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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 272/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 272/2025 v.g. promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
e
, nato in [...] il [...], assistito e Controparte_1
difeso dall'avv. DE AMICIS DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/12/1976 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in SAN PAOLO (BRASILE), con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Portogruaro (VE) - Atto N. 46 parte 2 serie C
- anno 2000.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 13/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità della moglie, che provvederà, per il futuro, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze;
c) il marito lascerà, senza indugio, la casa coniugale, portando con sé tutti i suoi effetti personali;
fino al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, il marito parteciperà alle spese delle utenze e del canone di locazione in ragione della metà;
d) l'unità immobiliare sita in Brasile, di cui i coniugi sono comproprietari, verrà posta in vendita e il ricavato verrà diviso in misura del 50% tra i due coniugi;
il marito si impegna a curare le trattative per la vendita della detta unità immobiliare;
e) i coniugi dichiarano di aver già avuto visione della documentazione relativa alle disponibilità patrimoniali, sia immobiliari che mobiliari, dell'altro coniuge, nonché di aver avuto visione del saldo del conto corrente, alla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, intestato/cointestato con l'altro coniuge. Essi, quindi, dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito delle indicazioni e/o della documentazione sulle disponibilità patrimoniali dell'altro coniuge e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione, dal punto di vista patrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 3 di 4 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 272/2025 v.g. promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. FOSCHINI ANNARITA
e
, nato in [...] il [...], assistito e Controparte_1
difeso dall'avv. DE AMICIS DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/12/1976 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in SAN PAOLO (BRASILE), con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Portogruaro (VE) - Atto N. 46 parte 2 serie C
- anno 2000.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 13/03/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
b) la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità della moglie, che provvederà, per il futuro, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze;
c) il marito lascerà, senza indugio, la casa coniugale, portando con sé tutti i suoi effetti personali;
fino al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, il marito parteciperà alle spese delle utenze e del canone di locazione in ragione della metà;
d) l'unità immobiliare sita in Brasile, di cui i coniugi sono comproprietari, verrà posta in vendita e il ricavato verrà diviso in misura del 50% tra i due coniugi;
il marito si impegna a curare le trattative per la vendita della detta unità immobiliare;
e) i coniugi dichiarano di aver già avuto visione della documentazione relativa alle disponibilità patrimoniali, sia immobiliari che mobiliari, dell'altro coniuge, nonché di aver avuto visione del saldo del conto corrente, alla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, intestato/cointestato con l'altro coniuge. Essi, quindi, dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito delle indicazioni e/o della documentazione sulle disponibilità patrimoniali dell'altro coniuge e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo e/o ragione, dal punto di vista patrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva pagina 3 di 4 preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13/03/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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