Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00106/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Endrit Fufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del decreto di rigetto prot. n. -OMISSIS- Cat. A12/Imm/RB dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 26 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AO PO e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di rigetto (prot. n. -OMISSIS- Cat. A12/Imm/RB) dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, decreto emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 26 novembre 2024.
La Questura di -OMISSIS- e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio il 4 giugno 2025, hanno depositato memoria difensiva il 27 novembre 2025.
Con ordinanza n. 206 del 4 dicembre 2025 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile a carico del ricorrente, in relazione al rapporto parentale con i due figli minori inciso dalla immediata esecutività del rigetto impugnato ”.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto della controversia è il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, cittadino albanese, oppostogli dalla Questura di -OMISSIS- per “pericolosità sociale”.
Con l’unico motivo di ricorso “ Illegittimità del provvedimento emesso per eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza motivazionale. Travisamento dei fatti” il ricorrente lamenta che il provvedimento si fonda esclusivamente sulle condanne penali riportate per reati in materia di “stupefacenti”, senza considerare i legami familiari in Italia (moglie e due figli minori), l’attività lavorativa e l’inserimento sociale del richiedente.
L’Avvocatura dello Stato controdeduce che il diniego, correttamente prescindendo dall’istanza di affidamento in prova ai Servizi sociali, si fonda su plurime condanne per reati c.d. “ostativi”, soppesate in bilanciamento con i legami familiari e questi ultimi ritenuti recessivi rispetto alla prevalente necessità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Il che integrerebbe idonea motivazione.
Il Collegio osserva che nel gravato provvedimento l’Amministrazione:
- esaminata l’istanza dell’esponente, cittadino albanese, per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, considera le risultanze del casellario giudiziale [ 1) una sentenza di condanna del -OMISSIS- pronunciata dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, accertativa della responsabilità in ordine al reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 (pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa), divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato da parte della Corte di Cassazione; 2) una sentenza di condanna del -OMISSIS- pronunciata dal GIP del Tribunale di -OMISSIS-, accertativa della responsabilità in ordine al reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 (pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, oltre alla misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato), divenuta irrevocabile il 20.9.2023, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’imputato da parte della Corte di Cassazione; 3) una sentenza irrevocabile di condanna del -OMISSIS- pronunciata dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- per il reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 (pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa); 4) il provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, con cui è stato disposto il cumulo di pena (reclusione per anni quattro, mesi undici e giorni ventotto, multa di Euro 20.200,00, misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato)];
- dato conto delle osservazioni endoprocedimentali, ritiene che “ le condanne a carico dell’interessato per reati in materia di sostanze stupefacenti, nonché la determinazione della misura dell’espulsione dallo Stato come misura di sicurezza palesano l’insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale italiano, costituendo elemento idoneo a formulare un giudizio di pericolosità sociale e la conseguente riconducibilità del soggetto alla categoria di coloro che per il loro comportamento mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica vivendo di proventi delittuosi ”, che “ tale giudizio di pericolosità sociale attiene al disvalore della condotta posta in essere, dal tipo di reati commessi in materia di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, dalla gravità delle pene, dalla determinazione della misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato nonché dal fatto che l’interessato abbia tratto, o possa trarre anche in futuro, le proprie fonti di guadagno da attività illecite ” e che “ l’esistenza di legami familiari in Italia si è dimostrata sostanzialmente irrilevante ai fini dell’integrazione positiva nel contesto socio economico e giuridico italiano e che il nucleo familiare presente in Italia si è caratterizzato materialmente incapace ad impedire lo svolgimento di attività illecite ”.
Osserva il Collegio che viene in rilievo nel caso in esame il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Ha osservato in proposito la giurisprudenza che “ L’art. 4 del TU immigrazione pone un automatismo secondo cui “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”. Tale automatismo, però, viene mitigato dalla disposizione di cui al comma 5 dell’articolo immediatamente successivo, come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e ulteriormente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, secondo cui: “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Le norme recate dagli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, come da costante giurisprudenza di questo Consiglio, “mirano, infatti, ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: nell’esercizio di tale potere, però, l’Amministrazione è tenuta a valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l’interesse alla vita familiare dell’immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale, in particolar modo l’art. 8 CEDU” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sent. n. 6699/2018). L’automatismo di cui all’art. 4 cede il passo ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che, in caso di condanna per uno dei reati ostativi, deve tenere in debito conto l’effettività dei vincoli familiari, il legame effettivo con il Paese di origine, la durata del soggiorno. Il giudice amministrativo potrà sindacare la valutazione dell’amministrazione allorquando la stessa risulti viziata da manifesti deficit di ragionevolezza …” (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6539 del 19 luglio 2024).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in atti documentazione relativa allo stato di famiglia (composto dal ricorrente, la moglie e due figli minori), alla situazione lavorativa e reddituale e all’inserimento scolastico dei figli, ed ha rappresentato di aver argomentato nelle osservazioni endoprocedimentali che, rispetto alla situazione valutata nel preavviso di rigetto dall’Amministrazione (condanne per fatti ritenuti risalenti), si erano concretizzati nuovi elementi (il lungo periodo di permanenza sul territorio dell’istante, la sua posizione lavorativa regolare sin dal rilascio del primo permesso di soggiorno, la continuità dell’attività lavorativa, la creazione della famiglia e i due figli, di cui provvedere al mantenimento, inseriti nel contesto scolastico), ai fini di una nuova valutazione della sua posizione, coerente con i principi della attualità e concretezza.
Orbene, di tali elementi non risulta che l’Amministrazione abbia dato esauriente contezza nel gravato provvedimento, essendo il bilanciamento articolato con un solo generico riferimento ai “legami familiari”, senza alcuna menzione della presenza di due figli minori e del loro mantenimento ed inserimento scolastico; ulteriormente, nel gravato atto l’Amministrazione desume la fonte illecita del reddito dell’istante dai fatti oggetto delle condanne riportate, senza considerare la documentazione ex adverso prodotta sulla situazione lavorativa e reddituale (e di cui in giudizio non ha disconosciuto di avere avuto contezza in sede endoprocedimentale).
Pertanto, il Collegio ritiene che la motivazione articolata nel provvedimento questorile sia insufficiente, in quanto difetta della concreta considerazione di tutti gli elementi di fatto addotti dal richiedente.
Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato, e quindi va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, impregiudicata l’ulteriore attività valutativa dell’Amministrazione.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, impregiudicata l’ulteriore attività valutativa dell’Amministrazione.
Spese di lite compensate, con refusione alla parte ricorrente del contributo unificato da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone ivi indicate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
AO PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO PO | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.