Articolo 1 della Legge 25 maggio 1981, n. 388
Articolo 2
Versione
8 agosto 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979.
Entrata in vigore il 8 agosto 1981