Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 20/2022 R.G.
promosso da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Parte_1 P.IVA_1
Ricci (C.F: ) in virtù di procura in atti, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo stesso: Servizio Avvocatura Regionale, Corso Vannucci n.
30 (Palazzo Ajò) Perugia
APPELLANTE
nei confronti di
(Partita I.V.A.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Tiziano Pelliccioni (C.F. : ) e con esso CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Via del Trivio, n. 1 di
CO CE;
CONCLUSIONI
Il procuratore della ha concluso come da atto di citazione Parte_1 in appello chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello: 1) In via cautelare: sospendere la esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di CO CE (Dott. Paola Mariani) n.
429/2021, depositata il 07/06/2021, procedimento R.G. n. 2300/20142). Nel merito: - In accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di CO CE (Dott. Paola Mariani) n.
429/2021, depositata il 07/06/2021, procedimento R.G. n. 2300/2014, anche in ordine alla condanna della alle spese di giudizio e al Parte_1 pagamento della TU, respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla e per l'effetto confermando il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 539/2014 (R.G. 1290/2014, Cron. 6418/2014) emesso dal
Tribunale Civile di CO CE, con condanna della al Controparte_1 pagamento di spese, diritti e onorari di causa, con condanna della stessa alla restituzione alla di quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado;
-
Condannare, comunque, controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, della TU disposta in primo grado e restituzione del contributo unificato per l'appello”.
Il procuratore della parte appellata ha concluso come da comparsa di risposta chiedendo: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona,disattesa e respinta ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, ed argomentazione avversaria, In via preliminare: - respingere la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
Nel merito: − Respingere l'appello frapposto dalla avverso la Sentenza n. 429/2021 del Tribunale Parte_1 di CO CE, con conseguente conferma integrale delle sentenza di primo grado;
Per le eccezioni tutte già dedotte in atti e riproposte ex art. 346 c.p.c. in sede di appello, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, di seguito riproposte e trascritte: 1) revocare, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il suddetto decreto ingiuntivo opposto nr. 539/14 poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti per la sua emissione e, in accoglimento della prefata opposizione, si opus sit in ogni caso previa dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia anche incidentalmente di ogni atto amministrativo presupposto e/o collegato emesso dalla amministrazione regionale, rigettare la domanda come proposta dalla nei confronti della accertando e Parte_1 Controparte_1 dichiarando che non sussiste alcun credito dell'opposta nei Parte_1 confronti di detta società per tutte le ragioni indicate in narrativa;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento eventualmente parziale della presente opposizione per le ragioni indicate in narrativa, dichiarare ed accertare il minor importo eventualmente dovuto dall' a titolo di annualità Controparte_1 di canone, riducendo l'ammontare dello stesso, con ogni conseguente riduzione degli asseriti accessori del credito in relazione al “quantum” degli interessi, nonché alla loro decorrenza e, per l'effetto, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi, rimborso forfetario e spese di lite, compreso il rimborso della metà delle spese della TU corrisposte da , CP_1 di entrambi i gradi oltre accessori di legge” .
FATTI DI CAUSA
La proponeva, dinanzi al Tribunale di CO CE, Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 539/2014 – n. R.G. 1290/2014, notificatole in data 1/10/2014 dalla con cui le era stato Parte_1 ingiunto il pagamento di € 45.745,45, oltre interessi nella misura legale sino all'effettivo saldo, oltre spese di procedura, per il mancato pagamento di canoni derivanti dalle concessioni su strade regionali (annualità dal 2002 al
2009), chiedendo dichiarare la revoca, l'inefficacia o la nullità del decreto ingiuntivo opposto .
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto opposto con condanna dell'opponente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa. Disposta la TU, il giudice fissava per la discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 7/12/2020, poi rinviata al 25/1/2021, all'esito della quale pronunciava sentenza n. 429/2021, depositata il 7/6/2021, di accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto-ingiuntivo opposto nr. 539/14 non risultando il credito certo, liquido ed esigibile e prescritto quello relativo all'anno 2002 relativo ad autorizzazioni ANAS, con condanna della
[...]
al pagamento, in favore della , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 1.379,17 ancora dovuta e non versata, nonché condanna della creditrice opposta alla refusione delle spese di lite nella misura di 2/3, compensate per la restante parte, e spese di TU a carico della parte creditrice opposta per intero.
Propone appello la deducendo i motivi di seguito Parte_1 esaminati e chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutività della gravata sentenza, in riforma del provvedimento impugnato, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e Controparte_1 per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo n. 539/2014 emesso dal
Tribunale di CO CE, condannare l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, con condanna della predetta
[...] alla restituzione, in favore della , di quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado;
condannare, comunque, controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e di TU.
L' costituendosi, contesta i motivi di appello Controparte_1 chiedendo, previo rigetto della richiesta sospensiva, respingere l'appello e confermare la gravata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata infine trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha censurato la gravata sentenza deducendo: Parte_1 -con il primo motivo: “Erronea valutazione della legittimazione a richiedere
i canoni in questione da parte dei Comuni e non della ” . Parte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante “Spettano alla , sulla Parte_1 base della disciplina nazionale e regionale, i corrispettivi dei canoni relativi alle esposizioni della pubblicità per anni dal 2002 al 2009 nelle strade regionali che attraversano i centri abitati sino alla formale e effettiva delimitazione dei centri abitati stessi, così come indicato negli atti autorizzativi e nel nulla osta tecnico”.
La ha ricostruito la normativa in materia affermando: Parte_1
“L'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 112/1998 ha previsto che le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con apposito DPCM, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di conferimento delle funzioni, al demanio degli enti locali. La norma dispone, inoltre, che “tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime”. Il comma 2 ha previsto, poi, che “in seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i princìpi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento”.
Con DPCM 21 febbraio 2000 si è provveduto alla individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di conferimento delle funzioni, al demanio degli enti locali;
tale trasferimento, come dispone il comma 3, produce gli effetti giuridici della declassificazione di cui all'art. 3, comma 2 del
DPR 495/1992. Invece, “restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2, comma
2, lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti” (comma 4); quindi, restano di proprietà dei
Comuni solo i tratti interni delle strade urbane di scorrimento, urbane di quartiere e locali (indicate dall'art. 2, comma 2 lett. d), e) e f) del d.lgs.
285/1992), mentre per tutte le altre strade e, in particolare, per le strade ex statali indicate nell'Allegato al DPCM 21/2/2000 relativo alla IO , PT tutti i tratti sono trasferiti al demanio della IO . L'art. 3, relativo PT alla successione nei rapporti giuridici, prevede che “le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti
i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi” (comma 1). I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti “spettano alle amministrazioni titolari, a decorrere dalla data determinata ai sensi dell'art. 1, comma 2” (comma 2)…”.
“La con l'art. 74 della L.R. 3/1999, ha trasferito alle province, PT PT relativamente alle strade regionali, “le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione”, nonché quelle di ente proprietario, ma le strade restano regionali e spetta alla IO la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite (come previsto dall'art. 101, comma 2 del D.Lgs.
112/1998)…”.
“ Così, con la D.G.R. 1279 del 25/9/2002 (...), pubblicata nel BUR 11/12/2002,
n. 54, la ha dato atto che “l'ANAS ha esercitato fino al 30 Parte_1 settembre 2001, fra quant'altro, l'attività relativa agli atti amministrativi concessori ed autorizzatori di cui agli artt. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”, mentre dal 1 ottobre 2001 è “a carico della
, nuovo proprietario delle strade a seguito del D.Lgs. 31 marzo Parte_1
1998, n. 112, l'esercizio della medesima attività”. La DGR ha stabilito di
“adottare i criteri di calcolo fissati dall'ANAS per gli anni 2001 e 2002 per i canoni e corrispettivi dovuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, sulle strade di proprietà della a seguito del D.Lgs. 31 marzo 1998, Parte_1
n. 112, come descritti nell'allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale”. Quindi, la ha adottato i criteri di calcolo facendo Parte_1 propri quelli fissati dall'ANAS per gli anni 2001 e 2002. Inoltre, si è disposto che “i versamenti relativi a canoni e corrispettivi dovuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni di cui agli artt. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere effettuati sul c/c postale n.
24917064, intestato alla IO dell' – Perugia”. Il rispetto anche della PT
DGR n. 1279/2002 è condizione espressamente prevista negli atti autorizzativi comunali e nei nulla osta ex art. 23 del d.lgs. 285/1992 in questione...”.
Ha, quindi, affermato che il tribunale, nel pronunciare in ordine alla debenza o meno dei canoni pubblicitari in favore della avrebbe omesso di PT applicare tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali, relative alla delimitazione dei centri urbani suscettibili di incidere sulla titolarità delle riscossioni avendo fatto riferimento ai soli artt. 23, comma 4 (“la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme”, ma “nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale” ) e 26, comma 3 del C.d.S. (“Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada”), e per avere il tribunale omesso di applicare le disposizioni nazionali ( art. 4 C.d.S., art. 5, comma 3, 4, comma 6 e 7, del d.P.R. 495/1992, a Regolamento del Codice della
Strada) e regionali ( D.G.R. 03.12.2007 N.2026) riguardanti gli adempimenti relativi alla delimitazione dei centri abitati e le relative conseguenze dal punto di vista delle responsabilità e dei diritti. Pertanto il riferimento temporale circa la legittimazione comunale alla riscossione dei corrispettivi relativi al rilascio dei provvedimenti autorizzatori o concessori va determinata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al verbale di consegna o di constatazione dei limiti del centro abitato, rimanendo per il periodo precedente la legittimazione della tanto PT che, prima della redazione di tali verbali - come rilevabile dai titoli autorizzatori - la Provincia rilasciava il nulla osta alla installazione dell'impianto pubblicitario, mentre il rilasciava successivamente CP_2
l'autorizzazione ( ex art. 23 C.d.S.) ma nel rispetto e alle condizioni del nulla osta provinciale con il diritto alla riscossione dei canoni che permaneva in capo alla . PT
Dall'omessa valutazione di tali elementi deriva, secondo la prospettazione dell'appellante, che la pur avendo apposto negli Controparte_1 anni dal 2002 al 2009 cartelli pubblicitari anche nelle strade regionali che attraversano i centri abitati dell' era legittimata a non versare PT alcun canone.
Con il secondo motivo: “Erronea considerazione del contenuto del nulla osta tecnico”.
L'appellante ha evidenziato che l'affermazione circa il carattere prettamente tecnico del nulla osta di cui all'art. 23, comma, 4, 26, comma 3, C.d.s. sarebbe smentita dall'art. 27, comma 7, del C.d.s. in base al quale la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze è stabilita dall'ente proprietario della strada - come confermato dall'art. 53 del d.p.r. 495/1992 per l'installazione dei mezzi pubblicitari che fa specifico riferimento ai poteri di stabilirne il corrispettivo da parte dell'ente proprietario - sì da potersi ritenere che il nulla osta di cui all'art. 23, comma 4, rilasciato dall'ente proprietario può avere anche contenuto economico finanziario e, quindi, contenere la previsione relativa al corrispettivo per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Con il terzo motivo: “Totale erronea valutazione e considerazione del contenuto della documentazione attestante la debenza del credito in favore della ” PT
, ovvero la totale divergenza rispetto alla realtà dei fatti e alla documentazione in atti dalla quale risulta, invece, la debenza del credito, certo, liquido ed esigibile, vantato dalla con riferimento alle somme PT dovute per gli anni 2002-2009 per l'apposizione dei cartelli pubblicitari all'interno dei centri abitati, siccome risultante nella sua entità dal contenuto delle autorizzazioni comunali e dagli allegati nulla osta dell'ente proprietario, contenenti, altresì, il riferimento alla DGR 1279/2002 relativa al versamento da effettuate sul Cc/c intestato alla . PT
Con il quarto motivo: “Ulteriori erroneità della sentenza impugnata“, ovvero nella parte in cui si afferma che:1) “La somma richiesta dalla per € PT
38.144,22 computa anche canoni già corrisposti da per € 2.119,83 CP_1
(cfr. pag. 72 della Relazione finale)”;2) “La somma richiesta dalla per PT
€ 38.144,22 computa anche i canoni di autorizzazioni non depositate in atti per
€ 1.486,52 (cfr. pag. 72 della Relazione finale)”; 3) La somma richiesta dalla
IO computa anche il canone di € 481,94 di autorizzazione revocata (cfr. pag. 72 della Relazione finale). Alla somma richiesta dalla per € PT
38.144,22 vanno dunque detratti detti canoni, che ammonterebbero in definitiva ad € 34.055,83 (€ 38.144,22 – 2.119,83 – 1.486,52 – 481 94 = €
34.055,83). Il TU ha omesso per errore la detrazione della somma di €
481,94 (invece considerata nella bozza)”. 4)” Inoltre è da censurare le sentenza nella parte in cui afferma che “Riguardo alle autorizzazioni ANAS spa, la chiede il pagamento del corrispettivo per l'annualità 2002 sulla base PT delle autorizzazioni rilasciate dall'ANAS spa nell'anno 2001, aventi scadenza al
31.12.2002 e 31.12.2203. Il TU per tali autorizzazioni ha accertato in €
9.024,44 l'ammontare del canone richiesto dalla per l'anno 2002 (cfr. PT pag. 69). Sul punto la società opponente ha eccepito: - la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. essendo canoni da corrispondersi periodicamente ad anno, tempestivamente non richiesti dall'ente creditore. La parte creditrice non fornisce prova di aver interrotto la prescrizione, considerato che le diffide di pagamento versate in atti (e segnatamente nel procedimento monitorio) risalgono al 2008 ed agli anni successivi (doc. 63 e ss), quando già la prescrizione è intervenuta, o comunque al 2007 (doc. 62) ma non attribuita all'annualità 2002” (pag. 11 della sentenza, righe da 24 a
36)”;5) “inoltre, nella parte in cui “Ritiene il Giudice di aderire alla tesi difensiva della opponente sul punto per cui non sono dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo quantomeno all'annualità 2002 per € 9.024,44” (pag. 12 della sentenza impugnata, righe da 13 a 15)”; 6) “Infine, la sentenza impugnata deve censurarsi con riferimento alle seguenti statuizioni: “che detratte alla somma come sopra, residuano euro 1379,17, per cui può esservi condanna al pagamento della debitrice. Per cui sostanzialmente l'opposizione a decreto-ingiuntivo è risultata essere fondata per non avere assolto la parte creditrice opposta all'onere probatorio su essa parte incombente ad eccezione della minor somma di euro 1.379.17 per la quale può esservi condanna come in dispositivo. Tenuto conto della riduzione dell'importo di cui al procedimento monitorio che è risultato essere né certo, né liquido né esigibile, come in dispositivo va disposta la revoca del decreto-ingiuntivo opposto e le spese di lite, tenuto conto dell'importo per cui vi è condanna di pagamento della debitrice opponente, devono essere poste a carico della creditrice opposta nella misura di 2/3 mentre per 1/3 possono essere compensate fra le parti tenuto conto che in ogni caso una differenza fosse dovuta dalla Pubblicità a CP_1 favore della richiedente e che si liquidano come in dispositivo tenuto PT conto della complessità documentale della istruttoria di causa e del valore del credito di cui al procedimento monitorio . Le spese di TU devono in via definitiva porsi a carico della parte creditrice opposta su cui incombeva l'onere probatorio in punto di certezza, esigibilità e liquidità del credito di cui al procedimento monitorio” (pag. 12 della sentenza, righe da 15 a 32)”.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi.
Con il decreto ingiuntivo opposto la ha chiesto il pagamento Parte_1 della somma di euro 38.144,22, oltre interessi maturati alla data del
30.04.2014, per un totale di euro 45.475,45, per canoni derivanti dalle concessioni depositate in atti per pubblicità sulle strade regionali relativamente alle annualità dal 2002 al 2009.
Il tribunale, all'esito della disposta TU, ha escluso dall'importo richiesto quello di euro 2.119,83, ritenendolo non dovuto in quanto già corrisposto dalla quello di euro 1.486,52, in Controparte_1 quanto non supportato dalla relativa autorizzazione, e quello di euro 481,94 relativo ad autorizzazione revocata. Rispetto al residuo importo di euro 23.652,22 riconducibile a pubblicità effettuata sulla base di autorizzazioni comunali ha ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sulla rispetto sia all'an che al quantum della Parte_1 pretesa avanzata sulla base dei documenti prodotti in sede monitoria dal predetto Ente, contraddistinti dai nn. 20, 22, 23, 25, 26, 30, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 e 61, derivando dagli stessi il difetto di legittimazione attiva della atteso il rilascio PT dell'autorizzazione da parte del e la connotazione del nulla osta, CP_2 rilasciato dall'Ente proprietario, insuscettibile di qualsiasi previsione avente carattere economico.
L'esame del punto relativo alla legittimazione della Parte_1 impone di procedere alla ricostruzione delle principali diposizioni normative che disciplinano la materia e degli atti adottati al riguardo dal predetto Ente.
L'art. 37, comma 2, della l. 59/1961, stabilisce che “ Nelle traverse interne di cui all'articolo 4, comma primo, della presente legge, l'esposizione di pubblicità - sulla quale dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. - è di competenza dei Comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai quali spettano altresì i relativi proventi”, mentre il richiamato art. 4, comma 1, dispone: “I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n.
126”.
L'art. 101, comma 1, del D.Lgs 112/1998 prevede: “Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4,comma 1, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma
1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59”.
Con legge regionale n. 3/99 , la , a seguito di quanto Parte_1 statuito dal legislatore statale, ha con l'art. 73, stabilito : “Sono riservate alla IO le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria regionale e la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione e manutenzione;
la IO provvede agli interventi di carattere interregionale mediante accordi di programma con le regioni interessate. È altresì, riservata alla IO, d'intesa con le province interessate, la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al
D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285“; e con l'art. 74: “ Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali e provinciali , ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla L.R.
16 dicembre 1997, n. 46”.
Con DPCM 21 febbraio 2000 la ha provveduto all' individuazione e PT trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 112/1998, della strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, stabilendo in particolare: all'art. 1, comma 2, che il trasferimento decorre della data di esercizio delle funzioni in materia di viabilità conferite a norma dell'art. 99, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative e che fino alla predetta scadenza, restano affidati all'ente nazionale per le strade i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale di competenza dello stesso ente e che tale trasferimento, come dispone il comma 3, produce gli effetti giuridici della declassificazione di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 495/1992, restando, invece, di proprietà dei Comuni tratti interni delle strade previste dal comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'art. 2, comma 2, lett. d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285, e successive modifiche ed integrazioni attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti (comma 4); all'art. 2 le operazioni di consegna;
3) all'art. 3, la successione nei rapporti stabilendo che "le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi" (comma 1) e che i proventi e le spese derivanti della gestione dei beni trasferiti "spettano alle amministrazioni titolari, a decorrere della data determinata ai sensi dell'art.1, comma 2".
La , con la DGR 1279/2002 (pubblicata nel BUR 11/12/2002, n. Parte_1
54) ha dato atto, anche a seguito delle decisioni assunte in sede di Conferenza unificata, che "l'ANAS ha esercitato fino al 30 settembre 2001 l'attività relativa agli atti amministrativi concessori ed autorizzatori di cui agli artt. 10, 20, 21,
22, 23, 24, 25 e 26 dei D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rimanendo dal 10 ottobre 2001 a carico della nuovo proprietario delle strade a PT PT seguito del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio della medesima attività"; ha quindi stabilito, facendo riferimento al provvedimento dell'ANAS 18 ottobre 2001 pubblicato nella G.U. 30 ottobre 2001, n. 253, con il quale il citato Ente aveva provveduto ad adeguare i canoni e i corrispettivi dovuti per gli anni 2001 e 2002 per le concessioni e le autorizzazioni diverse, di "adottare
i criteri di calcolo fissati dall'ANAS per gli anni 2001 e 2002 per i canoni e corrispettivi dovuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, sulle strade di proprietà della a seguito dei D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Parte_1 come descritti nell'allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale" e nel contempo ha disposto che i versamenti relativi a canoni e corrispettivi dovuti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni di cui agli artt.
10, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere effettuati sul c/c postale intestato alla dell' - Perugia. PT PT
Con successiva DGR 14 giugno 2005, n. 950 la ha Parte_1 provveduto a regolare i rapporti con l'ANAS (sia per il trasferimento dei fascicoli che per gli importi relativi a periodi successive al 1 ottobre 2001, riscossi dall'ANAS, ma di competenza della ) e a determinare l'attività PT procedurale relativa all'accertamento e riscossione dei canoni e corrispettivi concernenti autorizzazioni e concessioni su strade trasferite al demanio regionale.
Con la D.G.R. 2026/2007 la ha, in particolare, stabilito che i PT
Comuni, “per effetto di declassificazione di strade regionali e di delimitazione di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti che ricomprendono strade regionali, acquisiscono la titolarità delle concessioni e delle autorizzazioni, rilasciate a suo tempo dall'ANAS su dette strade, con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data del verbale di consegna delle stesse”; invece, “i Comuni che hanno provveduto alla delimitazione dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ricomprendendo tratti di strada regionali, acquisiscono la titolarità delle concessioni e delle autorizzazioni, rilasciate a suo tempo dall'ANAS su detti tratti di strada, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data del verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, purché nello stesso verbale risulti l'attribuzione al della titolarità alla riscossione dei CP_2 canoni stessi”. Ha, altresì, stabilito “di trasferire, salvo eventuali conguagli, agli Enti le annualità di canone riscosse dalla nel periodo di PT competenza degli Enti stessi” e che gli Enti dovranno “mettere a disposizione della le pratiche cartacee che si renderanno necessarie in caso di PT eventuali contenziosi che potrebbero instaurarsi tra la ed i PT concessionari per effetto del mancato pagamento delle annualità di canone di competenza della , e riferite al periodo precedente alla sottoscrizione PT dei verbali di consegna delle strade e di delimitazione dei centri abitati”.
Gli artt. 23, comma 4, “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, e 26, comma
3, “Competenza per le autorizzazioni e le concessioni” di cui al titolo II “
Della costruzione e tutela delle strade”, del D. Lgs 30.04.1992 n.
285,prevedono rispettivamente che “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale” e che “Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada”.
L'art. 27 della stessa legge stabilisce al comma 2 che “ Le domande rivolte
a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada”.
Come già affermato dal primo giudice la ha proceduto Parte_1 alla individuazione e trasferimento previsti dall'art. 101, comma 1, del
D.Lgs n.112/1998 – dopo l'adozione della L.R. n.3/1999, con il DPCM
21.02.2000.
Pienamente condivisibile risulta quanto già affermato dal tribunale in ordine al fatto che la è subentrata all'ANAS in virtù di quanto PT disposto dall'art. 3 del DPCM 21.02.2000 in tutti i rapporti inerenti i beni trasferiti esercitandone gli stessi diritti ed assumendone gli stessi obblighi, ed all' intervenuta adozione da parte della dei criteri già stabiliti PT dall'ANAS riguardo al canone concessorio.
A giudizio del Collegio non risulta, invece, condivisibile quanto affermato dal primo giudice dopo l'esame delle disposizioni di cui a tale ultimo provvedimento laddove ha affermato che “La normativa appena esaminata regola esclusivamente il trasferimento delle funzioni tra
l'ANAS e l'ente regionale ed apposita normativa statale stabilisce invece le competenze dei Comuni circa la titolarità amministrativa e finanziaria relativa alle autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie stradali effettuate all'interno dei centri abitati” per poi rilevare che i titoli autorizzatori risultano rilasciati dai Comuni e non dalla o dalle PT
Province delegate per i tratti di strada interni a centri abitati.
Difatti occorre da un lato evidenziare che proprio con normativa statale, ovvero con il richiamato art. 101 del D.Lgs 112/1998, è stato previsto il trasferimento al demanio regionale delle strade ed autostrade già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del c.c. e non ricomprese nella rete stradale ed autostradale nazionale, e stabilito, in particolare, che “In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59” cui ha fatto seguito l'adozione della legislazione regionale, del successivo DPCM 21.02.2000, della DGR 25.09.2002 e degli ulteriori atti sopra elencati e, dall'altro, che gli artt. 23 e 26 del C.d.S disciplinano la competenza al rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada o, all'interno dei centri abitati, da parte dei
Comuni, previo nulla osta dell'ente proprietario, ciò anche quanto ai tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, senza nulla prevedere in ordine al soggetto in favore del quale va versato il canone dovuto.
Il nominato TU ha rilevato che con il D.P.C.M. 21 settembre 2001 (G.U.
28 settembre 2001, n. 226 e corretto con avviso G.U. 10 ottobre 2001, n. 236) recante “Modifiche al D.P.C.M. 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D. Lgs n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale”, si è provveduto alla sostituzione delle tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche,
Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, allegate PT al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, con le analoghe tabelle di cui all'allegato, facente parte integrante dello stesso decreto, evidenziando che “Benché, successivamente, anche il decreto del
2001 è stato oggetto di ulteriori modificazioni giova qui rappresentare ...
l'allegato elenco relativo all'individuazione della rete stradale di interesse regionale dell' è rimasto sostanzialmente invariato e che in detto elenco PT sono di fatto ricomprese, per l'intero percorso o per l'intero tratto regionale, tutte le strade interessate dal presente procedimento, che dunque sono regionali fin dall'origine dei fatti (...) Ciò non toglie, evidentemente, alla luce degli atti di causa, in particolare delle autorizzazioni rilasciate dai comuni, che dette strade interessano e/o attraversano territori comunali e/o centri abitati”.
Ha, quindi, aggiunto che i dati relativi all' ubicazione degli impianti ( al di fuori del centro abitato, all'interno del centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti) non sono rinvenibili sulla base degli atti di causa e comunque di difficile reperimento presso gli stessi Comuni dato il notevole tempo ormai trascorso rispetto all'epoca delle installazione.
La disciplina conseguente alla legge della al PT PT successivo DPCM 21.02.2000 e alla DGR 25.09.2002, con cui si indica per il versamento il conto corrente intestato alla IO, trae origine nelle previsioni della richiamata normativa statale di trasferimento delle strade, già appartenenti al demanio statale a quello regionale, che ha definito “come entrate proprie” delle regioni o degli enti locali, in favore dei quali è intervenuto il trasferimento delle strade, quelle derivanti, in particolare, dalla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite.
Né al riguardo può ravvisarsi un contrasto con quanto risultante dall'art. 37 della L. n. 59/1961 in relazione all'art. 4, comma 4, della stessa legge, in quanto la relativa disciplina si riferisce alle strade statali posto che il fatto che la sia subentrata negli stessi diritti e doveri dell'ANAS, e PT che abbia recepito i pregressi criteri di determinazione del canone, non può equivalere ad applicazione alle strade non più appartenenti al demanio statale della normativa prevista per quelle statali sicché non può farsi riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia 11/06/2020 n.11266 relativa a fattispecie riguardante strada statale,
Va, dunque, dichiarata la legittimazione attiva della . PT Le richieste di pagamento avanzate dalla e di cui ai Parte_1 documenti prodotti sub 20, 22, 23,25, 26,30, 40,41 ,42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 e 61 si riferiscono a pubblicità effettuate a seguito di autorizzazione adottata dai Comuni interessati previa rilascio di nulla osta da parte della Provincia quale ente delegato dalla PT stessa e, dunque, sul presupposto della proprietà della strada in capo alla
. Va poi rilevato che nella documentazione prodotta in relazione a PT ciascuna richiesta dalla parte appellante in sede monitoria risulta riportata - per lo più nel nulla osta rilasciato dalla Provincia - la somma richiesta a titolo di canone e l'indicazione del versamento da effettuare sul c/c n.
37687084 intestato alla o il richiamo al contenuto della Parte_1
DGR 25.09.2002 n. 1279, contenente la previsione relativa a tale forma di pagamento sul c/c intestato alla . PT
Sulla base di tali elementi ritiene il Collegio di poter disattendere le argomentazioni svolte dalla parte appellata nel riproporre le contestazioni sollevate in primo grado: la è subentrata all'ANAS PT in virtù di quanto disposto dall'art. 3 del DPCM 21.02.2000 in tutti i rapporti inerenti i beni trasferiti esercitandone gli stessi diritti ed assumendone gli stessi obblighi ed ha adottato i criteri già stabiliti dall'ANAS riguardo al canone concessorio;
la previsione del canone nell'ambito del nulla osta rilasciato dalla Provincia, quale soggetto delegato dalla , anziché PT nell'autorizzazione rilasciata dai Comuni risulta correlato alla titolarità della strada si da non potersi ritenere in contrasto rispetto alla previsione di cui all'art. 27, comma 7, del C.d.S. potendo, peraltro, l'atto assumere natura complessa;
nei casi in cui il canone non risulta indicato nel provvedimento autorizzatorio e nel nulla osta la Provincia ha successivamente integrato l'atto mediante la determinazione del canone e la comunicazione dello stesso alla parte obbligata;
la mancanza di ulteriori provvedimenti per gli anni successivi in relazione ad autorizzazioni pluriennali non appare di rilievo non avendo comportato variazioni del canone. Ne deriva l'affermazione della legittimazione attiva della Parte_1 ed il riconoscimento in suo favore degli importi richiesti per euro
23.653,22 che il TU ha accertato come riferibili alle autorizzazioni rilasciate dai Comuni.
Passando all'esame del quarto motivo di appello va in primo luogo rilevato rispetto all'entità della somma richiesta indicata dal primo giudice in euro
38.144,22, che il TU, dopo aver, a pag. 69 della relazione, indicato in euro 40.836,49 la somma richiesta e di cui al doc. 67, ha determinato in euro 38.144,22 l'importo risultante dal documento 69 corrispondente all'importo ingiunto ( euro 38.144,22+7.331,23) precisando che la differenza di euro 2.692,27 deriva da canoni relativi ad autorizzazioni depositate agli atti di causa in allegato alla memoria n.3 ex art. 183
c.p.c. di parte convenuta opposta - che dunque non Parte_1 possono ritenersi oggetto di domanda - nonché canoni relativi ad autorizzazioni non rinvenibili agli atti di causa.
Risulta, dunque, condivisibile la determinazione da parte del primo giudice dell'importo richiesto dalla . Parte_1
Rispetto all'importo di euro 9.024,44 l'appellante ritiene infondata l'eccezione di prescrizione dei canoni per l'anno 2002 in quanto la debitrice nel 2007 aveva manifestato consapevolezza dell'esistenza del debito interrompendo i relativi termini prescrizionali. L'appellante fa riferimento alla nota del 31.07.2007 prodotta in giudizio unitamente alla comparsa di risposta con la quale la avrebbe Controparte_3 riconosciuto il proprio debito.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'attribuire effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. a qualsiasi atto integrante riconoscimento del diritto, ovvero implicante l'esistenza del debito ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.
La nota richiamata dalla non risponde a tali requisiti atteso che PT al punto a) la società odierna appellata affermava espressamente “ i canoni per l'anno 2002 non sono dovuti perché non deliberati dalla PT
. Deve pertanto escludersi che tale nota possa essere qualificata PT quale atto di riconoscimento del debito sicché la sentenza gravata va confermata sul punto con conseguente esclusione della somma di euro
9.024.44.
Rileva, inoltre, l'appellante che dopo aver fatto notare con le osservazioni la non correttezza dello scomputo dell'importo di euro 481,94 riferito alla autorizzazione Anas codice 6916 revocata nel 2007 poiché la rimozione dell' impianto era avvenuta in data 27/02/2007 e la riscossione avveniva per annualità anticipata e non per ratei mensili, il TU aveva accolto l'osservazione.
Nella sintetica valutazione delle osservazioni il TU ha affermato:
“Riesaminati gli atti di causa il sottoscritto TU ritiene che questa osservazione possa trovare condivisione. Lo scrivente ausiliario, infatti, pur confermando quanto risultante dagli atti di causa (codice 6916 – cartelli rimossi a seguito di note in data 21/02/2007 prot. 2005/337777/3174 e prot. 2005/337776/3173 della Provincia di Perugia (doc. 16 di parte attrice opponente) è dell'avviso – salvo ovviamente diversa valutazione al riguardo dell'organo giudicante – che
l'importo per tale annualità sia comunque dovuto, dal momento che appare del tutto verosimile che l'intera annualità debba essere di norma riscossa in via anticipata e non per ratei mensili”.
La censura non può ritenersi condivisibile posto che non risulta una previsione circa la modalità di pagamento prospettata nel senso prospettato dall'ausiliare solo perché ritenuta verosimile.
Nessuna censura è stata sollevata rispetto alla esclusione degli importi per euro 2.119,83, relativa a canoni già corrisposti, e ad euro 1.486,52 per canoni relativi ad autorizzazioni non depositate.
All'esito di tali valutazioni la società detratti gli Controparte_1 importi esclusi da quello richiesto, va condannata al pagamento in favore della della somma di euro 25.031,49, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese di TU, come già liquidate, vanno poste definitivamente e totalmente a carico della parte appellata in quanto strumentali alla domanda.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione della riduzione dell'importo riconosciuto in favore della
, e poste per la restante parte a carico della società Parte_1 appellata secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di CO CE Controparte_1
n. 429/2021, pubblicata in data 07.06.2021, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, condanna l' a pagare in favore della la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 25.031,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico della
[...]
e liquidate per l'intero, quanto al primo grado Euro 900,00 Controparte_1 per la fase di studio, Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.800,00 per la fase istruttoria, Euro 1.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 2.200,00 per la fase decisionale,
Euro 777,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese di TU, come già liquidate, definitivamente a carico della parte appellata.
Ancona, così deciso il 10.01.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico