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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8332/2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Torrisi Rosa Bianca Maria e
Lanzafame Elettra;
-ricorrente-
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Petronaci Antonio Giovanni;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 05/09/2024 La CP_1 Controparte_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di a vedersi rimborsato quanto versato al lavoratore in Controparte_1
distacco, Sig. , per il periodo da questi lavorato presso la che va Parte_1 CP_2
dal 14/10/2019 al 30/10/2019; per l'effetto condannare la al pagamento della fattura TD01 n. 39 del 29/11/2019 CP_2 dell'importo di 1.815,14, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del credito avanzato e richiesto dalla ricorrente per Controparte_1
l'assoluta carenza di prova del credito dalla stessa vantato;
1 - Accertare e dichiarare l'inesistenza dell'accordo e/o del contratto tra distaccante e distaccataria intercorso tra e la Controparte_1 CP_2
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente
[...]
a richiedere il rimborso delle somme dalla stessa anticipate a titolo di Controparte_1
pagamento degli emolumenti lavorativi in favore del lavoratore distaccato ai sensi degli artt. 2955
e 2956 del Codice Civile, con tutti gli effetti di Legge;
- Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte di in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore in favore della società Controparte_1
- Rigettare tutte le domande di parte avversa perché infondate, sia in fatto, sia in diritto”.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno rappresentato l'intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. verbale del 23.1.2025).
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto da entrambe le parti.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per
effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando
che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante l'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 23/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8332/2024, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Torrisi Rosa Bianca Maria e
Lanzafame Elettra;
-ricorrente-
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Petronaci Antonio Giovanni;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 05/09/2024 La CP_1 Controparte_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di a vedersi rimborsato quanto versato al lavoratore in Controparte_1
distacco, Sig. , per il periodo da questi lavorato presso la che va Parte_1 CP_2
dal 14/10/2019 al 30/10/2019; per l'effetto condannare la al pagamento della fattura TD01 n. 39 del 29/11/2019 CP_2 dell'importo di 1.815,14, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto e formulando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del credito avanzato e richiesto dalla ricorrente per Controparte_1
l'assoluta carenza di prova del credito dalla stessa vantato;
1 - Accertare e dichiarare l'inesistenza dell'accordo e/o del contratto tra distaccante e distaccataria intercorso tra e la Controparte_1 CP_2
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente
[...]
a richiedere il rimborso delle somme dalla stessa anticipate a titolo di Controparte_1
pagamento degli emolumenti lavorativi in favore del lavoratore distaccato ai sensi degli artt. 2955
e 2956 del Codice Civile, con tutti gli effetti di Legge;
- Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte di in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore in favore della società Controparte_1
- Rigettare tutte le domande di parte avversa perché infondate, sia in fatto, sia in diritto”.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno rappresentato l'intervenuta conciliazione stragiudiziale della lite e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. verbale del 23.1.2025).
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come richiesto da entrambe le parti.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per
effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando
che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante l'accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 23/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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