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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma cpc (udienza del 30.9.2025)
Ruolo Generale n. 4804/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc) la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4804/23 RG, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Pt_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Raffaele Chianese ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 Controparte_1 (P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Augusto Mattiello ( ), con il quale è C.F._2 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2525/23, pubblicata il 3
Ottobre 2023, e notificata il 20 Ottobre 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato il 22 Dicembre 2010, la società Controparte_2 esponeva che la società “ era stata incaricata dalla “Ewa Grill snc” della Pt_1
realizzazione di un nuovo impianto di vendita di carburanti, in San Giuseppe Vesuviano.
A mezzo di contratto di subappalto, a sua volta la aveva incaricato la medesima Pt_1
dell'esecuzione di alcune lavorazioni (in particolare la realizzazione di un Controparte_2 terrapieno, strumentale all'edificazione dell'area di servizio). aveva provveduto ad erogare in favore della subappaltatrice , in Pt_1 Controparte_2
base ai SAL, gli importi di cui alle fatture di acconto n. 3 del 2 Ottobre 2006, e n. 8 del 2
Aprile 2007.
Successivamente la subappaltatrice aveva emesso a saldo due fatture, entrambe datate 22
Maggio 2009, rispettivamente per euro 14.937,04 ed euro 12.657,79 (complessivi euro
27.594,83).
Le due fatture erano state emesse, dopo che si era proceduto alla quantificazione dell'opera realizzata dalla;
in particolare, si era accertato come il “rilevato” Controparte_2
ammontasse a mc. 36.195,34.
Vanamente era stato chiesto il pagamento, in via bonaria, degli importi di cui alle succitate fatture del 22 Maggio 2009.
Pertanto chiedeva ingiungersi alla società il pagamento, in suo Controparte_2 Pt_1
favore, della somma di euro 27.594,83, oltre accessori e spese della procedura.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Nola, giusta d.i. n. 69/11, pubblicato il 18 Gennaio
2011, ingiungeva a l pagamento, in favore della ricorrente della Pt_1 Controparte_2
somma di euro 27.594,83, oltre accessori e spese della procedura.
2 La ricorrente nel Marzo 2011 tentava la notifica del decreto ingiuntivo, nei Controparte_2
confronti dell'ingiunta a mezzo del servizio postale;
(è d'uopo evidenziare come si Pt_1 tratti della notifica dichiarata nulla dal G.M. di Nola in sede di sentenza definitoria del primo grado;
declaratoria di nullità che non è stata contestata né dall'appellante principale Pt_1
[...
né dall'appellante incidentale , pur giungendo le parti a conclusioni e Controparte_2
richieste opposte ed antitetiche tra di loro).
Successivamente, in data 10 Settembre 2020, notificava alla l'atto Controparte_2 Pt_1 di precetto, fondato sul titolo, rappresentato dall'ingiunzione di pagamento n. 69/11.
Una volta ricevuta tale notifica a sua volta, notificava, in data 16 Ottobre 2020, nei Pt_1 confronti di controparte, la citazione di opposizione tardiva a d.i., ex art. 650 cpc.
La srl opponente deduceva, in primis, la nullità della notifica del Marzo 2011, nonché
l'inidoneità della notifica nulla, a determinare l'interruzione del corso della prescrizione (da qui anche l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva).
La prescrizione decorreva dal Giugno 2009, allorquando, a mezzo di racc.ta, erano state inoltrate le due succitate fatture del Maggio 2009.
Dunque, alla data del 10.9.2020 (di notifica del precetto), era già ampiamente maturata (ad avviso della opponente) la prescrizione ordinaria decennale.
In sostanza l'ingiunta-opponente eccepiva (prima ancora di qualsivoglia ulteriore deduzione di merito) l'infondatezza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale.
In definitiva chiedeva dichiararsi la nullità della notifica del d.i. n. 69/11; da qui Pt_1 anche la pedissequa inefficacia del provvedimento monitorio, nonché l'inidoneità a determinare l'interruzione della prescrizione. Quindi chiedeva, in accoglimento Pt_1 dell'opposizione tardiva, di revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi l'originaria domanda creditoria, azionata in sede monitoria.
Giusta comparsa depositata il 24 Febbraio 2021, si costituiva l'opposta Controparte_2
chiedendo dichiararsi inammissibile la proposta opposizione;
in ogni caso rigettarsi la stessa
(in quanto infondata nel merito), con la conseguente conferma del d.i. opposto.
deduceva come – anche laddove si fosse ritenuta affetta da nullità la notifica Controparte_2
del d.i. del Marzo 2011 – in ogni caso la successiva notifica dell'opposizione ex art. 650 cpc
3 avesse determinato la sanatoria della nullità medesima, con effetto retroattivo (da qui anche l'idoneità della notifica del Marzo 2011, a determinare l'interruzione della prescrizione).
Altresì evidenziava come – a seguito dell'attività notificatoria del Marzo Controparte_2
2011 – in ogni caso avesse avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione di Pt_1 pagamento.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Nola, con la sentenza n. 2525/23, pubblicata il 3 Ottobre 2023, e notificata il 20 Ottobre 2023.
Il primo giudicante ha ritenuto ammissibile la proposta opposizione tardiva, stante la nullità della notifica del d.i., nel Marzo 2011. Tuttavia il G.M. di Nola ritiene che – pur a fronte della nullità della notifica – il provvedimento monitorio conservi la sua efficacia.
Soprattutto il Tribunale ha evidenziato l'effetto sanatorio retroattivo, dovuto alla proposta opposizione. Da qui la ritenuta idoneità della notifica del Marzo 2011 (per quanto nulla) a determinare l'interruzione della prescrizione.
Ergo, nell'ottica del Giudice di prime cure, è infondata l'eccezione di maturata prescrizione decennale, sollevata dall'opponente (vale a dire, ad avviso del G.M. la prescrizione Pt_1
ordinaria decennale, decorrente dal Marzo 2011, è stata utilmente interrotta a mezzo della notifica del precetto, nel Settembre 2020).
Da qui la valutazione di infondatezza nel merito della proposta opposizione tardiva, per quanto ammissibile.
In definitiva il Tribunale ha rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo.
Altresì il G.M. ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore Pt_1
dell'opposta liquidate in euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2 accessori come per Legge.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello la società giusta citazione Pt_1 notificata in data 7 Novembre 2023 nei confronti di Controparte_2
si duole del fatto che il Tribunale non abbia tratto tutte le conseguenze dovute, Pt_1 derivanti dall'accertata nullità della notifica del d.i. n. 69/11. Dunque, ad avviso di Pt_1 la sua opposizione tardiva ex art. 650 cpc, oltre che pienamente ammissibile, è anche fondata nel merito.
4 Così prosegue la srl impugnante principale: la notifica del Marzo 2011, in quanto nulla, era inidonea a determinare l'interruzione del corso della prescrizione ordinaria;
né poteva attribuirsi efficacia retroattiva a qualsivoglia sanatoria della notificazione nulla.
Di conseguenza, ad avviso di risulta fondata l'eccezione di maturata prescrizione Pt_1 decennale, sollevata fin dall'opposizione a d.i. in primo grado.
In altri termini, alla data del 10.9.2020 (di notifica del precetto) era già maturata la prescrizione decennale, decorrente dal Giugno 2009, epoca di comunicazione delle due fatture del Maggio 2009 (fatture a monte della pretesa azionata in sede monitoria).
Peraltro, per completezza è d'uopo evidenziare come nell'atto di gravame (oltre che Pt_1 ribadire l'eccezione di prescrizione) reiteri anche le ulteriori argomentazioni di merito (già esposte in primo grado) militanti – nella sua prospettazione – per l'infondatezza del preteso credito di . Controparte_2
Quindi chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime Pt_1 cure, di accogliersi l'opposizione ex art. 650 cpc proposta in primo grado;
vale a dire revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva rigettarsi la domanda creditoria avanzata in sede monitoria;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 27 Gennaio 2024, si è costituita l'appellata Controparte_2
[...
proponendo appello incidentale (tempestivo).
sostiene che l'opposizione ex art. 650 cpc di ritenuta infondata dal Controparte_2 Pt_1
Tribunale di Nola) dovesse in via prioritaria essere dichiarata inammissibile.
(al pari di controparte) non contesta la declaratoria di nullità della notifica Controparte_2 del d.i. del Marzo 2011. Tuttavia, sostiene che si versa in un'ipotesi in cui l'ingiunta Pt_1
(pur a fronte della nullità della notifica) comunque aveva avuto “tempestiva conoscenza” dell'ingiunzione; da qui l'onere, in capo a di attivarsi per proporre opposizione. Pt_1
Per giunta, trattasi di appello incidentale che ha articolato quale gravame Controparte_2 incidentale non condizionato (vale a dire, “slegato” dall'eventualità dell'accoglimento del gravame principale).
In ogni caso, in subordine, chiede che – previo rigetto del gravame principale Controparte_2
– sia confermata la pronuncia di primo grado (di rigetto dell'opposizione a d.i., e di conferma del d.i. opposto).
5 La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 19 Aprile 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 Aprile 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalla srl impugnante principale.
Infine, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
La sola appellante principale si è avvalsa della facoltà di depositare note Pt_1 conclusionali.
All'udienza collegiale del 30 Settembre 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa (peraltro, è comparsa la sola appellata . All'esito Controparte_2 della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'appello incidentale di è fondato e, pertanto, merita di essere accolto Controparte_2
(accoglimento del gravame incidentale che risulta assorbente, rispetto all'appello principale di . Pt_1
Innanzi tutto, risulta opportuno ricostruire la vicenda, relativa al tentativo (nel Febbraio-
Marzo 2011), da parte della originaria ricorrente , di notificare il d.i. del Controparte_2
Tribunale di Nola n. 69/11, pubblicato il 22 Dicembre 2010, nei confronti dell'ingiunta Pt_1
[...
In data 10 Febbraio 2011 il d.i. veniva consegnato all'UNEP per la notifica.
Si dava quindi corso alla notifica a mezzo del servizio postale.
In data 2 Marzo 2011 il postino tentava la notifica presso la sede legale dell'ingiunta Pt_1
[...
in Giugliano in Campania alla Via Arco Sant'Antonio II Traversa n. 8.
Orbene il postino – non avendo rinvenuto alcun addetto alla ricezione dell'atto giudiziario presso la suddetta sede – immetteva, il 3 Marzo 2011, nella cassetta della corrispondenza della Parte
, l'avviso previsto dall'art. 8 L. 890/82; al contempo inviava raccomandata, avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale di Giugliano in Campania.
Decorsi i dieci giorni previsti dalla Legge senza che il plico fosse stato ritirato, l'Ufficio
Postale di Giugliano, in data 15 Marzo 2011, rimetteva alla Difesa della ricorrente CP_2
sia la ricevuta di ritorno, sia la successiva comunicazione dell'avviso di ricevimento
[...]
(CAD), inerente al deposito del plico presso l'Ufficio Postale succitato.
6 Successivamente, e precisamente in data 10 Settembre 2020, notificava, nei Controparte_2
confronti di l'atto di precetto, con allegata la copia del succitato d.i. n. 69/11. Pt_1
Pertanto, a reagìto a tale notifica, a mezzo dell'opposizione tardiva, ex art. 650 cpc, Pt_1
notificata il 16 Ottobre 2020.
Il G.M. di Nola, nella sentenza n. 2525/23, ha ritenuto nulla la notifica del d.i. del Marzo
2011, con la conseguente declaratoria di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Ad avviso del primo giudicante, la notifica alle persone giuridiche, in assenza di persona abilitata alla ricezione degli atti presso la sede della persona giuridica (in questo caso di una srl), non può effettuarsi mediante il deposito dell'atto presso l'ufficio postale o presso la Casa
Comunale (artt. 140, 143 cpc). Nel caso di specie si è proceduto con una modalità, consentita soltanto nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente o la società, e non anche direttamente nei confronti della società, presso la sua sede (in un contesto in cui la notificante aveva omesso di indicare il nominativo del legale rapp.te di . Controparte_2 Pt_1
Da qui la declaratoria di nullità della notifica del D.I. n. 69/11, come effettuata nel Marzo
2011 dalla ricorrente . Controparte_2
A questo punto il Giudice Monocratico di Nola ha ulteriormente argomentato nei seguenti termini: si è rifatto all'insegnamento giurisprudenziale, per cui la nullità della notificazione del d.i. rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 cpc), e non anche per conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo (Cass. civ., n. 21420/18).
Nell'ottica del primo Giudice, tale considerazione si coniuga con l'ulteriore argomento, per cui la notifica affetta da nullità (appunto nulla, e non inesistente) è comunque idonea ad interrompere il corso della prescrizione (all'uopo il Tribunale ha valorizzato la proposta opposizione a d.i., interpretata quale sanatoria della notifica nulla, con effetto retroattivo).
Ebbene – prosegue il primo giudicante – la prescrizione decennale, decorrente dal Marzo
2011, è stata interrotta a mezzo della notifica del precetto, in data 10 Settembre 2020.
In sostanza il Tribunale di Nola ha ritenuto ammissibile la proposta opposizione tardiva ex art. 650 cpc, e tuttavia infondata nel merito, essendo infondata l'eccezione di maturata prescrizione ordinaria decennale.
7 Quindi il primo Giudice ha rigettato nel merito la proposta opposizione tardiva, con la conseguente conferma del d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo.
Nel presente grado l'appellante principale si duole del fatto che il G.M. non abbia Pt_1
tratto le conseguenze, che dovevano scaturire dalla declaratoria di nullità della notifica del d.i.. Parte In particolare, la società ritiene che la notifica nulla fosse inidonea a consentire l'interruzione della prescrizione (in altri termini itiene fondata la sollevata eccezione Pt_1 di maturata prescrizione decennale). Quindi l'originaria opponente chiede, in accoglimento dell'appello, nonché in accoglimento dell'opposizione tardiva, di revocarsi il d.i. opposto (ed in definitiva di rigettarsi l'originaria domanda creditoria, proposta da ). Controparte_2
Parimenti l'appellata , nella sua comparsa di costituzione (contenente appello Controparte_2 incidentale), trae spunto dall'incontestata declaratoria di nullità della notifica del d.i. n. 69/11.
Ciò premesso, deduce che saremmo dinanzi ad una notifica sì nulla, ma che Controparte_2 comunque ha consentito all'ingiunta una tempestiva conoscenza dell'atto. Pt_1
Ergo, sostiene , l'opposizione ex art. 650 cpc di controparte (notificata il 16 Controparte_2
Ottobre 2020), prima ancora che essere rigettata nel merito, deve essere ritenuta inammissibile, in quanto avrebbe dovuto attivarsi fin dal Marzo 2011. Pt_1
Appunto, a mezzo dell'impugnazione incidentale, chiede che la declaratoria Controparte_2 di rigetto dell'opposizione ex art. 650 cpc (per infondatezza nel merito) sia sostituita con una declaratoria di inammissibilità.
Per giunta, non prospetta la sua impugnazione incidentale come Controparte_2 condizionata (cioè per la sola denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale di
. Pt_1
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, risulta evidente come – secondo un criterio razionale – si imponga, in via prioritaria, l'esame del gravame incidentale di CP_2
rispetto all'esame dell'impugnazione principale di (infatti, l'eventuale
[...] Pt_1
accoglimento del gravame incidentale risulterebbe assorbente, rispetto alla delibazione dell'appello principale).
Sul gravame incidentale proposto da Controparte_2
Come già accennato, il gravame incidentale di si basa sulla seguente Controparte_2 argomentazione: a seguito della notifica del d.i. del Marzo 2011 per compiuta giacenza, per
8 quanto nulla, comunque l'ingiunta aveva avuto tempestiva conoscenza Pt_1
dell'ingiunzione di pagamento (da qui l'onere di attivarsi prontamente per l'opposizione).
Ebbene, il gravame incidentale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui – ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a d.i. ex art. 650 cpc – l'opponente ha l'onere di provare che – a causa dell'invalidità della notifica del provvedimento monitorio – egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, né sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione (cfr. Cass. civ., n. 36496/21).
Vale a dire, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva non è sufficiente il mero dato della nullità della notifica del d.i. (si ribadisce, nullità e non già inesistenza).
Nel caso di specie, l'ingiunta non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio, Pt_1 inerente alla mancata tempestiva conoscenza.
Del resto, trattasi di principio espresso dal Supremo Collegio, anche con riferimento alla decadenza dall'impugnazione, in sede di art. 327 cpc:…la parte appellata che abbia ricevuto regolare notifica, presso il procuratore domiciliatario, dell'atto di impugnazione nullo per vizio della vocatio in jus, segnatamente perché privo dell'indicazione del giorno dell'udienza
e dell'invito a costituirsi nel termine di Legge, ove sia rimasta contumace nel successivo giudizio, non può evitare la decadenza, per decorso dal termine lungo, dal diritto di proporre impugnazione contro la sentenza di appello non notificata, in quanto, in considerazione degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 327 co.2 cpc, che richiede la prova – incombente sulla stessa parte contumace – non solo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dell'impossibilità, a causa di tale nullità, di avere tempestiva conoscenza del processo, e quindi della data di pubblicazione della sentenza che l'abbia definito (Cass. civ., n. 34500/23).
In modo esplicito si è anche statuito che – qualora sia nulla la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo – l'opposizione tardiva è ammissibile, soltanto laddove l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tale fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (Cass. civ., n. 17759/11).
9 Si ribadisce come – nel caso di specie – l'odierna appellante principale i sia limitata Pt_1
a porre l'accento sulla nullità della notifica del d.i., senza dimostrare che da tale nullità sia derivata la mancata tempestiva conoscenza del decreto medesimo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale Controparte_2 riforma della gravata sentenza, l'opposizione a d.i. ex art. 650 cpc proposta da (già Pt_1
ritenuta infondata dal primo Giudice) deve essere dichiarata inammissibile.
Con tutta evidenza tale declaratoria (pedissequa all'accoglimento del gravame incidentale) è Parte assorbente rispetto all'appello principale di (gravame con cui la invocava Pt_1
l'accoglimento della opposizione medesima, e quindi la revoca del provvedimento monitorio).
In altri termini il Collegio ribadisce come, a giusta ragione, il Giudice Monocratico abbia confermato il d.i. opposto;
l'unica differenza è che trattasi di statuizione di conferma, alla quale si addiviene a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva a d.i. (laddove in primo grado il Tribunale si era pronunciato a seguito di rigetto dell'opposizione nel merito).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
In termini astratti, a seguito dell'accoglimento del gravame incidentale, si dovrebbe statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Tuttavia, nel caso di specie, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione tardiva di si Pt_1 sostituisce la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione medesima.
Quindi, già il primo Giudice ha statuito sulle spese, conformemente all'integrale soccombenza di (ergo, la statuizione sulle spese del Tribunale di Nola merita di Pt_1
essere integralmente confermata, dato che muta soltanto il presupposto giuridico della soccombenza, dovuta non già all'infondatezza dell'opposizione tardiva, bensì, in maniera ancor più assorbente, alla sua inammissibilità).
Per quel che concerne le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo), è d'uopo attenersi all'integrale soccombenza dell'appellante principale Pt_1
Pertanto, esse vengono poste a carico dell'impugnante principale Pt_1
10 I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va ancorato all'importo definitivamente riconosciuto a Controparte_2
[...
pari ad euro 27.594,83 (importo che senz'altro è rientrato nel thema decidendum, considerato che l'appellante principale invocava l'accoglimento dell'opposizione, e quindi la pedissequa revoca del d.i. opposto). Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00.
Per quel che concerne i compensi professionali, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità. Né può trascurarsi come il valore di euro 27.594,83 si collochi nella parte bassa del suddetto scaglione.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, considerato che si è anche delibata l'istanza ex art. 283 cpc (cfr. la succitata ordinanza, pubblicata il 19 Aprile 2024).
In definitiva, a titolo di compenso professionale del presente grado va riconosciuto, in favore di l'importo di euro 4.996,00. Controparte_2
A titolo di esborsi del presente grado, si riconosce, in favore dell'appellante incidentale
, l'importo di euro 804,00 (sommatoria del versato contributo unificato di Controparte_2
euro 777,00 e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'impugnante principale , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Pt_1
Infatti, la declaratoria di assorbimento del gravame principale, nel caso di specie, va assimilata ad una statuizione di rigetto (considerato che, in definitiva, si è accolta la prospettazione di e si è invece respinta quella di . Controparte_2 Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Pt_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da
11 quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2525/23, pubblicata il 3
Ottobre 2023, e notificata il 20 Ottobre 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello incidentale proposto da per l'effetto, in parziale Controparte_2
riforma della pronuncia di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione a d.i., ex art. 650 cpc, proposta in prime cure da (opposizione già rigettata nel merito dal Pt_1
Tribunale);
B) Dichiara assorbito il gravame principale proposto da Pt_1
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Pt_1 CP_2
che liquida in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00
[...]
(quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'impugnante principale Pt_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
12
Ruolo Generale n. 4804/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc) la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4804/23 RG, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta Pt_1 P.IVA_1 procura in atti) dall'avv. Raffaele Chianese ( ), con il quale è C.F._1
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 Controparte_1 (P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Augusto Mattiello ( ), con il quale è C.F._2 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2525/23, pubblicata il 3
Ottobre 2023, e notificata il 20 Ottobre 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio depositato il 22 Dicembre 2010, la società Controparte_2 esponeva che la società “ era stata incaricata dalla “Ewa Grill snc” della Pt_1
realizzazione di un nuovo impianto di vendita di carburanti, in San Giuseppe Vesuviano.
A mezzo di contratto di subappalto, a sua volta la aveva incaricato la medesima Pt_1
dell'esecuzione di alcune lavorazioni (in particolare la realizzazione di un Controparte_2 terrapieno, strumentale all'edificazione dell'area di servizio). aveva provveduto ad erogare in favore della subappaltatrice , in Pt_1 Controparte_2
base ai SAL, gli importi di cui alle fatture di acconto n. 3 del 2 Ottobre 2006, e n. 8 del 2
Aprile 2007.
Successivamente la subappaltatrice aveva emesso a saldo due fatture, entrambe datate 22
Maggio 2009, rispettivamente per euro 14.937,04 ed euro 12.657,79 (complessivi euro
27.594,83).
Le due fatture erano state emesse, dopo che si era proceduto alla quantificazione dell'opera realizzata dalla;
in particolare, si era accertato come il “rilevato” Controparte_2
ammontasse a mc. 36.195,34.
Vanamente era stato chiesto il pagamento, in via bonaria, degli importi di cui alle succitate fatture del 22 Maggio 2009.
Pertanto chiedeva ingiungersi alla società il pagamento, in suo Controparte_2 Pt_1
favore, della somma di euro 27.594,83, oltre accessori e spese della procedura.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Nola, giusta d.i. n. 69/11, pubblicato il 18 Gennaio
2011, ingiungeva a l pagamento, in favore della ricorrente della Pt_1 Controparte_2
somma di euro 27.594,83, oltre accessori e spese della procedura.
2 La ricorrente nel Marzo 2011 tentava la notifica del decreto ingiuntivo, nei Controparte_2
confronti dell'ingiunta a mezzo del servizio postale;
(è d'uopo evidenziare come si Pt_1 tratti della notifica dichiarata nulla dal G.M. di Nola in sede di sentenza definitoria del primo grado;
declaratoria di nullità che non è stata contestata né dall'appellante principale Pt_1
[...
né dall'appellante incidentale , pur giungendo le parti a conclusioni e Controparte_2
richieste opposte ed antitetiche tra di loro).
Successivamente, in data 10 Settembre 2020, notificava alla l'atto Controparte_2 Pt_1 di precetto, fondato sul titolo, rappresentato dall'ingiunzione di pagamento n. 69/11.
Una volta ricevuta tale notifica a sua volta, notificava, in data 16 Ottobre 2020, nei Pt_1 confronti di controparte, la citazione di opposizione tardiva a d.i., ex art. 650 cpc.
La srl opponente deduceva, in primis, la nullità della notifica del Marzo 2011, nonché
l'inidoneità della notifica nulla, a determinare l'interruzione del corso della prescrizione (da qui anche l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva).
La prescrizione decorreva dal Giugno 2009, allorquando, a mezzo di racc.ta, erano state inoltrate le due succitate fatture del Maggio 2009.
Dunque, alla data del 10.9.2020 (di notifica del precetto), era già ampiamente maturata (ad avviso della opponente) la prescrizione ordinaria decennale.
In sostanza l'ingiunta-opponente eccepiva (prima ancora di qualsivoglia ulteriore deduzione di merito) l'infondatezza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale.
In definitiva chiedeva dichiararsi la nullità della notifica del d.i. n. 69/11; da qui Pt_1 anche la pedissequa inefficacia del provvedimento monitorio, nonché l'inidoneità a determinare l'interruzione della prescrizione. Quindi chiedeva, in accoglimento Pt_1 dell'opposizione tardiva, di revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi l'originaria domanda creditoria, azionata in sede monitoria.
Giusta comparsa depositata il 24 Febbraio 2021, si costituiva l'opposta Controparte_2
chiedendo dichiararsi inammissibile la proposta opposizione;
in ogni caso rigettarsi la stessa
(in quanto infondata nel merito), con la conseguente conferma del d.i. opposto.
deduceva come – anche laddove si fosse ritenuta affetta da nullità la notifica Controparte_2
del d.i. del Marzo 2011 – in ogni caso la successiva notifica dell'opposizione ex art. 650 cpc
3 avesse determinato la sanatoria della nullità medesima, con effetto retroattivo (da qui anche l'idoneità della notifica del Marzo 2011, a determinare l'interruzione della prescrizione).
Altresì evidenziava come – a seguito dell'attività notificatoria del Marzo Controparte_2
2011 – in ogni caso avesse avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione di Pt_1 pagamento.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Nola, con la sentenza n. 2525/23, pubblicata il 3 Ottobre 2023, e notificata il 20 Ottobre 2023.
Il primo giudicante ha ritenuto ammissibile la proposta opposizione tardiva, stante la nullità della notifica del d.i., nel Marzo 2011. Tuttavia il G.M. di Nola ritiene che – pur a fronte della nullità della notifica – il provvedimento monitorio conservi la sua efficacia.
Soprattutto il Tribunale ha evidenziato l'effetto sanatorio retroattivo, dovuto alla proposta opposizione. Da qui la ritenuta idoneità della notifica del Marzo 2011 (per quanto nulla) a determinare l'interruzione della prescrizione.
Ergo, nell'ottica del Giudice di prime cure, è infondata l'eccezione di maturata prescrizione decennale, sollevata dall'opponente (vale a dire, ad avviso del G.M. la prescrizione Pt_1
ordinaria decennale, decorrente dal Marzo 2011, è stata utilmente interrotta a mezzo della notifica del precetto, nel Settembre 2020).
Da qui la valutazione di infondatezza nel merito della proposta opposizione tardiva, per quanto ammissibile.
In definitiva il Tribunale ha rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo.
Altresì il G.M. ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore Pt_1
dell'opposta liquidate in euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre Controparte_2 accessori come per Legge.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello la società giusta citazione Pt_1 notificata in data 7 Novembre 2023 nei confronti di Controparte_2
si duole del fatto che il Tribunale non abbia tratto tutte le conseguenze dovute, Pt_1 derivanti dall'accertata nullità della notifica del d.i. n. 69/11. Dunque, ad avviso di Pt_1 la sua opposizione tardiva ex art. 650 cpc, oltre che pienamente ammissibile, è anche fondata nel merito.
4 Così prosegue la srl impugnante principale: la notifica del Marzo 2011, in quanto nulla, era inidonea a determinare l'interruzione del corso della prescrizione ordinaria;
né poteva attribuirsi efficacia retroattiva a qualsivoglia sanatoria della notificazione nulla.
Di conseguenza, ad avviso di risulta fondata l'eccezione di maturata prescrizione Pt_1 decennale, sollevata fin dall'opposizione a d.i. in primo grado.
In altri termini, alla data del 10.9.2020 (di notifica del precetto) era già maturata la prescrizione decennale, decorrente dal Giugno 2009, epoca di comunicazione delle due fatture del Maggio 2009 (fatture a monte della pretesa azionata in sede monitoria).
Peraltro, per completezza è d'uopo evidenziare come nell'atto di gravame (oltre che Pt_1 ribadire l'eccezione di prescrizione) reiteri anche le ulteriori argomentazioni di merito (già esposte in primo grado) militanti – nella sua prospettazione – per l'infondatezza del preteso credito di . Controparte_2
Quindi chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della pronuncia di prime Pt_1 cure, di accogliersi l'opposizione ex art. 650 cpc proposta in primo grado;
vale a dire revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva rigettarsi la domanda creditoria avanzata in sede monitoria;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 27 Gennaio 2024, si è costituita l'appellata Controparte_2
[...
proponendo appello incidentale (tempestivo).
sostiene che l'opposizione ex art. 650 cpc di ritenuta infondata dal Controparte_2 Pt_1
Tribunale di Nola) dovesse in via prioritaria essere dichiarata inammissibile.
(al pari di controparte) non contesta la declaratoria di nullità della notifica Controparte_2 del d.i. del Marzo 2011. Tuttavia, sostiene che si versa in un'ipotesi in cui l'ingiunta Pt_1
(pur a fronte della nullità della notifica) comunque aveva avuto “tempestiva conoscenza” dell'ingiunzione; da qui l'onere, in capo a di attivarsi per proporre opposizione. Pt_1
Per giunta, trattasi di appello incidentale che ha articolato quale gravame Controparte_2 incidentale non condizionato (vale a dire, “slegato” dall'eventualità dell'accoglimento del gravame principale).
In ogni caso, in subordine, chiede che – previo rigetto del gravame principale Controparte_2
– sia confermata la pronuncia di primo grado (di rigetto dell'opposizione a d.i., e di conferma del d.i. opposto).
5 La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 19 Aprile 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 Aprile 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dalla srl impugnante principale.
Infine, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
La sola appellante principale si è avvalsa della facoltà di depositare note Pt_1 conclusionali.
All'udienza collegiale del 30 Settembre 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa (peraltro, è comparsa la sola appellata . All'esito Controparte_2 della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
L'appello incidentale di è fondato e, pertanto, merita di essere accolto Controparte_2
(accoglimento del gravame incidentale che risulta assorbente, rispetto all'appello principale di . Pt_1
Innanzi tutto, risulta opportuno ricostruire la vicenda, relativa al tentativo (nel Febbraio-
Marzo 2011), da parte della originaria ricorrente , di notificare il d.i. del Controparte_2
Tribunale di Nola n. 69/11, pubblicato il 22 Dicembre 2010, nei confronti dell'ingiunta Pt_1
[...
In data 10 Febbraio 2011 il d.i. veniva consegnato all'UNEP per la notifica.
Si dava quindi corso alla notifica a mezzo del servizio postale.
In data 2 Marzo 2011 il postino tentava la notifica presso la sede legale dell'ingiunta Pt_1
[...
in Giugliano in Campania alla Via Arco Sant'Antonio II Traversa n. 8.
Orbene il postino – non avendo rinvenuto alcun addetto alla ricezione dell'atto giudiziario presso la suddetta sede – immetteva, il 3 Marzo 2011, nella cassetta della corrispondenza della Parte
, l'avviso previsto dall'art. 8 L. 890/82; al contempo inviava raccomandata, avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale di Giugliano in Campania.
Decorsi i dieci giorni previsti dalla Legge senza che il plico fosse stato ritirato, l'Ufficio
Postale di Giugliano, in data 15 Marzo 2011, rimetteva alla Difesa della ricorrente CP_2
sia la ricevuta di ritorno, sia la successiva comunicazione dell'avviso di ricevimento
[...]
(CAD), inerente al deposito del plico presso l'Ufficio Postale succitato.
6 Successivamente, e precisamente in data 10 Settembre 2020, notificava, nei Controparte_2
confronti di l'atto di precetto, con allegata la copia del succitato d.i. n. 69/11. Pt_1
Pertanto, a reagìto a tale notifica, a mezzo dell'opposizione tardiva, ex art. 650 cpc, Pt_1
notificata il 16 Ottobre 2020.
Il G.M. di Nola, nella sentenza n. 2525/23, ha ritenuto nulla la notifica del d.i. del Marzo
2011, con la conseguente declaratoria di ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Ad avviso del primo giudicante, la notifica alle persone giuridiche, in assenza di persona abilitata alla ricezione degli atti presso la sede della persona giuridica (in questo caso di una srl), non può effettuarsi mediante il deposito dell'atto presso l'ufficio postale o presso la Casa
Comunale (artt. 140, 143 cpc). Nel caso di specie si è proceduto con una modalità, consentita soltanto nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente o la società, e non anche direttamente nei confronti della società, presso la sua sede (in un contesto in cui la notificante aveva omesso di indicare il nominativo del legale rapp.te di . Controparte_2 Pt_1
Da qui la declaratoria di nullità della notifica del D.I. n. 69/11, come effettuata nel Marzo
2011 dalla ricorrente . Controparte_2
A questo punto il Giudice Monocratico di Nola ha ulteriormente argomentato nei seguenti termini: si è rifatto all'insegnamento giurisprudenziale, per cui la nullità della notificazione del d.i. rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 cpc), e non anche per conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo (Cass. civ., n. 21420/18).
Nell'ottica del primo Giudice, tale considerazione si coniuga con l'ulteriore argomento, per cui la notifica affetta da nullità (appunto nulla, e non inesistente) è comunque idonea ad interrompere il corso della prescrizione (all'uopo il Tribunale ha valorizzato la proposta opposizione a d.i., interpretata quale sanatoria della notifica nulla, con effetto retroattivo).
Ebbene – prosegue il primo giudicante – la prescrizione decennale, decorrente dal Marzo
2011, è stata interrotta a mezzo della notifica del precetto, in data 10 Settembre 2020.
In sostanza il Tribunale di Nola ha ritenuto ammissibile la proposta opposizione tardiva ex art. 650 cpc, e tuttavia infondata nel merito, essendo infondata l'eccezione di maturata prescrizione ordinaria decennale.
7 Quindi il primo Giudice ha rigettato nel merito la proposta opposizione tardiva, con la conseguente conferma del d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo.
Nel presente grado l'appellante principale si duole del fatto che il G.M. non abbia Pt_1
tratto le conseguenze, che dovevano scaturire dalla declaratoria di nullità della notifica del d.i.. Parte In particolare, la società ritiene che la notifica nulla fosse inidonea a consentire l'interruzione della prescrizione (in altri termini itiene fondata la sollevata eccezione Pt_1 di maturata prescrizione decennale). Quindi l'originaria opponente chiede, in accoglimento dell'appello, nonché in accoglimento dell'opposizione tardiva, di revocarsi il d.i. opposto (ed in definitiva di rigettarsi l'originaria domanda creditoria, proposta da ). Controparte_2
Parimenti l'appellata , nella sua comparsa di costituzione (contenente appello Controparte_2 incidentale), trae spunto dall'incontestata declaratoria di nullità della notifica del d.i. n. 69/11.
Ciò premesso, deduce che saremmo dinanzi ad una notifica sì nulla, ma che Controparte_2 comunque ha consentito all'ingiunta una tempestiva conoscenza dell'atto. Pt_1
Ergo, sostiene , l'opposizione ex art. 650 cpc di controparte (notificata il 16 Controparte_2
Ottobre 2020), prima ancora che essere rigettata nel merito, deve essere ritenuta inammissibile, in quanto avrebbe dovuto attivarsi fin dal Marzo 2011. Pt_1
Appunto, a mezzo dell'impugnazione incidentale, chiede che la declaratoria Controparte_2 di rigetto dell'opposizione ex art. 650 cpc (per infondatezza nel merito) sia sostituita con una declaratoria di inammissibilità.
Per giunta, non prospetta la sua impugnazione incidentale come Controparte_2 condizionata (cioè per la sola denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale di
. Pt_1
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, risulta evidente come – secondo un criterio razionale – si imponga, in via prioritaria, l'esame del gravame incidentale di CP_2
rispetto all'esame dell'impugnazione principale di (infatti, l'eventuale
[...] Pt_1
accoglimento del gravame incidentale risulterebbe assorbente, rispetto alla delibazione dell'appello principale).
Sul gravame incidentale proposto da Controparte_2
Come già accennato, il gravame incidentale di si basa sulla seguente Controparte_2 argomentazione: a seguito della notifica del d.i. del Marzo 2011 per compiuta giacenza, per
8 quanto nulla, comunque l'ingiunta aveva avuto tempestiva conoscenza Pt_1
dell'ingiunzione di pagamento (da qui l'onere di attivarsi prontamente per l'opposizione).
Ebbene, il gravame incidentale è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, il Collegio ritiene di dover aderire al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui – ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a d.i. ex art. 650 cpc – l'opponente ha l'onere di provare che – a causa dell'invalidità della notifica del provvedimento monitorio – egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, né sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione (cfr. Cass. civ., n. 36496/21).
Vale a dire, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva non è sufficiente il mero dato della nullità della notifica del d.i. (si ribadisce, nullità e non già inesistenza).
Nel caso di specie, l'ingiunta non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio, Pt_1 inerente alla mancata tempestiva conoscenza.
Del resto, trattasi di principio espresso dal Supremo Collegio, anche con riferimento alla decadenza dall'impugnazione, in sede di art. 327 cpc:…la parte appellata che abbia ricevuto regolare notifica, presso il procuratore domiciliatario, dell'atto di impugnazione nullo per vizio della vocatio in jus, segnatamente perché privo dell'indicazione del giorno dell'udienza
e dell'invito a costituirsi nel termine di Legge, ove sia rimasta contumace nel successivo giudizio, non può evitare la decadenza, per decorso dal termine lungo, dal diritto di proporre impugnazione contro la sentenza di appello non notificata, in quanto, in considerazione degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, non sussistono le condizioni per applicare l'art. 327 co.2 cpc, che richiede la prova – incombente sulla stessa parte contumace – non solo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dell'impossibilità, a causa di tale nullità, di avere tempestiva conoscenza del processo, e quindi della data di pubblicazione della sentenza che l'abbia definito (Cass. civ., n. 34500/23).
In modo esplicito si è anche statuito che – qualora sia nulla la notifica del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo – l'opposizione tardiva è ammissibile, soltanto laddove l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tale fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione (Cass. civ., n. 17759/11).
9 Si ribadisce come – nel caso di specie – l'odierna appellante principale i sia limitata Pt_1
a porre l'accento sulla nullità della notifica del d.i., senza dimostrare che da tale nullità sia derivata la mancata tempestiva conoscenza del decreto medesimo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale Controparte_2 riforma della gravata sentenza, l'opposizione a d.i. ex art. 650 cpc proposta da (già Pt_1
ritenuta infondata dal primo Giudice) deve essere dichiarata inammissibile.
Con tutta evidenza tale declaratoria (pedissequa all'accoglimento del gravame incidentale) è Parte assorbente rispetto all'appello principale di (gravame con cui la invocava Pt_1
l'accoglimento della opposizione medesima, e quindi la revoca del provvedimento monitorio).
In altri termini il Collegio ribadisce come, a giusta ragione, il Giudice Monocratico abbia confermato il d.i. opposto;
l'unica differenza è che trattasi di statuizione di conferma, alla quale si addiviene a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva a d.i. (laddove in primo grado il Tribunale si era pronunciato a seguito di rigetto dell'opposizione nel merito).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
In termini astratti, a seguito dell'accoglimento del gravame incidentale, si dovrebbe statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Tuttavia, nel caso di specie, alla declaratoria di rigetto dell'opposizione tardiva di si Pt_1 sostituisce la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione medesima.
Quindi, già il primo Giudice ha statuito sulle spese, conformemente all'integrale soccombenza di (ergo, la statuizione sulle spese del Tribunale di Nola merita di Pt_1
essere integralmente confermata, dato che muta soltanto il presupposto giuridico della soccombenza, dovuta non già all'infondatezza dell'opposizione tardiva, bensì, in maniera ancor più assorbente, alla sua inammissibilità).
Per quel che concerne le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo), è d'uopo attenersi all'integrale soccombenza dell'appellante principale Pt_1
Pertanto, esse vengono poste a carico dell'impugnante principale Pt_1
10 I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va ancorato all'importo definitivamente riconosciuto a Controparte_2
[...
pari ad euro 27.594,83 (importo che senz'altro è rientrato nel thema decidendum, considerato che l'appellante principale invocava l'accoglimento dell'opposizione, e quindi la pedissequa revoca del d.i. opposto). Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00.
Per quel che concerne i compensi professionali, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità. Né può trascurarsi come il valore di euro 27.594,83 si collochi nella parte bassa del suddetto scaglione.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, considerato che si è anche delibata l'istanza ex art. 283 cpc (cfr. la succitata ordinanza, pubblicata il 19 Aprile 2024).
In definitiva, a titolo di compenso professionale del presente grado va riconosciuto, in favore di l'importo di euro 4.996,00. Controparte_2
A titolo di esborsi del presente grado, si riconosce, in favore dell'appellante incidentale
, l'importo di euro 804,00 (sommatoria del versato contributo unificato di Controparte_2
euro 777,00 e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte dell'impugnante principale , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Pt_1
Infatti, la declaratoria di assorbimento del gravame principale, nel caso di specie, va assimilata ad una statuizione di rigetto (considerato che, in definitiva, si è accolta la prospettazione di e si è invece respinta quella di . Controparte_2 Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Pt_1 Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., nonché pronunciando sul gravame incidentale proposto da
11 quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2525/23, pubblicata il 3
Ottobre 2023, e notificata il 20 Ottobre 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello incidentale proposto da per l'effetto, in parziale Controparte_2
riforma della pronuncia di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione a d.i., ex art. 650 cpc, proposta in prime cure da (opposizione già rigettata nel merito dal Pt_1
Tribunale);
B) Dichiara assorbito il gravame principale proposto da Pt_1
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Pt_1 CP_2
che liquida in euro 804,00 per esborsi ed euro 4.996,00
[...]
(quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'impugnante principale Pt_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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