Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04516/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto reso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, posizione n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 27.01.2022, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati o consequenziale e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere n-OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n.-OMISSIS- del 08.11.2021 dal M.E.F., Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha confermato il parere n. -OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS-, del 13.05.2021, espresso dal M.E.F.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 maggio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 18.03.2022 e depositato il 21.03.2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, al fine di ottenere l'annullamento dell’atto meglio indicato in epigrafe.
Esponeva in fatto di aver iniziato a svolgere il proprio servizio lavorativo presso il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - in data 25.09.1989.
Nel periodo 1990/2007 assumeva l’incarico di “Addetto al Nucleo Acquisti Magazzino” presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati dell’Aeronautica Militare sede in Roma.
Nel periodo 2007/2018 assumeva l’incarico di “Addetto alla Segreteria” presso il Ministero della Difesa – Stato Maggiore Difesa – I Reparto Personale sede in Roma.
In data 15 novembre 2017, il -OMISSIS- veniva comandato dall’Aeronautica Militare a prendere parte alla missione internazionale “Prima Parthica” presso la Base Aerea di “Ali Al Salem” situata in Kuwait.
Nel periodo immediatamente precedente alla missione, veniva eseguita la profilassi prevista per le operazioni fuori area, per cui al militare venivano somministrate una serie ravvicinata di vaccini (cfr. doc. 5 libretto vaccinazioni).
Dichiarato idoneo al fuori area, ottemperava al mandato in Kuwait con il ruolo – mansione di “Addetto alla contabilità presso il Centro Amministrativo di Intendenza” fino alla data del 8 giugno 2018, quando faceva rientro in Italia.
In data 5.07.2018 il ricorrente eseguiva esami ematochimici presso il Laboratorio di Analisi della A.M. di Roma dai quali emergevano valori anomali all’emocromo (cfr. doc. 6).
In seguito ad improvvisi malori, in data 26.11.2018 il maresciallo -OMISSIS- effettuava preventivamente degli accertamenti (indagini strumentali come la gastroscopia) presso la “Casa di Cura - S. Michele” sede in Via Appia – Maddaloni (CE).
Le indagini mettevano in luce la presenza di una lesione vegetante e stenosante del cardias, ragion per cui il Prof. -OMISSIS- diagnosticava al militare un “tumore dello stomaco (cardias)” e per il quale procedeva, in data 28.11.2018, ad un intervento d’urgenza, consistito in una “gastrectomia totale per adenocarcinoma G2 della regione cardiale e della giunzione gastroesofagei con aspetti acino tubulari intestinali. Stadio pT3 e pN2 (due su tre linfonodi sede di meta)”, giusta documentazione sanitaria rilasciata dalla Casa di Cura e referto esame istologico del Centro Iatreion di Maddaloni del 5.12.2018 (cfr. doc. 7).
In data 11 febbraio 2019, l’ASL di Caserta certificava che il paziente era affetto da “patologia grave” e collocava lo stesso in terapia salvavita dal 7.12.2018 fino al mese di giugno 2019, salvo ulteriori accertamenti.
Con verbale del 18 febbraio 2019, il Centro Medico legale INPS di Caserta riconosceva all’interessato una invalidità “con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa con percentuale pari al 100%”, in seguito ad un carcinoma del cardias, già sottoposto ad intervento chirurgico ed in trattamento con chemioterapia (cfr. doc. 9).
Con verbale del 18 febbraio 2019, il Centro Medico legale INPS di Caserta riconosceva, altresì, all’interessato una condizione clinico - sanitaria “GRAVE” ai sensi dell’art. 3, co. 3, della Legge n.
104/1992 (doc. 10).
Per i fatti innanzi esposti, con istanza del 6 maggio 2019, il ricorrente trasmetteva, per il tramite del
procuratore legale, richiesta di riconoscimento della dipendenza delle infermità sofferte da causa di servizio, e contestuale domanda di pensione privilegiata ed equo indennizzo (cfr. doc. 11).
Con comunicazione prot. M_D SSMD REG2-OMISSIS-, il comando di appartenenza del militare, ossia lo Stato Maggiore della Difesa di Roma, avviava il procedimento richiesto, con la sollecita richiesta di fissazione della visita medico collegiale innanzi il Dipartimento di Medicina Legale di Roma (cfr. doc. 12).
In data 19.12.2019, il Dipartimento di Medicina Legale di Roma emetteva il verbale N^ RM-OMISSIS- in merito all’accertamento richiesto dal militare (cfr. doc. 13).
Con comunicazione prot. M_D ACE-OMISSIS- del 27.05.2021, la Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva di Roma notificava all’interessato il primo parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in merito alla richiesta avanzata in data 6.05.2019, deliberando che fosse da escludere il nesso di causalità o di concausalità fra servizio prestato e patologia insorta
Con comunicazione prot. M_D GPREV REG-OMISSIS-, la Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva di Roma chiedeva al Comitato di verifica di riesaminare il precedente parere (cfr. doc. 16).
In data 27.01.2022 il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, notificava al ricorrente il decreto di rigetto della istanza presentata in data 6.05.2019, ritenendo che l’infermità sofferta dal 1° maresciallo -OMISSIS- RE era riconosciuta NON dipendente da causa di servizio e che l’istanza con la quale l’interessato aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo era stata respinta per mancanza di presupposti di legge.
Tale decisione veniva presa sulla base della delibera n. -OMISSIS-, posizione -OMISSIS-, resa nell’adunanza n. -OMISSIS- del 18.11.2021 dal M.E.F., Comitato di Verifica per le cause di servizio (oggetto dell’odierna impugnativa unitamente al suesposto decreto) che confermava sostanzialmente il parere espresso dal Comitato con delibera n. -OMISSIS- del 13.05.2021, con le seguenti motivazioni: “per l’infermità CARCINOMA DEL CARDIAS GIA’ SOTTOPOSTO AD INTERVENTO DI GASTRECTOMIA TOTALE IN ATTUALE CHEMIOTERAPIA, ALLEGATO DIABETE MELLITO NON TRATTATO FARMACOLOGICAMENTE si conferma il precedente parere negativo (…omissis…). Come peraltro evidenziato anche nella perizia di parte la malattia tumorale gastrica è multifattoriale (…omissis…) il sottufficiale, come risulta dai rapporti informativi, ha in modo esclusivo svolto mansioni di ufficio con orari di lavoro regolari. In merito all’impiego all’estero è da riferire che esso è stato svolto in modo quasi esclusivo in Kuwait per la durata di soli 7 mesi e la patologia neoplastica si è manifestata subito dopo il rientro in patria (…omissis…)”.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza e, in particolare: “Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, inattendibilità, insufficienza, apoditticità ed incongruenza della motivazione, difetto di istruttoria. Disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 78, della L. n. 244/2007 e dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, violazione del principio del riparto dell’onere probatorio. Illegittimità per violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: carenza e/o difetto di motivazione”.
In data 8.04.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, successivamente – in data 7.10.2022 – depositando memoria.
All’udienza pubblica del giorno 15.05.2025, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe tratteneva definitivamente la causa in decisione.
Tutto ciò premesso, le doglianze formulate in atti sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
In primo luogo, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ha condotto un'istruttoria approfondita e duplice sulla documentazione medico-militare, accertando l'assenza di nesso eziologico tra il servizio prestato e l'adenocarcinoma gastrico, in conformità con i consolidati principi giurisprudenziali che limitano il sindacato giudiziale ai soli vizi di illogicità manifesta, travisamento dei fatti o carenza motivazionale.
L'Organo tecnico, valutando i precedenti di servizio, ha evidenziato come l'interessato abbia svolto prevalentemente mansioni d'ufficio in territorio nazionale e, per un periodo limitato a sette mesi in Kuwait, ponendo pacificamente in essere attività amministrative prive di esposizione a fattori cancerogeni, circostanza confermata dai rapporti informativi che escludono categoricamente la partecipazione a operazioni belliche o l'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito.
Peraltro, la natura multifattoriale della patologia neoplastica è stata scientificamente correlata a elementi eziologici estranei al servizio, in particolare dislipidemia, pregresse patologie cardiovascolari e diabete mellito, indicatori di stili alimentari non ottimali riconosciuti dalla letteratura medica come determinanti primari per questo tipo di neoplasia, mentre è stata esclusa ogni rilevanza causale dell'amianto o di altre sostanze inquinanti, dato che la patologia in questione non appartiene alla categoria delle asbesto-correlate.
Per quanto concerne l'esposizione all'uranio impoverito durante la missione in Kuwait, la memoria difensiva dimostra l'infondatezza dell'assunto ricorrente mediante un'ampia disamina della comunità scientifica internazionale e della giurisprudenza amministrativa: studi autorevoli, tra cui le pubblicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e le relazioni del comitato SCHER della Commissione Europea, attestano che la radioattività dell'uranio impoverito è inferiore al 60% rispetto all'uranio naturale e che i rischi sanitari sono confinati esclusivamente a soggetti esposti direttamente a esplosioni di proiettili in contesti bellici, situazione mai verificatasi nel caso concreto in relazione alla posizione del ricorrente.
Analogamente, il presunto nesso tra nanoparticelle metalliche e insorgenza tumorale è smentito da accertamenti tecnici depositati in atti, tra cui la sentenza n. 135/2020 del Tribunale di Terni, che ha rilevato l'assenza di studi scientifici in grado di dimostrare una correlazione certa tra tali agenti e l'eziologia neoplastica, sottolineando come le nanoparticelle siano ubiquitariamente presenti nell'ambiente per cause industriali e alimentari, non riconducibili specificamente a teatri bellici.
Sul tema delle vaccinazioni multiple, la difesa erariale richiama la giurisprudenza costante di plurimi tribunali amministrativi, i quali hanno escluso qualsiasi evidenza scientifica o probabilistica di un legame eziologico tra i protocolli vaccinali militari – preventivamente validati dal Consiglio Superiore di Sanità – e patologie gastriche, osservando peraltro che le principali cause note di tali neoplasie rimangono fattori estranei al servizio come epatiti virali o componenti autoimmuni.
La censura relativa alla mancata dotazione di dispositivi di protezione è parimenti infondata, stante la disciplina specifica dettata dal D.Lgs. 230/1995 e dal Decreto 24 luglio 2007, che garantiscono la sicurezza radiologica del personale impiegato in missione.
Peraltro, in sé considerata, la motivazione del CVCS, lungi dall'essere apodittica o carente, fornisce una spiegazione scientificamente rigorosa e coerente con l'attuale stato delle conoscenze mediche, individuando nel dettaglio i fattori eziologici extra-lavorativi e confutando puntualmente le allegazioni del ricorrente, senza che sussistano elementi per configurare un travisamento dei fatti o una violazione delle regole procedurali.
Si consideri inoltre che il principio del "più probabile che non" è inapplicabile al caso in esame, poiché la normativa di settore, in particolare l'art. 11 del D.P.R. n. 461/2001, richiede una verifica certa o altamente credibile della preponderanza causale del servizio, requisito non soddisfatto stante la presenza di fattori di rischio costituzionali e ambientali autonomi.
Infine, la richiesta di nuova consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile perché meramente esplorativa e volta a sovvertire l'onere probatorio, oltre a rappresentare una indebita duplicazione dell'istruttoria già svolta dall'Amministrazione nel rispetto della discrezionalità tecnica tipicamente intrinseca alle valutazioni contestate.
Pertanto, alla luce della completezza e congruità dell' iter valutativo, della conformità ai dati scientifici e dell'assenza di vizi logico-giuridici, le censure del ricorso si rivelano del tutto prive di fondamento. L'impugnativa, pertanto, merita di essere respinta in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della limitata attività defensionale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.