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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2522/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2022 promossa da:
(C.F. ) , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CT), ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cassì del foro di Catania– pec , Email_1
ATTORE OPPONENTE contro in persona del suo legale Controparte_1 limbeni n. 3, capitale sociale CP_1
Euro 7.453.450.788,44, interamente versat ice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Gruppo IVA - Partita IVA CP_1 P.IVA_1
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, REA SI - 97869, P.IVA_2
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_1
- codice Banca , Codice Gruppo 01030.6, ha incorp
[...] P.IVA_3
Controparte_3
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ), giusta
[...] CP_1 P.IVA_4
l 20.04.2023 ai rogiti del Dott. Notaio 7/racc. Persona_1 CP_1
), registrato in in data 21.0 5, Serie 1T resentata e difesa, CP_1
Avv.ti Alessa Fantini (C.F. ) e Paolo Rosini (C.F. C.F._2
) del Foro di Firenze, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le C.F._3
o telefax al n. 055-490182 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 Email_3 loro studi oreg CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese alla udienza del 25.1.2025. pagina 1 di 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
E'omesso lo svolgimento dettagliato del processo come consentito dall'art. 132 c.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo emesso dal Tribuna (RG. n. 1526/2022), munito di provvisoria esecutività in data 28.07.2022, col quale, ad istanza di
[...]
Controparte_3
[...]
dei beni oggetto dei contratti di Controparte_4 leasing nn. 1171613 e 1172225, e precisamente con riferimento al contratto di leasing n. 1171613: gru a cavalletto 181, matricola dell'argano di sollevamento n. 181/a, n. 4 gambe per gru a cavalletto da ton 30 avente la lunghezza di mt 12+3+3, n. 2 tralicci per chiusura gamba, n. 2 coppelle per chiusure gamba superiori, n. 2 distanziatori per inquadramento ponti, ml 42 di corrimano per protezione ponte superiore, n. 1 carrello argano da ton 30, n. 2 carrelli di base con ruote folli, n. 1 protezione per carrello argano, n. 3 fusti di smalto, n. 1 fusto di diluente, n. 4 tamponi, n. 1 avvolgicavo, n. 3 fogli di lamiera gregata, ml 100 di cavo alta pressione, n. 2 ponti di mt 18, n. 2 balconi, n. 2 carrelli motrici di base;
con riferimento al contratto di leasing n. 1172225: granigliatrice a tappeto metallico tipo stl/a 600/2tr filtro a maniche tipo fa 40 con ciclone, matricola n. 2275, macchinario fornito completo di marchio ce, dichiarazione di conformità ce e conforme al d.l. 81 del 9/4/08, nonché, di provvedere al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_4
199.073,02, oltre interessi di mora sul capitale (€ 119.957,74), al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annuo, ex art. 7 delle condizioni particolari del contratto e art. 5 delle condizioni generali del contratto, dal 17.06.2022 sino al giorno dell'effettivo saldo, oltre alle spese legali liquidate in € 2.135,00 per competenze professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione- l'ingiunto deduceva i seguenti motivi di doglianza:
a) intervenuta prescrizione ordinaria dell'asserito diritto di credito, avente pacificamente termine decennale ex art. 2946 c.c., considerato che l'inadempimento risalirebbe già alla data del 30.11.2011 per il contratto n. 1171613 e dalla data del 10.11.2011 per il contratto n. 1172225, potendo al più la banca potrà agire esclusivamente per l'asserito credito (apparente) a partire dal 20.10.2012;
b) che i contratti di leasing si sarebbero risolti ben prima della naturale scadenza degli stessi per inadempimento dell'utilizzatrice concretato almeno a partire dal 30.11.2011 (contratto n. 1171613) e dal 10.11.2011 (contratto n. 1172225);
c) che la banca, invece di comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, ha preferito attendere per oltre un decennio, persino ben oltre la sua naturale scadenza, così compiendo un abuso di diritto;
d) che, in forza del disposto di cui all'art. 1526 c.c., la clausola risolutiva di cui all'art. 17 dei contratti in causa è nulla, sicché l'opposta deve essere condannata alla restituzione di tutto pagina 2 di 9 quanto percepito a titolo di canoni (capitale, interessi, corrispettivi e di mora) ed oneri derivanti dal contratto di locazione finanziaria in causa, fatto salvo il riconoscimento di un equo indennizzo;
e) la non debenza degli interessi di mora reclamati dalla banca, attesa la pretestuosità nonché la mala fede della banca, nell'agire solo dopo dieci anni dall'asserito inadempimento, anche al fine di far maturare gli interessi di mora;
f) l'indeterminatezza del tasso pattuito.
Concludeva quindi affinchè “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i.) Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ii.) nel merito, accertare e dichiarare la decadenza della banca dalla facoltà di agire avverso l'odierno opponente per intervenuta prescrizione ordinaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto quanto al credito azionato;
iii.) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare che i contratti in causa sono stati risolti per inadempimento e non per scadenza naturale del contratto e, per l'effetto, applicare l'art. 17 delle condizioni generali di contratto;
iv.) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1419 c.c. della clausola risolutiva di cui all'art. 17 per evidente squilibrio di rapporti economici tra le parti, e per l'effetto applicare, in via analogica, il disposto di cui all'art. 1526 c.c. con conseguente retrocessione alla odierna opponente di tutti i canoni corrisposti, salvo il riconoscimento di un equo indennizzo per l'utilizzo della cosa locata;
v.) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare l'abuso del diritto della banca e, per l'effetto, statuisca in ordine all'applicazione dell'art. 17; vi.) in subordine, accertare e dichiarare la condotta violativa dei principi di buona fede della banca e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli interessi di mora maturati in capo all'odierno opponente;
vii.) in estremo subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola di adeguamento degli interessi per indeterminatezza/indeterminabilità della stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 c.c. e 1419 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva la conferma dell'opposto provvedimento monitorio, previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione concessa chiedendo che “l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: I) In via preliminare: - rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 637/2022, RG. n. 1526/2022, emesso in data 28.07.2022 dal Tribunale di Siena, non sussistendo i motivi ex art. 649 c.p.c per tutto quanto dedotto in narrativa;
II) NEL MERITO: In tesi: respingere l'opposizione avversaria promossa dal Sig. nato il [...] a [...]̀ (CT), ivi Parte_1 residente in [...] (c.f. ), in quanto infondata in fatto ed in C.F._1 diritto per tutti i motivi dedottiin narrat egralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 637/2022, RG. n. 1526/2022, emesso provvisoriamente esecutivo in data 28.07.2022 dal Tribunale di Siena In ipotesi: condannare comunque il Sig. nato il [...] a [...]̀ (CT), ivi Parte_1 residente in [...] (c.f. ) per le causali di cui in narrativa alla C.F._1 riconsegna ed il rilascio a favore di dei beni oggetto dei contratti di locazione Controparte_5 finanziaria nn. 1171613 e 11 to di leasing n. 1171613: GRU A CAVALLETTO 181, MATRICOLA DELL'ARGANO DI SOLLEVAMENTO N. 181/A, N. 4 GAMBE PER GRU A CAVALLETTO DA TON 30 AVENTE LA
DI MT 12+3+3, N. 2 TRALICCI PER CHIUSURA GAMBA, N. 2 Parte_2
R CHIUSURE GAMBA SUPERIORI, N. 2 DISTANZIATORI PER pagina 3 di 9 INQUADRAMENTO PONTI, ML 42 DI CORRIMANO PER PROTEZIONE PONTE SUPERIORE, N. 1 DA TON 30, N. 2 Controparte_6 Parte_3
CON RUOTE FOL PER EL CP_6 [...]
, N. 1 , N. 4 N. 1 AVVOLGICAVO, CP_7 Controparte_8 CP_9
100 , N. 2 Controparte_10 Controparte_11
DI 2 o come CP_12 CP_13 Parte_4 critto e precisato dell va al s o di leasing n. 1172225: GRANIGLIATRICE A TAPPETO METALLICO TIPO STL/A 600/2TR FILTRO A MANICHE TIPO FA 40 CON CICLONE, MATRICOLA N. 2275, MACCHINARIO FORNITO COMPLETO DI MARCHIO CE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE E CONFORME AL D.L. 81 DEL 9/4/08, il tutto come meglio descritto e precisato della fattura relativa al suo acquisto (cfr doc. 5); nonché al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno ed equo compenso in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, a favore di della somma complessiva di € 199.073,02, oltre interessi di mora sul Controparte_4 ca ciale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annuo, ex art. 7 delle condizioni particolari del contratto e art. 5 delle condizioni generali del contratto, dal 17.06.2022 sino al giorno dell'effettivo saldo, ovvero in ipotesi subordinata, della maggiore o minor somma che sarà accertata ovvero in via ulteriormente gradata, che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, venivano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza riservata veniva reietta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto provvedimento monitorio e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, poi differita a seguito di VT 18/2024 con la quale la scrivente veniva designata supplente del ruolo.
All'esito della udienza della udienza del 27.1.2025 tenuta in forma cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** ***
L'opposizione è infondata.
Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
pagina 4 di 9 Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento (o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anche in tema di contratto di leasing, il concedente è dunque tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante avendo dimesso in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato, producendo: doc. 1) Copia contratto di locazione finanziaria n. 1171613; • doc. 2) Copia fattura n. 01 del 08.01.2010; • doc. 3) Copia verbale di constatazione e presa in consegna del bene;
• doc. 4) Copia contratto di locazione finanziaria n. 1172225; • doc. 5) Copia fattura n. 1698/09 del 21.12.2009; • doc. 6) Copia verbale di constatazione e presa in consegna del bene • doc. 7) Estratto conto contratto n. 1171613; • doc. 8) Certificazione ex art. 50 T.U.B. contratto n. 1171613; • doc. 9) Estratto conto contratto n. 1172225; • doc. 10) Certificazione ex art. 50 T.U.B. contratto n. 1172225, • doc. 11) Visura camerale Controparte_14
cfr fascicolo monitorio la cui num
[...] parte ingiungente).
Anche solo i documenti suindicati sono sufficienti a provare il credito dell'opposta; infatti, occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3949/2018) abbia correttamente precisato che, in tema di locazione finanziaria, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento;
questo perché, in tema di rapporti di leasing, non può pretendersi a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto”, non trattandosi di un contratto di conto corrente regolato dall'art. 1823 e segg. c.c..
L'opposta ha poi dedotto l'inadempimento dell'Utilizzatrice, invero non contestato dall'opponente, così come non è stata contestata la mancata restituzione dei beni oggetto dei su indicati contratti di leasing.
Sul piano logico, va ora affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il quale, ha evidenziato l'intervenuta prescrizione decennale dei canoni maturati dalla data del 30.11.2011 alla data del 20.09.2012 per il contratto di locazione finanziaria n. 1171613 e dalla data del 10.11.2011 alla data del 20.09.2012 per il diverso contratto di locazione finanziaria n. 1172225.
pagina 5 di 9 Tale assunto non è corretto.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che ove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo, come nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (Cass. n. 2086/2008), che decorre dalla scadenza dell'ultima rata pattuita (o dalla risoluzione del rapporto), posto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non potrebbe legittimamente pretendere il pagamento (cfr. mutatis mutandis Cassazione civile , sez. III , 10/02/2023 , n. 4232: “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”; in termini, in fattispecie di leasing, nella giurisprudenza di merito, Trib. Siena sent. n. 533 del 21 giugno 2022; Tribunale di Milano sent. n. 566 del 28.1.2021).
Nella specie, il contratto di leasing n. 1171613 (cfr. doc.1 del monitorio) è stato stipulato in data 10.11.2009, con ultimo rateo fatturato in data 30 luglio 2016 e riscatto a settembre 2016; mentre il contratto di leasing n. 1172225 è stato stipulato in data 10.12.2009, con ultimo rateo fatturato in data 10 Agosto 2016 e riscatto a settembre 2016. Conseguentemente alcuna intervenuta prescrizione può ritenersi maturata.
Venendo alla ulteriore contestazione circa l'asserita risoluzione dei contratti di leasing non può essere condivisa l'impostazione di parte opponente già nelle premesse fattuali.
La difesa del argomenta che i contratti di causa sia siano sciolti non per naturale Pt_1 scadenza, ma a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore risalente al mancato pagamento dei canoni per il contratto n. 117163 a partire dal 30.11.2011 e per il contratto n. 1261019 già a partire dalla data del 10.11.2011.
Nel caso di specie, la parte adempiente ossia la Concedente MPS L&F, ha fatto valere la scadenza dei contratti di leasing ed ha ritenuto di non azionare la risoluzione dei medesimi in forza della clausola risolutiva.
L' opposta non si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, sicché non si è verificata alcuna risoluzione anticipata del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'effetto risolutivo si produce al momento in cui la parte interessata dichiara all'altra la volontà di avvalersi della clausola in questione.
Per quanto detto sopra, anche in applicazione dell'oramai consolidato principio della ragione più liquida, risulta irrilevante indagare sulla validità e/o legittimità della clausola contenuta nell'art. 17 della condizioni generali dei contratti di leasing oggi sub iudice.
Tale facoltà, peraltro, è perfettamente conforme al potere di autonomia privata del contraente adempiente, in alcun modo lesiva della buona fede contrattuale.
Vieppiù che il debitore non ha mai messo in mora la creditrice onde addivenire al pagina 6 di 9 pagamento del proprio debito ovvero alla restituzione dei beni, ma ha continuato a detenerli pur sussistendo l'inadempimento al pagamento dei canoni pattuiti.
Secondo parte opponente la tolleranza della concedente di fronte al suo inadempimento (più precisamente, l'avere la concedente agito solo per l'adempimento, mediante ricorso per l'ingiunzione oggi impugnato, senza avvalersi della clausola risolutiva espressa) rappresenterebbe un “grave abuso del diritto”, cui si dovrebbe rimediare accertando una sorta di risoluzione stragiudiziale verificatasi come se la concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa (cosa che, in tesi di parte resistente, essa avrebbe dovuto fare), in sostanza, secondo parte attrice formale, l'abuso del diritto (di risolvere il rapporto contrattuale) consisterebbe nel fatto di non averlo esercitato, pur sussistendone i presupposti.
E' evidente – in termini generali – che il titolare di un diritto (in questo caso, di un diritto potestativo) non può essere obbligato ad esercitarlo, perché, in tal caso, non si tratterebbe più di un diritto, ma, appunto, di un obbligo.
Questa giudicante onoraria ritiene al limite del paradossale, l'impostazione di parte opponente , dovendosi osservare che il rimedio contro l'ipotizzato “abuso del diritto” (rectius: comportamento contrario all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., e all'obbligo di correttezza nel rapporto obbligatorio, di cui all'art. 1175 c.c.) non potrebbe certo essere la risoluzione del contratto come se la concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa (una sorta di tutela reale del dovere di buona fede).
Ragionare in questi termini contrasta apertamente con la natura potestativa della clausola risolutiva espressa.
Ciò posto anche tale ultimo aspetto risulta infondato.
Quanto alla dedotta indeterminatezza della clausola relativa gli interessi di mora sia bastevole osservare, come correttamente posto in luce dalla difesa della convenuta opposta che l'attore opponente contesta la clausola di “adeguamento del corrispettivo” affermandone la indeterminatezza: “ Sull'indeterminatezza/indeterminabilità della clausola relativa agli interessi di mora. - Senza recesso alcuno dalle deduzioni ed eccezioni che precedono, in via gradata, deve, altresì, rilevarsi la nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 c.c. e 1346 c.c., del canone di locazione finanziaria. Ciò in quanto il contratto prevede un documento denominato “adeguamento del corrispettivo” che ha lo scopo di adeguare il corrispettivo corrisposto con cadenza annuale in relazione alle variazioni del tasso Media Mensile Euribor 3 M.L./360 (tasso di correlazione) rispetto al valore dello 0,779% del tasso di riferimento, come da preciso prospetto allegato al contratto…. Orbene, è evidente che il superiore calcolo è caratterizzato non solo da altissima complessità tecnica, incomprensibile a chi non abbia particolari competenze in tema di matematica finanziaria, ma rende, altresì, il tasso indeterminato.” ( cfr atto di citazione in opposizione pagg. 17).
Al netto del fatto che la clausola di adeguamento del corrispettivo non è in alcun modo relativa agli interessi di mora, rispetto alla quale ultima non risultano sollevate in fatto eccezioni e/o contestazioni, sia bastevole osservare che nel contratto n. 1171613 risultano pagina 7 di 9 indicati il numero e l'importo dei canoni, il TAE del 4.5843 % (v. pag. 2 del contratto, fasc. monitorio), nonché le modalità di adeguamento del corrispettivo con relativo prospetto (v. pag. 5, contratto, fasc. monitorio); nel contratto n. 1172225 risultano indicati il numero e l'importo dei canoni, il TAE del 4.1558 % (v. pag. 2 del contratto, fasc. monitorio), nonché le modalità di adeguamento del corrispettivo con relativo prospetto (v. pag. 5, contratto, fasc. monitorio).
Conseguentemente l'impugnata clausola di adeguamento del corrispettivo risultava allora, come ora, perfettamente determinata e determinabile ( cfr. prospetto riportato a pag. 5 del doc. 1 e pag 5 del doc. 4 del monitorio) con conseguente inammissibilità della richiesta CTU contabile che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Per quanto sopra dedotto l'eccezione è infondata.
Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione deve essere definitivamente reietta, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo secondo parametri prossimi al mino edittale, stante la natura documentale della controversia, l'assenza di questioni di diritto controverse.
La domanda ex art. 96 avanzata da parte opposta non può trovare accoglimento
La domanda di cui all'art. 96 I comma cpc presuppone pur sempre la prova, dell'an e del quantum debeatur, e comunque pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, liquidabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. n.17902/10).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economica.
La facoltà di liquidazione equitativa non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente subito.
In ragione di quanto sopra la predetta domanda accessoria deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 637/22 datato 1.7.2022 e pubblicato in data 28.7.22, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
pagina 8 di 9 Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta opposta Controparte_3
(ora Controparte_1
€ 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 22 maggio 2025 Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2022 promossa da:
(C.F. ) , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(CT), ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Cassì del foro di Catania– pec , Email_1
ATTORE OPPONENTE contro in persona del suo legale Controparte_1 limbeni n. 3, capitale sociale CP_1
Euro 7.453.450.788,44, interamente versat ice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Gruppo IVA - Partita IVA CP_1 P.IVA_1
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, REA SI - 97869, P.IVA_2
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_1
- codice Banca , Codice Gruppo 01030.6, ha incorp
[...] P.IVA_3
Controparte_3
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ), giusta
[...] CP_1 P.IVA_4
l 20.04.2023 ai rogiti del Dott. Notaio 7/racc. Persona_1 CP_1
), registrato in in data 21.0 5, Serie 1T resentata e difesa, CP_1
Avv.ti Alessa Fantini (C.F. ) e Paolo Rosini (C.F. C.F._2
) del Foro di Firenze, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le C.F._3
o telefax al n. 055-490182 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 Email_3 loro studi oreg CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rese alla udienza del 25.1.2025. pagina 1 di 9
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
E'omesso lo svolgimento dettagliato del processo come consentito dall'art. 132 c.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo emesso dal Tribuna (RG. n. 1526/2022), munito di provvisoria esecutività in data 28.07.2022, col quale, ad istanza di
[...]
Controparte_3
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dei beni oggetto dei contratti di Controparte_4 leasing nn. 1171613 e 1172225, e precisamente con riferimento al contratto di leasing n. 1171613: gru a cavalletto 181, matricola dell'argano di sollevamento n. 181/a, n. 4 gambe per gru a cavalletto da ton 30 avente la lunghezza di mt 12+3+3, n. 2 tralicci per chiusura gamba, n. 2 coppelle per chiusure gamba superiori, n. 2 distanziatori per inquadramento ponti, ml 42 di corrimano per protezione ponte superiore, n. 1 carrello argano da ton 30, n. 2 carrelli di base con ruote folli, n. 1 protezione per carrello argano, n. 3 fusti di smalto, n. 1 fusto di diluente, n. 4 tamponi, n. 1 avvolgicavo, n. 3 fogli di lamiera gregata, ml 100 di cavo alta pressione, n. 2 ponti di mt 18, n. 2 balconi, n. 2 carrelli motrici di base;
con riferimento al contratto di leasing n. 1172225: granigliatrice a tappeto metallico tipo stl/a 600/2tr filtro a maniche tipo fa 40 con ciclone, matricola n. 2275, macchinario fornito completo di marchio ce, dichiarazione di conformità ce e conforme al d.l. 81 del 9/4/08, nonché, di provvedere al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_4
199.073,02, oltre interessi di mora sul capitale (€ 119.957,74), al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annuo, ex art. 7 delle condizioni particolari del contratto e art. 5 delle condizioni generali del contratto, dal 17.06.2022 sino al giorno dell'effettivo saldo, oltre alle spese legali liquidate in € 2.135,00 per competenze professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione- l'ingiunto deduceva i seguenti motivi di doglianza:
a) intervenuta prescrizione ordinaria dell'asserito diritto di credito, avente pacificamente termine decennale ex art. 2946 c.c., considerato che l'inadempimento risalirebbe già alla data del 30.11.2011 per il contratto n. 1171613 e dalla data del 10.11.2011 per il contratto n. 1172225, potendo al più la banca potrà agire esclusivamente per l'asserito credito (apparente) a partire dal 20.10.2012;
b) che i contratti di leasing si sarebbero risolti ben prima della naturale scadenza degli stessi per inadempimento dell'utilizzatrice concretato almeno a partire dal 30.11.2011 (contratto n. 1171613) e dal 10.11.2011 (contratto n. 1172225);
c) che la banca, invece di comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, ha preferito attendere per oltre un decennio, persino ben oltre la sua naturale scadenza, così compiendo un abuso di diritto;
d) che, in forza del disposto di cui all'art. 1526 c.c., la clausola risolutiva di cui all'art. 17 dei contratti in causa è nulla, sicché l'opposta deve essere condannata alla restituzione di tutto pagina 2 di 9 quanto percepito a titolo di canoni (capitale, interessi, corrispettivi e di mora) ed oneri derivanti dal contratto di locazione finanziaria in causa, fatto salvo il riconoscimento di un equo indennizzo;
e) la non debenza degli interessi di mora reclamati dalla banca, attesa la pretestuosità nonché la mala fede della banca, nell'agire solo dopo dieci anni dall'asserito inadempimento, anche al fine di far maturare gli interessi di mora;
f) l'indeterminatezza del tasso pattuito.
Concludeva quindi affinchè “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa: i.) Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ii.) nel merito, accertare e dichiarare la decadenza della banca dalla facoltà di agire avverso l'odierno opponente per intervenuta prescrizione ordinaria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto quanto al credito azionato;
iii.) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare che i contratti in causa sono stati risolti per inadempimento e non per scadenza naturale del contratto e, per l'effetto, applicare l'art. 17 delle condizioni generali di contratto;
iv.) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1419 c.c. della clausola risolutiva di cui all'art. 17 per evidente squilibrio di rapporti economici tra le parti, e per l'effetto applicare, in via analogica, il disposto di cui all'art. 1526 c.c. con conseguente retrocessione alla odierna opponente di tutti i canoni corrisposti, salvo il riconoscimento di un equo indennizzo per l'utilizzo della cosa locata;
v.) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare l'abuso del diritto della banca e, per l'effetto, statuisca in ordine all'applicazione dell'art. 17; vi.) in subordine, accertare e dichiarare la condotta violativa dei principi di buona fede della banca e, per l'effetto, dichiarare la non debenza degli interessi di mora maturati in capo all'odierno opponente;
vii.) in estremo subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità della clausola di adeguamento degli interessi per indeterminatezza/indeterminabilità della stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1346 c.c. e 1419 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva la conferma dell'opposto provvedimento monitorio, previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione concessa chiedendo che “l'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia: I) In via preliminare: - rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 637/2022, RG. n. 1526/2022, emesso in data 28.07.2022 dal Tribunale di Siena, non sussistendo i motivi ex art. 649 c.p.c per tutto quanto dedotto in narrativa;
II) NEL MERITO: In tesi: respingere l'opposizione avversaria promossa dal Sig. nato il [...] a [...]̀ (CT), ivi Parte_1 residente in [...] (c.f. ), in quanto infondata in fatto ed in C.F._1 diritto per tutti i motivi dedottiin narrat egralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 637/2022, RG. n. 1526/2022, emesso provvisoriamente esecutivo in data 28.07.2022 dal Tribunale di Siena In ipotesi: condannare comunque il Sig. nato il [...] a [...]̀ (CT), ivi Parte_1 residente in [...] (c.f. ) per le causali di cui in narrativa alla C.F._1 riconsegna ed il rilascio a favore di dei beni oggetto dei contratti di locazione Controparte_5 finanziaria nn. 1171613 e 11 to di leasing n. 1171613: GRU A CAVALLETTO 181, MATRICOLA DELL'ARGANO DI SOLLEVAMENTO N. 181/A, N. 4 GAMBE PER GRU A CAVALLETTO DA TON 30 AVENTE LA
DI MT 12+3+3, N. 2 TRALICCI PER CHIUSURA GAMBA, N. 2 Parte_2
R CHIUSURE GAMBA SUPERIORI, N. 2 DISTANZIATORI PER pagina 3 di 9 INQUADRAMENTO PONTI, ML 42 DI CORRIMANO PER PROTEZIONE PONTE SUPERIORE, N. 1 DA TON 30, N. 2 Controparte_6 Parte_3
CON RUOTE FOL PER EL CP_6 [...]
, N. 1 , N. 4 N. 1 AVVOLGICAVO, CP_7 Controparte_8 CP_9
100 , N. 2 Controparte_10 Controparte_11
DI 2 o come CP_12 CP_13 Parte_4 critto e precisato dell va al s o di leasing n. 1172225: GRANIGLIATRICE A TAPPETO METALLICO TIPO STL/A 600/2TR FILTRO A MANICHE TIPO FA 40 CON CICLONE, MATRICOLA N. 2275, MACCHINARIO FORNITO COMPLETO DI MARCHIO CE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE E CONFORME AL D.L. 81 DEL 9/4/08, il tutto come meglio descritto e precisato della fattura relativa al suo acquisto (cfr doc. 5); nonché al pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno ed equo compenso in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, a favore di della somma complessiva di € 199.073,02, oltre interessi di mora sul Controparte_4 ca ciale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annuo, ex art. 7 delle condizioni particolari del contratto e art. 5 delle condizioni generali del contratto, dal 17.06.2022 sino al giorno dell'effettivo saldo, ovvero in ipotesi subordinata, della maggiore o minor somma che sarà accertata ovvero in via ulteriormente gradata, che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione, venivano concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza riservata veniva reietta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto provvedimento monitorio e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, poi differita a seguito di VT 18/2024 con la quale la scrivente veniva designata supplente del ruolo.
All'esito della udienza della udienza del 27.1.2025 tenuta in forma cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** *** ***
L'opposizione è infondata.
Passando al merito dell'opposizione, si ritiene doveroso premettere che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. n. 1184/2007; Cass. n. 3649/2012).
pagina 4 di 9 Dunque, nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio, nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 13533/01, orientamento ormai più che consolidato.
Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento (o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Anche in tema di contratto di leasing, il concedente è dunque tenuto a dare prova del titolo negoziale e ad allegare l'inadempimento dell'utilizzatore, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale pagamento delle somme dovute.
Orbene, parte opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante avendo dimesso in seno alla procedura monitoria, i documenti giustificativi del credito vantato, producendo: doc. 1) Copia contratto di locazione finanziaria n. 1171613; • doc. 2) Copia fattura n. 01 del 08.01.2010; • doc. 3) Copia verbale di constatazione e presa in consegna del bene;
• doc. 4) Copia contratto di locazione finanziaria n. 1172225; • doc. 5) Copia fattura n. 1698/09 del 21.12.2009; • doc. 6) Copia verbale di constatazione e presa in consegna del bene • doc. 7) Estratto conto contratto n. 1171613; • doc. 8) Certificazione ex art. 50 T.U.B. contratto n. 1171613; • doc. 9) Estratto conto contratto n. 1172225; • doc. 10) Certificazione ex art. 50 T.U.B. contratto n. 1172225, • doc. 11) Visura camerale Controparte_14
cfr fascicolo monitorio la cui num
[...] parte ingiungente).
Anche solo i documenti suindicati sono sufficienti a provare il credito dell'opposta; infatti, occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3949/2018) abbia correttamente precisato che, in tema di locazione finanziaria, per dimostrare il credito vantato è sufficiente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli importi dei canoni periodici pattuiti, potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione pecuniaria e restando onere di quest'ultimo dimostrarne l'esatto adempimento;
questo perché, in tema di rapporti di leasing, non può pretendersi a fini probatori la produzione in giudizio degli “estratti conto”, non trattandosi di un contratto di conto corrente regolato dall'art. 1823 e segg. c.c..
L'opposta ha poi dedotto l'inadempimento dell'Utilizzatrice, invero non contestato dall'opponente, così come non è stata contestata la mancata restituzione dei beni oggetto dei su indicati contratti di leasing.
Sul piano logico, va ora affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, il quale, ha evidenziato l'intervenuta prescrizione decennale dei canoni maturati dalla data del 30.11.2011 alla data del 20.09.2012 per il contratto di locazione finanziaria n. 1171613 e dalla data del 10.11.2011 alla data del 20.09.2012 per il diverso contratto di locazione finanziaria n. 1172225.
pagina 5 di 9 Tale assunto non è corretto.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che ove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo, come nella fattispecie di contratto di leasing, in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (Cass. n. 2086/2008), che decorre dalla scadenza dell'ultima rata pattuita (o dalla risoluzione del rapporto), posto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non potrebbe legittimamente pretendere il pagamento (cfr. mutatis mutandis Cassazione civile , sez. III , 10/02/2023 , n. 4232: “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”; in termini, in fattispecie di leasing, nella giurisprudenza di merito, Trib. Siena sent. n. 533 del 21 giugno 2022; Tribunale di Milano sent. n. 566 del 28.1.2021).
Nella specie, il contratto di leasing n. 1171613 (cfr. doc.1 del monitorio) è stato stipulato in data 10.11.2009, con ultimo rateo fatturato in data 30 luglio 2016 e riscatto a settembre 2016; mentre il contratto di leasing n. 1172225 è stato stipulato in data 10.12.2009, con ultimo rateo fatturato in data 10 Agosto 2016 e riscatto a settembre 2016. Conseguentemente alcuna intervenuta prescrizione può ritenersi maturata.
Venendo alla ulteriore contestazione circa l'asserita risoluzione dei contratti di leasing non può essere condivisa l'impostazione di parte opponente già nelle premesse fattuali.
La difesa del argomenta che i contratti di causa sia siano sciolti non per naturale Pt_1 scadenza, ma a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore risalente al mancato pagamento dei canoni per il contratto n. 117163 a partire dal 30.11.2011 e per il contratto n. 1261019 già a partire dalla data del 10.11.2011.
Nel caso di specie, la parte adempiente ossia la Concedente MPS L&F, ha fatto valere la scadenza dei contratti di leasing ed ha ritenuto di non azionare la risoluzione dei medesimi in forza della clausola risolutiva.
L' opposta non si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, sicché non si è verificata alcuna risoluzione anticipata del contratto, atteso che, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'effetto risolutivo si produce al momento in cui la parte interessata dichiara all'altra la volontà di avvalersi della clausola in questione.
Per quanto detto sopra, anche in applicazione dell'oramai consolidato principio della ragione più liquida, risulta irrilevante indagare sulla validità e/o legittimità della clausola contenuta nell'art. 17 della condizioni generali dei contratti di leasing oggi sub iudice.
Tale facoltà, peraltro, è perfettamente conforme al potere di autonomia privata del contraente adempiente, in alcun modo lesiva della buona fede contrattuale.
Vieppiù che il debitore non ha mai messo in mora la creditrice onde addivenire al pagina 6 di 9 pagamento del proprio debito ovvero alla restituzione dei beni, ma ha continuato a detenerli pur sussistendo l'inadempimento al pagamento dei canoni pattuiti.
Secondo parte opponente la tolleranza della concedente di fronte al suo inadempimento (più precisamente, l'avere la concedente agito solo per l'adempimento, mediante ricorso per l'ingiunzione oggi impugnato, senza avvalersi della clausola risolutiva espressa) rappresenterebbe un “grave abuso del diritto”, cui si dovrebbe rimediare accertando una sorta di risoluzione stragiudiziale verificatasi come se la concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa (cosa che, in tesi di parte resistente, essa avrebbe dovuto fare), in sostanza, secondo parte attrice formale, l'abuso del diritto (di risolvere il rapporto contrattuale) consisterebbe nel fatto di non averlo esercitato, pur sussistendone i presupposti.
E' evidente – in termini generali – che il titolare di un diritto (in questo caso, di un diritto potestativo) non può essere obbligato ad esercitarlo, perché, in tal caso, non si tratterebbe più di un diritto, ma, appunto, di un obbligo.
Questa giudicante onoraria ritiene al limite del paradossale, l'impostazione di parte opponente , dovendosi osservare che il rimedio contro l'ipotizzato “abuso del diritto” (rectius: comportamento contrario all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c., e all'obbligo di correttezza nel rapporto obbligatorio, di cui all'art. 1175 c.c.) non potrebbe certo essere la risoluzione del contratto come se la concedente si fosse avvalsa della clausola risolutiva espressa (una sorta di tutela reale del dovere di buona fede).
Ragionare in questi termini contrasta apertamente con la natura potestativa della clausola risolutiva espressa.
Ciò posto anche tale ultimo aspetto risulta infondato.
Quanto alla dedotta indeterminatezza della clausola relativa gli interessi di mora sia bastevole osservare, come correttamente posto in luce dalla difesa della convenuta opposta che l'attore opponente contesta la clausola di “adeguamento del corrispettivo” affermandone la indeterminatezza: “ Sull'indeterminatezza/indeterminabilità della clausola relativa agli interessi di mora. - Senza recesso alcuno dalle deduzioni ed eccezioni che precedono, in via gradata, deve, altresì, rilevarsi la nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1419 c.c. e 1346 c.c., del canone di locazione finanziaria. Ciò in quanto il contratto prevede un documento denominato “adeguamento del corrispettivo” che ha lo scopo di adeguare il corrispettivo corrisposto con cadenza annuale in relazione alle variazioni del tasso Media Mensile Euribor 3 M.L./360 (tasso di correlazione) rispetto al valore dello 0,779% del tasso di riferimento, come da preciso prospetto allegato al contratto…. Orbene, è evidente che il superiore calcolo è caratterizzato non solo da altissima complessità tecnica, incomprensibile a chi non abbia particolari competenze in tema di matematica finanziaria, ma rende, altresì, il tasso indeterminato.” ( cfr atto di citazione in opposizione pagg. 17).
Al netto del fatto che la clausola di adeguamento del corrispettivo non è in alcun modo relativa agli interessi di mora, rispetto alla quale ultima non risultano sollevate in fatto eccezioni e/o contestazioni, sia bastevole osservare che nel contratto n. 1171613 risultano pagina 7 di 9 indicati il numero e l'importo dei canoni, il TAE del 4.5843 % (v. pag. 2 del contratto, fasc. monitorio), nonché le modalità di adeguamento del corrispettivo con relativo prospetto (v. pag. 5, contratto, fasc. monitorio); nel contratto n. 1172225 risultano indicati il numero e l'importo dei canoni, il TAE del 4.1558 % (v. pag. 2 del contratto, fasc. monitorio), nonché le modalità di adeguamento del corrispettivo con relativo prospetto (v. pag. 5, contratto, fasc. monitorio).
Conseguentemente l'impugnata clausola di adeguamento del corrispettivo risultava allora, come ora, perfettamente determinata e determinabile ( cfr. prospetto riportato a pag. 5 del doc. 1 e pag 5 del doc. 4 del monitorio) con conseguente inammissibilità della richiesta CTU contabile che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Per quanto sopra dedotto l'eccezione è infondata.
Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione deve essere definitivamente reietta, assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo secondo parametri prossimi al mino edittale, stante la natura documentale della controversia, l'assenza di questioni di diritto controverse.
La domanda ex art. 96 avanzata da parte opposta non può trovare accoglimento
La domanda di cui all'art. 96 I comma cpc presuppone pur sempre la prova, dell'an e del quantum debeatur, e comunque pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, liquidabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. n.17902/10).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economica.
La facoltà di liquidazione equitativa non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente subito.
In ragione di quanto sopra la predetta domanda accessoria deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena n. 637/22 datato 1.7.2022 e pubblicato in data 28.7.22, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
pagina 8 di 9 Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta opposta Controparte_3
(ora Controparte_1
€ 7.052,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 22 maggio 2025 Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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