Art. 1479-ter. (Obblighi informativi) 1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-ter, comma 2.
1-bis. ((Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti e' inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.)) 2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.
1-bis. ((Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti e' inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.)) 2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.