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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8213 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ML AN
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Domenico Longo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024, – all'esito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) e dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato
Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. Persona_1 nominato nella pregressa fase di nella parte in cui il predetto ausiliare aveva CP_2 accertato la sua totale inabilità a decorrere dall'aprile del 2024, escludendo, al contempo, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e non menzionando la condizione di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit. Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente sollecitava la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., invocando l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dei benefici innanzi indicati.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_3
Acquisito un supplemento peritale e riassegnato il procedimento al sottoscritto magistrato, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – sufficientemente specifiche ed argomentate – hanno indotto il precedente Magistrato assegnatario, con valutazione condivisa da questo Giudice, a riconvocare il C.T.U. officiato nella pregressa fase processuale, al fine di “1) chiarire i criteri posti a fondamento del mancato riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 alla luce dei certificati prodotti in sede di operazioni peritali (certificati marzo-aprile
2024); 2) valutare – previa visita della parte ricorrente – la nuova documentazione medica prodotta nel presente giudizio (v. certificati prodotti nelle note del 26.2025)” (cfr. ordinanza pronunciata in data 12.3.2025).
2.3. Ottemperando all'incarico integrativo di cui s'è detto, il dott. ha svolto le Per_1 seguenti considerazioni medico-legali: “La valutazione medico legale non può non tener conto della complessità dell'insieme delle patologie neuro-psichiatriche da cui la paziente è affetta;
l'intensificarsi e l'aggravarsi degli episodi critici con tremori, clonie e perdite di coscienza (come risulta dalla documentazione in atti ) e la attuale complessa terapia farmacologica assunta in via continuativa, costituita da antipsicotici ad alto dosaggio, stabilizzatori dell'umore/antiepilettici, antidepressivi, benzodiazepine , oltre a quella per la sclerosi multipla, determinano la necessità della presenza di un caregiver con carattere di continuità , attesa la presenza di sintomi residui anche nelle fasi intercritiche. L' ingestibilità
2 quotidiana domiciliare è comprovata dalla necessità dell'inserimento dal settembre 2024 in un ambiente protetto (Centro Diurno) dove trascorre parte della giornata: ciò, proprio al fine di garantire una continua supervisione. Sulla base di queste considerazioni ritengo che la paziente, già riconosciuta invalida al 100%, ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 2/1/2025, data della certificazione medicolegale a firma del dott.
[...]
(agli atti del procedimento). Ritengo inoltre che per la compromissione del Per_2 funzionamento sociale che il quadro patologico comporta ,sia da considerare persona affetta da handicap grave e come tale avente diritto ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( 26/9/2022) : tanto in considerazione della presenza certificata già a detta data dei disturbi neuropsichiatrici che, sebbene allora non ricorrenti con cadenza plurisettimanale, rappresentavano comunque minorazioni determinanti, anche in considerazione della giovane età della paziente, un processo di svantaggio sociale e di emarginazione tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” (cfr. relazione depositata in data
20.9.2025).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il C.T.U. ha così concluso: “La ricorrente,
già riconosciuta INVALIDA al 100%, ha diritto al beneficio Parte_1 dell'accompagnamento dalla data del 2/1/2025; ed è soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3 comma legge 104/1992 dalla data della domanda amministrativa (
26/9/2022)”.
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile, quale asseverato dalla documentazione sanitaria scrutinata dall'ausiliare, possono essere recepite e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Ferma restando, pertanto, la valutazione relativa alla pensione d'inabilità, quale operata dal
C.T.U. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e non attinta dal dissenso dell'assistibile, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 utile per la fruizione della pensione di cui all'art. 12 L. n. 118/71, a decorrere da aprile del
2024, oltre che del requisito sanitario sotteso all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 2.1.2025, ed al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.9.2022).
2.5. Non può, invece, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi, a tal fine, l'orientamento di legittimità secondo cui
3 “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese della fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. ML AN, dichiaratosi antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene operata secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile dell'accertamento relativo al requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (Cass. Sez. Lav. n. 29311/2020; Cass. Sez.
Lav. n. 7276/2025).
Si reputa, infine, equo compensare per intero le spese del presente giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto, per un verso, della circostanza che l'omesso accertamento della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit. nella pregressa fase di
A.T.P.O. risulta addebitabile esclusivamente al C.T.U. e, per altro verso, dell'insorgenza del requisito sanitario sotteso agli ulteriori benefici rivendicati dalla parte ricorrente in epoca ampiamente successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di C.T.U. – già liquidate con decreto emesso in data 7.10.2024 nel procedimento CP_ iscritto al n. 10261/2023 R.G.L. – vengono poste definitivamente a carico dell'
Le spese della C.T.U. integrativa espletata nel presente giudizio di opposizione – liquidate con separato contestuale decreto – vengono poste, del pari, definitivamente a carico dell' soccombente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8213/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile per la fruizione della pensione di cui all'art. 12 L. n.
118/71, a decorrere da aprile del 2024, oltre che del requisito sanitario sotteso all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 2.1.2025, ed al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.9.2022);
4 CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ML
AN;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
VA UT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8213 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ML AN
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Domenico Longo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2024, – all'esito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71) e dell'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 – adiva l'intestato
Tribunale, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. Persona_1 nominato nella pregressa fase di nella parte in cui il predetto ausiliare aveva CP_2 accertato la sua totale inabilità a decorrere dall'aprile del 2024, escludendo, al contempo, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento e non menzionando la condizione di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit. Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente sollecitava la rinnovazione delle operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., invocando l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dei benefici innanzi indicati.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_3
Acquisito un supplemento peritale e riassegnato il procedimento al sottoscritto magistrato, all'esito dell'udienza del 15.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
– la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – sufficientemente specifiche ed argomentate – hanno indotto il precedente Magistrato assegnatario, con valutazione condivisa da questo Giudice, a riconvocare il C.T.U. officiato nella pregressa fase processuale, al fine di “1) chiarire i criteri posti a fondamento del mancato riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 alla luce dei certificati prodotti in sede di operazioni peritali (certificati marzo-aprile
2024); 2) valutare – previa visita della parte ricorrente – la nuova documentazione medica prodotta nel presente giudizio (v. certificati prodotti nelle note del 26.2025)” (cfr. ordinanza pronunciata in data 12.3.2025).
2.3. Ottemperando all'incarico integrativo di cui s'è detto, il dott. ha svolto le Per_1 seguenti considerazioni medico-legali: “La valutazione medico legale non può non tener conto della complessità dell'insieme delle patologie neuro-psichiatriche da cui la paziente è affetta;
l'intensificarsi e l'aggravarsi degli episodi critici con tremori, clonie e perdite di coscienza (come risulta dalla documentazione in atti ) e la attuale complessa terapia farmacologica assunta in via continuativa, costituita da antipsicotici ad alto dosaggio, stabilizzatori dell'umore/antiepilettici, antidepressivi, benzodiazepine , oltre a quella per la sclerosi multipla, determinano la necessità della presenza di un caregiver con carattere di continuità , attesa la presenza di sintomi residui anche nelle fasi intercritiche. L' ingestibilità
2 quotidiana domiciliare è comprovata dalla necessità dell'inserimento dal settembre 2024 in un ambiente protetto (Centro Diurno) dove trascorre parte della giornata: ciò, proprio al fine di garantire una continua supervisione. Sulla base di queste considerazioni ritengo che la paziente, già riconosciuta invalida al 100%, ha diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 2/1/2025, data della certificazione medicolegale a firma del dott.
[...]
(agli atti del procedimento). Ritengo inoltre che per la compromissione del Per_2 funzionamento sociale che il quadro patologico comporta ,sia da considerare persona affetta da handicap grave e come tale avente diritto ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ( 26/9/2022) : tanto in considerazione della presenza certificata già a detta data dei disturbi neuropsichiatrici che, sebbene allora non ricorrenti con cadenza plurisettimanale, rappresentavano comunque minorazioni determinanti, anche in considerazione della giovane età della paziente, un processo di svantaggio sociale e di emarginazione tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” (cfr. relazione depositata in data
20.9.2025).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il C.T.U. ha così concluso: “La ricorrente,
già riconosciuta INVALIDA al 100%, ha diritto al beneficio Parte_1 dell'accompagnamento dalla data del 2/1/2025; ed è soggetto affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, 3 comma legge 104/1992 dalla data della domanda amministrativa (
26/9/2022)”.
2.4. Siffatte conclusioni, aderenti al complessivo quadro clinico dell'assistibile, quale asseverato dalla documentazione sanitaria scrutinata dall'ausiliare, possono essere recepite e poste a fondamento della presente decisione, anche perché non investite da osservazioni critiche di sorta.
Ferma restando, pertanto, la valutazione relativa alla pensione d'inabilità, quale operata dal
C.T.U. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e non attinta dal dissenso dell'assistibile, deve dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 utile per la fruizione della pensione di cui all'art. 12 L. n. 118/71, a decorrere da aprile del
2024, oltre che del requisito sanitario sotteso all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 2.1.2025, ed al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.9.2022).
2.5. Non può, invece, emettersi una statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (e, men che meno, di condanna), condividendosi, a tal fine, l'orientamento di legittimità secondo cui
3 “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020). CP_
3. Le spese della fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'Avv. ML AN, dichiaratosi antistatario.
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene operata secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile dell'accertamento relativo al requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (Cass. Sez. Lav. n. 29311/2020; Cass. Sez.
Lav. n. 7276/2025).
Si reputa, infine, equo compensare per intero le spese del presente giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto, per un verso, della circostanza che l'omesso accertamento della condizione di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 cit. nella pregressa fase di
A.T.P.O. risulta addebitabile esclusivamente al C.T.U. e, per altro verso, dell'insorgenza del requisito sanitario sotteso agli ulteriori benefici rivendicati dalla parte ricorrente in epoca ampiamente successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di C.T.U. – già liquidate con decreto emesso in data 7.10.2024 nel procedimento CP_ iscritto al n. 10261/2023 R.G.L. – vengono poste definitivamente a carico dell'
Le spese della C.T.U. integrativa espletata nel presente giudizio di opposizione – liquidate con separato contestuale decreto – vengono poste, del pari, definitivamente a carico dell' soccombente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA UT, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8213/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è Parte_1 in possesso del requisito sanitario utile per la fruizione della pensione di cui all'art. 12 L. n.
118/71, a decorrere da aprile del 2024, oltre che del requisito sanitario sotteso all'erogazione dell'indennità di accompagnamento, a far data dal 2.1.2025, ed al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (26.9.2022);
4 CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. ML
AN;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
Il Giudice
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