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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/10/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 9.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 6.8.2023 e distinta al n. 513/2023 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliato a Nuoro – Via Leonardo Da Vinci n. 11, presso CP_1 lo studio dell'avv. Lucia Jole Massidda, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall'avv. Antonio Perria;
ricorrente contro in persona del Direttore Controparte_2
Generale per la Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro – via Mastino n. 72-76, presso gli Uffici dell'Ente, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Luigi Aragoni;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.8.2023, ha evocato in giudizio, avanti al CP_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , esponendo CP_2
§ di lavorare come allevatore e coltivatore diretto, in autonomia, dal 1986;
§ che tale attività è sempre stata svolta per 6/7 giorni alla settimana, in media per 8/10 ore al giorno, continuativamente, e attendendo ad una serie di specifici compiti e/o mansioni, così compendiati (per comodità espositiva si riporta integralmente l'elencazione di cui al punto 2 del ricorso introduttivo, evidenziando alcuni passaggi per arrestare l'attenzione su quanto di maggior rilievo in causa):
1 <<… a) quotidianamente, per due volte al giorno: distribuire il mangime e il foraggio a circa 350 capi ovini (si veda il doc. 2 sulla consistenza dei capi allevati) movimentando manualmente balle di foraggio del peso di 25 kg e sacchi di mangime del peso di 25 kg e in passato, fino al 2010, del peso di 50 kg;
b) quotidianamente, per due volte al giorno:
− fino al 1995: eseguire la mungitura manuale di circa 300 capi ovini e nell'occasione mantenere per alcune ore il tronco flesso in avanti e movimentare manualmente una media di 7/8 bidoni di latte da 30 e da 50 litri, da caricare manualmente su furgoni ed indi da scaricare nella vasca refrigerante;
− dal 1995 fino all'attualità: eseguire la mungitura meccanica di circa 300 capi ovini e nell'occasione, per una media di 4 ore al giorno (2 ore per volta), movimentare ripetutamente il gruppo di mungitura durante le manovre di attacco e distacco dai singoli capi e ciò mantenendo contestualmente il tronco flesso in avanti;
c) mensilmente, in occasione dell'acquisto del mangime: movimentare manualmente una media di 160 sacchi di mangime e cereali del peso di 25 kg ciascuno, da caricare su carrelli ed indi da scaricare ed accatastare manualmente nel deposito aziendale;
d) nei mesi da maggio a giugno di ogni anno: tosare manualmente circa 350 capi ovini impiegando apposite forbici oppure tosatrici meccaniche e nell'occasione eseguire la cattura dei capi e la loro rotazione in diverse posizioni e, contestualmente, mantenere costantemente il tronco flesso in avanti;
e) nei mesi da maggio a giugno di ogni anno: movimentare manualmente una media di 1.000 balle di fieno del peso di 25 kg ciascuna, da caricare su carrelli ed indi da scaricare ed accatastare manualmente nei fienili formando pile di altezza fino 3 metri;
f) nei mesi da settembre a ottobre di ogni anno: eseguire l'aratura di circa 20 ettari di terreno ed in seguito la spietratura mediante la movimentazione manuale di pietre e piccoli massi da lanciare all'interno di carrelli per il successivo trasporto;
g) nei mesi da ottobre a novembre di ogni anno: seminare una media di 20 ettari di terreno e nell'occasione movimentare manualmente sacchi di sementi da 25 kg (di loietto, orzo, avena e trifoglio) e sacchi di concime da 25 e da 50 kg, da sollevare da terra fino al bordo dello spandiconcime ovvero fino all'altezza di circa 150 cm;
h) per diverse ore al giorno e continuativamente tutti i mesi dell'anno: condurre trattori per arare, fresare, seminare, concimare, falciare, ranghinare e imballare il foraggio e ciò per una superficie di circa 20 ettari di terreno ad annata agraria (si vedano i docc.
3-5 indicativi del possesso di macchine agricole e dell'estensione dei terreni aziendali); i) nei diversi mesi dell'anno realizzare ed eseguire la manutenzione di recinzioni con l'impiego di picconi e mazze per infiggere paletti sul terreno ed altresì eseguire la manutenzione di muretti a secco movimentando massi di varie dimensioni e pesi;
…>>;
§ di aver così contratto una malattia professionale (protrusioni discali lombari), e di aver conseguentemente inoltrato all' , in data 18.11.2020, istanza di riconoscimento e corresponsione CP_2 dell'indennizzo previsto dalla Legge;
§ che la domanda è stata respinta, per assunta “insussistenza del nesso di causalità” tra l'esposizione al rischio lavorativo e la malattia denunciata (così si legge nel provvedimento di cui al doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);
§ di aver vanamente presentato opposizione;
§ che il diniego dell' è ingiusto ed è erroneo, poiché, in realtà, la patologia è stata CP_2 contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa sopra descritta (afferma, sul punto,
2 in ricorso, il lavoratore: “… attività lavorativa, svolta continuativamente da circa 37 anni ed implicante la quotidiana movimentazione manuale di carichi, l'esposizione a vibrazioni trasmesse all'intero corpo (dalla guida di trattori), il mantenimento prolungato di posizioni incongrue (la posizione seduta prolungata durante l'attività di guida), l'elevata frequenza d'azione di particolari lavorazioni (carico e scarico di sacchi di mangime, balle di foraggio, bidoni di latte, sacchi di sementi e di concime), con conseguente sovraccarico biomeccanico del rachide”);
§ che, del resto, l'esposizione a valido rischio morbigeno, nella fattispecie, è dimostrata dalla tipologia delle mansioni svolte, come si evince dalle stesse circolari dell' (cfr. in CP_2 particolare circolare n. 81/2000) e dai D.M.
9.4.2008 e 10.6.2014 (cfr., per i dettagli, pagina 3 del ricorso), sulla scorta della cui lettura è agevole affermare che “… Le dedotte protrusioni discali lombari sono assimilabili ad una malattia professionale tabellata e ciò applicando analogicamente la voce n. 77 (industria) e n. 22 (agricoltura) delle “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” di cui al D.M. 9.4.2008, con postumi da stimare secondo le voci n. 213, 192 e 193 della "Tabella delle menomazioni” di cui al D.M. 12.7.2000”;
§ che il danno biologico può essere determinato in misura del 12%.
1.1. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha quindi concluso, in ricorso, nel senso di volere il Tribunale (le sottolineature e le evidenziazioni sono aggiunte dal Giudice):
<< …
A. accertare e dichiarare che la patologia indicata in premessa ha derivazione professionale e che quindi costituisce una malattia professionale;
B. accertare e dichiarare che, in dipendenza della dedotta malattia professionale, al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 12% ovvero, in subordine e salvo gravame, in quella diversa misura maggiore o minore che verrà determinata in causa anche ai sensi dell'art. 149 D. Att. c.p.c. ovvero per effetto di aggravamenti sopravvenuti nonché, qualora se ne verifichino i presupposti in corso di causa ed ai sensi dell'art. 13 comma 5 D. Lgs. n. 38/2000, accertare e dichiarare quale sia il danno biologico complessivo derivato al ricorrente dal cumulo con i postumi di eventi invalidanti concomitanti, pregressi e successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro;
C. per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_2 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, in capitale o in rendita e quindi in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo, il tutto con maggiorazione di interessi e con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che verrà accertata in causa;
D. con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di esserne anticipatario.
…>>.
1.2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 21.12.2023, invocando CP_2 il rigetto dell'avversa domanda, disconoscendo il nesso di causalità tra malattia e attività lavorativa svolta dal ricorrente (così si legge in memoria: “… non essendo la stessa riconducibile all'attività lavorativa svolta, secondo gli assunti, negli anni come allevatore e coltivatore diretto. La variabilità delle mansioni, di cui dovrà essere fornita rigorosa prova, esclude, infatti, la sussistenza del rischio denunciato, ed induce a ritenere che la malattia sia stata generata dal fisiologico invecchiamento delle strutture piuttosto che da situazioni di sovraccarico e sovraesposizione patite nell'ambiente di lavoro”)
3 1.3. La causa è stata istruita con prova documentale, prova per testimoni (l' , invero, pur CP_2 non avendo espressamente contestato l'espletamento delle mansioni e l'esposizione al rischio, ha rimesso al ricorrente di rigorosamente provare le sue attività) e CT, e in data odierna (9.10.2025) è stata decisa con sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
2. L'azione avanzata da è fondata nei limiti e nei termini di seguito illustrati, CP_1
e va quindi accolta per quanto di ragione.
2.1. 2.1. Valga in limine osservare, a titolo di premessa, che la Corte di Cassazione, con decisione n. 16048, Sez. lav., 14/6/2019, ha inteso dar seguito al consolidato principio, già a suo tempo espresso da Cass. Civ. n. 14024 del 2004 e ribadito da Cass. Civ. n. 23643 del 21 novembre 2016, secondo cui "Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, CP_2 la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”. Principio, quello elaborato ed ivi richiamato, che riprende e completa, specificandolo, quello più generale, espresso fin da Cass. Civ., Sez. lav., n. 14023 del 26/07/2004, a mente del quale “In tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, che ha dichiarato, fra l'altro, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ha comportato l'istituzione di un sistema misto, dovendosi distinguere, da un lato, le tecnopatie tabellate (malattie e lavorazioni entrambe tabellari), c.d. tipiche, in relazione alle quali vale la presunzione legale dell'origine professionale della malattia;
e, dall'altro, le malattie non riferibili a lavorazioni tabellate, per le quali non opera la suddetta presunzione” (con richiamo, tra gli altri, ai seguenti arresti: Cass. 3 luglio 1990 n. 6808, Cass. 7 dicembre 1991 n. 13176, Cass. 15 aprile 1994 n. 3556, Cass. 23 aprile 1994 n. 3916, Cass. 24 aprile 1998 n. 4254, Cass. 10 dicembre 2001 n. 15591). Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata se vi sia un rilevante grado di probabilità. Ciò detto, deve ulteriormente enunciarsi, con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio, che la Cass. Civ. Sez. Lav., 04/02/2020, n.2523, ha soggiunto che “Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere
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ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. È sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente”. Con la sentenza n. 37027 del 16.12.2022, la Suprema Corte ha infine precisato, tra le altre cose, che “in tema di malattie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità”. In buona sostanza, che si tratti di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, ovvero che si discuta di malattia che, pur tabellata, presenti eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza. A tal fine il Giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti (sia in punto di espletamento delle mansioni, sia sotto l'aspetto dell'esposizione al rischio che lo svolgimento di tali mansioni comporti), è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale.
2.2. Ebbene, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il lavoratore abbia offerto al Giudice la prova che la legge richiede.
2.2.1. Con riguardo all'attività svolta, valga e basti osservare che i testi escussi ad iniziativa del ricorrente ( e e , sentiti all'udienza Tes_1 Testimone_2 Tes_3 del 16.7.2024) hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione dell'attore, sia per quanto concerne le mansioni svolte, sia in ordine agli orari di lavoro, sia infine con riguardo alla tipologia e/o condizioni degli strumenti e ai mezzi utilizzati. Trattasi, peraltro, di soggetti per così dire “qualificati”, che mostrano di ben conoscerne la storia professionale del ricorrente: l'uno, proprietario di un terreno confinante con quello di CP_1 lo ha visto e lo vede attendere alle proprie mansioni;
l'altro, fratello dell'odierno richiedente, svolge la medesima attività lavorativa e ha dichiarato, significativamente, che il congiunto vi procede con mezzi meno sofisticati dei suoi (in questo modo avallando, tra le altre cose, l'allegazione di un rischio lavorativo peculiare e maggiore di quello che potrebbe ipotizzarsi a fronte di un'attività più moderna e automatizzata). Nulla di ragionevole induce del resto a dubitare della genuinità e veridicità delle loro dichiarazioni, tanto più che l'Ente convenuto, da un lato, non ha indicato propri testimoni a difesa, né, d'altro ha sollecitato l'acquisizione di (o fatto riferimento a) altre fonti di prova, potenzialmente idonee a smentire gli assunti dei soggetti sentiti ad iniziativa del ricorrente. È quindi da ritenere accertato, sotto il profilo eminentemente processuale, che il ricorrente abbia espletato tutte le mansioni riportate in premessa, e che lo abbia fatto, per giunta, con l'intensità e le modalità descritte e poste a base della domanda.
2.2.2, Con riguardo all'accertamento del nesso causale, è stata invece disposta CT.
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L'Ausiliario nominato dal Giudice, dopo accurati esami e scrupoloso studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali contenute nella relazione tecnica depositata il 24.2.2025, con cui ha dichiarato in modo preciso e perentorio che nella specie (grassetto e sottolineato sono del Giudice):
<<… Il Signor in data 18/11/2020 ha inoltrato all' domanda di malattia professionale: CP_1 CP_2
“Lombalgia da protrusione discale lombare L4-L5”. I sanitari hanno respinto la denuncia CP_2 di malattia professionale in quanto, a loro giudizio, non dimostrata l'esposizione continuativa a movimentazione manuale di carichi (MMC). Va detto che la protrusione discale non è ancora ernia discale, nel senso che nella prima il nucleo polposo è spostato dalla sede naturale ma non è fuoriuscito dall'anello fibroso come l'ernia discale. Comunque, la protrusione può provocare l'ernia e talora presentare sintomi anche gravi per compressione nervosa. Nelle tabell è inserita, alla voce 77, l'ernia discale CP_2 lombare legata a esposizioni a vibrazioni trasmesse al corpo intero (tra l'altro per uso di trattori) e/o da movimentazione manuale di carichi svolta in modo non occasionale senza ausili efficaci. Comunque, bisogna precisare che nell'elenco delle malattie professionali (vedi D. M. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/06/2014) nella lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) al gruppo 2 (malattie da agenti fisici, esclusi i tumori) sono indicate, come patologie da MMC eseguita con continuità durante il turno di lavoro, le spondilodiscopatie del tratto lombare e l'ernia discale lombare. Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una spondilodiscopatia lombare (la protrusione discale è una forma di discopatia), infatti il è risultato affetto da protrusione discale lombare ad ampio raggio di CP_1
L4-L5 (vedi RM colonna lombare del 18/09/2020 e RM cervicale e lombare del 26/01/2023). Per imputare una patologia ad una causa professionale è necessario collegarla ad una esposizione adeguata al rischio. Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un lavoratore che ha espletato l'attività di allevatore per oltre 40 anni, con esposizione al rischio MMC. La mia affermazione è avvalorata, oltre che dalle prove testimoniali, anche dalla tipologia specifica dell'attività svolta che comporta un sovraccarico continuativo della colonna lombo-sacrale. Nel caso in esame, accudire ad un gregge di pecore di 300 capi, comporta attività Contro quotidiana di esposizione a distribuzione di mangime e foraggio, trasporto di bidoni di latte, sacchi di mangime e concime;
esposizione a posture incongrue: pregressa mungitura manuale;
esposizione a vibrazioni corpo intero: uso del trattore per aratura, trasporto legna… I quindi, è stato certamente esposto in modo rilevante al rischio MMC, che nei CP_1 lunghissimi anni di attività ha contribuito a sovraccaricare la colonna lombare con conseguente protrusione discale. Mi pare quindi azzardato concludere che egli non abbia avuto in modo significativo l'esposizione al rischio come i sanitar hanno affermato. CP_2 La patologia artrosica, accertata a a dalle RM, è di tipo cronico-degenerativo ed insorge aggravandosi negli anni per un interessamento della cartilagine articolare e poi dell'osso sottostante, provocando gradualmente una limitazione funzionale dell'articolazione con peggioramento nel tempo. Pertanto, l'eccessivo carico cui sono stati esposti i dischi intervertebrali, grazie anche a posture incongrue, hanno dato origine alla discopatia lombare. Quindi sulla base della storia lavorativa del e su quanto prima riferito, si può affermare che CP_1 egli, a causa del lavoro svolto per oltre quarant'anni, ha sviluppato una protrusione discale del tratto lombare che ha causato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 6% (sei per cento), come da riferimento per analogia alle voci tabellari n°213 e n° CP_2
206 del D.M. 12/07/2000.
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La richiesta di parte attrice del 12% appare eccessiva, non essendoci una vera ernia discale ed alla luce anche di quanto riscontrato all'esame obiettivo (lieve deficit funzionale). La decisione di negare l'origine professionale è quindi, per quanto prima affermato, da respingere. CP_2
…>>.
Le conclusioni del CT devono condividersi, ché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, tanto più che parte convenuta, per tramite del proprio CTP, ha fatto pervenire all'Ausiliario del Giudice osservazioni a cui l'Esperto ha replicato esaustivamente (e con argomenti che non sarebbe ragionevole ritenere meno attendibili, sotto il profilo tecnico scientifico, di quelli adoperati dal consulente di parte: nulla di oggettivo, invero, depone in questo senso). Così si è espresso il CT:
<…
in data 17 febbraio 2025 ha fatto pervenire le osservazioni alla bozza. CP_2
Il sanitario dell'Ente Assicuratore contesta la mancata dimostrazione del all'esposizione al rischio di CP_1
MMC. Mi pare che ciò sia stato elaborato e descritto in bozza, dove io infatti affermo: “Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un lavoratore che ha espletato l'attività di allevatore per oltre 40 anni, con esposizione al rischio MMC. La mia affermazione è avvalorata, oltre che dalle prove testimoniali, anche dalla tipologia specifica dell'attività svolta che comporta un sovraccarico continuativo della colonna lombo-sacrale. Nel caso in esame, accudire ad un gregge di pecore di 300 Contro capi, comporta attività quotidiana di esposizione a distribuzione di mangime e foraggio, trasporto di bidoni di latte, sacchi di mangime e concime;
esposizione a posture incongrue: pregressa mungitura manuale;
esposizione a vibrazioni corpo intero: uso trattore per aratura, trasporto legna…“ . I quindi è stato certamente esposto in modo rilevante al rischio MMC, che nei CP_1 lunghissimi anni di attività ha contribuito a sovraccaricare la colonna lombare con conseguente protrusione discale. Teniamo conto che l'attività di allevatore è stato svolto nei lunghi anni in modo prevalentemente manuale, senza ausilio di mezzi meccanici. Mi pare quindi congruo confermare quanto espresso in bozza.
…>>.
2.3. Traendo ora le fila di quanto enunciato, dalle stime e conclusioni dell'Ausiliario, pertanto, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia contratto la patologia accertata (protrusione discale del tratto lombare) per causa di lavoro e che, per l'effetto, egli abbia diritto alla corresponsione del relativo indennizzo, parametrato ad un danno biologico del 6%. L' deve conseguentemente essere condannato a pagare, in favore del medesimo, CP_2 quanto per Legge dovuto in relazione a una malattia professionale causativa di danno pari al 6%, oltre interessi al saggio legale dalla domanda amministrativa (18.11.2020) al saldo effettivo.
3. In ragione della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' va condannato alla rifusione, CP_2 in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate in dispositivo, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), tenuto conto della materia, del valore della lite e dell'attività difensiva realmente svolta, applicati parametri poco superiori ai minimi tariffari in ragione della non elevata complessità e della natura seriale della lite, ridotti anche i compensi della fase decisionale (risoltasi nel richiamo agli atti).
3.1. I compensi di cui al punto che precede sono distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore
7 del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
4. Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di CT, liquidate con separato CP_2 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza e/o eccezione respinta e/o assorbita:
1) accerta e dichiara che ha contratto la patologia denunciata e indicata dal CP_1
CT (protrusione discale del tratto lombare) per causa di lavoro, e che, pertanto, egli ha diritto alla corresponsione del relativo indennizzo, parametrato ad un danno biologico del 6%.
2) condanna per l'effetto l' a pagare, in favore del ricorrente, quanto ex lege spettante in CP_2 conseguenza dell'accertamento di cui al capo 1), oltre interessi di mora al saggio legale decorrenti dalla domanda amministrativa (18.11.2020);
3) condanna l' , altresì, a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidandole in euro CP_2
2.000,00 per compensi, oltre spese generali determinate al 15%, IVA e CPA come per Legge, disponendo che i compensi siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2 con separato decreto.
Nuoro, 9.10.2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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