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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 640/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico BRUNO (C.F. ; C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe RAGO (c.f. ) C.F._4
- convenuto -
e
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina LUSSANA (c.f.: ) C.F._5
- convenuta -
e
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino Controparte_3 P.IVA_2
RIZZUTI (C.F. C.F._6
- terza chiamata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
e l' , al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 CP_4
pagamento in solido di € 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'errato intervento chirurgico eseguito dal predetto dott. presso l'Ospedale di Paola il 4.10.2008. CP_1
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- dal 4.10.2008 all'8.10.2008, è stato ricoverato presso l'
[...]
con la diagnosi di morbo di Controparte_5
alla mano destra;
Per_1
- in data 8.10.2008 è stato sottoposto ad intervento chirurgico da parte del dott.
CP_1
- immediatamente dopo le dimissioni, l'attore ha accusato una sintomatologia dolorosa alla mano, oltre a limitazione funzionale ed a ritrazione delle dita;
- dopo ulteriori visite, gli è stata diagnosticata la recidiva del predetto e morbo a causa della verosimile lesione del nervo digitale del terzo e quarto dito
(terzo e quarto raggi) subita durante l'erronea esecuzione del detto intervento;
- in data 5.3.2009, si è sottoposto a nuovo intervento presso la struttura dell'Istituto ortopedico “Galeazzi” di Milano di “revisione - neurotubo”;
- dalla errata esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. Pt_2
erano derivati danni stimabili nel 10% di invalidità permanente, oltre 30 gg di ITT e 30 gg di ITP al 50%, come da CTP allegata.
1.2. – Si è costituito il quale contestando la domanda Controparte_1 sia sull'an che sul quantum, chiedendo di rigettarla o, in subordine, di essere manlevato dalla già , previa sua chiamata in causa. Controparte_6 CP_7
1.3. – Si è costituita anche l' la quale ha eccepito: la propria CP_4
carenza di legittimazione passiva;
il difetto di prova del nesso di causalità; la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. l'erronea CP_1
quantificazione dei danni;
il concorso colposo del danneggiato.
2 1.4. – A seguito di chiamata in causa, si è costituita la già CP_3
, che ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'intervenuta Controparte_8
prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2945 c.c.; nel merito, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di contenerla nei limiti della prova e, comunque, di essere
Cont manlevata dall
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e della CTU a cura dei dott.ri dott.ri e CP_1 Persona_2 Per_3
(cfr. relazione depositata l'1.5.2024).
[...]
2. – Ciò posto, la domanda è infondata.
Invero, secondo la convincente CTU collegiale espletata l'intervento eseguito dal dott. è immune da censure. CP_1
Più specificamente:
- “la comparsa dei sintomi dolorosi lamentati dal Periziando, inizialmente attribuiti alla presunta lesione di un nervo interdigitale, in realtà alla visita medico-legale espletata nel presente giudizio sono riconducibili ad un più verosimile quadro clinico-obiettivo di sindrome del tunnel carpale, dovuta al cosiddetto “intrappolamento” del nervo mediano al polso”;
- inoltre, “il trattamento chirurgico di aponeurectomia parziale adottato dal
Dr è da ritenersi rispettoso delle linee guida e di buona pratica CP_1
clinica. La tecnica chirurgica permette di rimuovere in maniera radicale i cordoni retraenti dell'aponeurosi palmare ripristinando così i fisiologici movimenti di flesso-estensione del dito o delle dita coinvolte. Nella seconda cartella clinica l'esame clinico preoperatorio descrive la presenza di una cicatrice chirurgica alla mano destra (priva di dettagli morfometrici) e di un nodulo fibroso al IV raggio con ipoestesie tra il 3o e 4o dito mentre nel referto operatorio sono dettagliati i passaggi relativi alla tecnica chirurgica adottata e lo stato dei nervi interdigitali ove si specifica che NON sono presenti interruzioni o lesioni parziali bensì un assottigliamento
(verosimilmente cagionato dalle aderenze cicatriziali del primo intervento)”.
L'attore non ha mosso specifiche contestazioni di rilievo.
3 3. – La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di giudizio, con la sola eccezione delle spese di CTU che vanno poste integralmente a carico di parte attrice per la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese della CTU a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
4
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnati ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico BRUNO (C.F. ; C.F._2
- attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Giuseppe RAGO (c.f. ) C.F._4
- convenuto -
e
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carolina LUSSANA (c.f.: ) C.F._5
- convenuta -
e
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolino Controparte_3 P.IVA_2
RIZZUTI (C.F. C.F._6
- terza chiamata -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
e l' , al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 CP_4
pagamento in solido di € 50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'errato intervento chirurgico eseguito dal predetto dott. presso l'Ospedale di Paola il 4.10.2008. CP_1
A sostegno della domanda, ha dedotto che:
- dal 4.10.2008 all'8.10.2008, è stato ricoverato presso l'
[...]
con la diagnosi di morbo di Controparte_5
alla mano destra;
Per_1
- in data 8.10.2008 è stato sottoposto ad intervento chirurgico da parte del dott.
CP_1
- immediatamente dopo le dimissioni, l'attore ha accusato una sintomatologia dolorosa alla mano, oltre a limitazione funzionale ed a ritrazione delle dita;
- dopo ulteriori visite, gli è stata diagnosticata la recidiva del predetto e morbo a causa della verosimile lesione del nervo digitale del terzo e quarto dito
(terzo e quarto raggi) subita durante l'erronea esecuzione del detto intervento;
- in data 5.3.2009, si è sottoposto a nuovo intervento presso la struttura dell'Istituto ortopedico “Galeazzi” di Milano di “revisione - neurotubo”;
- dalla errata esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. Pt_2
erano derivati danni stimabili nel 10% di invalidità permanente, oltre 30 gg di ITT e 30 gg di ITP al 50%, come da CTP allegata.
1.2. – Si è costituito il quale contestando la domanda Controparte_1 sia sull'an che sul quantum, chiedendo di rigettarla o, in subordine, di essere manlevato dalla già , previa sua chiamata in causa. Controparte_6 CP_7
1.3. – Si è costituita anche l' la quale ha eccepito: la propria CP_4
carenza di legittimazione passiva;
il difetto di prova del nesso di causalità; la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico da parte del dott. l'erronea CP_1
quantificazione dei danni;
il concorso colposo del danneggiato.
2 1.4. – A seguito di chiamata in causa, si è costituita la già CP_3
, che ha chiesto, preliminarmente, di dichiarare l'intervenuta Controparte_8
prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2945 c.c.; nel merito, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di contenerla nei limiti della prova e, comunque, di essere
Cont manlevata dall
1.5. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e della CTU a cura dei dott.ri dott.ri e CP_1 Persona_2 Per_3
(cfr. relazione depositata l'1.5.2024).
[...]
2. – Ciò posto, la domanda è infondata.
Invero, secondo la convincente CTU collegiale espletata l'intervento eseguito dal dott. è immune da censure. CP_1
Più specificamente:
- “la comparsa dei sintomi dolorosi lamentati dal Periziando, inizialmente attribuiti alla presunta lesione di un nervo interdigitale, in realtà alla visita medico-legale espletata nel presente giudizio sono riconducibili ad un più verosimile quadro clinico-obiettivo di sindrome del tunnel carpale, dovuta al cosiddetto “intrappolamento” del nervo mediano al polso”;
- inoltre, “il trattamento chirurgico di aponeurectomia parziale adottato dal
Dr è da ritenersi rispettoso delle linee guida e di buona pratica CP_1
clinica. La tecnica chirurgica permette di rimuovere in maniera radicale i cordoni retraenti dell'aponeurosi palmare ripristinando così i fisiologici movimenti di flesso-estensione del dito o delle dita coinvolte. Nella seconda cartella clinica l'esame clinico preoperatorio descrive la presenza di una cicatrice chirurgica alla mano destra (priva di dettagli morfometrici) e di un nodulo fibroso al IV raggio con ipoestesie tra il 3o e 4o dito mentre nel referto operatorio sono dettagliati i passaggi relativi alla tecnica chirurgica adottata e lo stato dei nervi interdigitali ove si specifica che NON sono presenti interruzioni o lesioni parziali bensì un assottigliamento
(verosimilmente cagionato dalle aderenze cicatriziali del primo intervento)”.
L'attore non ha mosso specifiche contestazioni di rilievo.
3 3. – La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di giudizio, con la sola eccezione delle spese di CTU che vanno poste integralmente a carico di parte attrice per la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese della CTU a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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