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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2024, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4259/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4259/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
Oggi 25 settembre 2024 ad ore 14.06 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. TEZZA MARCO PIO e l'avv. TEZZA ELENA Parte_1
Per 'avv. ROMANATO MARCO, oggi sostituito dall'avv. STEFANI? TIENI. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle part presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.25.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della Camera
di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato in [...] il [...] e residente a [...]
n. 16, c.f. , con l'avv. Marco Pio Tezza e l'avv. Elena Tezza del Foro di C.F._1
Verona; opponente
contro
:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2
rappresentato e difeso, nonché, domiciliato dall'avv. Marco Romanato del Foro di Verona;
opposto
iscritta al n. 4259/23 R.G. al quale è stata riunita la causa 6184/23 R.G.;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1426/23 emesso dal Tribunale di Verona il 08.05.2023 per un'importo di € 1.340,00 oltre interessi e spese.
pagina 2 di 11
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta depositata il 2.12.2016.
Osservato che l'opponente aveva richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nulla era dovuto all'opposto, in subordine, previa revoca del decreto opposto, chiedeva di ridursi l'importo ingiunto alla minor somma emergente in corso di causa, anche a seguito di eventuale valutazione equitativa, in via riconvenzionale, richiedeva di condannarsi il sig. al risarcimento in suo Pt_2
favore dei danni patrimoniali e non, subiti che venivano quantificati nell'importo di € 10.000,00,
ovvero in quella misura che emergerà nel corso dell'A.T.P. pendente avanti questo Tribunale o che sarà
accertata nel corso del presente giudizio a mezzo di idonea C.T.U., eventualmente ponendo in compensazione tale importo risarcitorio con la somma denegatamente riconosciuta a credito della parte opposta, spese e competenze ed accessori di legge, integralmente rifuse.
L'opposto, costituendosi ritualmente, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e la rifusione delle spese di lite.
pagina 3 di 11 Dopo il mutamento del rito fascicolo RG 6184/23, con ordinanza riservata del 22 settembre 2023, non veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio, in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta.
All'udienza del 4 gennaio 2024, veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito negativo,
in quanto parte opponente non aderiva alla proposta transattiva, mentre parte opposta aderiva alla proposta conciliativa formulata.
Veniva, altresì, disposta la riunione al presente procedimento con quello rubricato al n. 6184/23 R.G..
Il sig. all'udienza del 3 aprile 2024 si dichiarava disponibile a rendere l'interpello e Parte_2
rispondeva sui capitoli di cui all'atto di opposizione:
cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) non è vero;
cap.4) non è vero;
cap.5) non è vero, le foto di cui al doc. 3 non rappresentano lo stato dell'immobile nell'inverno
2022/2023;
cap.6) l'acqua è condominiale, il gas non arriva in mansarda e la corrente elettrica consumata è
solamente quella per l'utilizzo della caldaia dell'appartamento sottostante;
cap.7) non è vero;
cap.8) confermo, preciso che il mese successivo l'importo pagato era la metà;
cap.9) confermo, i lavori di installazione erano precedenti rispetto alla locazione del sig. preciso Pt_1
che il climatizzatore era collegato alla rete dell'appartamento locato, ma non è mai stato utilizzato.
pagina 4 di 11 Il sig. all'udienza del 3 aprile 2024 si dichiarava disponibile a rendere l'interpello Parte_3
e rispondeva sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
cap.1) non è vero;
cap.2) non è vero;
cap.3) confermo, più volte ho lamentato problemi all'impianto idraulico e per consumi abnormi e per la presenza di muffa;
cap.4) confermo quanto detto al capitolo precedente;
cap,5) confermo, la fidanzata di mio figlio era appena arrivata a Verona;
cap.6) non è vero, è un appartamento abitabile;
cap.7) non è vero, la caldaia serve l'appartamento da me locato ed anche la mansarda;
cap.8) non è vero, solo una volta ho visto la mansarda dall'uscio della stessa ed era presente il sig.
Pt_2
cap.9) non è vero;
cap.10) non è vero, non ero presente e tutti i tecnici da me interpellati ed anche quello chiamato dal sig.
dichiaravano che la caldaia andava sostituita, non riconosco il doc. 25 di parte opposta e la Pt_2
firma apposta non è la mia.
Veniva assunta la prova orale con l'escussione dei testi:
- , proprietaria di un immobile ubicato sotto quello oggetto di causa, preciso che la Testimone_1
palazzina è stata costruita negli anni 60.
Risponde sui capitoli di parte opposta.
Cap.1) nulla so;
pagina 5 di 11 cap.2) io ho visitato l'immobile nel settembre/ottobre 2019, preciso che era ammobiliato ed era in buone condizioni, la precedente proprietaria aveva effettuato una ristrutturazione, nel 2008/2009, ed aveva sostituito i pavimenti e rifatto il bagno e sostituito i serramenti esterni;
cap.3) il sig. mi ha comunicato che la caldaia non funzionava bene, perché vi erano alcuni Pt_1
termosifoni freddi ed altri caldi, ciò avveniva circa ad ottobre/novembre del 2021;
cap.4) ho già risposto;
cap.5) confermo, la fidanzata era presente, per quel che ricordo, da circa sei mesi;
cap.6) la mansarda era arredata ed era presente il letto matrimoniale ed un armadio, vi era anche un piccolo bagno chiuso da una porta, non ricordo altro;
cap.7) confermo, la mansarda non è collegata alla caldaia, perché non erano presenti i termosifoni,
anche la mansarda attigua ha le medesime caratteristiche;
cap.
8.9 e 10) nulla so.
La teste risponde a prova diretta sui capitoli di cui all'atto di opposizione.
Cap.1) confermo,
cap.2) confermo, la circostanza mi è stato riferita dal sig. Pt_1
cap.3) nulla so;
cap.4) confermo, la circostanza mi è stato riferita dal sig. ma non ricordo il periodo;
Pt_1
cap.5) nell'inverno 2022/23 sono stata chiamata dal sig. ed ho visto che le pareti dietro i mobili Pt_1
della sala e della camera erano, nella parte bassa e sugli angoli, ricoperte di muffa;
cap.6) la mansarda ha il medesimo contatore dell'elettricità dell'appartamento sottostante;
cap.7) nulla so;
cap 8) la moglie del sig. mi aveva mostrato una bolletta del gas di circa euro 800,00; Pt_1
cap.9) ho visto il climatizzatore, ma non so altro;
pagina 6 di 11 cap.10) nulla so;
- geometra che ha eseguito la perizia di cui al doc. 6. Persona_1
Risponde sui capitoli di cui all'atto di opposizione.
Cap.6) per l'acqua l'intera palazzina ha un unico contatore, mentre per il gas e l'elettricità ci sono sei contatori, quanti gli appartamenti presenti e, quindi le mansarde sono collegate agli appartamenti sottostanti, non sono mai entrato nella mansarda;
cap.9) confermo, vi sono le foto n. 3 e 4 allegate alla perizia;
cap.10) confermo, la perizia è stata da me redatta e le foto allegate alla stessa le ho scattato io;
- figlio dell'opponente. Pt_1 Persona_2
Risponde sui capitoli di parte opponente.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, in alcune occasioni ero presente;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo e riconosco nelle foto esibite lo stato dei luoghi, preciso che la muffa era presente dietro i mobili nel soggiorno, nelle camere da letto negli angoli e nel bagno sopra la finestra;
cap.6) l'acqua è centralizzata, il gas e l'elettricità sono collegate all'appartamento già condotto da mio padre;
cap.7) confermo, ero presente;
cap.8) confermo, in quel periodo abitavo da solo nell'immobile, perché i miei per un mese erano ritornati in Romania;
cap.9) confermo, ho visto il climatizzatore;
cap.10) nulla so. pagina 7 di 11 Il teste viene sentito a prova contraria sul cap. 3 di parte opposta.
Cap.3) confermo, tali lamentele avvenivano di persona ed anche per telefono;
- figlio dell'opponente. Testimone_2
Risponde sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, in quel periodo abitavo con mio padre;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo e riconosco nelle foto a me esibite lo stato dell'appartamento, preciso che la muffa era presente su tutte le pareti ed anche dietro i mobili;
cap.6) confermo, la mansarda era collegata agli impianti dell'appartamento;
cap.7) confermo, ciò avveniva in mia presenza;
cap.8) confermo e riconosco la bolletta, preciso che i consumi invernali erano sempre elevati, mentre d'estate era oneroso il consumo dell'acqua;
cap.9) confermo e riconosco nelle foto lo stato dei luoghi;
cap.10) nulla so.
Il teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla comparsa.
Cap.4) confermo, mio padre alla mia presenza lamentava al sig. i vizi dell'immobile locato;
Pt_2
cap.6) non è vero, si tratta di un appartamento abitabile ed il sig. lo utilizzava con cadenza Pt_2
settimanale;
cap.10) non è vero, la caldaia non era efficiente, poiché, alle volte non si accendeva;
- compagna del sig. Persona_3 Testimone_2
dal novembre 2022. pagina 8 di 11 Risponde sui capitoli di cui all'opposizione.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, in quel periodo abitavo con il mio compagno, preciso che abitavano
Per_ nell'appartamento il sig. e la moglie il figlio io ed il mio compagno;
Pt_1
cap.4) confermo;
cap.5) confermo e riconosco nelle foto a me esibite lo stato dell'appartamento, preciso che la muffa era presente su tutte le pareti, sugli angoli, sotto le finestre ed anche dietro i mobili;
cap.6) confermo, la mansarda era collegata agli impianti dell'appartamento perché vi era un solo contatore comune;
cap.7) confermo, ciò avveniva in mia presenza;
cap.8) nulla so;
cap.9) confermo e riconosco nelle foto lo stato dei luoghi;
cap.10) nulla so.
L'opponente, ha dimostrato, con la prova orale, che la caldaia, al servizio del suo appartamento, era ubicata al piano superiore (mansarda), le cui chiavi erano detenute dall'odierno opposto, che la stessa non aveva un funzionamento regolare, quindi, non garantiva un sufficiente riscaldamento degli ambienti con conseguente fioritura di muffe e la dovuta continuità nell'erogazione dell'acqua calda,
che costringeva gli occupanti dell'immobile ad utilizzare l'acqua fredda.
L'impianto di climatizzazione ed il bagno, presenti nella mansarda erano utilizzati dal sig. ma Pt_2
l'energia elettrica e l'acqua utilizzata, erano conteggiati nei contatori a servizio dell'appartamento pagina 9 di 11 locato al sig. che quindi si faceva carico del pagamento delle fatture, che comprendevano Pt_1
consumi non ascrivibili alla sua unità immobiliare.
Da ciò, in via equitativa, si liquida al sig. la somma di € 2.500,00, per i danni patrimoniali e non Pt_1
patrimoniali subiti durante la conduzione dell'immobile.
La domanda di restituzione del deposito cauzionale, non può essere valutata, poiché introdotta solamente con la nota conclusiva, conseguente dovrà essere oggetto di un autonomo procedimento o regolato da un accordo transattivo tra le parti
Osservato che l'opposta ha dimostrato la fondatezza parziale della sua pretesa creditoria, in relazione ai canoni maturati e non corrisposti fino al 15 dicembre 2023, data di rilascio dell'immobile e contestuale restituzione al locatore, per un totale dovuto di € 4.735,00 (9 canoni interi ed uno ridotto della metà),
per quel che attiene la richiesta di rifusione delle spese accessorie pari ad € 140 mensili, questa deve essere rigettata, poiché, durante l'intero rapporto locatizio, mai il locatore ha presentato documenti giustificativi a supporto dei relativi esborsi e non ha mai effettuato alcun conguaglio tra le spese forfetarie corrisposte ed i costi effettivi.
Alla luce di quanto sopra, il sig. viene condannato al pagamento in favore del sig. della Pt_1 Pt_2
somma di € 2.235,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Avendo riconosciuto parzialmente fondata la domanda riconvenzionale dell'opponente e di contro avendo valutato la pretesa creditoria dell'opposto fondata parzialmente, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
pagina 10 di 11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della somma Parte_3 Parte_2
complessiva di € 2.235,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese di lite interamente compensate tra le parti, per i motivi su esposti
Così deciso, in Verona, il 25 settembre 2024
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4259/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
Oggi 25 settembre 2024 ad ore 14.06 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. TEZZA MARCO PIO e l'avv. TEZZA ELENA Parte_1
Per 'avv. ROMANATO MARCO, oggi sostituito dall'avv. STEFANI? TIENI. Parte_2
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle part presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 14.25.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della Camera
di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato in [...] il [...] e residente a [...]
n. 16, c.f. , con l'avv. Marco Pio Tezza e l'avv. Elena Tezza del Foro di C.F._1
Verona; opponente
contro
:
nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2
rappresentato e difeso, nonché, domiciliato dall'avv. Marco Romanato del Foro di Verona;
opposto
iscritta al n. 4259/23 R.G. al quale è stata riunita la causa 6184/23 R.G.;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1426/23 emesso dal Tribunale di Verona il 08.05.2023 per un'importo di € 1.340,00 oltre interessi e spese.
pagina 2 di 11
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione notificato ritualmente;
richiamato il contenuto della comparsa di risposta depositata il 2.12.2016.
Osservato che l'opponente aveva richiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nulla era dovuto all'opposto, in subordine, previa revoca del decreto opposto, chiedeva di ridursi l'importo ingiunto alla minor somma emergente in corso di causa, anche a seguito di eventuale valutazione equitativa, in via riconvenzionale, richiedeva di condannarsi il sig. al risarcimento in suo Pt_2
favore dei danni patrimoniali e non, subiti che venivano quantificati nell'importo di € 10.000,00,
ovvero in quella misura che emergerà nel corso dell'A.T.P. pendente avanti questo Tribunale o che sarà
accertata nel corso del presente giudizio a mezzo di idonea C.T.U., eventualmente ponendo in compensazione tale importo risarcitorio con la somma denegatamente riconosciuta a credito della parte opposta, spese e competenze ed accessori di legge, integralmente rifuse.
L'opposto, costituendosi ritualmente, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e la rifusione delle spese di lite.
pagina 3 di 11 Dopo il mutamento del rito fascicolo RG 6184/23, con ordinanza riservata del 22 settembre 2023, non veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio, in quanto l'opposizione era fondata su prova scritta.
All'udienza del 4 gennaio 2024, veniva esperito un tentativo di conciliazione che dava esito negativo,
in quanto parte opponente non aderiva alla proposta transattiva, mentre parte opposta aderiva alla proposta conciliativa formulata.
Veniva, altresì, disposta la riunione al presente procedimento con quello rubricato al n. 6184/23 R.G..
Il sig. all'udienza del 3 aprile 2024 si dichiarava disponibile a rendere l'interpello e Parte_2
rispondeva sui capitoli di cui all'atto di opposizione:
cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) non è vero;
cap.4) non è vero;
cap.5) non è vero, le foto di cui al doc. 3 non rappresentano lo stato dell'immobile nell'inverno
2022/2023;
cap.6) l'acqua è condominiale, il gas non arriva in mansarda e la corrente elettrica consumata è
solamente quella per l'utilizzo della caldaia dell'appartamento sottostante;
cap.7) non è vero;
cap.8) confermo, preciso che il mese successivo l'importo pagato era la metà;
cap.9) confermo, i lavori di installazione erano precedenti rispetto alla locazione del sig. preciso Pt_1
che il climatizzatore era collegato alla rete dell'appartamento locato, ma non è mai stato utilizzato.
pagina 4 di 11 Il sig. all'udienza del 3 aprile 2024 si dichiarava disponibile a rendere l'interpello Parte_3
e rispondeva sui capitoli di cui alla comparsa di costituzione e risposta:
cap.1) non è vero;
cap.2) non è vero;
cap.3) confermo, più volte ho lamentato problemi all'impianto idraulico e per consumi abnormi e per la presenza di muffa;
cap.4) confermo quanto detto al capitolo precedente;
cap,5) confermo, la fidanzata di mio figlio era appena arrivata a Verona;
cap.6) non è vero, è un appartamento abitabile;
cap.7) non è vero, la caldaia serve l'appartamento da me locato ed anche la mansarda;
cap.8) non è vero, solo una volta ho visto la mansarda dall'uscio della stessa ed era presente il sig.
Pt_2
cap.9) non è vero;
cap.10) non è vero, non ero presente e tutti i tecnici da me interpellati ed anche quello chiamato dal sig.
dichiaravano che la caldaia andava sostituita, non riconosco il doc. 25 di parte opposta e la Pt_2
firma apposta non è la mia.
Veniva assunta la prova orale con l'escussione dei testi:
- , proprietaria di un immobile ubicato sotto quello oggetto di causa, preciso che la Testimone_1
palazzina è stata costruita negli anni 60.
Risponde sui capitoli di parte opposta.
Cap.1) nulla so;
pagina 5 di 11 cap.2) io ho visitato l'immobile nel settembre/ottobre 2019, preciso che era ammobiliato ed era in buone condizioni, la precedente proprietaria aveva effettuato una ristrutturazione, nel 2008/2009, ed aveva sostituito i pavimenti e rifatto il bagno e sostituito i serramenti esterni;
cap.3) il sig. mi ha comunicato che la caldaia non funzionava bene, perché vi erano alcuni Pt_1
termosifoni freddi ed altri caldi, ciò avveniva circa ad ottobre/novembre del 2021;
cap.4) ho già risposto;
cap.5) confermo, la fidanzata era presente, per quel che ricordo, da circa sei mesi;
cap.6) la mansarda era arredata ed era presente il letto matrimoniale ed un armadio, vi era anche un piccolo bagno chiuso da una porta, non ricordo altro;
cap.7) confermo, la mansarda non è collegata alla caldaia, perché non erano presenti i termosifoni,
anche la mansarda attigua ha le medesime caratteristiche;
cap.
8.9 e 10) nulla so.
La teste risponde a prova diretta sui capitoli di cui all'atto di opposizione.
Cap.1) confermo,
cap.2) confermo, la circostanza mi è stato riferita dal sig. Pt_1
cap.3) nulla so;
cap.4) confermo, la circostanza mi è stato riferita dal sig. ma non ricordo il periodo;
Pt_1
cap.5) nell'inverno 2022/23 sono stata chiamata dal sig. ed ho visto che le pareti dietro i mobili Pt_1
della sala e della camera erano, nella parte bassa e sugli angoli, ricoperte di muffa;
cap.6) la mansarda ha il medesimo contatore dell'elettricità dell'appartamento sottostante;
cap.7) nulla so;
cap 8) la moglie del sig. mi aveva mostrato una bolletta del gas di circa euro 800,00; Pt_1
cap.9) ho visto il climatizzatore, ma non so altro;
pagina 6 di 11 cap.10) nulla so;
- geometra che ha eseguito la perizia di cui al doc. 6. Persona_1
Risponde sui capitoli di cui all'atto di opposizione.
Cap.6) per l'acqua l'intera palazzina ha un unico contatore, mentre per il gas e l'elettricità ci sono sei contatori, quanti gli appartamenti presenti e, quindi le mansarde sono collegate agli appartamenti sottostanti, non sono mai entrato nella mansarda;
cap.9) confermo, vi sono le foto n. 3 e 4 allegate alla perizia;
cap.10) confermo, la perizia è stata da me redatta e le foto allegate alla stessa le ho scattato io;
- figlio dell'opponente. Pt_1 Persona_2
Risponde sui capitoli di parte opponente.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, in alcune occasioni ero presente;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo e riconosco nelle foto esibite lo stato dei luoghi, preciso che la muffa era presente dietro i mobili nel soggiorno, nelle camere da letto negli angoli e nel bagno sopra la finestra;
cap.6) l'acqua è centralizzata, il gas e l'elettricità sono collegate all'appartamento già condotto da mio padre;
cap.7) confermo, ero presente;
cap.8) confermo, in quel periodo abitavo da solo nell'immobile, perché i miei per un mese erano ritornati in Romania;
cap.9) confermo, ho visto il climatizzatore;
cap.10) nulla so. pagina 7 di 11 Il teste viene sentito a prova contraria sul cap. 3 di parte opposta.
Cap.3) confermo, tali lamentele avvenivano di persona ed anche per telefono;
- figlio dell'opponente. Testimone_2
Risponde sui capitoli di cui al ricorso.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, in quel periodo abitavo con mio padre;
cap.4) confermo;
cap.5) confermo e riconosco nelle foto a me esibite lo stato dell'appartamento, preciso che la muffa era presente su tutte le pareti ed anche dietro i mobili;
cap.6) confermo, la mansarda era collegata agli impianti dell'appartamento;
cap.7) confermo, ciò avveniva in mia presenza;
cap.8) confermo e riconosco la bolletta, preciso che i consumi invernali erano sempre elevati, mentre d'estate era oneroso il consumo dell'acqua;
cap.9) confermo e riconosco nelle foto lo stato dei luoghi;
cap.10) nulla so.
Il teste risponde a prova contraria sui capitoli di cui alla comparsa.
Cap.4) confermo, mio padre alla mia presenza lamentava al sig. i vizi dell'immobile locato;
Pt_2
cap.6) non è vero, si tratta di un appartamento abitabile ed il sig. lo utilizzava con cadenza Pt_2
settimanale;
cap.10) non è vero, la caldaia non era efficiente, poiché, alle volte non si accendeva;
- compagna del sig. Persona_3 Testimone_2
dal novembre 2022. pagina 8 di 11 Risponde sui capitoli di cui all'opposizione.
Cap.1) confermo;
cap.2) confermo;
cap.3) confermo, in quel periodo abitavo con il mio compagno, preciso che abitavano
Per_ nell'appartamento il sig. e la moglie il figlio io ed il mio compagno;
Pt_1
cap.4) confermo;
cap.5) confermo e riconosco nelle foto a me esibite lo stato dell'appartamento, preciso che la muffa era presente su tutte le pareti, sugli angoli, sotto le finestre ed anche dietro i mobili;
cap.6) confermo, la mansarda era collegata agli impianti dell'appartamento perché vi era un solo contatore comune;
cap.7) confermo, ciò avveniva in mia presenza;
cap.8) nulla so;
cap.9) confermo e riconosco nelle foto lo stato dei luoghi;
cap.10) nulla so.
L'opponente, ha dimostrato, con la prova orale, che la caldaia, al servizio del suo appartamento, era ubicata al piano superiore (mansarda), le cui chiavi erano detenute dall'odierno opposto, che la stessa non aveva un funzionamento regolare, quindi, non garantiva un sufficiente riscaldamento degli ambienti con conseguente fioritura di muffe e la dovuta continuità nell'erogazione dell'acqua calda,
che costringeva gli occupanti dell'immobile ad utilizzare l'acqua fredda.
L'impianto di climatizzazione ed il bagno, presenti nella mansarda erano utilizzati dal sig. ma Pt_2
l'energia elettrica e l'acqua utilizzata, erano conteggiati nei contatori a servizio dell'appartamento pagina 9 di 11 locato al sig. che quindi si faceva carico del pagamento delle fatture, che comprendevano Pt_1
consumi non ascrivibili alla sua unità immobiliare.
Da ciò, in via equitativa, si liquida al sig. la somma di € 2.500,00, per i danni patrimoniali e non Pt_1
patrimoniali subiti durante la conduzione dell'immobile.
La domanda di restituzione del deposito cauzionale, non può essere valutata, poiché introdotta solamente con la nota conclusiva, conseguente dovrà essere oggetto di un autonomo procedimento o regolato da un accordo transattivo tra le parti
Osservato che l'opposta ha dimostrato la fondatezza parziale della sua pretesa creditoria, in relazione ai canoni maturati e non corrisposti fino al 15 dicembre 2023, data di rilascio dell'immobile e contestuale restituzione al locatore, per un totale dovuto di € 4.735,00 (9 canoni interi ed uno ridotto della metà),
per quel che attiene la richiesta di rifusione delle spese accessorie pari ad € 140 mensili, questa deve essere rigettata, poiché, durante l'intero rapporto locatizio, mai il locatore ha presentato documenti giustificativi a supporto dei relativi esborsi e non ha mai effettuato alcun conguaglio tra le spese forfetarie corrisposte ed i costi effettivi.
Alla luce di quanto sopra, il sig. viene condannato al pagamento in favore del sig. della Pt_1 Pt_2
somma di € 2.235,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Avendo riconosciuto parzialmente fondata la domanda riconvenzionale dell'opponente e di contro avendo valutato la pretesa creditoria dell'opposto fondata parzialmente, dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente l'opposizione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della somma Parte_3 Parte_2
complessiva di € 2.235,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese di lite interamente compensate tra le parti, per i motivi su esposti
Così deciso, in Verona, il 25 settembre 2024
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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