Articolo 1479 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1479Articolo 1507
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1 gennaio 2024
Art. 1479-ter. (( (Obblighi informativi). )) (( 1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare in riferimento alle materie indicate nell'articolo 1476-ter, comma 2.
2. Le procedure di informazione e consultazione delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024