Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio IA, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 919/2022 R.G.L., vertente TRA
C.F. Parte_1
, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in Reggio di IA via D. Romeo 15, Direzione Provinciale , presso l'avv. Rita Pisanu che lo Pt_1 rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data 25.07.2015 a rogito del notaio in Roma, pec t Persona_1 Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._1 residente in Platì in Contrada Prache n. 20, elettivamente domiciliato in Bianco (RC) ,alla via Cristoforo Colombo n.203/a presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Strangio, CF
dal quale è rappresentato e difeso, fax al 0964/913228, pec C.F._2
Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato, innanzi al Tribunale di Locri, in data 03/12/2018,
[...]
esponeva di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di operaio alle CP_1 dipendenze della ditta ZetaEmme di . A seguito di licenziamento del CP_2 31.07.2013 aveva presentato a mezzo Patronato INCA, in data 11.04.2014 domanda amministrativa n. 67911 ai fini della percezione dell'indennità di mobilità in deroga, Pt_1 corrisposta per il periodo 19.04.2014 - 31.12.2014. Con comunicazione del 16.05.2017, l'Ente previdenziale aveva chiesto la restituzione delle somme erogate sul presupposto che la domanda di mobilità in deroga fosse stata avanzata prima della fine del periodo di disoccupazione ordinaria. Nelle more tra la presentazione tra la richiesta di indennità di mobilità in deroga e il provvedimento di recupero dell'indebito l'interessato e/o il patronato non avevano mai ricevuto comunicazioni circa la presunta irregolarità del procedimento amministrativo,
evidenziata solto in data 16.05.2017 con il provvedimento conclusivo del procedimento per il recupero delle somme. Con riferimento all'anno 2013 in materia di richiesta dell'indennità di mobilità in deroga si faceva riferimento a quanto previsto dalla legge per le Regioni IA, MO, TE e DI per le quali era stato raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già dal 5 luglio 2012: in virtu' di quest'ultimo l , infatti, con 4 messaggi specifici Pt_1 per ciascuna regione: IA (msg. n. 14595), DI (msg. n. 14596), MO (msg. n. 14598) e TE (msg. n. 14599) aveva fornito le istruzioni operative in materia di concessione e/o proroga del trattamento di CIGO e/o CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla normativa vigente, in favore dei dipendenti che lavoravano nelle imprese ubicate rispettivamente nelle suddette Regioni. L'azione di recupero dell'Ente a ripetizione dell'indebito era illegittima, poiché non si era in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al percettore della prestazione: la presunta erronea erogazione della stessa era stata causata dall'omesso controllo dell'Ente nella fase del procedimento amministrativo che era tenuto a predisporre le opportune verifiche sui requisiti dei beneficiari come da circolare surrichiamata. Pt_1 L'errore dell' era stato causato da un cattivo funzionamento dei meccanismi di Pt_1 controllo in quanto l'Ente stesso stava già erogando l'indennità di disoccupazione ordinaria e pertanto, a fronte dell'istanza di indennità di mobilità in deroga presentata a suo dire nei termini non previsti dalla legge, avrebbe dovuto rigettare la domanda e non procedere all'erogazione delle somme. Non sussisteva alcun dolo nel soggetto percipiente. Il provvedimento di recupero dell'indebito era nullo e viziato ab origine e non era possibile procedere al recupero delle somme proprio in virtù delle norme che disciplinavano la materia: infatti, per i pagamenti avvenuti dopo il 01/01/2001 riprendeva efficacia la disposizione della legge 88/89 an. 52, come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991. Chiedeva, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di recupero dell'indebito emesso dall' il 16.05.2017 e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme Pt_1 eventualmente già trattenute, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l , negando l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. Pt_1 13 L. 412/1991, trattandosi di “norma di interpretazione autentica” collegata all'articolo 52 comma 2 L. n. 88/1989, e chiedendone il rigetto della domanda.
2. La sentenza del Tribunale. Con sentenza n. 563/2022, pubblicata in data 23.06.2022, il Tribunale di Locri accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava irripetibile l'indebito, condannando l , al Pt_1 pagamento delle spese di lite. Il Tribunale richiamava che l'art. 13 L. 412/91 prevedeva che “l procede Pt_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti su diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.” Affermava che, se il pensionato non aveva agito con dolo, non era tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli fossero state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riservava per effettuare le verifiche contabili. Il comma 2 dell'art. 13 L. 412/91 disponeva che l doveva procedere Pt_1 annualmente “alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o 3
sul diritto alle prestazioni pensionistiche e, provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.” Non sussisteva prova di alcun comportamento doloso del ricorrente nella presunta indebita prestazione e l era decaduto dal proprio diritto di chiedere la ripetizione Pt_1 dell'asserito indebito, poiché l'indebito contestato era datato 16.05.2017, laddove la prestazione era stata erogata per il periodo 19.04.2014 al 31.12.2014 e, conseguentemente, era decorso il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 13 della Legge 412 del 1991. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la Pt_1 riforma. Lamentava la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 13 commi 1 e 2 L. 412/1991 e dell'art. 52, comma 2, L 88/89. La fattispecie in esame riguardava l'avvenuta corresponsione dell'indennità di mobilità in presenza di requisiti reddituali non idonei. Sin dall'atto della costituzione in giudizio, l aveva specificato quanto sopra, Pt_1 spiegando che la normativa in tema di recupero degli indebiti pensionistici ed assistenziali non si applicava a casi come questo e fornendo giurisprudenza in materia, che esplorava la differenza fra le varie tipologie di indebiti e le modalità di recupero. Il legislatore aveva regolamentato l'indebito “da pensione” e poi aveva interpretato autenticamente tale regolamentazione, ma essa, in quanto dettata esclusivamente per l'indebito pensionistico, non poteva essere applicata ad altre fattispecie, come affermato dal giudice di legittimità: Cass. Civ. Sez. lav. n. 3824/2011, Cass. Civ. Sez. lav. n. 23078/2008, Cass. Civ. Sez. lav. n. 11018/2007. Nelle note di trattazione scritta del 01.02.2021 si era ulteriormente sviluppato il concetto, fornendo il riferimento ad altri precedenti giurisprudenziali in materia, fra l'altro inerenti in modo specifico il recupero dell'indennità di mobilità indebitamente percepita, cfr. Cass. civ. sez. lav. - 02/12/2019, n. 31373. Il trattamento di mobilità era trattamento previdenziale, ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trovava in stato di bisogno (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011; Cass. n. 27674 del 2011) e tanto determinava ad escludere la fattispecie dall'alveo di applicabilità della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, volto a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico. Peraltro, alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 ostava la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011; Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018, Cass. n. 21510 del 2018).
La pretesa dell' , di integrale ripetizione integrale delle somme indebitamente Pt_1 pagate, poteva, al più, incontrare solo i limiti fissati dall'art. 2033 c.c., nel caso di buona fede dell'accipiens”, che però non era assistita da alcun tipo di presunzione, neppure relativa, e soprattutto doveva essere adeguatamente dimostrata da colui che intendeva farla valere, come da costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, “con decorrenza degli interessi dal giorno della domanda di ripetizione, e non da quello del pagamento (v., fra le altre, Cass. n. 3824 del 2011 cit., in tema di indebita percezione dell'indennità di mobilità). La sentenza era inoltre errata anche per altri motivi, inerenti all'interpretazione esclusivamente letterale della normativa concernente lo spatium temporale concesso 4
all' dal Legislatore per riconoscere e recuperare gli indebiti pensionistici, ma ogni Pt_1 ulteriori affondamento non risultava pertinente, non vertendosi su indebito pensionistico. Chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto di ogni domanda formulata dalla parte oggi appellata perché infondata in fatto e diritto, con condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e, in subordine, compensazione delle stesse.
Costituitosi, resisteva all'appello, affermando che, a prescindere Controparte_1 dall'applicabilità di cui alla legge 88 del 1989, esso appariva infondato. L'Istituto appellante aveva chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di mobilità in deroga, in assenza di contestazione della sussistenza dei presupposti. Difatti con la richiesta del 16-5-2017 l appellante aveva contestato la Pt_1 debenza della somma corrisposta al ricorrente con la sola motivazione che la domanda era stata indebitante presentata - poiché in anticipo - nel mentre godeva di altro trattamento di disoccupazione. Tuttavia, l aveva confermato sin dal primo scritto difensivo che non vi Pt_1 era stata alcuna contemporanea fruizione di diverse prestazioni, ASPI e Indennità di Mobilità in deroga. L'Ente appellante aveva indicato alcuna disposizione che prevedeva espressamente il divieto di presentazione della domanda di mobilità in deroga in sostituzione dell'ASPI, limitandosi a riportare il contenuto dell'accordo quadro tra Enti del 10-4-2013 con il quale erano stati definiti i criteri di accesso e utilizzo delle prestazioni e, nel medesimo atto, viene individuato il termine per la presentazione delle domande da depositare entro 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine dell'ammortizzatore ordinario se previsto. Detta disposizione prevedeva la decadenza della prestazione, nel caso in cui non fosse esercitato il diritto entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, ma non prevedeva che la decadenza operasse allo stesso modo quando fosse presentata prima della fruizione di una precedente prestazione. Era, quindi, evidente che, stante la natura di stretta interpretazione di tutte le norme che prevedevano ipotesi di decadenza, non fosse possibile operare un'interpretazione estensiva o analogica. L'appellato non aveva usufruito contestualmente delle due prestazioni atteso che, la prestazione in deroga era stata erogata in un momento successivo all'erogazione della prestazione ordinaria. In buona sostanza non vi era stata alcuna indebita percezione della prestazione assistenziale e/o previdenziale da parte dell'appellato che aveva presentato la domanda di mobilità in deroga "con qualche giorno di anticipo", senza tuttavia alcuna induzione in errore dell'Istituto appellante, che, soltanto, successivamente alla cessazione dell'erogazione della c.d. così come previsto dagli accordi sindacali richiamati, aveva Pt_2 erogato agli aventi diritto, tra i quali appunto l'appellato l'indennità di Controparte_1 mobilità in deroga. Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è fondato. Invero, il trattamento di mobilità è un trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno (cfr. Cass. n. 3824 del 2011;Cass. n. 27674 del 2011). Incontroverso ciò, la norma posta a fondamento della sentenza gravata, art. 13 L. 412/91, opera esclusivamente in relazione all'indebito pensionistico e non è suscettibile di 5
applicazione ad altre fattispecie di indebito previdenziale: “In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”. (Cass. civ. sez. lav., 02/12/2019, n. 31373). Nella motivazione della sentenza ora citata in massima, la Suprema Corte ha avuto cura di affermare che “alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011). Corroborano ulteriormente la non praticabilità di un'interpretazione analogica sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, della L. n. 88 del 1989, citato art. 52, alle prestazioni assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018). Non si rinvengono, pertanto, argomenti pregnanti per rimettere in discussione il perimetro di applicabilità delle disposizioni speciali sull'indebito pensionistico”. La sentenza va, quindi, riformata e, nell'insussistenza della decadenza affermata dal primo giudice, deve procedersi all'esame del merito della domanda proposta dal ricorrente.
5. La domanda proposta dallo ha ad oggetto l'irripetibilità dell'indennità di CP_1 mobilità in deroga, corrisposta per l'anno 2014, revocata dall' sul rilievo che la Pt_1 domanda era stata indebitante presentata - poiché in anticipo – in costanza di godimento di altro trattamento di disoccupazione, pur risultando incontroverso che non vi era stata alcuna contemporanea fruizione di diverse prestazioni, ASPI e Indennità di Mobilità in deroga. Osserva la Corte che dalla comunicazione del 16.05.2017 la prestazione è stata Pt_1 ritenuta indebita, non per essere stata la domanda presentata in anticipo, bensì perché la domanda era “indebita, in quanto presentata mentre si era in godimento di altra domanda di disoccupazione (ASPI/NASPI)”. La ragione indicata, dunque, non involge il momento di presentazione della domanda, tardivamente o anticipatamente (come sostenuto dal ricorrente), bensì il diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2014, allorquando il richiedente fruiva di altra prestazione di disoccupazione, ASPI. La materia è regolata dal D.M. n. 83473 emanato il primo agosto 2014, che ha disciplinato i presupposti della prestazione con riferimento all'anno 2014: “Nel corso dell'anno 2014,il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso”, prevedendo all'art. 4: “I trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”. Con riferimento ai requisiti per l'anno 2014 è stato previsto all'art. 3: “Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 6
tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978”. Tale decreto ministeriale prevede la mobilità in deroga come trattamento residuale escludendola per i lavoratori che abbiano diritto ( id est: che possiedano i relativi requisiti di accesso) ad analoghe prestazioni (“non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente”) e ed è concessa per il 2014 esclusivamente ai lavoratori già destinatari della mobilità in deroga come prosecuzione della stessa per un tempo limitato. Entrambe le condizioni (che rappresentano elementi costitutivi del diritto) difettano in capo allo , posto che, stando alle allegazioni in atti, egli possedeva i requisiti per CP_1 l'accesso ad altra prestazione ASPI, di cui aveva goduto, e la mobilità in deroga per il 2014 poteva essere accordata, nei limiti temporali indicati dal decreto, ai soli lavoratori che ne avessero già beneficiato. Circa la piena legittimità di tale intervento regolamentare si è espressa la Suprema Corte, Ord. n. 16494/2023 (che ha definito un caso analogo a quello in esame, cassando con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio IA che aveva, in contrario, ritenuto che la mobilità in deroga spettasse anche "in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito", e che il D.I. non escludesse la prosecuzione rispetto ad una precedente prestazione nei termini che appresso Pt_2 vengono riportati e di cui deve farsi applicazione. Nell'indicata ordinanza è stato posto in rilievo che l'art. 2, comma 64 L. 92/12 ha previsto la possibilità per il periodo 2013 – 2016 di concessione di trattamenti di mobilità in deroga alla normativa vigente, cioè in ipotesi in cui in base a questa il trattamento non spetterebbe. In seguito, l'art. 4, comma 1 D.L. 54/13 conv. con L. 85/13, ha previsto il rifinanziamento del trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 2, comma 64 L. 92/12, e, l'art. 4, comma 2, ha rinviato ad un decreto interministeriale per la determinazione dei criteri di concessione con riguardo “ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori”. Il decreto interministeriale n. 83473 conferma la nozione di trattamento in “deroga”, nel senso che, come già indicato dall'art.2, comma 64 L. 92/12, il trattamento non può essere concesso se vi siano le condizioni per fruire dell'indennità di mobilità già secondo la normativa vigente
Secondo la Suprema Corte, l'art. 4, comma 2 D.L. 54/13 non ha posto dei criteri direttivi cui la decretazione interministeriale dovesse attenersi, ma ha demandato alla decretazione interministeriale la determinazione dei criteri di concessione della mobilità in deroga;
criteri che dovevano riguardare i temi posti dalla norma, tra i quali anche la
“continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito”. L'unico limite posto alla decretazione è quello del “rispetto degli equilibri di bilancio programmati” (ancora art. 4, co.2), osservati i quali, la decretazione poteva modulare in autonomia i presupposti della mobilità in deroga per continuazione con pregresso 7
trattamento, senza obbligo alcuno di una prosecuzione necessariamente estesa a pregresse altre prestazioni di sostegno del reddito. Esercitando l'ampia delega conferita dall'art. 4, comma 2 D.L. 54/13, il decreto interministeriale n.83473 ha limitato, per il 2014, l'indennità di mobilità in deroga alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l' Pt_2 Infatti, come detto, in base all'art. 3, comma 4 del decreto: “Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978”. Per tale via, valorizzando il tenore letterale dell'art. 3 del decreto interministeriale, che, per il 2014, ha previsto la proroga del trattamento di mobilità per chi già aveva usufruito della mobilità in deroga, la Suprema Corte ha escluso che possa accordarsi la mobilità in deroga come prosecuzione dell' o ad altre prestazioni di sostegno del reddito: “Ai soggetti Pt_2 fruitori dell'assicurazione sociale per l'impiego - cd. "ASPI" - non spetta l'indennità di mobilità "in deroga" ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 per l'anno 2014, atteso che il decreto interministeriale (n. 83473 del 2014) cui l'art. 4, comma 2, del d.l. n. 54 del 2013, conv. in l. n. 85 del 2013, ha rinviato per la determinazione dei criteri di concessione del trattamento - tra i quali quello della "continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito" - ha limitato, per il predetto anno, detta indennità alla sola continuazione con pregressi trattamenti di mobilità, escludendo misure diverse di sostegno al reddito e, tra queste, l'"ASPI". (Cass. civ. sez. lav., 09/06/2023, n. 16494).
5. Tali essendo i principi regolatori della materia, e ribadito che ai soggetti fruitori dell'ASPI non spetta l'indennità di mobilità in deroga per l'anno 2014, il tema controverso non può esser ricondotto alla data di presentazione della domanda, anticipatamente e/o tardivamente, non essendo il ricorrente titolare del relativo diritto e rispetto a tale thema decidendum, che riguarda l'insussistenza del diritto, nessuna rilevanza assume l'accordo quadro richiamato dall'appellato, con il quale era stato individuato il termine per la presentazione delle domande, da depositare entro 68 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine dell'ammortizzatore ordinario se previsto. Da ultimo, va richiamato che essendo l'indennità di mobilità una prestazione previdenziale non pensionistica, alla quale quindi non sono applicabili le norme speciali (L. n. 88/1989, L. n. 412/1991) sulla ripetizione dell'indebito. Né ad essa sono applicabili le norme concernenti le prestazioni fondate su un requisito sanitario e/o le interpretazioni giurisprudenziali attinenti a pagamenti effettuati in eccesso, su una prestazione comunque in diritto dell'accipiens. Nella fattispecie in esame non vi è la sussistenza del diritto, sì che non sussiste preclusione in capo all' a procedere al recupero dell'indebito. Pt_1 8
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_1 Va disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, posta la sopravvenienza (anno 2023) dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte ed applicati alla fattispecie dedotta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio IA, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 563/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1 Locri, pubblicata in data 23.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da . Controparte_1
2. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti