Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2004, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB GU, MB RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato TEODORO KLITSCHE DE LA GRANGE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BU MA, TU IN, TU PP, TU ST, tutti quali eredi di TU DO, elettivamente domiciliati in ROMA via POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato PAOLO TAMIETTI, difesi dall'avvocato DARIO PINTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
TU DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2113/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Luigi BENNI difensore del resistente EN DE PROPHETIS + 1, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, OM e DO QU, acquirenti di un terreno da ON UI, esponevano che l'atto di. acquisto prevedeva, la costituzione di una servitù di passaggio, in favore del fondo da loro acquistato ed a carico del fondo confinante del venditore, il quale non aveva provveduto a delimitare la striscia di terreno su cui esercitare il diritto. Convennero, pertanto, lo ON innanzi al RE di Civitavecchia perché fosse accertata la sussistenza del diritto con determinazione dell'area su cui esercitare la servitù di passaggio, in subordine anche coattiva trattandosi, in ogni caso, di fondo intercluso. Lo ON, costituendosi, si oppose alla domanda sostenendo, che la interclusione era stata determinata dalla vendita da parte degli attori di un terreno confinante di loro proprietà e che il terreno, gravato da uso civico, non era stato validamente affrancato per cui l'atto di vendita doveva considerarsi nullo. Nel giudizio intervenne ON orlando a sostengo delle ragioni del convenuto originario. Intervennero, altresì, in causa EN ed IN De RO, dichiaratisi acquirenti dagli attori del fondo in contestazione ed aderendo integralmente alle ragioni svolte dai QU. La causa, a seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del RE, venne riassunta innanzi al Tribunale di Civitavecchia che, senza compiere ulteriori attività istruttoria,
le decise con sentenza del 30.6.1998, nella quale, previo rigetto della istanza di sospensione del giudizio, che era basata sulla pregiudizialità di quello instaurato e pendente in ordine alla permanenza sul fondo del demanio di uso civico, dichiarò l'esistenza, a carico del fondo ON, della servitù di passaggio a favore del fondo acquistato dai QU e da questi rivenduto ai De RO, e ne determinò il tracciato, condannando i convenuti a lasciare libera l'area per esso individuata.
Avverso la sentenza del Tribunale UI e DO ON proposero appello, cui resistettero gli eredi di QU DO nonché EN ed IN De RO e che venne rigettato dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6-14 giugno 2000 nella quale la Corte osservò:
- che non ricorreva una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. poiché, nel caso di specie, la controversia avente ad oggetto la validità del titolo di trasferimento del fondo dominante non pregiudicava quella sulla pretesa servitù, atteso che, quand'anche fosse stata pronunciata la invalidità del contratto di vendita dallo ON ai QU, la servitù richiesta si sarebbe estinta automaticamente per confusione. Derivava da tanto l'assenza di ogni pregiudizialità sia perché il preteso antecedente logico-giuridico non era postulato con effetto di giudicato per la decisione della causa relativa alla servitù sia perché non poteva darsi conflitto tra giudicati;
- che, quanto all'ulteriore giudizio promosso dai De RO
contro
UI ed DO ON per ottenere il rilascio del fondo, e nel quale era stata pure dedotta dai convenuti la nullità dell'atto di acquisto dei danti causa ai De RO, la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva accolto la domanda di rilascio, non era stata caducata da quella confermativa della Corte di Appello, a sua volta annullata dalla Corte di Cassazione, in quanto la Corte di Appello, in sede di rinvio, aveva confermato ancora un volta quella del Tribunale;
- che, inoltre, per le stesse ragioni svolte in precedenza, non poteva ravvisarsi pregiudizialità tra i due giudizi;
- che i rilievi formulati avverso la consulenza tecnica di ufficio, che aveva individuato il tracciato delle servitù, erano generici formulati e non erano stati violati i criteri di cui all'art. 1051 c.c.. Avverso detta sentenza ON UI e ON DO hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi cui resistono con controricorso HI EM, vedova QU, QU GI, EF e AB nonché De RO EN ed IN. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si denunzia violazione dell'art. 295 c.p.c.. Si sostiene che l'accertamento del diritto di proprietà sul fondo preteso dominante ha carattere di antecedente logico necessario rispetto all'accertamento sull'esistenza della servitù. La validità del titolo di proprietà costituisce parte dell'azione confessoria;
sussistendo, invero, tra le due azioni un rapporto di continenza ed essendo la qualità di proprietario condizione ed elemento dell'azione confessoria medesima. La negazione del diritto di proprietà in capo ai QU - De RO e la attribuzione agli stessi (su tale premessa)della servitù verrebbe a configurare un contrasto tra giudicati.
Nel secondo motivo si deduce violazione dell'art. 336 c.p.c.. Con riferimento all'azione di rilascio vittoriosamente proposta dai De RO contro gli ON, si sostiene che, in forza dell'effetto devolutivo e di assorbimento nella sentenza di appello di quelle di primo grado, la sentenza di primo grado doveva ritenersi anch'essa caducata per cui i De RO, che erano obbligati a restituite il terreno per la cassazione della sentenza di rilascio emessa in loro favore ed eseguita nelle more dell'impugnazione, non potevano pretendere di esercitare addirittura una azione confessoria. Nel terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 1051 c.c. quanto alla individuazione del tracciato della servitù: in proposito la Corte di Appello si era adeguata alla relazione del C.T.U. ma questa mancava di ogni indagine sul minor aggravio per il fondo servente, su eventuali siti alternativi e sul fatto che quello individuato fosse l'unico possibile. Mancava, altresì, ogni esame comparativo tra aggravio del fondo servente e vantaggio per il fondo dominante e sulla possibilità di un percorso che evitasse la demolizione del capanno adibito ad attrezzi, sulla possibilità di ricostruirlo in maniera acconcia, sempre col minor aggravio per il fondo servente. Nel quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 91 e 15 c.p.c.. I ricorrenti contestano la liquidazione delle spese ed individuano il valore della causa entro i limiti di dieci milioni (di vecchie lire), piuttosto che in quello indeterminato ritenuto dalla Corte di Appello e riformulano, su tale base, la liquidazione degli onorari e delle altre competenze. Sostengono, inoltre, che, non essendosi il RE pronunciato sulle spese, come avrebbe dovuto, il Tribunale non poteva supplire a tale omissione ponendo a carico dei ricorrenti anche le spese del giudizio pretorile.
Il ricorso non merita accoglimento.
A prescindere dall'intervento, sulla questione asseritamene pregiudiziale, del giudicato che ha riconosciuto la validità dell'atto di acquisto in capo ai controricorrenti, come segnalato nelle memorie degli stessi, la censura contenuta nel primo motivo non è fondata atteso che i ricorrenti, quanto alla sospensione, si sono limitati a ribadire gli stessi argomenti già disattesi in entrambi i gradi di merito senza censurare puntualmente le due rationes decidendi su cui la Corte di Appello ha basato la decisione di rigetto della richiesta di sospensione. La Corte territoriale ha, infatti, affermato, da un lato, che la questione asseritamente pregiudiziale della proprietà del fondo preteso dominante non era "postulata con efficacia di giudicato" e, d'altra parte, che una eventuale decisione negativa sul titolo di acquisto non avrebbe creato contrasto di giudicati poiché, col ritorno di entrambi i fondi all'originario proprietario, la servitù si sarebbe estinta automaticamente per confusione. Queste due affermazioni, fondanti la decisione assunta in merito alla sospensione, non sono state fatte oggetto di specifica censura, essendo, peraltro, noto che, per il verificarsi della ipotesi di sospensione necessaria, prevista, appunto, allo scopo di evitare contrasto tra giudicati, non basta che tra due liti sussista una mera pregiudizialità ma è necessaria l'esistenza di una obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica che ricorre quando la decisione di una controversia costituisca non solo l'indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio da sospendere ma anche quando detta decisione debba avvenire con efficacia di giudicato (Cass. SS. UU. 3354/94; Cass. 8584/96; Cass. 10976/96; 1532/97).
Quanto al secondo motivo, sembra del tutto irrilevante accertare se esista un procedimento "ulteriore" la cui definizione sia pregiudiziale o se si tratti di procedimento unico ovvero, ancora, se la sentenza di primo grado sia stata caducata da quella di appello, posto che la Corte di Appello, nella sentenza impugnata ha, comunque, considerato un giudizio nel quale gli odierni ricorrenti deducevano la invalidità del titolo di acquisto per l'esistenza del diritto di uso civico sui beni venduti e, di questa questione, ha negato la pregiudizialità per le stesse ragioni esaminate a proposito del primo motivo: è evidente, perciò, che trattandosi, comunque, di identica questione(accertamento della validità del titolo di acquisto di bene gravato da uso civico), la ragioni addotte per negare la necessità della sospensione restavano valide a prescindere dal fatto che esistesse un solo procedimento asseritamente pregiudiziale o che i procedimenti fossero due ovvero, infine, dal sopravvivere della decisione su di esso a seguito della riforma della sentenza di primo grado.
Il terzo motivo è del pari infondato.
Ed, invero, il giudizio di merito sulla individuazione del tracciato per l'esercizio della servitù risulta, nella sentenza impugnata, adeguatamente motivato con un percorso razionale esente da vizi logici. La Corte di Appello si è basata principalmente sull'assenza di rilevi specifici alla consulenza tecnica ed anche in questa sede i ricorrenti si limitano alla mera prospettazione di generiche carenze dell'elaborato peritale. Per quanto, poi, riguarda la necessità di abbattimento e ricostruzione della tettoia, il giudice di merito ha fornito spiegazioni del tutto logiche e congrue per contrastare la fondatezza dei rilievi opposti dagli appellanti - e riproposti inammissibilmente in questa sede - alla scelta del percorso, sotto il profilo dell'aggravio, che è stato ritenuto, in sede di merito, trascurabile per il fondo servente, con un giudizio che sottrae a censure di legittimità.
Anche il quarto motivo deve essere disatteso per entrambi i profili di censura in esso contenuti.
Quanto al valore della causa, che la corte di Appello ha indicato come indeterminato, esso viene dai ricorrenti fissato nell'ambito dei dieci milioni (di lire) sulla base di assunti in parte errati ed in parte tra loro contraddittori. Dapprima, infatti, il valore viene fatto coincidere con la indennità stabilita per la servitù e, di poi, i ricorrenti si richiamano all'art. 15 c.p.c.. Orbene, è di ogni evidenza la erroneità dell'assunto che pretende di far coincidere il valore della causa di imposizione della servitù, ovvero di determinazione del percorso di una servitù pattiziamente costituita, con l'importo della indennità che il giudice assegna al proprietario del fondo servente,atteso che l'art. 15 c.p.c. detta appositi criteri per determinare il valore delle cause relative alle servitù, ai fini sia della competenza che della liquidazione degli onorari.
E, d'altro canto, è lo stesso art. 15 c.p.c. che consente di ritenere la causa di valore indeterminato quando non risulti il reddito dominicale dell'immobile gravato di servitù oppure quando un valore, diverso - e determinato, non possa ricavarsi ex actis. Nel caso di specie non può tralasciarsi di sottolineare che il RE, originariamente investito della controversia, dichiarò la propria incompetenza per valore rimettendo la causa al Tribunale (ritenendola, evidentemente, di valore indeterminabile, poiché, in caso contrario, i ricorrenti avrebbero indicato il valore numerico ritenuto dal RE esulante dalla propria competenza), ed, in ogni caso, nella censura non vengono indicati i criteri (quello catastale o gli elementi emergenti dagli atti) in base ai quali il valore della causa poteva essere determinato entro i limiti sostenuti dai ricorrenti.
Neppure il secondo profilo di censura è fondato.
Nella specie la distinzione tra le due fasi, a fini delle spese, è operata dalla Corte di Appello, al solo fine di motivare l'adeguatezza della liquidazione. L'appello, come si legge nella sentenza impugnata, ebbe ad oggetto l'importo della liquidazione effettuata e non già la illegittimità dell'essere state in essa ricomprese anche le spese del giudizio pretorile ne' la indebita supplenza del Tribunale alla pretesa omissione del RE, asseritamente tenuto alla liquidazione delle spese, sicché, alla luce di quanto detto, le questioni proposte innanzi a questa Corte col motivo in esame possono ritenersi nuove.
In ogni caso, il RE, come si è detto, declinò la propria competenza ratione valoris rimettendo la causa al Tribunale ed il giudizio venne riassunto, ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c., innanzi a tale giudice, che emise la sua decisione senza compiere ulteriore attività istruttoria ma avvalendosi della risultanze acquisite dal RE.
La riassunzione del processo innanzi al giudice dichiarato competente, avvenuta in base ai combinati disposti degli artt. 44 e 50 c.p.c., comporta la mera continuazione dell'unico originario processo iniziato davanti al giudice dichiaratosi incompetente e non già la instaurazione di un rapporto processuale nuovo, con la conseguenza il secondo giudice, decidendo la causa in base alle pretese originariamente avanzate dalle parti innanzi al primo, ha non solo il potere ma anche il dovere di liquidare le spese afferenti all'intero rapporto processuale, ivi comprese quelle del giudizio inizialmente instaurato e proseguito innanzi a lui a seguito del dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in complessivi euro 890 (ottocentonovanta), di cui euro 800 (ottocento) per onorario, in favore dei ricorrenti HI EM, QU AB, QU EF e QU GI, ed in euro 1.100 (millecento), di cui euro 1000 (mille) per onorario, in favore dei ricorrenti De RO IN e De RO EN, oltre IVA ed accessori, come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004