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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 4915/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, OT.SS IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4915 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016,
TRA
C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Stroscio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-ATTRICE-
e
, P.I. COoparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. C. Elio Guarnaccia giusta procura in atti.
, C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Giuseppe Carrabba che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
-CONVENUTI– , C. F. rappresentata e COoparte_2 C.F._3
difesa dall'Avvocato Mario Trifilò, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Avv. Maria Rita Ielasi.
C.F. - P.I. in CP_3 Parte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Milena e Fabiola Liuzzi, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Trimarchi.
quale società incorporante di (già COoparte_4 COoparte_5
, in persona del legale rappresentante pro -tempore, COoparte_6
(C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. P.IVA_4
Francesco Billè dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata in atti.
- CHIAMATI IN CAUSA-
Avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica Conclusioni delle parti: All'udienza del 4 ottobre 2024, svoltasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno prodotto note scritte entro il termine assegnato, precisando le conclusioni che qui si intendono riportate.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la Parte_1 condanna in solido dell' e del dott. COoparte_1
previa dichiarazione di responsabilità degli stessi nella Parte_2 causazione del danno subito a seguito dell'intervento chirurgico di riparazione della fistola vagino – vescicale effettuato in data 14 maggio 2015 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale G. Fogliani di Milazzo eseguito dal dott. Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, l' , si è COoparte_1 costituita in giudizio, contestando la domanda attorea formulata nei propri confronti poiché infondata in fatto e in diritto, in subordine e nell'ipotesi in cui sussistano vizi del consenso all'atto medico-chirurgico, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della OT.SS . COoparte_2
Si è costituito in giudizio anche chiedendo di essere Parte_2 autorizzato a chiamare in garanzia la al COoparte_7 fine di essere tenuto indenne e manlevato, nel merito, che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle istanze afferenti al vizio del consenso e il rigetto di tutte le domande. Autorizzate tutte le chiamate in causa, si è costituita in giudizio la dott.SS
, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia COoparte_2 dei al fine di garantirla e manlevarla;
nel merito, che venga dichiarato Pt_3 che nessuna responsabilità può essere ascritta in capo alla steSS relativamente alla prestazione ed alle caratteristiche del consenso informato, nonché per tutti i fatti oggetto del presente giudizio, con il rigetto di tutte le domande ex adverso avanzate. Costituitasi in giudizio ha rilevato l'operatività a COoparte_6 CO secondo rischio della copertura assicurativa essendo l' tenuta ad assicurare per legge o per contratto il personale dipendente, in subordine, ha chiesto che CO venga dichiarato che l' è tenuta a risarcire per il danno provocato CP_6 dall'omeSS stipula della polizza, nel merito, ha contestato la domanda attorea. Autorizzata la chiamata in garanzia si sono costituiti COoparte_8 che in via preliminare hanno eccepito il difetto di giurisdizione del
[...] giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva, nel merito: nei confronti del chiamante, l'inoperatività della polizza stante l'esclusione dal rischio dei vizi del consenso, nonché per assenza di condanna per dolo e/o colpa CO grave;
nei confronti dell' il rigetto della chiamata in causa dell' CP_1 nei confronti della propria assicurata;
nei confronti dell'attrice, il rigetto delle domande avanzate nei confronti dei convenuti e nella denegata ipotesi di accoglimento il rigetto delle domande avanzate nei confronti della propria assicurata, limitando in ogni caso, il rischio assicurato nel rispetto delle clausole contrattuali previste nella polizza. Disposta ed espletata consulenza collegiale con ordinanza resa all'udienza del 10 maggio 2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la stesura della sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Si prende atto della rinunzia da parte della “ ” COoparte_8 dell'eccezione di difetto di giurisdizione. L'azione di rivalsa della Azienda convenuta del resto non può che appartenere alla giurisdizione ordinaria, per come precisano le Sezioni Unite della S.C. (n. 21992/2020). Vanno ritenute inammissibili le domande formulate dall'attrice (peraltro formulate soltanto nel corpo dell'atto) nelle memorie istruttorie e nella comparsa conclusionale nei confronti della terza chiamata in CP_2 relazione all'intervento chirurgico eseguito in data 21 aprile 2015. A questo riguardo occorre premettere che dai fatti per come narrati dall'attrice risulta che in data 20 aprile 2015 affetta da fibromatosi Parte_1 uterina, si era ricoverata presso il P.O. “G. Fogliani” di Milazzo”, reparto di ginecologia e ostetricia e il giorno successivo veniva sottoposta a intervento chirurgico di isterectomia, eseguito dalla OT.SS . CP_2
Sennonché l'attrice lamentava sin da subito perdite di urina, ricondotte a una fistola vaginale vescicale creatasi nel corso del precedente intervento, pertanto, in data 14 maggio 2015, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio;
l'intervento di riparazione della fistola vaginale veniva eseguito dal dott. tuttavia la continuando a lamentare perdite di urine si Parte_2 Pt_1 recava presso la Casa di Cura Abano Terme ove le veniva diagnosticata una
“Fistola vescico vaginale” e, in data 29.10.2015 veniva sottoposta a intervento chirurgico di riparazione della fistola;
indi, le veniva diagnosticata “idronefrosi di I grado a destra” . In rito, si deve ritenere che parte attrice sin dal primo atto difensivo ha rivolto CO le proprie domande unicamente nei confronti del OT. e dell' Parte_2 responsabili per aver causato danni in conseguenza dell'intervento chirurgico del 14 maggio 2015; domande ribadite nelle memorie conclusive, fatta eccezione per quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 comma quarto n. 1 c.p.c. in ordine all'accertamento del nesso di causalità fra le lesioni e “la condotta dei dottori e ”. Parte_2 CP_2
La domanda attorea di accertamento della responsabilità della terza chiamata per l'intervento chirurgico dalla steSS eseguito non può che essere CP_2 ritenuta inammissibile giacchè tardivamente proposta. Va ritenuto, in secondo luogo, che le domande attoree si sono automaticamente estese nei confronti della terza chiamata dott.SS in conseguenza CP_2 della chiamata in causa dell'Asp, limitatamente ai soli lamentati vizi del consenso (v. per tutte CaSSzione n. 516/2020). L'azienda convenuta, infatti, ha chiamato in causa la dott.SS nella CP_2 sola ipotesi in cui fossero ritenuti sussistenti i vizi del consenso all'atto medico chirurgico. CO Queste le domande dell' nell'atto di chiamata in causa: nel merito : respingere ogni domanda attorea nei confronti dell' CP_1
, poiché infondata in fatto e in diritto . Con vittoria di spese e compensi
[...] del giudizio;
- In via subordinata ed eventuale: per la denegata ipotesi in cui ritenga che sussistano i contestati vizi del consenso all'atto medico chirurgico, in ogni caso determinare il risarcimento eventualmente dovuto nei limiti del congruo e del dimostrato. Ed ancora, nella medesima eventualità, ritenere e dichiarare che la responsabilità della concludente è solidale con quella del medico che non ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi nei confronti dell'attrice, la OT.SS , nei cui confronti la COoparte_2 COoparte_1
ha diritto di rivalsa.
[...]
In tal caso:
- Condannare la OT.SS a tenere indenne la COoparte_2 [...]
da ogni pregiudizio derivante dall'eventuale COoparte_1 accoglimento parziale o totale di tale domanda e, per l'effetto, disporre che la
OT.SS restituisca alla predetta COoparte_2 [...]
tutte le somme che questa fosse costretta a pagare in COoparte_1 favore di parte attrice. Orbene, in ordine al vizio del consenso si rileva che l'attrice nel proprio atto introduttivo lamenta che le informazioni siano state deficitarie giacchè nel modulo non sarebbe stata indicata la tipologia di intervento, nonché i possibili interventi alternativi e le possibili complicanze. Parte attrice inoltre precisa che il diritto al consenso va inteso come diritto all'autodeterminazione terapeutica ben distinto dal diritto alla salute. In effetti, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omeSS o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario. Nel secondo, l'incidenza eziologica del deficit informativ o sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato. L'onere probatorio grava pur sempre su parte attrice e il fatto costitutivo del credito risarcitorio richiede pur sempre la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico); b) l'evento di danno (che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso 16 tempo, attesa la potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo cfr Cass. n. 28985 dell'11/11/2019), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità giuridica ex art. 12 23 cod. civ., dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa. E' indispensabile dunque che il paziente alleghi e provi specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, abbia subito in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente ( cfr Cass. 28985/2019). Con riferimento al pregiudizio conseguente, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni. (Cass. 16663/2023).
Parte attrice, tuttavia, non ha allegato né provato di aver subito un pregiudizio diverso dal danno alla salute, pertanto, sotto questo profilo la domanda va disattesa. Ne consegue il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti della terza chiamata per quanto sopra spiegato. COoparte_2
Ciò premesso, la domanda rivolta nei confronti dei convenuti è fondata e, dunque, va accolta. L'attrice lamenta di avere subito un danno in conseguenza di un asserito errore medico nell'esecuzione di un intervento chirurgico operato sulla sua persona dal dott. presso l'Ospedale G. Fogliani di Milazzo. Parte_2
In primo luogo, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta. La domanda risarcitoria proposta nei confronti del medico e della Azienda convenuta è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale. Ed in particolare, quanto alla struttura sanitaria deve farsi riferimento alla responsabilità da inadempimento del contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria (C. Cass., SS. UU., n. 9556/2002), ai sensi degli artt. 1218, 1228 e 1176 c.c., rispondendo la steSS ex art. 1228 c.c. per fatto dei suoi dipendenti (C. Cass., Sez. III, n. 1620/2012). Del pari trattasi di responsabilità di natura contrattuale anche con riguardo al medico convenuto, sulla base del noto istituto di elaborazione giurisprudenziale del contatto sociale qualificato, in virtù del quale, anche in assenza della stipula di un contratto, tra medico e paziente sorge un'obbligazione che trae fondamento nell'art. 1173 c.c. e che soggiace alle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio di cui alla disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Sotto il profilo dell'onere probatorio, si osserva come, per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009;
17143/2012; 21177/2015). Nello specifico, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad eSS non imputabili (CaSSzione n. 21511/2024). In definitiva, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità̀ fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile o inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre stabilire quindi se i danni lamentati dall'attrice siano causalmente riconducibili all'operato del medico che ha effettuato l'intervento chirurgico di Sutura e riparazione fistola vagino-vescicale all'interno della struttura sanitaria convenuta e, in caso di risposta affermativa, se la condotta di tale sanitario sia ad esso imputabile a titolo di colpa, verificando se il suo operato sia stato conforme alle leges artis per casi della medesima tipologia di quello in questione. Nella specie, proprio per accertare quanto sopra, si è provveduto a disporre C.T.U., integralmente condivisibile sotto l'aspetto diagnostico e tecnico valutativo, siccome correttamente motivata sotto l'aspetto logico-espositivo e metodologico, tenuto conto pure delle risposte alle osservazioni, con argomenti tecnici specifici. Alla steSS pertanto si rimanda. I nominati consulenti, dott. specialista in Medicina Legale e la Persona_1 dott.SS , specialista in Ginecologia e Ostetricia, esaminata la Persona_2 documentazione medica e visitata l'attrice, in primo luogo, hanno rilevato che la riparazione della fistola era stata fallimentare e che soltanto in data 29 ottobre 2015 in seguito ad intervento di chirurgia robotica eseguito presso la Casa di Cura di Abano Terme, l'intervento riusciva. In relazione al suddetto intervento, è stato accertato che, La diagnosi intraoperatoria del danno vescicale, inoltre, ai fini della quale assume un ruolo determinante la cistoscopia, consente la riparazione immediata con risultati positivi. Nel caso de quo, il danno non era tuttavia identificato tempestivamente… Occorre qui considerare che, trattandosi di una fistola semplice e rilevata precocemente, era perseguibile una gestione conservativa iniziale mediante posizionamento di catetere di Foley transuretrale per 2-8 settimane congiuntamente all'impiego di eventuali farmaci anticolinergici per il controllo dei sintomi. In ipotesi di fallimento della gestione conservativa, si sarebbe potuto procedere in seguito con l'intervento chirurgico tenendo altresì in debita considerazione il dato di Letteratura secondo cui la riparazione del difetto vescico-vaginale ha migliori probabilità di successo al primo tentativo chirurgico, che deve quindi espletarsi, previa diagnosi accurata, secondo un tempismo appropriato e rigorosa applicazione dei principi chirurgici di base. Nel caso di specie, appare evidente che il primo tentativo di riparazione chirurgica della fistola vescico-vaginale effettuato in data 14 maggio presso l'Ospedale di Milazzo risultava fallimentare. I cc.tt.uu. infine, hanno riscontrato nella perzianda un “idroureteronefrosi di I grado secondaria a reiterati interventi chirurgici di riparazione di fistola vescico-vaginale in esiti di isteroannessiectomia totale e salpingovariectomia bilaterale” e hanno correlato sotto il profilo causale i suddetti postumi con l'intervento in esame, in base ai requisiti di idoneità lesiva, cronologico, topografico, di ininterrotta continuità fenomenica e di esclusione di altra causa. A questo riguardo va precisato che i consulenti, andando oltre i quesiti, si sono spinti più in là di quanto richiesto, accertando anche la responsabilità della dott.SS
in relazione al primo intervento. CP_2
In ordine a tale nullità – da ritenersi relativa (v. Sezioni Unite n. 3086/2022), né i convenuti, né i terzi chiamati hanno sollevato eccezioni, pertanto, può ritenersi sanata;
tuttavia, la questione della responsabilità della dott.SS non fa CP_2 parte dal campo di indagine, per quanto sopra spiegato, in applicazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato sancito dall'art. 112 c.p.c.. Premesso ciò, in relazione all'accertato nesso di causalità fra i danni e l'intervento eseguito dal dott. i consulenti, con argomentazioni che si condividono, Parte_2 rilevano che la lesione fistolosa vescico-vaginale, individuata medialmente al meato ureterale destro, nonché il duplice approccio chirurgico riparativo attuato, abbia determinato stress, cruentazione e successiva cicatrizzazione dei tessuti circostanti. L'idroureteronefrosi, patologia di cui soffre la , riconosce quale causa Pt_1 generale un'ostruzione delle vie urinarie, anche meccanica, quale ad esempio una briglia connettivale, un vaso anomalo o tessuto cicatriziale, come nel caso di specie. Si ribadiscono le conclusioni a cui giungono i cc.tt.uu. anche a seguito della disamina dei rilievi del OT. per quanto sopra argomentato. Persona_3
Parte attrice, dunque, ha dimostrato il nesso di causalità̀ fra la suddetta patologia e la condotta del professionista, mentre, quest'ultimo non ha provato che una causa imprevedibile o inevitabile ha reso impossibile la riuscita dell'operazione. Dalla relazione medica si trae la convinzione che la condotta del dott. è Parte_2 imputabile a titolo di colpa, giacchè è stato verificato che il suo operato non è stato conforme alle leges artis per casi della medesima tipologia di quello in questione. I consulenti hanno riscontrato il nesso di causalità tra colpa medica e danno biologico nei seguenti termini:
- Danno Biologico Temporaneo Assoluto (100%), pari a giorni 10 (dieci), giustificati dai giorni di degenza ospedaliera presso l'Ospedale di Milazzo per il primo tentativo di riparazione chirurgica della fistola e il successivo secondo intervento di riparazione eseguito presso la Casa di Cura di Abano Terme;
- Danno Biologico Temporaneo Parziale (75%), pari a giorni 20 (venti), corrispondenti al periodo in cui la sig.ra recuperava dagli interventi Pt_1 chirurgici subiti;
- Danno Biologico Temporaneo Parziale (50%), pari a giorni 50 (cinquanta);
- Danno Biologico Temporaneo Parziale (25%), pari a giorni 100 (cento), corrispondenti al periodo di convalescenza sino alla guarigione clinica.
I postumi, come si è già detto, appaiono inquadrabili in una “idroureteronefrosi di I grado secondaria a reiterati interventi chirurgici di riparazione di fistola vescico- vaginale in esiti di isteroannessiectomia totale e salpingovariectomia bilaterale” con una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica della pari al 6%. Pt_1
Ne viene che, anche alla luce dei criteri giurisprudenziali sopra riportati, in ordine al riparto dell'onere della prova, va dichiarata la responsabilità del medico convenuto dott. insieme alla struttura sanitaria convenuta per i danni Parte_2 provocati all'attrice, che essi dovranno dunque solidalmente risarcire. Trattandosi all'evidenza di lesioni micropermanenti, secondo l'insegnamento della Corte di caSSzione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all'articolo 139 del
Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della L. n. 24 del 2017, cd. Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'articolo 3 comma 3 della L. n. 183 del 2012, cd. legge Balduzzi: infatti, la disposizione in parola si applica a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. Civ. n. 28990/2019; Cass. civ. Sez. III, 21/01/2020, n. 1157). Si deve a questo riguardo precisare che - allo stato - la norma dell'art. 139 CAD trova piena applicazione, essendo state elaborati i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, così come trova piena attuazione il criterio di liquidazione del danno biologico temporaneo, essendo stato determinato l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
Trovano, altresì, immediata applicazione anche i criteri di liquidazione intesi a "personalizzare" il valore dell'ammontare del danno da invalidità permanente, secondo gli aumenti individuati per le micropermanenti (fino al - 20%, comprensivo, per espresso dictum del giudice delle leggi, anche della - voce di danno morale: art. 139, comma 3). In ragione di ciò, tenuto conto di un'indennità giornaliera calcolata in euro 55,24 come da decreto del 16 luglio 2024 attuativo dell'articolo 139 Cod. Ass., il danno biologico temporaneo va ristorato con la somma di € 4.143,00. Il danno biologico permanente del 6% invece, considerata l'età al momento dell'intervento, con la somma di euro € 7.391,78. Alla somma complessiva per danno biologico va aggiunta un ulteriore somma di € 3.844,54 a titolo di personalizzazione pari al 20,00% ai sensi dell'art. 139 comma 3 Cod. Ass., per le sofferenze patite, nonché per le ripercussioni sulla sfera relazionale, oltre € 3.333,00 per spese neceSSrie e documentate, per un totale di € 18.721,32. Sulla somma dovuta spetta il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici istat (Cass. 1712/95) sino alla sentenza. Sull'importo totale previsto in sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Infine, va accolto il diritto del dott. ad essere manlevato dalla Parte_2 compagnia di assicurazioni che lo stesso ha COoparte_4 chiamato in causa, considerato che la terza chiamata non ha provato quanto eccepito. Le spese del giudizio sostenute dalla seguono la soccombenza e si pongono Pt_1
a carico dei convenuti in solido così come quelle per la c.t.u. già liquidata, in applicazione del D.M. n. 55/14 nei valori medi e il terzo ha diritto di Parte_2 essere manlevato e garantito anche in relazione alla COoparte_4 condanna alle spese. Inoltre, l va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti CP_1 della chiamata in causa e degli CP_2 COoparte_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice Onorario di pace, dott.SS Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4915/2016, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna l' in persona del legale COoparte_1 rappresentante pro tempore, e al pagamento in via solidale, Parte_2 in favore di della complessiva somma di €18.721,32, oltre Parte_1 accessori come in parte motiva;
- condanna l' in persona del legale COoparte_1 rappresentante pro tempore, e a rifondere in via solidale a Parte_2 le spese del giudizio, liquidate in € 5.077,00 nei valori medi Parte_1
e € 700,00 per esborsi, oltre iva e cpa, spese generali, e pone a carico dei medesimi, sempre in via solidale, le spese per la c.t.u., già liquidata;
-dichiara il diritto di ad essere manlevato dalla Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante, per quanto egli è COoparte_4 tenuto per i fatti di causa a corrispondere a e condanna la Parte_1 in persona del legale rappresentante, a rifondere a COoparte_4
le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € Parte_2
5.077,00, oltre ad iva e caSS, spese generali come per legge.
-dispone che i convenuti in solido rimborsino all'attrice gli acconti dalla steSS corrisposti ai Cc.tt.uu. Così deciso in Messina, 30 gennaio 2025
Il Giudice Onorario di pace
OT.SS Ivana Bonfiglio