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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1339 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Opposizione a Sezione Unica precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato Ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1339/24 vertente tra
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, come da come da procura speciale alle liti conferita con atto separato, ma congiunto all' atto di opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, terzo comma, c.p.c, dall'Avv. Monica Barbafiera del Foro di Firenze, C.F. , CodiceFiscale_2 con studio ivi posto in Lungarno degli Acciaiuoli n. 8 e con studio in Siena, Banchi di Sopra 31 ove elegge domicilio presso e nello studio del predetto legale Opponente contro
con sede legale in Milano (MI), P.zza Generale Armando Controparte_1
Diaz n. 5, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dott. , rappresentata e difesa disgiuntamente tra Controparte_2 loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi C.F._3
(c.f. ), soci ed amministratori della società “ C.F._4 [...]
, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: Controparte_3
come da procura alle liti allegata P.IVA_2
Opposta Con provvedimento del 31.12.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti Per parte attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena,:
1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere con decisione l'efficacia esecutiva del precetto opposto
2) IN VIA SUBORDINATA, dichiarare la nullità del precetto opposto per i motivi meglio esposti in narrativa
Pagina 1 Si richiede ai fini istruttori idonea CTU contabile circa la valutazione degli interessi effettivamente calcolati sul mutuo anche ai fini di verifica calcoli interessi moratori, legali sia sotto un profilo anatocistico che usurario . Con vittoria di spese
.Per parte convenuta “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso in opposizione a precetto poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
E 'omesso il dettagliato svolgimento del processo .
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al precetto intimato da per la somma € Controparte_1
99.236,85 a titolo di pagamento di n. 13 rate di un contratto di mutuo fondiario stipulato dall'opponente unitamente al coniuge con la NC Centro Toscana – Umbria Credito Cooperativo. In via cautelare chiedeva la sospensione dell'efficacia del precetto assumendo : - che l'immobile sul quale la NC cedente aveva iscritto ipoteca risultava essere la casa coniugale distinta da due numeri civici separati e unità abitative catastalmente diverse delle quali una assegnata all'opponente in sede di separazione e nella quale abitava con la figlia da poco maggiorenne;
- che ella aveva sempre pagato la propria parte di mutuo e mai aveva avuto informative da parte della banca o del marito, circa la non corresponsione dei ratei di mutuo, per la parte spettante al coniuge, il quale aveva invece interrotto i pagamenti .
EP , in rito , la nullità della procura ex art. 83 c.p.c. per essere l'atto sottoscritto ai sensi dell'art. 125 c.p.c. da soggetti non legittimati a farlo.
Contestava l'opponibilità a sè dell'intervenuta cessione del credito non essendo sufficiente l'avviso pubblicato in GA ufficiale e che inoltre l'art. 6 lett. d del contratto di mutuo (prevedeva una clausola risolutiva espressa, da azionare ai fini della risoluzione del contratto e della quale la NC non si era avvalsa;
che il precetto doveva infine ritenersi indeterminato per mancata indicazione delle rate e dell'ammontare degli interessi con relativa decorrenza così da non consentire a parte debitrice un effettivo controllo sull'esattezza dei calcoli effettuati per arrivare alla somma precettata. Si costituiva che contestava tutti i motivi di opposizione. CP_1
Radicatosi il contraddittorio in sede cautelare non veniva adottato alcun provvedimento non avendo parte opposta dato seguito al precetto azionato . La causa è stata quindi rimessa in decisione .
1. E' vero che il precetto non è perento ex lege giusto il disposto dell'art. 427 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”
E d'altra parte l'opposta non vi ha rinunciato così che non può pervenirsi a declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. Anche l'eccezione relativa alla nullità della procura non può essere condivisa . Come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr tra le altre Cass n. 10497 del 08/05/2006) :
Pagina 2 L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Nella specie l'opposta ha allegato idonea procura alla comparsa di costituzione .
3. L'eccezione relativa alla mancata prova , da parte della cessionaria, dell'avvenuta cessione del credito effettuata dalla NC cedente, avendo fatto solo riferimento all'avviso in GA CI . E' vero che , per pacifica giurisprudenza di legittimità , è onere di chi si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) Certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla GA CI - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020) Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di
Pagina 3 quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nel caso di specie il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione per la quale l'opposta ha fornito sufficienti elementi producendo non solo la GA CI ma anche l'attestazione della NC cedente nella quale si dà atto che tra i crediti ceduti sono compresi quelli vantati dalla «NC» nei confronti di . , , con indicazione Pt_1 Parte_1 Persona_1 del codice e del numero del rapporto . La cessione deve ritenersi provata .
4. L'eccezione d'indeterminatezza del precetto. Il precetto indica l'importo dovuto per rate scadute e interessi , compenso e spese. Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità nell'atto di precetto è sufficiente che il creditore precisi quale somma ritiene debba essere pagata mentre non è necessario a pena di nullità indicare il procedimento logico matematico in forza del quale la somma sia stata determinata purchè il creditore abbia numericamente indicato il suo credito caso di obbligazione di denaro ( Cfr Cass 4008/13)
Del resto l'opponente non ha prodotto ( neppure avvalendosi dei termini ex art. 171 ter c.p.c) documentazione attestante gli importi versati né ha formulato alcuna richiesta istruttoria ( es richiesta di esibizione ).
5.Quanto all'eccezione relativa alla mancata comunicazione da parte della NC ( cedente) di intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa pe rendere efficace la risoluzione la stessa non trova conforto nelle previsioni del contratto di mutuo ove di legge ( per la parte che interessa)
L'opposizione deve quindi essere respinta .
Pagina 4 6. Le spese processuali . Le spese seguono la soccombenza e liquidate per fase di studio, introduttiva e decisoria ( l'ultima ai minimi di tariffa considerata la l'attività processuale svolta ed esclusa la fase istruttoria ) , sono poste a carico dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Rigetta l 'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di precetto opposto
2) Pone a carico dell'opponente il pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 6.306,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge Così deciso il Siena 11.12.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Opposizione a Sezione Unica precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
Il Tribunale di Siena, in persona del Giudice Unico, Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato Ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1339/24 vertente tra
, nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, come da come da procura speciale alle liti conferita con atto separato, ma congiunto all' atto di opposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, terzo comma, c.p.c, dall'Avv. Monica Barbafiera del Foro di Firenze, C.F. , CodiceFiscale_2 con studio ivi posto in Lungarno degli Acciaiuoli n. 8 e con studio in Siena, Banchi di Sopra 31 ove elegge domicilio presso e nello studio del predetto legale Opponente contro
con sede legale in Milano (MI), P.zza Generale Armando Controparte_1
Diaz n. 5, codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore dott. , rappresentata e difesa disgiuntamente tra Controparte_2 loro dagli avv.ti Roberto Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi C.F._3
(c.f. ), soci ed amministratori della società “ C.F._4 [...]
, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 20, C.F.: Controparte_3
come da procura alle liti allegata P.IVA_2
Opposta Con provvedimento del 31.12.2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti Per parte attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena,:
1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere con decisione l'efficacia esecutiva del precetto opposto
2) IN VIA SUBORDINATA, dichiarare la nullità del precetto opposto per i motivi meglio esposti in narrativa
Pagina 1 Si richiede ai fini istruttori idonea CTU contabile circa la valutazione degli interessi effettivamente calcolati sul mutuo anche ai fini di verifica calcoli interessi moratori, legali sia sotto un profilo anatocistico che usurario . Con vittoria di spese
.Per parte convenuta “Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso in opposizione a precetto poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
E 'omesso il dettagliato svolgimento del processo .
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al precetto intimato da per la somma € Controparte_1
99.236,85 a titolo di pagamento di n. 13 rate di un contratto di mutuo fondiario stipulato dall'opponente unitamente al coniuge con la NC Centro Toscana – Umbria Credito Cooperativo. In via cautelare chiedeva la sospensione dell'efficacia del precetto assumendo : - che l'immobile sul quale la NC cedente aveva iscritto ipoteca risultava essere la casa coniugale distinta da due numeri civici separati e unità abitative catastalmente diverse delle quali una assegnata all'opponente in sede di separazione e nella quale abitava con la figlia da poco maggiorenne;
- che ella aveva sempre pagato la propria parte di mutuo e mai aveva avuto informative da parte della banca o del marito, circa la non corresponsione dei ratei di mutuo, per la parte spettante al coniuge, il quale aveva invece interrotto i pagamenti .
EP , in rito , la nullità della procura ex art. 83 c.p.c. per essere l'atto sottoscritto ai sensi dell'art. 125 c.p.c. da soggetti non legittimati a farlo.
Contestava l'opponibilità a sè dell'intervenuta cessione del credito non essendo sufficiente l'avviso pubblicato in GA ufficiale e che inoltre l'art. 6 lett. d del contratto di mutuo (prevedeva una clausola risolutiva espressa, da azionare ai fini della risoluzione del contratto e della quale la NC non si era avvalsa;
che il precetto doveva infine ritenersi indeterminato per mancata indicazione delle rate e dell'ammontare degli interessi con relativa decorrenza così da non consentire a parte debitrice un effettivo controllo sull'esattezza dei calcoli effettuati per arrivare alla somma precettata. Si costituiva che contestava tutti i motivi di opposizione. CP_1
Radicatosi il contraddittorio in sede cautelare non veniva adottato alcun provvedimento non avendo parte opposta dato seguito al precetto azionato . La causa è stata quindi rimessa in decisione .
1. E' vero che il precetto non è perento ex lege giusto il disposto dell'art. 427 c.p.c. “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”
E d'altra parte l'opposta non vi ha rinunciato così che non può pervenirsi a declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2. Anche l'eccezione relativa alla nullità della procura non può essere condivisa . Come da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr tra le altre Cass n. 10497 del 08/05/2006) :
Pagina 2 L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Nella specie l'opposta ha allegato idonea procura alla comparsa di costituzione .
3. L'eccezione relativa alla mancata prova , da parte della cessionaria, dell'avvenuta cessione del credito effettuata dalla NC cedente, avendo fatto solo riferimento all'avviso in GA CI . E' vero che , per pacifica giurisprudenza di legittimità , è onere di chi si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. ( Cass 5857/22) Certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla GA CI - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Tuttavia in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020) Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di
Pagina 3 quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Nel caso di specie il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione per la quale l'opposta ha fornito sufficienti elementi producendo non solo la GA CI ma anche l'attestazione della NC cedente nella quale si dà atto che tra i crediti ceduti sono compresi quelli vantati dalla «NC» nei confronti di . , , con indicazione Pt_1 Parte_1 Persona_1 del codice e del numero del rapporto . La cessione deve ritenersi provata .
4. L'eccezione d'indeterminatezza del precetto. Il precetto indica l'importo dovuto per rate scadute e interessi , compenso e spese. Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità nell'atto di precetto è sufficiente che il creditore precisi quale somma ritiene debba essere pagata mentre non è necessario a pena di nullità indicare il procedimento logico matematico in forza del quale la somma sia stata determinata purchè il creditore abbia numericamente indicato il suo credito caso di obbligazione di denaro ( Cfr Cass 4008/13)
Del resto l'opponente non ha prodotto ( neppure avvalendosi dei termini ex art. 171 ter c.p.c) documentazione attestante gli importi versati né ha formulato alcuna richiesta istruttoria ( es richiesta di esibizione ).
5.Quanto all'eccezione relativa alla mancata comunicazione da parte della NC ( cedente) di intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa pe rendere efficace la risoluzione la stessa non trova conforto nelle previsioni del contratto di mutuo ove di legge ( per la parte che interessa)
L'opposizione deve quindi essere respinta .
Pagina 4 6. Le spese processuali . Le spese seguono la soccombenza e liquidate per fase di studio, introduttiva e decisoria ( l'ultima ai minimi di tariffa considerata la l'attività processuale svolta ed esclusa la fase istruttoria ) , sono poste a carico dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale , come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Rigetta l 'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di precetto opposto
2) Pone a carico dell'opponente il pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 6.306,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge Così deciso il Siena 11.12.2025 Il Giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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