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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7624/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv. PASETTO PAOLO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo unitamente all'avv.
SCALA MARCO;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in CATANIA presso lo studio dell'Avv.
CURRAO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate con le note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo 2580/23, con cui il Tribunale di Verona l'ha condannata al pagamento dell'importo di euro 29.000,00 nei confronti di , deducendo che da una corretta Controparte_1 interpretazione dell'art. 3 della scrittura privata sottoscritta il
31.7.2019 emergerebbe la volontà delle parti di limitare temporalmente per 24 mesi (decorrenti dall'atto notarile) tutte le intese intercorse tra gli eredi di in ordine alla Parte_2 vendita del complesso immobiliare sito in Castelnuovo del Garda, via Trento n. 102, censito in catasto al foglio 12, mappale 75, sub
1, 2, 3, sicché, una volta decorso tale termine, sarebbe divenuta inefficace anche la pattuizione (posta a fondamento della pretesa creditoria), contenuta all'art. 3, punto 3.1, lett. d), in cui veniva convenuto che “il corrispettivo per la vendita dell'Immobile sarà così ripartito tra le Parti: il 40% (quaranta per cento) ad e il Pt_1 restante 60% (sessanta per cento) ai Figli, da suddividersi tra loro in parti uguali”.
In via subordinata, per il caso in cui dovesse ritenersi ancora efficace la pattuizione predetta, ha chiesto che il Parte_1 credito azionato venga decurtato delle quote di spese spettanti a e anticipate dall'opponente, pari ad euro Controparte_1
2.405,12.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 26.594,88, ritenendo come il termine di 24 mesi previsto dall'accordo dovesse applicarsi soltanto all'obbligazione, assunta dai coeredi, di non alienare singolarmente la propria quota dell'immobile per cui è causa.
La causa è stata istruita documentalmente e in data 20.2.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che l'opposizione promossa da sia fondata e meriti accoglimento. Parte_1
pagina 2 di 4 L'interpretazione della scrittura suggerita da parte opponente appare, invero, maggiormente conforme alle regole di interpretazione dettate dagli artt. 1362 ss. c.c.
Va, in particolare, rilevato come l'interpretazione secondo cui il termine di ventiquattro mesi previsto all'art.
3.3 della scrittura privata sia applicabile al complesso delle previsioni dirette a regolare la vendita dell'immobile, e non solo a quella inerente alla gestione della quota di comproprietà, trovi riscontro nella circostanza che:
a) L'art. 3.3, prevedendo che, alla scadenza del termine, le parti possano prorogare per iscritto “le intese oggetto della presente
Scrittura Privata in merito alla vendita dell'Immobile” impone di ritenere che, a perdere efficacia dopo la scadenza del termine di
24 mesi, sia non soltanto la previsione concernente la non alienabilità della quota, ma tutti gli ulteriori accordi relativi alla vendita del cespite, deponendo in tal senso l'uso del sostantivo al plurale (art. 1362, comma 1, c.c.);
b) Tale esegesi è poi avvalorata dall'art.
2.1 dell'accordo che, utilizzando la medesima espressione “le intese concordate tra le parti […] sulla base del successivo articolo 3”, conferma proprio che l'art. 3 contiene una pluralità di pattuizioni, da considerare complessivamente in ordine all'aspetto relativo alla vendita dell'immobile (art. 1363 c.c.);
c) Come correttamente rilevato pure da parte opponente,
l'interpretazione proposta da , secondo cui le Controparte_1 previsioni diverse da quella contenuta all'art.
3.3 della scrittura, sarebbero tuttora efficaci, avrebbe condotto ad esiti evidentemente illogici e contrari all'intenzione dei contraenti, consistente nell'agevolare la vendita del cespite immobiliare
(art. 1362, comma 1, c.c.), comportando: i) l'obbligo di applicare
(in tal caso, evidentemente, in modo proporzionale) il prezzo minimo stabilito all'art.
3.1. lett a) pure nella vendita pro quota;
pagina 3 di 4 ii) l'obbligo di acquisire il consenso degli altri comproprietari in ordine al nominativo dell'agente immobiliare cui affidare la vendita della quota da parte di ciascun comproprietario;
iii)
l'obbligo per di corrispondere ai figli una parte del Parte_1 prezzo (pari al 10%) pur in caso di vendita della propria quota pari al 50% e alla conservazione della garanzia e responsabilità per la vendita dell'immobile pari, sempre, al 50% (art.
3.1. lett.
b).
Alla luce delle considerazioni appena esposte, va ritenuta infondata la pretesa di di ottenere dalla madre Controparte_1 la maggiore somma, pari al 20% del ricavato della compravendita, essendo circostanza pacifica che gli accordi in ordine alla vendita dell'immobile, successivamente allo scadere del termine di 24 mesi, non sono stati prorogati per iscritto dagli eredi.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(escluse per la fase istruttoria e diminuite per quella decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi e € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 17 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7624/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv. PASETTO PAOLO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo unitamente all'avv.
SCALA MARCO;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in CATANIA presso lo studio dell'Avv.
CURRAO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate con le note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo 2580/23, con cui il Tribunale di Verona l'ha condannata al pagamento dell'importo di euro 29.000,00 nei confronti di , deducendo che da una corretta Controparte_1 interpretazione dell'art. 3 della scrittura privata sottoscritta il
31.7.2019 emergerebbe la volontà delle parti di limitare temporalmente per 24 mesi (decorrenti dall'atto notarile) tutte le intese intercorse tra gli eredi di in ordine alla Parte_2 vendita del complesso immobiliare sito in Castelnuovo del Garda, via Trento n. 102, censito in catasto al foglio 12, mappale 75, sub
1, 2, 3, sicché, una volta decorso tale termine, sarebbe divenuta inefficace anche la pattuizione (posta a fondamento della pretesa creditoria), contenuta all'art. 3, punto 3.1, lett. d), in cui veniva convenuto che “il corrispettivo per la vendita dell'Immobile sarà così ripartito tra le Parti: il 40% (quaranta per cento) ad e il Pt_1 restante 60% (sessanta per cento) ai Figli, da suddividersi tra loro in parti uguali”.
In via subordinata, per il caso in cui dovesse ritenersi ancora efficace la pattuizione predetta, ha chiesto che il Parte_1 credito azionato venga decurtato delle quote di spese spettanti a e anticipate dall'opponente, pari ad euro Controparte_1
2.405,12.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di euro 26.594,88, ritenendo come il termine di 24 mesi previsto dall'accordo dovesse applicarsi soltanto all'obbligazione, assunta dai coeredi, di non alienare singolarmente la propria quota dell'immobile per cui è causa.
La causa è stata istruita documentalmente e in data 20.2.2025 è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che l'opposizione promossa da sia fondata e meriti accoglimento. Parte_1
pagina 2 di 4 L'interpretazione della scrittura suggerita da parte opponente appare, invero, maggiormente conforme alle regole di interpretazione dettate dagli artt. 1362 ss. c.c.
Va, in particolare, rilevato come l'interpretazione secondo cui il termine di ventiquattro mesi previsto all'art.
3.3 della scrittura privata sia applicabile al complesso delle previsioni dirette a regolare la vendita dell'immobile, e non solo a quella inerente alla gestione della quota di comproprietà, trovi riscontro nella circostanza che:
a) L'art. 3.3, prevedendo che, alla scadenza del termine, le parti possano prorogare per iscritto “le intese oggetto della presente
Scrittura Privata in merito alla vendita dell'Immobile” impone di ritenere che, a perdere efficacia dopo la scadenza del termine di
24 mesi, sia non soltanto la previsione concernente la non alienabilità della quota, ma tutti gli ulteriori accordi relativi alla vendita del cespite, deponendo in tal senso l'uso del sostantivo al plurale (art. 1362, comma 1, c.c.);
b) Tale esegesi è poi avvalorata dall'art.
2.1 dell'accordo che, utilizzando la medesima espressione “le intese concordate tra le parti […] sulla base del successivo articolo 3”, conferma proprio che l'art. 3 contiene una pluralità di pattuizioni, da considerare complessivamente in ordine all'aspetto relativo alla vendita dell'immobile (art. 1363 c.c.);
c) Come correttamente rilevato pure da parte opponente,
l'interpretazione proposta da , secondo cui le Controparte_1 previsioni diverse da quella contenuta all'art.
3.3 della scrittura, sarebbero tuttora efficaci, avrebbe condotto ad esiti evidentemente illogici e contrari all'intenzione dei contraenti, consistente nell'agevolare la vendita del cespite immobiliare
(art. 1362, comma 1, c.c.), comportando: i) l'obbligo di applicare
(in tal caso, evidentemente, in modo proporzionale) il prezzo minimo stabilito all'art.
3.1. lett a) pure nella vendita pro quota;
pagina 3 di 4 ii) l'obbligo di acquisire il consenso degli altri comproprietari in ordine al nominativo dell'agente immobiliare cui affidare la vendita della quota da parte di ciascun comproprietario;
iii)
l'obbligo per di corrispondere ai figli una parte del Parte_1 prezzo (pari al 10%) pur in caso di vendita della propria quota pari al 50% e alla conservazione della garanzia e responsabilità per la vendita dell'immobile pari, sempre, al 50% (art.
3.1. lett.
b).
Alla luce delle considerazioni appena esposte, va ritenuta infondata la pretesa di di ottenere dalla madre Controparte_1 la maggiore somma, pari al 20% del ricavato della compravendita, essendo circostanza pacifica che gli accordi in ordine alla vendita dell'immobile, successivamente allo scadere del termine di 24 mesi, non sono stati prorogati per iscritto dagli eredi.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(escluse per la fase istruttoria e diminuite per quella decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi e € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 17 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4