Sentenza 13 aprile 2006
Massime • 1
Agli effetti della determinazione dell'indennità di espropriazione, la rigida dicotomia cui è ispirato l'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. in l. n. 359 del 1992, impone l'adozione, agli effetti della distinzione tra aree edificabili e non edificabili, del criterio dell'edificabilità legale, sicché, in presenza di un vincolo conformativo previsto dalla legge (quale la fascia di rispetto ferroviaria, non sono predicabili riferimenti di effettualità edificatoria (come, nella specie, l'occupazione del suolo vincolato a mezzo di serbatoi petroliferi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2006, n. 8707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8707 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGIPPETROLI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.za G. Mazzini n. 27 presso lo studio dell'Avv. NICOLAIS Lucio dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli Avv.ti Giovanni VIALE e Domenico ARLINI in forza di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ACEA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tazzoli n. 6 presso lo studio dell'Avv. Prof. BRIGUGLIO Antonio che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Vincenzo PUCA giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3215/02 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 16 settembre 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7/2/2006 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
Udito per la ricorrente l'Avv. Domenico ARLINI;
Udito per la resistente l'Avv. Prof. Antonio BRIGUGLIO;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 1999 l'Agip Petroli s.p.a. conveniva in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Roma l'A.C.E.A. s.p.a., esponendo di essere proprietaria in località Pantano di Grano in Roma di un'area della superficie di circa mq. 116.400 su cui insisteva un deposito di prodotti petroliferi, e di aver subito da parte dell'A.C.E.A., a ciò autorizzata con deliberazione della G.M. di Roma del 31 luglio 1992, l'occupazione legittima, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 5 ottobre 1997, di una porzione di detta area adiacente la ferrovia ai fini della realizzazione di un elettrodotto ad alta tensione, senza avere percepito la relativa indennità. Chiedeva, pertanto, che fosse determinata l'indennità dovutale per l'occupazione, sulla base del valore venale del bene. Costituitosi il contraddittorio, l'A.C.E.A. si associava alla domanda contestando tuttavia l'entità della somma pretesa dall'attrice.
Il C.T.U. nominato in corso di causa evidenziava che l'area occupata consisteva in una striscia di terreno della lunghezza di circa m. 30 e dell'estensione di mq. 24.880 ricadente secondo il P.R.G. vigente in zona L/1 (aree per industrie grandi e medie) ma da considerare, di fatto, inedificabile.
Con sentenza del 7 luglio - 15 settembre 2002 la Corte d'Appello, ritenuto che il valore rispetto al quale rapportare l'indennità di occupazione fosse quello "agricolo medio" e non quello di un'area avente destinazione industriale, determinava in Euro 15.713,81 oltre interessi compensativi l'indennità di occupazione. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma l'Agip Petroli ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. L'A.C.E.A. s.p.a. ha resistito notificando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, in relazione al D.M. 31 luglio 1934, art. 39, Titolo 4, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'appello di Roma avrebbe desunto un effetto di inedificabilità dell'area dall'obbligo di conformazione previsto per l'installazione dei serbatoi di prodotti petroliferi e, cioè, da una limitazione legale priva di influenza quanto all'edificabilità del suolo secondo la destinazione urbanistica sua propria. Dall'assunto - condivisibile nella sua astratta configurazione dell'esistenza di limitazioni e prescrizioni in ordine all'installazione dei serbatoi, non sarebbe corretto desumere che l'area divenga per ciò solo in edificabile agli effetti di una procedura ablativa. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 116 e 191 c.p.c. in relazione al L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d'Appello, adeguandosi acriticamente all'impostazione del C.T.U., non ha tenuto conto che quest'ultimo aveva omesso di valutare i rilievi dell'attrice inerenti alla possibilità di utilizzare l'area in questione per finalità edificatorie diverse da quella dell'installazione dei serbatoi. Risulterebbe in tal modo violata la regola secondo cui il Giudice del merito non solo non è vincolato dalle risultanze della consulenza tecnica, tanto più se essa abbia ignorato i rilievi di parte, ma è tenuto a svolgere un proprio controllo ed un conseguente logico apprezzamento delle circostanze.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 2, in relazione alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, e alla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata attribuzione del danno dal momento che, essendo l'AGIP Petroli s.p.a. un imprenditore di rilevanza nazionale di notevoli dimensioni, che svolge un'attività economica la quale presuppone l'utilizzo di liquidità e quindi, in difetto, determina l'esigenza di ricorso al credito, nessun dubbio potrebbe sussistere circa il fatto che la mora del debitore abbia cagionato il maggior danno previsto dall'art. 1224 cod. civ. senza necessità di prova in concreto, attesa la possibilità per il Giudice di ricorrere al notorio ed alle presunzioni.
2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, si caratterizza per la rigida dicotomia, con esclusione dell'ammissibilità di un "tertium genus", tra "aree edificabili" (indennizzabili in percentuale del loro valore venale, ai sensi del primo comma) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari, ai sensi del titolo secondo della L. n. 865 del 22 ottobre 1971, cui si richiama il quarto comma del citato art. 5 bis). Accanto ai vincoli di destinazione, propri della zonizzazione del territorio, i quali costituiscono manifestazioni della potestà conformativa e non espropriativa in quanto frutto di provvedimenti di carattere indeterminato, come il piano regolatore generale od il programma di fabbricazione, deve tenersi conto, ai fini dell'individuazione della natura edificabile delle aree e dell'applicazione della L. n. 359 del 1992, anche di altri vincoli che discendono direttamente dalla legge, come i vincoli paesistici, archeologici, cimiteriali, di rispetto stradale o autostradale e così via, i quali, al pari dei primi, sono idonei a determinare l'inedificabilità. Sulla base, poi, del criterio della prevalenza o autosufficienza del paradigma rappresentato dall'edificabilità "legale", non è consentito far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, in quanto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, ha inteso richiedere che l'edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso, senza che l'eventuale edificabilità "effettiva" venga minimamente in considerazione, quante volte sul fondo medesimo insistano vincoli di destinazione o di inedificabilità, tali da escludere appunto la stessa edificabilità legale (cfr., tra le altre. Cass. 23 giugno 2004, n. 11669 ed, ivi, i precedenti conformi richiamati). Nella fattispecie, il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 752, art. 49, dispone espressamente al comma 1 che "lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione delle più vicina rotaia"; e nella specie, come si desume dalla sentenza impugnata - che ha fatto richiamo sul punto alla consulenza tecnica di parte - l'area oggetto dell'occupazione temporanea consiste in una fascia di terreno, con una larghezza che varia dai mt. 20,00 ai mt. 30,00, adiacente alla ferrovia Roma - Pisa;
tale area in alcuni tratti confina direttamente con la stessa ed in altri ha una distanza massima di mt. 14,00.
Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso. È ben vero, infatti, che secondo l'insegnamento ripetutamente affermato da questa Corte il Giudice del merito ha la possibilità di avvalersi, ai fini della prova del pregiudizio patrimoniale che si verifica nelle obbligazioni pecuniarie in conseguenza della svalutazione monetaria, anche del criterio acquisito dall'esperienza in relazione alla qualità ed alla categoria cui appartiene il creditore (cfr., tra le altre, Cass. 15 settembre 2004, n. 18563); ma nella specie il Giudice del merito, senza contraddire tale principio, ha ritenuto - con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità - che l'attrice non avesse fornito "elementi di sorta su cui fondare l'eventuale applicazione di presunzioni logiche idonee ad esonerarlo dall'onere di provare l'asserito maggior danno". La qualità di imprenditore può indubbiamente costituire, nei singolo casi, elemento idoneo a fondare la presunzione circa l'esistenza del maggior danno, - ma il fatto in sè di svolgere attività imprenditoriale non vale a far presumere che nella specie il ritardo nel pagamento dei 15.713, 81 euro dovuti a titolo di indennità di occupazione abbia costretto l'AGIP Petroli a far ricorso al credito.
4. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della resistente nella misura complessiva di Euro 5.100, 00 di cui Euro 5.000, 00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006