Articolo 9 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
Articolo 8Articolo 10
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10 marzo 2004
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19 giugno 2014
Art. 9. Divieto del disconoscimento della paternita' e dell'anonimato della madre). 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso e' ricavabile da atti concludenti non puo' esercitare l'azione di disconoscimento della paternita' nei casi previsti dall' articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile , ne' l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. ((5)) 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puo' dichiarare la volonta' di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 . 3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non puo' far valere nei suoi confronti alcun diritto ne' essere titolare di obblighi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 10 giugno 2014, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 3, "limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»".
Entrata in vigore il 19 giugno 2014
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