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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1000/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANZIERI PAOLO,
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 17.4.23, rg 2720/2022 resa dal Tribunale di
Siena
CONCLUSIONI
In data 10.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante:
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma dell spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28.11.22 adiva il Parte_1
Tribunale di Siena per chiedere nei confronti della Controparte_2 di “a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa
[...]
è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art.
125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Il ricorrente deduceva in particolare di avere ottenuto da Controparte_2 una linea di credito con carta c.d. revolving, rientrante nel campo
[...] di applicazione del credito al consumo, ed eccepiva che il contratto non era stato stipulato in forma scritta e gli erano stati consegnati solo gli estratti conto.
pagina 2 di 10 Il pertanto, deduceva la nullità del contratto in quanto non stipulato Parte_1 per scritto, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3 TUB, e conseguentemente il verificarsi dei presupposti di cui all'art. 125-bis, comma 9 TUB ovvero dell'art. 124 TUB, applicabile ratione temporis, e di cui all'art. 2033 c.c..
Si costituiva ritualmente la resistente la quale Controparte_2 eccepiva preliminarmente il difetto di interesse ad agire del ricorrente, sul presupposto che lo stesso era stato notiziato prima dell'introduzione del giudizio dello smarrimento dell'originale del contratto. Nel merito la banca chiedeva il rigetto della domanda ed risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa veniva decisa dopo essere stata istruita esclusivamente a mezzo delle produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con l'ordinanza Repert. n. 661/2023 del 19/04/2023 il Tribunale di Siena così statuiva:
“1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in € 1698.50 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e iva e c.p.a. come per legge
3) Letto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente dell'ulteriore importo di € 849,25”.
La decisione, per quanto qui di interesse, veniva così motivata:
«La giudicante in conformità a quanto deciso, in identiche fattispecie, dal
Tribunale di Siena, non puo' che rilevare, in capo al ricorrente, la carenza
d'interesse ad agire che, com'è noto quale condizione dell'azione dall'art. 100
c.p.c., si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, 17 maggio 2006, n. 11536), il cui accertamento deve essere compiuto in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della pagina 3 di 10 controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili, distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2001, n. 4984);
Come si legge nei precedenti di quest'Ufficio, richiamati da parte resistente, la sua funzione è quella di evitare che il Giudice scenda all'esame del merito di una questione quando l'accoglimento della domanda sarebbe secundum ius, cioè sarebbe giusto, ma risulterebbe in concreto inutile per il soggetto che l'ha proposta;
in questo senso, l'interesse ad agire si ricollega al principio di economia processuale, appunto perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande fondate ma inutili, in cui l'accoglimento della domanda, in concreto, non servirebbe a nulla, non apporterebbe alcun beneficio al soggetto che l'ha proposta.
Come nei casi già esaminati, anche nel caso di specie, è pacifico, che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto, la in data 11.11.22 comunicava al difensore del ricorrente collega: “per CP_2 quanto concerne la documentazione relativa a Contratto di Carta di Credito
Revolving n. 5399640109312398, le significhiamo che, nonostante le ricerche effettuate, la stessa non è stata rinvenuta, come risulta dall'unita denuncia di smarrimento.
La denunzia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Montebello
Vicentino in data 11.11.22 è stata allegata (doc. 5).ma lo era stata anche da parte ricorrente .
La ha invece rinvenuto e prodotto la sola fotocopia della prima pagina di CP_2 tale contratto parte di , documento che a ben vedere, confermerebbe la forma scritta del contratto
E anche nel caso di specie , come nei precedenti il ricorrente si è limitato a chiedere al Giudice il mero accertamento della nullità e non la restituzione di somme illegittimamente acquisite dall'istituto bancario, e neppure l'accertamento
e la quantificazione del proprio credito restitutorio. pagina 4 di 10 In conclusione, quindi, la domanda, così come proposta, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Ogni altra questione rimane assorbita».
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_2
Contr
(di seguito anche APPELLATA o proponendo Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo la pronuncia gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello con il quale denunciava la “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB”.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta innanzitutto l'affermazione del giudice secondo cui, in assenza di una domanda di tipo restitutorio, mancherebbe l'interesse del giudice ad una sentenza di accertamento della nullità del contratto. pagina 5 di 10 La critica è senz'altro fondata.
Nel caso in esame può ritenersi sussistente un diritto ad accertare la nullità del rapporto, a prescindere dal fatto che venga da subito chiesta la restituzione di somme indebitamente percepite dalla controparte.
Dal momento che il contratto di apertura della linea di credito con carta c.d. revolving implica l'instaurazione di un rapporto di durata, con applicazione nel tempo delle condizioni pattuite, sussiste certamente un interesse della parte a far accertare la loro eventuale nullità, quanto meno per rimuovere l'incertezza in ordine alla validità delle clausole da applicare alla fattispecie ai fini della futura applicazione, ovvero per interrompere il rapporto stesso.
Nei limiti della prescrizione del diritto, poi, l'azione di ripetizione ben potrà essere proposta in un diverso giudizio, nei limiti in cui sia stata accertata la nullità dedotta.
La pronuncia impugnata è quindi errata e deve essere riformata.
Deve quindi essere esaminata nel merito la domanda proposta dal Parte_1 ed assorbita dal primo decidente, fondata sull'assunto della nullità del contratto per difetto di forma scritta.
A tale riguardo, però, occorre premettere che l'onere di dimostrare l'inesistenza della pattuizione scritta del contratto grava sull'attore, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa.
Le regole generali di riparto dell'onere probatorio, infatti, non subiscono deroghe per il fatto che egli abbia fondato la propria domanda sull'assunto dell'inesistenza del contratto.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costantemente orientata nell'affermare che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un pagina 6 di 10 risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8018 del 22/03/2021).
Con riferimento specifico ai contratti bancari, la prova dell'inesistenza della pattuizione scritta, richiesta dall'art. 117 TUB, ben può essere fornita dando dimostrazione di averne tempestivamente richiesto la copia all'istituto di credito senza ottenerla.
L'art. 119 T.U.B., infatti, attribuisce al cliente, oltre che a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto soggettivo ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto.
Tale diritto si estende per giurisprudenza costante anche ai contratti.
Il fatto che non vengano consegnati dalla banca, a seguito di formale richiesta, i contratti relativi ad un determinato rapporto, quindi, ben può essere ritenuto indice dell'inesistenza del relativo documento.
Il fatto che l'inerzia possa essere ulteriormente mantenuta anche a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo, poi, ben può essere valutato anche ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
Nel caso in esame, in effetti, il ha avanzato la richiesta di consegna Parte_1 della copia del documento, alla quale la banca ha risposto producendo una denuncia di smarrimento.
pagina 7 di 10 Il comportamento dell'Istituto di Credito, quindi, non è stato di mera inerzia, e conseguentemente non può essere univocamente interpretato quale indice dell'inesistenza del documento.
Per di più, è stata prodotta in giudizio la copia della prima pagina del contratto.
Tale documento costituisce un indizio in senso contrario alla mancanza della forma scritta del contratto, consentendo di presumere che una formale pattuizione vi sia stata in origine, per quanto, come allegato dalla banca,
l'originale sia poi andato smarrito.
Se ne deve inferire, quindi, che la prova della mancanza di forma scritta del contratto non è stata adeguatamente fornita, con conseguente necessità di rigettare la domanda di nullità.
L'appellante non ha specificamente impugnato la pronuncia di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., ma si ritiene che la stessa sia stata comunque travolta dalla riforma dell'ordinanza, che si estende anche alle statuizioni in punto di spese di lite.
La pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, infatti, costituisce una specifica applicazione del regime di soccombenza, presupponendo la condanna al pagamento delle spese di lite, come si desume dal richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15232 del
30/05/2024).
Venendo meno la pronuncia sulle spese per effetto della riforma della sentenza, quindi, viene travolta anche la condanna per responsabilità aggravata. Contr ha comunque chiesto nuovamente l'emissione di tale pronuncia di condanna.
Va però chiarito al riguardo che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. non può conseguire unicamente dall'infondatezza della domanda, anche se manifesta.
Il terzo comma non ripropone i criteri fissati dal primo comma per il risarcimento, ovvero l'avere agito con mala fede o colpa grave, ma deve comunque ritenersi che l'ambito di applicazione della disposizione sia circoscritto a tali ipotesi, non pagina 8 di 10 potendo giustificarsi un potere sanzionatorio del giudice, peraltro ufficioso, che sia scisso da criteri predeterminati.
È quindi necessario per giustificare la condanna che la parte abbia tenuto nel processo un comportamento scorretto, che abbia inciso sulla inutilità della sua celebrazione, ovvero sulla sua durata, tale da configurare un abuso dello strumento processuale.
Nel caso in esame non appaiono ravvisabili i presupposti per una condanna aggravata, essendosi la parte limitata a richiedere l'accertamento di un proprio diritto, come gli garantisce l'art. 24 della Costituzione, senza però essere riuscita a fornire una prova adeguata.
Né può giustificare una simile condanna il fatto che il procuratore della parte, dichiaratosi antistatario, abbia avanzato in altri giudizi domande analoghe, non essendo preclusa dal nostro ordinamento la possibilità che un avvocato difenda una molteplicità di soggetti portatori di interessi omogenei.
Le spese di lite, quindi, vanno regolate in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa Contr
e devono essere liquidate nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile e di bassa complessità della controversia ed all'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi nei due giudizi, e applicazione dei parametri minimi.
Non sussistono i presupposti a carico dell'appellante per il pagamento del contributo unificato in misura doppia, venendo formalmente accolta l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 10 l'ordinanza rg 2720/2022 Repert. n. 661/2023 del 19/04/2023 emessa dal
Tribunale di Siena, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto riforma l'ordinanza emessa in primo grado;
2. rigetta nel merito la domanda proposta da;
Parte_1
3. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
2.906 per il giudizio di primo grado ed € 3.473 per il giudizio di appello, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1000/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PANZIERI PAOLO,
APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 17.4.23, rg 2720/2022 resa dal Tribunale di
Siena
CONCLUSIONI
In data 10.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante:
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui in premessa, respingere l'appello presentato dal Signor poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e con integrale conferma dell spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28.11.22 adiva il Parte_1
Tribunale di Siena per chiedere nei confronti della Controparte_2 di “a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa
[...]
è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art.
125-bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Il ricorrente deduceva in particolare di avere ottenuto da Controparte_2 una linea di credito con carta c.d. revolving, rientrante nel campo
[...] di applicazione del credito al consumo, ed eccepiva che il contratto non era stato stipulato in forma scritta e gli erano stati consegnati solo gli estratti conto.
pagina 2 di 10 Il pertanto, deduceva la nullità del contratto in quanto non stipulato Parte_1 per scritto, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3 TUB, e conseguentemente il verificarsi dei presupposti di cui all'art. 125-bis, comma 9 TUB ovvero dell'art. 124 TUB, applicabile ratione temporis, e di cui all'art. 2033 c.c..
Si costituiva ritualmente la resistente la quale Controparte_2 eccepiva preliminarmente il difetto di interesse ad agire del ricorrente, sul presupposto che lo stesso era stato notiziato prima dell'introduzione del giudizio dello smarrimento dell'originale del contratto. Nel merito la banca chiedeva il rigetto della domanda ed risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa veniva decisa dopo essere stata istruita esclusivamente a mezzo delle produzioni documentali.
La sentenza impugnata
Con l'ordinanza Repert. n. 661/2023 del 19/04/2023 il Tribunale di Siena così statuiva:
“1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese Parte_1 processuali liquidate in € 1698.50 per compenso, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie e iva e c.p.a. come per legge
3) Letto l'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente dell'ulteriore importo di € 849,25”.
La decisione, per quanto qui di interesse, veniva così motivata:
«La giudicante in conformità a quanto deciso, in identiche fattispecie, dal
Tribunale di Siena, non puo' che rilevare, in capo al ricorrente, la carenza
d'interesse ad agire che, com'è noto quale condizione dell'azione dall'art. 100
c.p.c., si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez. lavoro, 17 maggio 2006, n. 11536), il cui accertamento deve essere compiuto in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della pagina 3 di 10 controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili, distinto dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2001, n. 4984);
Come si legge nei precedenti di quest'Ufficio, richiamati da parte resistente, la sua funzione è quella di evitare che il Giudice scenda all'esame del merito di una questione quando l'accoglimento della domanda sarebbe secundum ius, cioè sarebbe giusto, ma risulterebbe in concreto inutile per il soggetto che l'ha proposta;
in questo senso, l'interesse ad agire si ricollega al principio di economia processuale, appunto perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande fondate ma inutili, in cui l'accoglimento della domanda, in concreto, non servirebbe a nulla, non apporterebbe alcun beneficio al soggetto che l'ha proposta.
Come nei casi già esaminati, anche nel caso di specie, è pacifico, che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna del contratto, la in data 11.11.22 comunicava al difensore del ricorrente collega: “per CP_2 quanto concerne la documentazione relativa a Contratto di Carta di Credito
Revolving n. 5399640109312398, le significhiamo che, nonostante le ricerche effettuate, la stessa non è stata rinvenuta, come risulta dall'unita denuncia di smarrimento.
La denunzia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Montebello
Vicentino in data 11.11.22 è stata allegata (doc. 5).ma lo era stata anche da parte ricorrente .
La ha invece rinvenuto e prodotto la sola fotocopia della prima pagina di CP_2 tale contratto parte di , documento che a ben vedere, confermerebbe la forma scritta del contratto
E anche nel caso di specie , come nei precedenti il ricorrente si è limitato a chiedere al Giudice il mero accertamento della nullità e non la restituzione di somme illegittimamente acquisite dall'istituto bancario, e neppure l'accertamento
e la quantificazione del proprio credito restitutorio. pagina 4 di 10 In conclusione, quindi, la domanda, così come proposta, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Ogni altra questione rimane assorbita».
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_2
Contr
(di seguito anche APPELLATA o proponendo Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata ordinanza.
Parte appellante ritenendo la pronuncia gravata errata e ingiusta, la impugnava per un unico motivo di appello con il quale denunciava la “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 100 cpc, 1421 e 2697 cc, nonché artt. 115 e 116 cpc e art. 117 TUB”.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta innanzitutto l'affermazione del giudice secondo cui, in assenza di una domanda di tipo restitutorio, mancherebbe l'interesse del giudice ad una sentenza di accertamento della nullità del contratto. pagina 5 di 10 La critica è senz'altro fondata.
Nel caso in esame può ritenersi sussistente un diritto ad accertare la nullità del rapporto, a prescindere dal fatto che venga da subito chiesta la restituzione di somme indebitamente percepite dalla controparte.
Dal momento che il contratto di apertura della linea di credito con carta c.d. revolving implica l'instaurazione di un rapporto di durata, con applicazione nel tempo delle condizioni pattuite, sussiste certamente un interesse della parte a far accertare la loro eventuale nullità, quanto meno per rimuovere l'incertezza in ordine alla validità delle clausole da applicare alla fattispecie ai fini della futura applicazione, ovvero per interrompere il rapporto stesso.
Nei limiti della prescrizione del diritto, poi, l'azione di ripetizione ben potrà essere proposta in un diverso giudizio, nei limiti in cui sia stata accertata la nullità dedotta.
La pronuncia impugnata è quindi errata e deve essere riformata.
Deve quindi essere esaminata nel merito la domanda proposta dal Parte_1 ed assorbita dal primo decidente, fondata sull'assunto della nullità del contratto per difetto di forma scritta.
A tale riguardo, però, occorre premettere che l'onere di dimostrare l'inesistenza della pattuizione scritta del contratto grava sull'attore, trattandosi di un fatto costitutivo della sua pretesa.
Le regole generali di riparto dell'onere probatorio, infatti, non subiscono deroghe per il fatto che egli abbia fondato la propria domanda sull'assunto dell'inesistenza del contratto.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costantemente orientata nell'affermare che “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto
"fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un pagina 6 di 10 risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 8018 del 22/03/2021).
Con riferimento specifico ai contratti bancari, la prova dell'inesistenza della pattuizione scritta, richiesta dall'art. 117 TUB, ben può essere fornita dando dimostrazione di averne tempestivamente richiesto la copia all'istituto di credito senza ottenerla.
L'art. 119 T.U.B., infatti, attribuisce al cliente, oltre che a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto soggettivo ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto.
Tale diritto si estende per giurisprudenza costante anche ai contratti.
Il fatto che non vengano consegnati dalla banca, a seguito di formale richiesta, i contratti relativi ad un determinato rapporto, quindi, ben può essere ritenuto indice dell'inesistenza del relativo documento.
Il fatto che l'inerzia possa essere ulteriormente mantenuta anche a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo, poi, ben può essere valutato anche ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c.
Nel caso in esame, in effetti, il ha avanzato la richiesta di consegna Parte_1 della copia del documento, alla quale la banca ha risposto producendo una denuncia di smarrimento.
pagina 7 di 10 Il comportamento dell'Istituto di Credito, quindi, non è stato di mera inerzia, e conseguentemente non può essere univocamente interpretato quale indice dell'inesistenza del documento.
Per di più, è stata prodotta in giudizio la copia della prima pagina del contratto.
Tale documento costituisce un indizio in senso contrario alla mancanza della forma scritta del contratto, consentendo di presumere che una formale pattuizione vi sia stata in origine, per quanto, come allegato dalla banca,
l'originale sia poi andato smarrito.
Se ne deve inferire, quindi, che la prova della mancanza di forma scritta del contratto non è stata adeguatamente fornita, con conseguente necessità di rigettare la domanda di nullità.
L'appellante non ha specificamente impugnato la pronuncia di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., ma si ritiene che la stessa sia stata comunque travolta dalla riforma dell'ordinanza, che si estende anche alle statuizioni in punto di spese di lite.
La pronuncia di condanna per responsabilità aggravata, infatti, costituisce una specifica applicazione del regime di soccombenza, presupponendo la condanna al pagamento delle spese di lite, come si desume dal richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c. all'art. 91 c.p.c. (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15232 del
30/05/2024).
Venendo meno la pronuncia sulle spese per effetto della riforma della sentenza, quindi, viene travolta anche la condanna per responsabilità aggravata. Contr ha comunque chiesto nuovamente l'emissione di tale pronuncia di condanna.
Va però chiarito al riguardo che la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. non può conseguire unicamente dall'infondatezza della domanda, anche se manifesta.
Il terzo comma non ripropone i criteri fissati dal primo comma per il risarcimento, ovvero l'avere agito con mala fede o colpa grave, ma deve comunque ritenersi che l'ambito di applicazione della disposizione sia circoscritto a tali ipotesi, non pagina 8 di 10 potendo giustificarsi un potere sanzionatorio del giudice, peraltro ufficioso, che sia scisso da criteri predeterminati.
È quindi necessario per giustificare la condanna che la parte abbia tenuto nel processo un comportamento scorretto, che abbia inciso sulla inutilità della sua celebrazione, ovvero sulla sua durata, tale da configurare un abuso dello strumento processuale.
Nel caso in esame non appaiono ravvisabili i presupposti per una condanna aggravata, essendosi la parte limitata a richiedere l'accertamento di un proprio diritto, come gli garantisce l'art. 24 della Costituzione, senza però essere riuscita a fornire una prova adeguata.
Né può giustificare una simile condanna il fatto che il procuratore della parte, dichiaratosi antistatario, abbia avanzato in altri giudizi domande analoghe, non essendo preclusa dal nostro ordinamento la possibilità che un avvocato difenda una molteplicità di soggetti portatori di interessi omogenei.
Le spese di lite, quindi, vanno regolate in applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa Contr
e devono essere liquidate nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore indeterminabile e di bassa complessità della controversia ed all'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi nei due giudizi, e applicazione dei parametri minimi.
Non sussistono i presupposti a carico dell'appellante per il pagamento del contributo unificato in misura doppia, venendo formalmente accolta l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
pagina 9 di 10 l'ordinanza rg 2720/2022 Repert. n. 661/2023 del 19/04/2023 emessa dal
Tribunale di Siena, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto riforma l'ordinanza emessa in primo grado;
2. rigetta nel merito la domanda proposta da;
Parte_1
3. condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
2.906 per il giudizio di primo grado ed € 3.473 per il giudizio di appello, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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