Articolo 8 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
Articolo 7Articolo 9
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10 marzo 2004
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7 febbraio 2014
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29 maggio 2025
Art. 8. (Stato giuridico del nato). 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 22 maggio 2025, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilita' genitoriale".
Entrata in vigore il 29 maggio 2025
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