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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 16610/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. MONTICONE ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 05.06.2021.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, In via istruttoria: • ammettere le prove documentali prodotte contestualmente al presente ricorso;
• disporre indagine sociale dei servizi territorialmente competenti sulla situazione del nucleo e sulle relazioni familiari;
• ordinare al convenuto l'esibizione dei conti correnti e delle dichiarazioni di reddito complessivo percepiti dal gennaio 2022 alla data odierna;
• disporre indagini presso l'Agenzia delle Entrate sul reddito del convenuto e/o presso
l'INPS ed il PRA o, se ritenuto più opportuno, disporre l'indagine di Polizia Tributaria sul reddito complessivo del convenuto;
• ammettere la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della resistente sui capitoli formulati in premessa e/o come riformulati nel prosieguo del presente giudizio, preceduti dal rituale 'vero che', con riserva di indicare testi ulteriori rispetto ai seguenti, che si indicano sin da ora, e pertanto: Ass. Soc. Dott.ssa coordinatrice progetto Controparte_2 abitativo C.A.S., presso D.O.C. società cooperativa sociale, in Torino, Via Assietta n. 16/b;
Dott.ssa , educatrice presso Idea Donna Onlus, con sede in Torino, Via Saluzzo n. 23; Persona_3
Le insegnanti della classe 2 A della scuola primaria frequentata da , presso la sede Persona_1 dell'istituto in Torino Via Cavagnolo n. 35; Le insegnanti della classe del primo anno della scuola dell'infanzia frequentata da presso la sede dell'istituto in Torino Via Cavagnolo Persona_2
n. 35; Le educatrici dell'asilo nido frequentato da durante l'anno scolastico Persona_2
2023-2024, presso l'istituto sito in Via Scotolero n. 19; • con riserva di indicare mezzi di prova e produrre nuovi documenti nei termini consentiti dalla Legge. Nel merito: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Disporre in via di urgenza e dunque confermare che i minori
[...]
(C.F. ) di anni 6, nato a [...] il [...] e Persona_4 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] [...], siano affidati Parte_2 C.F._2 in modalità esclusiva rafforzata ex art. 337 quater cc. alla madre, Sig.ra (C.F. Parte_1
), demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i C.F._3 minori (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che i bambini mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
• disporre che, qualora il Sig. dovesse in futuro avanzarne richiesta e previa CP_1 valutazione del Servizio sociale e di NPI all'uopo incaricati, il padre possa incontrare Persona_1
e alla presenza della madre o di personale educativo, secondo un calendario di Persona_2 incontri predisposto dagli operatori e sempre che (e nella misura in cui) ciò risulti confacente all'interesse dei minori e, in particolar modo, al loro benessere psico-fisico; • disporre in via di urgenza e dunque confermare che il padre corrisponda alla signora , quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) e/o quella ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze di causa, da versare direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT;
• disporre altresì che le spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, le spese relative ad attività ludico ricreative sportive, di istruzione extrascolastiche, come stabilito dal Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, siano sostenute dal signor al 100% sino a che la signora non avrà un'occupazione lavorativa (o al 50% da CP_1 Pt_1 ciascun genitore qualora la madre riesca a reperire un'occupazione). Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.” Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., instando per l'affidamento dei figli minori in via super-esclusiva, alla loro collocazione presso di sé ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento nella misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.03.2025, pur regolarmente citato in giudizio non Controparte_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il Giudice disponeva un rinvio per acquisire relazioni sociali aggiornate.
Dopo l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del servizio sociale di Pinerolo, all'udienza del 13.05.2025, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento dei figli minori vada disposto con modalità esclusiva alla madre, con collocamento prevalente di
[...]
e presso la stessa, essendo questa la soluzione che appare maggiormente Per_1 Persona_2 rispondente alle esigenze di stabilità e di crescita dei minori, avuto riguardo al disinteresse morale, materiale ed affettivo dimostrato dal padre in seguito alla cessazione della convivenza.
Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dagli esiti dell'indagine sociale svolta, in seguito alla fine della relazione tra le parti avvenuta nell'ottobre 2023 a causa di frequenti litigi e su suggerimento della coordinatrice del progetto abitativo D.O.C, dott.ssa i minori e la madre sono stati collocati in un CP_2 appartamento in Torino, Via degli Ulivi n. 116 (ove attualmente continuano a risiedere) e da allora il sig. non ha mai partecipato attivamente alla vita dei minori, né ha mai contribuito al loro CP_1 mantenimento;
egli, inoltre, non vede i figli da oltre un anno e l'ultimo contatto telefonico pare risalire al novembre 2024.
Emerge, dunque, come il sig. abbia trascurato la relazione con i minori, sia sotto CP_1 il profilo affettivo che materiale.
Come accertato dai Servizi sociali incaricati non vi è una situazione di pregiudizio dei minori, atteso che la ricorrente si occupa adeguatamente dell'accudimento dei figli, costituendo attualmente per gli stessi l'unico genitore di riferimento, presso la quale sono stabilimenti collocati e tra cui vi è forte complicità e legame. Quanto alla figura paterna, si legge che “solo la più piccola, Per_2 sporadicamente ha chiesto di lui, mentre è consapevole del fatto che il padre sia assente”. Per_1
(cfr. relazione sociale del 29.04.2025 agli atti).
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e Pt_1 gestione dei minori con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i minori siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, presso la quale gli stessi sono collocati sin dalla fine della relazione di convivenza tra le parti.
Stante il considerevole lasso di tempo intercorso dall'ultimo incontro del padre con i figli e l'assenza di contatti, ritiene il Collegio che gli incontri possano riprendere esclusivamente in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo e, in ogni caso, esclusivamente laddove sia il sig.
a richiederli e previa valutazione del benessere psico-fisico dei minori. CP_1
In punto contributo al mantenimento dei figli, occorre osservare che non vi è alcun apporto materiale diretto da parte del resistente nella gestione quotidiana dei minori che gravano, dunque, esclusivamente sulla madre. Ritiene pertanto il Collegio che debba stabilirsi, a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie. Deve, in tal senso, aversi riguardo -oltre che alle disponibilità economiche di parte ricorrente (la quale è disoccupata in quanto svolge unicamente un tirocinio formativo;
percepisce l'assegno unico, pari a circa € 378) - alla capacità lavorativa del (quantomeno potenziale) resistente, il quale ha 40 anni e, a quanto consta, è assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di facchino presso la Soc. Coop. “FACCHINI PIEMONTE” di Torino con
R.A.L. di € 15.789 (cfr. doc. 7).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima altresì Pt_1 le decisioni di maggior interesse per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che il padre possa incontrare i figli in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei
Servizi sociali competenti, alla presenza di personale educativo, a condizione che sia il genitore a richiedere tali incontri, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli stessi, nonché per intrattenere con i figli una frequentazione regolare;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(27.09.2024), l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€ 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 16610/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv. MONTICONE ELISA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Persona_2 il 05.06.2021.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, In via istruttoria: • ammettere le prove documentali prodotte contestualmente al presente ricorso;
• disporre indagine sociale dei servizi territorialmente competenti sulla situazione del nucleo e sulle relazioni familiari;
• ordinare al convenuto l'esibizione dei conti correnti e delle dichiarazioni di reddito complessivo percepiti dal gennaio 2022 alla data odierna;
• disporre indagini presso l'Agenzia delle Entrate sul reddito del convenuto e/o presso
l'INPS ed il PRA o, se ritenuto più opportuno, disporre l'indagine di Polizia Tributaria sul reddito complessivo del convenuto;
• ammettere la prova testimoniale e l'interrogatorio formale della resistente sui capitoli formulati in premessa e/o come riformulati nel prosieguo del presente giudizio, preceduti dal rituale 'vero che', con riserva di indicare testi ulteriori rispetto ai seguenti, che si indicano sin da ora, e pertanto: Ass. Soc. Dott.ssa coordinatrice progetto Controparte_2 abitativo C.A.S., presso D.O.C. società cooperativa sociale, in Torino, Via Assietta n. 16/b;
Dott.ssa , educatrice presso Idea Donna Onlus, con sede in Torino, Via Saluzzo n. 23; Persona_3
Le insegnanti della classe 2 A della scuola primaria frequentata da , presso la sede Persona_1 dell'istituto in Torino Via Cavagnolo n. 35; Le insegnanti della classe del primo anno della scuola dell'infanzia frequentata da presso la sede dell'istituto in Torino Via Cavagnolo Persona_2
n. 35; Le educatrici dell'asilo nido frequentato da durante l'anno scolastico Persona_2
2023-2024, presso l'istituto sito in Via Scotolero n. 19; • con riserva di indicare mezzi di prova e produrre nuovi documenti nei termini consentiti dalla Legge. Nel merito: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Disporre in via di urgenza e dunque confermare che i minori
[...]
(C.F. ) di anni 6, nato a [...] il [...] e Persona_4 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] [...], siano affidati Parte_2 C.F._2 in modalità esclusiva rafforzata ex art. 337 quater cc. alla madre, Sig.ra (C.F. Parte_1
), demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i C.F._3 minori (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che i bambini mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
• disporre che, qualora il Sig. dovesse in futuro avanzarne richiesta e previa CP_1 valutazione del Servizio sociale e di NPI all'uopo incaricati, il padre possa incontrare Persona_1
e alla presenza della madre o di personale educativo, secondo un calendario di Persona_2 incontri predisposto dagli operatori e sempre che (e nella misura in cui) ciò risulti confacente all'interesse dei minori e, in particolar modo, al loro benessere psico-fisico; • disporre in via di urgenza e dunque confermare che il padre corrisponda alla signora , quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) e/o quella ritenuta di giustizia sulla base delle risultanze di causa, da versare direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT;
• disporre altresì che le spese sanitarie non coperte dal SSN, quelle scolastiche, le spese relative ad attività ludico ricreative sportive, di istruzione extrascolastiche, come stabilito dal Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, siano sostenute dal signor al 100% sino a che la signora non avrà un'occupazione lavorativa (o al 50% da CP_1 Pt_1 ciascun genitore qualora la madre riesca a reperire un'occupazione). Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.” Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c., instando per l'affidamento dei figli minori in via super-esclusiva, alla loro collocazione presso di sé ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento nella misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'11.03.2025, pur regolarmente citato in giudizio non Controparte_1 si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il Giudice disponeva un rinvio per acquisire relazioni sociali aggiornate.
Dopo l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte del servizio sociale di Pinerolo, all'udienza del 13.05.2025, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss.
c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento dei figli minori vada disposto con modalità esclusiva alla madre, con collocamento prevalente di
[...]
e presso la stessa, essendo questa la soluzione che appare maggiormente Per_1 Persona_2 rispondente alle esigenze di stabilità e di crescita dei minori, avuto riguardo al disinteresse morale, materiale ed affettivo dimostrato dal padre in seguito alla cessazione della convivenza.
Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dagli esiti dell'indagine sociale svolta, in seguito alla fine della relazione tra le parti avvenuta nell'ottobre 2023 a causa di frequenti litigi e su suggerimento della coordinatrice del progetto abitativo D.O.C, dott.ssa i minori e la madre sono stati collocati in un CP_2 appartamento in Torino, Via degli Ulivi n. 116 (ove attualmente continuano a risiedere) e da allora il sig. non ha mai partecipato attivamente alla vita dei minori, né ha mai contribuito al loro CP_1 mantenimento;
egli, inoltre, non vede i figli da oltre un anno e l'ultimo contatto telefonico pare risalire al novembre 2024.
Emerge, dunque, come il sig. abbia trascurato la relazione con i minori, sia sotto CP_1 il profilo affettivo che materiale.
Come accertato dai Servizi sociali incaricati non vi è una situazione di pregiudizio dei minori, atteso che la ricorrente si occupa adeguatamente dell'accudimento dei figli, costituendo attualmente per gli stessi l'unico genitore di riferimento, presso la quale sono stabilimenti collocati e tra cui vi è forte complicità e legame. Quanto alla figura paterna, si legge che “solo la più piccola, Per_2 sporadicamente ha chiesto di lui, mentre è consapevole del fatto che il padre sia assente”. Per_1
(cfr. relazione sociale del 29.04.2025 agli atti).
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e Pt_1 gestione dei minori con un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i minori siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, presso la quale gli stessi sono collocati sin dalla fine della relazione di convivenza tra le parti.
Stante il considerevole lasso di tempo intercorso dall'ultimo incontro del padre con i figli e l'assenza di contatti, ritiene il Collegio che gli incontri possano riprendere esclusivamente in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo e, in ogni caso, esclusivamente laddove sia il sig.
a richiederli e previa valutazione del benessere psico-fisico dei minori. CP_1
In punto contributo al mantenimento dei figli, occorre osservare che non vi è alcun apporto materiale diretto da parte del resistente nella gestione quotidiana dei minori che gravano, dunque, esclusivamente sulla madre. Ritiene pertanto il Collegio che debba stabilirsi, a carico del resistente, un contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie. Deve, in tal senso, aversi riguardo -oltre che alle disponibilità economiche di parte ricorrente (la quale è disoccupata in quanto svolge unicamente un tirocinio formativo;
percepisce l'assegno unico, pari a circa € 378) - alla capacità lavorativa del (quantomeno potenziale) resistente, il quale ha 40 anni e, a quanto consta, è assunto con contratto a tempo indeterminato in qualità di facchino presso la Soc. Coop. “FACCHINI PIEMONTE” di Torino con
R.A.L. di € 15.789 (cfr. doc. 7).
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida i figli minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla medesima altresì Pt_1 le decisioni di maggior interesse per i minori e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che il padre possa incontrare i figli in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei
Servizi sociali competenti, alla presenza di personale educativo, a condizione che sia il genitore a richiedere tali incontri, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli stessi, nonché per intrattenere con i figli una frequentazione regolare;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso
(27.09.2024), l'assegno di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase studio;
€ 602 per fase introduttiva;
€ 1.452,50 per fase decisoria) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.