest / il venerdì mattina.
-nel periodo natalizio: secondo la regola dell'alternanza dei periodi, una settimana per ciascun genitore, alternandosi Vigilia con Natale e Capodanno;
-nel periodo pasquale: metà delle vacanze scolastiche (tre giorni), alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
-nel periodo estivo: salvo la comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza dei genitori entro il 31 Per_ marzo di ogni anno, e trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e Per_1 due settimane anche non consecutive con la madre. I coniugi avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 31.03 di ogni anno.
il compleanno di e verrà trascorso con entrambi i genitori, ma in caso di impossibilità Per_1 Per_2 alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre;
- il compleanno della mamma sarà trascorso con le minori anche se la ricorrenza cade nel giorno di competenza del padre e lo stesso criterio verrà adottato per il compleanno del papà.
Il genitore che, in ragione del calendario concordato, non trascorrerà con i figli minori il loro compleanno avrà la possibilità di organizzare un proprio momento di festeggiamento, alla vigilia o nel giorno successivo ovvero comunque nel primo giorno utile prossimo all'evento.
-le ulteriori festività quali i giorni del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e ricorrenze similari verranno trascorse con i genitori di anno in anno secondo il principio dell'alternanza.
Dare atto che durante il periodo di permanenza delle minori presso ciascun genitore i coniugi Per_ concordano che potranno sentire e mettendo a disposizione la loro utenza cellulare una Per_1 volta al giorno salvo le comunicazioni con carattere di urgenza sempre consentite. In ogni caso i genitori si obbligano a collaborare e ad instaurare un dialogo reciproco e costruttivo, per affrontare le tematiche Per_ che riguardano la crescita di e In caso di impegni lavorativi e/o personali che incidano sulla Per_1
Per_ sopra descritta suddivisione dei tempi di spettanza di ciascun genitore con e i genitori Per_1 avranno cura di confrontarsi, con congruo preavviso, per trovare una soluzione condivisa affinché Per_
e non rimangano destabilizzata dal cambiamento Per_1
Disporre che qualora l'altro genitore non riesca a sopperire la mancanza dell'altro per impegni lavorativi e/o personali, e qualora non siano disponibili risorse gratuite (nonni), ciascun genitore sosterrà le spese di una babysitter nel periodo di propria spettanza.
3 Dare atto che i genitori si impegnano a garantire la frequentazione delle figlie con tutti i parenti sia del ramo materno che paterno in modo che possano mantenere relazioni significative con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ Dare atto che i genitori concordano nell'impegno di garantire a e i la possibilità di Per_1 frequentare almeno 1 attività extra scolastiche e/o sportive, tenendo in considerazione le aspirazioni e le attitudini delle stesse. Ulteriori attività sportive dovranno essere concordate tra i genitori, diversamente si farà carico interamente della spesa il genitore che ha assunto la decisione senza il consenso dell'altro.
Dare atto che i genitori si accordano ed acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Per_ motivi di studio e/o di vacanza per le figlie minori e Per_1
Disporre che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, versi un contributo per il Per_ mantenimento di e di € 200,00 per ciascuna figlia, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT Per_1
(stabilendo la prima rivalutazione a partire dal mese successivo all'anno successivo alla pronuncia separativa) con accredito sul conto corrente della madre, entro il giorno quindici di ogni mese, per dodici mensilità, fino alla raggiunta e piena autosufficienza economica delle figlie.
Disporre che in aggiunta al contributo a titolo di mantenimento, il padre dovrà provvedere a far data dalla presente domanda, al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie escluse dal mantenimento, secondo l'elencazione e con le modalità previste nel protocollo in uso alla sezione famiglia di codesto Tribunale.
Disporre che il sig e la sig ra continuino a pagare il mutuo della casa coniugale Parte_1 Parte_2 al 50 % ciascuno con le seguenti modalità: la rata del mutuo verrà corrisposta interamente dal sig alla Banca in qualità di intestatario contraente, e la sig ra rimborserà, entro il Parte_1 Parte_2 giorno 15 di ogni mese, l'importo pari ad € 200,00 a mezzo bonifico bancario, salvo conguaglio in ragione della variabilità della rata, da eseguirsi a dicembre di ogni anno.
Disporre che l'assegno unico INPS per ciascuna figlia venga interamente percepito dalla madre.
Disporre che le detrazioni per il figlio a carico, saranno attribuite a ciascun genitore nella misura del
50 %
Disporre che eventuali bonus quali ad esempio: dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore della minore, saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambe i genitori,
4 Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge dando atto che i Sig.ri
[...]
e sono finanziariamente indipendenti entrambi e vantano capacità di reddito Parte_1 Parte_2
e consistenze patrimoniali tali da rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento per il coniuge.
Dare atto che le parti concordemente dichiarano di aver risolto ogni questione inerente al loro rapporto di coniugio e salvo le obbligazioni derivanti dagli accordi separativi le stesse dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere con riferimento al rapporto matrimoniale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 9.9.2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 181, parte I, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione sono nate le figlie il 12.6.2018 e in data 1.11.2021. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di entrambe.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
CO RI CE
AN HE CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10311/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. FEDRIGA PIERA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. TOMASELLI FABRIZIO che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“In via principale e nel merito:
Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 autorizzandoli a vivere vita separata con obbligo del muto e reciproco rispetto.
1 Assegnare la casa coniugale sita in Brescia Via Padre Ottorino Marcolini n 10 alla moglie sig.ra la quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minorenni e Parte_2 Per_1 [...] ove quest'ultime manterranno la residenza anagrafica. Per_2
Dare atto che come conseguenza derivante dal diritto di assegnazione (art. 1022 c.c.) a far data dal 31 maggio 2025
(i) il sig. ha lasciato la casa coniugale nella piena disponibilità dell'assegnataria, Parte_1 trasferendo altrove la sua residenza anagrafica,
(ii) tutte le spese sia di carattere ordinario che si rendesse necessario sostenere per l'immobile adibito a casa coniugale saranno a carico della sig.ra , ivi comprese le utenze Parte_2 che verranno volturate a suo nome al 31.05.2025, mentre saranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione della comproprietà, le spese di carattere straordinario come previsto per legge.
(iii) il sig. ha provveduto ad asportare dalla casa coniugale, oltre ai suoi effetti Parte_1 personali, gli oggetti che gli appartengono
Per_ Disporre che le figlie minorenni e rimangano affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di carattere straordinario che riguardino la crescita l'educazione e l'istruzione delle minori, ed in disgiunta per quelle di carattere ordinario.
Dare atto che la residenza anagrafica delle minori rimarrà presso la madre nella casa coniugale.
Disporre che i genitori continueranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di Per_ cura nel prioritario interesse di e garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con Per_1 entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo Per_ nell'interesse di e al fine di garantire loro un progetto educativo comune e di preservarne Per_1
l'equilibrata crescita psico-fisica.
Per_ Disporre che il padre potrà vedere e quando lo desideri previo accordo con la madre (così Per_1
Per_ come la madre, naturalmente potrà vedere e quando lo desideri previo accordo con il padre), Per_1
e potrà tenerle con se secondo le seguenti modalità:
-un fine settimana alternato con quello di spettanza della madre indicativamente dal venerdì alle 18:00 prelevandole dalla casa della madre o dalle attività ricreative fino alla domenica indicativamente dopo cena, alle 20:30 se in periodo scolastico, e alle 22:00 se in periodo estivo.
Quando entrambe le minori frequenteranno le elementari, i genitori potranno eventualmente accordarsi,
e sempre che le bambine lo desiderino, sull'inserimento del pernotto domenicale.
2 - durante la settimana, due pomeriggi con pernotto, indicativamente il mercoledì e giovedì dove il padre ritirerà le bambine dall'asilo / scuola il mercoledì e le riporterà a scuola/ grest/ il giovedì; e così le ritirerà da scuola il giovedì e le riporterà a scuola / grest / il venerdì mattina.
-nel periodo natalizio: secondo la regola dell'alternanza dei periodi, una settimana per ciascun genitore, alternandosi Vigilia con Natale e Capodanno;
-nel periodo pasquale: metà delle vacanze scolastiche (tre giorni), alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
-nel periodo estivo: salvo la comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza dei genitori entro il 31 Per_ marzo di ogni anno, e trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e Per_1 due settimane anche non consecutive con la madre. I coniugi avranno cura di comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 31.03 di ogni anno.
il compleanno di e verrà trascorso con entrambi i genitori, ma in caso di impossibilità Per_1 Per_2 alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre;
- il compleanno della mamma sarà trascorso con le minori anche se la ricorrenza cade nel giorno di competenza del padre e lo stesso criterio verrà adottato per il compleanno del papà.
Il genitore che, in ragione del calendario concordato, non trascorrerà con i figli minori il loro compleanno avrà la possibilità di organizzare un proprio momento di festeggiamento, alla vigilia o nel giorno successivo ovvero comunque nel primo giorno utile prossimo all'evento.
-le ulteriori festività quali i giorni del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e ricorrenze similari verranno trascorse con i genitori di anno in anno secondo il principio dell'alternanza.
Dare atto che durante il periodo di permanenza delle minori presso ciascun genitore i coniugi Per_ concordano che potranno sentire e mettendo a disposizione la loro utenza cellulare una Per_1 volta al giorno salvo le comunicazioni con carattere di urgenza sempre consentite. In ogni caso i genitori si obbligano a collaborare e ad instaurare un dialogo reciproco e costruttivo, per affrontare le tematiche Per_ che riguardano la crescita di e In caso di impegni lavorativi e/o personali che incidano sulla Per_1
Per_ sopra descritta suddivisione dei tempi di spettanza di ciascun genitore con e i genitori Per_1 avranno cura di confrontarsi, con congruo preavviso, per trovare una soluzione condivisa affinché Per_
e non rimangano destabilizzata dal cambiamento Per_1
Disporre che qualora l'altro genitore non riesca a sopperire la mancanza dell'altro per impegni lavorativi e/o personali, e qualora non siano disponibili risorse gratuite (nonni), ciascun genitore sosterrà le spese di una babysitter nel periodo di propria spettanza.
3 Dare atto che i genitori si impegnano a garantire la frequentazione delle figlie con tutti i parenti sia del ramo materno che paterno in modo che possano mantenere relazioni significative con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ Dare atto che i genitori concordano nell'impegno di garantire a e i la possibilità di Per_1 frequentare almeno 1 attività extra scolastiche e/o sportive, tenendo in considerazione le aspirazioni e le attitudini delle stesse. Ulteriori attività sportive dovranno essere concordate tra i genitori, diversamente si farà carico interamente della spesa il genitore che ha assunto la decisione senza il consenso dell'altro.
Dare atto che i genitori si accordano ed acconsentono al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Per_ motivi di studio e/o di vacanza per le figlie minori e Per_1
Disporre che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, versi un contributo per il Per_ mantenimento di e di € 200,00 per ciascuna figlia, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT Per_1
(stabilendo la prima rivalutazione a partire dal mese successivo all'anno successivo alla pronuncia separativa) con accredito sul conto corrente della madre, entro il giorno quindici di ogni mese, per dodici mensilità, fino alla raggiunta e piena autosufficienza economica delle figlie.
Disporre che in aggiunta al contributo a titolo di mantenimento, il padre dovrà provvedere a far data dalla presente domanda, al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie escluse dal mantenimento, secondo l'elencazione e con le modalità previste nel protocollo in uso alla sezione famiglia di codesto Tribunale.
Disporre che il sig e la sig ra continuino a pagare il mutuo della casa coniugale Parte_1 Parte_2 al 50 % ciascuno con le seguenti modalità: la rata del mutuo verrà corrisposta interamente dal sig alla Banca in qualità di intestatario contraente, e la sig ra rimborserà, entro il Parte_1 Parte_2 giorno 15 di ogni mese, l'importo pari ad € 200,00 a mezzo bonifico bancario, salvo conguaglio in ragione della variabilità della rata, da eseguirsi a dicembre di ogni anno.
Disporre che l'assegno unico INPS per ciascuna figlia venga interamente percepito dalla madre.
Disporre che le detrazioni per il figlio a carico, saranno attribuite a ciascun genitore nella misura del
50 %
Disporre che eventuali bonus quali ad esempio: dote scuola, assegni di enti e/o borse di studio e/o ulteriori somme di carattere assistenziale erogate in favore della minore, saranno da considerarsi un vantaggio ed un risparmio di spesa per entrambe i genitori,
4 Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge dando atto che i Sig.ri
[...]
e sono finanziariamente indipendenti entrambi e vantano capacità di reddito Parte_1 Parte_2
e consistenze patrimoniali tali da rinunciare reciprocamente alla domanda di contributo al mantenimento per il coniuge.
Dare atto che le parti concordemente dichiarano di aver risolto ogni questione inerente al loro rapporto di coniugio e salvo le obbligazioni derivanti dagli accordi separativi le stesse dichiarano di nulla avere più reciprocamente a che pretendere con riferimento al rapporto matrimoniale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 9.9.2017, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 181, parte I, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione sono nate le figlie il 12.6.2018 e in data 1.11.2021. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle figlie della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di entrambe.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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