Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2
NICOLETTI PATRIZIA
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in Milano in data 8.07.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 800 – parte II – serie A – anno 2007) e che dall'unione coniugale sono nati i figli (4.10.2008), Per_1
e (14.11.2013). Per_2
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la casa coniugale con la mamma ove già risiedono;
3) si dà atto che il marito, in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale da agosto 2024 trasferendosi dalla madre, in attesa di trovare un piccolo appartamento in cui trasferirsi entro e non oltre giugno 2025, nel quale potrà ospitare i figli anche per il pernotto;
4) La casa familiare sita in San Giuliano Milanese via Dostoevskij 2, di proprietà indivisa dei coniugi, viene assegnata con gli arredi esistenti e cantina e un box pertinenziale, alla moglie che Parte_1 continuerà ad abitarvi con i due figli e Per_2 Per_1
pagina 1 di 4
2024); le spese straordinarie dell'abitazione coniugale con cantina e box pertinenziale nonché dell' ulteriore box in comproprietà tra i coniugi presso lo stesso edificio, continueranno ad essere pagate al
50% dai coniugi in quanto proprietà indivisa al 50%;
6) Il IG. attualmente ospitato in via transitoria dalla madre, reperirà una nuova Parte_2 abitazione, entro e non oltre il 30.06.2025, portando via dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali entro e non oltre tale data;
7) Il IG. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma Parte_2 complessiva mensile di € 525,00 =( euro 262,50= per figlio entro il giorno 10 di ogni mese la somma sopra citata;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat come per legge;
si dà atto che il mantenimento dei figli viene corrisposto dal marito a decorrere dal mese di agosto 2024;
8) L'assegno unico verrà percepito integralmente al 100% dalla IG.ra e verrà messo a Pt_1 disposizione per il pagamento delle seguenti spese dei figli: - parrucchiere: taglio max 4 all'anno per figlio/a; -giubbotti e cappotti 2 per figlio/a all'anno; -scarpe: 1 paio a figlio/a per stagione;
-ricariche cellulari figli;
9) I coniugi si divideranno al 50% sia le spese dei figli di cui al punto 8 che non dovessero essere coperte dall'assegno unico sia le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si citano per completezza di esposizione: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 2 di 4 -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e)baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario precisando che:(i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.; (ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi concordano sin da ora che le spese straordinarie concordate per i figli verranno anticipate subito da entrambi i genitori al 50%;
10) Fatti salvi i diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà tenere con sé i figli:
a) A week end alternati dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera con rientro per le ore 19 .00 presso la casa materna;
b) Il martedì e il giovedì pomeriggio, con rientro per le ore 19 presso la casa materna;
c) Durante le vacanze estive tre settimane di cui una a Giugno o Luglio e due consecutive ad agosto, da concordare con la moglie;
in caso di disaccordo si applicherà il criterio dell'alternanza (es. dal 01 al
16 agosto con un genitore e dal 16 agosto mattina al 31.08 con l'altro genitore etc. ad anni alterni)
d) Dal 2025 il periodo di Natale secondo il calendario scolastico: dal 23.12 al 30.12 mattina con un genitore e dal 30.12 mattina al 06.01. con l'altro genitore;
i figli staranno tutta la giornata del 24.12 dalle 10 alle 23= con il genitore con cui non trascorrono il Natale (con rientro presso la casa materna o paterna per le ore 23 della Vigilia di Natale);
e) Le festività Pasquali e le altre festività/Ponti secondo il calendario scolastico ad anni alterni con ciascun genitore;
11) La macchina Punto intestata al marito, targa DF349RD rimarrà in uso esclusivo al IG. Pt_2 mentre la macchina Ford , intestata alla moglie, targa EL824NX rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra
; Parte_1
12) Il conto corrente cointestato ai coniugi su Banca Credit Agricole verrà chiuso entro e non oltre il 30 marzo 2025; la moglie subentrerà in tutte le utenze della casa coniugale attualmente intestate al marito, entro e non oltre il 30 marzo 2025;
13) Il box sito in san Giuliano Milanese via Dostoevskij 2 censito al NCEU foglio 18 mapp. 553 sub 34 piano T cat. c/6 mq 14 viene assegnato in godimento al IG. che ne sosterrà le spese Parte_2 ordinarie ( al 100%) e straordinarie ( al 50% con la moglie);
14) Il cane NA, di proprietà del IG. vivrà con quest'ultimo. Il IG. si Parte_2 Parte_2 assumerà tutte le spese ordinarie e straordinarie del suo cane NA: la IG.ra concorrerà Pt_1 esclusivamente per il 50% delle spese mediche di nonché per il 50% dei costi di pensione per cani Per_3
(14 giorni all'anno nel periodo estivo);
pagina 3 di 4 15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione dei punti 2-3-
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 di cui al presente ricorso;
16) Spese legali compensate tra le parti”. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Alla successiva udienza virtuale del 12.02.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di conIGlio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Milano in data 8.07.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 800 – parte II – serie A – anno 2007);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate dalle parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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