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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20910/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20910/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIOTTA Parte_1 C.F._1
ALDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Alessio Mazzocchi, 37, Napoli, il predetto difensore,
parte attrice /opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARANO Controparte_1 P.IVA_1
CARMINE, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via dei Mille, n. 40, presso il difensore, avv. CESARANO CARMINE
parte convenuta/opposta OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e conclusioni scritte nel verbale d'udienza del 3\12\2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto con atto di citazione ex art. 617, comma primo c.p.c., notificato in data 14\09\2022 da nei confronti della soc. Parte_1
mediante il quale parte attrice si opponeva al precetto notificatole CP_1 dalla predetta società 29\08\2022, per la somma di euro 22.940,09, in virtù della sentenza n. 3808/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, nella persona del Dott. , che definiva l'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 0830501 CP_2 del 18/12/2017, emessa per il mancato pagamento di somme relative a tasse di possesso regionali. In particolare, l'opponente deduceva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e la poca trasparenza nella determinazione dei calcoli relativi alla pretesa di pagamento richiesta. Si costituiva in giudizio parte opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
In particolare parte convenuta eccepiva la propria legittimazione a porre in essere tutti gli atti di esecuzione per la riscossione coattiva dei tributi di competenza regionale, ivi compresi quelli oggetto del precetto oggetto di impugnativa nell'odierno procedimento. Assumeva inoltre l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto in primis non autonomamente impugnabile, poiché avverso il precetto erano state mosse censure attinenti al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato, la regolarità della notifica della su indicata intimazione, la soccombenza della parte attrice affermata nella citata sentenza e la non maturata prescrizione dei crediti.
-------------
Va, preliminarmente, evidenziato, che la presente opposizione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi tempestiva se si considera che il precetto opposto è stato notificato in data 29\08\2022 e che l'opposizione è stata notificata in data 14\09\2022.
Parte opponente ha eccepito la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Su tale doglianza parte opposta nulla ha eccepito o contestato, limitandosi a depositare la su indicata intimazione di pagamento e la sentenza che decideva sull'impugnazione di quest'ultima.
L'opposizione è fondata.
Invero, deve rilevarsi che effettivamente dalla documentazione in atti depositata dalla parte opposta non risulta che il titolo esecutivo sia stata notificato. In particolare, dagli atti non emerge alcuna relata di notifica del precetto impugnato;
allo stesso modo parte opposta non ha documentato neanche la notifica del titolo esecutivo. La Cassazione, con una significativa pronuncia (ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio 2023) relativamente all'onere della prova dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo, ha affermato che trattandosi di provare un fatto costitutivo dell'efficacia del titolo esecutivo, in caso di contestazione, la relativa prova deve essere fornita a da chi intende far valere il titolo esecutivo, in ragione della considerazione che il debitore, opponente, si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamene mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso.
Non può, inoltre, essere accolta la censura sull'inammissibilità dell'opposizione a precetto.
In proposito, si rileva che dinnanzi al giudice dell'esecuzione possono dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass. 2 aprile
2009, n. 8011). La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario, inteso come vizio insanabile, si verifica non solo quando l'atto stesso sia del tutto assente (come nel caso in esame), ma anche quando manchino gli elementi essenziali per poter parlare di una vera e propria
“notificazione”. Nel caso specifico, il vizio denunciato dall'attore configura una radicale inesistenza della notificazione, poiché la parte convenuta non ha dimostrato in che modo il titolo sia stato portato a conoscenza del debitore. Di conseguenza, il titolo esecutivo non può ritenersi ritualmente notificato e il precetto opposto è affetto da una nullità insanabile. In altri termini, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati, secondo l'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto derivante dalla mancata notificazione del titolo esecutivo non può essere sanata per raggiungimento dello scopo. Questo vale sia quando l'opposizione è proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per contestare il mancato rispetto dell'art. 479, comma 1, c.p.c., sia quando, oltre a questa contestazione, si sollevano motivi di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. Ord. n. 23894 del 21/12/2012). Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione è ammissibile e meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, ridotte al minimo, in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
2) condanna la soc. , al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate in euro 2540,00 per compensi ed euro 195,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario della parte opponente, avv. Aldo Gagliotta.
Così deciso in Napoli il 20.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Martano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20910/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAGLIOTTA Parte_1 C.F._1
ALDO, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Alessio Mazzocchi, 37, Napoli, il predetto difensore,
parte attrice /opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARANO Controparte_1 P.IVA_1
CARMINE, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via dei Mille, n. 40, presso il difensore, avv. CESARANO CARMINE
parte convenuta/opposta OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e conclusioni scritte nel verbale d'udienza del 3\12\2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto con atto di citazione ex art. 617, comma primo c.p.c., notificato in data 14\09\2022 da nei confronti della soc. Parte_1
mediante il quale parte attrice si opponeva al precetto notificatole CP_1 dalla predetta società 29\08\2022, per la somma di euro 22.940,09, in virtù della sentenza n. 3808/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, nella persona del Dott. , che definiva l'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 0830501 CP_2 del 18/12/2017, emessa per il mancato pagamento di somme relative a tasse di possesso regionali. In particolare, l'opponente deduceva la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e la poca trasparenza nella determinazione dei calcoli relativi alla pretesa di pagamento richiesta. Si costituiva in giudizio parte opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
In particolare parte convenuta eccepiva la propria legittimazione a porre in essere tutti gli atti di esecuzione per la riscossione coattiva dei tributi di competenza regionale, ivi compresi quelli oggetto del precetto oggetto di impugnativa nell'odierno procedimento. Assumeva inoltre l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto in primis non autonomamente impugnabile, poiché avverso il precetto erano state mosse censure attinenti al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato, la regolarità della notifica della su indicata intimazione, la soccombenza della parte attrice affermata nella citata sentenza e la non maturata prescrizione dei crediti.
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Va, preliminarmente, evidenziato, che la presente opposizione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, deve ritenersi tempestiva se si considera che il precetto opposto è stato notificato in data 29\08\2022 e che l'opposizione è stata notificata in data 14\09\2022.
Parte opponente ha eccepito la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Su tale doglianza parte opposta nulla ha eccepito o contestato, limitandosi a depositare la su indicata intimazione di pagamento e la sentenza che decideva sull'impugnazione di quest'ultima.
L'opposizione è fondata.
Invero, deve rilevarsi che effettivamente dalla documentazione in atti depositata dalla parte opposta non risulta che il titolo esecutivo sia stata notificato. In particolare, dagli atti non emerge alcuna relata di notifica del precetto impugnato;
allo stesso modo parte opposta non ha documentato neanche la notifica del titolo esecutivo. La Cassazione, con una significativa pronuncia (ordinanza 51, pubblicata il 3 gennaio 2023) relativamente all'onere della prova dell'avvenuta notificazione del titolo esecutivo, ha affermato che trattandosi di provare un fatto costitutivo dell'efficacia del titolo esecutivo, in caso di contestazione, la relativa prova deve essere fornita a da chi intende far valere il titolo esecutivo, in ragione della considerazione che il debitore, opponente, si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamene mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso.
Non può, inoltre, essere accolta la censura sull'inammissibilità dell'opposizione a precetto.
In proposito, si rileva che dinnanzi al giudice dell'esecuzione possono dedursi unicamente vizi idonei a determinare la radicale inesistenza del titolo esecutivo, mentre ogni questione attinente alla sua validità o nullità deve essere decisa dal giudice funzionalmente competente (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass. 2 aprile
2009, n. 8011). La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario, inteso come vizio insanabile, si verifica non solo quando l'atto stesso sia del tutto assente (come nel caso in esame), ma anche quando manchino gli elementi essenziali per poter parlare di una vera e propria
“notificazione”. Nel caso specifico, il vizio denunciato dall'attore configura una radicale inesistenza della notificazione, poiché la parte convenuta non ha dimostrato in che modo il titolo sia stato portato a conoscenza del debitore. Di conseguenza, il titolo esecutivo non può ritenersi ritualmente notificato e il precetto opposto è affetto da una nullità insanabile. In altri termini, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati, secondo l'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto derivante dalla mancata notificazione del titolo esecutivo non può essere sanata per raggiungimento dello scopo. Questo vale sia quando l'opposizione è proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per contestare il mancato rispetto dell'art. 479, comma 1, c.p.c., sia quando, oltre a questa contestazione, si sollevano motivi di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. Ord. n. 23894 del 21/12/2012). Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione è ammissibile e meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, ridotte al minimo, in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
2) condanna la soc. , al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate in euro 2540,00 per compensi ed euro 195,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario della parte opponente, avv. Aldo Gagliotta.
Così deciso in Napoli il 20.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Laura Martano