Art. 136-decies. (( (Procedimento di correzione). )) (( 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione puo' procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. ))
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta. ))