Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5574 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Vittorio Antonio Anselmi Parte 1
come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di avere inoltrato in data 30.12.2022 domanda alla Commissione Medica dell'ASL di Catania
per l'accertamento degli stati di invalidità civile onde essere sottoposto a visita medica collegiale per il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile e di portatore di handicap in situazione di gravità,
(art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale: 80%”, mentre in riferimento alla domanda ex L. 104/92 la Commissione dell'ASL di Catania, in occasione della visita del
21.03.23, aveva ritenuto che la sig.ra Pt 1 fosse portatrice handicap grave comma 3 art. 3, con revisione dicembre 2023;
di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
-
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 11689/23;
che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari all' 82%, con esclusione del diritto alla pensione di invalidità civile, all'indennità di accompagnamento e all'handicap grave;
. di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
-
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare, con riferimento alle patologie diagnosticate dal CTU, erano stati adoperati dei criteri di valutazione che non riflettevano la natura e gravità delle malattie da cui è affetta la ricorrente.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che la sig.ra Parte 1 66
[...] è affetta da patologie gravi e permanenti tali da determinarne una condizione di Handicap grave, l'invalidità civile al 100% ed escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita con diritto alla pensione di invalidità civile ed all'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l'CP_1 a liquidare le dette prestazioni con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C"..
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 eccependo, preliminarmente, il difetto di interesse ad agire del ricorrente quanto alla domanda volta all'accertamento dell'handicap grave già riconosciuto in sede amministrativa, spiegando, nel merito, difese volte al rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Tanto premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo: "1. Si condivide il giudizio diagnostico e valutativo espresso nel corso dell'iter amministrativo.
2. Si concorda con le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. Dr. Persona 1 in corso di A.T.P. 3.
Considerato che
il quadro clinico attuale non si discosta sostanzialmente da quanto in precedenza accertato e considerato che le risultanze valutative sono quasi sovrapponili alle precedenti è possibile concludere confermando diagnosi e valutazioni medico-legali pregresse.
4. La Sig.ra ( C.F. 1 Parte_1
,
nata a [...] il [...], ivi residente in [...], ed ivi domiciliata è da considerarsi: · INVALIDO Civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'82% a decorrere sin dalla presentazione della domanda amministrativa: Da pari epoca può considerarsi, portatore di Handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.
104/92".
Nel giungere a tali conclusioni, in particolare, sotto il profilo delle considerazioni medico legali il CTU ha evidenziato: Quanto all'esame clinico- semielogico con l'ausilio del riferito anamnestico e della documentazione presenti in atti permette le seguenti considerazioni diagnostiche: cod. 7337 esiti neurologici secondari a exeresi chirurgica di meningioma spinale (D7) con urge incontinence" e/o incotinenza urinaria" 75%; cod. 7009 per criterio analogico spondolidiscoartrosi con ernia discale L4 L5 L5-S1 e sindrome faccettare lombare: 25% ".
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Quanto alla eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da CP 1 in relazione alla domanda concernente l'handicap grave si osserva che parte ricorrente ha inteso agire per ottenere il riconoscimento del diritto già accertato in via amministrativa con revisione al mese di dicembre
2023, ottenendo invece l'accertamento di quello stesso diritto “senza revisione".
In disparte se tale prospettazione possa ritenersi o meno astrattamente idonea a configurare l'interesse ad agire della parte, appare dirimente in questa sede la sua infondatezza atteso che il CTU ha fatto proprio, in toto, le valutazioni già espresse dalla Commissione medica CP_1 in sede amministrativa
( dovendosi considerare evidente errore materiale il riferimento al comma 1 in luogo del comma 3 alla luce del tenore della consulenza).
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 11689/23. spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 21/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso