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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 359/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Palma Presidente
Germana Maffei Giudice rel.
Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento promosso da
, C.F. , con l'Avv. FELACO LUCA, per Parte_1 C.F._1 mandato in atti;
contro
, C.F. , con l'Avv. MONTESANO IRENE e CP_1 C.F._2
dell'avv. Maria Porta, per mandato in atti;
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni:
Come in atti e verbali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, , nell'interesse di figlio Parte_1
minore ha promosso nei confronti di “azione di Persona_1 CP_1
disconoscimento di maternità” e, per l'effetto, chiesto:
“a) accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra C.F. , nata a [...]_3
Cosenza (CS) il 01.07.1977, res.te in Rende (CS) alla Via Lisbona n. 13, non è madre biologica del minore, nato a [...] il [...]; Persona_1
b) accertarsi e dichiararsi che l'unico genitore biologico, con pieni diritti verso il minore è il padre istante;
c) disporsi l'affido esclusivo del minore in favore del padre;
d) disporsi le dovute trascrizioni e/o annotazioni presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di nascita del figlio minore con cancellazione sull'atto di nascita della madre;
”, vinte le spese di lite.
A sostegno dell'azione, ha dedotto che il minore era nato da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, per infertilità della per cui al momento della nascita del CP_1
minore, la resistente – in quanto limitatasi a svolgere il ruolo di “utero” ovvero di “camera gestazionale” (incubatrice del feto) - avrebbe dichiarato falsamente di essere la madre biologica del nascituro e che, quindi, l'attore era l'unico genitore biologico del minore.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso per contrasto con l'art. 9 della l. 40/2004.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande articolate.
L'attore ha, quindi, chiesto rimettersi gli atti alla Suprema Corte Costituzionale, con sospensione del presente processo, “per violazione dell'art 3 cost. da parte degli art. 8 e 9 L.
40/2004, nella parte in cui non prevede la possibilità di agire per il disconoscimento della maternità giuridica dichiarata in sede di nascita del minore essendo le dette norme ormai non più coincidenti con la scienza medica ovvero il diritto vivente e la casistica sviluppatasi a seguito dell'introduzione della fecondazione eterologa nell'ordinamento italiano nel 2014; ed, in via gradata, ritenute fondate le questioni, sospendere il presente giudizio, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite affinché chiarisca le seguenti questioni di diritto:
1. Le definizioni di madre giuridica e madre biologica;
2. Indichi quali sono i rispettivi ruoli, diritti e poteri in caso di fecondazione eterologa;
3. Specifichi se risulta legittimo che una madre non biologica possa dichiarare nell'atto di nascita di essere la madre effettiva, senza alcuna annotazione al margine, occultando e nascondendo al nascituro l'esistenza di una madre biologica;
4. Chiarisca se il minore ha diritto o meno alla verità sulla sua reale famiglia e possa scegliere liberamente con chi crescere;
5. Chiarisca se risulta legittimo far crescere un minore in una famiglia di non consanguinei, con una madre non biologica, accordando quindi ad essa la collocazione del minore, a discapito dei diritti del padre biologico”.
Ha resistito a tale ulteriore istanza la difesa della CP_1
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione tra le parti, disposto il mutamento del rito da ordinario a quello in materia di persone, minorenni e famiglie (vertendosi in materia di azioni di stato), con ordinanza del 5.2.2025 è stata disposta la nomina di un curatore speciale del minore, in ragione del conflitto di interesse tra lo stesso ed i genitori.
Parte attrice non ha integrato i propri scritti a seguito del mutamento del rito, mentre la convenuta ha insistito nella declaratoria di inammissibilità dell'azione.
Si è costituita, quindi, n.q. di Curatore speciale di l'avv. Persona_1 Controparte_2 che ha chiesto dichiararsi il rigetto della domanda di disconoscimento e di affido esclusivo, sul rilievo per cui la richiesta di negazione del rapporto di filiazione tra il minore e la madre che lo ha partorito avrebbe conseguenze profonde in ordine alla definizione dell'identità personale del minore, con grave pregiudizio sullo sviluppo psico- fisico del minore.
Ha, quindi, dedotto che “L'accertamento della “verità” richiesto dal ricorrente a tutela del minore sembra invece un modo per ottenere un affido esclusivo a proprio vantaggio, passando attraverso il disfacimento della relazione madre-figlio, ingiusto e immotivato, che provocherebbe solo grande sofferenza e disagio nel minore, a dispregio di un progetto di filiazione a suo tempo voluto e condiviso”.
La causa viene, quindi, per la decisione.
Deve premettersi che nel nostro ordinamento giuridico le contestazioni dello status filiationis debbono svolgersi secondo azioni tipizzate (ovvero: azione di disconoscimento di paternità ex art 244 cc, azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio ex artt. 248
e 249 c.c., azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per violenza, per incapacità ex artt 263,265 e 267 c.c.) che costituiscono un numerus clausus; qualora, infatti, sia stato formato un atto di nascita, per accertare la mancata rispondenza al vero di quel legame di filiazione come attestato dall'atto di nascita, è necessario esperire la corrispondente azione per la rimozione dello status, proprio perché un atto di nascita quando è formato sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato.
Orbene, tenuto conto del fatto che il Collegio ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, nonché del fatto che nella specie l'azione si fonda sulla prospettata falsità riconoscimento del minore all'atto della nascita da parte della quadre, dichiaratasi tale senza esserlo dal punto di vista biologico, l'azione, sebbene introdotta quale “disconoscimento di maternità”, deve riqualificarsi come impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del minore.
Tale qualificazione consente in radice di escludere, in parte qua, il prospettato vizio costituzionale della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, scaturente dalla mancata previsione di un'azione volta a consentire la contestazione dello status filiationis, che nella specie è già prevista a livello normativo, ovvero quella ex articolo 263 c.c.
Com'è noto, l'art. 263 c.p.c. prevede che il riconoscimento del figlio può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore dello stesso, dal figlio e da chiunque vi abbia interesse, stabilendo, per colui che ha effettuato il riconoscimento, e per gli altri legittimati diversi dal figlio (la cui azione è imprescrittibile), termini diversificati entro i quali esperire l'azione.
L'art. 264 c.p.c., poi, come sostituito dal D.Lgs. n. 154 del 2013, stabilisce che
"L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore".
Occorre, pertanto, tenere conto che l'azione di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. rientra nel quadro più ampio delle azioni di stato, ovvero di quelle istanze tipizzate volte ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis della persona
(quali la dichiarazione giudiziale di genitorialità - nella filiazione fuori dal matrimonio - e le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, in caso di filiazione matrimoniale).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022), in passato, l'orientamento prevalente individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis, sicché l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi al principio di ordine superiore secondo il quale ogni falsa apparenza di stato non può essere mantenuta, atteso che la falsità del riconoscimento lede il diritto del figlio alla propria identità. La crescente considerazione del favor veritatis (agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e delle indagini fortemente attendibili) non si poneva in conflitto con il favor minoris o lo status filiationis, poiché la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che veniva tradotta nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico.
In quest'ottica, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 22/04/1997, ritenne non fondata, con riferimento agli artt. 2,3,30 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prevedeva che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicità potesse essere accolta solo quando fosse ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso, rilevando: che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità era ispirata al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere, in considerazione del fatto che la verità del rapporto di filiazione è un valore da tutelare in modo assoluto;
che la tutela della verità doveva porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori;
che la finalità così perseguita dal legislatore prendeva corpo proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica.
Per la Corte costituzionale, in sintesi, non vi poteva essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, poiché l'autenticità del rapporto di filiazione costituiva l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità, e ad eventuali pregiudizi per quest'ultimo, conseguenti all'accertamento della falsità del riconoscimento, poteva porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del bambino, quali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), L. n. 184 del
1983 (v. ancora Corte cost., sentenza n. 112 del 22/04/1997).
La riforma della filiazione, introdotta con il D.Lgs. n. 154 del 2013, ha, tuttavia, attribuito al minore la facoltà (prima negata) di impugnare il riconoscimento, oltre ad aver parificato l'azione di disconoscimento (art. 244 c.c.) e quella di impugnazione del riconoscimento
(art. 263 c.c.).
L'azione è divenuta imprescrittibile solo nei riguardi del figlio, mentre ha introdotto un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati.
Come si legge nella relazione illustrativa della riforma del 2013, il legislatore delegato ha inteso mutare il principio fondante la disposizione lasciando prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell'atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28311 del 10/10/2023).
In particolare, è ora previsto che l'autore del riconoscimento deve proporre l'azione entro un anno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, salvo che dia prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, nel qual caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (art. 263, comma 3, c.c.). Nello stesso termine, anche la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre (art. 263, comma 3, c.c.). In ogni caso,
l'azione non può essere proposta - dall'autore del riconoscimento o dalla madre - oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento (art. 263, comma 3, c.c.). Detto ultimo termine si applica anche nei confronti degli altri legittimati (art. 263, comma 4, c.c.).
Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è, così, subentrata, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio, quando l'impugnazione del riconoscimento non è esperita proprio da quest'ultimo.
Il legislatore delegato ha, in sintesi, operato un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse al mantenimento dello status di figlio con un giudizio che, in quanto tradotto in una norma di legge è compiuto a priori e in astratto.
Alla modifica del dato normativo si sono affiancati alcuni interventi della Corte costituzionale, che, invece, hanno provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto e affidato alla valutazione giudiziale.
Con la sentenza n. 272 del 18/12/2017, la Corte costituzionale, in particolare, ha osservato che la necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale, con la conseguenza che deve essere valutato anche davanti all'azione di cui all'art. 263 c.c.
Pur riconoscendo un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, la Corte costituzionale ha affermato che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento, né l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno che internazionale, impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di detto accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti, risultando invece trasparente la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito) in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale.
La stessa Corte costituzionale ha rilevato in tale sede, per quanto qui interessa, che vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra l'esigenza di verità della filiazione e l'interesse del minore è fatta direttamente dal legislatore, talvolta privilegiando l'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis già acquisito (come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa), talaltra imponendo, all'opposto,
l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata.
Ed invero, l'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sullo stato giuridico del nato così recita: “I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli ((nati nel matrimonio)) o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6”.
L'art. 9 sul divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre poi stabilisce: “
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. (omissis) La madre del nato a [...] tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. (omissis) In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”.
In definitiva, è necessario scindere il concetto di qualità di genitore e di diretta discendenza o rapporto biologico, in quanto è l'art. 8, l. n. 40/2004 a determinare lo status giuridico del nato da fecondazione eterologa, chiarendo che il prodotto del concepimento acquisisce lo stato di figlio nato durante il matrimonio. La norma considera quale elemento decisivo, ai fini dell'acquisto dello stato di filiazione,
l'impianto nell'utero materno, il procedere della gravidanza e la nascita;
in altre parole la gestazione resta un fattore decisivo, al di là della provenienza dei gameti.
La genitorialità da PMA eterologa è, invero, “vera genitorialità”, indipendentemente dalla sussistenza o meno del legame biologico-genetico sussistente tra la coppia e il nato, giacché fondamentale - ai fini della configurazione della genitorialità - è il consenso alla
PMA, prestato nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa.
L'art. 6 della legge n. 40 del 2004 reca, infatti, un'articolata disciplina dell'obbligo informativo prodromico alla prestazione del consenso, in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa (comma 1, ultimo periodo), anche in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle tecniche di PMA (comma 1, primo periodo).
La conclusione ermeneutica, del resto, ha trovato indiretto avallo nella giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 - che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA - esprime la «assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e
5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa»
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000).
In definitiva, il complesso normativo richiamato mette in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato - a prescindere dalle successive vicende della relazione di coppia - dello status filiationis.
Nella specifica disciplina della PMA la responsabilità assunta con il consenso prestato riveste quindi un valore centrale e determinante nella dinamica giuridica finalizzata a condurre alla genitorialità, risultando funzionale «a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento» (sentenza Corte cost. n. 127 del 2020). Poste tale coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi che la resistente ha portato CP_1
avanti personalmente la gravidanza, assumendo il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità, culminato nella nascita di Per_1
Sotto il profilo della correttezza dell'iter di realizzazione del progetto genitoriale tra le parti o di acquisizione del relativo consenso risulta articolata dal e/o del rispetto Per_1
della normativa richiamata, nessuna contestazione risulta allegata dal ricorrente.
Lo scrutinio di legittimità costituzionale invocato dal ricorrente (nonchè di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Cassazione) è, in definitiva, da ritenere destituito di fondamento, anche alla luce della considerazione, tranciante, per cui il complesso normativo che disciplina la procreazione medicalmente assistita configura «una ipotesi di intangibilità ex lege dello status» (ordinanza Corte cost. n. 7 del 2012), dettato dalla necessità di assicurare massima tutela al soggetto nato all'esito di un simile percorso gestazionale.
Una cosa è la dissolubilità del legame tra i genitori, altro è l'indissolubilità del vincolo di filiazione, assicurata, nella legge n. 40 del 2004, dai ricordati artt. 8 e 9.
Peraltro la Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni che nella materia delle azioni di stato e della procreazione medicalmente assistita, l'emersione di diritti ed esigenze costituzionali in conflitto tra loro richiede un bilanciamento rimesso in via primaria al legislatore (sent. 347/1998 e sent. 151 del 2009).
Né conclusioni dissimili possono trarsi dall' esame della giurisprudenza della Corte EDU con riferimento ai valori sovranazionali (in particolare all' art. 8 Cedu) per il tramite dell'art. 117 Cost, avendo la Corte sempre conferito valore determinante all'inserimento di fatto dei fanciulli in un determinato contesto familiare, persino ove detto contesto abbia preso avvio da comportamenti apertamente lesivi di principi di ordine pubblico (in tal senso paradigmatica è la sentenza Paradiso.- c. Italia, 27.1.2015, ric. Per_2
25358/2012).
In conclusione, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento, perché le disposizioni normative in tema di filiazione e PMA sanciscono lo status del minore di figlio di entrambe le parti;
perché si è di fronte a richieste volte ad una irragionevole alterazione della realtà familiare di da ritenere contraria al suo interesse – atteso CP_3 che questi sarebbe privato della madre né potrebbe conoscere la donatrice dei gameti - per come evidenziato in termini perentori pure dalla curatrice speciale nominata in corso di causa, che incontra perciò solo un ostacolo insormontabile nelle disposizioni della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
La domanda di affido esclusivo – logicamente subordinata all'accoglimento della domanda principale - deve ritenersi assorbita nella declaratoria di rigetto dell'azione di stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
➢ Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
➢ Condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore della resistente, liquidandole in euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi anticipatari.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. R.G. 359/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Palma Presidente
Germana Maffei Giudice rel.
Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento promosso da
, C.F. , con l'Avv. FELACO LUCA, per Parte_1 C.F._1 mandato in atti;
contro
, C.F. , con l'Avv. MONTESANO IRENE e CP_1 C.F._2
dell'avv. Maria Porta, per mandato in atti;
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni:
Come in atti e verbali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, , nell'interesse di figlio Parte_1
minore ha promosso nei confronti di “azione di Persona_1 CP_1
disconoscimento di maternità” e, per l'effetto, chiesto:
“a) accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra C.F. , nata a [...]_3
Cosenza (CS) il 01.07.1977, res.te in Rende (CS) alla Via Lisbona n. 13, non è madre biologica del minore, nato a [...] il [...]; Persona_1
b) accertarsi e dichiararsi che l'unico genitore biologico, con pieni diritti verso il minore è il padre istante;
c) disporsi l'affido esclusivo del minore in favore del padre;
d) disporsi le dovute trascrizioni e/o annotazioni presso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di nascita del figlio minore con cancellazione sull'atto di nascita della madre;
”, vinte le spese di lite.
A sostegno dell'azione, ha dedotto che il minore era nato da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, per infertilità della per cui al momento della nascita del CP_1
minore, la resistente – in quanto limitatasi a svolgere il ruolo di “utero” ovvero di “camera gestazionale” (incubatrice del feto) - avrebbe dichiarato falsamente di essere la madre biologica del nascituro e che, quindi, l'attore era l'unico genitore biologico del minore.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità del ricorso per contrasto con l'art. 9 della l. 40/2004.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande articolate.
L'attore ha, quindi, chiesto rimettersi gli atti alla Suprema Corte Costituzionale, con sospensione del presente processo, “per violazione dell'art 3 cost. da parte degli art. 8 e 9 L.
40/2004, nella parte in cui non prevede la possibilità di agire per il disconoscimento della maternità giuridica dichiarata in sede di nascita del minore essendo le dette norme ormai non più coincidenti con la scienza medica ovvero il diritto vivente e la casistica sviluppatasi a seguito dell'introduzione della fecondazione eterologa nell'ordinamento italiano nel 2014; ed, in via gradata, ritenute fondate le questioni, sospendere il presente giudizio, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite affinché chiarisca le seguenti questioni di diritto:
1. Le definizioni di madre giuridica e madre biologica;
2. Indichi quali sono i rispettivi ruoli, diritti e poteri in caso di fecondazione eterologa;
3. Specifichi se risulta legittimo che una madre non biologica possa dichiarare nell'atto di nascita di essere la madre effettiva, senza alcuna annotazione al margine, occultando e nascondendo al nascituro l'esistenza di una madre biologica;
4. Chiarisca se il minore ha diritto o meno alla verità sulla sua reale famiglia e possa scegliere liberamente con chi crescere;
5. Chiarisca se risulta legittimo far crescere un minore in una famiglia di non consanguinei, con una madre non biologica, accordando quindi ad essa la collocazione del minore, a discapito dei diritti del padre biologico”.
Ha resistito a tale ulteriore istanza la difesa della CP_1
Espletato senza esito il tentativo di conciliazione tra le parti, disposto il mutamento del rito da ordinario a quello in materia di persone, minorenni e famiglie (vertendosi in materia di azioni di stato), con ordinanza del 5.2.2025 è stata disposta la nomina di un curatore speciale del minore, in ragione del conflitto di interesse tra lo stesso ed i genitori.
Parte attrice non ha integrato i propri scritti a seguito del mutamento del rito, mentre la convenuta ha insistito nella declaratoria di inammissibilità dell'azione.
Si è costituita, quindi, n.q. di Curatore speciale di l'avv. Persona_1 Controparte_2 che ha chiesto dichiararsi il rigetto della domanda di disconoscimento e di affido esclusivo, sul rilievo per cui la richiesta di negazione del rapporto di filiazione tra il minore e la madre che lo ha partorito avrebbe conseguenze profonde in ordine alla definizione dell'identità personale del minore, con grave pregiudizio sullo sviluppo psico- fisico del minore.
Ha, quindi, dedotto che “L'accertamento della “verità” richiesto dal ricorrente a tutela del minore sembra invece un modo per ottenere un affido esclusivo a proprio vantaggio, passando attraverso il disfacimento della relazione madre-figlio, ingiusto e immotivato, che provocherebbe solo grande sofferenza e disagio nel minore, a dispregio di un progetto di filiazione a suo tempo voluto e condiviso”.
La causa viene, quindi, per la decisione.
Deve premettersi che nel nostro ordinamento giuridico le contestazioni dello status filiationis debbono svolgersi secondo azioni tipizzate (ovvero: azione di disconoscimento di paternità ex art 244 cc, azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio ex artt. 248
e 249 c.c., azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per violenza, per incapacità ex artt 263,265 e 267 c.c.) che costituiscono un numerus clausus; qualora, infatti, sia stato formato un atto di nascita, per accertare la mancata rispondenza al vero di quel legame di filiazione come attestato dall'atto di nascita, è necessario esperire la corrispondente azione per la rimozione dello status, proprio perché un atto di nascita quando è formato sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato.
Orbene, tenuto conto del fatto che il Collegio ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, nonché del fatto che nella specie l'azione si fonda sulla prospettata falsità riconoscimento del minore all'atto della nascita da parte della quadre, dichiaratasi tale senza esserlo dal punto di vista biologico, l'azione, sebbene introdotta quale “disconoscimento di maternità”, deve riqualificarsi come impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del minore.
Tale qualificazione consente in radice di escludere, in parte qua, il prospettato vizio costituzionale della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, scaturente dalla mancata previsione di un'azione volta a consentire la contestazione dello status filiationis, che nella specie è già prevista a livello normativo, ovvero quella ex articolo 263 c.c.
Com'è noto, l'art. 263 c.p.c. prevede che il riconoscimento del figlio può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore dello stesso, dal figlio e da chiunque vi abbia interesse, stabilendo, per colui che ha effettuato il riconoscimento, e per gli altri legittimati diversi dal figlio (la cui azione è imprescrittibile), termini diversificati entro i quali esperire l'azione.
L'art. 264 c.p.c., poi, come sostituito dal D.Lgs. n. 154 del 2013, stabilisce che
"L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore".
Occorre, pertanto, tenere conto che l'azione di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. rientra nel quadro più ampio delle azioni di stato, ovvero di quelle istanze tipizzate volte ad ottenere una pronuncia che incida sullo status filiationis della persona
(quali la dichiarazione giudiziale di genitorialità - nella filiazione fuori dal matrimonio - e le azioni di disconoscimento della paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, in caso di filiazione matrimoniale).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3252 del 02/02/2022), in passato, l'orientamento prevalente individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis, sicché l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità doveva ispirarsi al principio di ordine superiore secondo il quale ogni falsa apparenza di stato non può essere mantenuta, atteso che la falsità del riconoscimento lede il diritto del figlio alla propria identità. La crescente considerazione del favor veritatis (agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e delle indagini fortemente attendibili) non si poneva in conflitto con il favor minoris o lo status filiationis, poiché la verità biologica della procreazione costituiva una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che veniva tradotta nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico.
In quest'ottica, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 22/04/1997, ritenne non fondata, con riferimento agli artt. 2,3,30 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prevedeva che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicità potesse essere accolta solo quando fosse ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso, rilevando: che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità era ispirata al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere, in considerazione del fatto che la verità del rapporto di filiazione è un valore da tutelare in modo assoluto;
che la tutela della verità doveva porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori;
che la finalità così perseguita dal legislatore prendeva corpo proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica.
Per la Corte costituzionale, in sintesi, non vi poteva essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, poiché l'autenticità del rapporto di filiazione costituiva l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identità, e ad eventuali pregiudizi per quest'ultimo, conseguenti all'accertamento della falsità del riconoscimento, poteva porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del bambino, quali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), L. n. 184 del
1983 (v. ancora Corte cost., sentenza n. 112 del 22/04/1997).
La riforma della filiazione, introdotta con il D.Lgs. n. 154 del 2013, ha, tuttavia, attribuito al minore la facoltà (prima negata) di impugnare il riconoscimento, oltre ad aver parificato l'azione di disconoscimento (art. 244 c.c.) e quella di impugnazione del riconoscimento
(art. 263 c.c.).
L'azione è divenuta imprescrittibile solo nei riguardi del figlio, mentre ha introdotto un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati.
Come si legge nella relazione illustrativa della riforma del 2013, il legislatore delegato ha inteso mutare il principio fondante la disposizione lasciando prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell'atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28311 del 10/10/2023).
In particolare, è ora previsto che l'autore del riconoscimento deve proporre l'azione entro un anno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, salvo che dia prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, nel qual caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (art. 263, comma 3, c.c.). Nello stesso termine, anche la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre (art. 263, comma 3, c.c.). In ogni caso,
l'azione non può essere proposta - dall'autore del riconoscimento o dalla madre - oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento (art. 263, comma 3, c.c.). Detto ultimo termine si applica anche nei confronti degli altri legittimati (art. 263, comma 4, c.c.).
Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al favor veritatis, è, così, subentrata, una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio, quando l'impugnazione del riconoscimento non è esperita proprio da quest'ultimo.
Il legislatore delegato ha, in sintesi, operato un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse al mantenimento dello status di figlio con un giudizio che, in quanto tradotto in una norma di legge è compiuto a priori e in astratto.
Alla modifica del dato normativo si sono affiancati alcuni interventi della Corte costituzionale, che, invece, hanno provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento fra gli interessi implicati, da compiersi in concreto e affidato alla valutazione giudiziale.
Con la sentenza n. 272 del 18/12/2017, la Corte costituzionale, in particolare, ha osservato che la necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale, con la conseguenza che deve essere valutato anche davanti all'azione di cui all'art. 263 c.c.
Pur riconoscendo un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, la Corte costituzionale ha affermato che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento, né l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno che internazionale, impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di detto accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti, risultando invece trasparente la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito) in tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale.
La stessa Corte costituzionale ha rilevato in tale sede, per quanto qui interessa, che vi sono casi nei quali la valutazione comparativa tra l'esigenza di verità della filiazione e l'interesse del minore è fatta direttamente dal legislatore, talvolta privilegiando l'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis già acquisito (come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa), talaltra imponendo, all'opposto,
l'imprescindibile presa d'atto della verità con divieti come quello della maternità surrogata.
Ed invero, l'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sullo stato giuridico del nato così recita: “I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli ((nati nel matrimonio)) o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6”.
L'art. 9 sul divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre poi stabilisce: “
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. (omissis) La madre del nato a [...] tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. (omissis) In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi”.
In definitiva, è necessario scindere il concetto di qualità di genitore e di diretta discendenza o rapporto biologico, in quanto è l'art. 8, l. n. 40/2004 a determinare lo status giuridico del nato da fecondazione eterologa, chiarendo che il prodotto del concepimento acquisisce lo stato di figlio nato durante il matrimonio. La norma considera quale elemento decisivo, ai fini dell'acquisto dello stato di filiazione,
l'impianto nell'utero materno, il procedere della gravidanza e la nascita;
in altre parole la gestazione resta un fattore decisivo, al di là della provenienza dei gameti.
La genitorialità da PMA eterologa è, invero, “vera genitorialità”, indipendentemente dalla sussistenza o meno del legame biologico-genetico sussistente tra la coppia e il nato, giacché fondamentale - ai fini della configurazione della genitorialità - è il consenso alla
PMA, prestato nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa.
L'art. 6 della legge n. 40 del 2004 reca, infatti, un'articolata disciplina dell'obbligo informativo prodromico alla prestazione del consenso, in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa (comma 1, ultimo periodo), anche in merito alle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle tecniche di PMA (comma 1, primo periodo).
La conclusione ermeneutica, del resto, ha trovato indiretto avallo nella giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 - che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA - esprime la «assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e
5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa»
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000).
In definitiva, il complesso normativo richiamato mette in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato - a prescindere dalle successive vicende della relazione di coppia - dello status filiationis.
Nella specifica disciplina della PMA la responsabilità assunta con il consenso prestato riveste quindi un valore centrale e determinante nella dinamica giuridica finalizzata a condurre alla genitorialità, risultando funzionale «a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento» (sentenza Corte cost. n. 127 del 2020). Poste tale coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi che la resistente ha portato CP_1
avanti personalmente la gravidanza, assumendo il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità, culminato nella nascita di Per_1
Sotto il profilo della correttezza dell'iter di realizzazione del progetto genitoriale tra le parti o di acquisizione del relativo consenso risulta articolata dal e/o del rispetto Per_1
della normativa richiamata, nessuna contestazione risulta allegata dal ricorrente.
Lo scrutinio di legittimità costituzionale invocato dal ricorrente (nonchè di rimessione della questione interpretativa alla Corte di Cassazione) è, in definitiva, da ritenere destituito di fondamento, anche alla luce della considerazione, tranciante, per cui il complesso normativo che disciplina la procreazione medicalmente assistita configura «una ipotesi di intangibilità ex lege dello status» (ordinanza Corte cost. n. 7 del 2012), dettato dalla necessità di assicurare massima tutela al soggetto nato all'esito di un simile percorso gestazionale.
Una cosa è la dissolubilità del legame tra i genitori, altro è l'indissolubilità del vincolo di filiazione, assicurata, nella legge n. 40 del 2004, dai ricordati artt. 8 e 9.
Peraltro la Corte Costituzionale ha ribadito in più occasioni che nella materia delle azioni di stato e della procreazione medicalmente assistita, l'emersione di diritti ed esigenze costituzionali in conflitto tra loro richiede un bilanciamento rimesso in via primaria al legislatore (sent. 347/1998 e sent. 151 del 2009).
Né conclusioni dissimili possono trarsi dall' esame della giurisprudenza della Corte EDU con riferimento ai valori sovranazionali (in particolare all' art. 8 Cedu) per il tramite dell'art. 117 Cost, avendo la Corte sempre conferito valore determinante all'inserimento di fatto dei fanciulli in un determinato contesto familiare, persino ove detto contesto abbia preso avvio da comportamenti apertamente lesivi di principi di ordine pubblico (in tal senso paradigmatica è la sentenza Paradiso.- c. Italia, 27.1.2015, ric. Per_2
25358/2012).
In conclusione, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento, perché le disposizioni normative in tema di filiazione e PMA sanciscono lo status del minore di figlio di entrambe le parti;
perché si è di fronte a richieste volte ad una irragionevole alterazione della realtà familiare di da ritenere contraria al suo interesse – atteso CP_3 che questi sarebbe privato della madre né potrebbe conoscere la donatrice dei gameti - per come evidenziato in termini perentori pure dalla curatrice speciale nominata in corso di causa, che incontra perciò solo un ostacolo insormontabile nelle disposizioni della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
La domanda di affido esclusivo – logicamente subordinata all'accoglimento della domanda principale - deve ritenersi assorbita nella declaratoria di rigetto dell'azione di stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
➢ Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
➢ Condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore della resistente, liquidandole in euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi anticipatari.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma